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Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 12/09/2024, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Mele Riccardo - Presidente
2) Dott. Petrelli Maurizio - Consigliere
3) Dott. Zuppetta Virginia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.489 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021.
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. , elettivamente C.F._2 Parte_3 C.F._3
domiciliati in Lecce, alla Piazzetta Montale n. 2, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Parato dal quale sono rappresentati e difesi, giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello;
- APPELLANTI -
E
, in persona del Ministro in carica (C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce presso la quale è domiciliato per legge;
-APPELLATO-
All'udienza del 28/6/2023, previo deposito di note di trattazione scritta, da parte dei procuratori delle parti, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini massimi per il deposito di comparse e note di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3
proprio e nella qualità di eredi di , evocavano in giudizio il , in Persona_1 Controparte_1
persona del ministro in carica, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e
dichiarare che la malattia ed il conseguente decesso di si sono verificati per fatto e Persona_1
colpa della P.A. convenuta, con violazione della specifica normativa di cui all'art. 2087 c.c. e
dell'art. 590 c.p.; 2) Dichiarare tenuto e condannare il , in persona del Controparte_1
p.t., a risarcire il danno (biologico ed esistenziale) non patrimoniale patito dagli attori, sia CP_2
“iure proprio” sia “iure hereditatis”, ovvero gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene
salute in sé considerato quale diritto inviolabile dell'uomo, in misura non inferiore al 100%, da
quantificarsi anche in via equitativa secondo i criteri di legge e della giurisprudenza (tabelle
Tribunale Milano); 3) Dichiarare, altresì, tenuto e condannare il convenuto, in persona CP_1
del p.t., a risarcire gli attori del danno patrimoniale e quello morale, sia “iure proprio” sia CP_2
“iure hereditatis”, da quantificarsi anche in via equitativa, secondo i criteri di legge e della
giurisprudenza; 4) condannarsi controparte al pagamento delle somme spettanti per le causali di cui
punti precedenti, nonché al pagamento spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del
sottoscritto procuratore anticipatario”.
Esponevano gli attori che il proprio congiunto era stato assistente della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Brindisi, ed era deceduto in data 22.10.2009 per “diffusione metastatica di
adenocarcinoma broncogeno”; che dal 1988 al 2009 aveva svolto servizio presso il centralino telefonico della di Brindisi, nei cui locali immediatamente adiacenti, nel corso di Controparte_3
lavori di ristrutturazione, si accertava che il tetto di quel locale era coperto di lastre in cemento di amianto (eternit); che sulla base di tale circostanza, la Commissione Medico-Ospedaliera di Taranto,
nella seduta dell'11.11.2010 e con verbale n.608/P.S., riconosceva come dipendente dal servizio il decesso, ascrivendolo alla Tabella A, 1^ categoria;
che nella relazione medico-legale di parte, versata in atti, si evinceva la compatibilità tra l'esposizione all'asbesto (presente nell'amianto) con l'isotipo della neoplasia (adenocarcinoma) e, quindi, si concludeva per la sussistenza di correlazione causale e/o concausale tra attività lavorativa e patologia.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il dicastero convenuto, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione dell'Autorità adita, nonché contestando nel merito la sussistenza dei presupposti dell'ipotizzata responsabilità.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., con Sentenza N.D. n. 2186/17,
del 25.5.2017, il Tribunale adito dichiarava il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario,
relativamente alla domanda formulata dagli attori iure haereditatis, ammettendo con separata ordinanza la prova orale articolata dalla convenuta.
All'esito, la causa veniva decisa con Sentenza n.2550/20 del 18/11/2020, di rigetto della domanda attorea e condanna degli attori alla rifusione, in favore della amministrazione convenuta, delle spese di lite.
In particolare, il primo giudice rilevava come,
- non soltanto, nel corso del giudizio la prova orale articolata dagli attori fosse stata ritenuta
inammissibile, non avendo i medesimi allegato di aver tentato anteriormente al giudizio di apprendere dal l'identità dei colleghi di lavoro del congiunto - con conseguente impossibilità di ricorrere CP_1
in via suppletiva allo strumento di cui all'art. 210 c.p.c. (Cassazione civile sez. lav., 24/01/2014, n.1484)
- ed i testi escussi su istanza del convenuto avessero confermato che il locale adibito a centralino in cui esercitava la sua attività lavorativa non era affatto adiacente alla chiostrina coperta Persona_1
da una tettoia di lastre in amianto,
- ma soprattutto, la riconducibilità causale della neoplasia accusata dal dipendente al servizio
espletato, fosse stata esclusa dal T.A.R. Lecce con la sentenza n. 1221/18, che aveva valorizzato il parere del competente Comitato di Verifica, non confutato in punto di attendibilità e ragionevolezza dalle valutazioni dedotte in quella sede dalla ricorrente.
Avverso la predetta sentenza definitiva, proponevano appello ed i germani Parte_1 Pt_2
e con atto di citazione ritualmente notificato, cui resisteva il Parte_3 Controparte_1
chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese del presente gravame.
All'udienza del 28/6/2023 la causa, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini massimi per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte appellante, con un unico, articolato motivo di gravame, si duole che il primo giudice abbia rigettato la domanda di risarcimento del danno formulata iure proprio in virtù della rilevata inammissibilità della prova orale, ancorché la sua fondatezza fosse riscontrabile sulla scorta della documentazione allegata all'atto di citazione, in parte proveniente dalla stessa P.A. convenuta, da cui si evinceva la presenza di fibre di amianto sullo stesso piano e nello stesso contesto ambientale in cui il de cuius aveva operato per oltre 20 anni, tant'è che ad un certo punto si era reso necessario espletare lavori di bonifica e di ristrutturazione degli stessi ambienti de quibus.
In particolare richiama il verbale della Commissione Medico-Ospedaliera di Taranto, della seduta dell'11.11.2010, con cui si riconosceva come dipendente dal servizio il decesso di , Persona_1
ascrivendolo alla Tabella A - sul presupposto di quanto dichiarato ed accertato dal medico legale di parte dott. secondo cui “Il sig. dal 1988 al 2009 ha svolto servizio presso il Per_2 Persona_1
centralino telefonico della di Brindisi nei cui locali immediatamente adiacenti Controparte_3
nei lavori di ristrutturazione si accertava che il tetto di quel locale era coperto di lastre in cemento
di amianto (eternit)” - nonché la relazione del dirigente dell'Ufficio Tecnico della Provincia di
Brindisi (prot.n.22797 del 9.3.2010) che stigmatizzava come “Il Centralino a servizio della Questura
di Brindisi è ubicato al terzo piano dell'edificio sede della Provincia di Brindisi ed è di remota
realizzazione (l'ultimo ampliamento risale agli anni '50 del 1900). Prima del 2007, anno in cui è
stato oggetto di un importante intervento di manutenzione straordinaria e di ampliamento, il centralino era costituito da una serie di ambienti, tutti in linea lungo un unico affaccio, che
ospitavano la sala server, il locale per il capoposto, un wc ed altri tre locali adibiti ad uffici.
Adiacentemente agli stessi era posizionata una piccola chiostrina di circa mq. 14 ed un locale
dismesso, con accesso dalla chiostrina stessa, inagibile per precarie condizioni statiche. Il suddetto
locale era coperto da una serie di lastre in cemento amianto (eternit), per i quali era in previsione,
cosa che poi è stata effettuata, la rimozione ed il trasporto a discarica autorizzata…”
Gli appellanti concludono rilevando come, sulla scorta di tali attestazioni, non potesse che emergere,
in tutta la sua evidenza, la responsabilità della P.A. di tipo contrattuale ed extracontrattuale nei confronti del e dei suoi eredi, nella sua qualità di datore di lavoro, per i danni subiti, sussistendo Per_1
sia il nesso causale che la colpa ex art. 1218 c.c.
L'esistenza del nesso di causalità tra la violazione degli obblighi di cui all'art. 2087 della P.A. e i danni patiti dal e dai suoi eredi, risulterebbe non solo dall'accertamento della Commissione Per_1
Medica dell'Ospedale Militare di Taranto, ma anche da una serie di atti formali provenienti dalla
Questura di Brindisi, da cui risulta che in ambienti e locali immediatamente contigui a quelli in cui prestava attività lavorativa il erano stati espletati lavori di bonifica dall'amianto. Per_1
2. Dette doglianze sono fondate.
Preliminarmente, rileva il Collegio come gli appellanti abbiano prestato quiescenza alla sentenza non definitiva ed abbiamo interposto appello limitatamente al rigetto della domanda proposta iure proprio,
di cui alla sentenza definitiva.
Ciò posto, è noto che in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali trova applicazione la regola dell'art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto causale tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo cui va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento,
potendosi escludere l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare gli altri fattori a semplici occasioni (v. tra le tante, Cass. n. 6105 del 2015; n. 27952 del 2018; n. 678 del 2023). Tale principio è accompagnato, nella giurisprudenza di legittimità, da una duplice precisazione.
La prima, secondo cui il nesso causale tra l'esposizione a sostanze nocive e l'evento infausto “può
ritenersi dimostrato allorché, applicando leggi scientifiche universali o statistiche ovvero il metodo
di giudizio controfattuale, pur non risultando in concreto possibile determinare con esattezza il
momento di insorgenza della patologia, si raggiunga comunque la prova che la condotta doverosa
omessa avrebbe potuto incidere anche soltanto sul tempo di latenza o sul decorso della malattia”
(Cass. pen. n. 38991 del 2010; Cass. pen. n. 33311 del 2012; Cass. pen. n. 24997 del 2012). Ciò
comporta, con riferimento al caso in esame, che, ferma l'eventuale esposizione a sostanze nocive in precedenti rapporti di lavoro, l'attività svolta presso l'ultimo datore di lavoro può assumere il ruolo,
a sua volta, di concausa ove, comunque, sia raggiunta la prova dell'apporto causale fornito dalla protratta esposizione, sia pure non intensa, quantomeno in termini di accelerazione del decorso della patologia.
La seconda precisazione che si rinviene nelle pronunce di legittimità ribadisce che, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di
"probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come, ad esempio, i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale. (Nella specie,
la S.C. ha riformato la sentenza di merito per non aver fatto corretta applicazione di tale principio di diritto, avendo ritenuto non sufficientemente dimostrato il nesso causale tra un tumore polmonare e l'attività lavorativa di un lavoratore tabagista ed esposto al rischio amianto, senza considerare l'intrinseca contraddittorietà esistente fra il riconoscimento dell'effetto sinergico fra esposizione ad asbesto e tabagismo, e la mancata valutazione di tale effetto fin dai tempi di incubazione della malattia, per non aver tenuto nel giusto conto la localizzazione del tumore nella zona ove vi è
maggiore deposizione delle fibre di asbesto e per non aver adeguatamente considerato le più recenti acquisizioni scientifiche, affermanti che il rischio di tumore al polmone aumenta per i lavoratori esposti all'amianto, sia in presenza di una asbestosi, sia in assenza di tale malattia) - (Cass., Sez. L.,
n. 9057 del 2004; Cass. Sez. L., n. 13814 del 2017; Cass. pen. n. 37762 del 2013; Cass. pen. n. 12175
del 2016).
Si è, in particolare, sottolineato come “la regola dell'esclusione, in presenza di patologie multifattoriali, impone che la malattia possa essere attribuita alla causa indiziata solo dopo che sia stato escluso che abbia avuto un ruolo eziologico il fattore alternativo. Il che va accertato - ovviamente
- tenendo presente che la natura causale di un determinato antecedente non è esclusa dalla esistenza di una concausa (art. 41 cod. pen.). È pertanto opportuno distinguere […] tra fattori interferenti che spiegano una efficienza sinergica, in corrispondenza dell'insorgenza della malattia e/o della sua ingravescenza, da quelli in grado di operare in assoluta autonomia, per i quali sembra appropriato parlare di fattori alternativi” (v. Cass. pen. n. 16715 del 2017 in motivazione, pag. 92 e ss.; Cass. pen.
n. 37762 del 21/06/2013).
Orbene, il primo giudice ha escluso qualsiasi apporto concausale, nella determinazione della patologia tumorale, dell'attività lavorativa svolta dal de cuius, per non avere gli attori supportato idoneamente la domanda nonché sulla scorta del rigetto, in sede amministrativa, della causa di servizio.
In particolare, il primo giudice ha stigmatizzato come, la pretesa di risarcimento del danno -formulata dagli attori- imponesse l'allegazione e la prova degli elementi costitutivi dell'illecito ascritto al convenuto (omesso adeguamento degli ambienti di lavoro alle prescrizioni di sicurezza della salute ed omessa informazione del lavoratore), e come non solo, nel corso del giudizio, la prova orale articolata dagli stessi fosse stata ritenuta inammissibile, non avendo i medesimi allegato di aver tentato anteriormente al giudizio di apprendere dal l'identità dei colleghi di lavoro del CP_1
congiunto, ma viceversa, i testi escussi su istanza del convenuto, avessero confermato che il locale adibito a centralino -in cui esercitava la sua attività lavorativa- non era affatto adiacente Persona_1
alla chiostrina coperta da una tettoia di lastre in amianto e, soprattutto, come la riconducibilità causale della neoplasia accusata dal dipendente al servizio espletato, fosse stata esclusa dal T.A.R. Lecce con la sentenza n. 1221/18 Reg. Pro.Coll..
Costituendosi il ha ribadito la mancanza di prova del fatto che la malattia accusata dal CP_1
Sovr. fosse da ascrivere ad una sua ipotetica, e neanch'essa provata, esposizione all'asbesto, Pt_4
in virtù della inagibilità del locale, della sua considerevole lontananza ed estraneità alla postazione
di lavoro e dalla assoluta mancanza di prova che il materiale fosse deteriorato e friabile al punto da
rilasciare fibre di asbesto nell'ambiente (che in ogni caso sarebbe stato l'ambiente esterno); a tal
proposito, la stessa ditta responsabile delle procedure di sicurezza previste dalla normativa vigente,
nella certificazione relativa allo smaltimento rilasciata dalla ditta “Econova” - sulla scorta di un
prelievo a campione - descrisse tale materiale “solido non pulverulento”.
Sennonché questo Collegio rileva come - premesso che la domanda in sede amministrativa differisce,
quanto ai presupposti, da quella svolta in questa sede, avente ad oggetto l'equo indennizzo per la perdita del proprio congiunto - la pronuncia impugnata abbia all'evidenza contraddetto la teoria
(innanzi esposta) dell'equivalenza delle cause, che impone di riconoscere un ruolo (con)causale ad ogni fattore che abbia contribuito, sia pure in maniera indiretta e remota, all'insorgenza o all'aggravamento della patologia, teoria che subisce una eccezione nella sola ipotesi in cui si raggiunga la prova che il fattore alternativo, innescando una serie causale autonoma, sia stato in grado,
da solo, di produrre l'evento. Tale prova, tuttavia, non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, in termini di "probabilità qualificata".
La documentazione versata in atti dà atto di una protratta esposizione del lavoratore a fibre di amianto,
poste a copertura di una chiostrina -asseritamente distante dai locali nel quale il ha svolto la Per_1
propria attività di centralino per circa 21 anni - ma che, dalla planimetria allegata alla comparsa di costituzione del ministero, emerge essere collocata di fronte all'ascensore del piano, sul lato corto di una sorta di ferro di cavallo, sul cui braccio lungo risultano allocati gli uffici adibiti a centralino.
Il dicastero appellato ha dichiarato che la porta della chiostrina de quo, con copertura in eternit,
rimanesse sempre chiusa, benché la circostanza per cui detta porta costituisse l'unico accesso ad uno spazio esterno, fa presumere un utilizzo “potenzialmente” diverso dello stesso;
ha anche affermato che il fosse un fumatore. Per_1
Sennonché non può sicuramente assegnarsi al fumo di sigaretta il ruolo di fattore causale autonomo,
idoneo da solo a produrre la patologia tumorale, senza un accertamento concreto e agganciato a dati scientifici (probabilità qualificata) ma sul rilievo, meramente presuntivo, di inidoneità
dell'esposizione lavorativa a fibre d'amianto, in quanto inerente un ambiente “distante” “chiuso”
nonché per rilevata assenza di polveri dal campione prelevato dalla Commissione Tecnica del
Ministero.
È evidente che non possa neppure ritenersi che il tabagismo praticato dal dipendente abbia causato
“da solo” l'evento lesivo, così invertendo i termini logici del problema e pretermettendo, del tutto, il criterio di equipollenza delle cause e la considerazione degli effetti sinergici dei fattori concorrenti
(v. Cass. n. 30526 del 2021 e n. 25968 del 2022 concernenti un lavoratore dipendente di Cotral spa –
Atac spa, con mansioni di manutentore e deceduto per adenocarcinoma polmonare).
Dunque, l'accertata presenza di fibre di amianto sullo stesso piano e nello stesso contesto ambientale ove il ha svolto il proprio servizio di centralinista dal 1988 al 2009, per circa 21 anni;
la Pt_1
circostanza per cui detto amianto sia stato successivamente rimosso, a seguito di una ristrutturazione dell'edificio, e la correlazione tra la malattia contratta dal dipendente e la fibra di amianto, risultante dalla relazione della Commissione Medico-Ospedaliera di Taranto del 2010, consentono a questo
Collegio di accogliere la domanda risarcitoria iure proprio proposta dagli appellanti, nei confronti del
. CP_1
Del resto è noto l'arresto della giurisprudenza di legittimità per cui “nel giudizio risarcitorio
promosso nei confronti del per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue Controparte_4 infetto, il verbale redatto dalla Commissione medica, di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, non ha
valore confessorio e, al pari di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale, fa prova ex art. 2700 c.c.
dei fatti che la Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa
compiuti, mentre le diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale
indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l'importanza ai
fini della prova, ma non può attribuire allo stesso il valore di prova legale” (cfr., da ultimo, Cass.
SS.UU. n.19129/2023).
Quanto alla liquidazione del danno, in applicazione delle tabelle milanesi del 2024, deve riconoscersi alla coniuge la complessiva somma di euro 355.901,00 (18 p. per età vittima + 18 p. età superstite +
16 p. convivenza + 9 p. numero superstiti + 30 p. intensità del rapporto TOT. 91 punti x 3.911,00) ed a ciascuno dei figli, la somma di euro 379.367,00 (18 p. per età vittima + 24 p. età superstite + 16 p.
convivenza + 9 p. numero superstiti + 30 p. intensità del rapporto TOT. 97 punti x 3.911,00).
In particolare, si rileva come non risulti contestata la convivenza tra il de cuius ed i congiunti superstiti, anche in relazione alla giovane età dei figli (rispettivamente 33 e 23 anni), ed è altrettanto presumibile la condivisione tra gli stessi di festività, vacanze, hobby, nonché l'intenso patimento sofferto dai congiunti per la malattia e la morte del marito/genitore a soli 58 anni.
Dette somme, liquidate all'attualità, vanno devalutate al momento dell'evento lesivo e poi, anno per anno rivalutate, maggiorate degli interessi legali fino alla data della presente sentenza. Da tale momento gli interessi sono dovuti fino al saldo sulla somma liquidata, senza ulteriore rivalutazione.
Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata va riformata in parte qua.
3. All'esito del giudizio, gli appellati vanno condannati, in solido, al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio, nei confronti degli appellanti, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, da e , nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 confronti del , in persona del ministro p.t., avverso la sentenza n. 2550/2020 Controparte_1
del Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando,
- In riforma dell'impugnata sentenza, condanna il appellato, per le causali di cui in CP_1
motivazione, al pagamento in favore di della somma di euro 355.901,00 e di Parte_1
e , della somma di euro 379.367,00 ciascuno, oltre interessi come Parte_2 Parte_3
da motivazione;
- Condanna, altresì, il appellato alla rifusione, in favore degli appellanti, delle spese CP_1
del doppio grado di giudizio che liquida, per il primo grado, in complessivi euro 7.518,00 di cui euro 7.000,00 per compensi ed euro 518,00 per esborsi;
e per il presente gravame, in complessivi euro 10.277,00 di cui euro 777,00 per esborsi ed euro 9.500,00 per compensi;
il tutto oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%; con distrazione in favore dell'avv.to Parato Vincenzo, dichiaratosi distrattario.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di appello di Lecce, in data
12 giugno 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Mele Riccardo - Presidente
2) Dott. Petrelli Maurizio - Consigliere
3) Dott. Zuppetta Virginia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.489 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021.
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. , elettivamente C.F._2 Parte_3 C.F._3
domiciliati in Lecce, alla Piazzetta Montale n. 2, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Parato dal quale sono rappresentati e difesi, giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello;
- APPELLANTI -
E
, in persona del Ministro in carica (C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce presso la quale è domiciliato per legge;
-APPELLATO-
All'udienza del 28/6/2023, previo deposito di note di trattazione scritta, da parte dei procuratori delle parti, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini massimi per il deposito di comparse e note di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3
proprio e nella qualità di eredi di , evocavano in giudizio il , in Persona_1 Controparte_1
persona del ministro in carica, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e
dichiarare che la malattia ed il conseguente decesso di si sono verificati per fatto e Persona_1
colpa della P.A. convenuta, con violazione della specifica normativa di cui all'art. 2087 c.c. e
dell'art. 590 c.p.; 2) Dichiarare tenuto e condannare il , in persona del Controparte_1
p.t., a risarcire il danno (biologico ed esistenziale) non patrimoniale patito dagli attori, sia CP_2
“iure proprio” sia “iure hereditatis”, ovvero gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene
salute in sé considerato quale diritto inviolabile dell'uomo, in misura non inferiore al 100%, da
quantificarsi anche in via equitativa secondo i criteri di legge e della giurisprudenza (tabelle
Tribunale Milano); 3) Dichiarare, altresì, tenuto e condannare il convenuto, in persona CP_1
del p.t., a risarcire gli attori del danno patrimoniale e quello morale, sia “iure proprio” sia CP_2
“iure hereditatis”, da quantificarsi anche in via equitativa, secondo i criteri di legge e della
giurisprudenza; 4) condannarsi controparte al pagamento delle somme spettanti per le causali di cui
punti precedenti, nonché al pagamento spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del
sottoscritto procuratore anticipatario”.
Esponevano gli attori che il proprio congiunto era stato assistente della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Brindisi, ed era deceduto in data 22.10.2009 per “diffusione metastatica di
adenocarcinoma broncogeno”; che dal 1988 al 2009 aveva svolto servizio presso il centralino telefonico della di Brindisi, nei cui locali immediatamente adiacenti, nel corso di Controparte_3
lavori di ristrutturazione, si accertava che il tetto di quel locale era coperto di lastre in cemento di amianto (eternit); che sulla base di tale circostanza, la Commissione Medico-Ospedaliera di Taranto,
nella seduta dell'11.11.2010 e con verbale n.608/P.S., riconosceva come dipendente dal servizio il decesso, ascrivendolo alla Tabella A, 1^ categoria;
che nella relazione medico-legale di parte, versata in atti, si evinceva la compatibilità tra l'esposizione all'asbesto (presente nell'amianto) con l'isotipo della neoplasia (adenocarcinoma) e, quindi, si concludeva per la sussistenza di correlazione causale e/o concausale tra attività lavorativa e patologia.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il dicastero convenuto, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione dell'Autorità adita, nonché contestando nel merito la sussistenza dei presupposti dell'ipotizzata responsabilità.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., con Sentenza N.D. n. 2186/17,
del 25.5.2017, il Tribunale adito dichiarava il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario,
relativamente alla domanda formulata dagli attori iure haereditatis, ammettendo con separata ordinanza la prova orale articolata dalla convenuta.
All'esito, la causa veniva decisa con Sentenza n.2550/20 del 18/11/2020, di rigetto della domanda attorea e condanna degli attori alla rifusione, in favore della amministrazione convenuta, delle spese di lite.
In particolare, il primo giudice rilevava come,
- non soltanto, nel corso del giudizio la prova orale articolata dagli attori fosse stata ritenuta
inammissibile, non avendo i medesimi allegato di aver tentato anteriormente al giudizio di apprendere dal l'identità dei colleghi di lavoro del congiunto - con conseguente impossibilità di ricorrere CP_1
in via suppletiva allo strumento di cui all'art. 210 c.p.c. (Cassazione civile sez. lav., 24/01/2014, n.1484)
- ed i testi escussi su istanza del convenuto avessero confermato che il locale adibito a centralino in cui esercitava la sua attività lavorativa non era affatto adiacente alla chiostrina coperta Persona_1
da una tettoia di lastre in amianto,
- ma soprattutto, la riconducibilità causale della neoplasia accusata dal dipendente al servizio
espletato, fosse stata esclusa dal T.A.R. Lecce con la sentenza n. 1221/18, che aveva valorizzato il parere del competente Comitato di Verifica, non confutato in punto di attendibilità e ragionevolezza dalle valutazioni dedotte in quella sede dalla ricorrente.
Avverso la predetta sentenza definitiva, proponevano appello ed i germani Parte_1 Pt_2
e con atto di citazione ritualmente notificato, cui resisteva il Parte_3 Controparte_1
chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese del presente gravame.
All'udienza del 28/6/2023 la causa, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini massimi per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte appellante, con un unico, articolato motivo di gravame, si duole che il primo giudice abbia rigettato la domanda di risarcimento del danno formulata iure proprio in virtù della rilevata inammissibilità della prova orale, ancorché la sua fondatezza fosse riscontrabile sulla scorta della documentazione allegata all'atto di citazione, in parte proveniente dalla stessa P.A. convenuta, da cui si evinceva la presenza di fibre di amianto sullo stesso piano e nello stesso contesto ambientale in cui il de cuius aveva operato per oltre 20 anni, tant'è che ad un certo punto si era reso necessario espletare lavori di bonifica e di ristrutturazione degli stessi ambienti de quibus.
In particolare richiama il verbale della Commissione Medico-Ospedaliera di Taranto, della seduta dell'11.11.2010, con cui si riconosceva come dipendente dal servizio il decesso di , Persona_1
ascrivendolo alla Tabella A - sul presupposto di quanto dichiarato ed accertato dal medico legale di parte dott. secondo cui “Il sig. dal 1988 al 2009 ha svolto servizio presso il Per_2 Persona_1
centralino telefonico della di Brindisi nei cui locali immediatamente adiacenti Controparte_3
nei lavori di ristrutturazione si accertava che il tetto di quel locale era coperto di lastre in cemento
di amianto (eternit)” - nonché la relazione del dirigente dell'Ufficio Tecnico della Provincia di
Brindisi (prot.n.22797 del 9.3.2010) che stigmatizzava come “Il Centralino a servizio della Questura
di Brindisi è ubicato al terzo piano dell'edificio sede della Provincia di Brindisi ed è di remota
realizzazione (l'ultimo ampliamento risale agli anni '50 del 1900). Prima del 2007, anno in cui è
stato oggetto di un importante intervento di manutenzione straordinaria e di ampliamento, il centralino era costituito da una serie di ambienti, tutti in linea lungo un unico affaccio, che
ospitavano la sala server, il locale per il capoposto, un wc ed altri tre locali adibiti ad uffici.
Adiacentemente agli stessi era posizionata una piccola chiostrina di circa mq. 14 ed un locale
dismesso, con accesso dalla chiostrina stessa, inagibile per precarie condizioni statiche. Il suddetto
locale era coperto da una serie di lastre in cemento amianto (eternit), per i quali era in previsione,
cosa che poi è stata effettuata, la rimozione ed il trasporto a discarica autorizzata…”
Gli appellanti concludono rilevando come, sulla scorta di tali attestazioni, non potesse che emergere,
in tutta la sua evidenza, la responsabilità della P.A. di tipo contrattuale ed extracontrattuale nei confronti del e dei suoi eredi, nella sua qualità di datore di lavoro, per i danni subiti, sussistendo Per_1
sia il nesso causale che la colpa ex art. 1218 c.c.
L'esistenza del nesso di causalità tra la violazione degli obblighi di cui all'art. 2087 della P.A. e i danni patiti dal e dai suoi eredi, risulterebbe non solo dall'accertamento della Commissione Per_1
Medica dell'Ospedale Militare di Taranto, ma anche da una serie di atti formali provenienti dalla
Questura di Brindisi, da cui risulta che in ambienti e locali immediatamente contigui a quelli in cui prestava attività lavorativa il erano stati espletati lavori di bonifica dall'amianto. Per_1
2. Dette doglianze sono fondate.
Preliminarmente, rileva il Collegio come gli appellanti abbiano prestato quiescenza alla sentenza non definitiva ed abbiamo interposto appello limitatamente al rigetto della domanda proposta iure proprio,
di cui alla sentenza definitiva.
Ciò posto, è noto che in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali trova applicazione la regola dell'art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto causale tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo cui va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento,
potendosi escludere l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare gli altri fattori a semplici occasioni (v. tra le tante, Cass. n. 6105 del 2015; n. 27952 del 2018; n. 678 del 2023). Tale principio è accompagnato, nella giurisprudenza di legittimità, da una duplice precisazione.
La prima, secondo cui il nesso causale tra l'esposizione a sostanze nocive e l'evento infausto “può
ritenersi dimostrato allorché, applicando leggi scientifiche universali o statistiche ovvero il metodo
di giudizio controfattuale, pur non risultando in concreto possibile determinare con esattezza il
momento di insorgenza della patologia, si raggiunga comunque la prova che la condotta doverosa
omessa avrebbe potuto incidere anche soltanto sul tempo di latenza o sul decorso della malattia”
(Cass. pen. n. 38991 del 2010; Cass. pen. n. 33311 del 2012; Cass. pen. n. 24997 del 2012). Ciò
comporta, con riferimento al caso in esame, che, ferma l'eventuale esposizione a sostanze nocive in precedenti rapporti di lavoro, l'attività svolta presso l'ultimo datore di lavoro può assumere il ruolo,
a sua volta, di concausa ove, comunque, sia raggiunta la prova dell'apporto causale fornito dalla protratta esposizione, sia pure non intensa, quantomeno in termini di accelerazione del decorso della patologia.
La seconda precisazione che si rinviene nelle pronunce di legittimità ribadisce che, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di
"probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come, ad esempio, i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale. (Nella specie,
la S.C. ha riformato la sentenza di merito per non aver fatto corretta applicazione di tale principio di diritto, avendo ritenuto non sufficientemente dimostrato il nesso causale tra un tumore polmonare e l'attività lavorativa di un lavoratore tabagista ed esposto al rischio amianto, senza considerare l'intrinseca contraddittorietà esistente fra il riconoscimento dell'effetto sinergico fra esposizione ad asbesto e tabagismo, e la mancata valutazione di tale effetto fin dai tempi di incubazione della malattia, per non aver tenuto nel giusto conto la localizzazione del tumore nella zona ove vi è
maggiore deposizione delle fibre di asbesto e per non aver adeguatamente considerato le più recenti acquisizioni scientifiche, affermanti che il rischio di tumore al polmone aumenta per i lavoratori esposti all'amianto, sia in presenza di una asbestosi, sia in assenza di tale malattia) - (Cass., Sez. L.,
n. 9057 del 2004; Cass. Sez. L., n. 13814 del 2017; Cass. pen. n. 37762 del 2013; Cass. pen. n. 12175
del 2016).
Si è, in particolare, sottolineato come “la regola dell'esclusione, in presenza di patologie multifattoriali, impone che la malattia possa essere attribuita alla causa indiziata solo dopo che sia stato escluso che abbia avuto un ruolo eziologico il fattore alternativo. Il che va accertato - ovviamente
- tenendo presente che la natura causale di un determinato antecedente non è esclusa dalla esistenza di una concausa (art. 41 cod. pen.). È pertanto opportuno distinguere […] tra fattori interferenti che spiegano una efficienza sinergica, in corrispondenza dell'insorgenza della malattia e/o della sua ingravescenza, da quelli in grado di operare in assoluta autonomia, per i quali sembra appropriato parlare di fattori alternativi” (v. Cass. pen. n. 16715 del 2017 in motivazione, pag. 92 e ss.; Cass. pen.
n. 37762 del 21/06/2013).
Orbene, il primo giudice ha escluso qualsiasi apporto concausale, nella determinazione della patologia tumorale, dell'attività lavorativa svolta dal de cuius, per non avere gli attori supportato idoneamente la domanda nonché sulla scorta del rigetto, in sede amministrativa, della causa di servizio.
In particolare, il primo giudice ha stigmatizzato come, la pretesa di risarcimento del danno -formulata dagli attori- imponesse l'allegazione e la prova degli elementi costitutivi dell'illecito ascritto al convenuto (omesso adeguamento degli ambienti di lavoro alle prescrizioni di sicurezza della salute ed omessa informazione del lavoratore), e come non solo, nel corso del giudizio, la prova orale articolata dagli stessi fosse stata ritenuta inammissibile, non avendo i medesimi allegato di aver tentato anteriormente al giudizio di apprendere dal l'identità dei colleghi di lavoro del CP_1
congiunto, ma viceversa, i testi escussi su istanza del convenuto, avessero confermato che il locale adibito a centralino -in cui esercitava la sua attività lavorativa- non era affatto adiacente Persona_1
alla chiostrina coperta da una tettoia di lastre in amianto e, soprattutto, come la riconducibilità causale della neoplasia accusata dal dipendente al servizio espletato, fosse stata esclusa dal T.A.R. Lecce con la sentenza n. 1221/18 Reg. Pro.Coll..
Costituendosi il ha ribadito la mancanza di prova del fatto che la malattia accusata dal CP_1
Sovr. fosse da ascrivere ad una sua ipotetica, e neanch'essa provata, esposizione all'asbesto, Pt_4
in virtù della inagibilità del locale, della sua considerevole lontananza ed estraneità alla postazione
di lavoro e dalla assoluta mancanza di prova che il materiale fosse deteriorato e friabile al punto da
rilasciare fibre di asbesto nell'ambiente (che in ogni caso sarebbe stato l'ambiente esterno); a tal
proposito, la stessa ditta responsabile delle procedure di sicurezza previste dalla normativa vigente,
nella certificazione relativa allo smaltimento rilasciata dalla ditta “Econova” - sulla scorta di un
prelievo a campione - descrisse tale materiale “solido non pulverulento”.
Sennonché questo Collegio rileva come - premesso che la domanda in sede amministrativa differisce,
quanto ai presupposti, da quella svolta in questa sede, avente ad oggetto l'equo indennizzo per la perdita del proprio congiunto - la pronuncia impugnata abbia all'evidenza contraddetto la teoria
(innanzi esposta) dell'equivalenza delle cause, che impone di riconoscere un ruolo (con)causale ad ogni fattore che abbia contribuito, sia pure in maniera indiretta e remota, all'insorgenza o all'aggravamento della patologia, teoria che subisce una eccezione nella sola ipotesi in cui si raggiunga la prova che il fattore alternativo, innescando una serie causale autonoma, sia stato in grado,
da solo, di produrre l'evento. Tale prova, tuttavia, non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, in termini di "probabilità qualificata".
La documentazione versata in atti dà atto di una protratta esposizione del lavoratore a fibre di amianto,
poste a copertura di una chiostrina -asseritamente distante dai locali nel quale il ha svolto la Per_1
propria attività di centralino per circa 21 anni - ma che, dalla planimetria allegata alla comparsa di costituzione del ministero, emerge essere collocata di fronte all'ascensore del piano, sul lato corto di una sorta di ferro di cavallo, sul cui braccio lungo risultano allocati gli uffici adibiti a centralino.
Il dicastero appellato ha dichiarato che la porta della chiostrina de quo, con copertura in eternit,
rimanesse sempre chiusa, benché la circostanza per cui detta porta costituisse l'unico accesso ad uno spazio esterno, fa presumere un utilizzo “potenzialmente” diverso dello stesso;
ha anche affermato che il fosse un fumatore. Per_1
Sennonché non può sicuramente assegnarsi al fumo di sigaretta il ruolo di fattore causale autonomo,
idoneo da solo a produrre la patologia tumorale, senza un accertamento concreto e agganciato a dati scientifici (probabilità qualificata) ma sul rilievo, meramente presuntivo, di inidoneità
dell'esposizione lavorativa a fibre d'amianto, in quanto inerente un ambiente “distante” “chiuso”
nonché per rilevata assenza di polveri dal campione prelevato dalla Commissione Tecnica del
Ministero.
È evidente che non possa neppure ritenersi che il tabagismo praticato dal dipendente abbia causato
“da solo” l'evento lesivo, così invertendo i termini logici del problema e pretermettendo, del tutto, il criterio di equipollenza delle cause e la considerazione degli effetti sinergici dei fattori concorrenti
(v. Cass. n. 30526 del 2021 e n. 25968 del 2022 concernenti un lavoratore dipendente di Cotral spa –
Atac spa, con mansioni di manutentore e deceduto per adenocarcinoma polmonare).
Dunque, l'accertata presenza di fibre di amianto sullo stesso piano e nello stesso contesto ambientale ove il ha svolto il proprio servizio di centralinista dal 1988 al 2009, per circa 21 anni;
la Pt_1
circostanza per cui detto amianto sia stato successivamente rimosso, a seguito di una ristrutturazione dell'edificio, e la correlazione tra la malattia contratta dal dipendente e la fibra di amianto, risultante dalla relazione della Commissione Medico-Ospedaliera di Taranto del 2010, consentono a questo
Collegio di accogliere la domanda risarcitoria iure proprio proposta dagli appellanti, nei confronti del
. CP_1
Del resto è noto l'arresto della giurisprudenza di legittimità per cui “nel giudizio risarcitorio
promosso nei confronti del per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue Controparte_4 infetto, il verbale redatto dalla Commissione medica, di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, non ha
valore confessorio e, al pari di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale, fa prova ex art. 2700 c.c.
dei fatti che la Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa
compiuti, mentre le diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale
indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l'importanza ai
fini della prova, ma non può attribuire allo stesso il valore di prova legale” (cfr., da ultimo, Cass.
SS.UU. n.19129/2023).
Quanto alla liquidazione del danno, in applicazione delle tabelle milanesi del 2024, deve riconoscersi alla coniuge la complessiva somma di euro 355.901,00 (18 p. per età vittima + 18 p. età superstite +
16 p. convivenza + 9 p. numero superstiti + 30 p. intensità del rapporto TOT. 91 punti x 3.911,00) ed a ciascuno dei figli, la somma di euro 379.367,00 (18 p. per età vittima + 24 p. età superstite + 16 p.
convivenza + 9 p. numero superstiti + 30 p. intensità del rapporto TOT. 97 punti x 3.911,00).
In particolare, si rileva come non risulti contestata la convivenza tra il de cuius ed i congiunti superstiti, anche in relazione alla giovane età dei figli (rispettivamente 33 e 23 anni), ed è altrettanto presumibile la condivisione tra gli stessi di festività, vacanze, hobby, nonché l'intenso patimento sofferto dai congiunti per la malattia e la morte del marito/genitore a soli 58 anni.
Dette somme, liquidate all'attualità, vanno devalutate al momento dell'evento lesivo e poi, anno per anno rivalutate, maggiorate degli interessi legali fino alla data della presente sentenza. Da tale momento gli interessi sono dovuti fino al saldo sulla somma liquidata, senza ulteriore rivalutazione.
Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata va riformata in parte qua.
3. All'esito del giudizio, gli appellati vanno condannati, in solido, al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio, nei confronti degli appellanti, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, da e , nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 confronti del , in persona del ministro p.t., avverso la sentenza n. 2550/2020 Controparte_1
del Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando,
- In riforma dell'impugnata sentenza, condanna il appellato, per le causali di cui in CP_1
motivazione, al pagamento in favore di della somma di euro 355.901,00 e di Parte_1
e , della somma di euro 379.367,00 ciascuno, oltre interessi come Parte_2 Parte_3
da motivazione;
- Condanna, altresì, il appellato alla rifusione, in favore degli appellanti, delle spese CP_1
del doppio grado di giudizio che liquida, per il primo grado, in complessivi euro 7.518,00 di cui euro 7.000,00 per compensi ed euro 518,00 per esborsi;
e per il presente gravame, in complessivi euro 10.277,00 di cui euro 777,00 per esborsi ed euro 9.500,00 per compensi;
il tutto oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%; con distrazione in favore dell'avv.to Parato Vincenzo, dichiaratosi distrattario.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di appello di Lecce, in data
12 giugno 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele