Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 5574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5574 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4708/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4708 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, riservata per la decisione in data 27.1.2025, previa assegnazione, ex art. 190 c.p.c., di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica
TRA
C.F. , residente in [...]al Parte_1 C.F._1
Vico Santo Spirito di Palazzo 54, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via
Toledo 348 presso lo studio degli Avv.ti Giacomo Carini (C.F.
) e Giovanni Carini (C.F. ) C.F._2 C.F._3
dai quali è rappresentata e difesa anche disgiuntamente giusta procura in atti.;
-ATTRICE –
CONTRO nata a [...] il [...], c.f.: CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Tafuri, c.f.: C.F._4
, presso il quale è elettivamente domiciliata in Napoli C.F._5
in Via Martucci n. 56
CONVENUTA-
, nato a [...] il [...] e ivi Controparte_2
residente a[...], c.f.: C.F._6
rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Tafuri, c.f.: , C.F._5
presso il quale è elettivamente domiciliato in Napoli in Via Martucci n. 56, giusta procura in atti;
CONVENUTO
nato a [...] il [...], C.F. CP_3
, ed ivi residente al Vico S. Spirito di Palazzo n. 54, C.F._7
quale erede della sig.ra rappresentato e difeso dall'Avv. Persona_1
Maurizio Napoli, C.F. , e dall'Avv. Claudio Reale C.F._8
C.F. ) e con questi elettivamente domiciliato in Napoli C.F._9
alla Piazza Sannazaro n. 199/C, giusta procura in atti;
CONVENUTO
nato a [...] il [...], C.F. CP_3
, ed ivi residente al Vico S. Spirito di Palazzo n. 54, in C.F._7
proprio, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Napoli, C.F.
, e con questi elettivamente domiciliato in Napoli alla C.F._8
Piazza Sannazaro n. 71, giusta procura in atti;
CONVENUTO
, nata a [...] il [...] c.f.: , CP_4 C.F._10
rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Tafuri, c.f.: , C.F._5
presso il quale è elettivamente domiciliata in Napoli in Via Martucci n. 56, giusta procura in atti;
CONVENUTA
, C.F.: , residente in [...]al Controparte_5 C.F._11
Vico Santo Spirito di Palazzo n.54, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro
Tafuri, c.f.: , presso il quale è elettivamente C.F._5
domiciliato in Napoli in Via Martucci n. 56, giusta procura in atti;
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CONVENUTO
C.F. elettivamente Controparte_6 C.F._12
domiciliata in Torre Annunziata alla Via Gambardella 120 presso lo studio dell'Avv. Silvia Maltese C.F. che la rappresenta e C.F._13
difende giusta procura in atti;
CONVENUTA-
NONCHE'
, C.F.: ; Controparte_7 C.F._14 Controparte_8
C.F.: ; C.F.: C.F._15 Controparte_9
; , C.F.: , C.F._16 Parte_2 C.F._17
, C.F.: ; C.F.: Parte_3 C.F._18 Parte_4
, e C.F.: , C.F._19 Parte_5 C.F._20
coniugi in regime di comunione;
, C.F.: Parte_6
, e , C.F.: , C.F._21 Parte_7 C.F._22
coniugi in regime di comunione;
C.F.: Parte_8 C.F._23
C.F. Controparte_10 C.F._24 Controparte_11
; C.F. C.F._25 CP_12 C.F._26 CP_13
C.F.
[...] C.F._27
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: usucapione
Conclusioni: come da atti e verbali di causa, da note di trattazione scritta per l'udienza del 27.1.2025 e da comparse conclusionali e da memorie di replica;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione, la dott.ssa citava in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli i condomini del fabbricato sito in Napoli al Vico S. Maria
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di Palazzo n.54, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che la dott.ssa ed i suoi danti causa sono divenuti titolari Parte_1
a titolo originario del terrazzo ubicato a V piano “ante '50” e della copertura di detto appartamento sito in Napoli alla Via S. Spirito di Palazzo n. 54
(riportato in Catasto Fabbricati del Comune di Napoli sezione SFE, foglio 1, particella 351, sub. 18, zona censuaria 12, Cat. A2, classe 5, consistenza 9,5 vani, rendita Euro 1.398,31) per intervenuta usucapione decennale e, comunque, ultraventennale;
disporre la trascrizione nei PP.RR. Immobiliari della emananda sentenza;
condannare i convenuti alle spese e competenze di lite oltre 15% CPA ed IVA, nella misura di legge.
Si costituivano in giudizio con i rispettivi difensori CP_1 CP_2
, e
[...] Persona_1 CP_3 CP_4 Controparte_5
che esponevano che il Tribunale di Napoli, con la sentenza Controparte_6
n. 5671/2016, passata in giudicato, aveva accertato la natura condominiale del solaio di copertura del fabbricato in Napoli alla Via Vico Santo Spirito di
Palazzo n.54, sovrastante l'appartamento di proprietà dell'attrice e aveva dichiarato che lo stesso era “libero da pesi, vincoli e qualsivoglia diritto reale o personale di godimento da parte della convenuta, ”. Parte_1
I convenuti, inoltre, rappresentavano che il Tribunale di Napoli, con la medesima sentenza, aveva altresì accertato l'illegittimità delle opere eseguite dalla sul lastrico di copertura nonché di quelle che impedivano Parte_1
l'accesso al lastrico stesso.
Chiedevano quindi al Tribunale di dichiarare l'inammissibilità della domanda essendosi già formato un giudicato sulle medesime questioni ed in ogni caso di rigettarla nel merito stante la sua infondatezza.
Gli altri condomini, ritualmente citati, non si costituivano restando contumaci.
Assegnati i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. ed escussi i testi, la causa è stata riservata in decisione con ordinanza del 27.1.2025 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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Si osserva che il Tribunale di Napoli con sentenza n. 5671/2016 passata in giudicato ha accertato la natura condominiale del lastrico di copertura posto al
V piano dell'edificio sito in Napoli al Vico Santo Spirito di Palazzo n. 54 ed ha altresì accertato che lo stesso è libero da pesi, vincoli e qualsivoglia diritto reale o personale di godimento da parte della convenuta. Ha inoltre accertato l'illegittimità delle opere da quest'ultima realizzate sul predetto lastrico e di quelle che impediscono l'accesso allo stesso.
Dalla lettura della motivazione della sentenza de quo è evidente che il giudice estensore non solo ha accertato la natura condominiale del bene per cui è causa ma si è anche soffermato sull'effettivo possesso del bene da parte dei condomini.
In particolare, il giudice in un passaggio della motivazione ha rilevato che il terrazzo di copertura “non era posto al servizio esclusivo dell'appartamento del dante causa del Notaio tanto è vero che i testi di parte convenuta Parte_1 hanno confermato che sul terrazzo stesso vi erano le antenne condominiali” ed ancora, in un altro passaggio ha evidenziato che “nel caso in esame non è stata dedotta e provata l'impossibilità dei condomini di collocare le antenne su spazi propri e, pertanto, deve ritenersi che venissero poste sul terrazzo proprio perché quest'ultimo non era posto a servizio esclusivo di un singolo condomino” ed ancora rilevava che “il lastrico di copertura è di proprietà ai sensi e per gli effetti dell'art. 1117 c.c. e libero da pesi, CP_14
vincoli e qualsivoglia diritto reale o personale di godimento da parte della convenuta, ”. Parte_1
Dalla lettura della sentenza si evince chiaramente che il giudice ha accertato non solo la proprietà del bene in capo ai singoli condomini ma anche l'effettivo possesso da parte degli stessi, il che esclude il possesso utile ai fini dell'usucapione da parte della e dei suoi danti causa. Parte_1
Si ritiene quindi che l'eccezione sollevata dai convenuti di inammissibilità della domanda attorea per intervenuto giudicato sia fondata.
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Si osserva poi che la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve ad una funzione di specificazione della domanda o dell'eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova.
Per giurisprudenza pacifica se è consentito nel giudizio volto a far valere l'esistenza di un diritto cd. autodeterminato l'allegazione nel corso del medesimo di un diverso modus adquirendi, senza che ciò immuti la causa petendi della domanda, in senso inverso deve reputarsi che, una volta dedotta l'esistenza del diritto di proprietà, ed intervenuto il rigetto della relativa domanda, resta preclusa la possibilità di far valere ex novo il medesimo diritto sulla base di un diverso titolo di acquisto (in tal senso si veda espressamente Cass. n. 1682/1991, secondo cui, atteso il carattere autodeterminato del diritto di proprietà e degli altri diritti reali di godimento, individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto, cioè del bene che ne costituisce l'oggetto, nelle azioni ad essi relative, la deduzione del fatto costitutivo non è necessaria ai fini della loro individuazione ma è rilevante soltanto ai fini della prova del diritto;
pertanto qualora sia proposta una domanda di accertamento o di condanna, relativa ad uno dei suindicati diritti sulla base di un determinato fatto costitutivo, e questa venga rigettata per ragioni inerenti al fatto costitutivo dedotto, l'accertamento dell'inesistenza del diritto stesso fa stato anche nel successivo processo instaurato con la riproposizione della medesima domanda pure se fondata su di un diverso fatto costitutivo trattandosi dello stesso "petitum" ed essendo irrilevante la "causa petendi").
Orbene, applicando tali principi al caso concreto si ritiene che, una volta che sia stato accertato il diritto di proprietà del lastrico solare in capo ai condomini, l'attrice non possa poi invocare il preteso possesso per fondare
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una domanda di usucapione, essendo la sua rilevanza preclusa dal giudicato intervenuto.
In ogni caso, nel merito, ad abundantiam, si osserva che la domanda è comunque infondata in quanto non si ritiene raggiunta la prova dei fatti costituivi della pretesa azionata, così come prospettati in citazione, che – secondo i principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio, ex artt.
2697 e 1158 cc – devono essere provati da colui che agisce in giudizio.
La fattispecie dell'usucapione è, invero, un modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale di godimento su beni immobili, che si realizza attraverso il possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico per venti anni.
Il possesso, in particolare, è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140).
Da ciò si deduce che si concreta essenzialmente in una relazione di fatto intercorrente tra un soggetto e un bene, a prescindere dalla sussistenza nel soggetto stesso della titolarità del diritto.
Gli elementi del possesso sono, pertanto, il corpus possessionis, che indica l'atteggiamento materiale del possessore che si comporta come proprietario
(elemento oggettivo) e l'animus possidendi, che si identifica nella volontà, nell'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario (elemento soggettivo).
Ne deriva che, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, “chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell'"animus"; quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà (…)” (Cass. civ. n.
14092/2010).
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Nel caso di specie, i testi di parte attrice hanno reso dichiarazioni non idonee a supportare la pretesa attorea e a confermare quindi il possesso esclusivo da parte dell'attrice e dei suoi danti causa del predetto bene.
Particolarmente rilevante è stata invece la testimonianza di Testimone_1
memoria storica e custode del fabbricato dal 1999, la quale ha confermato anche in questa sede il possesso del bene da parte dei condomini.
In particolare, la stessa ha dichiarato: “Confermo che i condomini indicati ad eccezione di la quale abita al civico n. 49, hanno avuto Persona_2
accesso al solaio condominiale. Al quinto piano vi era un pianerottolo e una scala con sopra una botola. Aperta la botola si accedeva al solaio. Mi ricordo che da sempre c'era questo accesso. Non so dire fino a quando c'è stato
l'accesso”…. “I condomini accedevano al solaio anche per la manutenzione e in occasione della riparazione della pluviale.”
Pertanto, la domanda è infondata nel merito e va quindi rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche (valore della controversia compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 per le quattro fasi) in applicazione dei parametri medi.
Al caso di specie va applicato l'art. 4, comma 2, dm. 55/2014 ai sensi del quale “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino ad un massimo di trenta”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia dei condomini non costituiti.
• rigetta la domanda proposta da . Parte_1
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• Condanna , alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
, di di e di Controparte_2 Controparte_5 CP_4 CP_1
che liquida in euro 9.646,30 per compensi oltre rimborso spese
[...]
generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione al difensore.
• Condanna , alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
in proprio e nella qualità di erede di CP_3 [...]
che liquida in euro 6.600,10 per compensi oltre rimborso Per_1
spese generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione al difensore;
• Condanna , alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in euro 5.077,00 per compensi oltre Controparte_6
rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli, il 5.6.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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