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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 14/05/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. MICHELE VIDETTA Presidente estensore
D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere Avv. SALVATORE GUZZI Giudice Ausiliare
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.265 del Ruolo Generale dell'anno 2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.41/2020 emessa dal Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica il 27.2.2020
e pubblicata il 13.3.2020, e vertente tra
(p. iva ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Giuseppe Setaro presso il cui studio in , alla Via S. Antonio n. 15, elettivamente Pt_1 domicilia;
APPELLANTE
E
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._1 TE
, rappresentati e difesi dall'Avv. Raffaele Boninfante ed elettivamente C.F._2 domiciliati in Potenza, alla Via della Tecnica n. 24, presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Robilotta;
APPELLATI
trattenuta in decisione l'1.10.2024 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate il 27.9.2024 ed il 29.9.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 18.10.2012 i sigg. e Controparte_1 TE
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Sala Consilina il , in persona Parte_1 del p.t., al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità civile ex art. 2051 c.c. CP_2 dell'Ente pubblico e di sentirne pronunciare la condanna al risarcimento dei danni.
A tal riguardo gli attori deducevano:
- che in data 5.8.2009, alle ore 22.50 circa, il sig. , alla guida di un TE
ciclomotore Aprilia 50 RS, targato X2TM5D, di proprietà del padre, , Controparte_1 mentre percorreva la strada comunale “Camerino” in agro di con direzione di Pt_1 marcia da bivio San Marzano verso il Centro Sportivo Meridionale, veniva coinvolto in un sinistro stradale a seguito del quale urtava con il ciclomotore un'autovettura ferma in sosta;
- che la causa del sinistro era da individuarsi nella cattiva tenuta del manto stradale, che risultava sconnesso nel punto dell'incidente e, in particolare, era caratterizzato dalla presenza di avvallamento, di catrame avariato e di detriti non segnalati, né visibili stante l'assenza di illuminazione;
- che nell'impatto con l'autovettura in sosta il sig. riportava gravi lesioni TE
personali per cui rimaneva ricoverato presso l'ospedale civile di Caserta sino al 29.8.2009, con diagnosi di “politrauma con fratture costali multiple complicate con emopneumotorace destro;
frattura processo traverso di C7 e D1; frattura gamba sinistra, tibia e perone”;
- che durante il ricovero il paziente era stato sottoposto, dapprima, a trattamento chirurgico all'arto inferiore sinistro per ricomporre la frattura con inserimento di elemento metallico di sintesi e, in seguito, ad intervento di rimozione dell'elemento metallico stesso;
- che il sig. era guarito con permanenza di postumi invalidanti non TE
inferiori al 20% ed era stato costretto a ricorrere più volte alle cure ed ai controlli sanitari con spese mediche pari ad € 134,97;
- che il ciclomotore di proprietà del sig. aveva subito danni alla carrozzeria Controparte_1 quantificabili in € 2.560,60, come da preventivo allegato in atti.
Pertanto, gli attori chiedevano che, previo espletamento di C.t.u. per la quantificazione dei danni, fosse pronunciata la condanna del al risarcimento dei danni patrimoniali (da Parte_1 liquidarsi in € 2.560,60) e non patrimoniali (da liquidarsi in € 50.000,00 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge), con vittoria di spese di lite.
Con comparsa depositata in data 5.2.2013 si costituiva in giudizio il in Parte_1 persona del p.t., il quale, in via preliminare, eccepiva l'inapplicabilità della presunzione di CP_2
responsabilità ex art. 2051 c.c. essendo il dislivello del manto stradale, a causa dell'estensione e delle modalità d'uso del bene demaniale da parte degli utenti, non controllabile in modo efficace e continuo da parte dell'ente pubblico e, nel merito, contestava sia la sussistenza di una condotta colposa imputabile all'amministrazione, sia la risarcibilità del danno morale e, in ogni caso, eccepiva l'eccessiva quantificazione degli ulteriori danni richiesti.
Pertanto, il chiedeva il rigetto della domanda attorea o, in subordine, Parte_1
l'accertamento della corresponsabilità del conducente del ciclomotore nella causazione dell'evento lesivo con conseguente riduzione del quantum risarcibile, il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Attesa l'intervenuta soppressione del Tribunale di Sala Consilina, la causa proseguiva dinanzi al
Tribunale di Lagonegro il quale, esaurita la fase istruttoria, con sentenza n.41/20, pronunciata il pag. 2 27.2.2020 e pubblicata il 13.3.2020, accoglieva la domanda proposta da , TE condannando il al pagamento in suo favore della somma complessiva di € Parte_1
38.354,97, oltre interessi legali dalla data della pronuncia sino al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali;
accoglieva la domanda proposta da , condannando il Controparte_1 al pagamento della somma complessiva di € 800,00, oltre rivalutazione Parte_1
monetaria ed interessi legali dalla domanda al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali;
condannava il alla rifusione delle spese di lite in favore degli Parte_1
attori e poneva a carico del medesimo Ente pubblico anche le spese di CTU.
Con atto di citazione notificato in data 8.6.2020 il , in persona del Sindaco p.t., Parte_1
proponeva appello avverso la suindicata sentenza, assumendo quali motivi di impugnazione: la violazione del principio di autoresponsabilità essendo il sinistro stato causato da una condotta colposa esclusiva o, quantomeno, concorrente del danneggiato;
la consumazione di errori nella quantificazione delle singole voci di danno non patrimoniale da risarcire con particolare riferimento al danno biologico, all'invalidità temporanea totale ed all'invalidità temporanea parziale, sicché
l'importo complessivo era pari ad € 36.836,97 e non ad € 38.354,97, come liquidato dal giudice di prime cure;
l'eccessiva misura della liquidazione dei danni patrimoniali subiti dal ciclomotore. Su tali basi, il conveniva dinanzi alla Corte di Appello di Potenza i sigg. Parte_1 [...]
e affinché, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della CP_1 TE
sentenza impugnata, in riforma della sentenza medesima fosse integralmente rigettata la pretesa risarcitoria azionata in primo grado da e ovvero, in via Controparte_1 TE
subordinata, fosse accertata la corresponsabilità ex art. 1227 c.c. del conducente del ciclomotore nella causazione dell'evento dannoso o, in via ulteriormente gradata, fosse ridotta la somma liquidata dal primo giudice in considerazione dei rilevati errori di calcolo;
il tutto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa depositata il 30.9.2020 si costituivano nel giudizio di appello i sigg. CP_1
e i quali contestavano la fondatezza dei motivi di impugnazione
[...] TE sostenendo l'esclusiva responsabilità dell'ente comunale nella causazione dell'evento lesivo ed il conseguente obbligo di risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali indicati nell'atto introduttivo del giudizio e concludendo per il rigetto del gravame e per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza pronunciata il 20.11.2020 e depositata il 2.12.2020, la Corte di Appello di Potenza, in accoglimento della relativa istanza avanzata dall'Ente pubblico appellante, disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Per effetto di decreto presidenziale reso il 17.9.2024 l'udienza di precisazione delle conclusioni pag. 3 fissata per l'1.10.2024 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole conclusioni.
Precisate a cura delle parti costituite le conclusioni con note scritte depositate il 27.9.2024 ed il
29.9.2024, con provvedimento emesso l'1.10.2024 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
L'appello proposto dal è fondato e merita accoglimento. Parte_1
1.0 Con un primo articolato motivo di impugnazione l'Ente pubblico appellante ha sostenuto:
- che il Tribunale di Lagonegro abbia assunto la decisione facendo applicazione di una interpretazione dell'art.2051 c.c. offerta da un indirizzo giurisprudenziale risalente nel tempo, ormai superato dall'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale che, in caso di sinistro provocato da una anomalia del manto stradale, ha escluso la responsabilità automatica dell'ente proprietario della strada valorizzando, come causa di esonero della responsabilità, anche la condotta del danneggiato, in aderenza al principio dell'autoresponsabilità ex art.1227 c.c., condotta che nel caso di specie il primo giudice avrebbe del tutto omesso di valutare;
- che il Tribunale di Lagonegro abbia operato un'errata valutazione delle risultanze istruttorie in quanto:
a) ha fornito una motivazione priva di qualsiasi pregio giuridico per negare valore confessorio alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal sig. all'udienza del TE
14.1.2015, dichiarazioni adeguate ad offrire una ricostruzione della dinamica dell'incidente e della condotta in quel contesto serbata dal conducente del ciclomotore diverse da quanto narrato nella citazione introduttiva del giudizio;
b) ha trascurato le emergenze dei rilievi fotografici riproducenti il luogo del sinistro dopo il verificarsi di questo, atteso che proprio dalle fotografie prodotte dagli attori in primo grado si evince che i segni sulla strada della frenata e del successivo impatto al suolo del ciclomotore sono precedenti al “dislivello” che, secondo la ricostruzione operata nella citazione introduttiva, avrebbe determinato la caduta del conducente del ciclomotore;
c) ha trascurato di considerare che la stessa entità delle lesioni riportate dal sig. TE ed i danni subiti dal ciclomotore non siano compatibili con una andatura “molto moderata e prudente” tenuta in marcia dal motoveicolo, come assunto nella citazione introduttiva;
d) ha omesso del tutto di rilevare la palese contraddittorietà tra la ricostruzione della dinamica del sinistro offerta dagli attori nell'atto introduttivo del giudizio e quella emergente dalla deposizione testimoniale di e dall'interrogatorio formale dal sig. Testimone_1 TE
pag. 4 nonché la contraddittorietà anche tra le dichiarazioni del testimone e quelle del conducente del ciclomotore, con la conseguenza che sia impossibile ritenere provata la ricostruzione della dinamica dell'incidente contenuta nella citazione introduttiva;
e) ha, infine, trascurato di riconoscere l'incidenza causale del comportamento negligente del conducente del ciclomotore, il quale in violazione delle norme del codice della strada aveva in quel frangente spinto il veicolo ad una velocità tale da impedirgli di conservare il controllo del mezzo, comportamento negligente da ritenersi idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso o, in via gradata, a configurare un concorso di responsabilità ex art.1227 co.1 c.c. del conducente del ciclomotore nella causazione del sinistro.
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2.0 Le argomentazioni svolte a supporto del motivo di gravame meritano di essere condivise.
Sostanzialmente esse valgono a mettere in dubbio, alla luce delle risultanze processuali, la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dagli attori nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e condivisa in sentenza dal Tribunale di Lagonegro ed a valorizzare la condotta imprudente serbata dal conducente del ciclomotore quale causa esclusiva o, quanto meno, concorrente del verificarsi dell'incidente.
Tanto impone alla Corte di condurre un'indagine approfondita all'interno del materiale probatorio raccolto in primo grado ai fini della individuazione di elementi di giudizio che consentano la verifica, ove possibile, della esatta dinamica del sinistro e della conseguente configurabilità di una responsabilità esclusiva a carico del o del conducente del ciclomotore ovvero Parte_1
di una responsabilità concorrente nella produzione dell'evento dannoso.
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3.0 In punto di diritto, la responsabilità della pubblica amministrazione per i danni subiti dal cittadino in occasione o durante l'utilizzo di un bene demaniale è stata tradizionalmente ricondotta entro l'alveo dell'art.2043 c.c., a tenore del quale “qualunque fatto doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. La tematica ha involto essenzialmente i danni subiti dall'utente di una strada pubblica. Più precisamente, per quanto riguarda i danni derivanti da omessa o insufficiente manutenzione, la giurisprudenza più risalente ha sostenuto che la P.A. incontri nell'esercizio del suo potere discrezionale, anche nella vigilanza e controllo dei beni di natura demaniale, limiti derivanti dalle norme di legge o di regolamento nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza e, in particolare, dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere di cui all'articolo 2043 c.c., in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al cd. trabocchetto o insidia pag. 5 stradale. In tale prospettiva, pertanto, l'insidia è elemento sintomatico dell'attività colposa dell'amministrazione ed è fondamento della responsabilità risarcitoria ex art.2043 c.c. della P.A. per i danni subiti dall'utente stradale, allorché essa sia non visibile e non prevedibile ed il relativo onere probatorio si pone a carico del danneggiato (cfr. ex plurimis, Cass. 31.7.2006 n.17440: Cass.
28.1.2004 n.1571: Cass.civ.sez.III, 28.4.1997 n.3630; Cass 22.4.1999 n.3991; Cass. 28.7.1997
n.7062; Cass. 20.8.1997 n.7742; Cass. 16.6.1998 n.5989).
All'orientamento giurisprudenziale tradizionale se ne è affiancato da tempo un altro che inquadra la responsabilità dei pubblici poteri per omessa o insufficiente manutenzione del bene demaniale nella responsabilità per cose in custodia prevista dall'articolo 2051 c.c., a tenore del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Quanto alla natura della responsabilità per danni da cose in custodia sono state espresse, in dottrina e giurisprudenza, opinioni contrastanti. Di fatto sono individuabili due distinte correnti di pensiero.
La tesi tradizionale individua nell'art.2051 c.c. un'ipotesi di responsabilità per colpa presunta. Tale orientamento, attualmente minoritario, sostiene che la responsabilità per danni da cose in custodia trovi fondamento pur sempre nel «fatto imputabile dell'uomo», e cioè nella violazione del dovere di sorveglianza gravante sul custode. Si sostiene che, rispetto alla regola generale in tema di illecito extracontrattuale posta dall'art.2043 c.c., l'art.2051 c.c. si distingua per il sol fatto che prevede un'inversione probatoria, al fine di favorire il danneggiato in omaggio al c.d. principio di vicinanza della prova. Ai sensi dell'art.2051 c.c., infatti, sul danneggiato incombe solo l'onere di provare l'evento dannoso, il nesso di causalità tra quest'ultimo e la cosa e l'esistenza dell'effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa stessa. In presenza di tali elementi, la colpa del «custode» della res si presume iuris tantum, salvo che il custode provi il caso fortuito.
L'orientamento in parola trova fondamento nella pronuncia della Corte di Cassazione n.3651 del 20 febbraio 2006, la quale, proprio con riguardo alle strade pubbliche, ha affermato che: 1) in caso di incidente avvenuto su strada pubblica, la pubblica amministrazione (o il suo concessionario o gestore) risponde ai sensi dell'art.2051 c.c. dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione della strada di cui è proprietaria (art.14 del codice della strada) o custode, in ragione del particolare rapporto con la cosa che le deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulla medesima, trattandosi non di responsabilità oggettiva, ma di responsabilità fondata su una presunzione di colpa c.d. "aggravata"; 2) in tal caso, il danneggiato che domandi il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze invocando la responsabilità della pubblica amministrazione è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivino dalla cosa in relazione alle circostanze del caso concreto, prova che consiste nella dimostrazione (anche per pag. 6 presunzioni) del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia;
3) l'amministrazione per liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico è tenuta a provare la propria mancanza di colpa nella verificazione del sinistro - e non già la mancanza o interruzione del nesso causale, determinato da «elementi esterni» o dal fatto «estraneo» alla sfera di custodia, ivi compreso il fatto del danneggiato o del terzo -, che si risolve sostanzialmente sul piano del raffronto tra lo sforzo diligente nel caso concreto dovuto e la condotta - caratterizzata da assenza di colpa – mantenuta;
4) è allora sul piano del fortuito - che la pubblica amministrazione deve invocare quale esimente di responsabilità - che possono assumere rilievo (anche) i caratteri dell'«estensione» e dell'«uso diretto della cosa» da parte della collettività che, estranei alla
«struttura» della fattispecie e pertanto non configurabili come presupposti di applicazione della disciplina ex art.2051 c.c., possono valere ad escludere la presunzione di responsabilità ivi prevista ove il custode dimostri che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità non superabili con l'adeguata diligenza, come pure l'evitabilità del danno solamente con l'impiego di mezzi straordinari.
Per converso, le posizioni dottrinali e giurisprudenziali prevalenti riconducono la responsabilità del custode nello schema della responsabilità oggettiva.
La Suprema Corte, accogliendo le istanze della dottrina maggioritaria, ha individuato espressamente nell'art.2051 c.c. un'ipotesi di responsabilità oggettiva. Tale tesi è stata sostenuta in due sentenze
«gemelle» della Corte di Cassazione depositate il 6 luglio 2006 (nn.15383 e 15384), le quali, pur concernendo in modo specifico la responsabilità della P.A. per i danni da omessa o insufficiente manutenzione delle strade, hanno svolto considerazioni di carattere generale relativamente alla responsabilità per danni da cose in custodia.
Il principio di diritto affermato da queste sentenze, in merito alla natura della responsabilità del custode è il seguente: «La responsabilità ex art.2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia
... ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato».
In tale ottica, l'utente danneggiato deve limitarsi a provare l'evento dannoso ed il nesso di causalità con la cosa e la P.A., quale custode della strada, per escludere la responsabilità che su di essa fa capo, deve provare che il danno si è verificato per caso fortuito (cfr. Cass. 13.7.2011 n.15389; Cass.
pag. 7 3.4.2009 n.8157; Cass. 25.7.2008 n.20427; Cass. 27.3.2007 n.7403; Cass.
6.7.2006 n.15384).
Con l'ordinanza n.20943 del 30/06/2022 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definitivamente stabilito che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
Proprio con riguardo al profilo del nesso di causalità, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la prova del nesso di causalità del danno con la cosa in custodia non può dirsi raggiunta quando le condizioni dei luoghi non siano tali da costituire una pericolosità intrinseca della cosa, né quando vi è prova di una condotta imprudente del danneggiato che, essendo pienamente in condizioni di farlo, non ha posto in essere le dovute cautele nell'uso della cosa (cfr. Cass.civ.sez. III, ordinanza 9 luglio 2019, n.18319).
Più precisamente, il custode risponde del danno causato dalla cosa affidata alla sua custodia, "salvo che provi il caso fortuito" (così art.2051 c.c.). Il "caso fortuito", che spezza il nesso di causa tra la cosa e il danno, può essere rappresentato:
(a) dall'evento imprevisto ed imprevedibile, cui resisti non potest;
(b) dal fatto del terzo (c.d. fortuito autonomo);
(c) dalla colpa della stessa vittima (c.d. fortuito incidentale).
Nel concetto di caso fortuito, quindi, possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato. È stato affermato il principio secondo cui “tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa e elidendone l'efficacia condizionante” (Cass.civ.sez.3, ordinanza 1° febbraio 2018 n.2477).
Ancora più di recente, la Suprema Corte, ribadendo principi già in precedenza enunciati, ha rimarcato che, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collochino, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo pag. 8 sviluppo di un evento (cfr. Cass.sez.3, ordinanza 9.5.2024 n.12760).
Pertanto, pur nello schema operativo della responsabilità oggettiva ex art.2051 c.c., deve ritenersi onere prioritario dell'attore quello di fornire la prova rigorosa della dinamica del fatto dannoso, descrivendo con precisione le modalità del sinistro e chiarendo se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in esso è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno. Siffatta direttiva di indagine va doverosamente osservata in quanto rispettosa dei fondamentali principi ordinamentali in tema di onere di allegazione e prova, poiché i dati descrittivi dell'evento dannoso rappresentano proprio il fatto costitutivo della domanda, su cui si incentra tutto il giudizio, dato che in esso si esaurisce il tema di prova che condiziona l'impostazione difensiva dell'avversario. La mancata osservanza di tale onere probatorio determina inevitabilmente il rigetto della pretesa risarcitoria.
Ed invero, anche la mera incertezza eziologica dell'evento di danno ricade negativamente sull'attore onerato (cfr. Cass. 18/07/2023, n. 20986: “In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051
c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode”).
L'operazione logica da compiersi, nella fattispecie per cui è causa, dal giudice di prime cure era quella di identificazione del nesso causale, sulla base dei fatti prospettati dalle parti ed acquisiti in giudizio.
La prova che deve fornire il danneggiato, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., è quella della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, cioè la prova che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa.
Non può, quindi, ritenersi sufficiente, a tal fine, la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto), essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali.
In tale ottica è, dunque, sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti.
Pertanto, la mancata specifica allegazione e, a maggior ragione, la mancata dimostrazione della effettiva dinamica dell'incidente sono decisive al fine di escludere che possa ritenersi fornita dall'attore la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
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pag. 9 4.0 Applicati gli enunciati principi alla fattispecie in esame, consegue che il danneggiato che domandi il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze invocando la responsabilità della pubblica amministrazione sia tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivino dalla cosa in relazione alle circostanze del caso concreto, prova che consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia.
Nella citazione introduttiva del giudizio in primo grado gli attori hanno allegato che il giorno
5.8.2009, alle ore 22.50 circa, il sig. , alla guida del ciclomotore Aprilia 50 RS, TE
targato X2TM5D, di proprietà del padre , mentre percorreva la via comunale Controparte_1
“Camerino” in agro di , con direzione di marcia da bivio San Marzano verso il Centro Pt_1
Sportivo Meridionale, “nonostante viaggiasse a velocità molto moderata ed in maniera prudente, perdeva il controllo del mezzo a due ruote sopra indicato, a causa delle cattive condizioni del manto stradale, andando ad urtare un'autovettura che si trovava ferma in sosta. Il fondo stradale, nel punto del sinistro, risultava essere sconnesso. C'era la presenza di un evidente avvallamento, il manto di catrame si presentava avariato e la strada era coperta da detriti, visto che sul margine destro della stessa, nel senso di marcia adottato dal giovane , c'era un cumulo di TE breccia”. Hanno poi aggiunto che “né l'avvallamento, né la frattura del manto bituminoso, né la presenza dei detriti risultavano segnalati in alcun modo” e che “l'arteria in questione era priva di pubblica illuminazione”.
Appare subito evidente come la descrizione delle modalità dell'incidente sia tutt'altro che dettagliata e precisa. Non è chiarito all'altezza di quale chilometro della strada l'incidente sia avvenuto, se in quel punto la strada avesse un andamento rettilineo o curvilineo, cosa in concreto
(avvallamento della strada o frattura del manto bituminoso o presenza di detriti) avesse determinato la perdita di controllo del ciclomotore da parte del suo conducente, se il sig. TE fosse seguito da altro veicolo o avesse incrociato altro veicolo, se all'incidente avessero assistito terze persone, quali fossero marca, modello e caratteristiche dell'autovettura in sosta contro la quale il ciclomotore era andato ad impattare e quale fosse la parte di detta autovettura interessata dall'urto, chi abbia soccorso il conducente del ciclomotore e lo abbia trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Polla, se sul luogo del sinistro sia intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale o della Polizia Municipale o dei Carabinieri o di altre Forze dell'ordine.
Neppure dai contenuti della memoria ex art.183 co.6 n.1) c.p.c. depositata dagli attori il 15.5.2013 è dato evincere le suindicate circostanze o, quanto meno, la indicazione - in aggiunta a quelli di scarso spessore riportati nella citazione introduttiva - di elementi di fatto idonei a meglio dettagliare pag. 10 la dinamica del sinistro.
Pertanto, già la descrizione delle modalità dell'incidente come operata dagli attori in primo grado palesava profili di approssimazione e di incertezza tali da non consentire alla controparte ed al giudice di rappresentarsi l'esatta dinamica dell'urto del ciclomotore contro l'autovettura in sosta e delle cause precise della perdita di controllo del motoveicolo da parte del suo conducente.
Il Tribunale di Lagonegro ha ritenuto di trarre esclusivamente dalla deposizione resa dal testimone all'udienza del 6.11.2014 gli elementi probatori sufficienti a riscontrare Testimone_1
le modalità dell'incidente e la sussistenza del nesso causale tra le condizioni della sede stradale e l'evento dannoso.
Sennonchè la testimonianza in commento si rivela del tutto inadeguata allo scopo.
Ha riferito dinanzi al giudice il sig. Testimone_1
- “Io conoscevo e conosco il perchè abbiamo amici in comune”; TE
- “Ho assistito all'incidente occorso a ”; TE
- “L'evento accadde intorno alle ore 23,00”;
- “Conosco la vicenda perché io mi trovavo alla guida della mia autovettura e seguivo il ciclomotore condotto da a distanza di circa 20 – 30 metri. Viaggiavamo nella TE stessa direzione di marcia con traiettoria San Pietro al Tanagro verso ”; Pt_1
- “Ad un certo punto, ho visto proprio che il motorino faceva un salto, in prossimità di una curva volgente a sinistra. Lì era parcheggiata, sulla destra secondo il nostro senso di marcia, un'autovettura su cui il conducente ed il ciclomotore sono andati a sbattere”;
- “Visto l'accaduto, mi sono fermato e ho chiamato i soccorsi”;
- “La strada in quel punto non era illuminata e presentava sbalzi e c'erano buche. Ho visto sulla strada della breccia e l'asfalto presentava screpolature evidenti”;
- “Non vi erano sul punto segnali di pericolo”;
- “Io viaggiavo ad una velocità di 40 km/h”;
- “Al momento dell'impatto, l'autovettura da me guidata si trovava a circa 20 metri indietro”;
- “Era buio e dal mio punto di osservazione l'illuminazione era scarsa”;
- “Riconosco nella fotografia n.8, allegata al fascicolo di parte attrice che s.v. mi esibisce, la strada teatro del sinistro”;
- “Prima della curva dove è avvenuto l'evento, la strada è rettilinea”;
- “Su rettilineo, a mio avviso, il ciclomotore non superava la velocità di 50 km/h”;
- “All'imbocco della curva il ciclomotore manteneva una velocità costante”;
- “Alla foto n.5 riconosco lo stato della strada teatro del sinistro, dove avvenne l'incidente”;
- “Con riferimento alla foto n.5, riconosco in primo piano una buca. A mio avviso, questa buca
pag. 11 potrebbe essere stata la causa dello sbalzo del ciclomotore”.
Le dichiarazioni rese dal testimone non appaiono illuminanti, anzi sotto diversi profili si rivelano inattendibili.
Con riguardo specifico alla ricostruzione dell'incidente il sig. si è Testimone_1 limitato a dire che “il motorino faceva un salto, in prossimità di una curva volgente a sinistra” ed era andato ad impattare contro un'autovettura che “lì era parcheggiata, sulla destra secondo il nostro senso di marcia”.
Nulla di più preciso il testimone è stato in grado di riferire.
Che “la causa dello sbalzo del ciclomotore” sia stata la buca ritratta nella fotografia n.5 è oggetto di una valutazione personale del testimone (come tale non rilevante e non utilizzabile a fini processuali), non già il contenuto di un fatto direttamente da lui percepito;
peraltro, neppure ha precisato la posizione esatta dell'autovettura in sosta e del ciclomotore, dopo l'impatto, rispetto alla indicata buca con la conseguenza che non sia possibile escludere che l'incidente sia avvenuto prima che il ciclomotore in marcia raggiungesse il punto della strada dove era la buca.
A tanto si aggiunga che, essendo il sinistro avvenuto in piena notte (alle h.23,00, circa) e, come riconosciuto dallo stesso testimone, in un tratto di strada non illuminato, è ragionevole dubitare che il viaggiando alla guida della propria autovettura, potesse riuscire a Testimone_1
cogliere – ad una distanza di 20/30 metri circa dal ciclomotore ed in condizioni di luce scadenti
(“Era buio e dal mio punto di osservazione l'illuminazione era scarsa”) – l'esatta dinamica del sinistro e ad individuare le reali cause della perdita di controllo del motoveicolo da parte del suo conducente. Parimenti poco plausibile è che, nelle riconosciute scarse condizioni di illuminazione di quel tratto stradale, il testimone sia riuscito ad apprezzare la presenza sul manto stradale, proprio nel punto in cui è avvenuto l'incidente, di “sbalzi” e/o “buche” e di “breccia” ed abbia potuto avvedersi che “l'asfalto presentava screpolature evidenti”.
Neppure il testimone ha indicato marca, modello o caratteristiche dell'autovettura in sosta contro la quale il ciclomotore era andato ad impattare, né la posizione esatta della vettura rispetto alla carreggiata ed allo sviluppo della strada in quel tratto, né la parte dell'autovettura interessata dall'urto.
Infine, non è stato chiarito quali “soccorsi” il in quel frangente avesse Testimone_1
sollecitato ed atteso e chi fosse intervenuto sul posto (autoambulanza, Carabinieri, Polizia di
Stato?).
In definitiva, la testimonianza del sig. è lacunosa e, come tale, Testimone_1
inadeguata a consentire una puntuale ricostruzione della esatta dinamica del sinistro.
Peraltro, è singolare che il sig. , in sede di interrogatorio formale, all'udienza del TE
pag. 12 14.1.2015 abbia fornito una versione significativamente diversa del sinistro. Ha dichiarato il conducente del ciclomotore: “Confermo che quel giorno ero alla guida del mio motorino 50 cc e viaggiavo a velocità sostenuta di circa 40 km all'ora quando, forse perchè non ho visto il brecciame, sono scivolato e caduto a terra. Poco dopo era parcheggiata un'autovettura e sono andato”.
Il sig. ha riconosciuto di non avere compreso la ragione per la quale egli abbia TE
perso il controllo del ciclomotore, lasciando intendere che probabilmente ciò è avvenuto perchè sulla sede stradale vi era del “brecciame” di cui egli non si era avveduto. In sostanza, è lo stesso conducente del ciclomotore a dubitare dell'esatta causa del sinistro, omettendo del tutto di fare menzione di una “buca” sul manto stradale (come affermato, invece, dal testimone
[...]
e addirittura discostandosi dalla tesi sostenuta dal medesimo Testimone_1 TE
nella citazione introduttiva (dove la causa del sinistro è stata ricondotta alla esistenza di una sconnessione del fondo stradale e, precisamente, alla “presenza di un evidente avvallamento”, di una “frattura del manto bituminoso” e – solo in ultimo – “di detriti”).
Quello che ancora di più sconcerta è che nella concisa descrizione dell'incidente il TE
abbia dichiarato che – probabilmente a causa del “brecciame” – egli sia scivolato con il
[...] ciclomotore e sia caduto a terra e, aggiungendo che “poco dopo era parcheggiata un'autovettura e sono andato”, abbia lasciato intendere che soltanto una volta caduto in terra egli abbia impattato contro l'autovettura in sosta, di tal chè è ragionevole inferire che, secondo la ricostruzione offerta in udienza dal danneggiato, dapprima vi sarebbe stato lo slittamento del ciclomotore sulla strada con conseguente rovina a terra del mezzo e del suo conducente e dopo sarebbe sopraggiunto l'impatto di entrambi contro l'autovettura in sosta a poca distanza dal punto in cui il motoveicolo era franato sul manto stradale.
Sennonché tale ricostruzione non solo confligge con quella resa nella citazione introduttiva (in cui è sostenuto che, a causa delle cattive condizioni del manto stradale, il ciclomotore, di cui il conducente aveva perso il controllo, aveva urtato contro un'autovettura in sosta, senza farsi cenno ad una precedente rovina in terra del motoveicolo e ad un impatto di questo contro l'autovettura a seguito dello scivolamento del mezzo sulla sede stradale), ma non è coerente neppure con la versione del fatto offerta dal testimone (il quale ha dichiarato di avere Testimone_1
visto il motorino fare un salto in prossimità di una curva volgente a sinistra ed andare a sbattere insieme al conducente contro un'autovettura parcheggiata in quel luogo, senza fare menzione di una rovina in terra di motoveicolo e conducente prima dell'impatto contro l'autovettura) e, soprattutto, non è compatibile con la dinamica dell'incidente accertata dal C.t.u., dott. il quale Persona_1 nella relazione peritale, sulla base delle lesioni riportate dal , ha sostenuto che “si TE
pag. 13 può ragionevolmente affermare che il , perso il controllo del motociclo, andò ad urtare TE
dapprima contro l'auto in sosta producendo, con meccanismo traumatico indiretto di torsione sull'asse longitudinale della gamba sinistra, la frattura biossea della stessa;
in un secondo tempo, per l'impatto al suolo dell'emilato corporeo destro, si produssero le altre lesioni, in particolare le fratture costali all'emitorace destro, complicate da emopneumotorace destro” (v. pag.13 della relazione scritta di consulenza tecnica d'ufficio).
Ha, dunque, ragione il a dolersi che il Tribunale di Lagonegro abbia omesso Parte_1
del tutto di rilevare la palese contraddittorietà tra la ricostruzione della dinamica del sinistro offerta dagli attori nell'atto introduttivo del giudizio e quella emergente dall'interrogatorio formale del sig.
e dalla deposizione testimoniale di nonché la TE Testimone_1
contraddittorietà anche tra le dichiarazioni del testimone e quelle del conducente del ciclomotore rese dinanzi al giudice.
Parimenti condivisibile è la critica mossa dall'ente pubblico appellante alla motivazione offerta dal primo giudice per negare valore confessorio alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal sig. all'udienza del 14.1.2015. TE
Innanzitutto, il Tribunale di Lagonegro non ha proceduto ad una attenta ed approfondita analisi di tutto quanto dichiarato dal conducente del ciclomotore nel corso dell'assunzione del mezzo istruttorio, limitandosi ad appuntare l'attenzione esclusivamente sulla circostanza che il “ TE
, in sede di interrogatorio, ha affermato di percorrere la strada a velocità sostenuta di circa
[...]
40 km/h” e trascurando del tutto di rilevare che la ricostruzione della dinamica dell'incidente e della condotta in quel contesto serbata dallo stesso fossero diverse da quanto narrato TE
nella citazione introduttiva del giudizio, come in precedenza messo in risalto.
In secondo, appare privo di qualsiasi fondamento giuridico e di qualsiasi rassicurante riscontro probatorio l'assunto che il possa essere incorso “in una evidente imprecisione TE terminologica” a causa della “giovane età” o “del comprensibile stato emotivo discendente dal trovarsi di fronte all'autorità giudiziaria”.
Ed invero, il , nato il [...], alla data del 14.1.2015, a cui risale l'assunzione TE dell'interrogatorio formale, era prossimo al compimento del ventiduesimo anno di età, quindi era maggiorenne, e non è configurabile nessun disposto normativo o precedente giurisprudenziale che esclusivamente sulla base dell'età giovane del dichiarante autorizzi a dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni rese da una parte in sede di interrogatorio formale ed a negare ai contenuti di siffatte dichiarazioni sostanziale valore confessorio.
Neppure dal verbale di udienza del 14.1.2015 emergono circostanze di fatto o comportamenti concretamente assunti dal nel corso dell'assunzione del mezzo istruttorio che TE
pag. 14 valgano a riscontrare che egli per il solo fatto di essere al cospetto dell'autorità giudiziaria si sia trovato in uno “stato emotivo” innaturale o anomalo perchè possa seriamente dubitarsi della genuinità e della spontaneità delle dichiarazioni rese in quel contesto.
Infine, anche i rilievi fotografici riproducenti il luogo del sinistro dopo il verificarsi di questo, prodotti dalla parte attrice in primo grado, non risultano decisivi ai fini della esatta ricostruzione della dinamica del sinistro. A prescindere dalla considerazione – già di per sé dirimente – che detti rilievi fotografici riproducono un tratto curvilineo della strada mentre il testimone
[...] ha riferito di avere visto “che il motorino faceva un salto in prossimità di una Testimone_1 curva volgente a sinistra” e, quindi, prima che il ciclomotore impegnasse la curva, non risultano nelle fotografie esattamente indicati il punto in cui il avrebbe perso il controllo TE del mezzo ed il punto in cui era parcheggiata in sosta l'autovettura contro la quale il ciclomotore ed il suo conducente avrebbero urtato, sicchè non è possibile neppure inferire che il brecciolino visibile in alcune fotografie, il tombino riprodotto nelle foto nn.6 e 7 ed il terriccio di riempimento raffigurato nelle foto nn.5 e 8 si collochino in un sito che, secondo il percorso seguito dal ciclomotore alle h.22,50 circa del 5.8.2009, è precedente oppure successivo a quello in cui il
[...]
ha perso il controllo del motoveicolo rovinando contro l'autovettura in sosta. TE
E tutto ciò senza trascurare che i rilievi fotografici in commento non evidenziano l'esistenza di una buca sul manto stradale (come affermato, invece, dal testimone , né Testimone_1
l'esistenza di un avvallamento o di una sconnessione del fondo stradale o di catrame “avariato”
(come sostenuto, invece, dagli attori nella citazione introduttiva del giudizio) e valgono a riscontrare che brecciolino, tombino e terriccio di riempimento risultano comunque impegnare il margine estremo destro della carreggiata nel senso di marcia tenuto dal ciclomotore, sicchè il conducente di questo ben avrebbe potuto attraverso l'illuminazione della sede stradale assicurata dal faro in dotazione del motoveicolo avvedersi in tempo utile di brecciolino, tombino e terriccio di riempimento ed adottare la manovra necessaria per evitarli impegnando la parte centrale della corsia di marcia.
*
5.0 In conclusione, il primo motivo di impugnazione è fondato, sicchè deve ritenersi che il
Tribunale di Lagonegro non abbia operato una valutazione corretta ed adeguata del materiale probatorio raccolto e delle ulteriori emergenze processuali e, quindi, abbia erroneamente considerato accertata la dinamica del sinistro, come prospettata dagli attori in primo grado, e dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno.
Tanto è sufficiente ai fini dell'accoglimento dell'appello e della riforma integrale della sentenza impugnata, con conseguente rigetto della pretesa risarcitoria azionata dai sigg. e TE
pag. 15 . Controparte_1
*
6.0 Ritiene la Corte che la decisione assunta in ordine al precedente motivo di impugnazione renda superfluo lo scrutinio dell'ulteriore motivo articolato a sostegno del gravame ed incentrato, da un lato, sulla denunciata consumazione, ad opera del giudice di prime cure, di errori nella quantificazione delle singole voci di danno non patrimoniale da risarcire con particolare riferimento al danno biologico, all'invalidità temporanea totale ed all'invalidità temporanea parziale, sicché
l'importo complessivo sarebbe dovuto essere pari ad € 36.836,97 e non ad € 38.354,97, come liquidato dal giudice di prime cure, e, dall'altro lato, sull'eccessiva misura della liquidazione dei danni patrimoniali subiti dal ciclomotore.
Più precisamente, ricorre in tal caso la figura dell'assorbimento in senso proprio atteso che la decisione assorbente (riferita all'accoglimento del primo motivo dell'appello) esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni poste con l'ulteriore motivo di impugnazione e ciò per sopravvenuto difetto di interesse della parte appellante, la quale con la pronuncia sul primo motivo di gravame ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno. Ne consegue che l'assorbimento non comporti un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare una decisione implicita anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione consiste proprio in quella dell'assorbimento (cfr. Cass.civ.sez.1,
17/04/2020, n.7905; Cass.civ.sez.1, Ordinanza n. 28995 del 12/11/2018; Cass.civ.sez.1, 27/12/2013
n. 28663).
*
7.0 Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, atteso l'accoglimento integrale dell'appello proposto dal la stessa va operata tenendo conto dell'esito Parte_1 complessivo del giudizio, in primo ed in secondo grado. In tal senso milita l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì, che in base al principio fissato dall'art.336 co.1 c.p.c., la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese (cfr., da ultimo, Cass.civ.sez.lav., 30 agosto 2010 n.18837;
Cass.civ.sez.III, 13 aprile 2010 n.8727; Cass.civ.sez.III, 19 gennaio 2010 n.714; Cass.civ.sez.lav.,
22 dicembre 2009 n.26985; Cass.civ.sez.III, 30 ottobre 2009 n.23059).
pag. 16 In applicazione dei suindicati principi, tenuto conto dell'accertata infondatezza della pretesa risarcitoria azionata da e con atto di citazione notificato in Controparte_1 TE
data 18.10.2012 nei confronti del in persona del Sindaco p.t., le spese Parte_1
processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico esclusivo dei sigg.
[...]
e , in quanto parte soccombente. In tema di condanna alle spese CP_1 TE
processuali, infatti, il principio della soccombenza va inteso nel senso che la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole (cfr. Cass.civ.sez.III,
11 gennaio 2008 n.406; Cass. 9 marzo 2004 n.4778; Cass. 6 giugno 2003 n.9060).
Con riferimento alla liquidazione delle spese, ritiene la Corte, in aderenza al principio stabilito da
Cass.Sezioni Unite 25 settembre 2012 n.17406 depositata il 12.10.2012 e ribadito da Cass.civ.sez.
6-2, 11 febbraio 2016 n.2748, che i nuovi parametri introdotti dal D.M. 20 luglio 2012 n.140 e dai successivi D.M. siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.
In tale ottica, le prestazioni professionali rese dal difensore del nel giudizio di Parte_1
primo grado, esauritosi nel vigore del D.M. 10.3.2014 n.55, vanno liquidate secondo le tariffe professionali ivi previste, in riferimento al valore della causa (valore indeterminato;
scaglione da €
26.000,01 a € 52.000,00).
Per converso, le attività esplicate nell'ambito del presente giudizio di impugnazione, che si è esaurito in data successiva a quella (23.10.2022) dell'entrata in vigore del Decreto Ministeriale
13.8.2022 n.147, vanno liquidate nel rispetto dei nuovi parametri introdotti da quest'ultimo decreto ministeriale, in riferimento al valore della causa di impugnazione (valore: € 39.154,97; scaglione da
€ 26.000,01 a € 52.000,00).
Infine, a carico esclusivo dei sigg. e vanno poste le spese Controparte_1 TE occorse per l'espletamento in primo grado della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate dal giudice a quo, con diritto riconosciuto in capo al , in persona del Sindaco p.t., Parte_1 di rivalersi nei confronti degli appellati nei limiti delle somme eventualmente dall'Ente pubblico appellante già corrisposte al c.t.u. a titolo di anticipo e/o di saldo dei compensi a quest'ultimo spettanti.
pag. 17
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.41/2020 emessa dal Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica il
27.2.2020 e pubblicata il 13.3.2020, proposto dal , in persona del Sindaco p.t., Parte_1
con atto di citazione notificato in data 8.6.2020 nei confronti di e Controparte_1 TE
, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
[...]
- Accoglie l'appello proposto dal , in persona del Sindaco p.t., con atto di Parte_1 citazione notificato in data 8.6.2020 e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.41/2020 emessa dal Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica il 27.2.2020 e pubblicata il 13.3.2020:
a) rigetta in toto la pretesa risarcitoria azionata da e con Controparte_1 TE
atto di citazione notificato in data 18.10.2012;
b) condanna in solido e al pagamento, in favore del Controparte_1 TE
, in persona del Sindaco p.t., delle spese processuali relative al primo grado Parte_1 di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 7.254,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge;
c) pone definitivamente a carico di e le spese occorse per Controparte_1 TE
l'espletamento in primo grado della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate dal giudice a quo, con diritto riconosciuto in capo al , in persona del Sindaco p.t., di Parte_1 rivalersi nei confronti degli appellati nei limiti delle somme eventualmente dall'Ente pubblico appellante già corrisposte al c.t.u. a titolo di anticipo e/o di saldo dei compensi a quest'ultimo spettanti;
- Condanna in solido e al pagamento, in favore del Controparte_1 TE
, in persona del Sindaco p.t., delle spese processuali relative al presente Parte_1
grado di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 10.768,00, di cui € 777,00 per esborsi ed € 9.991,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e
CAP come per legge.
La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso a Potenza nella camera di consiglio del giorno 6.5.2025.
Il Presidente estensore
(Dott. Michele Videtta)
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