Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/03/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA
N. 5159/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
SEPARAZIONE CONSENSUALE
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. LA ER PRESIDENTE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE
DOTT. Claudia Dal LO GIUDICE REL/EST. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 473 bis.51 c.p.c. e art. 4 legge n. 898/70, con ricorso iscritto in data 10/04/2024
DA
nata a [...], il [...], CF. Parte_1
C.F._1
, nato a [...], il [...], CF. CP_1 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti DALLORA GIORGIA e PRATI
FEDERICO, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio
RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
- i coniugi vivranno separati con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza. - la signora rimarrà nell'abitazione già casa familiare e Parte_1
in comproprietà tra le parti, mentre il signor continuerà a vivere a CP_1
Bruxelles o comunque, in altro posto;
- le figlie, entrambe maggiorenni, faranno
1
è economicamente indipendente, mentre sta terminando gli studi in Per_1 Per_2
America ed è, pertanto, non ancora economicamente indipendente. - il signor CP_1
sosterrà per la figlia , non ancora economicamente indipendente, tutte le
[...] Per_2
spese necessarie per il suo mantenimento e per quelle straordinarie e ciò sino all'indipendenza economica della stessa;
- il signor si impegna, comunque CP_1
e altresì, a sostenere ogni e qualsivoglia spesa si rendesse necessaria anche per la figlia maggiore , sempre al 100%; - Il signor corrisponderà alla Per_1 CP_1
moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento, un assegno mensile di euro
1.000,00, al netto delle tasse, entro il 05 di ogni mese, con decorrenza dal mese in cui verrà fissata l'udienza di separazione, con indicizzazione ISTAT dell'assegno dallo stesso mese del 2025; - il signor si impegna a corrispondere alla moglie, CP_1
signora , a titolo di contributo al rimborso spese per la casa Parte_1 familiare, l'importo mensile di euro 500€ (per utenze, spese condominiali sia ordinarie che straordinarie, assicurazione casa/auto); - il signor versa alla moglie, CP_1 al momento della sottoscrizione del presente ricorso, l'importo di euro 20.000,00 a titolo di contributo finalizzato a riequilibrare le rispettive posizioni economiche e patrimoniali tra i coniugi;
- i coniugi dichiarano di aver già sistemato ogni ulteriore loro questione economica, di aver separato i conti correnti, ad eccezione dell'attribuzione patrimoniale di seguito indicata: i coniugi sono comproprietari al
50% ciascuno del seguente immobile: abitazione familiare, censito catastalmente in
Comune di Verona, costituito da un appartamento posto in via dei Montecchi n. 2, piano sesto, composto da 5 vani e servizi, oltre a un'autorimessa al piano interrato e cantina. Dette unità immobiliari risultano censite presso il Catasto Fabbricati del
Comune di Verona, al Fg. 168, part. 204, sub. 11, p. S1 – 6, z.c. 1, cat. A/2, classe 4, vani 7,5, rendita catastale euro 1.278,23; part. 204 sub, 13, p. S, Z.C. 1, cat. C/6, classe
6, mq. 18, rendita catastale 100,40, autorimessa. Tra confini ben noti alle parti che rinunciano alla loro descrizione. Il compendio immobiliare viene trasferito nell'attuale stato di fatto e di diritto. Il trasferimento comprende ogni accessorio, accessione, dipendenza e pertinenza, servitù attiva e passiva, apparente e non apparente, quali evidenziate dalla situazione dei luoghi e dai titoli di provenienza. Provenienza: detto
2 immobile è pervenuto alle parti a mezzo di atto di compravendita registrato in data
25.09.2013n. 17007 serie 1T, n. rep. 143990 e n. 17233 Racc. a ministero Notaio
e trascritto all'Agenzia delle Entrate Ufficio Pubblicità Immobiliare Persona_3
di Verona il 26.09.20213 ai n. 31985 R.G. e n. 21673 R.P., atto che si produce in copia conforme all'originale rilasciato dal Notaio in data 08.10.2013. In Persona_3 relazione a tali beni immobili, costituenti, nel loro complesso, l'abitazione familiare con accessori e pertinenze, le parti nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia assumono la seguente determinazione patrimoniale: nato a [...] il CP_1
11.04.1969, C.F.: si impegna ad attribuire e quindi a trasferire C.F._2
a , nata a [...] il [...], C.F.: che si Parte_1 C.F._1
impegna ad accettare e acquistare il 50% di usufrutto sui beni immobili di cui sopra. Il trasferimento di proprietà sarà redatto da un notaio, a seguito dell'omologazione della separazione con gli oneri a carico di entrambi i coniugi. Il trasferimento della quota di usufrutto, pari a ½ (un mezzo), sulle unità immobiliari succitate, viene effettuato ed accettato senza corrispettivo in danaro, ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della presente separazione, precisando inoltre, le parti, che il detto trasferimento viene dalle stesse ritenuto corretto in relazione al fatto che la signora vi potrà vivere Parte_1
anche quando le figlie saranno economicamente indipendenti, mentre il signor CP_1
rimarrà a vivere a Bruxelles o altrove. L'usufrutto dell'immobile viene trasferito
[...]
con le accessioni, pertinenze, diritti che gli competono. Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che, per il trasferimento come innanzi effettuato, intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art.19 della L.6 marzo 1987, n.74, della sentenza della Corte
Costituzionale n.154/1999 e della successiva sentenza n.21761/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. I coniugi chiedono l'omologa.
Spese di lite compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione personale allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
3 Risulta in atti che nella coppia non c'erano figli minorenni alla data del deposito del ricorso.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 25.02.2025 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate con una parziale modifica, interamente riportata in epigrafe, in relazione alle determinazioni relative ai trasferimenti immobiliari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente, per relationem, il contenuto del ricorso introduttivo e delle ulteriori note scritte delle parti, che, come anticipato, parzialmente modificano quelle iniziali;
rilevato che le condizioni oggetto delle intese tra le parti risultano eque e non contrastano con norme imperative;
visto il parere del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) omologa la separazione consensuale delle parti, come indicate, alle condizioni specificate in atti, prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali raggiunti;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Verona (atto n.74/p.2/s. A/1999) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R.
03/11/2000 n.396.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 11 marzo 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal LO LA ER
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