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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 5484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5484 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6363 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
Parte_1
Avv. PETILLO SALVATORE e
Controparte_1
Avv. ARSENI RENATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 1138 del 2022 con cui il Tribunale di Civitavecchia ha deciso quanto segue: “Con atto di citazione del 23.7.2021 la NO impugnava l'atto di Controparte_1 precetto, notificatole in data 8.6.2021 da parte di Parte_1
con il quale le si intimava il pagamento della complessiva somma di
[...] euro 98.841,69, oltre alle spese di notifica e interessi maturandi sino al soddisfo, in forza del decreto ingiuntivo n. 1707/2000 emesso dal Tribunale di Viterbo in data 30.12.2000 nel giudizio rubricato al n. R.G. 5488/2000, notificato in data 15.1.2001 e spedito in formula esecutiva in data 13.5.2004, che ingiungeva all'opponente di pagare alla , CP_2 cedente della opposta, la somma di lire 138.597.916 oltre interessi legali e spese della procedura per compensi in favore di ciascun convenuto, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. L'opponente eccepiva la prescrizione del credito azionato giusto il disposto dell'art. 2946 c.c. in assenza di richieste di pagamento a far data dalla notificazione del decreto ingiuntivo del 15.1.2001 fino alla notificazione del precetto, avvenuta in data 8 giugno 2021 Rassegnava quali conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Civitavecchia, contrariis reiectis, per le ragioni esposte, in accoglimento della proposta opposizione, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della società opposta a procedere ad esecuzione forzata per intervenuta prescrizione del credito di cui al precetto notificato in data 08.06.2021 e, per l'effetto, ove occorra, dichiarare l'illegittimità ed inefficacia del precetto medesimo. Con condanna alle spese, competenze ed onorari del procedimento, IVA e CAP di legge e rimborso spese generali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. In data 31.8.2021 la causa veniva iscritta al ruolo con R.G. n. 2802/2021 con prima udienza fissata al 12.1.2021. In data 30.11.202 si costituiva la società opposta Controparte_3 chiedendo il rigetto della spiegata opposizione eccependo che in data
[...]
23.5.2012, al tempo titolare del credito, diffidava il IG. Controparte_4
debitore in solido con l'opponente, invitandolo a Persona_1 regolarizzare la posizione debitoria. In seguito, con atto stragiudiziale di diffida del 4.12.2020 medesimo invito veniva indirizzato alla NO
. Riferiva poi l'opponente che in data 13.5.2004 il decreto CP_1 ingiuntivo diveniva esecutivo e che la prescrizione veniva interrotta dalla ridetta comunicazione del 23.5.2012. Concludeva pertanto l'opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
, per le causali in premessa rigettare l'opposizione ex Controparte_5 adverso proposta in quanto infonda-ta in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare l'opposto precetto e conseguentemente dichiarare che la può procedere ad esecuzione forzata nei Parte_1 confronti della IG.ra . Con vittoria di spese, competenze ed onorari CP_1 del giudizio”. Alla prima udienza del 12.1.2021 venivano assegnati i termini per le memorie ex art. 183 VI comma. Parte attrice, a mezzo della memoria di precisazione della domanda, precisava che il termine di prescrizione del diritto di credito consacrato nel decreto ingiuntivo del 30.12.2000 Tribunale di Viterbo, notificato e non opposto, era iniziato a decorrere dalla data del suo passaggio in giudicato avvenuto il 24.02.2001. Parte convenuta eccepiva con memoria istruttoria di cui al secondo termine dell'art. 183 VI comma c.p.c. che la procedura monitoria si era conclusa con l'apposizione della formula esecutiva in data 13.5.2004 e depositando raccomandata ricevuta dal IGnor in data Persona_1
3.1.2011, nella quale veniva intimato al coobbligato il pagamento della pag. 2/6 somma di 130.962,59 alla data del 17/12/2010. Missiva reiterata in data 18/5/2012. Chiedeva dunque l'eccezione di prescrizione fosse respinta. La NO replicava contestando la rilevanza probatoria dei CP_1 documenti prodotti dalla convenuta (diffida del 21.12.2010 e diffida del 18.05.2012) e la loro idoneità ad interrompere il decorso dell'eccepita prescrizione. In riferimento alla diffida del 21.12.2010, si disconosceva la sottoscrizione resa sulla cartolina di ritorno della raccomandata allegata al citato documento ritenendola non riconducibile al proprio defunto coniuge IG.
. Persona_1
All'udienza del 4.5.2022 il Giudice rinviava al 2 novembre 2022 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con termine fino al 15 settembre 2022 per note e fino al 5 ottobre 2022 per repliche. Con le proprie note l'attrice ribadiva l'eccezione di prescrizione del credito in assenza di atti interruttivi e rilevando l'infondatezza della tesi della convenuta per la quale il termine di prescrizione decorra dalla apposizione della formula esecutiva. Contestava la convenuta inoltre la rilevanza della documentazione prodotta dall'opposta con la memoria ex art. 183 VI comma cpc n. 2, poiché la lettera del 21.12.2010 è estranea al rapporto oggetto di lite e la lettera del 18.05.2012 è successiva allo spirare del decennio. La convenuta, con note di trattazione scritta dell'udienza, ha rilevato come dalla lettura del decreto ingiuntivo si possa evincere come il rapporto aperto dal IG. presso l Persona_1 Controparte_6 nell'allora con n. 2198/51 fosse l'unico intercorrente tra le CP_2 parti e l'unico oggetto del monitorio azionato dalla per una sola CP_2 linea di credito. Il fatto che recasse un diverso numero di conto corrente era dovuto, secondo la convenuta, ai vari passaggi societari indicati nella missiva del 21.12.2010. Ogni contestazione dell'attrice sulla incongruenza tra le somme richieste nelle diffide rispetto a quella ingiunta sarebbero da considerarsi domande nuove e inammissibili.
*** L'eccezione di prescrizione è fondata e l'opposizione deve essere accolta. Preliminarmente deve dichiararsi infondata la tesi della convenuta per la quale il dies a quo per la decorrenza del termine decennale di prescrizione del titolo fondante il credito sia da rinvenire nella data di apposizione della formula esecutiva. Tale momento, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, coincide con quello in cui il provvedimento “sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed pag. 3/6 efficacia di cosa giudicata” come peraltro stabilito, tra le molteplici, proprio dalla sentenza della Corte di cassazione n. 15157/2017 citata dalla opposta. Diversamente, verrebbe lasciata la decorrenza del termine di prescrizione al mero arbitrio della parte che potrebbe in qualunque momento a lei utile iniziare a farlo decorrere tramite richiesta di apposizione della formula esecutiva. Peraltro, nel caso di specie spostare la decorrenza dal 2001 al 2004 risulta irrilevante. Stabilito nel 24 febbraio 2001 l'inizio della decorrenza del termine di prescrizione, ciò che effettivamente rileva ai fini del decidere è stabilire se la missiva inviata al IGnor il 3 gennaio 2011 dalla Per_1 CP_4 così come ribadita in data 25 maggio 2012, recante intimazione di pagamento e diffida ad adempiere sia utile ai fine della interruzione della prescrizione. La risposta a tale quesito è negativa poiché non vi è alcun dato che consenta di sapere se il credito per cui è causa fosse compreso tra quelli oggetto della comunicata cessione. Dinanzi a una tale eccezione era onere della convenuta dimostrare che il credito azionato oggi dalla cessionaria fosse il medesimo per cui era stato emesso il decreto ingiuntivo in favore della cedente. Rileva altresì la circostanza per la quale l'attrice abbia formalmente dichiarato di non riconoscere la sottoscrizione in calce all'avviso di ricevimento della raccomandata del 3 gennaio 2011 senza che a ciò sia seguita la richiesta di verifica ai sensi dell'art. 216 c.p.c., attività necessaria per potersi valere del documento
Per questi motivi
l'opposizione va accolta. Le spese seguono la soccombenza, sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e devono essere liquidate a favore del procuratore antistatario
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione;
- condanna la convenuta al pagamento delle Parte_1 spese del giudizio che si liquidano in euro 786,00 per esborsi ed euro 4.217,00 per compensi oltre rimborso spese generali, IVA, CPA da liquidarsi a favore del procuratore antistatario Avv. Renato Arseni.”. La parte appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE pag. 4/6 L'appello non è fondato e, pertanto, non merita d'essere accolto. L'appellante critica la sentenza assumendo che il Tribunale, nell'escludere la legittimazione attiva della (così, d'ora innanzi, per brevità), Pt_1 avrebbe pronunciato ultra petita stante l'assenza di un'eccezione della sul punto. CP_1
Va premesso che tutti i documenti depositati nel presente grado, inclusi quelli già prodotti in primo grado e nuovamente depositati dall'appellante successivamente al deposito dell'atto d'appello sono inammissibili per tardività. Ciò premesso, ritiene la Corte che la censura di cui sopra non coglie nel segno poiché il Tribunale ha accolto l'opposizione previo accoglimento dell'eccezione di prescrizione del diritto di credito messo in esecuzione. Osserva la Corte che, all'evidenza, l'accertamento dell'intervenuta prescrizione presuppone che il Tribunale abbia ritenuto sussistente la legittimazione attiva in capo alla . Pt_1
Quel che il Tribunale ha accertato in sentenza o, comunque, che avrebbe dovuto accertare, in tal senso dovendosi ritenere sostituita la motivazione in discorso, è che le diffide prodotte in giudizio dalla ai fini Pt_1 interruttivi della prescrizione (indirizzate al coniuge della , CP_1 coobbligato in solido) non fossero idonee ad interrompere la prescrizione (così come eccepito dalla nella memoria del 20.4.2022 seguita alla CP_1 loro produzione). Ed invero, dall'esame di entrambe emerge che non risultassero riferibili al credito di cui al decreto ingiuntivo oggetto di esecuzione poiché, oltre a recare importi differenti, non contengono elementi utili a rapportarle al credito ingiunto.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe accertato l'inutilizzabilità delle diffide in discorso anche perché una volta disconosciuta la sottoscrizione del destinatario dalla sua erede, non è seguita la proposizione dell'istanza di verificazione. La critica attiene alla tardività del disconoscimento che sarebbe stata trascurata dal Tribunale al pari della tempestiva proposizione dell'istanza di verificazione. Osserva la Corte che il rigetto del motivo che precede assorbe ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono porsi a carico dell'appellante.
P.Q.M.
pag. 5/6 La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna alla rifusione delle spese Parte_1 di lite in favore di nella misura che Controparte_1 liquida in euro 8.000,00, oltre spese generali ed oneri di legge, da distrarsi all'avv. Renato Arseni dichiaratosi antistatario. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso nella camera di consiglio del 30.9.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 6/6
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6363 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
Parte_1
Avv. PETILLO SALVATORE e
Controparte_1
Avv. ARSENI RENATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 1138 del 2022 con cui il Tribunale di Civitavecchia ha deciso quanto segue: “Con atto di citazione del 23.7.2021 la NO impugnava l'atto di Controparte_1 precetto, notificatole in data 8.6.2021 da parte di Parte_1
con il quale le si intimava il pagamento della complessiva somma di
[...] euro 98.841,69, oltre alle spese di notifica e interessi maturandi sino al soddisfo, in forza del decreto ingiuntivo n. 1707/2000 emesso dal Tribunale di Viterbo in data 30.12.2000 nel giudizio rubricato al n. R.G. 5488/2000, notificato in data 15.1.2001 e spedito in formula esecutiva in data 13.5.2004, che ingiungeva all'opponente di pagare alla , CP_2 cedente della opposta, la somma di lire 138.597.916 oltre interessi legali e spese della procedura per compensi in favore di ciascun convenuto, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. L'opponente eccepiva la prescrizione del credito azionato giusto il disposto dell'art. 2946 c.c. in assenza di richieste di pagamento a far data dalla notificazione del decreto ingiuntivo del 15.1.2001 fino alla notificazione del precetto, avvenuta in data 8 giugno 2021 Rassegnava quali conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Civitavecchia, contrariis reiectis, per le ragioni esposte, in accoglimento della proposta opposizione, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della società opposta a procedere ad esecuzione forzata per intervenuta prescrizione del credito di cui al precetto notificato in data 08.06.2021 e, per l'effetto, ove occorra, dichiarare l'illegittimità ed inefficacia del precetto medesimo. Con condanna alle spese, competenze ed onorari del procedimento, IVA e CAP di legge e rimborso spese generali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. In data 31.8.2021 la causa veniva iscritta al ruolo con R.G. n. 2802/2021 con prima udienza fissata al 12.1.2021. In data 30.11.202 si costituiva la società opposta Controparte_3 chiedendo il rigetto della spiegata opposizione eccependo che in data
[...]
23.5.2012, al tempo titolare del credito, diffidava il IG. Controparte_4
debitore in solido con l'opponente, invitandolo a Persona_1 regolarizzare la posizione debitoria. In seguito, con atto stragiudiziale di diffida del 4.12.2020 medesimo invito veniva indirizzato alla NO
. Riferiva poi l'opponente che in data 13.5.2004 il decreto CP_1 ingiuntivo diveniva esecutivo e che la prescrizione veniva interrotta dalla ridetta comunicazione del 23.5.2012. Concludeva pertanto l'opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
, per le causali in premessa rigettare l'opposizione ex Controparte_5 adverso proposta in quanto infonda-ta in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare l'opposto precetto e conseguentemente dichiarare che la può procedere ad esecuzione forzata nei Parte_1 confronti della IG.ra . Con vittoria di spese, competenze ed onorari CP_1 del giudizio”. Alla prima udienza del 12.1.2021 venivano assegnati i termini per le memorie ex art. 183 VI comma. Parte attrice, a mezzo della memoria di precisazione della domanda, precisava che il termine di prescrizione del diritto di credito consacrato nel decreto ingiuntivo del 30.12.2000 Tribunale di Viterbo, notificato e non opposto, era iniziato a decorrere dalla data del suo passaggio in giudicato avvenuto il 24.02.2001. Parte convenuta eccepiva con memoria istruttoria di cui al secondo termine dell'art. 183 VI comma c.p.c. che la procedura monitoria si era conclusa con l'apposizione della formula esecutiva in data 13.5.2004 e depositando raccomandata ricevuta dal IGnor in data Persona_1
3.1.2011, nella quale veniva intimato al coobbligato il pagamento della pag. 2/6 somma di 130.962,59 alla data del 17/12/2010. Missiva reiterata in data 18/5/2012. Chiedeva dunque l'eccezione di prescrizione fosse respinta. La NO replicava contestando la rilevanza probatoria dei CP_1 documenti prodotti dalla convenuta (diffida del 21.12.2010 e diffida del 18.05.2012) e la loro idoneità ad interrompere il decorso dell'eccepita prescrizione. In riferimento alla diffida del 21.12.2010, si disconosceva la sottoscrizione resa sulla cartolina di ritorno della raccomandata allegata al citato documento ritenendola non riconducibile al proprio defunto coniuge IG.
. Persona_1
All'udienza del 4.5.2022 il Giudice rinviava al 2 novembre 2022 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con termine fino al 15 settembre 2022 per note e fino al 5 ottobre 2022 per repliche. Con le proprie note l'attrice ribadiva l'eccezione di prescrizione del credito in assenza di atti interruttivi e rilevando l'infondatezza della tesi della convenuta per la quale il termine di prescrizione decorra dalla apposizione della formula esecutiva. Contestava la convenuta inoltre la rilevanza della documentazione prodotta dall'opposta con la memoria ex art. 183 VI comma cpc n. 2, poiché la lettera del 21.12.2010 è estranea al rapporto oggetto di lite e la lettera del 18.05.2012 è successiva allo spirare del decennio. La convenuta, con note di trattazione scritta dell'udienza, ha rilevato come dalla lettura del decreto ingiuntivo si possa evincere come il rapporto aperto dal IG. presso l Persona_1 Controparte_6 nell'allora con n. 2198/51 fosse l'unico intercorrente tra le CP_2 parti e l'unico oggetto del monitorio azionato dalla per una sola CP_2 linea di credito. Il fatto che recasse un diverso numero di conto corrente era dovuto, secondo la convenuta, ai vari passaggi societari indicati nella missiva del 21.12.2010. Ogni contestazione dell'attrice sulla incongruenza tra le somme richieste nelle diffide rispetto a quella ingiunta sarebbero da considerarsi domande nuove e inammissibili.
*** L'eccezione di prescrizione è fondata e l'opposizione deve essere accolta. Preliminarmente deve dichiararsi infondata la tesi della convenuta per la quale il dies a quo per la decorrenza del termine decennale di prescrizione del titolo fondante il credito sia da rinvenire nella data di apposizione della formula esecutiva. Tale momento, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, coincide con quello in cui il provvedimento “sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed pag. 3/6 efficacia di cosa giudicata” come peraltro stabilito, tra le molteplici, proprio dalla sentenza della Corte di cassazione n. 15157/2017 citata dalla opposta. Diversamente, verrebbe lasciata la decorrenza del termine di prescrizione al mero arbitrio della parte che potrebbe in qualunque momento a lei utile iniziare a farlo decorrere tramite richiesta di apposizione della formula esecutiva. Peraltro, nel caso di specie spostare la decorrenza dal 2001 al 2004 risulta irrilevante. Stabilito nel 24 febbraio 2001 l'inizio della decorrenza del termine di prescrizione, ciò che effettivamente rileva ai fini del decidere è stabilire se la missiva inviata al IGnor il 3 gennaio 2011 dalla Per_1 CP_4 così come ribadita in data 25 maggio 2012, recante intimazione di pagamento e diffida ad adempiere sia utile ai fine della interruzione della prescrizione. La risposta a tale quesito è negativa poiché non vi è alcun dato che consenta di sapere se il credito per cui è causa fosse compreso tra quelli oggetto della comunicata cessione. Dinanzi a una tale eccezione era onere della convenuta dimostrare che il credito azionato oggi dalla cessionaria fosse il medesimo per cui era stato emesso il decreto ingiuntivo in favore della cedente. Rileva altresì la circostanza per la quale l'attrice abbia formalmente dichiarato di non riconoscere la sottoscrizione in calce all'avviso di ricevimento della raccomandata del 3 gennaio 2011 senza che a ciò sia seguita la richiesta di verifica ai sensi dell'art. 216 c.p.c., attività necessaria per potersi valere del documento
Per questi motivi
l'opposizione va accolta. Le spese seguono la soccombenza, sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e devono essere liquidate a favore del procuratore antistatario
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione;
- condanna la convenuta al pagamento delle Parte_1 spese del giudizio che si liquidano in euro 786,00 per esborsi ed euro 4.217,00 per compensi oltre rimborso spese generali, IVA, CPA da liquidarsi a favore del procuratore antistatario Avv. Renato Arseni.”. La parte appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE pag. 4/6 L'appello non è fondato e, pertanto, non merita d'essere accolto. L'appellante critica la sentenza assumendo che il Tribunale, nell'escludere la legittimazione attiva della (così, d'ora innanzi, per brevità), Pt_1 avrebbe pronunciato ultra petita stante l'assenza di un'eccezione della sul punto. CP_1
Va premesso che tutti i documenti depositati nel presente grado, inclusi quelli già prodotti in primo grado e nuovamente depositati dall'appellante successivamente al deposito dell'atto d'appello sono inammissibili per tardività. Ciò premesso, ritiene la Corte che la censura di cui sopra non coglie nel segno poiché il Tribunale ha accolto l'opposizione previo accoglimento dell'eccezione di prescrizione del diritto di credito messo in esecuzione. Osserva la Corte che, all'evidenza, l'accertamento dell'intervenuta prescrizione presuppone che il Tribunale abbia ritenuto sussistente la legittimazione attiva in capo alla . Pt_1
Quel che il Tribunale ha accertato in sentenza o, comunque, che avrebbe dovuto accertare, in tal senso dovendosi ritenere sostituita la motivazione in discorso, è che le diffide prodotte in giudizio dalla ai fini Pt_1 interruttivi della prescrizione (indirizzate al coniuge della , CP_1 coobbligato in solido) non fossero idonee ad interrompere la prescrizione (così come eccepito dalla nella memoria del 20.4.2022 seguita alla CP_1 loro produzione). Ed invero, dall'esame di entrambe emerge che non risultassero riferibili al credito di cui al decreto ingiuntivo oggetto di esecuzione poiché, oltre a recare importi differenti, non contengono elementi utili a rapportarle al credito ingiunto.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe accertato l'inutilizzabilità delle diffide in discorso anche perché una volta disconosciuta la sottoscrizione del destinatario dalla sua erede, non è seguita la proposizione dell'istanza di verificazione. La critica attiene alla tardività del disconoscimento che sarebbe stata trascurata dal Tribunale al pari della tempestiva proposizione dell'istanza di verificazione. Osserva la Corte che il rigetto del motivo che precede assorbe ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono porsi a carico dell'appellante.
P.Q.M.
pag. 5/6 La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna alla rifusione delle spese Parte_1 di lite in favore di nella misura che Controparte_1 liquida in euro 8.000,00, oltre spese generali ed oneri di legge, da distrarsi all'avv. Renato Arseni dichiaratosi antistatario. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso nella camera di consiglio del 30.9.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 6/6