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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 26/03/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3845/2021
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale dell'udienza del 12 dicembre 2024, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3845/2021 promossa da:
con sede in Riccione (RN), Piazzale Tosi n. 2, P.IVA Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Simone Cantarini, C.F. , elettivamente P.IVA_1 C.F._1 domiciliata presso il suo studio in Rimini, Via Tripoli 17, PEC giusta Email_1 procura in atti;
Attore
CONTRO
, con sede in Riccione (RN), Viale Vittorio Emanuele II n. 2, P.IVA Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Flamigni, C.F. ed P.IVA_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente in Riccione (RN), Viale Vittorio Emanuele II n. 2, fax
0541606125, PEC giusta procura in atti;
Email_2
Convenuto
NONCHÉ CONTRO
, C.F. rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, C.F. Controparte_2 P.IVA_3 ed elettivamente domiciliata presso gli uffici di quest'ultima in Bologna, Via Alfredo Testoni P.IVA_4
pagina 1 di 13 n. 6, PEC: giusta procura in atti;
Email_3
Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 12.12.2024, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: determinazione dell'importo dovuto ex art. 100, comma 7, D.L. 104/2020.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29.11.2021, ha convenuto Parte_1 in giudizio, dinanzi al Tribunale di Rimini, il e l per sentire Controparte_1 Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale di Rimini, contrariis reiectis, previa ed ogni più opportuna declaratoria del caso accertare e dichiarare che ha diritto di vedersi riconosciuto il beneficio Parte_1 previsto dall'art. 100 comma 7 del DL 104/2020 convertito con Legge 126/2020 mediante il pagamento di Euro
93.528,29 ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia per le ragioni esposte in narrativa e per
l'effetto, considerato il versamento della maggiore somma effettuato da pari a complessivi Euro Parte_1
150.379,50, condannare le amministrazioni convenute, in solido tra loro ovvero ciascuno per la propria quota parte, alla restituzione della somma di Euro 56.851,21, ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, in favore della per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese, Parte_1 diritti ed onorari”.
A fondamento della propria richiesta, parte attrice ha rappresentato di essere titolare di una concessione di beni del demanio marittimo su cui insiste un fabbricato classificato dall'amministrazione statale quale pertinenza del demanio marittimo. Il a decorrere dall'anno 2010, ha Controparte_1 rideterminato l'importo dei canoni di concessione dovuti, facendo applicazione di quanto previsto dall'art. 3 del D.L. 400/93, convertito con L. 494/1993, così come modificato dalla Legge n. 296/2006
(Finanziaria 2007). Alla luce di tale disciplina, l'amministrazione comunale ha comunicato che il canone relativo a quell'anno sarebbe aumentato del 4000 per cento rispetto al precedente.
La concessionaria, quindi, ha affermato di aver impugnato dinanzi al TAR per l'Emilia-Romagna le rideterminazioni dei canoni di concessione richiesti dal di Riccione per gli anni 2007-2012 e di CP_1 aver beneficiato, per i medesimi anni, della definizione agevolata dei procedimenti giudiziari prevista dalla
Legge n. 147/2013, mediante il versamento del 30% dell'importo dei canoni richiesti. Ha proseguito la società attrice deducendo che l'amministrazione comunale, alla fine dell'anno 2013, ha notificato una nuova richiesta di pagamento del canone analoga alle precedenti, parimenti impugnata dinanzi al TAR per l'Emilia-Romagna unitamente alle successive rideterminazioni relative agli anni 2013-2020.
Successivamente, in data 19.11.2020, parte attrice ha riferito di aver presentato istanza di definizione pagina 2 di 13 agevolata dei procedimenti giudiziari ed amministrativi pendenti alla data del 14.08.2020, introdotta dall'art. 100 del D.L. 104/2020, convertito con Legge 126/2020. Il quindi, ha Controparte_1 provveduto a calcolare in euro 150.379,50 l'importo dovuto dalla società per accedere a tale misura deflattiva, relativamente alle annualità di canone demaniale marittimo comprese fra il 2013 e il 2019.
Tuttavia, parte attrice, ha comunicato all'amministrazione comunale che detto computo era errato in quanto non ha conteggiato tutte le somme pagate dal concessionario a seguito della riscossione coattiva, avendo il indicato tra gli importi prelevati coattivamente euro 47.180,62 anziché euro CP_1
54.103,53. Ciò in quanto l'amministrazione convenuta ha erroneamente calcolato il 30%, di cui alla normativa in questione, sulla differenza tra il canone richiesto e quello medio tempore versato o riscosso coattivamente mentre avrebbe dovuto calcolare il 30% sul canone originariamente richiesto, detraendo poi quanto versato o riscosso. Dunque, a seguito della corrispondenza intercorsa con la società attrice, il ha rettificato l'importo da versare, riducendolo a euro 100.451,20. Il concessionario Controparte_1 ha poi rappresentato che, a seguito della diramazione da parte dell' a tutte le Controparte_2 amministrazioni comunali della circolare del 23.09.2021, relativa alla metodologia di calcolo da seguire per accedere alla definizione agevolata del contenzioso ex art. 100 del D.L. 104/2020, il CP_1
in data 29.09.2021, ovvero un giorno prima della scadenza prevista, ha richiesto l'ulteriore
[...] somma di euro 49.928,30, somma pagata dall'attrice con riserva di ripetizione.
In punto di diritto, parte attrice ha affermato che nel caso de quo sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e non di quello amministrativo, posto che la presente controversia ha ad oggetto la determinazione di un corrispettivo stabilito dalla legge, non essendo in discussione l'esercizio di poteri autoritativi e di discrezionalità amministrativa.
In conclusione, quindi, la concessionaria ha affermato che per i canoni demaniali relativi agli anni 2013-
2019, tutti pacificamente dedotti in contenzioso, corrispondenti a euro 572.591,13, è necessario prima calcolare il 30% di detto importo, che è pari a euro 171.777,34, cui va detratto quanto corrisposto/riscosso dal concessionario, che secondo il corrisponde a euro 71.326,14, ovverosia la somma Controparte_1 di euro 24.145,52 (cioè il canone versato) e di euro 47.180,62 (cioè il canone riscosso). In realtà, secondo l'attrice, tale ultimo importo (euro 47.180,62) non è corretto in quanto la stessa ha dichiarato di avere corrisposto all somme ulteriori, per complessivi euro 54.103,53 (dato Controparte_3 dalla somma tra canone versato e canone riscosso coattivamente). Di conseguenza, la cifra corretta da corrispondere ex art. 100 D.L. 104/2020 ammonterebbe a euro 93.528,29 (euro 171.777,34 – euro
78.249,05).
Con comparsa di costituzione e risposta si è regolarmente costituita in giudizio l' , Controparte_2 secondo la quale la disciplina prevista dal D.L. 104/2020, deve essere interpretata restrittivamente per non vanificare la ratio: pagina 3 di 13 - dell'art. 1, comma 251, L. 296/2006, che ha inteso incrementare i canoni di concessione;
- dell'art. 100 del D.L. 104/2020 che ha inteso temperare tale incremento al fine di ridurre il contenzioso ad esso relativo.
In punto di diritto, parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda recuperatoria dei crediti fondati sullo stesso rapporto concessorio, ritenendo che chi si avvale del condono non può pretendere di avanzare crediti. Infatti, a suo avviso, chi insiste per l'accertamento di crediti fondati sullo stesso titolo non si avvale del condono ma decide di perseverare nell'ordinario contenzioso. Ha proseguito precisando di non condividere l'interpretazione della difesa attorea sulle modalità di calcolo di cui all'art. 100, comma 7, D.L. 104/2020, in quanto determinerebbero una sistematica riduzione del canone originario, con contestuale indebita creazione in capo al concessionario di una infondata pretesa creditoria, rendendo nulla la variazione in aumento dei canoni di concessione disposta con la L. 296/2006. Il criterio proposto dalla società concessionaria, e relativo all'applicazione dell'art. 100 del D.L. 104/2020, inoltre, determinerebbe una inammissibile disparità di trattamento con i concessionari che non hanno usufruito del condono perché hanno sempre pagato tempestivamente le somme oggetto di concessione. Ad avviso della convenuta la misura del 30% di cui all'art. 100, comma 7, del D.L. 104/2020 deve essere calcolata sulle sole somme ancora residue, senza tener conto delle somme già versate per il medesimo titolo dal concessionario, per le annualità in contestazione e senza che sia possibile la restituzione di alcunché.
L' , quindi, ha proseguito eccependo l'inammissibilità della domanda attorea, Controparte_2 anche alla luce del fatto che sono pendenti altri contenziosi relativi ai canoni concessori instaurati su istanza dell'odierna attrice, ritenendo che tale contegno evidenzi la volontà di perseverare nel contenzioso.
Ad ogni modo, parte convenuta ha eccepito l'estinzione del credito de quo per compensazione. Ciò in quanto il nel determinare il canone richiesto alla società attrice ai sensi dell'art. 100 Controparte_1 del D.L. 104/2020, non ha computato gli interessi medio tempore maturati. Pertanto, l'asserito debito dello
Stato nei confronti della società attrice risulta comunque estinto per compensazione con il credito per interessi maturati dallo Stato sul canone demaniale dovuto.
L' ha concluso chiedendo che venga disposta CTU per la determinazione Controparte_2 dell'importo effettivamente dovuto.
Con comparsa di costituzione e risposta si è regolarmente costituito in giudizio il Controparte_1 il quale ha rappresentato di avere rideterminato gli importi da versare per accedere alla definizione agevolata dei procedimenti giudiziari e amministrativi ex art. 100 D.L. 104/2020, a seguito della circolare dell' dell'Emilia-Romagna, che al fine di non creare disomogeneità, ha imposto un Controparte_2 unico criterio di calcolo del canone in questione.
pagina 4 di 13 Parte convenuta, ha proseguito sollevando eccezioni analoghe a quelle promosse dall CP_2
In primo luogo, infatti, ha eccepito l'inammissibilità della domanda recuperatoria dei crediti
[...] fondati sullo stesso rapporto concessorio;
in secondo luogo, ha ritenuto che l'interpretazione offerta da parte attrice in ordine al disposto di cui all'art. 100, comma 7, D.L. 104/2020 non sia condivisibile, uniformandosi anche in questo caso alle motivazioni esposte in precedenza;
da ultimo, ha eccepito l'inammissibilità della domanda attorea in quanto sono pendenti altri giudizi avviati su iniziativa dell'odierna attrice e relativi ai canoni concessori. Quindi, ha concluso chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice in quanto inammissibili o comunque infondate.
Sotto il profilo della dinamica processuale, alla prima udienza di comparizione delle parti del 7.07.2022, il Giudice, su richiesta delle parti, ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. All'udienza successiva, tenutasi in data 8.06.2023, la difesa di parte attrice ha insistito per il rigetto della CTU richiesta dall' e ha depositato una ordinanza di rigetto dell'istanza di CTU, emessa dal Controparte_2
Tribunale di Rimini in un procedimento analogo, con i medesimi convenuti. L' ha Controparte_2 insistito per l'accoglimento della richiesta di CTU e per la domanda riconvenzionale. Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza, con ordinanza del 22.03.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 12.12.2024, il
Giudice, a seguito della precisazione delle conclusioni delle parti, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando loro i termini ex art. 190 c.p.c.
SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO
Parte attrice ha dedotto che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito poiché in materia di concessioni vige la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ad eccezione delle controversie afferenti canoni e indennità che sono, invece, sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario
Al fine di determinare la corretta giurisdizione in relazione alla presente causa giova ricordare che ai sensi dell'art. 5 c.p.c. la giurisdizione si determina sulla base della domanda, avuto riguardo al petitum sostanziale e alla causa petendi, ossia alla intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuata dal giudice stesso con riguardo ai fatti allegati (Cass. Sez. Un. n. 21677/2013; Cass. Sez. Un. n.
10375/2007; Cass. Sez. Un. n. 17461/2006).
Per risolvere tale questione occorre, innanzitutto, delineare il quadro normativo di riferimento, rappresentato dall'art. 133 del D.Lgs n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo) e dall'art. 100 del
D.L. 14 agosto 2020 n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.
In particolare, a norma dell'art. 133 D.Lgs n. 104/2010, tra le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sono ricomprese anche quelle “aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a
pagina 5 di 13 rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche”.
L'art. 100 del D.L. 14 agosto n. 2020 n. 104 al comma 7 così dispone: “Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'articolo 03, comma
1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 494, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all' da parte del concessionario, mediante versamento…”. Controparte_2
Su tale questione sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno avuto modo di precisare che le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario, sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo, cioè, il potere d'intervento della Pubblica
Amministrazione a tutela di interessi generali;
quando, invece, la controversia coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (Cass. Civ. Sez. Un., ord. n. 3736/2024).
Dunque, nel caso in esame non è in discussione che, trattandosi di controversia relativa alla definizione agevolata del contenzioso (cd. condono demaniale), l'oggetto del giudizio concerne i canoni concessori.
Esso, infatti, riguarda una misura straordinaria e di stretta interpretazione, che mira a definire, attraverso, il pagamento di una somma di denaro, il contenzioso legato agli inadempimenti dei concessionari del demanio marittimo. Trattandosi, dunque, di una questione che attiene la quantificazione dei canoni, il relativo contenzioso è devoluto alla giurisdizione ordinaria (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 15/03/2022, n.
8475). Infatti, se, in linea generale, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, si effettua sulla base del petitum sostanziale – avendo riguardo alla natura della situazione giuridica soggettiva che si assume lesa e alla origine della lesione nell'ambito del cattivo esercizio di potere autoritativo ovvero nell'ambito di un rapporto paritetico – in materia di concessioni amministrative sono riservate al giudice ordinario, giudice dei diritti, le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi, che abbiano un contenuto meramente patrimoniale, senza che residui in capo alla P.A. un potere discrezionale, un potere di intervento (ancorché vincolato), a tutela di interessi generali.
Nella specie, non residua alcun potere autoritativo in capo all'amministrazione, non essendo minimamente in discussione il rapporto concessorio sottostante e trattandosi soltanto di definire le modalità di calcolo della somma che il concessionario è tenuto a versare al fine di accedere al condono.
SULLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA RIPETIZIONE DELLE SOMME VERSATE IN ECCEDENZA DAL
CONCESSIONARIO pagina 6 di 13 Il e l' hanno dedotto che sono inammissibili e infondate le Controparte_1 Controparte_2 pretese creditorie avanzate dalla società attrice sostenendo che, essendosi questa avvalsa del condono, non può pretendere di avanzare crediti, in quanto la domanda di definizione agevolata presentata comporta l'acquiescenza alla quantificazione degli importi richiesti dall'Amministrazione.
La società concessionaria, viceversa, ha dedotto che non vi è alcuna disposizione normativa che vieti di ripetere le somme versate in eccedenza, ritenendo che la fattispecie disciplinata dall'art. 100, commi 7 e ss,
D.L. 104/2020, non è costituisce una forma di condono ma soltanto una modalità di definizione agevolata del contenzioso.
In via preliminare, occorre individuare la natura dell'istituto che qui viene in rilievo in forza dell'art. 100, comma 7, D.L. 104/2020, e, in particolare, verificare se nel caso di specie si possa parlare o meno di condono.
Giova a riguardo ricordare che il condono è un meccanismo che consente di regolarizzare una pregressa situazione illecita offrendo ai responsabili di eventuali abusi la possibilità di evitare le conseguenze amministrative e penali sanando le irregolarità commesse, previo pagamento di una somma di denaro.
Con il “Decreto Agosto” (D.L. n. 104/2020), convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2020, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, il legislatore ha innovato sensibilmente la materia delle concessioni demaniali, spesso oggetto di contenzioso a seguito delle decadenze comminate per mancato pagamento del canone demaniale. Con tale disposizione normativa è stata introdotta la disciplina della definizione agevolata del contenzioso giudiziario, ovverosia uno strumento di deflazione del contenzioso volto a disciplinare una modalità alternativa di estinzione dei procedimenti giudiziari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto. La ratio ispiratrice della previsione, infatti, è quella di consentire la rapida e generalizzata definizione di una moltitudine di contenziosi pendenti, assicurando così introiti certi al bilancio dello Stato ed evitando l'alea e i costi connessi alla coltivazione delle pretese in sede giudiziale.
Tale misura è stata comunemente definita quale “condono balneare” o “condono demaniale” in quanto la definizione del contenzioso generato dagli inadempimenti dei concessionari del demanio marittimo avviene dietro pagamento di una somma di danaro.
Ciò posto, pur in presenza di un istituto assimilabile al condono, diversamente da quanto sostenuto dai convenuti, non si può fare a meno di evidenziare che, nell'ambito della definizione agevolata del contenzioso de quo, non vige alcun divieto normativo di ottenere la restituzione delle somme eccedenti rispetto a quelle dovute e indebitamente versate dai concessionari a causa di un errore di calcolo commesso dall'amministrazione comunale (somme che, peraltro, sono state versate con riserva di ripetizione).
Pertanto, la domanda di parte attrice non si può ritenere né infondata né inammissibile sul punto per le ragioni sopra indicate. pagina 7 di 13 SULLA INFONDATEZZA DELL'ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA ATTOREA PER LA
LITISPENDENZA DI ALTRI GIUDIZI RELATIVI AI CANONI CONCESSORI
I convenuti hanno dedotto l'inammissibilità della domanda attorea in quanto la società concessionaria ha promosso altri giudizi relativi ai canoni concessori e questo, a loro avviso, sarebbe sintomatico della sua volontà di perseverare nell'ordinario contenzioso.
Tale eccezione di inammissibilità deve essere necessariamente respinta in quanto infondata. Infatti, la finalità perseguita con il D.L. 104/2020 è proprio quella di definire i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo e relativi all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di concessione demaniali. Pertanto, presupposto necessario per accedere alla definizione agevolata prevista dall'art. 100 del D.L. 104/2010 è proprio la pendenza di altri giudizi afferenti ai canoni di concessione demaniale.
SULLA MODALITÀ DI CALCOLO DEL CANONE EX ART. 100, COMMA 7, D.L. 104/2020
Parte attrice ha dedotto che è erronea la quantificazione fatta da parte del delle Controparte_1 somme da versare per la definizione agevolata del contenzioso ex art. 100 del D.L. 104/2020. Infatti, la disposizione normativa citata, nel prevedere che si possa versare in un'unica soluzione un importo “pari al
30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo”, è stata erroneamente interpretata dall'amministrazione comunale convenuta che ha calcolato il 30% sulla somma residua e non, invece, sul totale del canone in contenzioso, per detrarre poi quanto eventualmente corrisposto. Inoltre, ha aggiunto che l'importo calcolato dal quale canone versato in fase di riscossione Controparte_1 coattiva (euro 47.180,62) non è corretto poiché parte attrice ha corrisposto ulteriori somme all'
[...]
per complessivi euro 54.103,53. Controparte_3
Il e l' , viceversa, hanno argomentato che è corretto il calcolo Controparte_1 Controparte_2 effettuato per determinare l'importo che il concessionario è tenuto a versare per accedere a tale misura deflattiva.
Dunque, l'oggetto del presente giudizio riguarda l'interpretazione della norma di cui all'art. 100, comma
7, lett. a) del D.L. 104/2020, che consente di chiudere i contenziosi pendenti mediante pagamento in un'unica soluzione di un importo pari al 30 per cento delle somme richieste, dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo. In particolar modo la questione oggetto di causa si incentra sulla determinazione dei corretti criteri di calcolo per determinare la somma utile per accedere al beneficio de quo.
Ebbene, vero è che l , con circolare del 21 settembre 2021 trasmessa ai comuni Controparte_3 della Romagna interessati, ha preso posizione circa la corretta quantificazione delle somme da versare all'Erario per la conclusione del procedimento di definizione agevolata, precisando che l'importo residuo è dato “dalla differenza tra le somme richieste e le somme eventualmente già corrisposte a titolo di canone concessoria relativo alle pertinenze demaniali oggetto di contenziosi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 104/2020, importo pagina 8 di 13 percentualmente ridotto, a seconda che il versamento avvenga in un'unica soluzione (30%) ovvero a rate (60%), sulla base della liquidazione degli enti gestori”. Ciò non toglie, però, che le valutazioni contenute nella Circolare dell' non hanno natura imperativa, fornendo una interpretazione soggettiva della Controparte_3 norma di legge, e, pertanto, possono essere disattese senza necessità di procedere alla loro disapplicazione.
Infatti, le circolari amministrative sono atti diretti agli organi e uffici periferici ovvero sottordinati, che non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale. Le circolari amministrative rappresentano una forma di comunicazione interna all'amministrazione pubblica, attraverso la quale vengono fornite indicazioni, istruzioni o chiarimenti su determinati argomenti. Sono, quindi, strumenti di coordinamento e di orientamento nell'attività amministrativa, con lo scopo di assicurare una corretta e uniforme interpretazione delle norme da parte degli uffici e degli operatori pubblici. Tuttavia, è importante sottolineare che non sono fonti del diritto e, quindi, non vincolano né il cittadino, né il giudice che, su ricorso del cittadino al quale la pubblica amministrazione abbia negato un diritto, può disapplicare la circolare medesima.
Fatte tali precisazioni, l'adempimento necessario per poter fruire della definizione agevolata, come si è visto, consiste nel versamento in un'unica soluzione di un importo “pari al 30% delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo”. Questo Giudice, ritiene di aderire all'orientamento prevalente della
Corte di Cassazione, formatosi con riferimento al precedente condono previsto dall'art. 1, comma 732, della L. n. 147 del 2013, ai fini della determinazione della percentuale del 30% prevista dalla citata norma per accedere alla definizione agevolata del contenzioso. Secondo questo orientamento deve tenersi conto delle somme già versate dal contribuente all'Amministrazione, anche se il pagamento è avvenuto in epoca precedente all'emanazione della disciplina condonistica, in quanto è evidente che le somme già versate dalla società non possono non essere valutate ai fini del condono, atteso che la somma da pagare va determinata nel 30 % delle somme “dovute”, ossia di quelle richieste dall'Amministrazione (in tal senso sia pure con una pronuncia di inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto dall' per Controparte_2 sopravvenuta carenza di interesse, Cass., n. 30235 del 2023). E ciò a prescindere dal fatto che il pagamento sia avvenuto prima della domanda di condono (Cass. civ., Sez. I, Ord., 24.12.2024, n. 34254). Dunque, per poter verificare se l'attrice ha correttamente adempiuto a tale prescrizione, occorre partire dall'intero importo richiesto dal per gli anni dal 2013 al 2019 (senza andare a decurtare dalla base Controparte_1 di calcolo le somme già versate o riscosse), e quindi su tale somma operare il calcolo del 30%. Una volta calcolata la misura del 30%, va determinato l'ammontare effettivo da versare, che è dato dalla differenza tra detto 30% e quanto già versato dal concessionario o coattivamente riscosso, perché i versamenti effettuati e le somme comunque riscosse a tale titolo vanno computate nella determinazione non della somma necessaria per ottenere la definizione agevolata della controversia, ma in quella effettivamente ancora da pagare. Qualora, infatti, il concessionario avesse già pagato, liberamente o coattivamente, il 30% o più della pagina 9 di 13 somma originariamente dovuta, vedrebbe realizzata la condizione per l'applicazione del beneficio senza ulteriori esborsi. Una volta fissato l'ammontare dell'importo da versare nel 30% del totale, il pagamento pregresso vale solo a indicare quale sia la misura che resta ancora da corrispondere, senza che venga messa in discussione la determinazione della somma totale necessaria per usufruire del beneficio.
Il dato letterale, infatti, appare insuperabile, come pure la ragionevolezza della disposizione e ciò trova conforto anche in precedenti pronunce di questo Tribunale (ex multis Tribunale di Rimini, sentenza n.
414/2024 del 08.04.2024, R.G. 3842/2021) in forza delle quali non merita seguito la diversa interpretazione dei convenuti, secondo cui la norma farebbe riferimento alle sole somme ancora dovute, detratti gli importi già versati (dunque, indipendentemente dal fatto che fossero o meno contestati).
Quanto affermato trova esatta corrispondenza anche nella giurisprudenza amministrativa del TAR della
Toscana che, con la pronuncia n. 1125 del 2016 (riferita all'impianto normativo previgente, ma sostanzialmente analogo a quello attualmente in vigore), ha sostenuto che non ha alcun fondamento normativo e va disattesa la tesi secondo cui le somme dovute ai sensi del comma 732 della L. 27 dicembre
2013 n. 147 sono le somme ulteriori rispetto a quelle già versate dalla società, pari alla differenza tra il preteso e il versato. Infatti, secondo il TAR della Toscana l'espressione in parola “non può che far riferimento alle somme dovute per l'importo dei canoni relativi a ciascun anno in contestazione;
non è quindi conforme a legge escludere dal beneficio la parte del canone già pagata, anche per la illogica conseguenza che verrebbe a crearsi, consistente nell'attribuire un vantaggio maggiore a chi non abbia pagato alcunché rispetto a chi abbia in parte fatto fronte al pagamento del dovuto”.
Nello stesso senso si è espresso anche il Consiglio di Stato che si è occupato dell'argomento, affermando che “non pare inutile specificare che il 30% dell'importo dovuto va commisurato all'ammontare della somma complessivamente richiesta in origine dal , precisando anch'esso che la tesi per cui “le somme dovute di cui al CP_1 comma 732 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono le somme ulteriori rispetto a quelle già versate dalla società, pari alla differenza tra il preteso e il versato, non ha alcun fondamento normativo e va disattesa”. Pertanto, prosegue il giudice amministrativo, “l'accoglimento della tesi della parte pubblica comporterebbe, infatti, l'indebita locupletazione, da parte di questa, del 30 % della differenza tra il preteso e il versato, oltre al 30 % del preteso, con la conseguenza che per ottenere
l'estinzione dei procedimenti in corso gli interessati dovrebbero versare un importo pari alla somma del 30 % del preteso e del
30 % della differenza fra preteso e versato, il che appare all'evidenza contrario al dettato normativo. La lettera della legge è invero univoca, e fa riferimento alle somme dovute, e se per “somme dovute” devono intendersi le somme pretese dalla parte pubblica non si può ritenere che siano dovute somme ulteriori rispetto a quelle richieste, essendo evidente che il pagamento effettuato, pari al 30% delle somme richieste, ha prodotto l'effetto estintivo del credito dell'appellata, effetto collegato dalla legge di stabilità al pagamento spontaneo del 30% degli importi dovuti in origine” (Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2016,
n. 5244).
Tali osservazioni valgono a maggior ragione per la nuova misura di condono prevista dall'art.100, comma 7, del D.L. n. 104 del 14.8.2020 convertito in legge n. 126 del 13.10.2020, ove si è avuto cura di pagina 10 di 13 introdurre la precisazione “dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo” (cfr. Cass. civ., Sez. I,
Ord., (data ud. 21/11/2024) 24/12/2024, n. 34254).
Pertanto, non può ritenersi fondata la tesi dell e del Controparte_2 Controparte_1 secondo la quale la misura del 30% da versare deve essere applicata alle somme ancora da corrispondere, senza tenere conto delle somme versate a titolo di acconto o riscosse coattivamente. Tale criterio di calcolo si pone in contrasto con il dato letterale della norma che prevede quale condizione della definizione della controversia il pagamento del 30% delle somme richieste e non il pagamento del 30% delle somme residue.
La tesi delle parti convenute è anche in contrasto con una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, in quanto determinerebbe una evidente disparità di trattamento tra i concessionari, andando a penalizzare ingiustificatamente il concessionario che ha versato parte del dovuto prima di avviare la controversia per l'accertamento del canone, rispetto a quello che non ha versato alcunché. A quest'ultimo per beneficiare della misura sarebbe sufficiente corrispondere il 30% di quanto preteso dal CP_1
mentre coloro che hanno già versato una parte del dovuto, oltre a questo, dovrebbero versare
[...] anche il 30% della differenza tra il preteso e il versato.
Né merita seguito il ragionamento di parte convenuta che pretende di ravvisare una diversità di ratio tra le due discipline che si sono succedute nella materia, quella previgente, cui si riferiscono i precedenti citati,
e quella attuale, in ragione del fatto che il D.L. 104/2020, a differenza del precedente normativo, espressamente fa salvi i pagamenti intervenuti al momento della sua entrata in vigore, trattandosi di precisazione che non incide sulle modalità di calcolo della somma necessaria per accedere al beneficio.
Invero, la previsione del nuovo condono di cui all'art. 100 D.L. 104/2020 è la seguente “Fermo restando quanto previsto al successivo comma 4, sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni”, laddove il comma 4 dispone “Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere inferiore a euro 2.500”. È dunque chiaro che la salvezza dei pagamenti eseguiti riguarda – come reso ovvio anche dalla collocazione della previsione – la rideterminazione del canone e non il pagamento delle somme dovute per accedere al beneficio della definizione agevolata di cui al comma 7 del decreto in questione.
Orbene, nel caso di specie, posto che è pacifica in quanto non specificamente contestata, la pendenza della lite sui canoni per gli anni dal 2013 al 2019, così come l'intervenuto pagamento del 30% delle somme oggetto della controversia stessa, va affermato il diritto della società attrice alla definizione agevolata del contenzioso. Nessuna statuizione può essere presa sull'annualità del 2020 in quanto non essendo oggetto di contenzioso alla data di entrata in vigore del D.L. 104/2020, resta fuori dal perimetro della presente decisione.
Come emerge dalla nota del comune di Riccione del 2.09.2021 (doc. 8 allegato all'atto di citazione),
l'importo complessivo del canone dovuto per gli anni 2013-2019 è pari ad euro 572.591,13. Il pagamento pagina 11 di 13 del 30% dell'importo accertato, e quindi dovuto, è stato saldato con i versamenti effettuati a corredo della domanda di definizione agevolata e con le somme in precedenza riscosse dall Controparte_3
, mentre restano senza titolo le ulteriori somme richieste dall'amministrazione e pagate con
[...] riserva di ripetizione.
Nel caso di specie, risulta, altresì, oggetto di contestazione l'esatto ammontare del canone versato dalla concessionaria in fase di riscossione coattiva in quanto, mentre il lo ha individuato in Controparte_1 euro 47.180,62 (doc. 6 allegato all'atto di costituzione del , secondo parte attrice, Controparte_1 invece, ammonta a euro 54.103,53.
Ebbene, dalla documentazione prodotta dalla società concessionaria (doc. 10.2 e 10.3 allegati all'atto di citazione), risulta provato che la stessa ha ottenuto un piano di ammortamento per i canoni concessori rimasti insoluti e che ha versato:
- in relazione alla cartella n. 13720190004230264 la somma di euro 6.421,95;
- in relazione alla cartella n. 13720180003424118 la somma di euro 47.681,48.
Dunque, l'importo complessivamente corrisposto in fase di riscossione all' Controparte_3
ammonta a euro 54.103,43, come correttamente sostenuto da parte attrice. Pertanto, il canone
[...] da versare da parte attrice per accedere alla misura in questione corrisponde a euro 93.528,39, dato dalla differenza tra il 30% del canone richiesto, il canone già versato e il canone versato in fase di riscossione coattiva (171.777,34 - 24.145,52 – 54.103,43). Da ciò ne consegue che la società concessionaria ha diritto di ripetere la somma di euro 56.851,11 (150.379,5 – 93.528,39 = 56.851,11), trattandosi di somma richiesta dall'amministrazione sulla base di un'errata interpretazione della previsione dell'art. 100, comma 7, del D.L.
104/2020 e, quindi, riscossa senza titolo, atteso che l'importo necessario all'accesso al beneficio era già stato versato dalla concessionaria.
In conclusione, deve essere accolta la domanda di parte attrice relativa all'accertamento che le somme già corrisposte sono idonee ad estinguere, per effetto del beneficio di cui all'art. 100, comma 7, D.L.
104/2020, le obbligazioni relative agli anni 2013-2019, nonché all'indebito pagamento della maggiore somma di euro 56.851,11 richiesta e corrisposta con riserva di ripetizione.
SULLA INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE
L' con domanda riconvenzionale ha chiesto a questo Tribunale che parte attrice Controparte_2 venga condannata al pagamento delle maggiori somme dovute a titolo di interessi sui canoni concessori pagati con ritardo.
La società attrice ha dedotto che è inammissibile e improcedibile detta domanda in quanto generica e immotivata, non avendo l' impugnato il provvedimento con il quale il Controparte_2 CP_1 ha determinato gli importi richiesti in pagamento in forza della normativa in esame.
[...]
pagina 12 di 13 Ebbene, la domanda deve essere dichiarata inammissibile per carenza di legittimazione attiva. Infatti, come riconosciuto dalla stessa con nota del 16.06.2021 – pubblicata a seguito della Controparte_2 richiesta di chiarimenti del in merito al procedimento di definizione agevolata del Controparte_1 contenzioso – ha dichiarato che, in materia di gestione dei beni demaniali in questione, vi è stato il conferimento di funzioni agli enti territoriali, operato ai sensi del D.lgs. n. 112/1998. L'Agenzia del
Demanio, quindi, ha precisato che “In virtù di tale trasferimento di funzioni agli enti gestori dei beni del demanio marittimo compete ad esempio: il rilascio, la revoca, il rinnovo, la dichiarazione di decadenza delle concessioni demaniali marittime, nonché la quantificazione e l'invio delle richieste di pagamento dei canoni/indennizzi nei confronti degli utilizzatori dei beni medesimi”. Dunque, per stessa ammissione della convenuta spetta solo all'ente locale la competenza a procedere al calcolo delle somme da riscuotere e quindi all'eventuale maggiorazione degli interessi sulle somme da corrispondere. In ogni caso, sembra potersi affermare, quale corollario dell'interpretazione della norma che viene privilegiata, che le somme dovute da assumere per il calcolo di quanto sufficiente ad estinguere l'obbligazione siano quello frutto dell'accertamento originario e non quelle maturate nel tempo anche mediante il calcolo degli interessi.
SULLE SPESE DI LITE
La peculiarità della materia e la mancanza di un orientamento giurisprudenziale consolidato sulla stessa giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Accerta e dichiara che la società ha diritto al riconoscimento del beneficio Parte_1 di cui all'art. 100, comma 7, del D.L. n. 104/2020 e, dunque, ad ottenere la definizione agevolata dei procedimenti giudiziari relativi ai canoni demaniali per gli anni dal 2013 al 2019;
➢ Condanna l' alla restituzione, in favore di parte attrice, della somma di euro Controparte_2
56.851,11;
➢ Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dall' ; Controparte_2
➢ Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Rimini, 26 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 13 di 13
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale dell'udienza del 12 dicembre 2024, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3845/2021 promossa da:
con sede in Riccione (RN), Piazzale Tosi n. 2, P.IVA Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Simone Cantarini, C.F. , elettivamente P.IVA_1 C.F._1 domiciliata presso il suo studio in Rimini, Via Tripoli 17, PEC giusta Email_1 procura in atti;
Attore
CONTRO
, con sede in Riccione (RN), Viale Vittorio Emanuele II n. 2, P.IVA Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Flamigni, C.F. ed P.IVA_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente in Riccione (RN), Viale Vittorio Emanuele II n. 2, fax
0541606125, PEC giusta procura in atti;
Email_2
Convenuto
NONCHÉ CONTRO
, C.F. rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, C.F. Controparte_2 P.IVA_3 ed elettivamente domiciliata presso gli uffici di quest'ultima in Bologna, Via Alfredo Testoni P.IVA_4
pagina 1 di 13 n. 6, PEC: giusta procura in atti;
Email_3
Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 12.12.2024, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: determinazione dell'importo dovuto ex art. 100, comma 7, D.L. 104/2020.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29.11.2021, ha convenuto Parte_1 in giudizio, dinanzi al Tribunale di Rimini, il e l per sentire Controparte_1 Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale di Rimini, contrariis reiectis, previa ed ogni più opportuna declaratoria del caso accertare e dichiarare che ha diritto di vedersi riconosciuto il beneficio Parte_1 previsto dall'art. 100 comma 7 del DL 104/2020 convertito con Legge 126/2020 mediante il pagamento di Euro
93.528,29 ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia per le ragioni esposte in narrativa e per
l'effetto, considerato il versamento della maggiore somma effettuato da pari a complessivi Euro Parte_1
150.379,50, condannare le amministrazioni convenute, in solido tra loro ovvero ciascuno per la propria quota parte, alla restituzione della somma di Euro 56.851,21, ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, in favore della per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese, Parte_1 diritti ed onorari”.
A fondamento della propria richiesta, parte attrice ha rappresentato di essere titolare di una concessione di beni del demanio marittimo su cui insiste un fabbricato classificato dall'amministrazione statale quale pertinenza del demanio marittimo. Il a decorrere dall'anno 2010, ha Controparte_1 rideterminato l'importo dei canoni di concessione dovuti, facendo applicazione di quanto previsto dall'art. 3 del D.L. 400/93, convertito con L. 494/1993, così come modificato dalla Legge n. 296/2006
(Finanziaria 2007). Alla luce di tale disciplina, l'amministrazione comunale ha comunicato che il canone relativo a quell'anno sarebbe aumentato del 4000 per cento rispetto al precedente.
La concessionaria, quindi, ha affermato di aver impugnato dinanzi al TAR per l'Emilia-Romagna le rideterminazioni dei canoni di concessione richiesti dal di Riccione per gli anni 2007-2012 e di CP_1 aver beneficiato, per i medesimi anni, della definizione agevolata dei procedimenti giudiziari prevista dalla
Legge n. 147/2013, mediante il versamento del 30% dell'importo dei canoni richiesti. Ha proseguito la società attrice deducendo che l'amministrazione comunale, alla fine dell'anno 2013, ha notificato una nuova richiesta di pagamento del canone analoga alle precedenti, parimenti impugnata dinanzi al TAR per l'Emilia-Romagna unitamente alle successive rideterminazioni relative agli anni 2013-2020.
Successivamente, in data 19.11.2020, parte attrice ha riferito di aver presentato istanza di definizione pagina 2 di 13 agevolata dei procedimenti giudiziari ed amministrativi pendenti alla data del 14.08.2020, introdotta dall'art. 100 del D.L. 104/2020, convertito con Legge 126/2020. Il quindi, ha Controparte_1 provveduto a calcolare in euro 150.379,50 l'importo dovuto dalla società per accedere a tale misura deflattiva, relativamente alle annualità di canone demaniale marittimo comprese fra il 2013 e il 2019.
Tuttavia, parte attrice, ha comunicato all'amministrazione comunale che detto computo era errato in quanto non ha conteggiato tutte le somme pagate dal concessionario a seguito della riscossione coattiva, avendo il indicato tra gli importi prelevati coattivamente euro 47.180,62 anziché euro CP_1
54.103,53. Ciò in quanto l'amministrazione convenuta ha erroneamente calcolato il 30%, di cui alla normativa in questione, sulla differenza tra il canone richiesto e quello medio tempore versato o riscosso coattivamente mentre avrebbe dovuto calcolare il 30% sul canone originariamente richiesto, detraendo poi quanto versato o riscosso. Dunque, a seguito della corrispondenza intercorsa con la società attrice, il ha rettificato l'importo da versare, riducendolo a euro 100.451,20. Il concessionario Controparte_1 ha poi rappresentato che, a seguito della diramazione da parte dell' a tutte le Controparte_2 amministrazioni comunali della circolare del 23.09.2021, relativa alla metodologia di calcolo da seguire per accedere alla definizione agevolata del contenzioso ex art. 100 del D.L. 104/2020, il CP_1
in data 29.09.2021, ovvero un giorno prima della scadenza prevista, ha richiesto l'ulteriore
[...] somma di euro 49.928,30, somma pagata dall'attrice con riserva di ripetizione.
In punto di diritto, parte attrice ha affermato che nel caso de quo sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e non di quello amministrativo, posto che la presente controversia ha ad oggetto la determinazione di un corrispettivo stabilito dalla legge, non essendo in discussione l'esercizio di poteri autoritativi e di discrezionalità amministrativa.
In conclusione, quindi, la concessionaria ha affermato che per i canoni demaniali relativi agli anni 2013-
2019, tutti pacificamente dedotti in contenzioso, corrispondenti a euro 572.591,13, è necessario prima calcolare il 30% di detto importo, che è pari a euro 171.777,34, cui va detratto quanto corrisposto/riscosso dal concessionario, che secondo il corrisponde a euro 71.326,14, ovverosia la somma Controparte_1 di euro 24.145,52 (cioè il canone versato) e di euro 47.180,62 (cioè il canone riscosso). In realtà, secondo l'attrice, tale ultimo importo (euro 47.180,62) non è corretto in quanto la stessa ha dichiarato di avere corrisposto all somme ulteriori, per complessivi euro 54.103,53 (dato Controparte_3 dalla somma tra canone versato e canone riscosso coattivamente). Di conseguenza, la cifra corretta da corrispondere ex art. 100 D.L. 104/2020 ammonterebbe a euro 93.528,29 (euro 171.777,34 – euro
78.249,05).
Con comparsa di costituzione e risposta si è regolarmente costituita in giudizio l' , Controparte_2 secondo la quale la disciplina prevista dal D.L. 104/2020, deve essere interpretata restrittivamente per non vanificare la ratio: pagina 3 di 13 - dell'art. 1, comma 251, L. 296/2006, che ha inteso incrementare i canoni di concessione;
- dell'art. 100 del D.L. 104/2020 che ha inteso temperare tale incremento al fine di ridurre il contenzioso ad esso relativo.
In punto di diritto, parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda recuperatoria dei crediti fondati sullo stesso rapporto concessorio, ritenendo che chi si avvale del condono non può pretendere di avanzare crediti. Infatti, a suo avviso, chi insiste per l'accertamento di crediti fondati sullo stesso titolo non si avvale del condono ma decide di perseverare nell'ordinario contenzioso. Ha proseguito precisando di non condividere l'interpretazione della difesa attorea sulle modalità di calcolo di cui all'art. 100, comma 7, D.L. 104/2020, in quanto determinerebbero una sistematica riduzione del canone originario, con contestuale indebita creazione in capo al concessionario di una infondata pretesa creditoria, rendendo nulla la variazione in aumento dei canoni di concessione disposta con la L. 296/2006. Il criterio proposto dalla società concessionaria, e relativo all'applicazione dell'art. 100 del D.L. 104/2020, inoltre, determinerebbe una inammissibile disparità di trattamento con i concessionari che non hanno usufruito del condono perché hanno sempre pagato tempestivamente le somme oggetto di concessione. Ad avviso della convenuta la misura del 30% di cui all'art. 100, comma 7, del D.L. 104/2020 deve essere calcolata sulle sole somme ancora residue, senza tener conto delle somme già versate per il medesimo titolo dal concessionario, per le annualità in contestazione e senza che sia possibile la restituzione di alcunché.
L' , quindi, ha proseguito eccependo l'inammissibilità della domanda attorea, Controparte_2 anche alla luce del fatto che sono pendenti altri contenziosi relativi ai canoni concessori instaurati su istanza dell'odierna attrice, ritenendo che tale contegno evidenzi la volontà di perseverare nel contenzioso.
Ad ogni modo, parte convenuta ha eccepito l'estinzione del credito de quo per compensazione. Ciò in quanto il nel determinare il canone richiesto alla società attrice ai sensi dell'art. 100 Controparte_1 del D.L. 104/2020, non ha computato gli interessi medio tempore maturati. Pertanto, l'asserito debito dello
Stato nei confronti della società attrice risulta comunque estinto per compensazione con il credito per interessi maturati dallo Stato sul canone demaniale dovuto.
L' ha concluso chiedendo che venga disposta CTU per la determinazione Controparte_2 dell'importo effettivamente dovuto.
Con comparsa di costituzione e risposta si è regolarmente costituito in giudizio il Controparte_1 il quale ha rappresentato di avere rideterminato gli importi da versare per accedere alla definizione agevolata dei procedimenti giudiziari e amministrativi ex art. 100 D.L. 104/2020, a seguito della circolare dell' dell'Emilia-Romagna, che al fine di non creare disomogeneità, ha imposto un Controparte_2 unico criterio di calcolo del canone in questione.
pagina 4 di 13 Parte convenuta, ha proseguito sollevando eccezioni analoghe a quelle promosse dall CP_2
In primo luogo, infatti, ha eccepito l'inammissibilità della domanda recuperatoria dei crediti
[...] fondati sullo stesso rapporto concessorio;
in secondo luogo, ha ritenuto che l'interpretazione offerta da parte attrice in ordine al disposto di cui all'art. 100, comma 7, D.L. 104/2020 non sia condivisibile, uniformandosi anche in questo caso alle motivazioni esposte in precedenza;
da ultimo, ha eccepito l'inammissibilità della domanda attorea in quanto sono pendenti altri giudizi avviati su iniziativa dell'odierna attrice e relativi ai canoni concessori. Quindi, ha concluso chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice in quanto inammissibili o comunque infondate.
Sotto il profilo della dinamica processuale, alla prima udienza di comparizione delle parti del 7.07.2022, il Giudice, su richiesta delle parti, ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. All'udienza successiva, tenutasi in data 8.06.2023, la difesa di parte attrice ha insistito per il rigetto della CTU richiesta dall' e ha depositato una ordinanza di rigetto dell'istanza di CTU, emessa dal Controparte_2
Tribunale di Rimini in un procedimento analogo, con i medesimi convenuti. L' ha Controparte_2 insistito per l'accoglimento della richiesta di CTU e per la domanda riconvenzionale. Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza, con ordinanza del 22.03.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 12.12.2024, il
Giudice, a seguito della precisazione delle conclusioni delle parti, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando loro i termini ex art. 190 c.p.c.
SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO
Parte attrice ha dedotto che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito poiché in materia di concessioni vige la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ad eccezione delle controversie afferenti canoni e indennità che sono, invece, sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario
Al fine di determinare la corretta giurisdizione in relazione alla presente causa giova ricordare che ai sensi dell'art. 5 c.p.c. la giurisdizione si determina sulla base della domanda, avuto riguardo al petitum sostanziale e alla causa petendi, ossia alla intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuata dal giudice stesso con riguardo ai fatti allegati (Cass. Sez. Un. n. 21677/2013; Cass. Sez. Un. n.
10375/2007; Cass. Sez. Un. n. 17461/2006).
Per risolvere tale questione occorre, innanzitutto, delineare il quadro normativo di riferimento, rappresentato dall'art. 133 del D.Lgs n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo) e dall'art. 100 del
D.L. 14 agosto 2020 n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.
In particolare, a norma dell'art. 133 D.Lgs n. 104/2010, tra le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sono ricomprese anche quelle “aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a
pagina 5 di 13 rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche”.
L'art. 100 del D.L. 14 agosto n. 2020 n. 104 al comma 7 così dispone: “Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'articolo 03, comma
1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 494, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all' da parte del concessionario, mediante versamento…”. Controparte_2
Su tale questione sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno avuto modo di precisare che le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario, sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo, cioè, il potere d'intervento della Pubblica
Amministrazione a tutela di interessi generali;
quando, invece, la controversia coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (Cass. Civ. Sez. Un., ord. n. 3736/2024).
Dunque, nel caso in esame non è in discussione che, trattandosi di controversia relativa alla definizione agevolata del contenzioso (cd. condono demaniale), l'oggetto del giudizio concerne i canoni concessori.
Esso, infatti, riguarda una misura straordinaria e di stretta interpretazione, che mira a definire, attraverso, il pagamento di una somma di denaro, il contenzioso legato agli inadempimenti dei concessionari del demanio marittimo. Trattandosi, dunque, di una questione che attiene la quantificazione dei canoni, il relativo contenzioso è devoluto alla giurisdizione ordinaria (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 15/03/2022, n.
8475). Infatti, se, in linea generale, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, si effettua sulla base del petitum sostanziale – avendo riguardo alla natura della situazione giuridica soggettiva che si assume lesa e alla origine della lesione nell'ambito del cattivo esercizio di potere autoritativo ovvero nell'ambito di un rapporto paritetico – in materia di concessioni amministrative sono riservate al giudice ordinario, giudice dei diritti, le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi, che abbiano un contenuto meramente patrimoniale, senza che residui in capo alla P.A. un potere discrezionale, un potere di intervento (ancorché vincolato), a tutela di interessi generali.
Nella specie, non residua alcun potere autoritativo in capo all'amministrazione, non essendo minimamente in discussione il rapporto concessorio sottostante e trattandosi soltanto di definire le modalità di calcolo della somma che il concessionario è tenuto a versare al fine di accedere al condono.
SULLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA RIPETIZIONE DELLE SOMME VERSATE IN ECCEDENZA DAL
CONCESSIONARIO pagina 6 di 13 Il e l' hanno dedotto che sono inammissibili e infondate le Controparte_1 Controparte_2 pretese creditorie avanzate dalla società attrice sostenendo che, essendosi questa avvalsa del condono, non può pretendere di avanzare crediti, in quanto la domanda di definizione agevolata presentata comporta l'acquiescenza alla quantificazione degli importi richiesti dall'Amministrazione.
La società concessionaria, viceversa, ha dedotto che non vi è alcuna disposizione normativa che vieti di ripetere le somme versate in eccedenza, ritenendo che la fattispecie disciplinata dall'art. 100, commi 7 e ss,
D.L. 104/2020, non è costituisce una forma di condono ma soltanto una modalità di definizione agevolata del contenzioso.
In via preliminare, occorre individuare la natura dell'istituto che qui viene in rilievo in forza dell'art. 100, comma 7, D.L. 104/2020, e, in particolare, verificare se nel caso di specie si possa parlare o meno di condono.
Giova a riguardo ricordare che il condono è un meccanismo che consente di regolarizzare una pregressa situazione illecita offrendo ai responsabili di eventuali abusi la possibilità di evitare le conseguenze amministrative e penali sanando le irregolarità commesse, previo pagamento di una somma di denaro.
Con il “Decreto Agosto” (D.L. n. 104/2020), convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2020, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, il legislatore ha innovato sensibilmente la materia delle concessioni demaniali, spesso oggetto di contenzioso a seguito delle decadenze comminate per mancato pagamento del canone demaniale. Con tale disposizione normativa è stata introdotta la disciplina della definizione agevolata del contenzioso giudiziario, ovverosia uno strumento di deflazione del contenzioso volto a disciplinare una modalità alternativa di estinzione dei procedimenti giudiziari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto. La ratio ispiratrice della previsione, infatti, è quella di consentire la rapida e generalizzata definizione di una moltitudine di contenziosi pendenti, assicurando così introiti certi al bilancio dello Stato ed evitando l'alea e i costi connessi alla coltivazione delle pretese in sede giudiziale.
Tale misura è stata comunemente definita quale “condono balneare” o “condono demaniale” in quanto la definizione del contenzioso generato dagli inadempimenti dei concessionari del demanio marittimo avviene dietro pagamento di una somma di danaro.
Ciò posto, pur in presenza di un istituto assimilabile al condono, diversamente da quanto sostenuto dai convenuti, non si può fare a meno di evidenziare che, nell'ambito della definizione agevolata del contenzioso de quo, non vige alcun divieto normativo di ottenere la restituzione delle somme eccedenti rispetto a quelle dovute e indebitamente versate dai concessionari a causa di un errore di calcolo commesso dall'amministrazione comunale (somme che, peraltro, sono state versate con riserva di ripetizione).
Pertanto, la domanda di parte attrice non si può ritenere né infondata né inammissibile sul punto per le ragioni sopra indicate. pagina 7 di 13 SULLA INFONDATEZZA DELL'ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA ATTOREA PER LA
LITISPENDENZA DI ALTRI GIUDIZI RELATIVI AI CANONI CONCESSORI
I convenuti hanno dedotto l'inammissibilità della domanda attorea in quanto la società concessionaria ha promosso altri giudizi relativi ai canoni concessori e questo, a loro avviso, sarebbe sintomatico della sua volontà di perseverare nell'ordinario contenzioso.
Tale eccezione di inammissibilità deve essere necessariamente respinta in quanto infondata. Infatti, la finalità perseguita con il D.L. 104/2020 è proprio quella di definire i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo e relativi all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di concessione demaniali. Pertanto, presupposto necessario per accedere alla definizione agevolata prevista dall'art. 100 del D.L. 104/2010 è proprio la pendenza di altri giudizi afferenti ai canoni di concessione demaniale.
SULLA MODALITÀ DI CALCOLO DEL CANONE EX ART. 100, COMMA 7, D.L. 104/2020
Parte attrice ha dedotto che è erronea la quantificazione fatta da parte del delle Controparte_1 somme da versare per la definizione agevolata del contenzioso ex art. 100 del D.L. 104/2020. Infatti, la disposizione normativa citata, nel prevedere che si possa versare in un'unica soluzione un importo “pari al
30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo”, è stata erroneamente interpretata dall'amministrazione comunale convenuta che ha calcolato il 30% sulla somma residua e non, invece, sul totale del canone in contenzioso, per detrarre poi quanto eventualmente corrisposto. Inoltre, ha aggiunto che l'importo calcolato dal quale canone versato in fase di riscossione Controparte_1 coattiva (euro 47.180,62) non è corretto poiché parte attrice ha corrisposto ulteriori somme all'
[...]
per complessivi euro 54.103,53. Controparte_3
Il e l' , viceversa, hanno argomentato che è corretto il calcolo Controparte_1 Controparte_2 effettuato per determinare l'importo che il concessionario è tenuto a versare per accedere a tale misura deflattiva.
Dunque, l'oggetto del presente giudizio riguarda l'interpretazione della norma di cui all'art. 100, comma
7, lett. a) del D.L. 104/2020, che consente di chiudere i contenziosi pendenti mediante pagamento in un'unica soluzione di un importo pari al 30 per cento delle somme richieste, dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo. In particolar modo la questione oggetto di causa si incentra sulla determinazione dei corretti criteri di calcolo per determinare la somma utile per accedere al beneficio de quo.
Ebbene, vero è che l , con circolare del 21 settembre 2021 trasmessa ai comuni Controparte_3 della Romagna interessati, ha preso posizione circa la corretta quantificazione delle somme da versare all'Erario per la conclusione del procedimento di definizione agevolata, precisando che l'importo residuo è dato “dalla differenza tra le somme richieste e le somme eventualmente già corrisposte a titolo di canone concessoria relativo alle pertinenze demaniali oggetto di contenziosi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 104/2020, importo pagina 8 di 13 percentualmente ridotto, a seconda che il versamento avvenga in un'unica soluzione (30%) ovvero a rate (60%), sulla base della liquidazione degli enti gestori”. Ciò non toglie, però, che le valutazioni contenute nella Circolare dell' non hanno natura imperativa, fornendo una interpretazione soggettiva della Controparte_3 norma di legge, e, pertanto, possono essere disattese senza necessità di procedere alla loro disapplicazione.
Infatti, le circolari amministrative sono atti diretti agli organi e uffici periferici ovvero sottordinati, che non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale. Le circolari amministrative rappresentano una forma di comunicazione interna all'amministrazione pubblica, attraverso la quale vengono fornite indicazioni, istruzioni o chiarimenti su determinati argomenti. Sono, quindi, strumenti di coordinamento e di orientamento nell'attività amministrativa, con lo scopo di assicurare una corretta e uniforme interpretazione delle norme da parte degli uffici e degli operatori pubblici. Tuttavia, è importante sottolineare che non sono fonti del diritto e, quindi, non vincolano né il cittadino, né il giudice che, su ricorso del cittadino al quale la pubblica amministrazione abbia negato un diritto, può disapplicare la circolare medesima.
Fatte tali precisazioni, l'adempimento necessario per poter fruire della definizione agevolata, come si è visto, consiste nel versamento in un'unica soluzione di un importo “pari al 30% delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo”. Questo Giudice, ritiene di aderire all'orientamento prevalente della
Corte di Cassazione, formatosi con riferimento al precedente condono previsto dall'art. 1, comma 732, della L. n. 147 del 2013, ai fini della determinazione della percentuale del 30% prevista dalla citata norma per accedere alla definizione agevolata del contenzioso. Secondo questo orientamento deve tenersi conto delle somme già versate dal contribuente all'Amministrazione, anche se il pagamento è avvenuto in epoca precedente all'emanazione della disciplina condonistica, in quanto è evidente che le somme già versate dalla società non possono non essere valutate ai fini del condono, atteso che la somma da pagare va determinata nel 30 % delle somme “dovute”, ossia di quelle richieste dall'Amministrazione (in tal senso sia pure con una pronuncia di inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto dall' per Controparte_2 sopravvenuta carenza di interesse, Cass., n. 30235 del 2023). E ciò a prescindere dal fatto che il pagamento sia avvenuto prima della domanda di condono (Cass. civ., Sez. I, Ord., 24.12.2024, n. 34254). Dunque, per poter verificare se l'attrice ha correttamente adempiuto a tale prescrizione, occorre partire dall'intero importo richiesto dal per gli anni dal 2013 al 2019 (senza andare a decurtare dalla base Controparte_1 di calcolo le somme già versate o riscosse), e quindi su tale somma operare il calcolo del 30%. Una volta calcolata la misura del 30%, va determinato l'ammontare effettivo da versare, che è dato dalla differenza tra detto 30% e quanto già versato dal concessionario o coattivamente riscosso, perché i versamenti effettuati e le somme comunque riscosse a tale titolo vanno computate nella determinazione non della somma necessaria per ottenere la definizione agevolata della controversia, ma in quella effettivamente ancora da pagare. Qualora, infatti, il concessionario avesse già pagato, liberamente o coattivamente, il 30% o più della pagina 9 di 13 somma originariamente dovuta, vedrebbe realizzata la condizione per l'applicazione del beneficio senza ulteriori esborsi. Una volta fissato l'ammontare dell'importo da versare nel 30% del totale, il pagamento pregresso vale solo a indicare quale sia la misura che resta ancora da corrispondere, senza che venga messa in discussione la determinazione della somma totale necessaria per usufruire del beneficio.
Il dato letterale, infatti, appare insuperabile, come pure la ragionevolezza della disposizione e ciò trova conforto anche in precedenti pronunce di questo Tribunale (ex multis Tribunale di Rimini, sentenza n.
414/2024 del 08.04.2024, R.G. 3842/2021) in forza delle quali non merita seguito la diversa interpretazione dei convenuti, secondo cui la norma farebbe riferimento alle sole somme ancora dovute, detratti gli importi già versati (dunque, indipendentemente dal fatto che fossero o meno contestati).
Quanto affermato trova esatta corrispondenza anche nella giurisprudenza amministrativa del TAR della
Toscana che, con la pronuncia n. 1125 del 2016 (riferita all'impianto normativo previgente, ma sostanzialmente analogo a quello attualmente in vigore), ha sostenuto che non ha alcun fondamento normativo e va disattesa la tesi secondo cui le somme dovute ai sensi del comma 732 della L. 27 dicembre
2013 n. 147 sono le somme ulteriori rispetto a quelle già versate dalla società, pari alla differenza tra il preteso e il versato. Infatti, secondo il TAR della Toscana l'espressione in parola “non può che far riferimento alle somme dovute per l'importo dei canoni relativi a ciascun anno in contestazione;
non è quindi conforme a legge escludere dal beneficio la parte del canone già pagata, anche per la illogica conseguenza che verrebbe a crearsi, consistente nell'attribuire un vantaggio maggiore a chi non abbia pagato alcunché rispetto a chi abbia in parte fatto fronte al pagamento del dovuto”.
Nello stesso senso si è espresso anche il Consiglio di Stato che si è occupato dell'argomento, affermando che “non pare inutile specificare che il 30% dell'importo dovuto va commisurato all'ammontare della somma complessivamente richiesta in origine dal , precisando anch'esso che la tesi per cui “le somme dovute di cui al CP_1 comma 732 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono le somme ulteriori rispetto a quelle già versate dalla società, pari alla differenza tra il preteso e il versato, non ha alcun fondamento normativo e va disattesa”. Pertanto, prosegue il giudice amministrativo, “l'accoglimento della tesi della parte pubblica comporterebbe, infatti, l'indebita locupletazione, da parte di questa, del 30 % della differenza tra il preteso e il versato, oltre al 30 % del preteso, con la conseguenza che per ottenere
l'estinzione dei procedimenti in corso gli interessati dovrebbero versare un importo pari alla somma del 30 % del preteso e del
30 % della differenza fra preteso e versato, il che appare all'evidenza contrario al dettato normativo. La lettera della legge è invero univoca, e fa riferimento alle somme dovute, e se per “somme dovute” devono intendersi le somme pretese dalla parte pubblica non si può ritenere che siano dovute somme ulteriori rispetto a quelle richieste, essendo evidente che il pagamento effettuato, pari al 30% delle somme richieste, ha prodotto l'effetto estintivo del credito dell'appellata, effetto collegato dalla legge di stabilità al pagamento spontaneo del 30% degli importi dovuti in origine” (Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2016,
n. 5244).
Tali osservazioni valgono a maggior ragione per la nuova misura di condono prevista dall'art.100, comma 7, del D.L. n. 104 del 14.8.2020 convertito in legge n. 126 del 13.10.2020, ove si è avuto cura di pagina 10 di 13 introdurre la precisazione “dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo” (cfr. Cass. civ., Sez. I,
Ord., (data ud. 21/11/2024) 24/12/2024, n. 34254).
Pertanto, non può ritenersi fondata la tesi dell e del Controparte_2 Controparte_1 secondo la quale la misura del 30% da versare deve essere applicata alle somme ancora da corrispondere, senza tenere conto delle somme versate a titolo di acconto o riscosse coattivamente. Tale criterio di calcolo si pone in contrasto con il dato letterale della norma che prevede quale condizione della definizione della controversia il pagamento del 30% delle somme richieste e non il pagamento del 30% delle somme residue.
La tesi delle parti convenute è anche in contrasto con una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, in quanto determinerebbe una evidente disparità di trattamento tra i concessionari, andando a penalizzare ingiustificatamente il concessionario che ha versato parte del dovuto prima di avviare la controversia per l'accertamento del canone, rispetto a quello che non ha versato alcunché. A quest'ultimo per beneficiare della misura sarebbe sufficiente corrispondere il 30% di quanto preteso dal CP_1
mentre coloro che hanno già versato una parte del dovuto, oltre a questo, dovrebbero versare
[...] anche il 30% della differenza tra il preteso e il versato.
Né merita seguito il ragionamento di parte convenuta che pretende di ravvisare una diversità di ratio tra le due discipline che si sono succedute nella materia, quella previgente, cui si riferiscono i precedenti citati,
e quella attuale, in ragione del fatto che il D.L. 104/2020, a differenza del precedente normativo, espressamente fa salvi i pagamenti intervenuti al momento della sua entrata in vigore, trattandosi di precisazione che non incide sulle modalità di calcolo della somma necessaria per accedere al beneficio.
Invero, la previsione del nuovo condono di cui all'art. 100 D.L. 104/2020 è la seguente “Fermo restando quanto previsto al successivo comma 4, sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni”, laddove il comma 4 dispone “Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere inferiore a euro 2.500”. È dunque chiaro che la salvezza dei pagamenti eseguiti riguarda – come reso ovvio anche dalla collocazione della previsione – la rideterminazione del canone e non il pagamento delle somme dovute per accedere al beneficio della definizione agevolata di cui al comma 7 del decreto in questione.
Orbene, nel caso di specie, posto che è pacifica in quanto non specificamente contestata, la pendenza della lite sui canoni per gli anni dal 2013 al 2019, così come l'intervenuto pagamento del 30% delle somme oggetto della controversia stessa, va affermato il diritto della società attrice alla definizione agevolata del contenzioso. Nessuna statuizione può essere presa sull'annualità del 2020 in quanto non essendo oggetto di contenzioso alla data di entrata in vigore del D.L. 104/2020, resta fuori dal perimetro della presente decisione.
Come emerge dalla nota del comune di Riccione del 2.09.2021 (doc. 8 allegato all'atto di citazione),
l'importo complessivo del canone dovuto per gli anni 2013-2019 è pari ad euro 572.591,13. Il pagamento pagina 11 di 13 del 30% dell'importo accertato, e quindi dovuto, è stato saldato con i versamenti effettuati a corredo della domanda di definizione agevolata e con le somme in precedenza riscosse dall Controparte_3
, mentre restano senza titolo le ulteriori somme richieste dall'amministrazione e pagate con
[...] riserva di ripetizione.
Nel caso di specie, risulta, altresì, oggetto di contestazione l'esatto ammontare del canone versato dalla concessionaria in fase di riscossione coattiva in quanto, mentre il lo ha individuato in Controparte_1 euro 47.180,62 (doc. 6 allegato all'atto di costituzione del , secondo parte attrice, Controparte_1 invece, ammonta a euro 54.103,53.
Ebbene, dalla documentazione prodotta dalla società concessionaria (doc. 10.2 e 10.3 allegati all'atto di citazione), risulta provato che la stessa ha ottenuto un piano di ammortamento per i canoni concessori rimasti insoluti e che ha versato:
- in relazione alla cartella n. 13720190004230264 la somma di euro 6.421,95;
- in relazione alla cartella n. 13720180003424118 la somma di euro 47.681,48.
Dunque, l'importo complessivamente corrisposto in fase di riscossione all' Controparte_3
ammonta a euro 54.103,43, come correttamente sostenuto da parte attrice. Pertanto, il canone
[...] da versare da parte attrice per accedere alla misura in questione corrisponde a euro 93.528,39, dato dalla differenza tra il 30% del canone richiesto, il canone già versato e il canone versato in fase di riscossione coattiva (171.777,34 - 24.145,52 – 54.103,43). Da ciò ne consegue che la società concessionaria ha diritto di ripetere la somma di euro 56.851,11 (150.379,5 – 93.528,39 = 56.851,11), trattandosi di somma richiesta dall'amministrazione sulla base di un'errata interpretazione della previsione dell'art. 100, comma 7, del D.L.
104/2020 e, quindi, riscossa senza titolo, atteso che l'importo necessario all'accesso al beneficio era già stato versato dalla concessionaria.
In conclusione, deve essere accolta la domanda di parte attrice relativa all'accertamento che le somme già corrisposte sono idonee ad estinguere, per effetto del beneficio di cui all'art. 100, comma 7, D.L.
104/2020, le obbligazioni relative agli anni 2013-2019, nonché all'indebito pagamento della maggiore somma di euro 56.851,11 richiesta e corrisposta con riserva di ripetizione.
SULLA INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE
L' con domanda riconvenzionale ha chiesto a questo Tribunale che parte attrice Controparte_2 venga condannata al pagamento delle maggiori somme dovute a titolo di interessi sui canoni concessori pagati con ritardo.
La società attrice ha dedotto che è inammissibile e improcedibile detta domanda in quanto generica e immotivata, non avendo l' impugnato il provvedimento con il quale il Controparte_2 CP_1 ha determinato gli importi richiesti in pagamento in forza della normativa in esame.
[...]
pagina 12 di 13 Ebbene, la domanda deve essere dichiarata inammissibile per carenza di legittimazione attiva. Infatti, come riconosciuto dalla stessa con nota del 16.06.2021 – pubblicata a seguito della Controparte_2 richiesta di chiarimenti del in merito al procedimento di definizione agevolata del Controparte_1 contenzioso – ha dichiarato che, in materia di gestione dei beni demaniali in questione, vi è stato il conferimento di funzioni agli enti territoriali, operato ai sensi del D.lgs. n. 112/1998. L'Agenzia del
Demanio, quindi, ha precisato che “In virtù di tale trasferimento di funzioni agli enti gestori dei beni del demanio marittimo compete ad esempio: il rilascio, la revoca, il rinnovo, la dichiarazione di decadenza delle concessioni demaniali marittime, nonché la quantificazione e l'invio delle richieste di pagamento dei canoni/indennizzi nei confronti degli utilizzatori dei beni medesimi”. Dunque, per stessa ammissione della convenuta spetta solo all'ente locale la competenza a procedere al calcolo delle somme da riscuotere e quindi all'eventuale maggiorazione degli interessi sulle somme da corrispondere. In ogni caso, sembra potersi affermare, quale corollario dell'interpretazione della norma che viene privilegiata, che le somme dovute da assumere per il calcolo di quanto sufficiente ad estinguere l'obbligazione siano quello frutto dell'accertamento originario e non quelle maturate nel tempo anche mediante il calcolo degli interessi.
SULLE SPESE DI LITE
La peculiarità della materia e la mancanza di un orientamento giurisprudenziale consolidato sulla stessa giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Accerta e dichiara che la società ha diritto al riconoscimento del beneficio Parte_1 di cui all'art. 100, comma 7, del D.L. n. 104/2020 e, dunque, ad ottenere la definizione agevolata dei procedimenti giudiziari relativi ai canoni demaniali per gli anni dal 2013 al 2019;
➢ Condanna l' alla restituzione, in favore di parte attrice, della somma di euro Controparte_2
56.851,11;
➢ Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dall' ; Controparte_2
➢ Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Rimini, 26 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
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