Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/04/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 21267/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 21267/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. PEDRETTI ELENA, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via Corfù, n. 94
e
(c.f. ), con l'avv. NUGNES SERGIO, elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliato presso lo studio del difensore in Chiari, via Pedersoli, n. 32
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica congiunta delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
In data 4.3.2025 e 14.3.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«i) confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambe i genitori con esercizio Per_1
della responsabilità genitoriale in via disgiunta per le questioni di carattere ordinario e in via congiunta per quelle di carattere straordinario, che riguardano la crescita, l'educazione, l'istruzione e la salute, del minore, impegnandosi a collaborare, discutere ed assumere tali decisioni, tenendo conto dei bisogni del figlio, delle sue inclinazioni naturali delle sue aspirazioni.
ii) confermare la residenza anagrafica del figlio minore presso la madre, in Chiari (Bs) Via Tagliata
n. 23.
iii) collocamento del minore tempi di permanenza presso ciascun genitore: statuire che il figlio minorenne sta con il padre e con la madre a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita Per_1
Durante le vacanze natalizie il minore, ad anni alterni, passerà il Capodanno e il primo giorno dell'anno con il genitore con cui starà la vigilia Natale, trascorrendo con l'altro genitore il giorno di Natale e di Santo Stefano;
il restante periodo delle vacanze natalizie suddiviso tra i due genitori di comune accordo tra loro.
Il medesimo criterio dell'alternanza viene adottato per le vacanze pasquali, sicché il minore alterna di anno in anno il giorno di Pasqua e di Pasquetta con ciascun genitore.
Con riguardo alle vacanze estive il minore trascorre 15 giorni di vacanza anche non consecutivi con ciascuno dei genitori i quali di comune accordo si comunicano i rispettivi periodi di vacanza entro e non oltre il 30.04 di ogni anno di modo da poter organizzare le ferie estive. iv) contributo al mantenimento paterno: in virtù del maggiore tempo di permanenza del minore presso il padre e la sussistenza della maggiore capacità reddituale del padre rispetto alla madre l'importo del contributo al mantenimento del minore viene ridotto, a far data dalla presente domanda, dai precedenti € 375,00 il mese ad € 200,00 il mese.
La valutazione tiene conto del fatto che dal mese di novembre 2024 la moglie del sig. non è Parte_2 più a carico dello stesso avendo ripreso l'attività lavorativa alle dipendenze di Poste Italiane S.p.A.
Pertanto, il padre corrisponderà, in via indiretta con accredito sul conto corrente della madre, a titolo perequativo il contributo, per il mantenimento ordinario del figlio la somma di € Per_1
200,00 mensili entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutabile secondo gli indici
ISTAT come per legge, a decorrere, la prima rivalutazione dal mese successivo dell'anno successivo a far data dalla presente nuova statuizione.
Il contributo per il mantenimento del minore quantificato dai genitori di comune accordo è ritenuto dagli stessi sufficiente e sostenibile per il padre obbligato, tenute in considerazione le attuali esigenze del minore e la capacità reddituale e patrimoniale di entrambe i genitori;
verrà corrisposto per dodici mensilità e fino alla piena e raggiunta indipendenza economica del ragazzo.
Dal compimento del diciottesimo anno d'età e sino alla raggiunta autosufficienza economica di l'assegno verrà corrisposto direttamente allo stesso, qualora ne sussistano i presupposti. Per_1
Il contributo al mantenimento verrà corrisposto in via indiretta alla madre dopo che avrà Per_1
raggiunto la maggiore età e continuerà a convivere con la madre.
In aggiunta al contributo ordinario per il mantenimento saranno a carico del padre nella misura del
50% le spese straordinarie che si rendesse necessario sostenere nell'interesse del minore così come elencate e con le modalità di rimborso prevista nel Protocollo attualmente in uso alla sezione famiglia di codesto Tribunale e/o nel successivo che dovesse essere adottato in futuro, ed al quale i genitori intendono fin da ora adottare.
v) L'assegno unico INPS e/o altra contribuzione statale erogata per il figlio, verrà richiesta dalla madre previa presentazione del suo modello Isee e/o altra idonea documentazione attestante il reddito che eventualmente venisse richiesta dagli enti pubblici e/o statali, tali somme verranno percepite nella misura del 100% dalla madre.
Le spese fiscalmente detraibili saranno dedotte in misura del 50% ciascuno e comunque dal genitore che le ha sostenute. In caso di spese ripetute annualmente (vedasi le spese per attività sportiva) verranno alternative sostenute e dedotte.
Eventuali bonus quali ad esempio: dote scuola, assegni di enti e/o borse di studio e/o ulteriori somme di carattere assistenziale erogate in favore del minore, saranno da considerarsi un vantaggio ed un risparmio di spesa per entrambe i genitori. vi) I signori e dichiarano inoltre di ritenere l'ascolto del figlio minorenne Pt_1 Parte_2 Per_1 nella presente sede, manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473 comma 3 bis 4 cpc, considerato che le condizioni di natura personale ed economica concordate tra i genitori, tengono conto del superiore interesse della minore. vii) i genitori si accordano ed acconsentono al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per motivi di studio e/o di vacanza per il figlio minore Per_1
viii) per quanto non sopra disposto, il rapporto tra le parti sarà regolato da quanto disposto con la sentenza di divorzio;
ix) Le spese del presente procedimento e i compensi professionali integralmente compensati tra le parti.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 6.11.2024 e , premesso di Parte_1 Parte_2
essere genitori di nato il [...], domandavano la modifica delle condizioni di Persona_2
divorzio, regolate con sentenza del Tribunale di Brescia n. 3622/2017 del 14.12.2017, formulando le conclusioni in epigrafe.
All'udienza del 27.3.2025 a trattazione scritta, il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
***
Ritenuto l'accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale del figlio minorenne, il Collegio dispone in conformità. Alla luce dell'accordo raggiunto, l'ascolto del figlio minorenne ultradodicenne si reputa manifestamente superfluo e le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
a parziale modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Brescia n. 3622/2017 del 14.12.2017
n.r.g. 14936/2017, dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 10.4.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti