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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/01/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 1199/2023, avente ad oggetto “risarcimento danni”, promossa da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Quinto e Domenico Rosito Parte_1
-appellante-
c/
nella qualità di Controparte_1 Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Tacchio
[...]
-appellata-
Conclusioni: come precisate negli atti di costituzione nel giudizio di appello, e richiamate come da verbali in atti
NE
, chiamava in giudizio, innanzi al Tribunale di Trani, l' , quale Parte_1 CP_1 impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendo il riconoscimento e liquidazione dei danni subiti a seguito di investimento da auto ignota.
Deduceva al riguardo che in data 30/6/2014, intorno alle ore 16,30 circa, mentre si trovava sul margine destro della strada esterna Polvere delle Rose in Corato, veniva attinta al braccio sinistro da un'autovettura non identificata che procedeva a velocità non moderata, cadendo quindi in una buca presente in loco, e subendo i danni per i postumi indicati in narrativa, per i quali si chiedeva la condanna al pagamento della somma di € 248.575,00 per danno non patrimoniale, e di € 200.000,00, per danno patrimoniale per l'incidenza della menomazione sulla capacità lavorativa di casalinga, sia su quella futura e specifica, evidenziando essere il braccio destro del tutto inutilizzabile;
il tutto oltre accessori e spese di lite, a carico della quale FGVS, posto che l'investitore si era dileguato dopo l'accaduto, e che l'autovettura CP_1 era rimasta sconosciuta.
Pagina 1 La , costituendosi, chiedeva il rigetto delle richieste attoree, contestandone la CP_1 fondatezza.
Istruita la causa veniva emessa la sentenza n. 1006/2023, pubblicata il 19/6/2023, con la quale il Tribunale, così disponeva:
“
1. accoglie parzialmente la domanda proposta da con atto di citazione Parte_1 del 5.10.2016 e per l'effetto condanna quale impresa designata dal CP_1 [...]
, al pagamento, in favore di , della somma di Controparte_2 Parte_1
47.544,60 oltre rivalutazione monetaria ed interessi per risarcimento del danno non patrimoniale, ed al pagamento della somma di € 270,00 a titolo di spese mediche;
2. compensa integralmente tra le parti le competenze di lite;
3. pone definitivamente le spese di CTU come provvisoriamente liquidate con decreto dell'11.6.2019 a carico delle parti in solido “
Il Tribunale riteneva nella specie:
- Doversi accogliere solo in parte la domanda;
- Che le risultanze della prova testi avevano dato conferma alla descrizione del sinistro data da parte attorea;
- Che riscontrate erano le lesioni subite;
- Che comunque doveva esser ravvisato il concorso colposo, al 40%, della Pt_1
Per essersi l'attrice trovata ferma a bordo della strada al momento dell'impatto, e per dover essere tale condotta valutabile ai sensi dell'art. 190 comma IV° CdS., dovendosi valutare, ai fini dell'incidenza causale, la diligenza dell'utente della strada nell'utilizzo del bene, e con riferimento alle circostanze di tempo e di luogo;
-Che i danni potevano esser computati alla stregua delle indicazioni date dal Ctu nominato, con riduzione in percentuale per quanto ritenuto in merito al concorso di colpa;
- Che non erano ravvisabili i presupposti per riconoscere la personalizzazione, in carenza di allegazione dalla parte;
- Che alcun danno potesse esser riconosciuto per perdita di capacità lavorativa, e con riferimento alla attività di casalinga, per mancanza di relativa dimostrazione, anche sulle ricadute della lesione sulla attività di specie;
- Di disporre la compensazione delle spese di lite, stante il parziale accoglimento della domanda, e di porre a carico in solido delle parti, le spese di ctu.
Proponeva appello la , chiedendo: Pt_1
In Via Principale “di accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 1006/2023, resa inter partes dal Tribunale di Trani,
Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott./Dott.ssa Maria Teresa Moscatelli – R.G. n.
5532/2016, pubblicata il 19 giugno 2023, comunicata dalla Cancelleria del medesimo
Pagina 2 Tribunale in data 20 giugno 2023, tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:” e quindi
“
1. previo accertamento dell'obbligo in capo alla compagnia assicurativa convenuta di risarcire il danno subito dall'attrice, condannare la medesima convenuta al risarcimento in favore della signora , per i danni alla persona, nella misura di € 448.575,00=, o di Parte_1 quell'altra somma minore o maggiore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi e danno da rivalutazione monetaria, o, in subordine, al pagamento della somma indicata dal CTU nella sua relazione, pari ad € 79.241,00=, oltre interessi e rivalutazione;
2. condannare la società convenuta al maggior danno ed agli interessi di mora dalla data di richiesta del risarcimento;
3. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”
A sostegno dell'impugnazione si deduceva:
a)L'erronea valutazione della responsabilità concorsuale;
Asserendo non trovare giustificazione l'addebito di responsabilità ritenuto in prime cure, rilevando che, le caratteristiche della strada, priva di marciapiedi, non potevano che indurre la a permanere al bordo della stessa;
si lamentava inoltre non esser stata resa alcuna Pt_1 precisazione sulla condotta scorretta asseritamente tenuta;
b) L'erronea quantificazione del risarcimento spettante, anche in particolare con riferimento al danno patrimoniale per pregiudizio alla capacità lavorativa;
Per non avere il Giudice di prime cure valorizzato l'elevata percentuale di postumi permanenti, di per sé indicativa del pregiudizio alla capacità lavorativa;
e per non aver tenuto conto che il braccio destro -essendo la destrimane- è indispensabile per l'attività della casalinga;
Pt_1 si lamentava anche il mancato riconoscimento della perdita di chance lavorative.
Ed ancora si deduceva che dovesse esser riconosciuto un danno maggiore rispetto a quello stimato dal Ctu, rivelatosi inferiore alla valutazione di parte.
c) L'erronea valutazione sulla disposta compensazione delle spese di lite, e sulla regolamentazione delle spese di ctu
Rilevando l'erroneità della decisione e motivazione resa a sostegno
Si costituiva la , che chiedeva il rigetto dell'appello contestandone i motivi. CP_1
*************************
L'appello è fondato per quanto di ragione.
Va in primis considerato che, pur avendo la , contestato, con la comparsa di CP_1 costituzione, la veridicità degli accadimenti e l'attendibilità dei testi escussi, alcun appello incidentale è stato proposto su quanto ritenuto sulla dinamica dell'occorso, nei termini valutati dal Tribunale;
la sentenza deve quindi ritenersi passata in giudicato, quanto alla verificazione dell'occorso ed alle conseguenze lesive patite dalla , non essendo suscettibili di Pt_1
Pagina 3 rivalutazione le relative questioni, se non nei limiti di quanto oggetto di doglianza dalla parte appellante.
Deve inoltre esser rilevato che alcuna censura e richiesta, è stata formulata sul rigetto della richiesta di personalizzazione, dovendosi pertanto ritenere che anche sul punto si è formato il giudicato.
Le questioni controverse sono quindi concernenti il contestato addebito di responsabilità, e la relativa percentuale;
il riconoscimento e computo dei danni, ed i relativi parametri di riferimento;
ed ancora la regolamentazione delle spese di lite.
Quanto all'addebito di responsabilità va considerato che non può condividersi la motivazione al riguardo articolata dal Giudice di prime cure.
Non risultano, infatti, esser state esplicitate le ragioni fondanti la determinazione della percentuale del concorso colposo, e solo parzialmente condivisibili possono ritenersi le valutazioni formulate al riguardo.
Il Tribunale ha difatti ritenuto che, essendo stato constatato che l'attrice era ferma a bordo della strada al momento dell'impatto, tale condotta dovesse risultare non conforme a quanto disposto dall'art. 190 comma IV° CdS, e quindi, in quanto violativa del relativo precetto, non essere rispettosa degli obblighi di diligenza dell'utente della strada, avendo pertanto inciso in termini concausali sull' occorso.
Quanto rilevato non si appalesa rispondente alle risultanze istruttorie, e non consente di ritenere integrato il mancato rispetto dell'art. 190 comma IV° CdS.
Va difatti considerato che la non “sostava sulla carreggiata” -non essendovi riscontri Pt_1 in tal senso-, ma si trovava al bordo della strada.
Deve al riguardo esser rilevato che la strada teatro del sinistro, è priva di marciapiedi ed extraurbana, come si apprezza anche dalle foto in atti;
è in sostanza una strada di campagna, costeggiata da terreno e vegetazione.
Pertanto i pedoni non hanno modo di utilizzare marciapiedi, o altre zone adibite al transito degli stessi.
In questi casi l'obbligo per i pedoni in transito, o che comunque si trovano ai margini della strada, che è anche adibita -come nella specie- al traffico veicolare, è quello previsto dall'art. 190 comma I° CdS, laddove è prescritto che, in caso di mancanza di marciapiedi o di spazi dedicati al transito dei pedoni, e sulle strade extraurbane, i pedoni devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli;
ed ancora che, fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia.
Nella specie la strada de qua, non era a senso unico di circolazione, come desumibile da quanto riferito dai testi.
Deve inoltre esser rilevato che la non stava camminando nell'occorso, ma era ferma Pt_1 sul bordo strada ed in corrispondenza del senso di marcia percorso dal veicolo investitore.
Pagina 4 Tanto si desume da quanto riferito dalla stessa -nel corso dell'interrogatorio formale- Pt_1 la quale ha precisato che l'auto investitrice, ha colpito la medesima da tergo.
Quanto innanzi induce a ritenere che:
-La non si trovava sul lato opposto della strada al momento del sinistro, Pt_1
Laddove avrebbe dovuto, per quanto prescritto dall'art. 190 comma I° CdS;
-La deve aver assunto una posizione di non ottimale sicurezza, rispetto alla zona di Pt_1 percorrenza delle auto
Va al riguardo considerato che la strada era comunque adibita al transito delle auto;
che non vi sono riscontri sullo sconfinamento dell'auto oltre i margini della strada;
che quindi la debba essersi nel frangente fermata sì sul bordo strada -come desumibile dalle Pt_1 risultanze istruttorie-, ma verosimilmente anche a ridosso della zona di percorrenza delle auto.
Tanto porta sì a ritenere la ravvisabilità di un concorso colposo, ma non nei termini indicati dal Tribunale, non essendo la relativa valutazione supportata da specifiche considerazioni che possano portare a ritenere giustificabile l'addebito quasi paritario delle colpe.
Va invece, per quanto in precedenza rilevato, attribuita una minima percentuale di concorso a carico della , dovendosi addebitare la prevalente responsabilità al conducente Pt_1 dell'auto rimasto ignota.
E tanto perché comunque la -comunque contenuta- condotta imprudente attribuibile alla
, va valutata in considerazione dello stato dei luoghi -strada di campagna- e della Pt_1 mancanza di zone adibite al transito pedonale -comunque consentito- e quindi suscettibili di utilizzo per la sosta o transito in loco, possibile solo ai margini della strada.
Tanto deve comportare anche, ed in particolare, un atteggiamento prudente da parte degli automobilisti in transito, con approccio molto cauto, teso ad evitare eventualità come quella occorsa, dovendosi rilevare che, come desumibile dalle risultanze istruttorie, nel frangente più persone erano in transito sul tratto di strada de quo loquimur.
La presenza del pedone sul bordo strada e nella stessa direzione di marcia dell'auto -come nella specie-, comunque non elide affatto la responsabilità dell'automobilista, né può ritenersi idonea ad attribuire una responsabilità rilevante del pedone.
Tale responsabilità residua, che può stimarsi congrua nel 10%, deriva da quanto poc'anzi rilevato sulla mancata osservanza dell'art. 190 CdS nei termini sopra indicati, violazione che - anche unitamente alla ulteriore circostanza sopra richiamata- si appalesa lieve, e scarsamente determinante -ma pur sempre determinante- nell'eziologia dell'accaduto, dovendo ritenersi del tutto preponderante la condotta tenuta dall'automobilista.
Non vi sono peraltro elementi che possano consentire di affermare, sempre ai fini della valutazione di corresponsabilità, che la possa esser stata nell'occorso distratta, o aver Pt_1 assunto atteggiamenti di rilevante imprudenza, non potendo quindi ravvisarsi ulteriori e specifiche condotte improprie della medesima, in quanto non riscontrate probatoriamente.
Pagina 5 Vista la ritenuta percentuale di concorso di colpa, va pertanto liquidato alla , in Pt_1 riforma della sentenza appellata, il 90% delle somme computate in primo grado sulla scorta delle risultanze della ctu.
Deve peraltro rilevarsi che le doglianze di parte appellante, relative alla quantificazione dei danni conseguenti ai postumi temporanei e permanenti, non sono fondate.
L'appellante si è limitata ad asserire che le stime del Ctp dovessero ritenersi più congrue e confacenti al caso di specie, senza tuttavia supportare i propri assunti con specifica motivazione;
quanto affermato al riguardo costituisce, quindi, un mero assunto, privo di specifico supporto argomentativo, e probatorio.
Quanto poi al chiesto riconoscimento del danno alla capacità lavorativa da casalinga, deve considerarsi corretta la motivazione resa in prime cure laddove è stato escluso tale danno, in quanto attinente alla attività in concreto svolta dalla , ed anche considerando la totale Pt_1 mancanza di prova al riguardo, essendosi la predetta limitata solo a dedurre la sussistenza di tali riflessi pregiudizievoli, ma non avendo affatto supportato tali asserzioni con appositi supporti probatori.
Va al riguardo considerato che, essendo il danno alla capacità lavorativa specifica (nella specie invocato) un danno patrimoniale, l'attore è tenuto a fornire specifica prova, in mancanza della quale tale danno non può essere riconosciuto.
Peraltro è stato rilevato che la , che aveva 68 anni al momento del sinistro, non ha Pt_1 fornito alcun riscontro su eventuali possibilità di impiego e lavoro, dovendosi anche considerare l'età prossima alla pensione della stessa, e dovendo in conseguenza esser escluso il relativo pregiudizio.
Né sono stati addotti specifici elementi e prove a corredo, sui concreti riflessi pregiudizievoli sullo svolgimento delle attività domestiche e da casalinga, essendosi la parte limitata a sostenere che il pregiudizio de quo, dovesse essere desunto dalla elevata percentuale dei postumi permanenti, e dalla incidenza dell'accaduto sulla funzionalità del braccio destro.
Va inoltre osservato che la questione poteva essere al più valutata in termini di incidenza sulla capacità lavorativa generica, che tuttavia non risulta esser stata nella specie invocata.
La capacità lavorativa generica, è peraltro suscettibile di riconoscimento in termini di incremento del danno non patrimoniale, ed in chiave di personalizzazione.
L'incremento per personalizzazione è stato espressamente escluso in primo grado, e per mancanza di allegazione e prova, e sul punto non è stato proposto appello.
I danni che in definitiva vanno riconosciuti alla , sono pari al 90% della somma Pt_1 computata in conseguenza dei constatati postumi, che sono stati indicati nell'intero in complessivi € 79.241,00.
La somma risultante, e da liquidare alla appellante, è quindi pari ad € 71.316,90, a titolo di danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale.
Alla detta somma vanno aggiunti € 270,00, già riconosciuti per le spese mediche.
Pagina 6 Quanto ritenuto sulle percentuali di addebito del concorso, riverbera conseguenze sulla ripartizione delle spese processuali, dovendosi quindi ritenere fondato il correlato motivo di appello.
Va difatti considerato che l'appellante risulta esser parte vittoriosa, con addebito della responsabilità del 90% al soggetto investitore.
La regolamentazione delle spese dovrà pertanto seguire la percentuale di ripartizione della responsabilità, con liquidazione del 90% delle spese di lite del primo e del secondo grado, e delle spese di ctu, a carico della parte soccombente, e compensazione del residuo 10%.
La determinazione va ragguagliata allo scaglione parametrato al quantum oggetto di condanna, ed ai valori medi per il primo grado;
al parametro minimo -medesimo scaglione- per la fase istruttoria/trattazione, e medi per il residuo, per il secondo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 1006/2023 del 19/6/2023, ogni altra istanza, deduzione eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
In parziale accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza appellata:
1) Dichiara che la responsabilità per il sinistro verificatosi in Corato in data 30/6/2014, è attribuibile al 10% a , ed al 90% al conducente dell'auto rimasta ignota;
Parte_1
2) Condanna la nella qualità in atti, al pagamento a favore della Controparte_1
, della somma di € 71.586,90, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per Pt_1 legge, sino alla data della sentenza, e dei soli interessi dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo;
3) Compensa le spese del giudizio di primo e secondo grado al 10%, condannando la
[...] al pagamento del residuo che liquida, Controparte_1
-in complessivi € 12.692,70 oltre accessori come per legge, per il giudizio di primo grado;
- in complessivi € 10.938,60 oltre accessori come per legge, per il giudizio di appello;
direttamente a favore dei difensori della appellante, dichiaratisi antistatari.
4) Pone le spese di ctu definitivamente a carico della al 10%, ed a carico della Pt_1 al 90%; CP_1
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 29/1/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
Pagina 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 1199/2023, avente ad oggetto “risarcimento danni”, promossa da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Quinto e Domenico Rosito Parte_1
-appellante-
c/
nella qualità di Controparte_1 Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Tacchio
[...]
-appellata-
Conclusioni: come precisate negli atti di costituzione nel giudizio di appello, e richiamate come da verbali in atti
NE
, chiamava in giudizio, innanzi al Tribunale di Trani, l' , quale Parte_1 CP_1 impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendo il riconoscimento e liquidazione dei danni subiti a seguito di investimento da auto ignota.
Deduceva al riguardo che in data 30/6/2014, intorno alle ore 16,30 circa, mentre si trovava sul margine destro della strada esterna Polvere delle Rose in Corato, veniva attinta al braccio sinistro da un'autovettura non identificata che procedeva a velocità non moderata, cadendo quindi in una buca presente in loco, e subendo i danni per i postumi indicati in narrativa, per i quali si chiedeva la condanna al pagamento della somma di € 248.575,00 per danno non patrimoniale, e di € 200.000,00, per danno patrimoniale per l'incidenza della menomazione sulla capacità lavorativa di casalinga, sia su quella futura e specifica, evidenziando essere il braccio destro del tutto inutilizzabile;
il tutto oltre accessori e spese di lite, a carico della quale FGVS, posto che l'investitore si era dileguato dopo l'accaduto, e che l'autovettura CP_1 era rimasta sconosciuta.
Pagina 1 La , costituendosi, chiedeva il rigetto delle richieste attoree, contestandone la CP_1 fondatezza.
Istruita la causa veniva emessa la sentenza n. 1006/2023, pubblicata il 19/6/2023, con la quale il Tribunale, così disponeva:
“
1. accoglie parzialmente la domanda proposta da con atto di citazione Parte_1 del 5.10.2016 e per l'effetto condanna quale impresa designata dal CP_1 [...]
, al pagamento, in favore di , della somma di Controparte_2 Parte_1
47.544,60 oltre rivalutazione monetaria ed interessi per risarcimento del danno non patrimoniale, ed al pagamento della somma di € 270,00 a titolo di spese mediche;
2. compensa integralmente tra le parti le competenze di lite;
3. pone definitivamente le spese di CTU come provvisoriamente liquidate con decreto dell'11.6.2019 a carico delle parti in solido “
Il Tribunale riteneva nella specie:
- Doversi accogliere solo in parte la domanda;
- Che le risultanze della prova testi avevano dato conferma alla descrizione del sinistro data da parte attorea;
- Che riscontrate erano le lesioni subite;
- Che comunque doveva esser ravvisato il concorso colposo, al 40%, della Pt_1
Per essersi l'attrice trovata ferma a bordo della strada al momento dell'impatto, e per dover essere tale condotta valutabile ai sensi dell'art. 190 comma IV° CdS., dovendosi valutare, ai fini dell'incidenza causale, la diligenza dell'utente della strada nell'utilizzo del bene, e con riferimento alle circostanze di tempo e di luogo;
-Che i danni potevano esser computati alla stregua delle indicazioni date dal Ctu nominato, con riduzione in percentuale per quanto ritenuto in merito al concorso di colpa;
- Che non erano ravvisabili i presupposti per riconoscere la personalizzazione, in carenza di allegazione dalla parte;
- Che alcun danno potesse esser riconosciuto per perdita di capacità lavorativa, e con riferimento alla attività di casalinga, per mancanza di relativa dimostrazione, anche sulle ricadute della lesione sulla attività di specie;
- Di disporre la compensazione delle spese di lite, stante il parziale accoglimento della domanda, e di porre a carico in solido delle parti, le spese di ctu.
Proponeva appello la , chiedendo: Pt_1
In Via Principale “di accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 1006/2023, resa inter partes dal Tribunale di Trani,
Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott./Dott.ssa Maria Teresa Moscatelli – R.G. n.
5532/2016, pubblicata il 19 giugno 2023, comunicata dalla Cancelleria del medesimo
Pagina 2 Tribunale in data 20 giugno 2023, tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:” e quindi
“
1. previo accertamento dell'obbligo in capo alla compagnia assicurativa convenuta di risarcire il danno subito dall'attrice, condannare la medesima convenuta al risarcimento in favore della signora , per i danni alla persona, nella misura di € 448.575,00=, o di Parte_1 quell'altra somma minore o maggiore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi e danno da rivalutazione monetaria, o, in subordine, al pagamento della somma indicata dal CTU nella sua relazione, pari ad € 79.241,00=, oltre interessi e rivalutazione;
2. condannare la società convenuta al maggior danno ed agli interessi di mora dalla data di richiesta del risarcimento;
3. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”
A sostegno dell'impugnazione si deduceva:
a)L'erronea valutazione della responsabilità concorsuale;
Asserendo non trovare giustificazione l'addebito di responsabilità ritenuto in prime cure, rilevando che, le caratteristiche della strada, priva di marciapiedi, non potevano che indurre la a permanere al bordo della stessa;
si lamentava inoltre non esser stata resa alcuna Pt_1 precisazione sulla condotta scorretta asseritamente tenuta;
b) L'erronea quantificazione del risarcimento spettante, anche in particolare con riferimento al danno patrimoniale per pregiudizio alla capacità lavorativa;
Per non avere il Giudice di prime cure valorizzato l'elevata percentuale di postumi permanenti, di per sé indicativa del pregiudizio alla capacità lavorativa;
e per non aver tenuto conto che il braccio destro -essendo la destrimane- è indispensabile per l'attività della casalinga;
Pt_1 si lamentava anche il mancato riconoscimento della perdita di chance lavorative.
Ed ancora si deduceva che dovesse esser riconosciuto un danno maggiore rispetto a quello stimato dal Ctu, rivelatosi inferiore alla valutazione di parte.
c) L'erronea valutazione sulla disposta compensazione delle spese di lite, e sulla regolamentazione delle spese di ctu
Rilevando l'erroneità della decisione e motivazione resa a sostegno
Si costituiva la , che chiedeva il rigetto dell'appello contestandone i motivi. CP_1
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L'appello è fondato per quanto di ragione.
Va in primis considerato che, pur avendo la , contestato, con la comparsa di CP_1 costituzione, la veridicità degli accadimenti e l'attendibilità dei testi escussi, alcun appello incidentale è stato proposto su quanto ritenuto sulla dinamica dell'occorso, nei termini valutati dal Tribunale;
la sentenza deve quindi ritenersi passata in giudicato, quanto alla verificazione dell'occorso ed alle conseguenze lesive patite dalla , non essendo suscettibili di Pt_1
Pagina 3 rivalutazione le relative questioni, se non nei limiti di quanto oggetto di doglianza dalla parte appellante.
Deve inoltre esser rilevato che alcuna censura e richiesta, è stata formulata sul rigetto della richiesta di personalizzazione, dovendosi pertanto ritenere che anche sul punto si è formato il giudicato.
Le questioni controverse sono quindi concernenti il contestato addebito di responsabilità, e la relativa percentuale;
il riconoscimento e computo dei danni, ed i relativi parametri di riferimento;
ed ancora la regolamentazione delle spese di lite.
Quanto all'addebito di responsabilità va considerato che non può condividersi la motivazione al riguardo articolata dal Giudice di prime cure.
Non risultano, infatti, esser state esplicitate le ragioni fondanti la determinazione della percentuale del concorso colposo, e solo parzialmente condivisibili possono ritenersi le valutazioni formulate al riguardo.
Il Tribunale ha difatti ritenuto che, essendo stato constatato che l'attrice era ferma a bordo della strada al momento dell'impatto, tale condotta dovesse risultare non conforme a quanto disposto dall'art. 190 comma IV° CdS, e quindi, in quanto violativa del relativo precetto, non essere rispettosa degli obblighi di diligenza dell'utente della strada, avendo pertanto inciso in termini concausali sull' occorso.
Quanto rilevato non si appalesa rispondente alle risultanze istruttorie, e non consente di ritenere integrato il mancato rispetto dell'art. 190 comma IV° CdS.
Va difatti considerato che la non “sostava sulla carreggiata” -non essendovi riscontri Pt_1 in tal senso-, ma si trovava al bordo della strada.
Deve al riguardo esser rilevato che la strada teatro del sinistro, è priva di marciapiedi ed extraurbana, come si apprezza anche dalle foto in atti;
è in sostanza una strada di campagna, costeggiata da terreno e vegetazione.
Pertanto i pedoni non hanno modo di utilizzare marciapiedi, o altre zone adibite al transito degli stessi.
In questi casi l'obbligo per i pedoni in transito, o che comunque si trovano ai margini della strada, che è anche adibita -come nella specie- al traffico veicolare, è quello previsto dall'art. 190 comma I° CdS, laddove è prescritto che, in caso di mancanza di marciapiedi o di spazi dedicati al transito dei pedoni, e sulle strade extraurbane, i pedoni devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli;
ed ancora che, fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia.
Nella specie la strada de qua, non era a senso unico di circolazione, come desumibile da quanto riferito dai testi.
Deve inoltre esser rilevato che la non stava camminando nell'occorso, ma era ferma Pt_1 sul bordo strada ed in corrispondenza del senso di marcia percorso dal veicolo investitore.
Pagina 4 Tanto si desume da quanto riferito dalla stessa -nel corso dell'interrogatorio formale- Pt_1 la quale ha precisato che l'auto investitrice, ha colpito la medesima da tergo.
Quanto innanzi induce a ritenere che:
-La non si trovava sul lato opposto della strada al momento del sinistro, Pt_1
Laddove avrebbe dovuto, per quanto prescritto dall'art. 190 comma I° CdS;
-La deve aver assunto una posizione di non ottimale sicurezza, rispetto alla zona di Pt_1 percorrenza delle auto
Va al riguardo considerato che la strada era comunque adibita al transito delle auto;
che non vi sono riscontri sullo sconfinamento dell'auto oltre i margini della strada;
che quindi la debba essersi nel frangente fermata sì sul bordo strada -come desumibile dalle Pt_1 risultanze istruttorie-, ma verosimilmente anche a ridosso della zona di percorrenza delle auto.
Tanto porta sì a ritenere la ravvisabilità di un concorso colposo, ma non nei termini indicati dal Tribunale, non essendo la relativa valutazione supportata da specifiche considerazioni che possano portare a ritenere giustificabile l'addebito quasi paritario delle colpe.
Va invece, per quanto in precedenza rilevato, attribuita una minima percentuale di concorso a carico della , dovendosi addebitare la prevalente responsabilità al conducente Pt_1 dell'auto rimasto ignota.
E tanto perché comunque la -comunque contenuta- condotta imprudente attribuibile alla
, va valutata in considerazione dello stato dei luoghi -strada di campagna- e della Pt_1 mancanza di zone adibite al transito pedonale -comunque consentito- e quindi suscettibili di utilizzo per la sosta o transito in loco, possibile solo ai margini della strada.
Tanto deve comportare anche, ed in particolare, un atteggiamento prudente da parte degli automobilisti in transito, con approccio molto cauto, teso ad evitare eventualità come quella occorsa, dovendosi rilevare che, come desumibile dalle risultanze istruttorie, nel frangente più persone erano in transito sul tratto di strada de quo loquimur.
La presenza del pedone sul bordo strada e nella stessa direzione di marcia dell'auto -come nella specie-, comunque non elide affatto la responsabilità dell'automobilista, né può ritenersi idonea ad attribuire una responsabilità rilevante del pedone.
Tale responsabilità residua, che può stimarsi congrua nel 10%, deriva da quanto poc'anzi rilevato sulla mancata osservanza dell'art. 190 CdS nei termini sopra indicati, violazione che - anche unitamente alla ulteriore circostanza sopra richiamata- si appalesa lieve, e scarsamente determinante -ma pur sempre determinante- nell'eziologia dell'accaduto, dovendo ritenersi del tutto preponderante la condotta tenuta dall'automobilista.
Non vi sono peraltro elementi che possano consentire di affermare, sempre ai fini della valutazione di corresponsabilità, che la possa esser stata nell'occorso distratta, o aver Pt_1 assunto atteggiamenti di rilevante imprudenza, non potendo quindi ravvisarsi ulteriori e specifiche condotte improprie della medesima, in quanto non riscontrate probatoriamente.
Pagina 5 Vista la ritenuta percentuale di concorso di colpa, va pertanto liquidato alla , in Pt_1 riforma della sentenza appellata, il 90% delle somme computate in primo grado sulla scorta delle risultanze della ctu.
Deve peraltro rilevarsi che le doglianze di parte appellante, relative alla quantificazione dei danni conseguenti ai postumi temporanei e permanenti, non sono fondate.
L'appellante si è limitata ad asserire che le stime del Ctp dovessero ritenersi più congrue e confacenti al caso di specie, senza tuttavia supportare i propri assunti con specifica motivazione;
quanto affermato al riguardo costituisce, quindi, un mero assunto, privo di specifico supporto argomentativo, e probatorio.
Quanto poi al chiesto riconoscimento del danno alla capacità lavorativa da casalinga, deve considerarsi corretta la motivazione resa in prime cure laddove è stato escluso tale danno, in quanto attinente alla attività in concreto svolta dalla , ed anche considerando la totale Pt_1 mancanza di prova al riguardo, essendosi la predetta limitata solo a dedurre la sussistenza di tali riflessi pregiudizievoli, ma non avendo affatto supportato tali asserzioni con appositi supporti probatori.
Va al riguardo considerato che, essendo il danno alla capacità lavorativa specifica (nella specie invocato) un danno patrimoniale, l'attore è tenuto a fornire specifica prova, in mancanza della quale tale danno non può essere riconosciuto.
Peraltro è stato rilevato che la , che aveva 68 anni al momento del sinistro, non ha Pt_1 fornito alcun riscontro su eventuali possibilità di impiego e lavoro, dovendosi anche considerare l'età prossima alla pensione della stessa, e dovendo in conseguenza esser escluso il relativo pregiudizio.
Né sono stati addotti specifici elementi e prove a corredo, sui concreti riflessi pregiudizievoli sullo svolgimento delle attività domestiche e da casalinga, essendosi la parte limitata a sostenere che il pregiudizio de quo, dovesse essere desunto dalla elevata percentuale dei postumi permanenti, e dalla incidenza dell'accaduto sulla funzionalità del braccio destro.
Va inoltre osservato che la questione poteva essere al più valutata in termini di incidenza sulla capacità lavorativa generica, che tuttavia non risulta esser stata nella specie invocata.
La capacità lavorativa generica, è peraltro suscettibile di riconoscimento in termini di incremento del danno non patrimoniale, ed in chiave di personalizzazione.
L'incremento per personalizzazione è stato espressamente escluso in primo grado, e per mancanza di allegazione e prova, e sul punto non è stato proposto appello.
I danni che in definitiva vanno riconosciuti alla , sono pari al 90% della somma Pt_1 computata in conseguenza dei constatati postumi, che sono stati indicati nell'intero in complessivi € 79.241,00.
La somma risultante, e da liquidare alla appellante, è quindi pari ad € 71.316,90, a titolo di danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale.
Alla detta somma vanno aggiunti € 270,00, già riconosciuti per le spese mediche.
Pagina 6 Quanto ritenuto sulle percentuali di addebito del concorso, riverbera conseguenze sulla ripartizione delle spese processuali, dovendosi quindi ritenere fondato il correlato motivo di appello.
Va difatti considerato che l'appellante risulta esser parte vittoriosa, con addebito della responsabilità del 90% al soggetto investitore.
La regolamentazione delle spese dovrà pertanto seguire la percentuale di ripartizione della responsabilità, con liquidazione del 90% delle spese di lite del primo e del secondo grado, e delle spese di ctu, a carico della parte soccombente, e compensazione del residuo 10%.
La determinazione va ragguagliata allo scaglione parametrato al quantum oggetto di condanna, ed ai valori medi per il primo grado;
al parametro minimo -medesimo scaglione- per la fase istruttoria/trattazione, e medi per il residuo, per il secondo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 1006/2023 del 19/6/2023, ogni altra istanza, deduzione eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
In parziale accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza appellata:
1) Dichiara che la responsabilità per il sinistro verificatosi in Corato in data 30/6/2014, è attribuibile al 10% a , ed al 90% al conducente dell'auto rimasta ignota;
Parte_1
2) Condanna la nella qualità in atti, al pagamento a favore della Controparte_1
, della somma di € 71.586,90, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per Pt_1 legge, sino alla data della sentenza, e dei soli interessi dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo;
3) Compensa le spese del giudizio di primo e secondo grado al 10%, condannando la
[...] al pagamento del residuo che liquida, Controparte_1
-in complessivi € 12.692,70 oltre accessori come per legge, per il giudizio di primo grado;
- in complessivi € 10.938,60 oltre accessori come per legge, per il giudizio di appello;
direttamente a favore dei difensori della appellante, dichiaratisi antistatari.
4) Pone le spese di ctu definitivamente a carico della al 10%, ed a carico della Pt_1 al 90%; CP_1
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 29/1/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
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