Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 02/05/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
n. 2183/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Silvia Rigon ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINTIVA nella causa iscritta al n. r.g.Lav. 2183/2022 promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Parte_1 C.F._1
AITA, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
Francesco ROSSI e Chiara TOMIOLA, come da procura allegata alla memoria di costituzione
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
IN VIA PRELIMINARE ED INCIDENTALE: accertare l'illegittimità della determina dirigenziale adottata dall'Ingegner in data CP_2
09.06.2021 per violazione dell'art. 8 del Regolamento della dirigenza e dell'organizzazione degli uffici del Comune di ed in quanto manifestazione di una CP_1
condotta integrante gli estremi del mobbing e/o dello straining;
pagina 1 di 17
a Responabile della neo-creata Unità Operativa Semplice denominata: Parte_1
“Pianificazione e Progettazione, Manutenzione, Edilizia Civica e Cimiteriale”; per l'effetto condannare il alla reintegrazione dell'odierna esponente Controparte_1
nelle mansioni di funzionario architetto progettista od in altre realmente equivalenti;
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento della fondatezza dei motivi rubricati sub punti 2,3 e 4) del presente ricorso, dichiarare che le condotte in tali punti descritte dalla ricorrente, per il periodo ottobre 2018 – attualità e poste in essere dai funzionari dell'Amministrazione Comunale, Part integrano in danno dell'Architetto le fattispecie c.d. di “mobbing” e/o “straining; di conseguenza, ordinare al di porre in essere quanto necessario a far Controparte_1
cessare immediatamente ai propri dipendenti tali condotte;
previo accertamento della fondatezza della domanda risarcitoria di cui al punto 5 del
Part presente ricorso, liquidare in favore dell'Architetto il danno patrimoniale e non patrimoniale dalla medesima sofferto per le causali tutte descritte nel suddetto punto 5; danno per la cui quantificazione ci si rimette all'intestato Tribunale di Padova – Sezione
Lavoro ma che, allo stato, si ritiene debba essere compreso tra 44.256,57 ed euro
109.941,64, oltre agli ulteriori danni maturandi ed agli interessi al tasso legale dal dì del dovuto ed alla rivalutazione monetaria;
IN VIA SUBORDINATA: per la denegata ipotesi che l'intestato Tribunale ritenga insussistenti le denunciate condotte di mobbing e/o straining per difetto dell'elemento soggettivo, accertare comunque che le condotte descritte ai punti 2,3 e 4) del presente ricorso integrano un demansionamento e/o uno svuotamento di mansioni a carico dell'Architetto – Parte_1 ordinando al Comune resistente di reintegrare immediatamente l'odierna esponente nelle mansioni per cui è stata assunta od equivalenti;
liquidare, di conseguenza, il danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto nella misura ritenuta di giustizia che ci si riserva eventualmente di precisare all'esito della richiesta
C.T.U. e che, allo stato, si quantifica nella prudenziale somma di euro 109.941,64;
Per parte convenuta: rigettarsi integralmente il ricorso pagina 2 di 17 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto.
1. L'architetto - dipendente del dal luglio del 1997 in Parte_1 Controparte_1
qualità di Funzionario Tecnico Architetto con iniziale attribuzione dell'8°qualifica, poi inquadrata nella categoria D CCNL Funzioni locali - allegava di avere subito, a seguito del conferimento, in data 31.1.2019, dell'incarico di responsabile del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dei certificati di idoneità alloggiativi, un illegittimo demansionamento, come già accertato dal Tribunale di Padova con sentenza n. 249/2021 del 18.5.2021.
Secondo la ricorrente il demansionamento era continuato anche a seguito della pronuncia del Tribunale di condanna del a reintegrarla nelle mansioni di funzionario tecnico CP_1
architetto, quando, nel periodo successivo al 19.5.2021, era assegnata al ruolo di capo ufficio della neonata Parte_2
, subendo un sostanziale svuotamento delle mansioni, chiara espressione di una
[...]
volontà mobbizzante e discriminatoria, privata di alcun incarico di progettazione in sfregio alla sua professionalità.
In particolare, la ricorrente sosteneva di essere stata vittima da parte del CP_1
di una illegittima condotta di mobbing e/o straining e, in ogni caso, di
[...]
demansionamento in ragione dell'attività persecutoria posta in essere nei suoi confronti dal capo settore del Servizio Urbanistica dott. con il concorso della dott.ssa Per_1 Per_2
- capo settore delle risorse umane - e dell'ing. , in quanto era stata esclusa da ogni CP_2
attività di progettazione e di natura tecnica, con indizione di una procedura di mobilità esterna per la copertura di un posto vacante nella dotazione organica del profilo professionale di istruttore direttivo tecnico da assegnare al settore urbanistica e servizi catastali, anziché assegnarlo a lei, risorsa interna in possesso della professionalità richiesta;
il dott. e la dott.ssa erano colpevoli di aver creato le condizioni per Per_1 Per_2
precluderle il ritorno al servizio presso il quale aveva svolto per due decenni la propria attività, contestando l'illegittimità della determina dirigenziale del 9.6.2021 con la quale era stata assegnata ad una nuova Unità Operativa “Pianificazione e Progettazione,
Manutenzione, e Cimiteriale”, non rispondente ad alcuna esigenza Parte_2
funzionale del Comune e contraria alla pronuncia del Tribunale di Padova, essendole state pagina 3 di 17 in concreto assegnate mansioni proprie dell'Area C, con evidente demansionamento e svuotamento di mansioni, privata di qualsiasi incarico concernente la progettazione e la direzione.
Parte Su tali presupposti, l'arch. ffermava quindi di aver subito, a causa di tale illegittima condotta del danni sia di natura patrimoniale, con specifico Controparte_1
riferimento alla perdita di chance e del bagaglio professionale, sia di natura non patrimoniale nelle sue componenti di danno alla salute, alla vita di relazione e di danno morale, come confermato dai certificati medici e dalla perizia allegati, danni di cui chiedeva la condanna dell'Ente convenuto al risarcimento.
2. Si costituiva il contestando in maniera specifica, sulla base della Controparte_1
copiosa documentazione prodotta, le allegazioni di parte ricorrente, negando in particolare
Parte che l'arch. osse stata demansionata sia nel periodo dal 5.2.2019 all'8.6.2021 sia nel periodo successivo, essendole sempre state affidate mansioni rientranti nella qualifica D attribuita, come pure che fosse stata vittima di mobbing;
in via subordinata contestava che la ricorrente avesse subito alcun danno sia di natura patrimoniale che non patrimoniale.
3. La causa veniva istruita, sulla base dei documenti versati in atti, con l'assunzione della prova testimoniale richiesta dalle parti.
***
4. L'arch. dipendente del Comune di assunta nel luglio del 1997 in Parte_1 CP_1
qualità di Funzionario Tecnico Architetto con iniziale attribuzione dell'8°qualifica, poi inquadrata nella categoria D CCNL Funzioni locali, ha sostenuto di avere subito, a seguito del conferimento in data 31.1.2019 dell'incarico di responsabile del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dei certificati di idoneità alloggiativi, un illegittimo demansionamento, come già accertato dal Tribunale di Padova con sentenza n. 249/2021 del 18.5.2021, demansionamento continuato anche nel periodo successivo al 19.5.2021,
[.. quando era assegnata al ruolo di capo ufficio della neonata Parte_2
, subendo un sostanziale Parte_2
svuotamento delle mansioni, chiara espressione di una volontà mobbizzante e discriminatoria, privata di alcun incarico di progettazione in sfregio alla sua professionalità.
pagina 4 di 17 La ricorrente ha quindi sostenuto di aver subito, in conseguenza della illegittima condotta del danni di natura patrimoniale e non patrimoniale, di cui chiede il risarcimento. CP_1
Nella prospettazione di parte ricorrente, come si evince anche dalle conclusioni, la contestata condotta mobbizzante perpetrata dal ha quale fulcro l'illegittimità CP_1
della determina dirigenziale del 9.6.2021 con la quale le è stato assegnato l'incarico di capo Ufficio Pianificazione e progettazione, manutenzione edilizia civica e cimiteriale del settore Lavori pubblici, comportante l'attribuzione di mansioni non equivalenti a quelle del funzionario architetto progettista.
4. 1. Con sentenza n. 249/2021 del 18.5.2021 il Tribunale di Padova, accogliendo la Parte domanda della lavoratrice, ha accertato che l'architetto con provvedimento del
Dirigente Servizio Urbanistica del 31.1.2019 – che le conferiva l'incarico di “responsabile del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dei certificati di idoneità alloggiativa” e con il provvedimento confermativo del Segretario generale del 14.2.2019, con trasferimento al Settore Sicurezza, Salute e Prevenzione Grandi Eventi, è stata demansionata, altresì condannando il “ a reintegrare la ricorrente Controparte_1
nelle mansioni di funzionario tecnico architetto presso il Settore Urbanistica – Servizi
Catastali ovvero in altre equivalenti”.
Nel corso del presente giudizio la Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 483/2023 del 29.6.2023 – 24.7.2023 ha rigettato l'appello proposto dal con Controparte_1
sentenza del 19.6.2024 la Cassazione ha parimenti rigettato il ricorso del avverso CP_1
la sentenza di secondo grado.
È dunque incontestabile che l'arch. dipendente del Parte_1 Controparte_1
inquadrata nel livello D, abbia subito nel periodo dal 14.2.2019 al 18.5.2021 un illegittimo demansionamento per esserle stati attribuiti compiti amministrativi riconducibili all'Area
C, non più perciò rilevando – in relazione alla domanda di accertamento del
CP_ demansionamento - le argomentazioni svolte dall' convenuto circa l'asserita congruità delle mansioni attribuite alla lavoratrice nel suddetto periodo con il livello di appartenenza.
4.2. Si tratta ora invece di verificare se anche nel periodo successivo al 19.5.2021 - con l'assegnazione al ruolo di capo ufficio della neonata
[...]
- l'arch. abbia continuato ad essere Parte_2 Parte_1
pagina 5 di 17 demansionata, con sostanziale svuotamento delle mansioni, e/o sia stata vittima di una condotta mobbizzante da parte del di come dalla lamentato lavoratrice, CP_1 CP_1
ovvero se l'attribuzione delle diverse mansioni sia stata legittima, come sostenuto dall' . CP_4
4.3. In base alla formulazione originaria l'art. 52 del TU Impiego Pubblico prevedeva: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento….”.
In altri termini, nel lavoro pubblico contrattualizzato, l'unico limite legale allo ius variandi delle pubbliche amministrazioni è stato rinvenuto nell'equivalenza “formale” o
“contrattuale” delle mansioni assegnate rispetto a quelle proprie della categoria di inquadramento, che debbono essere ritenute tutte esigibili.
Il lavoro pubblico contrattualizzato non conosce dunque l'ulteriore limite dell'equivalenza
“professionale” previsto in passato per il settore privato dall'art.2103 c.c. (come modificato dallo Statuto dei Lavoratori), finalizzato a tutela la professionalità acquisita del dipendente.
Secondo l'interpretazione consolidata della Cassazione, “in tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione, non potendosi aver riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 cod. civ.”
(tra le tante: Cass. 5.8.2010, n. 18283; Cass. 26.3.2014, n. 7106; Cass. 16.7.2018, n.
18817).
In altri termini, secondo la Suprema Corte, il principio, di matrice statutaria - introdotto dall'art. 2103 c.c. come modificato dallo Statuto dei lavoratori, a tutela e valorizzazione del bagaglio professionale del lavoratore- non trova applicazione nell'impiego pubblico contrattualizzato, dove prevalgono esigenze di buona amministrazione rispetto alla tutela del diritto alla qualifica (cfr. Cass. n. 18817/18 cit.).
Il d. lgs. 150/2009 ha parzialmente modificato il testo dell'art. 52 d. lgs. 165/2001, prevedendo che “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento…”.
pagina 6 di 17 Il riferimento all'”area” in luogo della “classificazione professionale” appare un mero aggiornamento lessicale.
Invece, suscettibile di diverse opzioni interpretative è l'elisione del termine “considerate”.
Non convince la tesi secondo cui questa modifica avrebbe riaffermato il pieno sindacato giudiziale sull'equivalenza sostanziale delle mansioni, interpretazione che si scontra con il rilievo che manca nella norma in commento – rispetto al disposto dell'art. 2103 c.c. vigente sino al 2015- l'indicazione del metro in relazione al quale operare tale sindacato di equivalenza professionale delle mansioni (“alle ultime effettivamente svolte”).
Si è all'opposto sostenuto che la c.d. riforma ha dettato una sorta di presunzione Per_3
legale assoluta, secondo cui tutte le mansioni ricomprese nell'area contrattuale, ivi comprese quelle attribuite a qualifiche professionali e a posizioni economiche diverse, devono ritenersi equivalenti e, dunque, contrattualmente esigibili dall'Amministrazione nei confronti del dipendente pubblico.
La giurisprudenza della Cassazione ha invero accolto una lettura del disposto dell'art. 52
d. lgs. 165/2001, così come modificato dalla riforma del 2009, in sostanziale continuità con la versione anteriore, continuando a ravvisarvi una delega piena alla contrattazione collettiva nella determinazione delle mansioni equivalenti (Cfr. Cass. 14.11.2019 n.
29624; Cass. 8.4.2022, n. 11503; Cass. 28.2.2024, n. 5286).
In linea con il ribadito principio di diritto – secondo cui “In tema di impego contrattualizzato, l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel disciplinare le mansioni a cui dev'essere adibito il dipendente, assegna esclusivo rilievo al criterio della loro equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita” - più recentemente la Corte di Cassazione ha altresì dichiarato “manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di detta norma, come interpretata nel senso anzidetto, la quale, nel perseguire l'obiettivo della massima flessibilità nella gestione delle risorse umane e del superamento dell'eccessiva parcellizzazione del sistema di classificazione previgente, non contrasta con il principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa, né con il diritto a un lavoro "liberamente intrapreso" contemplato dalla Carta sociale europea, da intendersi come divieto di lavoro coattivo o forzato” (Cass. ord. 4.10.2024, n. 26084).
pagina 7 di 17 Secondo la Cassazione deve ritenersi che l'art. 52 d.lgs. 165/2001, “così come interpretato da Cass. 16609/24 e Cass. 1665/24 sia funzionale proprio al perseguimento del principio del buon andamento dell'azione amministrativa, ex art. 97 comma primo Costituzione, in quanto espressione dell'obiettivo della massima flessibilità nella gestione delle risorse umane…”.
Tale interpretazione dell'attuale formulazione dell'art. 52 d. lgs. 165/2001 è coerente, in via sistematica, all'art. 3 d. lgs. 81/2015, che ha modificato l'art. 2103 c.c. cancellando anche nel settore privato il limite della equivalenza professionale e mantenendo soltanto quello dell'equivalenza contrattale, allo scopo di dotare anche il datore di lavoro privato di poteri organizzativi più efficaci nel perseguire produttività e competitività dell'impresa.
4.4. Inoltre, sempre in termini generali, va ricordato che, a seguito della contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, ed in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici, sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
Pertanto, gli atti di gestione del rapporto devono essere valutati secondo gli stessi parametri che si utilizzano per il datore di lavoro privato, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni della L. n. 241/1990 (tra le quali, in particolare, la norma che prevede l'obbligo di motivazione dell'atto).
Gli atti di gestione devono invece essere conformi ai principi generali di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., letti in correlazione con il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Costituzione;
essi sono nel merito insindacabili al pari dei c.d. atti di micro- organizzazione.
4.5. Tali premesse non risultano superflue, perché - tornando alla fattispecie concreta – appare, in primo luogo, in contrasto con i richiamati principi la contestazione della ricorrente relativa alla decisione del Comune di di indire una procedura di mobilità CP_1
per la copertura di un posto vacante nella dotazione organica nel profilo professionale di istruttore direttivo tecnico di categoria D per il settore Urbanistica, anziché attribuire a lei, Parte risorsa interna, tale incarico;
in tal modo, l'arch. retende di sindacare, nel merito, la pagina 8 di 17 determinazione organizzativa del , il quale ha legittimamente agito con CP_1 CP_1
i poteri propri del datore di lavoro privato.
È di per sé irrilevante la circostanza che il Comune abbia deciso di indire con determina del 16.3.2021 un bando di assunzione per mobilità per l'assunzione di un istruttore tecnico categoria D1, anziché, come pare pretendere la ricorrente, assegnare a lei tale incarico.
Né la ricorrente ha dimostrato, come dalla stessa allegato, che l'indizione della procedura di mobilità per la copertura di un posto vacante nella dotazione organica nel profilo professionale di istruttore direttivo tecnico di categoria D per il settore Urbanistica fosse stata finalizzata ad escluderla dall'assegnazione di tale incarico, prospettazione al contrario contraddetta dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni testimoniali.
L'avviso pubblico del 16.3.2021 - precedente alla sentenza del Tribunale di Padova- richiama il piano triennale fabbisogni personale triennio 2021-2023, che prevede la copertura di un posto sul profilo professionale istruttore direttivo amministrativo (cat. D) e di un posto nel profilo professionale di istruttore Direttivo tecnico (cat. D).
Il teste dipendente del dall'ottobre del 2018 con il ruolo Testimone_1 CP_1 CP_1
di capo settore Lavori Pubblici, ha confermato che il bando di assunzione per mobilità indetto dal Comune con determina del 16.3.2021 per l'assunzione di un istruttore direttivo tecnico cat. D1 era stato indetto per ricoprire la posizione di un dipendente nel frattempo andato in pensione, già incaricato della redazione dei certificati di Persona_4
destinazione urbanistica.
Il teste ha quindi precisato che “il bando era sicuramente precedente alla sentenza;
solo
Part poi è intervenuta la sentenza che riguardava l'arch. le procedure vengono seguite non dal settore tecnico, ma dal settore risorse umane;
c'era un lavoro molto importante e voluminoso, era il momento in cui era uscito da poco il bonus facciate e si facevano qualche migliaia di CDU all'anno; c'era l'esigenza di sostituire . Persona_4
Al contempo, al teste , sono capo Settore risorse umane organizzazione del Tes_2
ha riferito: “La previsione di coprire quel posto con mobilità era del Controparte_1
2020, quindi quello era il piano vigente e io ho dato attuazione al piano. È al momento in cui viene fatto il piano che vengono fatte le valutazioni, poi io ho dato esecuzione al Part piano. L'arch. era comunque impiegata altrove, prima di quando ho approvato Part quell'avviso erano state effettuate delle scelte sull'arch. che era impegnata in altro
pagina 9 di 17 Part settore, non è stata fatta una rivalutazione dell'impiego dell'arch. Il piano viene aggiornato costantemente, credo che l'ultima variazione sia stata fatta all'inizio dell'anno 2020, anche in quel momento le scelte sono state quelle. All'epoca c'era molta necessità di tecnici nel settore PNRR e settori pubblici;
non è stata messa in discussione questa scelta…l'avviso è stato pubblicato a marzo, la graduatoria è stata approvata a maggio, la procedura a maggio era conclusa. L'assunzione era in esecuzione della procedura;
già prima della sentenza avevamo approvato la graduatoria. Quando abbiamo ricevuto la sentenza, abbiamo effettuato delle rivalutazioni. A quel punto, ho posto la questione al dott. pur dando esecuzione al piano, assumendo il dott. Per_1
in esecuzione di atti precedenti alla notifica della sentenza;
quando abbiamo Per_5
ricevuto la sentenza, abbiamo effettuato una rivalutazione, ho chiesto al dott. come Per_1
Part valutava la situazione del suo settore, se avesse bisogno dell'impiego dell'arch. ma Part non riteneva ci fosse necessità di riportare l'arch. a settore. Ho chiesto, allora, di dare esecuzione alla sentenza all'ing. , in modo dare all'arch. l'impiego coerente CP_2
Contr a quanto definito dalla sentenza.. nel settore urbanistica era andato in pensione un tecnico, a fine 2019, il dott. ha fatto una valutazione delle sue necessità, Per_1
sostituendolo con un funzionario tecnico con mobilità. I dirigenti tecnici preferiscono avere o una persona da formare o che porti un apporto dall'esterno: il dott. ha Per_1
definito il proprio fabbisogno e mi ha indicato di volere assumere un tecnico con mobilità.
Cercava una persona che avesse un'esperienza nel territorio;
normalmente, quando stanno a casa delle persone, il dirigente approfitta per una rivalutazione all'interno del proprio settore, molto spesso capita che sta a casa un amministrativo e mi viene chiesto un bibliotecario. ADR La procedura era terminata;
per terminata si intende
l'effettuazione del colloquio, l'approvazione della graduatoria e anche la richiesta di nulla osta. La previsione di coprire quel posto con mobilità era del 2020, quindi quello era il piano vigente e io ho dato attuazione al piano. È al momento in cui viene fatto il Part piano che vengono fatte le valutazioni, poi io ho dato esecuzione al piano. L'arch. ra comunque impiegata altrove, prima di quando ho approvato quell'avviso erano state Part effettuate delle scelte sull'arch. che era impegnata in altro settore, non è stata fatta Part una rivalutazione dell'impiego dell'arch. Il piano viene aggiornato costantemente, credo che l'ultima variazione sia stata fatta all'inizio dell'anno 2020, anche in quel
pagina 10 di 17 momento le scelte sono state quelle. All'epoca c'era molta necessità di tecnici nel settore
PNRR e settori pubblici;
non è stata messa in discussione questa scelta”.
La decisione di indire una procedura esterna per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico di categoria D da assegnare al settore urbanistica, nel merito insindacabile, risulta pertanto del tutto legittima, come pure l'attribuzione ad altri, anziché
Parte all'arch. del suddetto incarico. Parte
4.6. L'arch. ostiene di essere stata demansionata e, vieppiù, di essere stata vittima di una condotta mobbizzante, per essere stata esautorata delle precedenti mansioni all'interno del Settore Urbanistica, altresì contestando la scelta - per quanto detto invece insindacabile - di essere stata inserita nel diverso settore Lavori Pubblici, con l'incarico di
Capo ufficio Pianificazione e progettazione, manutenzione edilizia e cimiteriale, sul presupposto non condivisibile - per quanto sopra ampiamente esposto – che soltanto l'inserimento nel Settore Urbanistica le permetterebbe lo svolgimento di mansioni adeguate al livello D di inquadramento.
L'allegazione della ricorrente di essere stata vittima di una condotta di mobbing perpetrata a suo danno da parte del muove invero dalla prospettazione, erronea, Controparte_1
che il suo spostamento dal settore Urbanistica al settore Lavori Pubblici sarebbe per ciò solo illegittimo e che l'assegnazione ad altri del ruolo di capo settore Urbanistica sarebbe prova di una volontà vessatoria nei suoi confronti.
Si tratta, per quanto sopra esposto, di una prospettazione erronea dal momento che il lavoratore pubblico non ha diritto a mantenere le mansioni di originaria assegnazione e nemmeno all'attribuzione di mansioni che gli garantiscano la medesima professionalità maturata, bensì soltanto ad essere assegnato a mansioni che, in quanto rientranti nel medesimo livello di inquadramento, sono da considerarsi equivalenti.
Al contempo, irrilevante è la circostanza che il Capo Settore Urbanistica, il dott. Per_1
sia un dirigente amministrativo e non un tecnico, motivo per il quale non ha evidentemente firmato progetti tecnici: è inoltre documentato che egli aveva svolto anche in altre amministrazioni comunali il ruolo di responsabile dei servizi urbanistici – edilizia provata- ambiente (doc. 35 convenuta). Parte Come pure irrilevante è la circostanza che l'arch. on abbia partecipato al gruppo di raccordo con i progettisti esterni, considerata la sua assegnazione ad altro settore, mancata pagina 11 di 17 partecipazione che in ogni caso non ha avuto alcuna incidenza nel successivo conferimento dell'incarico di p.o. UOC pianificazione generale e CDU all'arch. Per_5
a seguito della procedura indetta con determina del 26.10.2021 (cfr. docc. 47, 47.a. e 47.c convenuta), conferimento peraltro non impugnato dalla ricorrente.
La ricorrente non aveva il diritto a rimanere nel settore Urbanistica né ad assumere incarichi di progettazione, essendo invece il soltanto obbligato ad Controparte_1
Parte attribuire all'arch. ansioni corrispondenti alla categoria D di appartenenza.
5. Al fine di accertare se l'arch. sia stata o meno demansionata, con sostanziale Parte_1
svuotamento delle mansioni, come dalla lavoratrice lamentato, ovvero si sia trattato di legittima attribuzione di mansioni equivalenti, in esecuzione alla pronuncia del Tribunale di Padova, come sostenuto dall'Ente Convenuto, rileva invece stabilire se le mansioni
Parte assegnate all'arch. on il conferimento dell'incarico di Capo Ufficio Pianificazione e progettazione, manutenzione edilizia civica e cimiteriale del settore Lavoro Pubblici del
9.6.2021 rientrino, o meno, nel livello di inquadramento D.
5.1. Secondo le declaratorie professionali del CCNL Regioni ed Enti Locali, appartengono
Parte alla categoria D, propria della dott.ssa le attività caratterizzate da “Elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi; Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale”.
Tra i profili previsti a titolo esemplificativo vi è quello del lavoratore “che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione ed illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione…”
pagina 12 di 17 5.2. Con circolare prot. 170511 del 13/04/2021 il Capo Settore RR.UU. e il Segretario
Direttore Generale hanno previsto la: "Revisione straordinaria della micro-organizzazione dei Settori e allineamento con la banca dati dell'Ufficio Gestione Giuridica" (doc. 12 convenuta).
Con determina del Capo Settore Lavori Pubblici Ing. n. 2021/57/0492 del CP_2
9.06.2021 veniva istituita presso detto Settore nell'ambito della UOC Edilizia Civica, con a capo l'arch. , l' manutenzione edilizia CP_6 Parte_2
civica e cimiteriale (doc. 11 convenuta),
Parte Parte A capo di tale era preposta l'arch. on incarico di Capo ufficio Pianificazione e progettazione, manutenzione edilizia civica e cimiteriale del settore Lavori Pubblici del
9.06.2021 (cfr. allegato a) Det. 9.06.21 (doc. 11 e 13 convenuta, doc. 21 ricorrente).
In tale Unità erano inseriti anche il geom. (cat. D2) e il geom. Controparte_7 [...]
(cat. B4L) (cfr. allegato B determina 9.06.2021-doc. 11e stati di servizio e cv, doc. CP_8
19-20 convenuta).
Part In particolare, all'arch. venivano assegnate le seguenti attività:
a) pianificazione urbanistica relativa al settore cimiteriale (Piano regolatore cimiteriale e relativi aggiornamenti periodici);
b) redazione di istruttorie e pareri sulla conformità urbanistica su progetti di specifica complessità e rilevanza anche mediante attività di ricerca;
c) progettazione di opere pubbliche a livello edilizio architettonico per la quale è prevista
l'abilitazione professionale;
d) manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche a livello edilizio architettonico per la quale è prevista l'abilitazione professionale con redazione di progetti di manutenzione e relativo controllo sull'esecuzione dei lavori e liquidazione finale degli stessi;
e) predisposizione di dati e documenti per progetti di Edilizia anche Votiva;
f) partecipazione a gruppi di lavoro per obiettivi di livello progettuale preliminare o di studio di fattibilità architettonico, anche per la presentazione di istanze di contributo per
l'ottenimento di finanziamenti;
g) indirizzare l'attività, nell'ambito dell'ufficio di appartenenza, di figure professionali appartenenti a qualifiche inferiori, con assunzione della relativa responsabilità. In questo
pagina 13 di 17 caso verifica il rispetto dei tempi e delle procedure previste dai programmi di lavoro e dalle norme;
h) relazionare periodicamente sulla efficienza e razionalità delle procedure adottate all'organizzazione;
i) gestire le relazioni organizzative sia interne all'ente, con altri uffici / servizi / settori, che relazioni di natura esterna con altri enti, imprese e soggetti, compresa la cittadinanza
(doc. 13 convenuta).
5.3. Allega e documenta il che si tratta di compiti in precedenza svolti in parte da CP_1 altro soggetto, l'arch. funzionario tecnico sempre di categoria D3 (stato di Persona_6
servizio, doc. 21 convenuta) e che, al momento del conferimento dell'incarico all'arch.
Parte i lavori di competenza dell'edilizia cimiteriale programmati valevano ben 631.000 euro nel piano annuale 2021 e i lavori sugli Edifici Civici 3 milioni (doc. 22 convenuta).
Al momento del conferimento del nuovo incarico, il capo Settore Lavori Pubblici ing.
consegnava alla ricorrente i fascicoli del piano regolatore dei Cimiteri, affinché li CP_2
esaminasse ed effettuasse una relazione programmatica relativa alle problematiche da trattare al fine di un aggiornamento (doc. 22 ricorso e 24 convenuta), cui la ricorrente rispondeva in maniera oppositiva (doc. 23 ricorrente).
Parte In particolare, in relazione al nuovo incarico veniva richiesto all'arch. i confrontarsi con l'arch. , titolare dell'UOC, per la definizione delle attività di pianificazione CP_6
urbanistica relativa al settore cimiteriale (doc. 13, 23, 24 convenuta), con conseguente responsabilità ai fini dell'attuazione e dell'eventuale aggiornamento del piano medesimo.
La ricorrente contesta che non le sia stato affidato alcun incarico di progettazione. Part Con determina 29.6.2021 l'arch. era stata nominata direttore lavori per un progetto ristrutturazione e adeguamento immobili comunali per un valore di € 99.000,00, intervento installazione piattaforma elevatrice presso palazzo Sarpi per € 13.792,48 (doc.
26 convenuta); era affidato l'incarico progettuale di manutenzione straordinaria delle sedi varie del settore servizi sociali per l'importo di € 125.000 (doc. 27 convenuta) e l'incarico di predisposizione degli studi di fattibilità tecnica ed economica ai fini dell'inserimento degli interventi di competenza nella programmazione delle opere pubbliche, quali il miglioramento dell'accessibilità a edifici e aree comunali, per l'importo di 100.000 euro, e pagina 14 di 17 la riqualificazione della per l'importo di 135.000 euro, essendo Parte_3
Part l'arch. ndicata quale progettista ( doc. 29 convenuta).
Parte Venivano quindi affidati all'arch. iversi incarichi di Direzione lavori, relativi alla manutenzione straordinaria delle sedi del settore servizi sociali per due diversi interventi del valore di euro 84.838,80 (doc. 31 convenuta), alla manutenzione straordinaria dei cimiteri cittadini (doc. 32 convenuta), di miglioramento acustico della sala riunioni del
Servizi Sociali presso GI GA (doc. 33 convenuta), quello di realizzazione di nuovi ossari nei cimiteri cittadini (doc. 34 convenuta).
Tali specifici incarichi contraddicono che la ricorrente avesse subito uno svuotamento di mansioni.
Parte Ciò che invece risulta è che l'arch. fin da subito, ha contestato e si è opposta, ripetutamente ed in maniera radicale e pervicace, al nuovo incarico (cfr. docc. 14, 14.b,
14.d., 14.e, 14.g, 14.h, 15, 5.a., 16.b, 17.a, 17.c, 17.f, 17.g, 17.h, 18.a, 18.c, 27, 28, 28.a.,
30, 43.a, 43.c convenuta), anche rifiutando di partecipare agli incontri (doc. 16, 16.) e di effettuare la relativa formazione richiesta (cfr. in particolare docc. 18, 18.a. 30 convenuta), continuando a pretendere di sindacare e contestare nel merito le scelte organizzative dell'Ente.
Anche la documentazione successiva, depositata nel corso del giudizio, conferma che il ha continuato ad assegnare all'arch. (cfr. doc. 53 convenuta: CP_1 Persona_7
progetti edilizia cimiteriale), con attribuzione della relativa responsabilità, incarichi cui la ricorrente ha continuato ad opporsi (cfr. docc. 54, 57 convenuta).
5.4 Il nuovo incarico di Capo Ufficio Pianificazione e Progettazione, Manutenzione, Parte Edilizia Civica e Cimiteriale affidato a decorrere dal 9.6.2021 arch. con l'assegnazione delle plurime e specifiche attività sopra indicate, risulta pienamente conforme al livello D.
Si tratta di attività caratterizzate da competenze plurispecialistiche, da contenuti di tipo tecnico, gestionale e direttivo, da elevata complessità dei problemi da affrontare, da relazioni interne ed esterne di natura complessa;
tali sono certamente l'attività di pianificazione, i pareri di conformità urbanistica al PUA, la progettazione delle opere pubbliche, la responsabilità dell'attività di manutenzione delle opere pubbliche, la pagina 15 di 17 partecipazione a gruppi di lavoro per la partecipazione a bandi, la direzione dell'attività del personale addetto all'ufficio.
L'attività di controllo della corretta esecuzione dei lavori progettati dai collaboratori, propria del Capo Ufficio, è attività che caratterizza la categoria D trattandosi di attività di tipo direttivo, come anche l'attività di direzione dei lavori.
La sottoscrizione di progetti da parte di altri collaboratori (“geometri ossia dipendenti con qualifica e professionalità inferiori alla propria” come afferma la ricorrente) comporta, in ogni caso, oltre che il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori progettai dai collaboratori, l'assunzione della responsabilità degli stessi, come, notoriamente, avviene in tutte le strutturate organizzazioni professionali.
Il dipendente di categoria D, diversamente da quello di categoria C, svolge attività di tipo tecnico, gestionale o direttivo, attività propria del Capo Ufficio, che, in quanto tale, gode di ampia autonomia operativa.
Va inoltre ribadito che non risulta condivisibile la prospettazione da cui muove la ricorrente, secondo la quale soltanto lo svolgimento di attività di progettazione all'interno del Settore Urbanistica sarebbe coerente con il suo livello di inquadramento, con conseguente illegittimità di ogni attribuzione di mansioni diverse da quelle.
Non contesta parte ricorrente la circostanza, allegata dall'Ente convenuto, che sono 16 i funzionari direttivi architetti di categoria D inseriti nel Settore Lavori Pubblici, oltre Part all'arch.
5.5. In sintesi, con l'assegnazione, a decorrere dal 9.6.2021, del nuovo incarico di Capo
Ufficio Pianificazione e progettazione, manutenzione edilizia civica e cimiteriale del settore Lavori Pubblici all'architetto sono state assegnate mansioni coerenti con Parte_1
il livello D di appartenenza, dovendo perciò escludersi che da allora la ricorrente abbia subito un illegittimo demansionamento.
Parte Risulta, al contrario, sia stata l'arch. rifiutando il nuovo incarico, inadempiente ai suoi obblighi.
Né emerge - dalla documentazione prodotta ovvero altrimenti - che, a seguito dell'assegnazione dell'incarico di capo Ufficio Capo Ufficio Pianificazione e progettazione, manutenzione edilizia civica e cimiteriale del settore Lavori Pubblici,
Parte l'arch. bbia in concreto subito uno svuotamento di mansioni.
pagina 16 di 17 5.6. Pertanto, accertata la legittimità della determina dirigenziale del 9.6.2021 con
Parte assegnazione all'arch. ell'incarico di Capo Ufficio Pianificazione e progettazione, manutenzione edilizia civica e cimiteriale del settore Lavori Pubblici, la domanda della ricorrente di accertamento del demansionamento per il periodo successivo al 9.6.2021 risulta infondata e va perciò rigettata.
6. La causa va invece rimessa in istruttoria per l'accertamento del danno eventualmente subito dalla ricorrente in relazione al periodo precedente, essendo stato nel frattempo
Parte definitivamente accertato il demansionamento subito dall'arch. a decorrere dal
14.2.2019, nei termini indicati nelle pronunce depositate.
7. La decisione sulle spese è rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando,
1) accertata la legittimità della determina dirigenziale del 9.6.2021 con assegnazione
Parte all'arch. ell'incarico di Capo Ufficio Pianificazione e progettazione, manutenzione edilizia civica e cimiteriale del settore Lavori Pubblici, rigetta la domanda della ricorrente di accertamento del demansionamento per il periodo successivo al 9.6.2021;
2) rimette con separata ordinanza la causa in istruttoria per l'accertamento del danno eventualmente subito dalla ricorrente in relazione al periodo precedente.
3) rinvia la decisione sulle spese alla sentenza definitiva.
Fissa il termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.
Padova, 6 marzo 2025
Il giudice del lavoro
Silvia Rigon
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