Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/04/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. Riccardo Pappalardo Giudice (est.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa R.G.V.G. n. 2283 dell'anno 2024 vertente
TRA
, cod. fisc. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18.03.1973, con domicilio eletto presso lo studio degli Avv.ti. Sciortino Giancarlo
e Valeria Balistreri, che la rappresentano e difendono per mandato in atti;
E
cod. fisc. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
19.01.1973, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Famoso Dario che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero;
Oggetto: Domanda congiunta di divorzio.
Conclusioni: Come indicate nel ricorso depositato in data 18.12.2024;
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I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. — personalmente sottoscritto e depositato in data 18.12.2024 — hanno domandato la cessazione degli effetti civili contratto in Palermo, in data 18.06.2001.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e all'udienza di comparizione personale, sostituita dal deposito di note scritte, le stesse hanno confermato le condizioni sopra riportate.
All'esito, la decisione è stata rimessa al Collegio.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Giudice delegato nella procedura di separazione;
• la separazione tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Termini
Imerese, con sentenza n. 1222 pubblicata il 13.11.2023, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio e ai rapporti con la prole nel ricorso introduttivo, da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (cfr. art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto
Pag. 2 di 3 conto dei contenuti dell'accordo.
Alla luce dell'esito del giudizio, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palermo,
in data 18.06.2001, da e , trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1
dello Stato civile di detto Comune al n. 49, parte II, serie A, vol. 2262, dell'anno
2001, alle condizioni riportate nel ricorso depositato in data 18.12.2024;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
DISPONE la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Termini Imerese, il 10/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Riccardo Pappalardo Giuseppe Rini
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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