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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 21/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n° 1163/2024 R G
Tribunale di Barcellona P.G.
Il Tribunale di Barcellona P.G. in composizione collegiale, composto dai sigg. magistrati:
dott. Giovanni De Marco Presidente. dott.ssa Elisa Di Giovanni Giudice dott. Francesco Montera Giudice Rel.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19.12.2024, riunito nella Camera di Consiglio, sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 24.10.2024 - ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art 281 terdecies c.p.c.
nella causa iscritta al n. 1163/2024 del Registro Generale Contenzioso, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (codice fiscale: Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto (Me), Via Mandanici n. 14,
[...] presso lo studio dell'Avv. Nunziata Bonina, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Tisa, giusta procura in atti.
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1 codice fiscale: ), in persona del legale rappresentate pro-
[...] P.IVA_1 tempore, con sede in Ravenna, Via Pier Traversari n. 63
Resistente contumace
Oggetto: liquidazione onorari di avvocato nei confronti del proprio cliente.
_________________________
Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 22.10.2024, il ricorrente, premesso:
- di avere svolto attività professionale quale procuratore del
[...]
nel Controparte_1 procedimento iscritto al n. 20139/2009 R.G. di questo Tribunale – Sezione distaccata di Lipari, per l'ottenimento della declaratoria di risoluzione del contratto relativo all'esecuzione dei lavori “… di sistemazione e riqualificazione ambientale della costa
Pagina 1 a 4 Tribunale di Barcellona P.G.
RG n. 1163/2024 in località Acquacalda a protezione dell'abitato e della strada litoranea”, commessi in appalto dal Comune di Lipari, per l'importo netto di € 1.400.025,01 (ivi inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), giusta contratto del 04.03.2008 n. 254 di repertorio, oltre al riconoscimento di taluni crediti vantati in dipendenza dello stesso;
- Istruito il giudizio, nelle more della decisione, l'odierno ricorrente -essendo sorti contrasti tra il la società consorziata affidataria dei Controparte_1
lavori (società C.E.A.) con la quale intratteneva rapporti di natura professionale, ritenendo che potesse ravvisarsi un potenziale conflitto di interessi- con pec del
13.06.2019 rinunciava al mandato ed al fine di garantire la continuità della difesa partecipava alle udienze successive sino alla nomina del nuovo procuratore.
- Con la sentenza non definitiva n. 1092/2019 pubblicata in data 12.11.2019, il
Tribunale di Barcellona P.G. - sezione distaccata di Lipari accoglieva la domanda di risoluzione del contratto di appalto per fatto e colpa della Stazione Appaltante, riservando di provvedere in ordine alla liquidazione delle spese con la sentenza definitiva, pubblicata in data 23.05.2023.
Ciò premesso e rilevato di avere regolarmente espletato l'incarico professionale e che i solleciti rivolti alla resistente non sortivano effetti positivi, neanche a seguito dell'invito alla negoziazione assistita, il ricorrente chiedeva il pagamento della somma pari ad €
27.804,00= al lordo degli acconti ricevuti, oppure a quell'altra somma, maggiore o minore, che sarebbe determinata nel corso del giudizio, per come indicato nella parcella (documento n. 20), oltre alle spese generali, alla C.p.a. ed all'I.v.a., per l'attività professionale espletata e qui documentata nell'interesse della convenuta nel procedimento indicato.
Ritenuto, in rito, che il ricorrente, in data 07.11.2024, ha depositato copia del ricorso e del decreto di fissazione udienza emesso in data 24.10.2024, regolarmente notificato, a mezzo pec, a controparte in data 04.11.2024, si prende atto che il convenuto non si è costituito nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
Nel merito, si ritiene:
- che dagli atti del procedimento iscritto al n° 20139/2009 RG Tribunale di Barcellona
P.G., sezione distaccata di Lipari, versati in atti, emerge la prova che il ricorrente abbia prestato attività di procuratore del convenuto fino al 19.02.2021 epoca che impone la applicazione delle tariffe vigenti dell'epoca (DM 55/2014), come peraltro fatto dal ricorrente;
- che, parte ricorrente chiede che “dall'importo che verrà determinato, saranno detratti gli acconti ricevuti e di cui alle fatture n. 158/2009 del 28.05.2009 (documento n. 22),
n. 63/2010 del 30.03.2010 (documento n. 23) e n. 101/2018 del 02.08.2018
(documento n. 24)” per un importo complessivo di €. 5.500,00; Pag. 2 a 4
Tribunale di Barcellona P.G.
RG n. 1163/2024
- che la somma richiesta dal ricorrente non è del tutto congrua considerato che la questione economica, oggetto della domanda principale formulata nell'atto di citazione, è stata risolta sin dalla instaurazione del giudizio posto che il pagamento delle somme pretese è avvenuto prima della costituzione dell'ente convenuto tant'è che nella relativa comparsa di costituzione detto ente ha chiesto sul punto la cessazione della materia del contendere che induce, ad applicare i valori minimi delle indicate tariffe avuto riguardo al valore della causa che induce ad applicare i parametri di quelli dello scaglione oltre 520.000 euro, per un importo di € 16.481,00, da cui detrarre la somma di € 5.500,00, oltre accessori di legge;
- che la domanda di pagamento degli “…interessi al tasso moratorio ex art. 1284, comma 4° codice civile, dalla data della prima costituzione in mora (29.09.2022) e sino all'effettivo soddisfo” può essere accolta posto che <… il tasso di interesse è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali… -e che- … nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'articolo 14 d.lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore>>, principio enunciato dalla S. C. (ord., 16 marzo 2022, n. 8611), al quale si aderisce.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e, considerata la contumacia di parte resistente, liquidate nei minimi dello scaglione di riferimento che si individua in quello del valore fino ad €. 26000 dei procedimenti monitori assimilabile al presente, delle tariffe vigenti ex DM 147/2022.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Barcellona P. G., in composizione Collegiale, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1163/2024
R. G. così provvede:
DICHIARA la contumacia del resistente
[...]
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore.
DETERMINA il compenso complessivamente dovuto dal CP_1
Pag. 3 a 4
Tribunale di Barcellona P.G.
RG n. 1163/2024
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, in favore dell'avv. Parte_1
per l'attività professionale svolta e descritta in motivazione, in complessivi 10.981,00, già detratta la somma di € 5.500,00, oltre spese generali e oneri fiscali di legge;
CONDANNA, per l'effetto, il Controparte_1
in persona del legale rappresentante
[...]
pro-tempore, al pagamento in favore dell'avv. , dell'importo di € Parte_1
10.981,00, oltre spese generali del 15%, IVA e Cpa se dovuti per legge ed interessi ex art. 1284 comma 4 c. c. dalla data del 29.09.2022 fino al soddisfo;
CONDANNA il resistente al pagamento delle spese di lite quantificate, secondo i criteri indicati in €.270,00 oltre spese esenti pari a €. 518,00 e spese generali ed oneri fiscali di legge.
Così deciso all'esito della Camera di Consiglio.
Il Giudice Estensore On. Il Presidente
Dott. Francesco Montera Dott. Giovanni De Marco
Pag. 4 a 4
Tribunale di Barcellona P.G.
Il Tribunale di Barcellona P.G. in composizione collegiale, composto dai sigg. magistrati:
dott. Giovanni De Marco Presidente. dott.ssa Elisa Di Giovanni Giudice dott. Francesco Montera Giudice Rel.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19.12.2024, riunito nella Camera di Consiglio, sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 24.10.2024 - ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art 281 terdecies c.p.c.
nella causa iscritta al n. 1163/2024 del Registro Generale Contenzioso, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (codice fiscale: Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto (Me), Via Mandanici n. 14,
[...] presso lo studio dell'Avv. Nunziata Bonina, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Tisa, giusta procura in atti.
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1 codice fiscale: ), in persona del legale rappresentate pro-
[...] P.IVA_1 tempore, con sede in Ravenna, Via Pier Traversari n. 63
Resistente contumace
Oggetto: liquidazione onorari di avvocato nei confronti del proprio cliente.
_________________________
Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 22.10.2024, il ricorrente, premesso:
- di avere svolto attività professionale quale procuratore del
[...]
nel Controparte_1 procedimento iscritto al n. 20139/2009 R.G. di questo Tribunale – Sezione distaccata di Lipari, per l'ottenimento della declaratoria di risoluzione del contratto relativo all'esecuzione dei lavori “… di sistemazione e riqualificazione ambientale della costa
Pagina 1 a 4 Tribunale di Barcellona P.G.
RG n. 1163/2024 in località Acquacalda a protezione dell'abitato e della strada litoranea”, commessi in appalto dal Comune di Lipari, per l'importo netto di € 1.400.025,01 (ivi inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), giusta contratto del 04.03.2008 n. 254 di repertorio, oltre al riconoscimento di taluni crediti vantati in dipendenza dello stesso;
- Istruito il giudizio, nelle more della decisione, l'odierno ricorrente -essendo sorti contrasti tra il la società consorziata affidataria dei Controparte_1
lavori (società C.E.A.) con la quale intratteneva rapporti di natura professionale, ritenendo che potesse ravvisarsi un potenziale conflitto di interessi- con pec del
13.06.2019 rinunciava al mandato ed al fine di garantire la continuità della difesa partecipava alle udienze successive sino alla nomina del nuovo procuratore.
- Con la sentenza non definitiva n. 1092/2019 pubblicata in data 12.11.2019, il
Tribunale di Barcellona P.G. - sezione distaccata di Lipari accoglieva la domanda di risoluzione del contratto di appalto per fatto e colpa della Stazione Appaltante, riservando di provvedere in ordine alla liquidazione delle spese con la sentenza definitiva, pubblicata in data 23.05.2023.
Ciò premesso e rilevato di avere regolarmente espletato l'incarico professionale e che i solleciti rivolti alla resistente non sortivano effetti positivi, neanche a seguito dell'invito alla negoziazione assistita, il ricorrente chiedeva il pagamento della somma pari ad €
27.804,00= al lordo degli acconti ricevuti, oppure a quell'altra somma, maggiore o minore, che sarebbe determinata nel corso del giudizio, per come indicato nella parcella (documento n. 20), oltre alle spese generali, alla C.p.a. ed all'I.v.a., per l'attività professionale espletata e qui documentata nell'interesse della convenuta nel procedimento indicato.
Ritenuto, in rito, che il ricorrente, in data 07.11.2024, ha depositato copia del ricorso e del decreto di fissazione udienza emesso in data 24.10.2024, regolarmente notificato, a mezzo pec, a controparte in data 04.11.2024, si prende atto che il convenuto non si è costituito nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
Nel merito, si ritiene:
- che dagli atti del procedimento iscritto al n° 20139/2009 RG Tribunale di Barcellona
P.G., sezione distaccata di Lipari, versati in atti, emerge la prova che il ricorrente abbia prestato attività di procuratore del convenuto fino al 19.02.2021 epoca che impone la applicazione delle tariffe vigenti dell'epoca (DM 55/2014), come peraltro fatto dal ricorrente;
- che, parte ricorrente chiede che “dall'importo che verrà determinato, saranno detratti gli acconti ricevuti e di cui alle fatture n. 158/2009 del 28.05.2009 (documento n. 22),
n. 63/2010 del 30.03.2010 (documento n. 23) e n. 101/2018 del 02.08.2018
(documento n. 24)” per un importo complessivo di €. 5.500,00; Pag. 2 a 4
Tribunale di Barcellona P.G.
RG n. 1163/2024
- che la somma richiesta dal ricorrente non è del tutto congrua considerato che la questione economica, oggetto della domanda principale formulata nell'atto di citazione, è stata risolta sin dalla instaurazione del giudizio posto che il pagamento delle somme pretese è avvenuto prima della costituzione dell'ente convenuto tant'è che nella relativa comparsa di costituzione detto ente ha chiesto sul punto la cessazione della materia del contendere che induce, ad applicare i valori minimi delle indicate tariffe avuto riguardo al valore della causa che induce ad applicare i parametri di quelli dello scaglione oltre 520.000 euro, per un importo di € 16.481,00, da cui detrarre la somma di € 5.500,00, oltre accessori di legge;
- che la domanda di pagamento degli “…interessi al tasso moratorio ex art. 1284, comma 4° codice civile, dalla data della prima costituzione in mora (29.09.2022) e sino all'effettivo soddisfo” può essere accolta posto che <… il tasso di interesse è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali… -e che- … nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'articolo 14 d.lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore>>, principio enunciato dalla S. C. (ord., 16 marzo 2022, n. 8611), al quale si aderisce.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e, considerata la contumacia di parte resistente, liquidate nei minimi dello scaglione di riferimento che si individua in quello del valore fino ad €. 26000 dei procedimenti monitori assimilabile al presente, delle tariffe vigenti ex DM 147/2022.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Barcellona P. G., in composizione Collegiale, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1163/2024
R. G. così provvede:
DICHIARA la contumacia del resistente
[...]
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore.
DETERMINA il compenso complessivamente dovuto dal CP_1
Pag. 3 a 4
Tribunale di Barcellona P.G.
RG n. 1163/2024
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, in favore dell'avv. Parte_1
per l'attività professionale svolta e descritta in motivazione, in complessivi 10.981,00, già detratta la somma di € 5.500,00, oltre spese generali e oneri fiscali di legge;
CONDANNA, per l'effetto, il Controparte_1
in persona del legale rappresentante
[...]
pro-tempore, al pagamento in favore dell'avv. , dell'importo di € Parte_1
10.981,00, oltre spese generali del 15%, IVA e Cpa se dovuti per legge ed interessi ex art. 1284 comma 4 c. c. dalla data del 29.09.2022 fino al soddisfo;
CONDANNA il resistente al pagamento delle spese di lite quantificate, secondo i criteri indicati in €.270,00 oltre spese esenti pari a €. 518,00 e spese generali ed oneri fiscali di legge.
Così deciso all'esito della Camera di Consiglio.
Il Giudice Estensore On. Il Presidente
Dott. Francesco Montera Dott. Giovanni De Marco
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