TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 01/04/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5998/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa di I grado iscritta al n. r.g. 5998/2024 promossa da:
( ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(AN), rappresentata e difesa dall'avv. Catia Lombardi;
RICORRENTE contro
( ), nato il Controparte_1 C.F._2
24/06/1967 a Giussano (MB);
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE;
CONCLUSIONI precisate all'udienza del 18/03/2025: parte ricorrente ha chiesto la pronuncia parziale sullo status;
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. La ricorrente a instaurato il presente procedimento Parte_1 al fine di sentir pronunciare la separazione, con addebito al marito,
[...]
, con cui ha contratto matrimonio a Carimate (CO) il Controparte_1
15/12/1990, e dal quale ha avuto due figli, (Jesi 20/10/1997) e Persona_1 [...]
(Jesi, 11/08/2005). Per_2
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 c.p.c., al Pubblico Ministero, così messo in grado di intervenire.
3. All'udienza del 18/03/2025, nessuno è comparso per il resistente, che non si è costituito in giudizio;
ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
- 1 - Alla predetta udienza, la ricorrente ha insistito nelle richieste avanzate con il ricorso introduttivo e nella pronuncia parziale sul vincolo.
Il Giudice Istruttore, pronunciati i provvedimenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c., ha riservato la decisione sullo status al Collegio.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia il comportamento delle parti, già di fatto separate da tempo.
La volontà della moglie di ottenere la separazione giudiziale, il comportamento processuale del marito, che non si è costituito in giudizio, e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, con rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio in relazione alle ulteriori domande.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, dispone quanto segue:
[...] dichiara la separazione dei coniugi Parte_1 [...]
, i quali hanno contatto matrimonio a Carimate (CO) il Controparte_1
15/12/1990, trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 42, parte 2, serie A dell'anno 1990; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carimate (CO) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza in pari data.
Spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19/III/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 2 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa di I grado iscritta al n. r.g. 5998/2024 promossa da:
( ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(AN), rappresentata e difesa dall'avv. Catia Lombardi;
RICORRENTE contro
( ), nato il Controparte_1 C.F._2
24/06/1967 a Giussano (MB);
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE;
CONCLUSIONI precisate all'udienza del 18/03/2025: parte ricorrente ha chiesto la pronuncia parziale sullo status;
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. La ricorrente a instaurato il presente procedimento Parte_1 al fine di sentir pronunciare la separazione, con addebito al marito,
[...]
, con cui ha contratto matrimonio a Carimate (CO) il Controparte_1
15/12/1990, e dal quale ha avuto due figli, (Jesi 20/10/1997) e Persona_1 [...]
(Jesi, 11/08/2005). Per_2
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 c.p.c., al Pubblico Ministero, così messo in grado di intervenire.
3. All'udienza del 18/03/2025, nessuno è comparso per il resistente, che non si è costituito in giudizio;
ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
- 1 - Alla predetta udienza, la ricorrente ha insistito nelle richieste avanzate con il ricorso introduttivo e nella pronuncia parziale sul vincolo.
Il Giudice Istruttore, pronunciati i provvedimenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c., ha riservato la decisione sullo status al Collegio.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia il comportamento delle parti, già di fatto separate da tempo.
La volontà della moglie di ottenere la separazione giudiziale, il comportamento processuale del marito, che non si è costituito in giudizio, e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, con rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio in relazione alle ulteriori domande.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, dispone quanto segue:
[...] dichiara la separazione dei coniugi Parte_1 [...]
, i quali hanno contatto matrimonio a Carimate (CO) il Controparte_1
15/12/1990, trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 42, parte 2, serie A dell'anno 1990; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carimate (CO) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza in pari data.
Spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19/III/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 2 -