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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/03/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia
Riunita in camera di conSIlio in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa CARMELA MASCARELLO Presidente rel.
Dott.ssa ROBERTA COLLIDÀ ConSIliere
Dott.ssa ANNA GIULIA MELILLI ConSIliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. RG 629-2024
Avente ad oggetto: APPELLO
CONTRO
SENTENZA DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
TRA rappresentata e difesa dagli Avv. Adriano Favero e Tania Martino ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Carmagnola (TO), Piazza IV Martiri n. 33, giusta procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Controparte_1
GI Rocca e Marco Pascale ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Torino, via Frejus n. 84, giusta procura in atti
PARTE APPELLATA
IN CONTRADDITTORIO CON LA PROCURA GENERALE presso la CORTE D'APPELLO in persona del Sost. Proc. Dott.ssa Nicoletta Quaglino che non intende presentare le proprie conclusioni
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello ed in integrale riforma dell'impugnata sentenza n. 460/2023 resa dal Tribunale Ordinario di Verbania in data 02/11/2023, pubblicata in data 28/11/2023, non notificata, al termine del procedimento n. 669/2023;
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE
Sospendere e revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto
NEL MERITO
1 Previa approfondita valutazione della capacità genitoriale del IG. e del disagio dei minori CP_1
In parziale modifica del Decreto ex artt. 337 bis e ss c.c. e 737 c.p.c. del 18/05/2022, in relazione al procedimento iscritto al n. 1501/2021 R.G., emesso dal Tribunale di Asti, disciplinare il diritto di visita del padre nei seguenti termini: ampie modalità di visita secondo accordi tra i genitori ed in difetto, come da piano genitoriale allegato al ricorso ex artt. 473-bis.12 e 473-bis.48 c.p.c. quale documento n. 8;
• Il IG. potrà tenere con sé i figli minori un week end alternato, a partire dal venerdì CP_1 pomeriggio dall'uscita di scuola ed al termine delle attività sportive sino alla domenica sera con rientro presso la casa materna alle ore 20.30;
• GI e trascorreranno la settimana di Natale degli anni pari con il padre e degli CP_2 anni dispari con la madre;
• GI e trascorreranno la settimana di Capodanno e dell'Epifania degli anni pari CP_2 con la madre e degli anni dispari con il padre;
• GI e trascorreranno le vacanze di Pasqua con il padre;
CP_2
• GI e trascorreranno il giorno del 25 Aprile degli anni pari con il padre e degli CP_2 anni dispari con la madre;
• GI e trascorreranno il giorno del 01 maggio degli anni pari con la madre e CP_2 degli anni dispari con il padre;
• GI e trascorreranno il giorno del 02 Giugno degli anni pari con la madre e degli CP_2 anni dispari con il padre;
• GI e trascorreranno il giorno del 01 novembre degli anni pari con la madre e CP_2 degli anni dispari con il padre;
• GI e trascorreranno il giorno del 08 dicembre degli anni pari con il padre e CP_2 degli anni dispari con la madre;
• GI e trascorreranno il giorno del loro compleanno (16 agosto e 02 agosto) CP_2 degli anni pari con il padre e degli anni dispari con la madre;
• GI e trascorreranno il giorno del compleanno della madre (02 ottobre), con la CP_2 madre tutti gli anni;
• GI e trascorreranno il giorno del compleanno del padre (10 aprile), con il CP_2 padre tutti gli anni;
• GI e trascorreranno due settimane consecutive con il padre, durante le CP_2 vacanze estive nel mese di giugno, al termine della scuola, nel mese di luglio e nel mese di Agosto da comunicarsi preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno, dove i week end alternati saranno sospesi;
• GI e trascorreranno due settimane consecutive con la madre, durante le CP_2 vacanze estive, nel mese di luglio e di Agosto da comunicarsi preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno, dove i week end alternati saranno sospesi;
• In tali mesi estivi il mantenimento sarà diretto, essendo il tempo trascorso con entrambi i genitori paritario. Restano escluse dal mantenimento diretto le spese straordinarie che verranno ripartite al 50% tra i genitori, come per Legge.
Con vittoria di spese ed onorari.
IN VIA ISTRUTTORIA
2 - Ammettersi prova per testimoni sulle circostanze di cui alle premesse di fatto del ricorso ex artt. 473-bis.12 e 473-bis.48 c.p.c., qui integralmente riprodotte, da intendersi epurate da eventuali giudizi o frasi di congiunzione, preceduti dalla locuzione, “Vero che”,
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA:
“Piaccia all'intestata Corte d'Appello, contrariis reiectis:
- Rigettare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'appello promosso da controparte e per lo effetto confermare, in ogni suo punto e parte, la sentenza impugnata n. 460/2023 emessa dal Tribunale di Verbania a definizione del procedimento n. 669/2023 RG in data 02.11.2023, depositata in cancelleria e resa pubblica in data 28.11.2023
- Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
- In subordine, nel merito, rigettare la avversaria istanza di modifica del provvedimento reso dal Tribunale di Asti in data 18.05.2022 ex artt. 337 bis e ss c.c. e 737 c.p.c., perché assolutamente infondata, in fatto e diritto oltre che irriguardosa del preminente interesse dei minori,
- Con il favore delle spese di lite;
”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La IG.ra ed il IG. hanno avuto una convivenza more Parte_1 Controparte_1 uxorio terminata nell'Agosto 2019 (Doc. n. 3-4);
2. Dalla loro unione nascevano due figli: , nato a Savigliano (CN) in [...] Persona_1
16/08/2013, e , nata a [...] in data [...], entrambe minorenni ed Persona_2 economicamente non autosufficienti;
3. Dopo la fine della convivenza il Tribunale di Asti si pronunciava con Decreto ex artt. 337 bis e ss. c.c. n. 6273/2020 del 20/07/2020 nel procedimento iscritto al n. 212/2020 R.G. regolando l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori;
4. Con tale provvedimento veniva disposto l'affidamento dei figli minori GI e ad CP_2 entrambi i genitori, con collocazione e residenza prevalente presso la madre e diritto di visita del padre a week end alterni e le festività come di consuetudine;
veniva inoltre disposto un assegno di mantenimento per i figli minori a carico del IG. della somma di € 600,00 mensili da CP_1 versarsi entro il giorno 5 di ogni mese oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Intesa del Tribunale di Asti;
5. Le eSIenze lavorative della IG.ra anche a seguito dell'emergenza epidemiologica Pt_1
COVID-19, mutavano e si rendeva, quindi, necessario un trasferimento della stessa nella Provincia di Verbania.
6. La RA quindi, depositava ricorso per la modifica delle condizioni stabilite dal Pt_1
Decreto ex artt. 337 bis e ss. c.c. e 737 c.p.c. del 20/07/2020, chiedendo al Tribunale di Asti l'autorizzazione a trasferire la residenza dei minori, unitamente alla propria, nella Provincia di Verbania, con contestuale modifica delle modalità di visita padre-figli minori, in considerazione della differente collocazione geografica, lasciando immutate le condizioni economiche ivi stabilite;
7. Il IG. si costituiva chiedendo di respingere la richiesta di trasferimento dei minori CP_1 unitamente alla madre, chiedendo l'affidamento condiviso di questi ultimi con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso di lui;
8. Il Tribunale Ordinario di Asti, con Decreto ex artt. 337 bis e ss c.c. e 737 c.p.c. del 18/05/2022, in relazione al procedimento iscritto al n. 1501/2021 R.G. (Doc. n. 5), definitivamente
3 pronunciando stabiliva: “in parziale modifica del decreto n. 6273/2020 del 20/07/2020, pronunciato dal Tribunale di Asti, nel procedimento iscritto al n. 212/2020 R.G., stabilisce il diritto di visita del padre, in caso di trasferimento della madre in altra Provincia, come indicato in parte motiva ( e cioè il padre avrà diritto di tenere i figli con sé per tre fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola dei minori, sino alla domenica alle ore 20.30, con la precisazione che, salvo diversi accordi dei genitori, per due week end al mese i minori staranno con il padre presso la casa paterna, mentre il terzo weekend sarà il padre a recarsi presso il comune di residenza dei minori. Gli oneri, economici e logistici, relativi agli spostamenti dei minori dovranno essere equamente ripartiti tra i genitori. Inoltre, il padre avrà diritto di tenere con sé i figli, durante le vacanze estive per 45 giorni (in periodi consecutivi non maggiori di giorni 15), durante le vacanze di Pasqua e di Carnevale, e per sette giorni durante le feste natalizie, alternando annualmente la settimana di Natale e quella di Capodanno, cominciando con il padre, con obbligo di comunicazione del luogo delle vacanze e di pernottamento); ferma restando ogni altra statuizione di cui al decreto collegiale del Tribunale di Asti n. 6273/2020 del 20/07/2020 […]”;
9. A seguito dell'accoglimento del ricorso, la IG.ra si trasferiva a Verbania unitamente Pt_1 ai figli minori e alla nonna materna.
10. Secondo accordi tra i genitori, inizialmente, gli stessi si alternavano nel trasporto dei figli dalla residenza della madre alla residenza del padre;
11. La ricorrente, nel mese di novembre 2022, iniziava a lavorare ed i propri orari lavorativi rendevano impossibile l'alternanza del trasporto dei minori sino alla residenza del padre;
12. Inoltre, il IG. si era reso debitore della IG.ra a titolo di arretrati per il CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento, della somma di € 3.087,86;
13. I genitori, quindi, tramite i propri legali, si accordavano per dedurre il debito in capo alla per le spese dei viaggi dal credito che la stessa vantava nei confronti del IG. ; Pt_1 CP_1
14. Dal mese di dicembre 2022, però, i rapporti tra i genitori tornavano ad essere altamente conflittuali;
15. Il IG. , infatti, offendeva continuamente la ricorrente, sostenendo che la stessa non CP_1 fosse una buona madre ed incolpandola continuamente dell'allontanamento dei figli con frasi quali “che bello non poter vederli dal vivo” (Doc. n. 6);
16. Il IG. , inoltre, si disinteressava completamente alla vita scolastica dei minori ed alle CP_1 visite mediche, tanto che la IG.ra a causa dell'opposizione del padre, era costretta a Pt_1 rimandare la visita allergologica di , poiché era stata fissata durante vacanze di Carnevale di CP_2 spettanza del;
CP_1
17. GI e cominciavano, dal mese di gennaio 2023, ad esternare un profondo CP_2 disagio legato soprattutto alle difficoltà di creare nuove amicizie, poiché costretti a recarsi tre week end al mese dal padre, non potendo partecipare alle feste di compleanno dei compagni;
18. La IG.ra cercava di trovare una soluzione, interloquendo con il padre e proponendo Pt_1 dei cambi del week end o di venirli a prendere il sabato pomeriggio, ma il IG. , per nulla CP_1 collaborativo, opponeva sempre un netto rifiuto, ricominciando ad incolpare della situazione la IG.ra e richiedendo il rispetto della sentenza. Pt_1
19. I figli GI e hanno cominciato, dal mese di febbraio 2023, ad esternare un certo CP_2 disagio nell'andare a casa del padre, tanto da rifiutarsi di salire in macchina con lo stesso, nonostante le insistenze della madre: tali episodi si sono verificati all'uscita di scuola, alla presenza di mamme e maestre.
4 20. Il disagio dei figli minori influiva anche sul loro rendimento scolastico e sul loro apprendimento: le maestre di GI segnalavano che lo stesso, al rientro a scuola dopo i week end, era senza compiti conclusi o con compiti svolti male, oltre ad essere molto nervoso all'inizio della settimana. Le insegnanti di , invece, riferivano che la stessa si rattristava ogni qualvolta CP_2 le veniva consegnato un invito ad una festa di compleanno durante il week end, poiché sapeva che non poteva parteciparvi.
Ciò posto con ricorso al Tribunale di Verbania la RA chiedeva in modifica del decreto Pt_1 del 18 maggio 2022 di disciplinare il diritto di visita del padre secondo accordi tra i genitori o, in difetto, come da piano genitoriale che allegava. In via istruttoria chiedeva ammettersi le prove per testimoni dedotte e nominarsi un esperto ai sensi dell'art. 473 bis .25 cpc al fine di valutare il miglior tipo di modalità di affidamento nell'interesse dei minori GI e e le successive CP_2 modalità di visita.
Il SInor si costituiva avanti al Tribunale di Verbania e chiedeva di rigettare la richiesta di CP_1 modifica confermando in toto il provvedimento del Tribunale di Asti in data 18 maggio 2022.In via istruttoria produceva documenti.
All'udienza del 02.11.2023 avanti al Tribunale di Verbania comparivano le parti. La ricorrente ribadiva la disponibilità ad accogliere in casa il ricorrente, in occasione del terzo weekend del mese che lo stesso avrebbe dovuto trascorrere con i figli ma che non era disponibile a lasciare la casa a disposizione dell'uomo. Il resistente dichiarava di accettare la proposta solo a condizione di rimanere da solo a casa con i figli. La ricorrente,infine, dichiarava di essere disponibile a lasciare la casa al resistente, trasferendosi per il weekend dalla madre. Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
Il Tribunale di Verbania, all'esito dell'udienza di cui sopra , preso atto dell'accordo raggiunto tra le parti all'udienza del 2 novembre 2023, pronunciava sentenza in data 2 novembre 2023 con la quale, ad integrazione del decreto del Tribunale di Asti del 18 maggio 2022, dava atto che nel weekend in cui il SI. si sarebbe recato presso l'abitazione dei minori, avrebbe alloggiato CP_1 presso l'abitazione della SI.ra , la quale si sarebbe spostata temporaneamente dalla Pt_1 madre.
Compensava per intero le spese di lite.
Nei confronti di tale decreto proponeva tempestivo appello la RA lamentando il falso Pt_1 convincimento del Giudice di prime cure, nella parte in cui dava atto “dell'accordo raggiunto dalle parti di cui al verbale di udienza 02.11.2023”.
L'appellante rappresentava che il Primo Giudice aveva erroneamente trascritto nel verbale di udienza che la SI.ra era disponibile a lasciare la sua abitazione al resistente (nonostante Pt_1 nella parte iniziale avesse dichiarato il contrario) e che, in ogni caso, il resistente non aveva dichiarato di accettare tale proposta, tanto che il Primo Giudice aveva invitato le parti a precisare le proprie conclusioni, le quali venivano richiamate come in atti.
L'appellante lamentava, quindi, il falso e illogico convincimento del Giudice di prime cure che, in primo luogo, aveva dato atto in sentenza di un accordo mai venuto ad esistenza, non essendo mai stato formalizzato e sottoscritto dalle parti.
In secondo luogo, il Primo Giudice non aveva applicato le regole procedurali stabilite dal novellato codice di procedura civile, in quanto avrebbe dovuto fissare una nuova udienza per permettere la discussione orale delle parti, ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. e, solo in seguito, avrebbe dovuto pronunciarsi sull'accoglimento o il rigetto delle domande delle parti.
5 Con il secondo motivo di appello, la SI.ra lamentava la violazione dell'art. 112 c.p.c. per Pt_1 aver il Tribunale di Verbania emesso una pronuncia ultra petita.
L'appellante rappresentava, infatti, che, dal momento che nel verbale di udienza del 02.11.2023 le parti avevano precisato le proprie conclusioni come in atti, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto rendere sentenza solo sulle domande proposte, accogliendole o rigettandole, e non decidendo arbitrariamente di formalizzare un accordo che non era mai stato raggiunto tra le parti.
Entrando, poi, nel merito dell'accordo stabilito arbitrariamente dal Tribunale di Verbania, l'appellante riteneva l'accordo inattuabile per i motivi fattuali e di diritto che seguono.
Innanzitutto, perché la SI.ra si era opposta fermamente a lasciare la propria abitazione Pt_1 nella disponibilità dell'ex compagno, dal momento che il SI. teneva un comportamento CP_1 vessatorio, discriminante e oppositivo nei suoi confronti.
In secondo luogo, l'accordo , peraltro mai raggiunto, avrebbe violato il diritto di abitazione della SI.ra , che si sarebbe trovata costretta a lasciare la sua casa per permettere all'ex Pt_1 compagno di trascorrere del tempo con i figli minori.
In terzo luogo, l'appellante evidenziava come la disposizione del Primo Giudice non fosse stata ancora attuata da nessuna delle due parti, in quanto i figli finora trascorrevano il terzo weekend presso la residenza paterna, essendosi il SI. sempre rifiutato di cercare una soluzione CP_1 conciliativa con la SI.ra . Pt_1
Parte appellante precisava, tra l'altro, che, allo stato attuale, tenuto conto dei rapporti tesi con l'ex convivente, non era percorribile l'ipotesi di ospitare in casa propria l'ex compagno.
Alla luce di quanto rappresentato, quindi, la SI.ra chiedeva un approfondimento Pt_1 istruttorio sulle modalità di visita padre-figli e una riforma della sentenza in punto di accordo, non essendo attuabile per i motivi anzidetti.
In conclusione, con l'ultimo motivo, l'appellante lamentava l'omessa pronuncia del Primo Giudice sulle domande delle parti ed eccepiva la nullità della sentenza.
Si costituiva in giudizio il SI. , il quale chiedeva il rigetto dell'appello promosso da CP_1 controparte, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. e, in subordine, di rigettare l'avversaria istanza di modifica del provvedimento reso dal Tribunale di Asti in data 18.05.2022 perché infondata in fatto e in diritto.
Rispetto al presupposto “falso convincimento” maturato dal Primo Giudice in ordine all'accordo raggiunto tra le parti, il SI. evidenziava che il verbale di udienza costituiva atto pubblico CP_1 che faceva fede fino a querela di falso, rispetto al quale risultava irrilevante la mancata sottoscrizione delle parti.
Specificava, infatti, che l'art. 45 d.l. 24 giugno 2014 n. 90 aveva, infatti, rimosso, dagli artt. 126 e 207 c.p.c., l'obbligo delle parti intervenute nel processo di “sottoscrivere” le loro dichiarazioni raccolte nel verbale di udienza, anche se acquisite in sede di escussione testimoniale e che era sufficiente la sola sottoscrizione del giudice (Cass. civ., sez. trib., 20.04.2007, n. 9389, Cass. Civ., Sez. II, 25.10.2006 n. 22841, Cass. civ., sez. lav., 25.05.1996, n. 4849, Cass. civ., 13.01.1984, n. 290, Cass. civ., 25.05.1983, n. 3599).
La mancata sottoscrizione dell'atto, quindi, costituirebbe tutt'al più una mera irregolarità, che non implicherebbe alcuna nullità, tenuto conto che le nullità degli atti processuali sono solo quelle previste espressamente dalla legge (art. 156 cod. proc. civ.) e che la mancata sottoscrizione del verbale ad opera della parte personalmente intervenuta in udienza non aveva mai ricevuto specifica sanzione normativa (Cass. n. 13671 del 1991).
Pertanto, l'appellato riteneva che il motivo di gravame dovesse essere respinto.
6 Rispetto al lamentato vizio di ultrapetizione e di omessa pronuncia, il SI. riteneva la CP_1 decisione impugnata esente da vizi in quanto il Primo Giudice aveva preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, trascritto nel verbale di udienza e recepito dalla sentenza che aveva disposto l'integrazione del decreto del Tribunale di Asti del 18.05.2022, nel senso che “il weekend in cui il padre si recherà presso il luogo di residenza dei minori alloggerà presso l'abitazione della ricorrente la quale si sposterà temporaneamente dalla madre”.
Si tratterebbe, quindi, di una semplice presa d'atto da parte del Tribunale, conforme alle dichiarazioni, sorrette da fede pubblica, rese dalle parti in udienza.
Nella denegata ipotesi in cui la Corte d'appello avesse ritenuto fondate le doglianze di controparte e avesse deciso di entrare nel merito della vicenda de qua, il SI. riteneva, in ogni caso, CP_1
l'appello infondato.
Evidenziava che il disagio patito dai figli, ed erroneamente imputato dalla SI.ra al padre, Pt_1 costituiva, ragionevolmente, una conseguenza del loro trasferimento.
Del resto, la CTU della dott.ssa condotta innanzi al Tribunale di Asti (e allegata alla Per_3 costituzione in giudizio) aveva così concluso: “…Sia il SI. sia la RA Controparte_1 Pt_1
sono un riferimento importante per i bambini, GI (7 anni) e (5 anni)
[...] CP_2 riconoscono come figura di legame primario la figura materna con la quale vivono, ma hanno bene in mente anche il padre, che resta il riferimento primo dopo la mamma”….
All'udienza dell'8 novembre 2024 avanti alla Corte d'Appello,comparivano le parti con i rispettivi difensori i quali discutevano la causa e non chiedevano termini.
La Corte tratteneva la causa a decisione.
***
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Invero le dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 2 novembre 2023 sono state raccolte a verbale sottoscritto dal Presidente dott. Monica Barco e tale verbale fa prova fino a querela di falso sia della sua provenienza dal giudice, pubblico ufficiale che lo ha redatto, sia della piena corrispondenza tra quanto dichiarato dalle parti e quanto verbalizzato ( cfr. Cass. pen. Sezione IV n. 5627 del 24 gennaio 2023; sezione I n. 1553 del 19 novembre 2018; sezione III n. 13117 del 27 gennaio 2011).
In effetti le dichiarazioni rese dalle parti costituiscono un vero e proprio accordo in merito al fatto che il terzo weekend del mese venga trascorso dal padre presso la casa di residenza della madre essendosi dichiarata alla fine disponibile la RA a trasferirsi presso la propria madre in Pt_1 quel weekend.
Pertanto , non essendo stata proposta querela di falso, deve ritenersi che il Giudice del Tribunale di Verbania abbia correttamente recepito tale accordo interpretandolo come integrazione del decreto del Tribunale di Asti del 18 maggio 2022.
Se poi, di fatto, per i motivi illustrati dall'appellante, tale accordo non sia attuabile, incomberà alla RA di domandare un'ulteriore modifica del decreto di regolamentazione dell'esercizio Pt_1 della responsabilità genitoriale.
Parimenti non coglie nel segno il rilievo che il primo giudice non avrebbe potuto decidere la causa in prima udienza ma avrebbe dovuto rinviare per la causa per discussione ad una successiva udienza. Invero ai sensi dell'art. 473.22 cpc la discussione della causa può avvenire già in prima
7 udienza, salvo che i difensori non chiedano il rinvio ad un'udienza successiva, richiesta che nel caso di specie non è intervenuta.
Tuttavia l'appello della RA coglie nel segno laddove lamenta che il giudice di prime Pt_1 cure si sia limitato a prendere atto dell'intervenuto accordo su un unico punto della controversia tralasciando di pronunciarsi sulle altre domande della ricorrente e ciò pur avendo i difensori, in conclusione dell'udienza del 2 novembre 2023, precisato le conclusioni come in atti.
Orbene nel proprio atto introduttivo la ricorrente aveva chiesto , innanzitutto , di limitare il diritto di visita del SInor a weekend alternati dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera con CP_1 rientro alla casa materna alle ore 20.30.
Tale domanda deve però ritenersi implicitamente abbandonata per il fatto che all'udienza del 2 novembre 2023 la RA ha accettato la previsione di un terzo weekend al mese a favore del SInor . CP_1
Pertanto su tale domanda non si ravvisa omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 cpc.
Sulle altre domande il Tribunale di Verbania non si pronunciava così implicitamente confermando le previsioni previgenti di cui al decreto 18 maggio 2022 del Tribunale di Asti.
Venendo ad esaminare le specifiche ulteriori richieste della RA osserva la Corte che, Pt_1 in merito alle vacanze natalizie e alle vacanze pasquali e di Carnevale già disponeva con precisione il decreto del Tribunale di Asti in data 18 maggio 2022 e, pertanto , non si ritiene opportuno introdurre ulteriori modifiche.
Parimenti si ritiene che debba essere confermata la previsione di 45 giorni da trascorrere con il padre durante le vacanze estive, suddivisa in periodi di 15 giorni, da comunicarsi e da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, e ciò per garantire al padre una piena attuazione del principio di bigenitorialità posto che , vivendo il padre lontano dal luogo di dimora dei figli, nel periodo estivo pare equo consentirgli di recuperare il rapporto con i figli che egli non può coltivare nella quotidianità durante il restante periodo dell'anno. Durante il periodo in cui il padre terrà i figli con sé dovrà essere esonerato dal pagamento del contributo al mantenimento eccetto il 50% delle spese straordinarie .
Sulle altre domande di una rigida ripartizione delle festività infraannuali e dei giorni di compleanno sia dei minori sia del padre sia della madre, come da piano genitoriale allegato, la domanda dell'appellante può essere accolta, ad avviso di questa Corte, salvo diverso accordo tra i genitori.
Debbono invece rigettarsi le domande dell'appellante di ammissione delle prove per testi in quanto i fatti non sono capitolati in maniera sufficientemente precisa e circostanziata sicchè i capitoli di prova sono inammissibili.
Infine non ravvisa la Corte i presupposti per disporre una nuova CTU per valutare il miglior tipo di affidamento e di modalità di visita tra padre e minori. D'altra parte la stessa parte ha Pt_1 allegato di essersi rivolta d'accordo con il SInor ad una psicologa per valutare l'eventuale CP_1 attuale disagio dei figli. Inoltre , avanti al Tribunale di Asti, era già stata disposta una CTU che non aveva evidenziato carenze del madre ma anzi aveva affermato che sia il padre sia la padre costituivano un riferimento importante per i bambini.
Considerato l'esito della controversia, si ritiene che le spese di lite debbano essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
8 La Corte d'Appello di Torino,
Sezione Famiglia, accoglie in parte il reclamo proposto da contro e, in Parte_1 Controparte_1 integrazione delle statuizioni della sentenza del Tribunale di Verbania 2 novembre 2023 , dispone che i minori GI e debbano trascorrere i seguenti giorni di ogni anno: Persona_2
25 aprile
1 maggio
2 giugno
1 novembre
8 dicembre
16 agosto
2 agosto negli anni pari con il padre e negli anni dispari con la madre.
Dispone inoltre che i due minori trascorrano il giorno del compleanno della madre ( 2 ottobre) con la medesima in tutti gli anni e il giorno del compleanno del padre ( 10 aprile) con il medesimo in tutti gli anni.
Conferma per il resto rigettando ogni altra domanda.
Dichiara compensate per intero le spese di lite tra le parti.
Torino 8 novembre 2024
Si comunichi
Il Presidente est.
Carmela Mascarello
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia
Riunita in camera di conSIlio in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa CARMELA MASCARELLO Presidente rel.
Dott.ssa ROBERTA COLLIDÀ ConSIliere
Dott.ssa ANNA GIULIA MELILLI ConSIliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. RG 629-2024
Avente ad oggetto: APPELLO
CONTRO
SENTENZA DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
TRA rappresentata e difesa dagli Avv. Adriano Favero e Tania Martino ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Carmagnola (TO), Piazza IV Martiri n. 33, giusta procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Controparte_1
GI Rocca e Marco Pascale ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Torino, via Frejus n. 84, giusta procura in atti
PARTE APPELLATA
IN CONTRADDITTORIO CON LA PROCURA GENERALE presso la CORTE D'APPELLO in persona del Sost. Proc. Dott.ssa Nicoletta Quaglino che non intende presentare le proprie conclusioni
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello ed in integrale riforma dell'impugnata sentenza n. 460/2023 resa dal Tribunale Ordinario di Verbania in data 02/11/2023, pubblicata in data 28/11/2023, non notificata, al termine del procedimento n. 669/2023;
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE
Sospendere e revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto
NEL MERITO
1 Previa approfondita valutazione della capacità genitoriale del IG. e del disagio dei minori CP_1
In parziale modifica del Decreto ex artt. 337 bis e ss c.c. e 737 c.p.c. del 18/05/2022, in relazione al procedimento iscritto al n. 1501/2021 R.G., emesso dal Tribunale di Asti, disciplinare il diritto di visita del padre nei seguenti termini: ampie modalità di visita secondo accordi tra i genitori ed in difetto, come da piano genitoriale allegato al ricorso ex artt. 473-bis.12 e 473-bis.48 c.p.c. quale documento n. 8;
• Il IG. potrà tenere con sé i figli minori un week end alternato, a partire dal venerdì CP_1 pomeriggio dall'uscita di scuola ed al termine delle attività sportive sino alla domenica sera con rientro presso la casa materna alle ore 20.30;
• GI e trascorreranno la settimana di Natale degli anni pari con il padre e degli CP_2 anni dispari con la madre;
• GI e trascorreranno la settimana di Capodanno e dell'Epifania degli anni pari CP_2 con la madre e degli anni dispari con il padre;
• GI e trascorreranno le vacanze di Pasqua con il padre;
CP_2
• GI e trascorreranno il giorno del 25 Aprile degli anni pari con il padre e degli CP_2 anni dispari con la madre;
• GI e trascorreranno il giorno del 01 maggio degli anni pari con la madre e CP_2 degli anni dispari con il padre;
• GI e trascorreranno il giorno del 02 Giugno degli anni pari con la madre e degli CP_2 anni dispari con il padre;
• GI e trascorreranno il giorno del 01 novembre degli anni pari con la madre e CP_2 degli anni dispari con il padre;
• GI e trascorreranno il giorno del 08 dicembre degli anni pari con il padre e CP_2 degli anni dispari con la madre;
• GI e trascorreranno il giorno del loro compleanno (16 agosto e 02 agosto) CP_2 degli anni pari con il padre e degli anni dispari con la madre;
• GI e trascorreranno il giorno del compleanno della madre (02 ottobre), con la CP_2 madre tutti gli anni;
• GI e trascorreranno il giorno del compleanno del padre (10 aprile), con il CP_2 padre tutti gli anni;
• GI e trascorreranno due settimane consecutive con il padre, durante le CP_2 vacanze estive nel mese di giugno, al termine della scuola, nel mese di luglio e nel mese di Agosto da comunicarsi preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno, dove i week end alternati saranno sospesi;
• GI e trascorreranno due settimane consecutive con la madre, durante le CP_2 vacanze estive, nel mese di luglio e di Agosto da comunicarsi preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno, dove i week end alternati saranno sospesi;
• In tali mesi estivi il mantenimento sarà diretto, essendo il tempo trascorso con entrambi i genitori paritario. Restano escluse dal mantenimento diretto le spese straordinarie che verranno ripartite al 50% tra i genitori, come per Legge.
Con vittoria di spese ed onorari.
IN VIA ISTRUTTORIA
2 - Ammettersi prova per testimoni sulle circostanze di cui alle premesse di fatto del ricorso ex artt. 473-bis.12 e 473-bis.48 c.p.c., qui integralmente riprodotte, da intendersi epurate da eventuali giudizi o frasi di congiunzione, preceduti dalla locuzione, “Vero che”,
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA:
“Piaccia all'intestata Corte d'Appello, contrariis reiectis:
- Rigettare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'appello promosso da controparte e per lo effetto confermare, in ogni suo punto e parte, la sentenza impugnata n. 460/2023 emessa dal Tribunale di Verbania a definizione del procedimento n. 669/2023 RG in data 02.11.2023, depositata in cancelleria e resa pubblica in data 28.11.2023
- Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
- In subordine, nel merito, rigettare la avversaria istanza di modifica del provvedimento reso dal Tribunale di Asti in data 18.05.2022 ex artt. 337 bis e ss c.c. e 737 c.p.c., perché assolutamente infondata, in fatto e diritto oltre che irriguardosa del preminente interesse dei minori,
- Con il favore delle spese di lite;
”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La IG.ra ed il IG. hanno avuto una convivenza more Parte_1 Controparte_1 uxorio terminata nell'Agosto 2019 (Doc. n. 3-4);
2. Dalla loro unione nascevano due figli: , nato a Savigliano (CN) in [...] Persona_1
16/08/2013, e , nata a [...] in data [...], entrambe minorenni ed Persona_2 economicamente non autosufficienti;
3. Dopo la fine della convivenza il Tribunale di Asti si pronunciava con Decreto ex artt. 337 bis e ss. c.c. n. 6273/2020 del 20/07/2020 nel procedimento iscritto al n. 212/2020 R.G. regolando l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori;
4. Con tale provvedimento veniva disposto l'affidamento dei figli minori GI e ad CP_2 entrambi i genitori, con collocazione e residenza prevalente presso la madre e diritto di visita del padre a week end alterni e le festività come di consuetudine;
veniva inoltre disposto un assegno di mantenimento per i figli minori a carico del IG. della somma di € 600,00 mensili da CP_1 versarsi entro il giorno 5 di ogni mese oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Intesa del Tribunale di Asti;
5. Le eSIenze lavorative della IG.ra anche a seguito dell'emergenza epidemiologica Pt_1
COVID-19, mutavano e si rendeva, quindi, necessario un trasferimento della stessa nella Provincia di Verbania.
6. La RA quindi, depositava ricorso per la modifica delle condizioni stabilite dal Pt_1
Decreto ex artt. 337 bis e ss. c.c. e 737 c.p.c. del 20/07/2020, chiedendo al Tribunale di Asti l'autorizzazione a trasferire la residenza dei minori, unitamente alla propria, nella Provincia di Verbania, con contestuale modifica delle modalità di visita padre-figli minori, in considerazione della differente collocazione geografica, lasciando immutate le condizioni economiche ivi stabilite;
7. Il IG. si costituiva chiedendo di respingere la richiesta di trasferimento dei minori CP_1 unitamente alla madre, chiedendo l'affidamento condiviso di questi ultimi con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso di lui;
8. Il Tribunale Ordinario di Asti, con Decreto ex artt. 337 bis e ss c.c. e 737 c.p.c. del 18/05/2022, in relazione al procedimento iscritto al n. 1501/2021 R.G. (Doc. n. 5), definitivamente
3 pronunciando stabiliva: “in parziale modifica del decreto n. 6273/2020 del 20/07/2020, pronunciato dal Tribunale di Asti, nel procedimento iscritto al n. 212/2020 R.G., stabilisce il diritto di visita del padre, in caso di trasferimento della madre in altra Provincia, come indicato in parte motiva ( e cioè il padre avrà diritto di tenere i figli con sé per tre fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola dei minori, sino alla domenica alle ore 20.30, con la precisazione che, salvo diversi accordi dei genitori, per due week end al mese i minori staranno con il padre presso la casa paterna, mentre il terzo weekend sarà il padre a recarsi presso il comune di residenza dei minori. Gli oneri, economici e logistici, relativi agli spostamenti dei minori dovranno essere equamente ripartiti tra i genitori. Inoltre, il padre avrà diritto di tenere con sé i figli, durante le vacanze estive per 45 giorni (in periodi consecutivi non maggiori di giorni 15), durante le vacanze di Pasqua e di Carnevale, e per sette giorni durante le feste natalizie, alternando annualmente la settimana di Natale e quella di Capodanno, cominciando con il padre, con obbligo di comunicazione del luogo delle vacanze e di pernottamento); ferma restando ogni altra statuizione di cui al decreto collegiale del Tribunale di Asti n. 6273/2020 del 20/07/2020 […]”;
9. A seguito dell'accoglimento del ricorso, la IG.ra si trasferiva a Verbania unitamente Pt_1 ai figli minori e alla nonna materna.
10. Secondo accordi tra i genitori, inizialmente, gli stessi si alternavano nel trasporto dei figli dalla residenza della madre alla residenza del padre;
11. La ricorrente, nel mese di novembre 2022, iniziava a lavorare ed i propri orari lavorativi rendevano impossibile l'alternanza del trasporto dei minori sino alla residenza del padre;
12. Inoltre, il IG. si era reso debitore della IG.ra a titolo di arretrati per il CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento, della somma di € 3.087,86;
13. I genitori, quindi, tramite i propri legali, si accordavano per dedurre il debito in capo alla per le spese dei viaggi dal credito che la stessa vantava nei confronti del IG. ; Pt_1 CP_1
14. Dal mese di dicembre 2022, però, i rapporti tra i genitori tornavano ad essere altamente conflittuali;
15. Il IG. , infatti, offendeva continuamente la ricorrente, sostenendo che la stessa non CP_1 fosse una buona madre ed incolpandola continuamente dell'allontanamento dei figli con frasi quali “che bello non poter vederli dal vivo” (Doc. n. 6);
16. Il IG. , inoltre, si disinteressava completamente alla vita scolastica dei minori ed alle CP_1 visite mediche, tanto che la IG.ra a causa dell'opposizione del padre, era costretta a Pt_1 rimandare la visita allergologica di , poiché era stata fissata durante vacanze di Carnevale di CP_2 spettanza del;
CP_1
17. GI e cominciavano, dal mese di gennaio 2023, ad esternare un profondo CP_2 disagio legato soprattutto alle difficoltà di creare nuove amicizie, poiché costretti a recarsi tre week end al mese dal padre, non potendo partecipare alle feste di compleanno dei compagni;
18. La IG.ra cercava di trovare una soluzione, interloquendo con il padre e proponendo Pt_1 dei cambi del week end o di venirli a prendere il sabato pomeriggio, ma il IG. , per nulla CP_1 collaborativo, opponeva sempre un netto rifiuto, ricominciando ad incolpare della situazione la IG.ra e richiedendo il rispetto della sentenza. Pt_1
19. I figli GI e hanno cominciato, dal mese di febbraio 2023, ad esternare un certo CP_2 disagio nell'andare a casa del padre, tanto da rifiutarsi di salire in macchina con lo stesso, nonostante le insistenze della madre: tali episodi si sono verificati all'uscita di scuola, alla presenza di mamme e maestre.
4 20. Il disagio dei figli minori influiva anche sul loro rendimento scolastico e sul loro apprendimento: le maestre di GI segnalavano che lo stesso, al rientro a scuola dopo i week end, era senza compiti conclusi o con compiti svolti male, oltre ad essere molto nervoso all'inizio della settimana. Le insegnanti di , invece, riferivano che la stessa si rattristava ogni qualvolta CP_2 le veniva consegnato un invito ad una festa di compleanno durante il week end, poiché sapeva che non poteva parteciparvi.
Ciò posto con ricorso al Tribunale di Verbania la RA chiedeva in modifica del decreto Pt_1 del 18 maggio 2022 di disciplinare il diritto di visita del padre secondo accordi tra i genitori o, in difetto, come da piano genitoriale che allegava. In via istruttoria chiedeva ammettersi le prove per testimoni dedotte e nominarsi un esperto ai sensi dell'art. 473 bis .25 cpc al fine di valutare il miglior tipo di modalità di affidamento nell'interesse dei minori GI e e le successive CP_2 modalità di visita.
Il SInor si costituiva avanti al Tribunale di Verbania e chiedeva di rigettare la richiesta di CP_1 modifica confermando in toto il provvedimento del Tribunale di Asti in data 18 maggio 2022.In via istruttoria produceva documenti.
All'udienza del 02.11.2023 avanti al Tribunale di Verbania comparivano le parti. La ricorrente ribadiva la disponibilità ad accogliere in casa il ricorrente, in occasione del terzo weekend del mese che lo stesso avrebbe dovuto trascorrere con i figli ma che non era disponibile a lasciare la casa a disposizione dell'uomo. Il resistente dichiarava di accettare la proposta solo a condizione di rimanere da solo a casa con i figli. La ricorrente,infine, dichiarava di essere disponibile a lasciare la casa al resistente, trasferendosi per il weekend dalla madre. Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
Il Tribunale di Verbania, all'esito dell'udienza di cui sopra , preso atto dell'accordo raggiunto tra le parti all'udienza del 2 novembre 2023, pronunciava sentenza in data 2 novembre 2023 con la quale, ad integrazione del decreto del Tribunale di Asti del 18 maggio 2022, dava atto che nel weekend in cui il SI. si sarebbe recato presso l'abitazione dei minori, avrebbe alloggiato CP_1 presso l'abitazione della SI.ra , la quale si sarebbe spostata temporaneamente dalla Pt_1 madre.
Compensava per intero le spese di lite.
Nei confronti di tale decreto proponeva tempestivo appello la RA lamentando il falso Pt_1 convincimento del Giudice di prime cure, nella parte in cui dava atto “dell'accordo raggiunto dalle parti di cui al verbale di udienza 02.11.2023”.
L'appellante rappresentava che il Primo Giudice aveva erroneamente trascritto nel verbale di udienza che la SI.ra era disponibile a lasciare la sua abitazione al resistente (nonostante Pt_1 nella parte iniziale avesse dichiarato il contrario) e che, in ogni caso, il resistente non aveva dichiarato di accettare tale proposta, tanto che il Primo Giudice aveva invitato le parti a precisare le proprie conclusioni, le quali venivano richiamate come in atti.
L'appellante lamentava, quindi, il falso e illogico convincimento del Giudice di prime cure che, in primo luogo, aveva dato atto in sentenza di un accordo mai venuto ad esistenza, non essendo mai stato formalizzato e sottoscritto dalle parti.
In secondo luogo, il Primo Giudice non aveva applicato le regole procedurali stabilite dal novellato codice di procedura civile, in quanto avrebbe dovuto fissare una nuova udienza per permettere la discussione orale delle parti, ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. e, solo in seguito, avrebbe dovuto pronunciarsi sull'accoglimento o il rigetto delle domande delle parti.
5 Con il secondo motivo di appello, la SI.ra lamentava la violazione dell'art. 112 c.p.c. per Pt_1 aver il Tribunale di Verbania emesso una pronuncia ultra petita.
L'appellante rappresentava, infatti, che, dal momento che nel verbale di udienza del 02.11.2023 le parti avevano precisato le proprie conclusioni come in atti, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto rendere sentenza solo sulle domande proposte, accogliendole o rigettandole, e non decidendo arbitrariamente di formalizzare un accordo che non era mai stato raggiunto tra le parti.
Entrando, poi, nel merito dell'accordo stabilito arbitrariamente dal Tribunale di Verbania, l'appellante riteneva l'accordo inattuabile per i motivi fattuali e di diritto che seguono.
Innanzitutto, perché la SI.ra si era opposta fermamente a lasciare la propria abitazione Pt_1 nella disponibilità dell'ex compagno, dal momento che il SI. teneva un comportamento CP_1 vessatorio, discriminante e oppositivo nei suoi confronti.
In secondo luogo, l'accordo , peraltro mai raggiunto, avrebbe violato il diritto di abitazione della SI.ra , che si sarebbe trovata costretta a lasciare la sua casa per permettere all'ex Pt_1 compagno di trascorrere del tempo con i figli minori.
In terzo luogo, l'appellante evidenziava come la disposizione del Primo Giudice non fosse stata ancora attuata da nessuna delle due parti, in quanto i figli finora trascorrevano il terzo weekend presso la residenza paterna, essendosi il SI. sempre rifiutato di cercare una soluzione CP_1 conciliativa con la SI.ra . Pt_1
Parte appellante precisava, tra l'altro, che, allo stato attuale, tenuto conto dei rapporti tesi con l'ex convivente, non era percorribile l'ipotesi di ospitare in casa propria l'ex compagno.
Alla luce di quanto rappresentato, quindi, la SI.ra chiedeva un approfondimento Pt_1 istruttorio sulle modalità di visita padre-figli e una riforma della sentenza in punto di accordo, non essendo attuabile per i motivi anzidetti.
In conclusione, con l'ultimo motivo, l'appellante lamentava l'omessa pronuncia del Primo Giudice sulle domande delle parti ed eccepiva la nullità della sentenza.
Si costituiva in giudizio il SI. , il quale chiedeva il rigetto dell'appello promosso da CP_1 controparte, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. e, in subordine, di rigettare l'avversaria istanza di modifica del provvedimento reso dal Tribunale di Asti in data 18.05.2022 perché infondata in fatto e in diritto.
Rispetto al presupposto “falso convincimento” maturato dal Primo Giudice in ordine all'accordo raggiunto tra le parti, il SI. evidenziava che il verbale di udienza costituiva atto pubblico CP_1 che faceva fede fino a querela di falso, rispetto al quale risultava irrilevante la mancata sottoscrizione delle parti.
Specificava, infatti, che l'art. 45 d.l. 24 giugno 2014 n. 90 aveva, infatti, rimosso, dagli artt. 126 e 207 c.p.c., l'obbligo delle parti intervenute nel processo di “sottoscrivere” le loro dichiarazioni raccolte nel verbale di udienza, anche se acquisite in sede di escussione testimoniale e che era sufficiente la sola sottoscrizione del giudice (Cass. civ., sez. trib., 20.04.2007, n. 9389, Cass. Civ., Sez. II, 25.10.2006 n. 22841, Cass. civ., sez. lav., 25.05.1996, n. 4849, Cass. civ., 13.01.1984, n. 290, Cass. civ., 25.05.1983, n. 3599).
La mancata sottoscrizione dell'atto, quindi, costituirebbe tutt'al più una mera irregolarità, che non implicherebbe alcuna nullità, tenuto conto che le nullità degli atti processuali sono solo quelle previste espressamente dalla legge (art. 156 cod. proc. civ.) e che la mancata sottoscrizione del verbale ad opera della parte personalmente intervenuta in udienza non aveva mai ricevuto specifica sanzione normativa (Cass. n. 13671 del 1991).
Pertanto, l'appellato riteneva che il motivo di gravame dovesse essere respinto.
6 Rispetto al lamentato vizio di ultrapetizione e di omessa pronuncia, il SI. riteneva la CP_1 decisione impugnata esente da vizi in quanto il Primo Giudice aveva preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, trascritto nel verbale di udienza e recepito dalla sentenza che aveva disposto l'integrazione del decreto del Tribunale di Asti del 18.05.2022, nel senso che “il weekend in cui il padre si recherà presso il luogo di residenza dei minori alloggerà presso l'abitazione della ricorrente la quale si sposterà temporaneamente dalla madre”.
Si tratterebbe, quindi, di una semplice presa d'atto da parte del Tribunale, conforme alle dichiarazioni, sorrette da fede pubblica, rese dalle parti in udienza.
Nella denegata ipotesi in cui la Corte d'appello avesse ritenuto fondate le doglianze di controparte e avesse deciso di entrare nel merito della vicenda de qua, il SI. riteneva, in ogni caso, CP_1
l'appello infondato.
Evidenziava che il disagio patito dai figli, ed erroneamente imputato dalla SI.ra al padre, Pt_1 costituiva, ragionevolmente, una conseguenza del loro trasferimento.
Del resto, la CTU della dott.ssa condotta innanzi al Tribunale di Asti (e allegata alla Per_3 costituzione in giudizio) aveva così concluso: “…Sia il SI. sia la RA Controparte_1 Pt_1
sono un riferimento importante per i bambini, GI (7 anni) e (5 anni)
[...] CP_2 riconoscono come figura di legame primario la figura materna con la quale vivono, ma hanno bene in mente anche il padre, che resta il riferimento primo dopo la mamma”….
All'udienza dell'8 novembre 2024 avanti alla Corte d'Appello,comparivano le parti con i rispettivi difensori i quali discutevano la causa e non chiedevano termini.
La Corte tratteneva la causa a decisione.
***
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Invero le dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 2 novembre 2023 sono state raccolte a verbale sottoscritto dal Presidente dott. Monica Barco e tale verbale fa prova fino a querela di falso sia della sua provenienza dal giudice, pubblico ufficiale che lo ha redatto, sia della piena corrispondenza tra quanto dichiarato dalle parti e quanto verbalizzato ( cfr. Cass. pen. Sezione IV n. 5627 del 24 gennaio 2023; sezione I n. 1553 del 19 novembre 2018; sezione III n. 13117 del 27 gennaio 2011).
In effetti le dichiarazioni rese dalle parti costituiscono un vero e proprio accordo in merito al fatto che il terzo weekend del mese venga trascorso dal padre presso la casa di residenza della madre essendosi dichiarata alla fine disponibile la RA a trasferirsi presso la propria madre in Pt_1 quel weekend.
Pertanto , non essendo stata proposta querela di falso, deve ritenersi che il Giudice del Tribunale di Verbania abbia correttamente recepito tale accordo interpretandolo come integrazione del decreto del Tribunale di Asti del 18 maggio 2022.
Se poi, di fatto, per i motivi illustrati dall'appellante, tale accordo non sia attuabile, incomberà alla RA di domandare un'ulteriore modifica del decreto di regolamentazione dell'esercizio Pt_1 della responsabilità genitoriale.
Parimenti non coglie nel segno il rilievo che il primo giudice non avrebbe potuto decidere la causa in prima udienza ma avrebbe dovuto rinviare per la causa per discussione ad una successiva udienza. Invero ai sensi dell'art. 473.22 cpc la discussione della causa può avvenire già in prima
7 udienza, salvo che i difensori non chiedano il rinvio ad un'udienza successiva, richiesta che nel caso di specie non è intervenuta.
Tuttavia l'appello della RA coglie nel segno laddove lamenta che il giudice di prime Pt_1 cure si sia limitato a prendere atto dell'intervenuto accordo su un unico punto della controversia tralasciando di pronunciarsi sulle altre domande della ricorrente e ciò pur avendo i difensori, in conclusione dell'udienza del 2 novembre 2023, precisato le conclusioni come in atti.
Orbene nel proprio atto introduttivo la ricorrente aveva chiesto , innanzitutto , di limitare il diritto di visita del SInor a weekend alternati dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera con CP_1 rientro alla casa materna alle ore 20.30.
Tale domanda deve però ritenersi implicitamente abbandonata per il fatto che all'udienza del 2 novembre 2023 la RA ha accettato la previsione di un terzo weekend al mese a favore del SInor . CP_1
Pertanto su tale domanda non si ravvisa omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 cpc.
Sulle altre domande il Tribunale di Verbania non si pronunciava così implicitamente confermando le previsioni previgenti di cui al decreto 18 maggio 2022 del Tribunale di Asti.
Venendo ad esaminare le specifiche ulteriori richieste della RA osserva la Corte che, Pt_1 in merito alle vacanze natalizie e alle vacanze pasquali e di Carnevale già disponeva con precisione il decreto del Tribunale di Asti in data 18 maggio 2022 e, pertanto , non si ritiene opportuno introdurre ulteriori modifiche.
Parimenti si ritiene che debba essere confermata la previsione di 45 giorni da trascorrere con il padre durante le vacanze estive, suddivisa in periodi di 15 giorni, da comunicarsi e da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, e ciò per garantire al padre una piena attuazione del principio di bigenitorialità posto che , vivendo il padre lontano dal luogo di dimora dei figli, nel periodo estivo pare equo consentirgli di recuperare il rapporto con i figli che egli non può coltivare nella quotidianità durante il restante periodo dell'anno. Durante il periodo in cui il padre terrà i figli con sé dovrà essere esonerato dal pagamento del contributo al mantenimento eccetto il 50% delle spese straordinarie .
Sulle altre domande di una rigida ripartizione delle festività infraannuali e dei giorni di compleanno sia dei minori sia del padre sia della madre, come da piano genitoriale allegato, la domanda dell'appellante può essere accolta, ad avviso di questa Corte, salvo diverso accordo tra i genitori.
Debbono invece rigettarsi le domande dell'appellante di ammissione delle prove per testi in quanto i fatti non sono capitolati in maniera sufficientemente precisa e circostanziata sicchè i capitoli di prova sono inammissibili.
Infine non ravvisa la Corte i presupposti per disporre una nuova CTU per valutare il miglior tipo di affidamento e di modalità di visita tra padre e minori. D'altra parte la stessa parte ha Pt_1 allegato di essersi rivolta d'accordo con il SInor ad una psicologa per valutare l'eventuale CP_1 attuale disagio dei figli. Inoltre , avanti al Tribunale di Asti, era già stata disposta una CTU che non aveva evidenziato carenze del madre ma anzi aveva affermato che sia il padre sia la padre costituivano un riferimento importante per i bambini.
Considerato l'esito della controversia, si ritiene che le spese di lite debbano essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
8 La Corte d'Appello di Torino,
Sezione Famiglia, accoglie in parte il reclamo proposto da contro e, in Parte_1 Controparte_1 integrazione delle statuizioni della sentenza del Tribunale di Verbania 2 novembre 2023 , dispone che i minori GI e debbano trascorrere i seguenti giorni di ogni anno: Persona_2
25 aprile
1 maggio
2 giugno
1 novembre
8 dicembre
16 agosto
2 agosto negli anni pari con il padre e negli anni dispari con la madre.
Dispone inoltre che i due minori trascorrano il giorno del compleanno della madre ( 2 ottobre) con la medesima in tutti gli anni e il giorno del compleanno del padre ( 10 aprile) con il medesimo in tutti gli anni.
Conferma per il resto rigettando ogni altra domanda.
Dichiara compensate per intero le spese di lite tra le parti.
Torino 8 novembre 2024
Si comunichi
Il Presidente est.
Carmela Mascarello
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