Articolo 1 della Legge 11 giugno 1967, n. 476
Articolo 2
Versione
18 luglio 1967
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Atti, conclusi a Roma il 28 aprile 1964, tra l'Italia e la Francia:
a) Convenzione per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di alcuni prodotti con Protocollo annesso;
b) Convenzione per i disegni e modelli.
Entrata in vigore il 18 luglio 1967