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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/07/2025, n. 3820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3820 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. NT Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 2680 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 con
OGGETTO: risarcimento danni da esercizio di attività sanitaria e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (CF: ), nato a Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
Somma Vesuviana 14.04.1947 (CF: ), nata a [...] il [...] CodiceFiscale_2 Parte_3
(CF: ), nata a [...] il [...] (c.f.: CodiceFiscale_3 Parte_4 C.F._4
) e nato a San Giorgio a [...] il [...] (CF: ),
[...] Parte_5 CodiceFiscale_5
tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via Nuova Poggioreale n. 8 presso gli avv.ti Giuseppe
Mazzucchiello (CF: ), (CF: ) e CodiceFiscale_6 Parte_6 CodiceFiscale_7 [...]
(CF: ) da cui sono rappresentati e difesi in virtù di procura alle liti in calce Parte_7 CodiceFiscale_8
all'atto di appello.
APPELLANTI
E
(CF: ), in persona del suo legale rappresentate Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla piazza Bovio n. 8 presso l'avv. Maurizio Maiello (CF:
) da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di CodiceFiscale_9
costituzione in appello.
APPELLATA
pagina 1 di 26 CONCLUSIONI
PER GLI APPELLANTI : “I sottoscritti procuratori, avendosi per integralmente ripetute e trascritte le note di
udienza del 18.3.22, si riportano all'atto di appello chiedendone l'integrale accoglimento, contestando, ancora
una volta, tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, ed insistendo nella preliminare richiesta di rinnovazione
della c.t.u., mediante nomina di un Collegio. In subordine, chiedono che l'Ecc.ma Corte adita, contrariis
reiectis, voglia: 1) accogliere l'appello sulla base degli articolati motivi di gravame e per l'effetto, in riforma
dell'impugnata sentenza, accertare, riconoscere e dichiarare, quale peritus peritorum, apportando gli opportuni
correttivi in melius alla c.t.u. sulla base delle osservazioni critiche degli appellanti, ovvero procedendo alla
rinnovazione della c.t.u. mediante la nomina di un Collegio ex art. 15 L. 24/17, in ogni caso anche ammettendo
le ulteriori allegazioni istruttorie di cui alla seconda memoria attorea ex art. 183 6° co. c.p.c. dell'8.7.16 (prova
testi e c.t.u psichica), la responsabilità contrattuale o, in subordine, extracontrattuale, della struttura appellata
nella causazione dell'evento dannoso de quo;
2) e, per l'effetto, condannare la medesima struttura sanitaria
appellata al risarcimento di tutti i danni, sia patrimoniali (danno emergente, lucro cessante, incapacità
lavorativa, spese mediche sostenute e da sostenere, perdita di chances, danno da perdita reddituale, etc.) che
non patrimoniali (danno per la lesione della dignità, dell'uguaglianza e della libera esplicazione della
personalità in ogni ambito, danno biologico, sia fisico che psichico, temporaneo e permanente, danno alla
salute, alla sicurezza delle cure, relazionale, esistenziale, morale, anche per il doloroso calvario terapeutico,
danno per la perdita di chances di miglioramento, di guarigione e comunque terapeutiche, danno per la perdita
di una migliore vita, danno da lesione del diritto all'autodeterminazione in sé e del danno alla salute connesso
al carente consenso informato, danno da lesione del rapporto parentale, etc.) subiti dagli appellanti, così come
indicati, imputati e specificati nei pregressi scritti attorei, nella misura da determinarsi secondo equità
circostanziata, ex artt. 2056 e 1223 e seguenti c.c., esclusivamente con liquidazione una tantum, tenendo conto
di tutti gli elementi della fattispecie, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi da calcolarsi secondo le
modalità indicate dall'Ecc.ma Curia adita tenuto conto degli approdi giurisprudenziali e/o normativi, comunque
non inferiori a quelli legali, dall'evento al soddisfo, sulla somma rivalutata di anno in anno, nonché delle spese,
diritti ed onorari di causa, spese generali ex art. 15 L.P., C.P.A. ed I.V.A., con attribuzione ai sottoscritti
procuratori anticipatari. In subordine, in accoglimento del settimo motivo di gravame ed in denegata ipotesi di
rigetto di tutti gli altri motivi di appello, voglia compensare integralmente le spese di lite tra le parti, ponendo a
pagina 2 di 26 carico solidale di entrambe le spese di c.p.c. Chiedono l'assegnazione della causa a sentenza con la concessione
dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
PER L'APPELLATA: “Il patrocinio degli appellati si riporta a tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito nei
propri scritti difensivi insistendo per l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi riportate. Impugna e contesta
tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito ex adverso in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto
chiedendo il rigetto delle conclusioni ivi riportate Chiede che la causa venga decisa con la concessione dei
termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione notificata il 29.01.2016 unitamente al coniuge ed Parte_1 Parte_2
ai figli ed NT, hanno convenuto innanzi al Tribunale di Napoli l' Parte_3 Pt_4 [...]
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_1
patrimoniali rispettivamente subiti in conseguenza dell'intervento di rimozione di un neurinoma a cui la Pt_1
veniva sottoposta in data 30.05.2006 e nel corso del quale, a dire degli attori, le veniva arrecata una gravissima lesione iatrogena del nervo facciale lasciando peraltro in sito buona parte della massa tumorale.
A sostegno della domanda gli istanti hanno dedotto che dopo un breve ricovero Parte_1
presso l'ospedale Cardarelli di Napoli in cui si accertava un “processo espansivo dell'angolo ponto cerebellare
di sinistra”, il successivo 18.05.2006 si ricoverava presso il reparto di Neurochirurgia della i Controparte_2
cui sanitari, confermata la suddetta diagnosi, decidevano di intervenire asportando chirurgicamente la massa tumorale cerebrale. Il 30.05.2006 la paziente veniva quindi sottoposta al programmato intervento chirurgico,
senza ricevere alcuna informazione quanto all'esistenza di alternative terapeutiche per la cura del neurinoma, nel corso del quale le veniva lesionato il nervo facciale. Al rientro dal reparto di rianimazione, avvenuto in data
01.06.2016, nonostante il riscontro di un “lieve deficit” del VII nervo cranico e di un'importante area di iper-
densità ematica, rilevata da una TC cranica di controllo eseguita il 03.06.2006, nulla veniva poi fatto per riparare ai danni commessi.
Esami diagnostici successivi all'intervento avevano inoltre evidenziato che la massa tumorale rimasta in sito, la quale comprimeva le zone circostanti, era tutt'altro che residuale sicché la , dimessa dal Pt_1
con la singolare diagnosi di “guarigione chirurgica”, in data 31.07.2006 aveva dovuto Controparte_3
rivolgersi alla Clinica Pozzilli per cercare di contenere i danni arrecatile nel corso del primo CP_4
pagina 3 di 26 intervento e di rimuovere il neurinoma ancora presente nelle sue quasi originarie dimensioni. E difatti l'esame neurologico praticatole all'ingresso mostrava: “deambulazione possibile con notevole difficoltà ed appoggio
bilaterale a base allargata...deficit del VII n.c. sn. di tipo periferico (fenomeno di Bell); riferisce disfagia per i
solidi, ipoestesia emi-volto sinistro, assenza riflesso corneale sinistro. Ipoacusia sinistra. Disfonia. Ny I grado
nella lateralità dello sguardo verso sinistra. Marcata dismetria a sinistra della prova indice-naso. Non
apparenti deficit sensitivi ai 4 arti…”.
Il 02.08.2006, presso la Neuromed, la veniva pertanto nuovamente sottoposta ad una Pt_1
craniotomia, che consentiva di asportare la voluminosa neoplasia, lasciando in situ solo un minuscolo frammento intimamente adeso ai nervi misti, e dopo un normale decorso post-operatorio la paziente veniva dimessa l'08.08.2006.
Successivamente l'istante aveva eseguito molteplici esami a cominciare da un controllo oculistico,
praticato il 13.11.2006, che documentava “a sinistra lagoftalmo paralitico con grave ulcera corneale” (n.d.r.
chiusura incompleta della rima palpebrale) per cui veniva sottoposta ad intervento di tarsorrafia definitiva (n.d.r.
intervento chirurgico che prevede la sutura delle palpebre per ridurre o chiudere la rima palpebrale). Un
controllo elettromiografico eseguito in data 15.03.2007 certificava poi: “lesione completa nervo facciale di
sinistra. Non evidenziabili al momento segni di re-innervazione”.
Tale condizione rimaneva invariata anche all'esame del 17.06.2010 che documentava: “…grave
sofferenza assonale, cronica e stabilizzata del VII n.c. sinistro, prevalente a carico del distretto superiore,
sostanzialmente invariata rispetto ad una precedente valutazione dell'aprile 2009”.
In data 13.07.2011 veniva ancora eseguito un esame audiometrico che confermava “anacusia sinistra”
mentre la consulenza oculistica della stessa data riportava “Occhio sinistro lagoftalmo paralitico con pregressa
ulcera corneale e tarsorrafia per paralisi del facciale di sinistra”.
Tutto ciò, a giudizio degli attori, confermava che in seguito al trattamento chirurgico effettuato presso l' la aveva riportato gravi lesioni neurologiche con deficit centrali e periferici dovuti Controparte_2 Pt_1
alle errate manovre chirurgiche. Lamentavano, inoltre, carenze del consenso informato alla prestazione sanitaria produttive di una lesione tanto del diritto all'autodeterminazione quanto del diritto alla salute in quanto nessuno avvisava la che sottoponendosi a quell'intervento avrebbe potuto divenire “inguardabile”. Pt_1
Su tali basi gli attori chiedevano, previa declaratoria della responsabilità dell' la sua Controparte_2
pagina 4 di 26 condanna al risarcimento dei danni biologici, morali, patrimoniali e da lesione del diritto all'autodeterminazione patiti dalla mentre i suoi familiari, indirettamente lesi dall'illecito perpetrato ai danni della loro Pt_1
congiunta, chiedevano il ristoro sia del danno patrimoniale da perdita del reddito figurativo di casalinga della stessa che dei danni non patrimoniali di tipo esistenziale e morale per il doloroso calvario psico-fisico subito.
L' costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto della Controparte_1
domanda negando la fondatezza degli addebiti mossi e l'esistenza di nesso causale tra l'intervento chirurgico e gli esiti neurologici lamentati dalla la quale, stante la compressione esercitata dalla voluminosa massa Pt_1
tumorale su strutture cerebrali vitali, non poteva essere sottoposta a trattamenti alternativi di natura conservativa.
Quanto poi al consenso prestato dall'attrice, l'A.O.U. deduceva di aver fornito alla corrette ed esaustive Pt_1
informazioni circa i rischi e le possibili complicanze legate al tipo di trattamento come poteva evincersi dal modulo firmato dalla paziente.
La causa, disposta una c.t.u. medico-legale in persona dell'attrice e precisate le conclusioni, è stata decisa con sentenza pubblicata il 10.12.2020 e non notificata, la quale ha rigettato la domanda condannando gli istanti al rimborso delle spese processuali avversarie.
Detta sentenza, per quanto in questa sede rileva, è stata così motivata: “Nel caso di specie l'invocata
responsabilità non può che inquadrarsi sotto l'egida della responsabilità contrattuale con tutte le conseguenze
che derivano in tema di onere probatorio. La natura della responsabilità della struttura, rispetto alla posizione
dei congiunti, va diversamente inquadrata sotto il profilo extracontrattuale. Ed invero qualora essi facciano
valere il danno patito “iure proprio”, da perdita o lesione del rapporto parentale, deve escludersi che l'azione
esercitata sia riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo
tra la menzionata struttura ed il ricoverato;
ne consegue che l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve
essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale, atteso che questi ultimi non possono essere
nella specie qualificati “terzi protetti dal contratto”, potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del
contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse del quale tali terzi siano
portatori risulti anch'esso strettamente connesso a quello regolato già sul piano della programmazione
negoziale.( cfr. Cass. n. 14258/20)
Venendo alla vicenda clinica, per come pacificamente occorsa, va detto che la condotta qualificata
inadempiente, a carico della convenuta struttura, viene individuata nella imperizia in conseguenza della
pagina 5 di 26 prematura interruzione dell'intervento. Inoltre, alla rimozione solo di una piccola parte della massa
neoplastica, seguivano alterazioni permanenti sia a carico del cervelletto che dei nervi cranici. Veniva altresì
contestata l'assenza in sala operatoria, come previsto dalle linee guida, di un team comprendente sia il
neurochirurgo che l'otoneurologo per il monitoraggio intraoperatorio del nervo faciale, ciò che avrebbe potuto
ridurre il rischio della ricorrenza della complicanza.
Nel corso dell'atto operatorio, che consistette nella rimozione della quota inferiore della neoplasia, “la
successiva manovra di dissezione della capsula tumorale dal tronco, però, determinò l'insorgenza di due episodi
di bradicardia della durata di alcuni secondi, per cui si decise di interrompere l'intervento chirurgico,
lasciando in situ la quota tumorale adesa al tronco cerebrale”.
La copiosa e dettagliata relazione del c.t.u consente di comprendere che l'approccio utilizzato nel caso
della sig.ra , quello retro-sigmoideo…è ampiamente utilizzato nel trattamento di patologie Parte_8
come schwannomi dell'VIII nervo cranico e di quelli inferiori, nonché di altre patologie.
Nei neurinomi dell'acustico di grandi dimensioni “la resezione microchirurgica rappresenta l'opzione
di prima scelta. Pertanto, per quello che risulta nella fattispecie, l'indicazione al trattamento microchirurgico si
imponeva a motivo delle cospicue dimensioni raggiunte dalla massa neoplastica”. Per “cospicua” il c.t.u
illustra che vi è piena convergenza fra gli autori nel considerare il superamento delle dimensioni di centimetri 3
il discrimine dimensionale per la scelta del trattamento microchirurgico della neoformazione...
A pag. 69 della complessa c.t.u è riportato il dato del ricorso alla radiochirurgia come sempre collegato
a misure della massa tumorale inferiore a 3 cm. In ordine alle dimensioni della massa nel caso di specie, non
descritta in cartella, il c.t.u fa corretto riferimento: 1) allo studio istopatologico condotto sul reperto operatorio
del primo intervento chirurgico, il quale, posto sul piano, presentava un diametro di 2,5 x 1,52; 2) a un'indagine
di risonanza magnetica del 14 luglio 2006 che mostrava una lesione residua, del diametro trasverso di circa
centimetri tre;
3) alla descrizione macroscopica del referto istopatologico del 5 agosto 2006, asportato nel
corso del secondo intervento, i cui frammenti misuravano centimetri 3 x 1 x 1,5.
Ad avviso del c.t.u la lesione completa del nervo facciale non fu causata dall'intervento chirurgico
eseguito presso la convenuta, poiché, “diversamente, non si concilierebbe la segnalazione di un deficit pari a
4/6 nel precoce postoperatorio e, rispettivamente, pari a 3/6 nei giorni seguenti”.
Ciò che accadde successivamente e che portò ad un aggravamento del deficit del nervo facciale, ed alla
pagina 6 di 26 necessità di ricorrere al secondo intervento, è piuttosto da classificare quale evento prevedibile e non sempre
prevenibile.
In ordine al mancato (anche nel corso del secondo intervento) monitoraggio elettrofisiologico, esso
avrebbe certamente, in ipotesi, costituito un presidio a maggior tutela della paziente, ma non avrebbe eliminato
la rischiosità insita nella procedura chirurgica. “L'aggravamento della sintomatologia lamentato dalla paziente
è in massima parte connesso alle complicanze insite nella tecnica chirurgica, rischio che, come detto, si sarebbe
potuto contenere, ma giammai eliminare, anche mediante il ricordato monitoraggio elettrofisiologico”.
Sotto il profilo, dunque, della casualità adeguata non è dato mettere in correlazione tale omissione,
peraltro da attuare ad avviso del c.t.u più alla luce delle attuali Linee Guida che a quelle vigenti all'epoca dei
fatti, con l'interruzione dell'intervento o con una lesione iatrogena che il c.t.u non riscontra.
Anzi, l'interruzione dell'intervento che ha causato la sola parziale rimozione della massa tumorale, è da
ritenersi scelta condivisibile in ragione degli episodi di brachicardia riscontrati durante l'intervento.
Le forti contestazioni mosse, in prima battuta, in sede di osservazioni alla c.t.u, e successivamente
reiterate nei verbali di causa successivi al deposito dell'elaborato peritale, trovano riposta nelle note di risposta
del c.t.u il quale, in sintesi, osserva quanto segue. In merito alla doglianza mossa all'operato dei sanitari del
, consistente nel non avere effettuato indagini strumentali preoperatorie tali da consentire l'esatta CP_3
individuazione della massa e della sua corretta localizzazione (la cui omissione sarebbe ad avviso dei ricorrenti
causa delle lesioni iatrogene), il c.t.u correttamente osserva come in cartella clinica siano riportati gli esiti di
una RMN del cranio, eseguita presso l'Ospedale “Cardarelli” di Napoli in data 05.05.2006 da cui emergeva la
presenza di una massa “compatibile con neurinoma dell'VIII n.c.”.
Correttamente, poi, giunge ad affermare che in ordine alle ulteriori doglianze (in particolare con
riferimento al monitoraggio intraoperatorio già previsto come mandatorio) il punto focale della vicenda clinica
è quello di stabilire se nel corso dell'intervento chirurgico venne lesionato il nervo facciale di sinistra.
Ebbene, sulla base dei dati clinici disponibili, ad avviso del c.t.u che segue un ragionamento invero
immune da vizi logici, tanto non può essere ritenuto provato. Invero, va ricordato che la paziente viene
registrata in ingresso con un deficit del nervo faciale pari a 2/6, aumentato poche ore dopo il termine
dell'intervento chirurgico a 4/6, ed alla dimissione definitiva della paziente, il giorno 12 giugno 2006, venne
segnalato che “durante il decorso post-operatorio, avvenuto senza eventi patologici degni di nota, si è potuto
pagina 7 di 26 assistere al miglioramento del deficit del VII n.c. (3/6) …. in uno alla completa regressione del deficit del VI
n.c.”. Né le laconiche indicazioni registrate all'ingresso presso altra struttura consentono di stimare come
legata al primo intervento la lesione/paralisi del nervo in ragione della cartella di dimissione dal CP_3
che dava in miglioramento la lesione al nervo VII e regressione del VI.
[...]
Anche in merito alla condizione di sofferenza cerebellare legata, ad avviso della parte attrice, ad
incongrue manovre chirurgiche il c.t.u esprime forti perplessità proprio in ragione della descrizione che del
secondo intervento viene offerta. La tecnica chirurgica dei neurochirurghi previde la “rimozione della neoplasia
alternando lo svuotamento intra-capsulare alla dissezione della capsula dal cervelletto e dal tronco”. Ad avviso
del c.t.u, e tanto non è stato in alcuna forma oggetto di contestazione, ciò induce a ritenere che nella
“circostanza la capsula della neoplasia fosse ancora integra e che, dunque, non sia stata affatto manipolata nel
corso del precedente intervento chirurgico”.
La sofferenza cerebellare riscontrata all'esame obiettivo del 31.07.06 potrebbe, dunque, ben correlarsi
all'azione di compressione indotta dalla voluminosa neoplasia ancora in situ. Quanto detto porta
complessivamente a ritenere non soddisfatta la prova del nesso causale in merito alla condotta asseritamente
colposa dei sanitari federiciani che, sulla base dei dati scientifici a disposizione, non si può ritenere abbiano
determinato una lesione iatrogena a carico della attrice con il rigore richiesto...
Lamenta l'attrice che il modulo presente in cartella non indica le prestazioni sanitarie da eseguire, le
condizioni specifiche nelle quali versava la paziente e le alternative terapeutiche “In ogni caso, aldilà della
firma apposta sul modulo, nessuno le ha mai detto che poteva divenire così “inguardabile”.
Lamenta sia la lesione del diritto alla salute che all'autodeterminazione. Rileva questo giudice che si
tratta di un modulo con il quale la dichiarava di aver compreso quanto illustratole sulla malattia e di Pt_1
accettare il trattamento proposto. A ben vedere vi è la descrizione sia della malattia, indicata quale voluminosa
lesione espansiva intracranica dell'angolo ponto-cerebellare sinistro, e che, in ragione dell'aumento del volume
della lesione, era necessario procedere a terapia chirurgica con un lungo elenco delle possibili complicanze che
dalla stessa potevano derivare. Non può ritenersi che l'informazione sia stata carente soprattutto alla luce di
una duplice considerazione. In primo luogo il rischio accettato dalla paziente giungeva sino alla accettazione
del rischio vita dal momento che viene riportato sul modulo di consenso che durante (o nel post) intervento
potevano essere danneggiate strutture del tronco cerebrale ove risiedono i centri nervosi deputati al
pagina 8 di 26 mantenimento delle funzioni vitali e, in particolare, per quanto attiene il rischio di lesione del nervo facciale, si
indica un rischio di lesione del nervo faciale del 90%, a detta dello stesso attore del tutto sovrastimato. Ebbene,
a fronte di un rischio accettato come quasi inevitabile, non è possibile sostenere che non era stata informata
della possibili conseguenze dell'intervento...Il documento in esame dimostra come la struttura abbia fornito alla
paziente appropriate complete informazioni rispetto all'intervento eseguito ed impone delle riflessioni,
prescindendo dalla mancanza di firma del medico, che non può assumere in questa sede alcun rilievo.
Va precisato che, nel caso in cui il paziente lamenti una lesione alla salute quale conseguenza del
mancato (o corretto) consenso, è necessario fornire adeguata prova, anche sotto il profilo dell'allegazione, che
la condotta omessa avrebbe evitato l'evento ove fosse stata tenuta: se, cioè, l'adempimento da parte del medico
dei suoi doveri informativi avrebbe prodotto l'effetto della non esecuzione dell'intervento chirurgico dal quale
lo stato patologico è poi derivato.
Deve quindi potersi affermare che il paziente avrebbe rifiutato l'intervento, ove fosse stato
compiutamente informato, giacché, altrimenti, la condotta positiva omessa dal medico (informazione, ai fini
dell'acquisizione di un consapevole consenso) non avrebbe comunque evitato l'evento (lesione della salute).
Ebbene, sotto tale profilo, oltre a richiamare quanto detto in ordine alla completa informazione sotto il profilo
delle conseguenze (quasi certe per come prospettate) dell'intervento, va detto che non è stato provato, né
allegato, che qualora più compiutamente informata non si sarebbe sottoposta all'intervento; essendo evidente
che, a posteriori, le valutazioni soggettive sono ben diverse.
L'attrice si duole del danno di per sé cagionato dalla mancata informazione, quale lesione del diritto
all'autodeterminazione...
Nel caso di specie, oltre a rilevare che si ritiene il modulo firmato circostanziato alla luce della
necessità di eseguire l'intervento (per quanto detto in precedenza in ordine alla grandezza della massa che non
consentiva approcci terapeutici diversi), e quindi prestato validamente il consenso, va anche detto che non sono
state allegate quali lesioni del diritto all'autodeterminazione si siano concretizzate nella coscienza del paziente
dal momento che costituirà oggetto di danno risarcibile la lesione dell'autodeterminazione tutte le volte che, e
solo se, il paziente abbia subito le inaspettate conseguenze dell'intervento senza la necessaria e consapevole
predisposizione ad affrontarle e ad accettarle, trovandosi invece del tutto impreparato di fronte ad esse, ovvero
se una corretta informazione avrebbe consentito al paziente la necessaria preparazione ad affrontare il periodo
pagina 9 di 26 post-operatorio nella piena e necessaria consapevolezza di tutte le sue possibili conseguenze. Come detto il
danno richiesto quale lesione dell'autodeterminazione può essere riconosciuto anche se non sussista lesione
della salute sempre che siano configurabili conseguenze pregiudizievoli (di apprezzabile gravità, se integranti
un danno non patrimoniale) che siano derivate dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione
in sé stesso considerato.
Nessuna allegazione è stata offerta che potesse consentire al Tribunale di accertare quale ed in cosa
sia consistita la sofferenza ed il turbamento derivato al paziente sottoposto ad atto terapeutico inconsapevole,
soprattutto si ripete, perché ben sapeva l'attore di doversi sottoporre ad intervento addirittura a rischio di vita
per come prospettato. La sola violazione del diritto di autodeterminazione si identifica con il cd. danno evento
che non è risarcibile ex sé, potendosi di converso risarcire solo il cd. danno-conseguenza che nel caso di specie
non è stato neanche allegato, né è invero accertabile tramite presunzioni dal momento che nulla è accaduto
dopo l'anestesia”.
§§§§§§
Con atto notificato il 10.06.2021 ed iscritto a ruolo il 15.06.2021 Parte_1 Parte_2
e hanno tempestivamente appellato tale
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
sentenza chiedendo a questa Corte di riformarla accogliendo le seguenti richieste e conclusioni: “accertare,
riconoscere e dichiarare - o quale peritus peritorum, apportando gli opportuni correttivi in melius alla c.t.u
sulla base delle suddette osservazioni critiche degli appellanti o procedendo alla rinnovazione della c.t.u.
mediante la nomina di un Collegio ex art. 15 L. 24/17, in ogni caso anche ammettendo le ulteriori allegazioni
istruttorie di cui alla seconda memoria attorea ex art. 183 6 co. c.p.c. dell'8.7.16 (prova testi e c.t.u psichica) -
la responsabilità contrattuale o, in subordine, extracontrattuale, della struttura appellata nella causazione
dell'evento dannoso de quo;
2) per l'effetto, condannare la medesima struttura sanitaria appellata al
risarcimento di tutti i danni, sia patrimoniali (danno emergente, lucro cessante, incapacità lavorativa, spese
mediche sostenute e da sostenere, perdita di chances, danno da perdita reddituale, etc.) che non patrimoniali
(danno per la lesione della dignità, dell'uguaglianza e della libera esplicazione della personalità in ogni ambito,
danno biologico, sia fisico che psichico, temporaneo e permanente, danno alla salute, alla sicurezza delle cure,
relazionale, esistenziale, morale, anche per il doloroso calvario terapeutico, danno per la perdita di chances di
miglioramento, di guarigione e comunque terapeutiche, danno per la perdita di una migliore vita, danno da
pagina 10 di 26 lesione del diritto all'autodeterminazione in sé e del danno alla salute ad esso connesso, danno da lesione del
rapporto parentale, etc.) subiti dagli appellanti, così come indicati, imputati e specificati nei pregressi scritti
attorei, nella misura da determinarsi secondo equità circostanziata, ex artt. 2056 e 1223 e seguenti c.c., tenendo
conto di tutti gli elementi della fattispecie, esclusivamente con liquidazione capitalizzata una tantum, oltre al
danno da svalutazione monetaria ed agli interessi da calcolarsi secondo le modalità indicate dall'Ecc.ma Corte,
considerati gli approdi giurisprudenziali e/o normativi, comunque non inferiori a quelli legali dall'evento al
soddisfo sulla somma rivalutata di anno in anno, nonché delle spese, diritti ed onorari di causa, spese generali
ex art. 15 L.P., C.P.A. ed I.V.A., del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori
anticipatari. In subordine, in accoglimento del settimo motivo di gravame ed in denegata ipotesi di rigetto di
tutti gli altri motivi di appello, voglia compensare integralmente le spese di lite tra le parti, ponendo a carico
solidale di entrambe le spese di CTU.”
L' costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello Controparte_1
con vittoria delle spese processuali.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza successivamente sostituita dalla concessione di un termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa è stata introitata in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
per il deposito delle difese finali.
§§§§§§
Con il primo motivo di gravame gli appellanti lamentano: “1) Apparente o, comunque, incongrua
motivazione con violazione degli artt. 112, 115, 163, 183, 132 c.p.c., dell'art. 111 6° co. Cost. e comunque delle
regole probatorie di cui agli artt. 1218, 2697 e 2729 c.c., per avere il Tribunale escluso la responsabilità
sanitaria dell'appellata nella fase preoperatoria e la rilevanza della stessa nella determinazione dell'evento
dannoso de quo.”
Deducono sul punto gli appellanti che, riguardo alla lamentata responsabilità preoperatoria del CP_3
, per omessa esecuzione delle indagini strumentali necessarie al fine di individuare il neurinoma
[...]
cerebrale ed operare una corretta scelta terapeutica, nonché per asportarlo prevenendo lesioni iatrogene,
l'impugnata sentenza si è limitata ad affermare che il c.t.u. ha correttamente ritenuto che, in presenza di un pagina 11 di 26 neurinoma di dimensioni superiori ai 3 cm., come emerge anche dagli esami istologici postoperatori e dalla R.M.
del 14.07.2006, si imponeva la resezione microchirurgica, in luogo della radiochirurgia, e che in cartella clinica sono riportati gli esiti di una RMN del cranio, eseguita presso l'Ospedale “Cardarelli” di Napoli in data 5.5.2006,
da cui emergeva la presenza di una massa compatibile con un neurinoma dell'VIII n.c.
Questa, a giudizio degli appellanti, sarebbe una motivazione solo apparente in quanto non spiega: A)
perché una sola RMN preoperatoria, per giunta eseguita un mese prima presso altra struttura sanitaria, sarebbe sufficiente per individuare la migliore strategia terapeutica da seguire per un neurinoma dell'acustico (VIII nervo cranico); B) perché la radiochirurgia sarebbe da escludere in presenza di neurinomi cerebrali di dimensioni superiori ai 3 centimetri.
In realtà, proseguono gli appellanti, ulteriori e più approfondite indagini preoperatorie avrebbero consentito di prendere in considerazione delle alternative terapeutiche meno radicali come la riduzione chirurgica della massa tumorale entro i 3 cm. integrata da un successivo trattamento stereotassico di cui lo stesso c.t.u., a pag. 69 dell'elaborato, evidenzia il ruolo complementare e adiuvante allorché afferma: “la radioterapia
stereotassica frazionata (FSRT) combina la precisione di un approccio stereotassico con il vantaggio
Part radiobiologico del frazionamento e può rappresentare un'alternativa alla quando ci si trovi di fronte a
volumi tumorali ampi, di forma complessa, cistici o in prossimità di strutture critiche”.
Nel caso di specie i sanitari dell'ospedale hanno invece direttamente pianificato l'asportazione CP_3
totale del neurinoma né il c.t.u. ha spiegato perché non si sarebbe potuto pianificare un iniziale intervento chirurgico di asportazione parziale, sino alla riduzione della massa entro i 3 cm., proseguendo poi con la radiochirurgia o con la radioterapia stereotassica così da ridurre i rischi di lesione neurologica permanente da asportazione chirurgica totale del neurinoma del nervo acustico comprimente il vicino nervo faciale.
§§§§§§
Il motivo deve essere rigettato attesa la totale irrilevanza, sul piano causale, dell'inadempimento ascritto all' . Controparte_1
Dimenticano infatti gli appellanti che i sanitari dell'ateneo federiciano non hanno proceduto all'asportazione chirurgica totale del neurinoma dell'acustico, ossia del tumore benigno capsulato cresciuto sulla guaina mielitica che riveste l'ottavo nervo cranico, ma di una sua porzione minima che, in base a quanto risulta dall'esame istopatologico condotto sul reperto operatorio, presentava un diametro di 2,5 x 1,5 cm a fronte di una pagina 12 di 26 massa residua che, dalla risonanza magnetica del successivo 14.07.2006, aveva un diametro trasverso di altri 3
cm come confermato anche dal reperto relativo al secondo intervento, praticato presso la che alla CP_4
descrizione istopatologica del 05.08.06 misurava cm 3 x 1 x 1,5.
Detta resezione solo parziale della massa tumorale fu infatti imposta da ragioni prudenziali posto che la consulenza anestesiologica preoperatoria aveva rilevato un punteggio ASA pari a 3 (alterazione rilevante per grave ipertensione, diabete non compensato, broncopatia, obesità, etc.) ravvisando un rischio quoad vitam molto elevato (cfr. pag 19 della c.t.u.). Nel corso dell'operazione, come risulta dalla sua descrizione contenuta in cartella clinica, si verificavano poi due episodi di brachicardia di alcuni secondi per cui, asportata solo la quota inferiore della neoplasia, si decideva “di lasciare in situ la quota tumorale adesa al tronco cerebrale” con una scelta di interruzione prematura dell'intervento che il c.t.u. ha ritenuto corretta onde evitare di porre a repentaglio la vita della paziente.
Non ha dunque senso muovere all' l'addebito di non aver programmato un intervento Controparte_1
chirurgico di resezione solo parziale della neoplasia, volto a ridurre la massa entro il limite dei 3 cm, per poi proseguire in un secondo momento con la radiochirurgia o la radioterapia stereotassica, così da ridurre i rischi di lesione neurologica connessi all'asportazione totale.
Ciò a maggior ragione se si considera che i sanitari della a cui gli appellanti non muovono CP_4
addebiti di sorta, hanno non solo programmato ma anche provveduto all'asportazione totale della neoplasia in questione, e non ad una sua resezione parziale seguita da radioterapia stereotassica, come si evince nella descrizione del secondo intervento, praticato il 02.08.06, dove si legge: “Si espone un voluminoso neurinoma
dell'angolo ponto-cerebellare circondato da abbondante reazione cicatriziale. Rimozione della neoplasia
alternando lo svuotamento intra-capsulare alla dissezione della capsula dal cervelletto e dal tronco. Si lascia in
sito solo un minuscolo frammento intimamente adeso ai nervi misti. Non è stato possibile identificare il V ed
il VII n. cranico” (ossia il nervo facciale, oggetto della prospettata lesione).
L'aporia appare peraltro ancor più evidente se si considera, come più diffusamente si evidenzierà in proseguo, che una lesione completa del nervo faciale di sinistra, senza segni di re-innervazione, è stata per la prima volta obiettivata solo da un esame elettromiografico del 15.03.2007, ossia successivo al secondo intervento eseguito presso la la qual cosa ha indotto il c.t.u. a conclusioni fortemente dubitative circa CP_4
la genesi della lesione affermando: “che le palesi differenze/modalità di registrazione dell'esame della paziente”
pagina 13 di 26 in occasione dei due ricoveri “non consentono di comprendere se la lesione completa del nervo facciale sinistro,
quale indubbiamente è la condizione attuale della paziente, sia conseguita a seguito del primo o del secondo
intervento chirurgico. Per quello che si evince dalla cartella clinica dell'Unità Operativa di Neurochirurgia del
Policlinico Federico II di Napoli nel post-operatorio si stava determinando un miglioramento del deficit nervoso
che, come detto, era già presente, seppure con minor gravità, all'ingresso in reparto” (così pag. 79 della c.t.u.).
Detto deficit del settimo nervo cranico, dovuto a fenomeni di compressione dello stesso da parte della consistente massa tumorale, preesistenti al primo ricovero ed in miglioramento alle dimissioni dall'
[...]
dopo un temporaneo aggravamento, è peraltro spiegabile in via alternativa rispetto alla sua lesione CP_2
chirurgica come un effetto secondario di prevedibili ma non evitabili fenomeni edematosi ed emorragici del post-operatorio che emergono dalla TAC di controllo del 03.06.06 ove si legge: “Esiti di intervento
chirurgico…con evidenza in corrispondenza dell'angolo ponto-cerebellare omolaterale di grossolana area di
spontanea ipo-densità ematica come da soffusione emorragica e visibilità in corrispondenza del peduncolo
cerebellare medio di sinistra estesa a sede emisferica cerebellare di grossolana area iperdensa contestuale
riferibile in parte a fenomeni edematosi, in parte a residuo della formazione espansiva nota in anamnesi con
effetto massa sulle strutture ventricolo-cisternali contigue, in particolare sul IV ventricolo che risulta
dislocato verso destra…”.
Del pari documentale è, d'altro canto, la diminuzione del fenomeno compressivo, all'origine del miglioramento del deficit neurale, emergendo lo stesso dalla successiva TC del 10.06.2006 dove si legge: “Il
quadro tomodensitometrico attuale appare sovrapponibile, salvo una riduzione della componente ematica”.
Tale incertezza relativa al momento di produzione della lesione neurale ed alla sua causa non può, d'altro canto, che tornare a detrimento degli appellanti.
Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica è infatti onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile
che non”, la causa del danno, sicché, ove detta causa sia rimasta assolutamente incerta, come nel caso di specie,
la domanda deve essere necessariamente rigettata (cfr. ad es. cass. n. 3704/2018).
Il giudice di merito, se è rimasta ignota la causa dell'evento dannoso, non è invero tenuto ad indagare sulle relative ragioni, dimostrando di poter risolvere tutti i relativi problemi tecnici, bastando che i fatti posti a fondamento del giudizio di incertezza eziologica siano stati esaustivamente e compiutamente individuati,
pagina 14 di 26 analizzati ed enunciati nella sentenza, mentre l'insanabile incertezza circa la relazione causale tra la condotta colpevole del sanitario e l'evento di danno ridonda a carico del paziente danneggiato che chiede il risarcimento
(così, da ultimo, cass. n. 10188/2025).
Solo se il danneggiato abbia provato il nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento lesivo può
infatti configurarsi l'onere della struttura di dimostrare l'assenza del suddetto legame eziologico, per essersi verificato l'evento per cause ad essa non imputabili (cfr. così cass. n. 21511/2024).
§§§§§§
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti lamentano: “Apparente o, comunque, incongrua
motivazione con violazione degli artt. 112, 115, 163, 183, 132 c.p.c., dell'art. 111 6° co. Cost. e comunque delle
regole probatorie di cui agli artt. 1218, 2697 e 2729 c.c., per avere il Tribunale erroneamente escluso la
responsabilità sanitaria dell'appellata nella fase intraoperatoria, nonché la rilevanza della stessa nella
causazione dell'evento dannoso de quo”.
Nell'illustrare il suddetto motivo gli appellanti deducono che la sentenza impugnata, sulla scorta dell'espletata c.t.u., ha escluso l'esistenza di condotte intraoperatorie causative della lesione affermando che: a)
l'approccio retrosigmoideo sarebbe stato corretto, essendo il più utilizzato nel trattamento del neurinoma dell'acustico, ed altrettanto corretta sarebbe stata l'interruzione dell'intervento, lasciando in situ la quota tumorale adesa al tronco cerebrale, per il sopravvenire di due episodi di bradicardia;
b) il monitoraggio intraoperatorio del nervo faciale, pur tutelando maggiormente la paziente, non sarebbe stato previsto all'epoca da
Linee Guida e comunque non avrebbe eliminato la rischiosità dell'intervento, per cui non si tratterebbe di una mancanza causalmente rilevante;
c) la lesione completa del nervo facciale non sarebbe stata causata dall'intervento chirurgico eseguito presso l' convenuta poiché sarebbe stato registrato un Controparte_1
miglioramento del deficit neurale alle dimissioni (dai 2/6 al ricovero e dai 4/6 del postoperatorio ai 3/6 alle dimissioni) e sarebbero laconiche le indicazioni registrate in cartella clinica al momento del ricovero della paziente presso la d) la sofferenza cerebellare non sarebbe legata ad incongrue manovre del corso CP_4
dell'intervento del 30.05.20106 poiché la capsula del neurinoma non sarebbe stata manipolata, restando integra,
e la problematica ben potrebbe correlarsi all'azione di compressione sul cervelletto indotta dalla voluminosa neoplasia ancora in situ.
In replica a tali affermazioni gli appellanti deducono che: a) l'accesso chirurgico retrosigmoideo praticato pagina 15 di 26 presso l' ra sottodimensionato, come si evince dal diario operatorio del reintervento presso la CP_2 CP_4
dove è scritto “si pratica una ulteriore craniotomia per esporre il seno trasverso e il seno sigmoide”, per cui una più consistente rimozione di osso cranico avrebbe offerto una miglior visuale del campo operatorio e ridotto il rischio di un danno iatrogeno, verosimilmente determinato da un eccessivo stiramento delle strutture nervose
(cervelletto, nervo facciale, tronco encefalico) per esporre e rimuovere il tumore e che ha avuto un riscontro clinico nei due episodi di brachicardia;
b) il monitoraggio elettrofisiologico intraoperatorio del nervo facciale della paziente (EMG) era previsto dalle linee guida del sistema sanitario britannico del 2002, come riconosciuto dopo un iniziale negatoria dallo stesso c.t.u., né varrebbe osservare, come fatto dal c.t.u., che esso non è stato praticato neppure durante il secondo intervento presso la posto che, in questa sede, esso non avrebbe CP_4
avuto alcun senso stante il pregresso deficit totale del nervo facciale;
c) in mancanza di un'elettromiografia precedente e successiva al primo intervento l'affermazione relativa ad un miglioramento del deficit neurale nel post-operatorio doveva ritenersi inattendibile essendo le differenze tra gli stadi di classificazione clinica troppo sottili e rimessi a valutazioni soggettive;
d) pur mancando nella cartella clinica redatta dalla CP_4
l'indicazione della frazione matematica del deficit del nervo facciale della paziente, tutti i dati obiettivi rilevati alla visita d'ingresso deponevano univocamente per una lesione totale del nervo facciale e per un grave danno cerebellare (n.d.r. che interessa il cervelletto); e) la produzione anche di questo secondo danno nel corso del primo intervento risulterebbe da una discrasia presente tra l'esame neurologico della paziente effettuato al ricovero e la relazione di dimissioni del 12.06.2006. Ciò in quanto l'esame neurologico iniziale recita: “Esame
obiettivo locale: nistagmo in O.S. (n.d.r. movimento ritmico e involontario degli occhi che può essere causato da disturbi neurologici quali lesioni cerebrali, tumori, traumi cranici, etc.) battente a destra nello sguardo di
lateralità; ipoestesia cutanea nel territorio di innervazione di V1 e V2; anestesia corneale con perdita del
riflesso di ammiccamento in O.S.; deficit del VII n.c. (2/6) di tipo periferico a sinistra;
ipoacusia sinistra.
Normale il rimanente esame neurologico”.
Nella relazione di dimissione del 12.06.2006 è invece erroneamente annotata un'atassia (n.d.r. mancanza di coordinazione dei movimenti muscolari) che non era presente all'ingresso essendo in essa riportato quanto segue: “All'ammissione, l'esame neurologico ha messo in evidenza andatura lievemente atassica, nistagmo in
O.S. durante lo sguardo di lateralità verso sinistra, nistagmo in O.S. durante lo sguardo di lateralità verso
sinistra, ipoestesia cutanea nel territorio di V1 e V2, anestesia corneale in O.S. con perdita del riflesso corneale,
pagina 16 di 26 deficit del VII n.c. (2/6) di tipo periferico a sinistra. Romberg positivo con tendenza a cadere a sinistra ed
ipoacusia sinistra”. All'uscita dalla Federico II vi era dunque una deambulazione atassica da lesione del cervelletto, assente al momento del ricovero presso la stessa struttura, che veniva confermata nell'esame neurologico in ingresso presso la del 31.07.2006 dove si legge: “Vigile, orientata, collaborante. CP_4
Deambulazione possibile con notevole difficoltà ed appoggio bilaterale a base allargata. mantiene Tes_1
AA SS, slivellamento a sinistra AAII. NNCC: deficit del VII n.c. sn. di tipo periferico (fenomeno di Bell) (n.d.r. è
un segno medico che consente di diagnosticare un movimento verso l'alto e verso l'esterno dell'occhio quando si tenta di chiudere le palpebre); riferisce disfagia per i solidi, ipoestesia emivolto sinistro, assenza riflesso
corneale sinistro. Ipoacusia sinistra. Disfonia. di primo grado nella lateralità dello sguardo verso CP_5
sinistra. Marcata dismetria a sinistra alla prova indice naso. Non apparenti deficit sensitivi ai 4 arti;
riferisce
parestesie AS dx. RCP: in flessione bilateralmente”.
§§§§§§
Il motivo è infondato in tutte le sue articolazioni. Affermando che l'esecuzione di una craniotomia più
piccola del dovuto ha determinato un eccessivo stiramento delle strutture nervose nel tentativo di esporre e rimuovere il tumore, causativa del duplice episodio di brachicardia, gli appellanti si limitano, infatti, a formulare una mera illazione, priva di ogni riscontro obiettivo, posto che nella descrizione dell'intervento non si fa menzione alcuna né delle dimensioni della craniotomia praticata né di difficoltà estrattive correlate al sottodimensionamento della breccia chirurgica e produttive di un rischio quoad vitam che risultano vieppiù
smentite da un soggiorno post-operatorio (preventivato) di appena 36 ore nel reparto di rianimazione durante le quali “due finestre neurologiche effettuate a 12 e 24 ore dall'intervento permettevano di apprezzare una pronta
ripresa di un integro stato di coscienza” (così la relazione di dimissione).
Quanto poi al mancato monitoraggio della condizione neurale attraverso un esame elettromiografico in corso di intervento, che avrebbe consentito di procedere con maggiore sicurezza e che non è stato praticato nemmeno nel reintervento presso la il c.t.u. è perentorio nell'escludere che tale mancanza abbia CP_4
potuto determinare la lesione totale del nervo facciale sinistro riscontrata per la prima volta all'esame elettromiografico del 15.03.2007, ossia solo in epoca successiva al secondo intervento chirurgico.
Vi è infatti un dato oggettivo ed incontrovertibile che esclude tale evenienza e cioè che all'esame obiettivo effettuato in occasione del ricovero della sig.ra presso l'Unità Operativa di Neurochirurgia del Pt_1
pagina 17 di 26 , ella presentava già un deficit del nervo facciale di 2/6, misurato in base alla scala di Controparte_3
House Brackmann ed ovviamente procurato dalla compressione del nervo facciale ad opera della massa tumorale, che poche ore dopo l'intervento, e precisamente in data 01.06.2006, fu valutato pari a 4/6
(moderatamente grave), evidentemente a causa dell'incremento della compressione dovuto all'edema, e che alla dimissione definitiva della paziente, in data 12.06.2006, era regredito a 3/6 (disfunzione moderata) per il riassorbimento del gonfiore inevitabilmente correlato all'atto chirurgico. Vi è poi un altro dato oggettivo ed incontrovertibile rappresentato dal fatto che, al momento del successivo ricovero presso l'Istituto Neuromed di
Pozzilli, ancora una volta non fu annotata in cartella la paralisi del nervo facciale, allo stato esistente, ma semplicemente un deficit del VII nervo cranico senza nessun riferimento alla sua severità. Tutto ciò rende palese che nel corso del primo intervento chirurgico la paziente non può aver subito un involontario tranciamento del nervo facciale essendo questo incompatibile con il successivo riscontro di un semplice deficit funzionale dapprima aggravatosi, rispetto alla condizione iniziale della paziente, e poi regredito col passare del tempo.
Di tanto offrono indiretta conferma gli stessi appellanti allorché affermano: “Al riguardo, già DD nel
1948 identificò tre tipi di danno del nervo: neuroaprassia, in cui il nervo rimane generalmente “stordito” per
un po' per poi riprendere gradualmente le sue funzioni in assenza di eventuali ulteriori insulti;
assonotmesi, in
cui vi è il danno di una parte degli assoni che compongono il nervo che può rimanere stabile nel tempo,
migliorare verso il parziale/totale recupero della funzione pregressa o evolvere verso la totale perdita di
funzione; la neurotmesi, in cui vi è una lesione dell'intero nervo o una sua interruzione anatomica che produce
una definitiva perdita di funzione”.
L'unica ipotesi esclusa è dunque proprio quella verificatasi nel caso di specie, ossia che il deficit funzionale in un primo momento peggiori per poi successivamente migliorare ed infine, esitare in una perdita totale di funzione, potendosi una tale evenienza spiegare solo in forza di un successivo insulto.
In contrario non vale obiettare che le differenze tra gli stadi di classificazione clinica dei deficit neurali sono troppo sottili e rimesse a valutazioni soggettive per poter essere ritenute attendibili.
La scala di House Brackmann, utilizzata presso l'A.O.U. Federico II per la stadiazione del grado di disfunzione del VII nervo cranico, prevede infatti una precisa sintomatologia per ogni livello, riportata nella c.t.u., in base alla quale la funzionalità del facciale è classificata come normale (grado I) o caratterizzata da disfunzione lieve (grado II), moderata (grado III), moderatamente grave (grado IV), grave (grado V) fino a pagina 18 di 26 giungere alla condizione di paralisi totale (grado VI).
Quanto poi al danno al cervelletto, deputato alla regolazione delle funzioni motorie ed in particolar modo alla coordinazione ed all'equilibrio, non può non evidenziarsi (al di là della segnalata discrasia tra la diagnosi di ammissione della paziente presso l' che non fa menzione di una “andatura lievemente Controparte_2
atassica” della donna e la relazione di dimissione che la dà invece per esistente ab initio) il dato oggettivo emergente dalla descrizione dell'intervento chirurgico contenuta nella cartella clinica dell'Istituto Neuromed
dove si legge: “Al microscopio operatorio si solleva la tonsilla cerebellare esponendo la cisterna magna ed
evacuando liquor in abbondanza, fino ad ottenere un'ottima detenzione cerebellare. Si espone un voluminoso
neurinoma dell'angolo ponto-cerebellare circondato da abbondante reazione cicatriziale. Rimozione della
neoplasia alternando lo svuotamento intracapsulare alla dissezione della capsula dal cervelletto e dal tronco. Si
lascia in sito solo un minuscolo frammento intimamente adeso ai nervi misti…”.
Tutto ciò ha indotto il c.t.u. a ritenere, del tutto ragionevolmente, che all'esito del primo intervento la capsula tumorale fosse ancora integra e adesa al cervelletto visto che alla dissezione dei due elementi ha provveduto la Neuromed. Allo stesso modo, prosegue l'ausiliare, “una particolare rilevanza assume il dato
oggettivo rappresentato dalle neuroimmagini desunte dall'esame di risonanza magnetica encefalica del 31
luglio 2006, eseguito prima del secondo intervento neurochirurgico, le quali documentano “la presenza di una
grossolana formazione rotondeggiante localizzata in fossa cranica posteriore sinistra …che determina notevole
effetto compressivo sulle strutture troncali e cerebellari limitrofe nonché sul quarto ventricolo”.
La sofferenza cerebellare riscontrata all'esame obiettivo di quello stesso giorno, ed in minor misura alle dimissioni dall' ben potrebbe dunque correlarsi all'azione di compressione indotta dalla Persona_1
voluminosa neoplasia. Resta dunque confermata l'assenza di elementi dirimenti sulla cui base poter affermare, in base alla regola del “più probabile che non”, la sussistenza di un danno iatrogeno ricollegabile causalmente all'intervento chirurgico del 30.05.06.
§§§§§§
Con il terzo motivo di gravame gli appellanti lamentano: “Apparente o, comunque, incongrua
motivazione con violazione degli artt. 112, 115, 163, 183, 132 c.p.c., dell'art. 111 6° co. Cost. e comunque delle
regole probatorie di cui agli artt. 1218, 2697 e 2729 c.c., per avere il Tribunale erroneamente omesso di
esaminare la responsabilità sanitaria dell'appellata nella fase postoperatoria”.
pagina 19 di 26 Deducono in particolare gli appellanti di aver fatto presente, sin dall'atto introduttivo della lite, che il aveva omesso di comunicare alla sig.ra che la massa tumorale non era stata Controparte_3 Pt_1
asportata, e che sarebbe stato perciò necessario un secondo intervento, omettendo al contempo di prescriverle alcunché alle sue dimissioni. Con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. gli attori avevano inoltre ribadito e precisato ulteriormente che, dopo l'intervento del 30.05.06 ed anche all'esito della RMN del 14.07.06, i medici dell' non dissero alla che non le avevano asportato pressoché nulla, né di averle Controparte_2 Pt_1
arrecato danni iatrogeni permanenti, né tantomeno che sarebbe stato necessario un reintervento per asportare il grosso residuo tumorale e per cercare di arginare i danni causati dalla prima operazione, né tampoco che sarebbe stata indicata la riabilitazione del facciale.
La valutazione di tale aspetto di malpractice, violando l'art. 112 c.p.c., era stata tuttavia totalmente omessa dal tribunale che neppure aveva ammesso il capo di prova relativo alla totale assenza indicazioni post-
chirurgiche.
§§§§§§
Il motivo va rigettato avendo gli appellanti hanno addotto un inadempimento del tutto irrilevante dal punto di vista causale posto che loro stessi, nel formulare tale censura, affermano che “se la paziente non si fosse poco
dopo recata spontaneamente presso un'altra struttura ora si starebbe analizzando un caso ben peggiore” per poi rimarcare che la , benché non le sia stata segnalata la necessità di un reintervento, “dopo poco più di Pt_1
due settimane è stata rioperata e si è poi, diligentemente, sottoposta a tutte le successive cure”.
Ciò anche a prescindere dalla considerazione che tanto nella cartella clinica quanto nella relazione di dimissioni si dà atto della prematura interruzione dell'intervento, senza procedere alla completa rimozione della neoplasia, a causa di due episodi di brachicardia.
È infine mancata la prova della produzione, nel corso del primo intervento, di un danno iatrogeno di cui i sanitari avrebbero dovuto rendere edotta la paziente per consentirle di porvi rimedio.
§§§§§§
Con il quarto motivo di gravame si lamenta: “Apparente o, comunque, incongrua motivazione con
violazione degli artt. 132, 112, 115, 183 e 163 c.p.c., dell'art. 111 6° co. Cost. e comunque degli artt. 1218 e ss.,
2697, 2729, 2043 e 2059 c.c., nonché degli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost., per avere il Tribunale negato il carente
consenso informato ed escluso il conseguente ristoro dei danni da lesione della salute e da lesione
pagina 20 di 26 dell'autodeterminazione lamentati dalla sig.ra e dai suoi congiunti”. Pt_1
Deducono gli appellanti che il tribunale, nel rendere la decisione impugnata, ha ritenuto che il modulo prestampato sottoscritto dalla sia completo e che l'informazione data alla paziente fu esaustiva perché Pt_1
comprendente l'accettazione del rischio vita, di un quasi certo rischio (al 90%) di lesione neurologica e perché la grandezza della massa non consentiva alternative.
L'autore della pronuncia impugnata, con riguardo alla lesione del diritto alla salute, ha poi affermato che l'attrice non avrebbe allegato né provato che, se compiutamente informata, non si sarebbe sottoposta all'intervento mentre, per quanto concerne la lesione del diritto all'autodeterminazione in sé, l'attrice non avrebbe allegato quali conseguenze lesive di apprezzabile gravità avrebbe prodotto l'intervento (che comunque non sarebbero state inaspettate per la suddetta alta percentuale di verificazione) né queste sarebbero accertabili
“tramite presunzioni dal momento che nulla è accaduto dopo l'anestesia”.
Deducono gli appellanti che tale motivazione, nella parte sopra riportata tra virgolette e in corsivo, è solo apparente ed incomprensibile dovendo considerarsi frutto di un mero refuso dal momento che nel presente giudizio non si è mai posta una questione di anestesia, la quale non appartiene al thema disputandum.
Le altre affermazioni contenute in sentenza contrastano, poi, con la stessa c.t.u. in quanto, a pag. 83
dell'elaborato peritale, si afferma che: “Il generico modulo prestampato di consenso informato non può
considerarsi esaustivo delle doverose informazioni che alla paziente dovevano essere necessariamente fornite
affinché il consenso medesimo potesse qualificarsi come responsabile”.
Come già in primo grado gli appellanti hanno poi evidenziato che, nel modulo in atti, manca la firma del medico e che la paziente ebbe a firmarlo nel giorno stesso dell'intervento senza leggerlo con attenzione, senza riflettere, senza essere messa a conoscenza delle alternative terapeutiche costituite dalla radiochirurgia e dalla terapia stereotassica e senza aver avuto conoscenza della reale portata dei rischi che risultavano sovrastimati. Nel
modulo veniva infatti riportato un rischio di lesione del nervo facciale del 90% come pure un rischio quoad
vitam troppo alto e non in linea con la percentuale del 14-29% indicata dalla letteratura scientifica dell'epoca per una lesione di quelle dimensioni.
Risultava pertanto evidente la lesione del diritto all'autodeterminazione ed alla salute non avendo la potuto scegliere consapevolmente la prestazione sanitaria a cui sottoporsi con conseguente Pt_1
compromissione della sua dignità e del diritto alla libera esplicazione della propria personalità.
pagina 21 di 26 Il tribunale non aveva infine ammesso il capo 6) della prova per testi articolata nella seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., il cui tenore era “vero che la sig.ra dice sempre che se i sanitari dell' Pt_1 [...]
l'avessero informata che poteva restare così invalida non avrebbe accettato l'intervento del 30.5.06 CP_2
bensì altre cure meno invalidanti e comunque si sarebbe rivolta ad un ospedale più specializzato”, nonostante la reiterazione di tale richiesta in tutte le udienze - ivi compresa quella di precisazione delle conclusioni - come pure nelle memorie finali.
§§§§§§
Anche tale doglianza non ha fondamento alla luce delle considerazioni, di carattere invero assorbente,
relative alla mancata acquisizione di una prova confortante quanto all'esistenza di un danno alla salute causalmente riconducibile all'intervento chirurgico del 30.05.2006. Si è inoltre già evidenziata, nell'esame del primo motivo di gravame, l'inesistenza di un'alternativa terapeutica che non passasse comunque per la riduzione chirurgica della massa tumorale che è quanto fu di fatto realizzato dall' appellata. Controparte_1
In ogni caso non è poi dato comprendere come possa essere ritenuto generico e non esaustivo un modulo di consenso così strutturato: “In ragione del volume della lesione la procedura chirurgica, per quanto effettuata
con diligenza, prudenza e perizia, è soggetta ad alti rischi rappresentati da: … altissimo rischio (90%) di
lesione periferica completa del nervo faciale sinistro, con perdita della funzionalità residua, impossibilità a
chiudere l'occhio corrispondente e deviazione della rima buccale;
perdita della residua funzionalità del nervo
trigemino, con deficit sensitivi nel territorio di innervazione e possibili perdite parziali della funzione
masticatoria; perdita completa della rimanente funzione uditiva dell'orecchio sinistro per lesione dell'ottavo
nervo cranico;
lesione dei nervi misti con deficit della deglutizione che potrebbe rendere necessaria l'esecuzione
di una tracheotomia;
deficit transitori o permanenti della funzione fonatoria per lesione del decimo nervo
cranico; deficit del movimento o della coordinazione dovuti a traumatismo del corrispondente emisfero
cerebellare in seguito a spatolamento;
… Tali complicanze possono mettere a rischio la vita del paziente o
determinare deficit neurologici transitori o permanenti…Nel postoperatorio si renderà necessario il
trasferimento in un centro di rianimazione per un periodo di tempo variabile in base alle condizioni della
paziente”.
A nulla peraltro rileva che tale modulo non sia sottoscritto anche dal medico, posto che a dover essere informato dei rischi del trattamento è il paziente e non già l'operatore sanitario, né la può addurre a Pt_1
pagina 22 di 26 propria giustificazione la lettura solo sommaria di tali informative, e la mancanza di un adeguato tempo di riflessione, posto che le complicanze segnalate sono così gravi, invalidanti, di immediata comprensibilità e di forte impatto emotivo da generare allarme e paura in qualsivoglia persona a prescindere dalla sua cultura e istruzione scolastica.
Il fatto che il rischio per la vita della paziente e di lesione del nervo facciale sia stato eventualmente sovrastimato, indicandolo nella misura del 90% anziché tra il 14 e il 29%, lungi dal giovare all'appellante,
evidenzia infine la sua ferma intenzione di sottoporsi in ogni caso all'intervento rendendo palesemente superfluo l'espletamento della prova per testi articolata per dimostrare il contrario che, in ogni caso, non appare utile allo scopo. Ciò non soltanto perché si tratta di una prova de relato actoris ma anche e soprattutto perché la stessa è
volta ad evidenziare un rammarico postumo dell'appellante rispetto ad una scelta già effettuata e non già
opinioni espresse prima dell'intervento incriminato.
§§§§§§
Con il quinto motivo di gravame gli appellanti lamentano : “Apparente o, comunque, incongrua
motivazione con violazione dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 111 6° co. Cost., degli artt. 2, 3 e 29 Cost. e dei principi
della responsabilità contrattuale di cui agli artt. 1218 e ss. c.c., per avere il Tribunale erroneamente ricondotto
alla responsabilità aquiliana la domanda attorea di ristoro dei danni patiti dal marito e dai tre figli conviventi
della sig.ra ”. Pt_1
Deducono sul punto gli appellanti che il giudice di prime cure ha erroneamente sostenuto l'inquadramento in ambito extracontrattuale della richiesta risarcitoria formulata dai familiari della richiamandosi alla Pt_1
sentenza della cassazione n. 14258/2020 la quale, rispetto alla domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale avanzata dagli stretti congiunti di un paziente, ha escluso che l'azione esercitata sia riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c. in quanto il rapporto negoziale intercorre solo tra la struttura sanitaria ed il ricoverato né i suoi parenti possono qualificarsi come “terzi protetti dal contratto”, potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente solo quando l'interesse di cui i terzi sono portatori risulti strettamente connesso a quello regolato già sul piano della programmazione negoziala (es. ricovero per un parto che tende a tutelare anche l'interesse del nascituro e del padre oltre che quello della gestante).
Assumono gli appellanti che tale interpretazione riduttiva “ghettizza” taluni congiunti rispetto ad altri e si pagina 23 di 26 pone in contrasto tanto con pronuncia della Cassazione a S.U. n. 26972/2008, la quale non ha affatto inteso affermare che il rapporto contrattuale si può istaurare tassativamente soltanto con il nascituro ed il padre
(oltreché con la gestante) ma offrire la massima tutela possibile in tutte le ipotesi in cui la prestazione sanitaria incida sui diritti costituzionali della famiglia, quanto con le tendenze normative dal momento che la L. n. 24 del
2017 ha ricondotto sempre in ambito contrattuale la responsabilità delle strutture sanitarie riportando in ambito aquiliano solo quella dei loro dipendenti.
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Il motivo è inammissibile prima ancora che infondato. Per consolidata giurisprudenza di legittimità
l'interesse ad agire, necessario anche ai fini dell'impugnazione del provvedimento giudiziale, va infatti apprezzato in relazione alla utilità concreta che può derivare alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica non avente alcun riflesso pratico sulla decisione adottata (cfr. ex multis cass. n. 13091/2003, cass. n. 11844/2006,
cass. n. 13373/2008 e cass. n. 15353/2010). Nel caso di specie la domanda è stata rigettata per difetto di prova di un danno riconducibile causalmente all'intervento chirurgico del 30.05.2006 e si è già chiarito che la prova del nesso causale esistente tra la prestazione sanitaria e il danno è a carico del danneggiato anche in ambito contrattuale al pari di quanto avviene per la responsabilità extracontrattuale.
Nessuna utilità concreta potrebbero pertanto ricevere gli appellanti da una soluzione delle questione giuridica conforme a quanto argomentato.
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Con il sesto ed ultimo motivo di gravame gli appellanti lamentano: “Ingiusta condanna alle spese di lite
in violazione dell'art. 92 c.p.c.”. Deducono a tal proposito gli istanti che la complessità della vicenda in esame ha reso difficoltoso per gli attori l'avere contezza, prima dell'istaurazione della controversia, del complessivo sviluppo ed intreccio delle molteplici prestazioni sanitarie erogate dai diversi soggetti intervenuti per le cure alla e che l'evoluzione giurisprudenziale intervenuta in pendenza della lite, nonché il riconoscimento di Pt_1
profili di malpractice da parte del c.t.u. (assenza di EMG pre, intra e post operatorio), valgono a configurare una sostanziale soccombenza reciproca e costituiscono gravi motivi che avrebbero dovuto indurre il tribunale a compensare le spese di lite ponendo quelle di CTU a carico solidale delle parti.
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pagina 24 di 26 Anche quest'ultimo motivo non merita accoglimento. La Suprema Corte ha infatti chiarito che ai sensi dell'art. 92 c.p.c., così come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77
del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese può essere disposta - oltre che nel caso della soccombenza reciproca - soltanto nell'eventualità di un'assoluta novità delle questioni trattate o di un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa o una maggiore gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (così cass. n. 3977/2020 la quale ha cassato una decisione che aveva disposto la compensazione delle spese in ragione della novità e complessità della materia trattata,
senza in alcun modo motivare sull'asserito contrasto tra i diversi orientamenti giurisprudenziali in merito).
Le gravi ed eccezionali ragioni che consentono al giudice di disporre la compensazione delle spese non sono inoltre ravvisabili nel solo fatto che la domanda attorea, prima dell'instaurazione del giudizio, avesse una parvenza di fondatezza se la stessa, all'esito del giudizio, non venga accolta poiché, diversamente opinando, si finirebbe con attribuire rilevanza non già all'esito della lite, ma a una mera prognosi del suo esito, in contrasto con la funzione di accertamento propria del giudizio (così cass. n. 16130/2023).
Né la complessità in fatto della vicenda sanitaria in esame né il suo esito controvertibile, prima dell'istruzione e della decisione della causa, possono dunque rientrare tra le gravi ed eccezionali ragioni che ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018, possono giustificare la compensazione delle spese processuali.
In corso di giudizio non sono infine intervenuti mutamenti di indirizzi giurisprudenziali che abbiano influito sull'esito della causa né il riscontro di inadempimenti privi di ogni efficacia causale rispetto ai danni lamentati può tradursi in una soccombenza reciproca che è ravvisabile nel solo caso di accoglimento o di rigetto di domande contrapposte, che siano state cumulate nello stesso processo, o qualora venga accolta parzialmente una domanda articolata in più capi rigettando i restanti (cfr. ex multis cass. n. 20888/2018).
Anche le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avuto riguardo ai compensi medi previsti dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 per le cause complesse di valore indeterminato.
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico degli appellanti, della sanzione prevista dall'art. 13 co.
1 quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione pagina 25 di 26 rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in vista della riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 8480/2020 pubblicata il Parte_5
10.12.2020.
2) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del giudizio di appello sostenute dall' che si liquidano in € 14.317,00 per compensi Controparte_6
professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge.
3) Dà atto dell'applicabilità, a carico degli appellanti, di una sanzione pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 16.07.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_7
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