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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 23/09/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO – PRIMA SEZIONE CIVILE – COMPOSTA
DAGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI MAGISTRATI:
DOTT. Gabriella RATTI PRESIDENTE
DOTT. Corrado CROCI CONSIGLIERE
DOTT. Marco Leone COCCETTI CONSIGLIERE AUS. REL.
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
Nella causa civile di appello n.r.g. 1547/2022
PROMOSSA DA con sede Sociale in Torino, P.zza San Carlo 156 e sede Parte_1 secondaria in Milano – Via Monte di Pietà n. 8, Codice Fiscale Iscritta P.IVA_1 all'Albo delle Banche al n. 5.361, nonché presso il Registro delle Imprese – Ufficio di
Torino al n. appartenente al gruppo bancario , in persona P.IVA_1 Parte_1 della dott.ssa nella sua qualità di procuratore, in virtù di procura del CP_1
14.04.2021 ad autentica del Notaio di Milano, Rep. n. Persona_1
6745 Racc. N. 4737, (in atti), elettivamente domiciliata in Torino, via Palmieri n. 36 presso lo studio dell'avv. Domenico Iodice (CF ) che la rappresenta e C.F._1 difende in forza di procura in atti APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...], il [...], codice fiscale: Controparte_2
, residente in Torino (TO), Corso Ottone Rosai n. 44/E, C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Jessica Michela Rizza (C.F. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Via Carlo Bossi n. 5, giusta procura alle liti in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 27/05/2022 APPELLATO
Udienza collegiale del 2.7.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello,
In riforma dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., del 3 novembre 2022, comunicata in pari data, rep. n. 11006/2022, del Tribunale di Torino, nella persona del Giudice unico Dott.
La Manna, pronunciata nel giudizio rubricato al n. 10226/2022 di R.G. respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Pag. n. 1 di 24 In via pregiudiziale/preliminare
-accertare e dichiarare che la domanda proposta dal signor afferisce a materia CP_2
(rapporti bancari e finanziari) che il decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28, art. 5 comma
1 bis qualifica come da sottoporsi a tentativo obbligatorio di mediazione e, dato atto che il tentativo esperito non è valido, per tutte le ragioni esposte in narrativa, dichiarare le domande improcedibili;
-in ogni caso, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
[...]
e la conseguente carenza ad agire in capo al signor , per le Parte_1 CP_2 ragioni tutte esposte in narrativa;
Nel merito
- Respingere le domande tutte di parte avversa per le ragioni esposte in narrativa.
- Nel caso di accoglimento del presente appello, condannare parte appellata alla restituzione delle somme versate dalla in adempimento a quanto statuito CP_3 dall'ordinanza qui impugnata, e precisamente, in data 21/12/2022, € 2. 430,70 a titolo di spese di lite e, in data 17/01/2023, € 21.674,23 a titolo di capitale ed interessi, o la diversa somma accertanda in corso di causa, oltre accessori di legge.
In via istruttoria
Respingere le istanze istruttorie avversarie per i motivi di cui in narrativa.
Con vittoria di spese ed onorari, 15% T.F., IVA e CPA di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
Nel merito: rigettare per tutte le ragioni esposte l'appello proposto dall'appellante e, per l'effetto confermare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Torino rep. n. 11006/2022, nella persona del Giudice Dott. Alberto La Manna, in data 3/11/2022, nel procedimento al N. R.G.
10226/2022, come corretto con sub procedimento n. R.G. 1-10226/2022.
Con vittoria di spese e competenze, di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CPA e
rimborso forfettario al 15 % come per legge, CON DISTRAZIONE DELLE STESSE IN
FAVORE DEL SOTTOSCRITTO DIFENSORE DISTRATTARIO, ex art. 93 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato in data 30 agosto 2022, CP_2
evocava in giudizio in relazione al contratto di
[...] Parte_1 finanziamento con cessione del quinto dello stipendio n. 40510 stipulato il 10.09.2007 con
, contratto poi ceduto ad società poi incorporata in Controparte_4 CP_5 [...] ed estinto anticipatamente il 30.06.2015. Parte_1
Parte ricorrente eccepiva che tale contratto risultava essere usurario in quanto il TEG era superiore al tasso soglia relativo al trimestre in cui era stato stipulato, posto che il valore
Pag. n. 2 di 24 del TEG era stato sottostimato non essendovi stati inclusi i costi per la polizza assicurativa.
Pertanto sussisteva il diritto di vedersi restituire tutte le somme sostenute e connesse all'erogazione del finanziamento ad esclusione di imposte e tasse.
Costituitasi la BA, contestava la domanda chiedendone il rigetto: eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato corretto assolvimento del tentativo obbligatorio di mediazione ed inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva e conseguente carenza di interesse ad agire del ricorrente.
Nel merito contestava la sussistenza della denunciata usurarietà del contratto impugnato.
All'udienza tenutasi in data 20 ottobre 2022, le parti esponevano le rispettive difese ed il
Giudice riservava la decisione.
2. Con ordinanza ex artt. 702 ter cpc, pubblicata in data 3.11.2022, il Tribunale di
Torino condannava a restituire a Parte_1 Controparte_2
l'importo di € 20.294,80, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo con la refusione delle spese di lite e di mediazione, con distrazione a favore del difensore antistatario.
L'ordinanza veniva comunicata in data 3.11.2022.
Con successiva ordinanza ex art. 288 cpc, pubblicata in data 14.12.2022 ed annotata sull'originale del provvedimento, veniva disposta la correzione del provvedimento decisorio “indicandosi in dispositivo in luogo della dicitura “oltre interessi di legge dalla domanda al saldo” la dicitura “oltre interessi di legge dalla estinzione del contratto, nonché legali in misura moratoria ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla domanda”.
3. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto tempestiva impugnazione contro la predetta decisione per ottenere l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, deducendo che il Tribunale ha errato:
a) laddove ha respinto l'eccezione preliminare relativa al mancato corretto assolvimento del tentativo obbligatorio di mediazione, condizione di procedibilità del giudizio;
b) laddove ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla
BA cessionaria;
c) laddove ha ritenuto che la clausola che determina il TEG del contratto fosse usuraria;
d) laddove ha respinto l'eccezione sollevata dalla banca convenuta relativa al mancato rispetto del principio di simmetria e omogeneità̀;
e) laddove ha omesso di pronunciare sulle argomentazioni proposte dalla CP_6 in relazione alle conseguenze derivanti dall'estinzione anticipata del
[...] finanziamento;
f) laddove ha condannato al pagamento di € 20.294,80 , oltre Parte_1 interessi di legge dalla estinzione del contratto nonché legali in misura moratoria ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla domanda;
g) laddove ha pronunciato condanna alle spese di lte.
Pag. n. 3 di 24 La BA ha pure proposto istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione dell'ordinanza impugnata ex art. 283 – 351 c.p.c.
4. Con comparsa depositata in data 19.3.2023 si costituiva Controparte_2 chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato, con la conferma della impugnata ordinanza.
5. Con ordinanza pubblicata in data 31.3.2023 la Corte
- rilevato che nel presente procedimento era stata disposta la trattazione scritta della prima udienza di comparizione;
- viste le note depositate dalle parti in ossequio al decreto con cui era stata disposta la trattazione scritta;
- rilevato che nelle note scritte parte appellante, che in atto di citazione aveva chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza art. 702 ter c.p.c. impugnata, ha dato atto (e documentato) di avere eseguito spontaneamente detta pronuncia pagando le spese di lite e il capitale e chiedendo la restituzione di tali importi in caso di accoglimento dell'appello;
-ritenuto, pertanto, che non vi fosse luogo alla pronuncia sulla originaria istanza di sospensione;
- ritenuta l'opportunità di decidere unitamente al merito tutte le questioni sollevate dalle parti fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 30 aprile 2024, disponendone la trattazione scritta, successivamente differita al 2.7.2024 con provvedimento pubblicato in data 10.4.2024.
6. Con ordinanza pubblicata in data 8.7.2024 la Corte
- rilevato che era stata disposta la trattazione scritta della udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
-viste le note depositate, in ossequio al decreto di trattazione scritta, con le quali erano state precisate le conclusioni;
-ritenuto che la causa dovesse essere trattenuta in decisione, assegnando alle parti termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
rimetteva la causa a decisione assegnando alle parti termine sino al 1 ottobre 2024 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Si passa ora ad esaminare i singoli motivi di gravame.
7.1. Con il primo motivo di gravame si censura l'ordinanza impugnata laddove ha respinto l'eccezione preliminare relativa al mancato corretto assolvimento del tentativo obbligatorio di mediazione, condizione di procedibilità del giudizio.
Sul punto, il Tribunale ha motivato come segue:
Pag. n. 4 di 24 “L'eccezione di parte convenuta, relativa alla irregolarità del procedimento di mediazione, non può trovare accoglimento. In merito si rileva che la Suprema Corte con la sentenza 27.3.2019 n. 8473 ha espressamente affermato il principio secondo cui nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore e nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale non essendo all'uopo sufficiente la procura alle liti autenticata dal difensore in quanto il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore. E', pertanto, necessaria una procura specifica e sostanziale non essendo, peraltro, ad avviso di questo Giudice, necessario che la stessa sia autenticata, così come non è necessaria l'autenticazione della procura di cui all'art. 77 Cpc, non essendovi alcuna previsione di legge in tal senso né, secondo quanto previsto dall'art. 1392 c.c., essendo necessaria tale forma per la definizione della controversia materia oggetto della mediazione, ovvero, per il caso in esame, la materia bancaria. Parte ricorrente ha depositato (cfr. doc. 9 del ricorso) la procura conferita dal sig.
per la partecipazione alla mediazione di cui è fatta espressa menzione Controparte_2 nel verbale di mediazione stesso e nella quale viene conferito ogni più̀ ampio potere in riferimento alla posizione in oggetto con specifico riferimento al procedimento di mediazione. Tale procura è, quindi, idonea a consentire la rappresentazione del sig. Controparte_2 da parte del delegato, quindi, a considerare avverata la condizione di procedibilità̀ . Si rileva, peraltro, che qualora si volesse accedere a diversa interpretazione, qui non condivisa, circa la necessità di procura autenticata per la partecipazione alla mediazione la conseguenza, essendo il procedimento stato esperito prima dell'inizio del giudizio, non potrebbe essere certo quella della improcedibilità̀ del giudizio ma dovrebbe essere al più̀ concesso il termine per lo svolgimento della mediazione espressamente previsto dal D.Lgs 28/2010”.
7.1.1. La oppone la censura sub 3.a) precisando che la “procura speciale” CP_3 per la procedura di mediazione rilasciata dal all'avv. Rizza, ( doc. n. 9 allegato al CP_2 ricorso ex art. 702 bis cpc) non appariva idonea ai fini della rappresentanza sostanziale della parte.
Detta procura, sottoscritta per autentica dall'avv. Rizza, non riveste i requisiti delineati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8473/2019 (citata dal Giudice di primo grado) secondo cui la parte deve conferire il potere di rappresentarla in mediazione mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto, con una procura speciale sostanziale, che non può essere autenticata dal difensore.
Deduce la BA che la pronuncia della Cassazione, nella parte in cui precisa che la procura non possa essere autenticata dal difensore, sottintende la necessità che venga conferita nelle forme dell'atto pubblico.
Per le ragioni esposte, la procura per il procedimento di mediazione conferita dal CP_2 all'avv. Rizza, e da quest'ultima sottoscritta per autentica, anche ai sensi dell'art. 1392 c.c. richiamato dall'ordinanza decisoria, risulta priva dei requisiti richiesti ai fini della valida
Pag. n. 5 di 24 rappresentanza sostanziale.
Per tutti i motivi sopra esposti si chiede la riforma della pronuncia del Tribunale di Torino, indipendentemente dalla necessità di assegnazione di un termine per lo svolgimento della mediazione, peraltro non richiesto da controparte, né rilevato d'Ufficio dal Giudice di prime cure.
7.1.2. La censura è infondata.
Il ha rilasciato al proprio difensore una procura sostanziale per partecipare alla CP_2 mediazione, con espressa attribuzione del potere, tra l'altro, di intervenire al primo incontro e agli eventuali successivi, di accettare o rifiutare la proposta conciliativa del mediatore, sottoscrivere il verbale conclusivo e l'accordo di conciliazione.
Cass. Civ. n. 8473/2019 analizzava il caso della mancanza di apposita procura alla mediazione e dell'insufficienza della sola procura alle liti rilasciata per il giudizio.
In altre parole, faceva riferimento al contenuto sostanziale della procura e non alla forma della stessa: la procura conferita dal per la mediazione, come correttamente CP_2 rilevato dal Tribunale, conferiva ogni più̀ ampio potere in riferimento alla posizione in oggetto con specifico riferimento al procedimento di mediazione, ed era quindi del tutto idonea, anche alla luce dei dettami della pronuncia citata, a consentire la rappresentanza del da parte del delegato, quindi, a considerare avverata la CP_2 condizione di procedibilità̀.
In effetti la rappresentanza in mediazione non richiede una procura notarile, essendo necessaria e sufficiente una delega semplice, purché espliciti chiaramente il potere di rappresentanza e di conciliazione della controversia.
La presenza delle parti è essenziale allo svolgimento della mediazione, sia perché
l'espresso dato normativo porta a favorire in ogni modo la presenza personale, e sia perché la funzione del mediatore è quella di promuovere la comunicazione tra le parti.
Tuttavia, qualora la parte privata non possa o non voglia partecipare all'incontro di mediazione, è certamente possibile delegare un terzo: la questione della partecipazione personale e delle delegabilità in mediazione è stata affrontata dalla citata Cass. Civ. n.
8473/2019 che ha ribadito che la presenza delle parti è invero necessaria, ma ha altresì poi affermato che la procura conferita dalla parte debba essere speciale e sostanziale. Dovrà cioè essere redatta e rilasciata per quella specifica procedura di mediazione e contenere espressamente i poteri di “disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto”, ovvero di parteciparvi, negoziare, transigere, conciliare, acconsentire alla proroga del termine per l'espletamento e sottoscrivere il verbale.
La Cassazione ha sottolineato che non può rappresentare la parte privata l'avvocato dotato di procura ad litem, inidonea allo scopo, senza però statuire che la forma necessaria sia quella della procura notarile.
Pag. n. 6 di 24 Va infatti ricordato che, secondo i principi generali codicistici e specificamente l'art. 1392
c.c., sarà necessaria una procura notarile nel solo caso di atti che richiedano l'autentica della firma.
In altri termini, la procura per la mediazione può essere con firma autenticata oppure no e ciò dipende dal tipo di atto alla cui stipula è finalizzata, così come espressamente previsto dall'art. 1392 c.c.
Come correttamente rilevato dal Tribunale non esiste nessuna previsione di legge che prescriva l'autentica notarile della procura per la mediazione né, secondo quanto previsto dall'art. 1392 c.c., tale forma è necessaria per la definizione della controversia oggetto della mediazione, ovvero la materia bancaria.
7.2. Con il secondo motivo di gravame si censura l'ordinanza impugnata laddove ha respinto l'eccezione pregiudiziale/preliminare di carenza di legittimazione passiva della cessionaria del credito. CP_3
Sul punto, il Tribunale ha motivato come segue:
“Parte convenuta eccepisce ulteriormente la propria carenza di legittimazione passiva per essere la stessa mera cessionaria del credito relativo al finanziamento acceso con
[...]
. Controparte_4 L'eccezione è da ritenersi infondata alla luce del fatto che la , poi incorporata da CP_5
, a prescindere dal fatto che fosse cessionaria del contratto o del credito, è Controparte_7 il soggetto con il quale il finanziamento è stato estinto e al quale, pertanto, sono state corrisposte le somme relative al finanziamento stesso (doc. 2 di parte ricorrente). Per ciò solo deve ritenersi legittimata la parte convenuta atteso che la questione Parte_1 oggetto di causa è la determinazione del minore importo che era dovuto in relazione al credito trasferito”.
7.2.1 La oppone la censura sub 3.b) precisando che il Tribunale nulla ha CP_3 motivato in ordine alle argomentazioni relative alla differenza tra la cessione del contratto e la cessione del credito.
Deduce l'appellante che, come specificato nel corso del giudizio di primo grado, il contratto di finanziamento per cui è causa è stato stipulato dal con CP_2 [...]
e non con poi diventata . Controparte_4 CP_5 Parte_1 CP_
in data 14.12.2006 ha quindi ceduto in favore di Controparte_4 Controparte_8
(poi che modificava la denominazione in Controparte_9 CP_5
[...
, poi incorporata in con atto in data 10/02/2017, a ministero Notaio Parte_1 dott. n. 118.203 Rep. - n. 20.922 Racc.) esclusivamente il credito relativo Persona_2 al contratto stipulato con il . CP_2
Il non poteva quindi eccepire nei confronti della cessionaria del solo CP_2 CP_3 credito, la nullità ex artt. 1815, comma 2, e 1419 c.c. della clausola regolante gli interessi ed i costi applicati ad contratto stipulato da altro soggetto, ovvero che Controparte_4 resta, conseguentemente, responsabile per i “vizi genetici” relativi al contratto stesso.
D'altra parte l'art. 644, comma 1, c.p. richiamato per il reato di usura e l'art. 1815, II
Pag. n. 7 di 24 comma, c.c., quali conseguenze civilistiche dell'usura, non possono essere riferiti/applicati al cessionario del credito, ma solo al soggetto che ha sottoscritto il contratto o, eventualmente, al cessionario del contratto.
7.2.2 La censura non coglie nel segno.
Parte appellante, richiamando Cass. Civ. n. 17727/2018 (secondo cui “la cessione di credito, a differenza della cessione di contratto che comporta il trasferimento dell'intera posizione contrattuale dal cedente al cessionario, è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto”), deduce che la nullità del contratto di finanziamento di cui è causa (perché contenente una promessa usuraria) non potrebbe essere fatta valere nei suoi confronti in quanto relativa a un rapporto negoziale di cui la stessa non è titolare, essendo mera cessionaria del credito.
Tale impostazione non è condivisibile.
In particolare, il riferimento a Cass. Civ. n.17727/2018 non appare in termini posto che tale pronuncia affronta la questione delle azioni esperibili dal cessionario per effetto della cessione del credito, chiarendo che costui, non essendo anche parte del contratto da cui è scaturito il credito, non può avvalersi delle azioni che riguardano tale contratto, tra cui quella di risoluzione.
Nel caso che ci occupa, l'azione di nullità del contratto di finanziamento (e la conseguente azione di ripetizione dell'indebito) è stata proposta dal debitore ceduto: in tema di cessione del credito il debitore ceduto è legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell'originario creditore cedente, non comportando la cessione una modificazione oggettiva del rapporto che viene trasferito.
Il debitore ceduto può, dunque, opporre al cessionario sia le eccezioni che riguardano la fonte da cui è scaturito il credito (nullità o annullabilità dell'originario contratto) sia le eccezioni dirette a far valere una modificazione o l'estinzione del credito (se anteriori alla notizia della cessione comunicata al ceduto o all'accettazione da parte dello stesso), mentre non può opporre al cessionario le eccezioni che attengono al rapporto di cessione, perché
egli è estraneo a tale rapporto che non incide in alcun modo sull'obbligo di adempiere (cfr.
Cass. 24657/2016, che richiama in motivazione Cass. 8373/2009).
In altre parole il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni relative alla validità del titolo su cui il credito si fonda: nell'ambito delle eccezioni legate al titolo, rientrano, infatti, quelle aventi ad oggetto la validità del rapporto da cui è sorto il credito ceduto, in particolare le eccezioni di nullità.
Inoltre, in materia bancaria, è espressamente previsto che, in caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente (art. 125 c. 3
Tub, oggi art. 125 septies Tub).
Pag. n. 8 di 24 La ratio di tale disposizione, come evidenziato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, è quella di evitare che la cessione del credito o del contratto possa pregiudicare la posizione del debitore-consumatore, consentendogli di opporre al cessionario tutte le eccezioni fondate sul contratto originario.
In questo senso si è pronunciato costantemente l'Arbitro BArio Finanziario, affermando che "il cessionario del diritto di credito appare pienamente legittimato a contraddire alle richieste della ricorrente" e che le previsioni dell'art. 125-septies TUB "hanno la finalità di assicurare al consumatore l'integrale mantenimento del livello di tutela di cui originariamente godeva anche a dispetto di eventuali trasferimenti delle posizioni giuridiche soggettive derivanti da specifici rapporti contrattuali".
Nel caso di specie, peraltro, gli elementi documentali dimostrano che la è subentrata CP_3 nell'intera posizione contrattuale e non solo nel credito, avendo predisposto ed emesso il conteggio estintivo e la liberatoria, nonché incassato le rate del finanziamento e la somma versata per l'estinzione anticipata.
Sotto altro profilo si rileva, come correttamente evidenziato dal Tribunale, che
[...]
è il soggetto con il quale il finanziamento è stato estinto (cfr. doc. 2 fasc. Pt_1 appellato) e al quale sono state corrisposte le somme relative al finanziamento stesso: per ciò deve comunque ritenersi legittimata atteso che la questione oggetto di causa è la determinazione del minore importo che era dovuto in relazione al credito trasferito.
In particolare, l'art. 3 dell'accordo quadro 2006 prevedeva che la cessionaria CP_8
(successivamente , come detto) conferiva alla cedente Parte_1 [...]
il mandato di provvedere, anche dopo l'intervenuta cessione, alla gestione CP_4 degli incassi dei crediti ed a versare gli incassi alla cessionaria CP_8
Lo stesso accordo quadro prevede all'art. 5 che le singole cessioni si sarebbero perfezionate tra le parti con il ricevimento della lettera di cessione e relativo allegato ed avrebbero avuto effetto dalla data del timbro postale, quale data certa: la lettera di cessione relativa al credito per cui è causa è datata 22.10.2007 ed il timbro postale porta la stessa data (cfr. doc. 4 fasc. appellante).
Il finanziamento per cui è causa aveva decorrenza dall'1.10.2007 così che ha Pt_1 effettivamente incassato tutte le somme del finanziamento.
7.3. Con il terzo motivo di gravame si censura l'ordinanza impugnata laddove ha accolto la domanda proposta dal , ritenendo nel caso di specie sussistere il CP_2 collegamento tra il costo e l'erogazione del credito in ragione dell'obbligatorietà della polizza stessa.
7.4. Con il quarto motivo di gravame si censura l'ordinanza impugnata laddove ha ritenuto che ai fini dell'usura fosse rispettato il principio di simmetria e omogeneità tra il TEG e il . CP_10
Pag. n. 9 di 24 7.5. Con il quinto motivo di gravame si censura l'ordinanza impugnata per la mancata pronuncia sulle argomentazioni proposte dalla BA in relazione alle conseguenze derivanti dall'estinzione anticipata del finanziamento.
7.6. Con il sesto motivo di gravame si censura l'ordinanza impugnata laddove ha condannato al pagamento di € 20.294,80#, oltre interessi di legge Parte_1 dalla estinzione del contratto nonché legali in misura moratoria ex art. 1284 c.c. dalla domanda.
Su tali punti il Tribunale ha motivato come segue:
“irrilevante ai fini di tale valutazione è da considerarsi il fatto che le Istruzioni della BA d'LI all'epoca vigente non prevedessero l'inclusione dei costi delle polizze nell'ambito del TEG. In particolare il punto C4 vigente al momento della stipulazione del contratto oggetto di causa (Trattamento degli oneri e delle spese), prevedeva che “ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. In particolare, sono inclusi: 1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il factoring le spese di ''istruttoria cedente''); 2) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di ''fine locazione contrattuale''); le spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza periodica, in quanto diverse da quelle per tenuta conto, rientrano tra quelle incluse nel calcolo del tasso. 3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, salvo quanto stabilito al successivo punto b); 4) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
5) le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito;
Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge. Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza. 6) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento. Il chiaro tenore letterale dell'art. 644 c.p., comma 4 (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito, e ciò indipendentemente dalle istruzioni emanate dalla BA d'LI, le quali, in quanto mere istruzioni di carattere tecnico, non possono essere considerate vincolanti ma aventi una mera efficacia consultiva. Tra tali oneri rientra quindi (così come vi rientrava in passato) anche il costo della polizza a garanzia del rischio vita del mutuatario, trattandosi di un costo collegato all'erogazione del credito ex art. 644 c.p., in quanto - pacificamente - pattuizione contestuale alla concessione del credito nonché condizione indefettibile perché la banca conceda il finanziamento richiesto. Ciò comporta che, nella determinazione del tasso effettivo globale praticato da un intermediario finanziario nei confronti del soggetto fruitore del credito, deve tenersi conto anche del costo della polizza assicurativa, come del resto chiaramente riconosciuto dalle più recenti istruzioni della BA d'LI, le quali hanno in tal modo corretto una prassi amministrativa precedente difforme. Le istruzioni della BA d'LI non hanno, quindi efficacia precettiva per il giudice nella determinazione del Teg applicato alla singola operazione, essendo le stesse rivolte alle banche e operatori finanziari per il rilievo del Tegm e non sono suscettibili di derogare a quanto previsto dalla legge.
Pag. n. 10 di 24 Atteso, pertanto, che l'individuazione di ciò che deve essere incluso nella determinazione del tasso soglia discende direttamente dalla legge (art. 644 c.p.), deve ritenersi irrilevante
- ai fini della decisione in merito al superamento del tasso soglia - il cambiamento delle istruzioni della BA d'LI, le quali sono da considerarsi meramente esplicative del dettato normativo, sì che alle stesse non è certamente consentito di apporvi deroghe, ed analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento alle norme transitorie emanate. Alla luce di tale principio deve essere, quindi, valutata anche l'ulteriore eccezione sollevata dalla banca convenuta relativa al mancato rispetto del principio di simmetria e omogeneità̀ per cui la disomogeneità dei panieri di riferimento dovrebbe indurre a correggere anche il TEGM e, quindi, il TSU, non ritenendosi, in ogni caso, che la mancata valutazione del costo per la polizza obbligatoria, renda necessaria la rivalutazione dello stesso non potendo la valutazione di omogeneità̀ delle grandezze considerate essere fatta in termini assoluti e non imponendosi, pertanto, alcuna rivalutazione del TEGM vigente in ragione della mancanza inclusione del costo della polizza per cui è causa nella determinazione dello stesso. Corretti devono essere, pertanto, ritenuti i calcoli effettuati dalla parte ricorrente nella valutazione dell'usurarietà del tasso applicato e, conseguentemente del calcolo dell'importo oggetto di restituzione comprensivo degli interessi e di ogni altra somma ricevuta dalla banca. Ciò premesso, accertato il minor credito e in accoglimento della domanda proposta, la convenuta deve essere, pertanto, condannata alla restituzione della somma di € 20.294,80, oltre interessi di legge dalla estinzione del contratto nonché legali in misura moratoria ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla domanda”.
7.6.1. Parte appellante, con il terzo motivo di gravame, oppone le censure sub
3.c) precisando che il TEG del contratto per cui è causa è in linea con i tassi soglia vigenti all'epoca della conclusione del rapporto, ed è stato correttamente determinato in base alle
Istruzioni di Vigilanza del periodo di riferimento ed ai chiarimenti forniti da BA d'LI.
Nei criteri di calcolo del TEG occorrerebbe attenersi a quanto disposto dalla BA d'LI, essendo preclusa la possibilità di ricorrere ad un criterio di calcolo del TEG diverso da quello indicato da quest'ultima.
Nel caso di specie il ha stipulato la polizza n. 000919739 con CP_2 [...]
, decorrente dall'1/10/2007: si tratta di una polizza, obbligatoria per Controparte_11 legge, stipulata in occasione del finanziamento, di cui è causa.
L'assicurato è, infatti, il e, solo al verificarsi delle condizioni previste dalla CP_2 polizza, la compagnia assicuratrice provvede al pagamento delle restanti rate.
Occorre precisare che la polizza in questione non viene proposta o suggerita dal finanziatore, ma costituisce l'adempimento di un obbligo di legge.
Si tratta dell'art. 54 D.P.R., 5 gennaio 1950, n.180 secondo cui le cessioni di quote di stipendio o di salario devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego.
Come noto, la norma è nata con esclusivo riferimento ai dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni ed è solo dal 2004 che le modifiche al titolo III hanno esteso l'obbligo anche alle cessioni del quinto dei salari dei dipendenti di soggetti privati.
E' la stessa BA d'LI, nelle Istruzioni, a prevedere che le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di
Pag. n. 11 di 24 legge, come nel caso in questione.
La polizza è, dunque, emessa da un soggetto terzo rispetto al finanziatore, soggetto che percepisce il premio per intero alla data della stipula e che naturalmente è determinato dalla
Compagnia Assicuratrice;
il contratto di assicurazione è obbligatorio per legge ed è il presupposto legale del finanziamento che prevede quale modalità di rimborso la cessione del quinto dello stipendio/pensione.
La BA o la società finanziaria che eroga il prestito non ha alcuna discrezionalità sul punto, è obbligata ad erogare tale tipologia di finanziamento solo a soggetti muniti di tale forma di tutela assicurativa, che garantisce solo il titolare dello stipendio/pensione che,
d'altronde, è garantito in toto, sicché, nell'ipotesi di perdita del lavoro o della vita il suo debito verrà comunque estinto e non graverà né su di lui, se licenziato, né sui suoi eredi, se deceduto.
Il Tribunale non avrebbe pronunciato su tali argomentazioni proposte dalla BA volte a dimostrare, invece, che la polizza è collegata non all' erogazione del finanziamento (della cui usurarietà si controverte), ma alla cessione della quota di salario ed assolve ad una funzione di garanzia dell'adempimento delle obbligazioni generate dal contratto di finanziamento attenendo, per ciò stesso, non al momento genetico dell'erogazione del credito, ma a quello funzionale della sua attuazione.
Deve ritenersi che proprio il tenore dell'art. 644 c.p. e la sua interpretazione sistematica consentono di escludere i costi assicurativi dalla rilevazione del TEG: l'art. 1815, II° comma, c.c. , nel determinare le conseguenze civilistiche dell'usura, non definisce il reato, limitandosi ad individuarne le conseguenze (gratuità del finanziamento: non sono dovuti interessi), per cui la norma quadro, anche in ambito civilistico, è l'art. 644 c.p.
Ebbene, nel caso specifico relativo alla polizza assicurativa il pagamento del premio non è conseguenza di una scelta della banca, ma di un obbligo di legge e la somma non viene data, né promessa alla BA, bensì pagata alla Compagnia di Assicurazione.
E dunque, nel caso, ben si può sostenere che il reato sussiste solo se gli interessi e gli altri costi (in quanto concepiti come vantaggi usurari) costituiscono il corrispettivo della prestazione di denaro (finanziamento).
Nell'ipotesi all'esame le spese assicurative costituiscono il corrispettivo non del finanziamento, ma della prestazione, aleatoria ed eventuale, che la Compagnia si impegna ad effettuare nell'eventualità che si verifichi l'evento assicurato (morte).
Perciò, il premio è il prezzo non del finanziamento, ma della polizza e solo di essa costituisce il corrispettivo.
Nell'interpretare l'art. 644, comma 4, c.p. – che si occupa delle modalità attraverso le quali accertare l'usura, ossia dei costi da includere nel TEG – non si può prescindere dal fatto che, ai sensi del primo comma, l'usura sussiste solo laddove vi sia promessa o dazione di
Pag. n. 12 di 24 interessi o altri vantaggi usurari imposti dalla BA e corrispettivi rispetto al finanziamento: la norma pone il principio di onnicomprensività del paniere di costi rilevanti ai fini dell'accertamento dell'usura pattizia, ma tale principio va riferito ai soli costi rilevanti ai fini dell'integrazione del reato e dell'illecito civile, ossia ai soli costi corrispettivi imposti dal finanziatore, e gli oneri assicurativi non sono imposti dalla BA finanziatrice, ma dalla legge e non sono corrispettivo del finanziamento, ma della prestazione assicurativa.
****.
La lamenta inoltre, con il quarto motivo di gravame, che il Tribunale si sarebbe CP_3 pronunciato “sinteticamente”, senza esaminare le tesi della supportate da una CP_3 perizia tecnico-contabile.
deduce di avere contestato le risultanze della perizia contabile avversaria Pt_1 evidenziando come il TEG pari al 17%, determinato da controparte includendo nel conteggio i costi assicurativi, non può essere confrontato con la soglia di usura, poiché determinato tramite un metodo di calcolo divergente rispetto a quello assunto ai fini dell'individuazione del limite di legge.
Il contratto è stato stipulato nel 2007 e all'epoca, le Banche, in totale e legittima conformità alle istruzioni del loro Organo di Vigilanza, non includevano nel computo del tasso effettivo il premio di assicurazione.
Allo stesso modo il , nelle proprie rilevazioni trimestrali dei tassi medi per le CP_12 varie categorie di operazioni, non includeva i premi assicurativi dei contratti eventualmente collegati ai mutui o ad altre forme di finanziamento.
Pertanto il voler calcolare il TEG del contratto includendo tale voce comporta, necessariamente, un risultato non conforme ai criteri di calcolo con cui si raffronta il tasso: si tratterebbe quindi della violazione del principio di simmetria ed omogeneità già ben delineata da Cass. 16303/2018.
Il principio di omogeneità e simmetria costituisce ormai principio generale dell'ordinamento giuridico, sicchè l'interpretazione dei contratti deve preservare l'uguaglianza processuale e sostanziale delle parti, in applicazione dell'art. 3 Cost. (si veda
Cass. SS.UU. 15895/2019 e Cass. SSUU 18 settembre 2020 n.19597).
In applicazione di detto principio, laddove si includa il costo polizza nel TEG e non si corregga anche il TEGM (e dunque, nel TSU) la disomogeneità tra i panieri di costi a raffronto si traduce in uno squilibrio sostanziale, a tutto svantaggio della CP_3
Nel caso di specie tale omogeneità non c'è, perché nel TEGM (e, dunque, nel TSU) non si tiene conto del costo polizza, mentre nel TEG ricalcolato ai fini del presente giudizio e dei giudizi analoghi, esso viene considerato.
La teoria dello spread fa dipendere l'accertamento dell'usura da un elemento variabile e,
Pag. n. 13 di 24 per ciò stesso, non oggettivo: i) innanzitutto, se il costo polizza si imputasse allo spread del
TSU, si consentirebbe a un costo eterodeterminato, fissato cioè dalla Compagnia
Assicurativa e fondato su valutazioni statistiche estranee al mondo del credito di impattare sulle soglie usura e di conseguenza sul funzionamento e sulla stabilità dell'intero mercato;
ii) lo spread dipende dal TEGM sottostante, sul quale si operano le maggiorazioni previste dalla legge, per cui se il TEGM è “sottostimato” per la mancata considerazione degli oneri assicurativi, lo è anche lo spread (che ne è variabile dipendente).
La ha prodotto la Consulenza Tecnica di Parte redatta dallo Studio Theseus – dott. CP_3 con l'obiettivo di dimostrare: (i) in generale, che se il TEGM ante 2010 Persona_3 avesse tenuto conto del costo della polizza sarebbe stato più elevato e ciò sarebbe stato sufficiente ad escludere l'usura; (ii) rispetto al singolo contratto di finanziamento dedotto in giudizio, l'insussistenza dell'usura per la presenza di un TEG intra – soglia
(riparametrata).
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Con il quinto motivo di gravame la lamenta che al fine di determinare il “Costo CP_3 complessivo del Credito” e l'eventuale natura usuraria del finanziamento, deve farsi riferimento - atteso il diritto, previsto dal contratto e dalla legge di estinzione anticipata del finanziamento, di cui si è avvalso il mutuatario - agli interessi ed ai costi effettivamente dovuti da quest'ultimo.
Pertanto, atteso che l'estinzione anticipata del contratto è avvenuta, dopo 93 rate su 120, come si evince dal conteggio estintivo del 10/06/2015 ex adverso prodotto, ed eliminati sia i costi cd “recurring”, sia, nel caso di dichiarazione di incostituzionalità della norma, i costi cd. “up front”, la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino non può considerarsi corretta in quanto fondata sulla perizia di parte che non avrebbe tenuto conto degli interessi e dei costi effettivamente sostenuti dal . CP_2
Il Consulente della ha poi evidenziato che, anche includendo il costo della polizza CP_3 assicurativa, tenendo conto dell'estinzione anticipata, in un caso, e degli importi convenuti, nel secondo caso, il TEG non è superiore al tasso soglia.
Per le ragioni esposte anche la statuizione dell'ordinanza che dispone la condanna della al pagamento della somma di € 20.294,80 oltre interessi, deve essere riformata. CP_3
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Con il sesto motivo di gravame la deduce che anche nell'ipotesi in cui sia CP_3 ravvisabile l'usurarietà del tasso di interesse a causa dell'inclusione dei costi della polizza assicurativa, non può considerarsi corretta la condanna alla restituzione dell'importo quantificato dal Tribunale.
Nel caso di specie è circostanza pacifica che senza il costo del premio della polizza il teg
è intrasoglia e dunque, che l'usura è dovuta solo all'inclusione di esso nel TEG: dunque, è
Pag. n. 14 di 24 pacifico che il focolaio di usurarietà è il costo polizza e solo esso dovrebbe essere travolto dalla gratuità, con conseguente restituzione dei soli costi assicurativi.
La BA si duole altresì che l'ordinanza impugnata abbia fatto applicazione degli interessi previsti dall'art. 1284, 4° comma, c.c.
Deduce l'appellante che il saggio d'interesse previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. si applica esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, dal momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non
è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione.
Nel caso di specie non ricorrerebbero quindi i presupposti per l'applicazione della norma di cui sopra.
7.6.2. Ritiene la Corte che tali motivi di gravame, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, siano infondati e non meritevoli di accoglimento.
Occorre premettere che il stipulava con il contratto di CP_2 Controparte_4 finanziamento con cessione del quinto dello stipendio numero 40510, sottoscritto in data
10/09/2007, ed estinto anticipatamente il 30.6.2015.
Il merito della controversia è rappresentato dalla necessità o meno di ricomprendere tra gli oneri rilevanti ai fini antiusura il costo assicurativo, poiché il TEG conteggiato con l'inclusione dei costi assicurativi (17,00%) risultava superiore al tasso soglia di usura vigente al momento della conclusione del contratto (pari al 15,24%).
Nella specifica materia dei prestiti contro cessione del quinto, il contenzioso è determinato dalla interpretazione che BA d'LI ha dato della legge n. 108/96, a cui il sistema bancario s'è allineato.
In particolare, le “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura” - utilizzate per la rilevazione e pubblicazione dei tassi medi fino al IV trimestre 2009 - escludevano dalla rilevazione le spese per assicurazione “derivanti dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge”, tra le quali le spese per assicurazioni ex
D.P.R. 180/50, “purché siano certificate da apposita polizza”.
Solo a partire dall'edizione dell'agosto 2009 – successiva al contratto – BA d'LI ha ricondotto il caso al sistema di legge e alla regola generale: nel testo delle Istruzioni sono comprese nella rilevazione “le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito [.. ] se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito [..]” e nella nota a piè di pagina (11) si legge che “nelle operazioni di prestito indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore rientrano nel calcolo del tasso”.
Pag. n. 15 di 24 Altresì è evidente che l'interpretazione di BA d'LI, tra il 1997 e il 2009, ha non soltanto falsato massivamente, per i “prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione”, la rilevazione dei tassi e portato alla pubblicazione di tassi medi inferiori al costo effettivo del credito, ma ha anche indotto in errore gli intermediari stessi, che hanno svolto l'autovalutazione, prevista dall'art. 3 dei D.M., utilizzando i medesimi criteri interpretativi di inclusione/esclusione.
Nel caso di specie il contratto è stato stipulato in data 10.9.2007 alle condizioni ivi riportate
(cfr. doc. 1 fasc. parte appellata): si trattava di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per euro 47.520,00 da rimborsarsi in 120 rate mensili da euro 396,00 cadauna.
Il finanziamento è stato estinto anticipatamente in data 30.6.2015.
Il tasso soglia è stato desunto dalle indicazioni della BA d'LI “rilevazioni dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini delle legge sull'usura” applicabili dal 1° luglio 2007 al 30 settembre 2007 categoria operazioni “prestiti contro cessione del quinto dello stipendio” classi di importo “oltre 5.000,00 euro” aumentando il TEGM (pari al 10,16%) della metà (cfr. art. 2, secondo comma, D.M. 20.12.2005, doc. 8 fasc. parte appellata).
Il Tribunale si è correttamente uniformato all'insegnamento di Cass. Civ. n. 8806/2017, che ha riconosciuto “la centralità sistematica della norma dell'art. 644 in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante” e il valore che tale disposizione assume
“per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla BA d'LI”.
Tale pronuncia riafferma la centralità della legge nella definizione della fattispecie usuraria e la soggezione a tale definizione delle fonti secondarie e delle stesse “Istruzioni”.
Resta quindi implicitamente escluso che le fonti secondarie possano togliere rilevanza usuraria a costi “inerenti” e anche, com'è evidente, che l'interpretazione amministrativa della legge n. 108/96 abbia efficacia vincolante per il giudice.
Tale orientamento è stato ribadito, proprio in tema di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio, da Cass. Civ., sez. 1, ord. n. 22458/2018 e Cass. Civ., sez. 6-1, ord. n. 3025/2022 (richiamata nell'ordinanza impugnata).
Cass. civ., sez. 2, n. 17466/2020, poi, ha altresì ribadito che le rilevazioni della BA
d'LI hanno l'unico scopo di determinare, sulla base della media registrata, il e CP_10 non già di stabilire il paniere del corrispettivo di cui tenere conto al fine di accertare l'usurarietà del compenso, stante che la composizione di esso trova compiuta descrizione nell'art. 644 cod. pen.
Tale pronuncia richiama un orientamento espresso sin da Cass. pen., sez. 2, n. 46669/2011, secondo cui le circolari e le istruzioni della BA d'LI non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea
Pag. n. 16 di 24 interpretazione fornita dalla BA d'LI in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell'elemento oggettivo.
Quanto alla simmetria della metodologia di calcolo adottata, i più recenti orientamenti di legittimità (Cass. n. 12965/16; Cass. SS.UU. 16303/18; Cass. SS. UU. n. 19597/20), hanno ribadito che l'omogeneità non può andare a discapito del principio sopra richiamato della
"centralità della legge nella definizione della fattispecie usuraria" e quindi non può implicare l'irrilevanza giuridica di un costo "inerente", ma non rilevato.
In tale prospettiva e nel richiamare il ragionamento delle Sezioni Unite (da ultimo citata)
"in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato", viene considerato necessario comparare il TEG del singolo rapporto, comprensivo del costo in concreto applicato, con il tasso soglia ricavato a partire dal tasso medio "così come in detti decreti rilevato;
onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività [al costo] lecitamente applicato".
Dunque il Decreto Ministeriale non cessa di essere un valido e attendibile criterio di orientamento, pur avendo mancato alla funzione di considerare ai fini del tasso medio tutte le remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (cfr. art. 2 legge n. 108/96), poiché la legge stessa prevede un fattore correttivo del tasso medio (il c.d. spread), che è in grado di riassorbire e contenere nei limiti del lecito anche gli eventuali costi non rilevati.
E ciò in aderenza all'orientamento di Cass. SS. UU. n. 19597/2020 che ha confermato la validità del cd. principio di simmetria, in continuità con quanto affermato dalla Corte
(Cass., sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303; nonchè Cass. 3 novembre 2016, n. 22270; Cass.
22 giugno 2016, n. 12965), secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ed il tasso effettivo globale della singola operazione.
Tutto ciò, atteso sia il contenuto letterale delle disposizioni che disciplinano il T.e.g. ed il
T.e.g.m., ovvero l'art. 644 c.p., comma 4, e la L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1 e sia l'intuitiva esigenza logica legata all'essenza stessa di ogni procedimento comparativo, che, in quanto tale, postula un certo grado di omogeneità dei termini di riferimento.
Nella stessa pronuncia la S.C. ha però anche precisato che se i decreti non recano (decreti ministeriali, dall'entrata in vigore della L. n. 108 del 1996 sino al D.M. 25 marzo 2003)
l'indicazione della maggiorazione media dei moratori - dunque, analogamente alla presente fattispecie, non tengano in considerazione una voce di costo che deve invece essere ricompresa nel paniere dei costi rilevanti ai fini della fattispecie usuraria così come delineata dal legislatore - deve comunque essere preso a termine di riferimento il D.M. all'epoca vigente.
Negli stessi termini Cass. Civ. n. 37058/2021 che ha ribadito il principio espresso da Cass. civ., S.U., n. 16303/2018, secondo cui la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione
Pag. n. 17 di 24 del TEGM non inseriscano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall'art. 644 comma 5° cod. pen., dovrebbe essere inclusa – si trattava della commissione di massimo scoperto - rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare.
Pertanto, prosegue la S.C., la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli.
Ciò ovviamente non comporta il venir meno del parametro di riferimento per la verifica dell'usura determinato ai sensi dell'art. 2, quarto comma, della legge n. 108/1996, ma solo di non tenere conto di quanto previsto all' art. 3, comma due, dei DM di riferimento: “le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle “istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura” emanate dalla BA d'LI e dall'Ufficio italiano dei cambi”.
Infatti Cass. Civ. n. 37058/2021 ha precisato che l'omogeneità dei termini di comparazione non è elemento imprescindibile ai fini di accertare l'usurarietà del tasso applicato, ed ha richiamato l'orientamento di Cass. SS.UU. n. 19597/2020 secondo cui in nessun caso il
Giudice è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell'esercizio della sua attività ermeneutica: quindi anche se nei decreti ministeriali sino al d.m. 22 marzo 2002 difettava la rilevazione, anche se separata, della maggiorazione propria degli interessi moratori (avendo tale rilevazione avuto inizio solo a partire dal decreto ministeriale del 25 marzo 2003) “in ragione dell'esigenza primaria di tutela del finanziato, è allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreti rilevato, onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato” (così in motivazione Cass. Civ. SS.UU. n. 19597/2020).
Afferma Cass. n. 37058/2021 che, data l'eadem ratio, tale ragionamento (che non ritiene quindi essenziale l'omogeneità delle grandezze da porre al confronto) deve svolgersi anche con riferimento alla mancata rilevazione, fino al DM del maggio 2009, dei costi assicurativi ai fini del calcolo del TEGM, esclusione che quindi non rileva nella determinazione della soglia usuraria del singolo rapporto.
***
Al di là di qualche sporadica ed isolata pronuncia di merito in senso contrario, i principi della Suprema Corte sopra richiamati costituiscono ormai jus receptum.
Pag. n. 18 di 24 In particolare la giurisprudenza di legittimità è univoca nell'affermare il principio di diritto secondo cui le spese di assicurazione obbligatoria nei finanziamenti con cessione del quinto si calcolano ai fini del tasso soglia: in tal senso, invero, si è già pronunciata la Corte, specificamente per tale tipologia di finanziamenti, in numerose decisioni (cfr. Cass., sez. I,
19 gennaio 2024, n. 2600; Cass., sez. II, 24 ottobre 2023, n. 29501; Cass., sez. I, 14 luglio
2023, n. 20247; Cass., sez. II, 21 giugno 2023, n. 17839; Cass., sez. VI-1, 1° febbraio 2022,
n. 3025; Cass., sez. VI-1, 26 novembre 2021, n. 37058; Cass., sez. II, 20 agosto 2020, n.
17466; Cass., sez. III, 6 marzo 2018, n. 5160); altri precedenti, inoltre, attengono al medesimo principio di inclusione, per altre categorie di costi assicurativi (Cass., sez.
I 15 novembre 2023, n. 31734; Cass., sez. III, 15 giugno 2023, n. 17187; Cass., sez. III,
17 maggio 2023, n. 13536; Cass., sez. I, 15 maggio 2023, n. 13166; Cass., sez. I, 29 novembre 2022, n. 35102; Cass., sez. I, 24 settembre 2018, n. 22458; Cass., sez. I, 5 aprile
2017, n. 8806).
Invero, le spese per l'assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore, obbligatorie per i prestiti da rimborsare con cessione del quinto dello stipendio, sono oneri assicurativi obbligatori, ben distinti dalle "tasse ed imposte", espressamente escluse dal calcolo dell'usura ai sensi dell'art. 644, comma 4, c.p.: ne deriva che esse vanno ricomprese nella determinazione del TEG, non essendo condivisibile l'equiparazione di tali voci e trattandosi di un onere che il mutuatario ha sostenuto ai fini del finanziamento (cfr. Cass. Civ. n. 2600/2024).
Soltanto con un'indebita forzatura di logica e linguaggio il premio di polizza potrebbe essere qualificato come “imposta o tassa”, anche in ragione del fatto che, mentre i tributi sono determinati per legge, anche nel quantum, il premio di polizza, pur essendo obbligatorio, è rimesso alle dinamiche di mercato.
Sotto quest'ultimo profilo è sufficiente ribadire che, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, si tratta di un costo collegato alla erogazione del credito.
Nel prestito contro cessione del quinto dello stipendio (o della pensione), l'art. 1 DPR
180/50 subordina la conclusione dei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio (o della pensione) alla “garanzia dell'assicurazione sulla vita che assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario”.
Tale polizza è quindi obbligatoria per legge e costituisce condicio sine qua non per accedere al prestito.
Sotto ogni possibile criterio interpretativo, il premio di polizza è un costo collegato all'erogazione del credito: i) è condizione per accedere al finanziamento;
ii) è contestuale alla conclusione del contratto di credito;
iii) serve a garantire il recupero del finanziamento erogato, quando si verifichino eventi che pregiudicano l'esistenza in vita del cedente, la sua capacità lavorativa o semplicemente il suo reddito (morte, invalidità, perdita di impiego
Pag. n. 19 di 24 ecc.).
Pertanto, non esiste alcun motivo per escludere il premio di polizza dal perimetro dei costi rilevanti ai sensi dell'art. 644 co. 4 c.p.
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Conseguenza dell'accertata usurarietà è la non debenza degli interessi e degli altri vantaggi usurari, come previsto dalla L. n. 108/1996.
Il Tribunale ha correttamente evidenziato che non sono dovuti, oltre agli interessi, anche tutti gli oneri e costi collegati al finanziamento, escluse le imposte e tasse, che concorrono a determinare l'usurarietà del TEG.
Se così non fosse, d'altra parte, la norma si presterebbe ad elusioni evidenti, essendo sin troppo facile per le società mutuanti traslare gli oneri del finanziamento dagli interessi alle commissioni ed ai costi richiesti per l'erogazione del prestito.
Da ciò deriva che la gratuità del mutuo/finanziamento, intesa come sanzione civile a carico del mutuante che viola la norma dell'art. 644 c.p., deve essere declinata nel senso che al finanziato vadano restituite tutte le somme corrisposte per ottenere il finanziamento.
Ritiene dunque la Corte che, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c. se sono convenuti interessi usurari il contratto di mutuo si trasforma da oneroso in gratuito con azzeramento di ogni remunerazione a favore del mutuante: anche sotto questo profilo merita conferma l'ordinanza impugnata.
D'altronde le conseguenze sanzionatorie collegate alla pattuizione di interessi usurari è data dalla nullità della clausola che diviene inefficace declinando l'accordo negoziale oneroso in gratuito, come chiarito dalle Sezioni Unite, 19/10/2017 nr. 24675:
“una sanzione (che implica il divieto) dell'usura è contenuta, per l'esattezza, anche nell'art.
1815 c.c., comma 2, - pure oggetto dell'interpretazione autentica di cui si discute - il quale però presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla L. n. 108. Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 c.p.”, con ciò significando che, qualunque sia lo scenario pattuito che manda in usura il contratto, la conseguenza sanzionatoria è la non debenza non del singolo interesse nominale ma di tutto ciò che rientra nel perimetro dei costi del credito secondo la nozione lata di interesse descritta dall'art. 644 c.p. (“Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”).
Resta solo da sottolineare che parte appellante non ha specificamente contestato i conteggi dell'odierno appellato, ma si è limitata a produrre una perizia tecnica diretta ad
“omogeneizzare” i dati di raffronto (cfr. pagg. 28-29 appello), che riparametrava il TEGM
(e TSU) in modo che tenesse conto del costo di polizza.
Pag. n. 20 di 24 Si tratta di argomentazioni inconferenti ai fini di causa, per quanto sin qui illustrato, e che non prendono specifica posizione sui conteggi avversari, riferiti alle somme richieste in ripetizione ex art. 1815 c.c., ovvero gli oneri (interessi, commissioni, premi assicurativi e spese) corrisposti dal cliente, sino alla estinzione del finanziamento, con l'esclusione della quota degli oneri/commissioni del finanziamento non usufruiti a causa della sua anticipata estinzione, dei quali il aveva già ottenuto il rimborso. CP_2
Risulta parimenti infondato l'assunto della secondo cui la perizia di parte del CP_3
non avrebbe tenuto conto degli interessi e dei costi effettivamente sostenuti, posto CP_2 che dai conteggi risulta l'evidenza dei rimborsi effettuati dalla banca, conteggiati nel calcolo del dare -avere (cfr. pag. 12 della perizia).
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Quanto alla doglianza circa l'applicazione degli interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. preliminarmente occorre ribadire che l'ordinanza pubblicata in data 3.11.2022, che originariamente per un errore materiale non conteneva tale statuizione, è stata oggetto di correzione nel senso evidenziato sub punto 2 con ordinanza pubblicata in data 14.12.2022.
Detto ciò, trattandosi di obbligazione pecuniaria (il presente giudizio ha ad oggetto una obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, pur in esito di accertamento di nullità parziale ex art. 1419, secondo comma, e 1815 cc), stante la novella dell'art. 1284 c.c. commi 4 e 5 (applicabile ai giudizi/ricorsi incardinati dopo l'entrata in vigore della L. 10 novembre 2014, n. 162), il saggio dell'interesse da applicare
è quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato (con statuizione condivisibile ed a cui questa
Corte ritiene di uniformarsi, riaffermando nel contempo il proprio orientamento sul punto, cfr. sentenza n. 904/2021) che la disposizione di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c., individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento (cfr. Cass. Civ. n. 61/2023).
Nella citata pronuncia si è anche affermato il più ampio principio secondo cui il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione.
Dunque alla fattispecie in esame è pacificamente applicabile l'art. 1284, comma 4, c.c. secondo cui: “se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è
Pag. n. 21 di 24 proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
In ogni caso, il credito accertato in favore del nell'ordinanza impugnata trova CP_2 comunque la sua fonte genetica in un contratto di “mutuo contro cessione di quote della retribuzione mensile” sottoscritto in data 10/09/2007 e costituisce l'importo complessivo da restituire al mutuatario a causa dell'usurarietà.
La qualificazione della domanda come ripetizione di indebito, peraltro, non muta la sostanza della questione in quanto si tratta pur sempre di una obbligazione restitutoria che trova la sua genesi ultima nel rapporto di mutuo e ciò ancorché la fonte dell'indebito sia sempre il materiale pagamento.
Anche la giurisprudenza di legittimità che circoscriveva il campo di applicazione della disposizione alle obbligazioni pecuniarie che trovavano la loro fonte in un contratto stipulato tra le parti, si era premurata di affermare che il saggio di interesse previsto dovesse trovare applicazione anche alle obbligazioni restitutorie (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n.
28409 del 07/11/2018; conf.: Sez. 2, Ordinanza n. 8289 del 25/03/2019; Sez. 2, Ordinanza
n. 8050 del 21/03/2019; Sez. 2, Sentenza n. 14512 del 09/05/2022).
La S.C. ha avuto modo di chiarire che, con tale ultima precisazione, si è inteso fare riferimento (quanto meno) alle obbligazioni restitutorie derivanti dalla eventuale invalidità di un contratto o di determinate clausole contrattuali che abbiano dato luogo a prestazioni rimaste prive di causa (cd. condictio ob causam finitam) (così in motivazione, cfr. Cass.
Civ. n. 61/2023).
In altre parole anche la mera azione di ripetizione di indebito eventualmente esperita per ottenere la restituzione di importi illegittimamente trattenuti dalla banca, sulla base di clausole contrattuali dichiarate nulle, costituisce, comunque, un'azione restitutoria che trova la sua base nel rapporto contrattuale tra banca e cliente.
Si è quindi affermato il principio, a cui questa Corte ritiene di uniformarsi, che il saggio di interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. trova applicazione anche alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale.
7.7. Con il settimo motivo di gravame si censura l'ordinanza impugnata laddove ha condannato la al pagamento delle spese di lite, per tutte le ragioni prospettate CP_3 nell'atto d'appello.
7.7.1. La censura è inammissibile poiché non è diretta a censurare l'ordinanza di primo grado in punto spese, ma si configura come conseguenza dell'accoglimento dell'appello.
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8. L'appello proposto appare, alla luce delle considerazioni esposte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto alle questioni ulteriori non affrontate
Pag. n. 22 di 24 espressamente, totalmente infondato, e deve essere respinto.
Le spese processuali del presente grado di giudizio si regolano con applicazione del principio della soccombenza, non essendo giustificabile una loro compensazione, nemmeno parziale.
Dunque parte appellante andrà condannata alla rifusione ad delle spese Controparte_2 di lite del presente grado che si liquidano in base alle disposizioni vigenti in materia di compensi professionali, tenuto conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da
€ 5.200,01 ad € 26.000,00) delle fasi di studio, introduttiva e decisionale nei loro valori medi, nei seguenti importi: per fase di studio € 1.134,00#, per fase introduttiva € 921,00#, per fase decisoria € 1.911,00# e così in complessivi € 3.966,00# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Il tutto con distrazione a favore del difensore avv. Jessica Michela Rizza dichiaratasi antistataria ex art. 93 cpc.
Dagli atti non risultano spese vive documentate.
Ai sensi dell'art. 13 T.U. 30.5.2002 n. 115, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
24.12.2012 n. 228, sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater della citata norma ossia del versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello proposto da e per l'effetto conferma l'ordinanza Parte_1 emessa ex art. 702 ter cpc dal Tribunale di Torino, pubblicata in data 3.11.2022, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 10226/2022, così come corretta con successiva ordinanza ex art. 288 cpc pubblicata in data 14.12.2022;
- dichiara tenuta e condanna a rimborsare ad le Parte_1 Controparte_2 spese del giudizio di secondo grado liquidate in € 3.966,00# oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA con distrazione a favore dell'avv. Jessica Michela Rizza dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 30.5.2002
n. 115 ossia del versamento ad opera di di un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 19 settembre 2025 della Sezione Prima Civile della Corte d'Appello di Torino.
IL PRESIDENTE
Pag. n. 23 di 24 L'ESTENSORE
(dr. Marco Leone Coccetti)
(dr. ssa Gabriella Ratti)
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