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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/04/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente dott.ssa Laura Cortellaro Giudice dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore nel procedimento N. V.G. 718/2025 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TACCONE Parte_1 C.F._1
MORENO CHRISTIAN e con domicilio eletto presso il suo studio in NOVIGLIO (MI) IN VIA
PERTINI N. 32
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GARAVAGLIA Parte_2 C.F._2
MARCELLA e con domicilio eletto presso il suo studio in BAREGGIO VIA DON BIELLA N. 6 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. congiunto per la modifica delle condizioni relative alla prole;
rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto, a parziale modifica del decreto emesso dal
Tribunale di Pavia in data 12.05.2017 n. 2971/2017, di recepire la diversa regolamentazione adottata Per_ in merito al collocamento abitativo ed al mantenimento del minore ( nato in data [...]); che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le seguenti condizioni:
Per_
“ 1) Il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la casa del padre, in Bareggio (Mi), Via Della Croce n. 11; genitori che ne cureranno insieme la crescita e l'educazione.
Ogni decisione inerente le scelte nell'interesse del minore verrà presa di comune accordo e discussa preventivamente;
per quanto concerne invece le decisione di ordinaria amministrazione nel quotidiano, le stesse verranno prese di volta in volta da ciascun genitore quando il figlio sarà con lui;
2) Il figlio minore sarà collocato presso la casa paterna a partire da giugno 2025, per consentire ad
Per_
di terminare l'anno scolastico corrente;
la madre potrà vederlo e tenerlo con sé secondo il seguente schema:
2.1 Nel periodo scolastico: a week-end alternati, dal venerdì alle 17.45 prelevandolo dalla casa paterna, fino alla domenica sera ore 21.30 tranne nel periodo invernale (dal 21 Dicembre al 20 Per_ Marzo), in cui 3 weekend su 4 il figlio starà con il padre, per permettere ad di fare snowboard;
- durante la settimana:
Per_ nel periodo invernale, quando cadono i tre weekend con il padre, starà con mamma il martedì ed il giovedì dalle 17.45 alle 21.30, compatibilmente con gli impegni extra scolastici del minore ( corso di chitarra e/o basket ecc.).
Per_ Mentre nella settimana antecedente il fine settimana con la madre, starà con mamma un giorno infrasettimanale, sempre dalle 17.45 alle 21.30. Quando i genitori riprenderanno a trascorrere con Per_ il figlio i fine settimana alternati starà con mamma un giorno infrasettimanale.
Per_
starà in alternanza con il papà e con la mamma in tutti i giorni festivi e relativi “ponti”.
2.2 Nel periodo di chiusura della scuola, i genitori, sentito il minore, valuteranno dove far frequentare al figlio il centro estivo.
2.3 Per quanto concerne le festività Natalizie il figlio trascorrerà con i genitori, secondo il criterio dell'alternanza, dalle ore 10.00 del giorno 23 dicembre fino alle ore 21.00 del giorno 30 dicembre e dalle ore 21.00 del giorno 30 dicembre fino alle ore 21.00 del 06 gennaio.
Per_ Per l'anno in corso trascorrerà il periodo 23 dicembre – 30 dicembre con la madre.
2.4 Relativamente alle vacanze Pasquali il figlio passerà, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua
e Pasquetta;
per l'anno 2025 il minore trascorrerà il giorno di Pasqua e Pasquetta con la madre;
2.5 In ordine alle vacanze estive, il figlio trascorrerà 2 settimane anche non consecutive nel mese di
Per_ agosto con il padre, che ha facoltà di scegliere i giorni;
trascorrerà con la madre 2 settimane anche non consecutive, nel periodo che va da Giugno a Settembre;
i genitori hanno l'obbligo di comunicazione del proprio periodo entro il 31 maggio di ogni anno.
Per le restanti settimane di vacanze scolastiche estive, individuate e concordate le due settimane che
Per_
trascorrerà con la madre, i genitori si rendono disponibili che il figlio possa trascorrere in località di vacanza anche settimane ulteriori rispetto alle due già individuate.
Considerato che
il sig.
Per_ ha 3 settimane consecutive di ferie nel mese di agosto, starà con il padre anche nella terza Pt_2
settimana di agosto, come sempre avvenuto, ove peraltro non vi è centro estivo.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio. Per quanto riguarda il giorno del compleanno del minore entrambi i genitori si impegnano nel giorno di loro spettanza a far trascorrere almeno due ore all'altro genitore insieme al figlio. Per_ Il compleanno dei nonni materni verrà trascorso da con mamma la dalle 17.45 alle 21.30.
I genitori potranno modificare concordemente le suddette condizioni di visita, previo accordo da formalizzarsi con almeno 24 ore di anticipo a mezzo whatsapp ai rispettivi numeri di telefono.
3) La sig.ra si impegna a corrispondere al sig. quale contributo per il mantenimento Parte_1 Pt_2
Per_ di , a titolo di concorso spese ordinarie, € 300,00 al mese, per 12 mesi , a mezzo di bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 30 di ogni mese .
3.1 Ciascun genitore, previa esibizione degli scontrini/delle fatture, parteciperà nella misura del 50
% delle spese straordinarie - spese di istruzione e formazione, sportivo/ricreative, farmaceutiche e mediche specialistiche ed altre per il figlio - secondo la disciplina del Protocollo n. 2323/2016 adottato dal Tribunale di Pavia, qui allegato Sub. Doc.11 La somma de qua va riconosciuta all'altro genitore entro il giorno 30 del mese in cui è stata sostenuta.
3.2 Disponendo il padre del “Fondo F.A.S.A (Fondo Assistenza Sanitaria Alimentaristi)”, i genitori si impegnano ad azionare la relativa copertura sanitaria prima di effettuare altri esborsi che potrebbero essere garantiti dalla stessa;
disponendo la madre di “Buoni Welfare” da utilizzare presso la struttura “Humanitas” per l'importo di euro 450,00 annui, i genitori si impegnano ad utilizzarli prima di effettuare altri esborsi che potrebbero essere coperti dagli stessi.
3.3 I genitori concordano che l'assegno unico per il figlio minore venga percepito al 50% da ciascuno di loro;
3.4 Le detrazioni spettanti per il figlio minore saranno suddivise nella misura del 50%.
4) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione Per_ tra loro, al fine di fornirsi tutte le informazioni utili relative alla gestione di e al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
5) I genitori si prestano sin da ora reciproco assenso al rinnovo dei documenti d'identità e per l'espatrio (passaporto e/o carta d'identità) per se stessi.
Con compensazione delle spese.”
Le parti hanno dato sufficienti indicazioni in merito alla nuova regolamentazione da loro adattata, il
Collegio non ritiene perciò di doverle convocare, tenuto conto peraltro che non hanno richiesto l'udienza in presenza;
risultano agli atti le indicazioni relative ai redditi delle Parti.
Data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- a modifica del decreto emesso dal Tribunale di Pavia in data 12.05.2017 n. 2971/2017 recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in data 7.4.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi