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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/12/2024, n. 2289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2289 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
.g. 4429 del 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4429 del 2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Guglielmo Raso e dell'Abogado Elisabetta Longobardo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Fondi (LT), viale Vittorio Emanuele III, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Alessia Vita ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in TI, Viale dello Statuto n. 41, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni delle parti in sede di p.c.: “I procuratori precisano le conclusioni riportandosi a quanto indicato nel verbale”, per parte ricorrente: “L'Avv. Raso ritiene che anche per la madre possa essere previsto un diritto di visita concordato di volta di volta in volta tra la madre e zia”; per parte resistente: “L'Avv. Ricci rileva di essere d'accordo al diritto di visita liberto della
e della figlia, chiede il monitoraggio del Servizio Sociale affidatario”. Parte_1
In sede di ultima comparsa conclusionale parte ricorrente ha così concluso: “La scrivente difesa chiede che la minore venga affidata alla zia materna atteso che la Persona_1 Persona_2
Pagina 1 stessa ha un legame affettivo fortissimo con la minore nonché, cosi come anche relazionato del
Servizio Sociale del Comune di Terracina, nonché emerso dalla stessa all'udienza del 16 maggio
2024, se ne prende cura in maniera egregia. Si ritiene fondamentale mantenere una relazione continuativa e stabile tra la madre e la figlia. Si chiede che venga disposto, che la Sig.ra Parte_1
possa esercitare il diritto di visita e frequentazione della figlia senza limitazioni temporali e che pertanto le sia consentito di vedere e trascorrere del tempo con la figlia tutte le volte che lo desideri, nel rispetto degli impegni scolastici e delle esigenze della minore. Chiede di disporre il diritto alle visite del padre sig. in base agli impegni scolastici e extra scolastici della CP_1
minore . Chiede altresì di porre a carico del padre un assegno di mantenimento in favore Per_1
della figlia e da corrispondere alla zia collocataria pari ad euro 250,00 oltre alla metà delle Per_1 spese straordinarie”.
In sede di ultima comparsa conclusionale parte resistente ha così concluso: “Con le presenti memorie, in condivisione con quanto emerso all'udienza del 16.05.2024, chiede che la minore venga affidata alla zia materna presso la quale è già collocata, la Persona_1 Persona_2
quale continua a svolgere tutte le funzioni di accudimento e cura e rappresenta un legame stabile per la bambina, con possibilità per il sig. di incontrarla liberamente, nel rispetto degli CP_1
impegni scolastici, ludici e di salute della minore, previo accordo con la sig.ra e Per_2
compatibilmente con i propri impegni lavorativi fuori regione e comunque per due giorni a settimana dalle ore 18,00 alle ore 21,00 e il sabato o la domenica dalle ore 10,00 alle ore 19,00.
Chiede, inoltre, che venga posto a carico del sig. un contribuito al mantenimento della CP_1 figlia minore nella misura di € 200,00 al mese con rivalutazione ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo dell'intestato Tribunale”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
Il Tribunale con sentenza parziale n. 2346 del 2023 ha già pronunciato la separazione personale delle parti e contestualmente rimesso la causa sul ruolo, “ritenendo necessaria, alla luce della richiesta del Servizio Sociale affidatario della minore di essere convocato in udienza per valutare un ricongiungimento della minore con la madre, prima di definire le ulteriori domande, necessario rimettere la causa sul ruolo, per sentire personalmente per chiarimenti il Servizio Sociale affidatario e le parti personalmente”.
La causa è stata nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 16 maggio 2024, udienza in cui sono state ascoltate le parti presenti personalmente, la zia collocataria della minore, il Servizio
Pagina 2 Sociale del affidatario della minore, in persona della dott.ssa Controparte_2 CP_3
, la dott.ssa n.q. di responsabile di C.A.S.T. Assisi Onlus, la struttura presso
[...] Controparte_4
la quale la ricorrente ha seguito un percorso di disintossicazione dalle sostanze stupefacenti;
le parti hanno precisato come indicato in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente si dà atto che si rinviene tra gli atti del fascicolo telematico, depositata il 13 dicembre 2023, una relazione dell U. 0108949 relativa a soggetti estranei al giudizio e Parte_2 riportante dati sensibili, sicché va disposta l'espunzione della stessa dal fascicolo telematico.
1. SULLA DOMANDA DI ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE AL MARITO.
La domanda non è stata espressamente reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, né nelle conclusioni della comparsa conclusionale depositata il 16 luglio 2023, né nelle conclusioni della comparsa conclusionale depositata il 15 luglio 2024.
La domanda si intende pertanto rinunciata dalla ricorrente, avendo quest'ultima palesato, dalle sue richieste, di non avere più interesse ad una pronuncia di addebito della separazione.
2. SULL'AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE DELLE PARTI.
La complessità della vicenda processuale e dell'istruttoria espletata in merito esige di ripercorrere i momenti salienti del processo e degli accertamenti espletati.
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente f.f., ritenuto che, allo stato, non si ravvisavano
“evidenze di possibili pregiudizi alla minore dall'affido condiviso ad entrambi i genitori, soluzione che il legislatore impone di valutare in via prioritaria ai sensi dell'art. 337 ter c.c., mentre
l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori può essere disposto solo con provvedimento motivato nel caso in cui l'affidamento condiviso sia contrario all'interesse del minore: tuttavia, come anticipato, nel caso di specie, dalla sola vicenda processuale penale scaturita dall'episodio del 26 marzo 2017, non si evincono elementi sufficienti per ritenere che sia allo stato pregiudizievole per la minore l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, essendo stata la condotta criminosa del posta in essere nei confronti della moglie e non della minore, avendo la ricorrente CP_1
affermato in udienza che i rapporti tra le parti si sono rasserenati e mancando allo stato un accertamento negativo delle capacità genitoriali del padre (sul punto il Servizio Sociale di
Terracina non ha potuto svolgere alcuna verifica, non essendo riuscita a contattare il resistente)”,
e, in punto di collocamento e diritto di visita, che, “presa anche visione della relazione del Servizio
Sociale depositata telematicamente il 12 luglio 2018, stante la conflittualità tra i coniugi che emerge dalla documentazione agli atti e la tenera età della figlia… corrisponda all'interesse della bambina il collocamento presso la madre, e, disporre, per quanto attiene al diritto di visita del
Pagina 3 padre nei confronti della minore, che lo stesso avvenga in spazio neutro alla presenza di un operatore”, affidava la minore ad entrambe i genitori, con collocamento della piccola presso la madre e diritto di visita del padre in modalità protetta, alla presenza di un operatore del Servizio
Sociale del Comune di Terracina, delegando il suindicato Servizio Sociale, sentiti entrambi i genitori, e tenuto presente il preminente interesse costituito dalla salvaguardia della salute fisica e psichica del minore, a regolamentare in modo dettagliato i giorni e le ore delle visite paterne, anche nel periodo estivo e durante il periodo natalizio;
veniva, inoltre, disposto il prosieguo del monitoraggio da parte del Servizio Sociale del con incarico di fornire Controparte_2
interventi a supporto della genitorialità delle parti.
Va tenuto conto, infatti, che la ricorrente nell'atto introduttivo aveva allegato aggressioni fisiche e minacce subite dal resistente e che quest'ultimo, costituendosi, aveva depositato le trascrizioni dell'esame testimoniale della ricorrente avvenuto nell'ambito del procedimento penale 3066/17
R.G., in cui la stessa aveva ritrattato parte delle dichiarazioni fatte in sede di querela e copia della sentenza emessa dal Tribunale di TI il 20 marzo 2018 con cui il resistente era stato assolto con riferimento al reato contestato di rapina e condannato per atti persecutori nei confronti della ricorrente ad un anno di reclusione, con trasmissione degli atti al PM per verificare eventuali reati commessi dalla ricorrente con le dichiarazioni rese all'udienza dell'8 febbraio 2018; con la suddetta sentenza, poi, era stata sostituita nei confronti del resistente la misura cautelare dalla custodia cautelare in carcere con il divieto di avvicinamento a meno di 100 metri dalla ricorrente, disponendo la liberazione dell'imputato ove non detenuto per altra causa.
Successivamente con ordinanza del 22 agosto 2019 il G.I. modificava di ufficio i provvedimenti temporanei e urgenti, in considerazione soprattutto di quanto relazionato dal Servizio Sociale con relazione depositata il 20 maggio 2019, dalla cui lettura era emerso che la ricorrente stava portando avanti una condotta ambivalente e che appariva gravemente pregiudizievole per la figlia: da un lato continuava a denunciare episodi di minacce e molestie subite dal marito;
dall'altro, secondo quanto riportato dal Servizio Sociale, consentiva alla madre di far vedere la minore al marito al di fuori degli incontri protetti stabiliti in sede presidenziale, esponendo la figlia a potenziale grave pericolo, soprattutto considerato quanto riferito dalla ricorrente al Servizio su abusi alcolici del resistente;
inoltre il Servizio sociale aveva relazionato che il resistente, tramite il proprio legale, aveva riferito che la ricorrente assumeva sostanze stupefacenti alla presenza della minore;
sicché il G.I. disponeva l'affido della minore al Servizio Sociale del Comune di Terracina con autonomia decisionale dello stesso in ordine all'istruzione, salute e educazione della minore, salvo restando, allo stato, il collocamento della minore presso la madre e con diritto di visita del padre in spazio neutro come disposto nell'ordinanza presidenziale del 13 luglio 2018. Il G.I. disponeva, altresì, che il Servizio
Pagina 4 Sociale del in coordinamento con l'Asl TI, Distretto Sanitario n. 4, Controparte_2
provvedesse ad accertare le capacità genitoriali delle parti, effettuata una valutazione psicodiagnostica delle stesse tramite il C.S.M. e della minore tramite il acquisita ogni Parte_3
informazione anche presso terzi (nonni, familiari, insegnanti), ed effettuati, ove necessario, test psicologici da sottoporre ai genitori e alla minore, effettuata altresì una valutazione tossicologica di entrambe le parti presso il S.E.R.D. tramite i necessari accertamenti medici per la verifica di indici di abuso o uso di sostanze alcoliche e di sostanze stupefacenti, verificando le soluzioni di affido e di collocamento della minore, nonché le modalità del diritto di visita del genitore non affidatario o collocatario, ritenute maggiormente rispondenti all'interesse e al benessere psicofisico della minore.
Il 20 dicembre 2019 il Servizio Sociale del Comune di Terracina depositava una relazione con ulteriori relazioni allegate da cui si evincevano diverse criticità (le parti non si erano sottoposte agli accertamenti presso il SERD;
dall'accertamento delle competenze genitoriali sulla ricorrente era emerso che “potrebbero esserci lesioni strutturate di natura psichiatrica e la presenza di note patologiche, nonché di dipendenze, che andrebbero approfondite dai servizi competenti. Il test di personalità infatti segnala una certa insofferenza per le figure e le situazioni autoritarie, una marcata noncuranza dei valori e degli standard sociali, nonché disordini del comportamento. E' presente una grossa problematica di gestione della rabbia. Sono presenti meccanismi di difesa di tipo proiettivo e tendenza all'acting out”, come riportato dalla psicologa – psicoterapeuta dott.ssa che rilevava la necessità che la ricorrente seguisse un percorso di Persona_3
psicoterapia individuale presso il DSM;
in merito al resistente le difficoltà di comprensione linguistica non avevano consentito un'adeguata valutazione delle competenze genitoriali;
il DSM aveva relazionato che la ricorrente non si era presentata per la valutazione psicologica;
per quanto attiene al resistente, cui non era stato possibile per le problematiche linguistiche somministrare il test MMPI/2, dai colloqui espletati era stato rilevato che pur essendosi posto in maniera formalmente collaborativo all'indagine, si era “osservata una certa inclinazione alla reticenza e alla scarsa chiarezza nelle risposte forse come atteggiamento difensivo”; non emergevano processi psicopatologici in atto;
dalla relazione dello spazio neutro si evinceva che la minore appariva contenta di vedere il padre, che gli incontri si erano svolti in maniera discontinua e che la ricorrente aveva riferito di non aver portato la bambina ad un incontro in quanto minacciata dal resistente;
pure veniva allegato alla relazione il verbale di una querela sporta da madre della Persona_4
ricorrente, nei confronti del resistente, con cui la suddetta aveva denunciato di aver ricevuto di notte undici messaggi vocali con cui il resistente aveva minacciato e insultato la ricorrente), sicché il G.I. successivamente sollecitava parte ricorrente ad effettuare il test tricologico per scongiurare una
Pagina 5 dipendenza da sostanze stupefacenti e il resistente ad effettuare l'esame CDT, da sottoporre poi al
Serd territoriale.
Il 23 giugno 2020 il SERD Asl TI Distretto Sanitario 4 rilevava che l'esame CDT effettuato dal resistente (con esito negativo) non poteva risultare valido, non essendo stato effettuato presso una struttura pubblica ed essendo necessari due prelievi ematici a distanza di quindici giorni;
il 3 novembre 2020 il Servizio Sociale del Comune di Terracina depositava relazione del Serd in cui dava atto che il resistente si era sottoposto agli accertamenti per verificare l'abuso alcolico e che il risultato era stato “Non decisivo” (risultati CDT al primo prelievo di 2,0 e al secondo prelievo di
1,9, con CD patologico ove > 2,1).
Il G.I. con ordinanza del 22 gennaio 2021, considerato anche che dalle relazioni depositate si evinceva che la ricorrente non si era sottoposta agli esami prescritti dal SERD, considerato anche quanto era emerso dalle precedenti valutazioni della capacità genitoriale delle parti, modificava di ufficio i provvedimenti temporanei e urgenti, disponendo che la collocazione della minore presso la madre, fosse subordinata alla condizione che la ricorrente fosse sottoposta a monitoraggio costante del SERD, che avrebbe dovuto prendere in carico la per verificare costantemente con i Parte_1
dosaggi urinari e le analisi del sangue necessarie che la non assumesse sostanze Parte_1
stupefacenti. In caso di mancato rispetto della condizione, il Servizio Sociale del Comune di
Terracina, affidatario della minore avrebbe dovuto immediatamente relazionare al Per_1
Tribunale, individuando un luogo sicuro ove collocare la minore.
Contestualmente disponeva un'accurata c.t.u. sulle competenze genitoriali delle parti, al fine di verificare il migliore regime di affido, collocamento e diritto di visita della minore. La c.t.u. per la complessità della situazione, anche dovuta alla emersione di una situazione di positività alle sostanze della ricorrente, ha comportato la proroga del termine assegnato al c.t.u. per depositare la relazione peritale, infine depositata in data 11 novembre 2021.
Il c.t.u. all'esito di approfondite indagini, così rispondeva ai quesiti: “A conclusione delle indagini peritali, sulla base degli elementi di valutazione prodotti, nel rispondere ai quesiti dell'Ill.mo
Giudice, posso esporre, quanto segue: La minore , pur presentando notevoli risorse Per_1
psicologiche, vive in un contesto familiare inadeguato e disfunzionale alla sua buona crescita psico-fisica e relazionaleaffettiva, e prevalentemente a causa delle problematiche presentate dalla madre, così come abbondantemente esposto sopra. Le figure della nonna materna e della zia
potrebbero essere sufficientemente compensatorie se non fossero loro stesse invischiate e Per_2
coinvolte nelle dinamiche attivate dalla madre della minore, . Pertanto, solo qualora la Parte_1
accettasse di allontanarsi dal nucleo familiare per entrare in una Comunità per Parte_1
disintossicarsi definitivamente, la minore potrebbe rimanere ancora collocata presso la Per_1
Pagina 6 nonna e la zia materne. Il padre della minore, ha evidenziato, allo stato attuale, CP_1
crescenti risorse personali, tuttavia, necessita ancora di sostegno per strutturare una capacità genitoriale sufficientemente adeguata. Si evidenzia comunque un buon rapporto con la bambina e la necessità-bisogno di quest'ultima di rinforzare la presenza della figura paterna nella sua vita quotidiana. - Si suggerisce pertanto, solo qualora la madre entrasse e restasse in Parte_1 comunità per la disintossicazione, la disposizione dell'affidamento della minore ancora ai Per_1
Servizi Sociali con collocamento presso la casa della nonna e la zia, situate nella stessa struttura, in due piani diversi. In” questa “situazione, si propone per il padre un periodo di 3 mesi di CP_1 incontri liberi il sabato con l'ausilio di un educatore che faciliti la relazione padre-figlia.
Successivamente a questo periodo, si potrà passare, anche gradualmente, (ovvero dopo altri 3 mesi
14 alternando una settimana con l'educatore e una settimana liberi da questo), alla frequentazione libera tutte le settimane, il sabato o la domenica in maniera alternata, dalle 10 alle 19. I Servizi
Sociali dovranno continuare a monitorare la situazione familiare generale, offrendo il proprio sostegno, e relazionando al Tribunale periodicamente, al fine di verificare l'efficacia degli interventi proposti e apportando eventuali e necessarie modificazioni.”.
In particolare, in relazione alla ricorrente, il ctu ha evidenziato “Il quadro clinico psicologico di
, così come è emerso dai colloqui, le osservazioni in relazione e il test di personalità Parte_1
MMPI-2, mette in evidenza una personalità con caratteristiche di natura francamente psicopatologica. L'uso costante di sostanze stupefacenti (cocaina e hashish) nel corso degli ultimi anni ha evidentemente determinato un significativo aggravamento della condizione psichica della donna, che presenta attualmente segni e sintomi di un disturbo grave di personalità di livello borderline (vedi profilo narrativo MMPI-2). Le problematiche più significative della donna sono legate alla mancanza di ordine e organizzazione mentale e del comportamento, così come l'assenza di una corretta adesione alle norme sociali e rispetto dell'autorità. E' presente, inoltre, una dis- regolazione degli affetti e degli impulsi, in particolare una profonda difficoltà nel controllo e nella gestione della rabbia, con facilità all'acting-out. La donna non presenta un senso della propria identità stabile e funzionale all'adattamento alla realtà, e tende ad evadere da questa rifugiandosi in un mondo infantile, e proiettando all'esterno la causa dei propri problemi. Non riesce pertanto ad assumersi la responsabilità verso sé stessa e nemmeno verso il ruolo genitoriale, e necessita urgentemente di un percorso di disintossicazione, di psicoterapia e riabilitazione” (v. pag. 8); in merito al resistente non sono emerse psicopatologie in atto, in particolare il ctu ha rilevato che “il quadro clinico psicologico di così come è emerso dai colloqui, le osservazioni in relazione e CP_1
il test di personalità MMPI-2, mette in evidenza una personalità sufficientemente strutturata e integra, dove non sono presenti elementi di patologia. Anche alcuni indici psicopatologici
Pagina 7 evidenziati nel test, che non convergono con gli altri elementi emersi, sembrano determinati più da una non comprensione linguistica o da una differenza culturale, che da una reale problematica psichica in atto” (pag. 9).
All'esito della c.t.u. veniva fissata un'udienza a cui era convocato il Servizio Sociale del CP_2
, che, nella persona della dott.ssa , così dichiarava: “Sono contenta che ci sia
[...] CP_3
anche il ctu, abbiamo fatto un gran lavoro con il ctu e gli avvocati, nonché il SERD, per evitare
l'allontanamento della minore, alla fine siamo riusciti a convincerla ad entrare in comunità ove è entrata il 9 dicembre. La dott.ssa rileva che ha provveduto a richiedere alla struttura una CP_3
relazione che esibisce e che si riserva di depositare telematicamente. La madre vede la minore in videochiamata, quando contatta la famiglia. Ciò non è avvenuto subito perché all'inizio dell'inserimento non è proprio possibile. La ricorrente necessita ancora di tanto lavoro. La bambina subito dopo l'allontanamento della madre era un po' agitata, come Servizio affidataria ho chiesto intervento del TSMREE, ma la psicologa ritiene che la minore non abbia bisogno di un supporto psicoterapico ma faranno un monitoraggio sulla stessa. Ora , è rimasta nella stessa Per_1
casa di prima, ma prima ci abitavano i nonni, ora hanno fatto il cambio, c'è la zia e lo zia e la cugina, mentre i nonni stanno al piano inferiore, ove c'è anche l'altra sorella gemella di
con il marito. Sono appartamenti indipendenti, sotto ci sono tre appartamenti, uno dove Parte_1 stava prima , un'altra ove è l'altra sorella, e una attualmente ove stanno i nonni. La Parte_1
casa ove sta adesso è idonea, condivide la stanza con la cugina ma gli spazi sono adeguati. La bambina l'abbiamo trovato serena. Riteniamo idoneo questo collocamento presso la zia, Per_2
nata a [...] il giorno 11.09.1983 e residente in [...]. Lei ha
[...] mostrato piena disponibilità. Lei appare idonea all'accudimento della minore. So che ancora ci sono gli incontri in spazio neutro, ma ancora non è pervenuta la relazione che ho richiesto anche se so che hanno avuto esiti positivi”, “so la bambina va da una insegnante privata, non le va di fare
i compiti, quando va da questa insegnante, la maestra nota un miglioramento scolastico. Rilevo che
è accaduto che una volta il padre, fuori sotto casa della zia, ha visto la bambina che giocava truccata e con i tacchi, e i parenti mi hanno detto che ha urlato davanti alla bambina. Poi se ne è andato e la cosa è finita lì. L'assistenza domiciliare è distrettuale, ogni Comune ha un tot di ore, io adesso le ore ho finite, se gli incontri fossero subordinati all'educatore domiciliare potrebbero passare mesi”. A tale udienza è comparso spontaneamente anche il c.t.u., alla cui presenza i difensori, sentiti sul punto, non si sono opposti, il quale ha dichiarato: ““La casa del resistente è molto piccola, non è possibile il pernotto, ritengo che ora i tempi siano maturi per una liberalizzazione anche senza un educatore domiciliare”, poi si è espressa, alla luce delle sopravvenienze, sul regime di affidamento e collocamento ritenuto migliore, così dichiarando:
Pagina 8 “'l'affidamento va senz'altro al Servizio Sociale, il collocamento dalla zia va benissimo, ritengo che due pomeriggi a settimana possa stare con il papà e il fine settimana, il sabato o la domenica, dalle 10 alle 19,00. Durante la settimana, dalle 18,00 alle 21,00 quando dopo cena, la riporta dalla zia. Per quanto riguarda la bambina, francamente non so cosa possa vedere la bambina, in una struttura del genere, potrebbe andarci una volta al mese, dopo che c'è il consenso della struttura.
Ove la bambina fosse turbata, direi che bisognerebbe allentare. Poi se è possibile si potrebbe anche aumentare le visite, occorre vedere anche con la struttura Con il padre, si può cominciare con una volta a settimana, e poi magari aumentare gradualmente.”
All'esito di tale udienza, con ordinanza del 20 marzo 2022 il G.I. modificava i provvedimenti temporanei e urgenti, disponendo, fermo restando l'affidamento della minore nata Persona_1
l'8 giugno 2015 a Fondi (LT), al Servizio Sociale del Comune di Terracina, che la minore fosse in via provvisoria ed urgente collocata presso la zia materna nata a [...] Persona_2
l'11.09.1983 e residente in [...], come riportato dal Servizio Sociale in udienza. Disponeva che il padre avrebbe potuto vedere la figlia minore in incontri liberi, inizialmente per il periodo di due settimane, un solo giorno a settimana, concordato con il Servizio
Sociale affidatario che avrebbe dovuto anche sentire la zia collocataria dalle ore 18,00 alle 21,00; in caso di mancata ravvisate criticità da parte del Servizio Sociale in tale periodo, il padre avrebbe potuto vedere la figlia liberamente per due giorni a settimana concordati con il Servizio Sociale affidatario che avrebbe dovuto anche sentire la zia collocataria dalle ore 18,00 alle ore 21,00 per tre mesi;
in caso di mancate ravvisate criticità da parte del Servizio Sociale affidatario, il padre avrebbe successivamente potuto vedere la minore per tre giorni a settimana dalle ore 18,00 alle ore 21,00, tuttavia il Servizio Sociale veniva delegato, ove avesse ritenuto che si fosse formato un attaccamento sufficiente tra minore e figlia, a prevedere che uno di questi tre giorni, il sabato o la domenica, la minore stesse con il padre dalle ore 10,00 alle ore 19,00, relazionando al Tribunale. Il
Servizio Sociale del Comune di Terracina veniva delegato, poi, a regolamentare il diritto di visita della minore con la madre presso la struttura ove era ricoverata, che avrebbe dovuto comunque avvenire senza che la minore fosse mai lasciata da sola con la madre, alla presenza della zia collocataria e di personale della struttura, tenendo conto anche delle regole della struttura e considerando sempre l'interesse prevalente costituito dal benessere psicofisico della minore;
il
Servizio Sociale era delegato anche a regolamentare un calendario di videoconferenze madre – figlia, che tenesse conto del benessere psicofisico della minore, sentita anche la zia collocataria e la responsabile della struttura. Il Servizio Sociale avrebbe dovuto monitorare che tale esercizio del diritto di visita fosse effettivamente conforme all'interesse della minore e non arrecasse alla stessa turbamenti e pregiudizio. Veniva demandato al Servizio Sociale di acquisire trimestralmente le
Pagina 9 relazioni da parte della struttura ove era ricoverata la depositandole in Tribunale;
il Parte_1
Servizio Sociale avrebbe altresì dovuto garantire un supporto alla genitorialità al per CP_1
implementare le sue capacità genitoriali, quando possibile, anche, ove ritenuto necessario dal
Servizio medesimo, tramite assistenza educativa domiciliare. Con la medesima ordinanza veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Il 5 luglio 2022 e l'8 luglio 2022 il Servizio Sociale del e il SERD Asl TI Controparte_2
Distretto Sanitario 4 relazionavano che la comunità presso cui era la ricorrente aveva espulso la stessa, che si era recato dal SERD per essere nelle more monitorata e per individuare una nuova comunità disponibile ad accoglierla che veniva individuata nella C.A.S.T. Assisi Onlus, sede operativa di Spoleto, presso cui la ricorrente faceva ingresso il 29 luglio 2022.
Nella relazione depositata il 23 gennaio 2023 dal Servizio Sociale del Comune di Terracina veniva comunicato che era stata riconosciuta invalida con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e Per_1
le funzioni proprie della sua età con riconoscimento dell'indennità di frequenza, nonché portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della l. 104 del 1992, per deficit dell'attenzione con indicazione specialistica a terapia riabilitativa e sostegno scolastico. Nella relazione veniva rilevato come non venisse rispettato il calendario di visite previsto dal G.I. per gli incontri padre – figlia, atteso che il primo spesso lavorava fuori dal territorio, e che gli stessi avvenivano, comunque, su accordo del resistente con la nonna e la zia della bambina. Si dava atto che la minore aveva passato alcuni giorni, nel periodo natalizio, presso la madre in struttura, vivendo un'esperienza positiva.
Il 4 maggio 2023 il Servizio Sociale depositava una relazione in cui evidenziava come la minore apparisse bisognosa di un supporto psicologico rispetto al quale tuttavia, il aveva dato Pt_3
riscontro negativo. Rilevava che da quanto riferito dal resistente questi lavorava per una ditta di
Terracina che prendeva appalti per l'installazione della fibra ottica, che vedeva la minore tutti i giorni in videochiamata e che quanto era a Terracina andava a prendere a scuola e si Per_1
accordava con la nonna e la zia per vedere la minore il sabato o la domenica. Si dava atto che Per_1
aveva passato qualche giorno a Pasqua con la madre in struttura secondo la progettualità di quest'ultima.
L'11 maggio 2023 il Servizio Sociale depositava un'ulteriore relazione con cui, dando atto che nessuno dei due genitori era idoneo ad accogliere presso di sé la piccola chiedeva di Per_1 disporre l'affidamento della minore alla zia, atteso che per il nucleo affidatario è previsto un supporto economico da parte del Comune.
All'udienza di precisazione delle conclusioni entrambi i difensori aderivano alle conclusioni del
Servizio Sociale espresse nella suindicata relazione, Servizio Sociale che, tuttavia, con la relazione depositata il 18.10.2023 chiedeva di fissare un'udienza con le parti coinvolte, stante che la
Pagina 10 ricorrente le aveva chiesto in videochiamata, effettuata con la responsabile della struttura, di valutare il prosieguo del percorso materno con inserimento della minore presso la medesima struttura in cui era la madre.
Di conseguenza il Tribunale con sentenza parziale pronunciava la separazione personale delle parti e rimetteva la causa sul ruolo.
Il 1° dicembre 2023 il depositava una relazione in cui evidenziava un aggravamento dei Pt_3
sintomi di malessere di e sottolineava che non era stato possibile espletare un incontro Per_1
psicologico con il padre che una volta non si era presentato senza avvisare, riferendo, poi, di essere malato, e altre due volte non aveva dato disponibilità.
All'udienza del 5 dicembre 2023, la dott.ssa del Servizio Sociale specificava che “se la CP_3
madre rimane come sta adesso, fra un anno e mezzo dovrebbe finire il percorso, mentre invece ove dovesse accogliersi la proposta di inserire la minore si attiverebbe un tipo di percorso diverso con durata triennale La responsabile della struttura si è dichiarata disponibile a venire in udienza” e che “La nonna e la zia pensano che sia un dispiacere perché si occupano della minore da quando è nata ma non si oppongono. Il problema attuale della minore è che si ricorda tutto, non vorrei che fosse una rielaborazione del passato, ritengo comunque necessario attendere la relazione terapeutica del Non sono sicura che la ricorrente abbia capito che con la figlia presente Pt_3 si allungherebbero i tempi di permanenza presso la struttura, inoltre c'è l'incognita di cosa possa avvenire quando la ricorrente ritorni a Terracina potendo ritrovare l'ambiente che in precedenza
l'aveva influenzata negativamente. Il difensore di parte ricorrente si rimetteva al Tribunale, quello di parte resistente rilevava che l'ultima volta che era riuscita a contattare il resistente questi le aveva rappresentato che stesse bene con l'attuale nucleo familiare. Per_1
Il Giudice Istruttore fissava una nuova udienza disponendo che alla suddetta potesse partecipare anche la responsabile della struttura presso cui era ricoverata la ricorrente.
Il 6 dicembre 2023 il Servizio Sociale depositava una relazione stilata dalla psicoterapeuta che privatamente seguiva Per_1
Il 15 marzo 2024 il TSMREE depositava la relazione inerente alla valutazione psicologica effettuata sulla minore, effettuata a seguito soprattutto di “continui episodi di encopresi” della minore, manifestati a partire dall'estate 2023, dando atto del persistere di notevole criticità: veniva evidenziato che la minore ha un legame significativo con la zia presso cui è collocata, un Per_2
desiderio di vicinanza alla madre, che vedeva una volta al mese in struttura e un rapporto ambivalente con il padre, “da una parte gli vuole bene, dall'altra teme i suoi scoppi d'ira e la sua aggressività. Riferisce episodi in cui il padre ha manifestato scoppi d'ira nei confronti della nonna
e della zia alla sua presenza e lei si è spaventata molto. La bambina racconta che il padre, quando
Pagina 11 la incontra la porta al parco e poi “mi porta al bar, beve la birra e dopo va in un altro bar e ne beve un'altra. Spesso le racconta che quando la mamma uscirà dalla comunità torneranno a vivere insieme” (v. pag. 3). Dalla valutazione effettuata il TSMREE ha concluso che è una Per_1 bambina cognitivamente competente e “ricca” su un piano immaginativo, affettivo, nonostante sia portatrice di tanto dolore legato alla sua storia familiare;
è stata esposta alle problematiche dei genitori e a violenza assistita. Manifesta una sofferenza ascrivibile ad un Disturbo Post
Traumatico da Stress che si manifesta prevalentemente con sintomi di iperarausal, difficoltà attentive, di regolazione e disorganizzazione dell'attaccamentono (osservabile in contesti per
Amira nuovi) Vive una situazione di protezione e di cura con la zia materna e ha la speranza di ricongiungersi con la madre che sta seguendo un percorso di recupero.”
Il Servizio Sociale del Comune di Terracina ha depositato un'ultima relazione il 23 aprile 2024 in cui ha dato atto che, sentita la zia quest'ultima ha riportato criticità nel rapporto padre – Per_2
figlia in quanto si annoierebbe stando con il padre sempre al bar, viene riportato un Per_1
miglioramento degli episodi di encopresi e un peggioramento in coincidenza con episodi stressanti per la minore (ad es. un peggioramento è stato riferito dopo che la minore aveva assistito a una brutta discussione tra il padre e la nonna in un bar vicino scuola).
Dalle relazioni in atti sono emerse anche tensioni tra contesto materno e minore e contesto paterno dovuto alle differenze culturali e religiose (v. ultima relazione del Servizio Sociale, sulla richiesta del padre alla zia di festeggiare con la fine del cui non ha aderito la zia affidataria, Per_1 Per_5
v. relazione del 24 giugno 2020, in cui il Servizio Sociale di Terracina riportava che negli incontri protetti “spesso erano emersi riferimenti culturali e religiosi: ha risposto al padre ribadendo Per_1 la sua Nazionalità Italiana: “Io non sono NA…vedi sono bianca”, nella stessa relazione il
Servizio aveva riportato come la ricorrente avesse detto alla minore di tenere nascosta la catenina con la croce che le aveva regalato la nonna).
All'udienza del 16 maggio 2024 la dott.ssa ha dichiarato: “Per la struttura è Controparte_4
possibile, perché noi abbiamo anche le madri con i bambini, il Serd ha stoppato il nostro progetto, dicendo che essendo partito il suo progetto come individuale la durata è di ventiquattro mesi. Noi pensiamo che abbia fatto un buon percorso, aveva molte criticità nella gestione delle Parte_1 impulsività e relazionali, ma tuttora è una persona fragile e avrà bisogno di un supporto. Non c'è più quel fare impulsivo e aggressivo che era una corazza e adesso è rimasta una fragilità, forse la richiesta di ES era anche un po' motivata dalla paura di usciere e dalla consapevolezza delle fragilità. Credo che questa consapevolezza sia positiva”, la dott.ssa per il Servizio CP_3
Sociale ha dichiarato: “Tornerebbe ad abitare a casa sua dove vive da sola ma nello stesso immobile in cui vivono le sorelle e la madre. Le tre sorelle vivono ciascuna in un appartamento e la
Pagina 12 madre ha un altro appartamento sempre nello stesso immobile. Io lascerei almeno provvisoriamente il collocamento presso la zia anche considerato che comunque la madre è inserita nel contesto familiare. Per il papà dipende dal lavoro, lui lavora fuori, suggerirei un diritto di visita libero senza pernotto, con accordo direttamente tra la zia e il papà (di solito si vedono il sabato e la domenica mezza giornata). Il resistente ha dichiarato: “Posso aver preso un bicchiere non più, a pranzo o a cena. Faccio circa dieci giorni di lavoro fuori e ritorno per circa tre giorni nel fine settimana. Sto dando il mantenimento per la bambina. Ogni tanto cambia la ditta e posso avere qualche giorno di ritardo ma avviso. Io voglio bene alla mia ex, è vero che ho detto ad Per_1
che mi piacerebbe tornare a vivere tutti insieme, ma io voglio il loro bene, poi la mia ex è libera di decidere”. La ricorrente ha dichiarato: “Mi fa piacere avere un rapporto civile con mio marito ma non ho intenzione di riconciliarmi. Posso accordarmi direttamente con mia sorella per le visite”.
La zia ha dichiarato: “Sono disponibile ad essere collocataria della bambina. Il Persona_2
papà lo vede poco, penso che si annoi, lei sente molto la mancanza della mamma. Quando andiamo
a trovare la mamma passa due giorni d'inferno perché le dispiace di lasciarla.”
La responsabile della struttura presso cui era ricoverata la ricorrente dott.ssa ha suggerito CP_4
un monitoraggio anche da parte del SERD vista che sarebbe terminato il 30 giugno 2024 il percorso di recupero, sicché il G.I. ha trattenuto la causa in decisione mandando nelle more al Servizio
Sociale affidatario di proseguire il monitoraggio del nucleo familiare e di mandare altresì al
Servizio Sociale suindicato di attivare un monitoraggio anche da parte del SERD una volta che la fosse uscita dalla struttura. Parte_1
Alla luce della complessa istruttoria espletata e degli avvenimenti accaduti nello svolgimento del presente giudizio è emerso in modo inequivocabile che né la ricorrente né il resistente sono allo stato idonei ad esercitare la responsabilità genitoriale nei confronti della piccola La Per_1
ricorrente ha solo da pochi mesi terminato un percorso di recupero dalla dipendenza di sostanze stupefacenti, ma le problematiche emerse da ben due valutazioni psicodiagnostiche sulla struttura di personalità della stessa, da cui erano emerse gravi psicopatologie, come riferito sopra, pongono grossi interrogativi sulla tenuta della ricorrente, adesso che non si trova più nel contesto protetto della comunità terapeutica ma è tornata nel territorio, in cui è soggetta, da un lato, alle pressioni del marito (che sono addirittura state esplicitate alla minore da parte del genitore), che mira ad una riconciliazione con la moglie, e dall'altro, del tutto verosimilmente, alle pressioni ambientali esercitate da tutte quelle persone con cui in precedenza la ricorrente condivideva il consumo di sostanze stupefacenti. Di tale fragilità, d'altronde, è consapevole la stessa ricorrente, che tramite il proprio difensore ha chiesto l'affidamento della piccola alla zia Per_1 Per_2
Pagina 13 Parimenti il resistente non risulta idoneo all'esercizio della responsabilità genitoriale: dopo l'esito della c.t.u. che lasciava ben sperare in un graduale riavvicinamento padre – figlia con normalizzazione del diritto di visita del padre a quest'ultima, il resistente non è stato in grado di perseguire questo obiettivo, privilegiando gli impegni lavorativi e accontentandosi di svolgere un ruolo del tutto periferico nei confronti della vita della minore. Anche il resistente, d'altronde, tramite il proprio difensore ha chiesto l'affido della minore alla zia materna.
Peraltro, dalle relazioni in atti pare che il vissuto e il sentimento provato da nei confronti del Per_1
padre, rispetto al periodo degli incontri protetti, sia peggiorato dopo la liberalizzazione degli incontri. D'altronde il mancato contesto protetto sembrerebbe aver fatto riesplodere situazioni di
Per_ conflittualità tra contesto materno e paterno (v. da ultimo grave discussione tra nonna e padre riferita dal Servizio Sociale) con grave pregiudizio della minore, la cui condizione di benessere psicofisico, rispetto al periodo di svolgimento di c.t.u., è peggiorata, come emerso dalla valutazione psicodiagnostica del TSMREE depositata il 15 marzo 2024. I problemi comportamentali del resistente si evincono anche dai certificati richiesti e trasmessi dalla Procura di TI, dal casellario giudiziale risulta che il è stato destinatario il 2 febbraio 2017 di una sentenza di CP_1
applicazione della pena su richiesta delle parti per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali con condanna a un anno e sei mesi, e che la Corte di Appello di Roma con sentenza del 10 settembre
2019 divenuta irrevocabile il 24 gennaio 2020 ha confermato la sentenza del Tribunale di TI di condanna a un anno del resistente per atti persecutori. Il resistente ha anche procedimenti pendenti per il reato ex art. 483 c.p., per danneggiamento, per lesioni e per atti persecutori.
Da quanto riferito dalla minore, appare verosimile che il resistente alla sua presenza frequentemente consumi alcol, sebbene dagli accertamenti effettuati in corso di causa, i valori erano rientrati nel range di “non decisività”.
D'altro canto, la situazione è talmente complessa e di difficile gestione, che pur considerando gli effetti economici positivi per la minore, derivante da un disposto affidamento etero-familiare a stante il contributo previsto per gli affidatari dal Comune, induce invece il Controparte_5
Collegio a confermare l'affidamento della minore al Servizio Sociale, con autonomia decisionale dello stesso in ordine all'istruzione, salute e educazione della minore, nonché in materia di diritto di visita della minore con i rispettivi genitori. Infatti, benché zia collocataria della Persona_2
minore, è apparsa in grado di accudire e prendersi cura sotto ogni aspetto della nipote, va considerato che inizialmente, come rilevato anche dal c.t.u., la suddetta era invischiata con le problematiche materne, e inizialmente, insieme ai suoi familiari, aveva minimizzato i problemi della sorella, ragione per cui nelle conclusioni della c.t.u. si indicava il collocamento della minore
Pagina 14 presso la zia idoneo solo in caso di allontanamento della sorella dalla propria casa (situata nel medesimo palazzo in cui vive . Controparte_5
Appare dunque verosimile che ove venisse disposto l'affidamento della minore alla zia materna, potrebbe la stessa venire di nuovo invischiata nelle criticità genitoriali ed essere più agevolmente condizionata da dinamiche disfunzionali inerenti alle figure genitoriali.
Si reputa pertanto più tutelante per la minore che la stessa sia affidata al Servizio Sociale del
Comune di Terracina, con autonomia decisionale dello stesso in ordine all'istruzione, salute e educazione della minore, nonché in materia di diritto di visita della minore con i rispettivi genitori, con collocamento presso la zia materna che ha dato disponibilità in tal senso in Persona_2
udienza. Il padre potrà vedere la minore una settimana il sabato dalle ore 16,00 alle ore 20,00, e la settimana successiva la domenica dalle ore 16,00 alle ore 20,00. La madre potrà vedere la minore alla presenza della zia collocataria o della nonna materna, due ore al giorno. Il Servizio Sociale affidatario della minore dovrà continuare a monitorare il benessere psicofisico della minore e del nucleo familiare. Durante le feste e durante il periodo estivo, sentite le parti, la zia collocataria e la minore, il Servizio Sociale del Comune di Terracina affidatario della minore potrà ampliare il diritto di visita dei genitori, sempre senza pernotto della minore presso il padre, e sempre alla presenza della zia materna o della nonna materna, presso la madre. Il SERD dovrà continuare a monitorare la negatività della ricorrente alle sostanze stupefacenti. In caso di protrazione per un anno della negatività della ricorrente e di positivo esito del percorso psicoterapico presso il DSM, di cui si dirà nel prosieguo, il Servizio Sociale affidatario della minore è delegato ad ampliare il diritto di visita della madre prevedendo anche la possibilità per la minore di pernottare presso la madre e di poterla vedere liberamente, previa predisposizione di un calendario comunicato anche al G.T. presso il
Tribunale di TI.
Il Servizio Sociale del Comune di Terracina dovrà ogni sei mesi relazionare al G.T. presso il
Tribunale di TI in merito al monitoraggio del nucleo familiare e sulla condizione psicofisica della minore, e con immediatezza al Tribunale per i minorenni di Roma ove si ravvisino elementi di pregiudizio per la minore.
Il Servizio Sociale del Comune di Terracina dovrà fornire tutto il supporto necessario ai genitori per implementare le proprie competenze genitoriali. Appare senz'altro opportuno che la ricorrente segua un percorso psicoterapico presso il DSM al fine di lavorare sulle fragilità ancora esistenti ed evidenziate in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, dalla dott.ssa Controparte_4
Il Servizio Sociale del Comune di Terracina affidatario dovrà monitorare il benessere della minore anche nella frequentazione paterna, sentendo periodicamente la minore, il padre e la zia collocataria sull'andamento di tali incontri ed ove la minore riferisca di nuovo di ripetuto consumo di alcol del
Pagina 15 resistente alla presenza della minore, dovrà invitare il ricorrente a sottoporsi a nuovi accertamenti presso il SERD. Il Servizio Sociale affidatario, in tal caso, ove il resistente si rifiutasse di sottoporsi agli accertamenti presso il Serd, dovrà riattivare una modalità protetta di frequentazione, stilando un calendario d'incontri protetti e informando subito la Procura minorile oltre al G.T. Ove invece l'esito degli incontri sia positivo per almeno sei mesi, dandone conto nella relazione al G.T., il
Servizio Sociale affidatario è delegato ad ampliare il diritto di visita del padre, seppure sempre senza pernotto della minore presso il padre, secondo un calendario predisposto previamente sentendo la zia collocataria e il suddetto e tenuto conto delle esigenze della minore.
Stante la limitazione della responsabilità genitoriale per entrambi i genitori, considerata la normativa applicabile ratione temporis al presente procedimento, appare congruo nominare un
Tutore provvisorio per la minore, affinché sia effettiva l'autonomia decisionale del Servizio Sociale affidatario negli ambiti suindicati, nella persona del Sindaco del Comune di Terracina.
SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LA MINORE
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali esigenze” dei figli;
“il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”; “le risorse economiche di entrambi i genitori”; “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”; correttamente pertanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati (v. Cass. ord. n. 25134 del
2018).
Il resistente ha capacità lavorativa come si evince dal contratto di lavoro depositato il 24 novembre
2021 e dalle varie relazioni depositare in atti. All'udienza del 16 maggio 2024 il resistente ha confermato di lavorare. Pare pertanto congruo confermare l'assegno a suo carico di € 250,00 al mese, a titolo di mantenimento della figlia, già disposto all'esito della fase presidenziale, e di disporre che tale assegno sia da versare alla collocataria della minore, la zia materna Per_2
a decorrere dal primo ingresso della ricorrente in struttura (9 dicembre 2021, v. relazione
[...]
SERD depositata l'11 marzo 2022), oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto previsto dal protocollo delle spese straordinarie in uso presso il Tribunale di TI, che prevede che debbano essere intese: A) Spese ordinarie da ricomprendersi nell'assegno di mantenimento: Vitto,
Pagina 16 abbigliamento, mensa, materiale di cancelleria per la scuola, medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali), spese di trasporto urbano (autobus, metro, scuola-bus), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere estetista ecc..), spese collegate ad occasionali attività ludiche, quali la partecipazioni a compleanni ed a riunioni tra amici, ovvero aventi ad oggetto regali d'uso in occasione di ricorrenze o, ancora, gite scolastiche di un solo giorno;
spese (comprese utenze) di abitazione ad eccezione di quelle di manutenzione straordinaria. / B) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti sub-categorie: - scolastiche: iscrizione, libri scolastici e contributi per il ciclo della scuola non dell'obbligo, iscrizione e rette di scuola private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori- sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e di durata superiore al giorno, pre- scuola, dopo-scuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
/ - universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede, valendo in proposito le già esposte considerazioni;
/ - ludiche e parascolastiche: attività artistiche (musica, disegno, pittura, danza), corsi di lingue, corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino e moto). - sportive: costi di iscrizione ad attività sportive agonistiche o meno, attrezzature necessarie e quant'altro richiesto per lo svolgimento dell'attività.
In particolare, sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportive pur se consigliati per scopi terapeutici. - spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. - spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche ed in generale medico-sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia ecc. ove le relative prestazioni non siano effettuate presso strutture pubbliche ovvero convenzionate con il tickets per esami e visite per i servizi forniti da ssn. CP_6
Si precisa, peraltro, come le spese relative a visite di carattere psicoterapico siano in ogni caso subordinate al consenso di entrambi i genitori. / C) Spese straordinarie obbligatorie per le quali non
è richiesta la previa concertazione libri scolastici, costi di iscrizione e contributi obbligatori per ciclo di scuola dell'obbligo compresi premi assicurativi, tickets per acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal ssn, spese ortodontiche, oculistiche e medico-sanitarie in genere, salvo se di carattere psicoterapico, sempre che effettuate tramite il S.S.N., in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. / Con
Pagina 17 riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trovi innanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto ed a titolo esemplificativo a mezzo email, lettera racc.
a.r., fax, pec, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro cinque giorni ovvero nel termine che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a cinque giorni. In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta. / Si precisa che per ogni ulteriore spesa non compresa nell'elencazione sopra riportata, di valore esclusivamente esemplificativo, è considerata spesa straordinaria ogni diverso esborso il cui ammontare superi di almeno il 30%
l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della prole, rientrando altrimenti nell'assegno di mantenimento stesso. / Allo scopo, poi, di evitare l'imposizione al genitore collocatario di un generalizzato obbligo di anticipazione delle spese straordinarie salvo il successivo rimborso, è onere dello stesso di chiedere il concerto dell'altro genitore sulla spesa da effettuare con un preavviso di almeno cinque giorni nonché è fatto obbligo al genitore non collocatario, a fronte di tale preventiva richiesta e sempre che ad essa aderisca ove sia richiesto, di provvedere all'esborso della quota a proprio carico in via preventiva o quanto meno concomitante alla materiale effettuazione della spesa. In caso contrario il genitore tenuto al rimborso pro quota della spesa straordinaria vi dovrà provvedere immediatamente dopo l'esborso della somma in toto corrisposta dal genitore collocatario e, comunque, non oltre dieci giorni dal versamento previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa nelle forme previste dalla legge. E' palese che ove tale Protocollo faccia riferimento al genitore collocatario debba intendersi la zia collocataria, fermo restando che la decisione di assumere spese in materia scolastica, sanitaria ed educativa della minore sono di competenza del Servizio Sociale affidatario, al quale dovrà essere sottoposta la questione. La zia collocataria dovrà rendicontare al Tutore provvisorio le spese sostenute per la minore con la percezione dell'assegno di mantenimento e delle spese straordinarie, e in caso di anomalie, il Tutore dovrà immediatamente riferire al G.T. competente, salvo diverso provvedimento di quest'ultimo.
SULLE SPESE DI LITE.
Si ritiene congruo, alla luce dell'andamento del processo e delle criticità in capo ad entrambi i genitori che ha portato ad una limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi, di compensare integralmente le spese di lite e di porre le spese di c.t.u., liquidate come da contestuale decreto, per un mezzo a carico di parte ricorrente e per un mezzo a carico di parte resistente.
Va rilevato che si rinviene in atti, dopo la rinuncia al mandato da parte del primo difensore della ricorrente, la nomina di due difensori (Avv. Guglielmo Raso e Abogado Elisabetta Longobardo, v. memoria di costituzione della ricorrente con i suddetti difensori depositata il 4 febbraio 2021 con allegata la procura alle liti a due suddetti difensori), circostanza che impone la revoca del patrocinio
Pagina 18 a spese dello Stato a decorrere dal 4 febbraio 2021 in virtù di quanto previsto dall'art. 80 del d.p.r.
115 del 2002, come da contestuale decreto. La revoca del patrocinio a spese dello Stato impone che le spese della c.t.u. espletata dopo il 4 febbraio 2021 (il giuramento del c.t.u. è avvenuto all'udienza del 4 marzo 2021 e l'inizio delle operazioni peritali è stato fissato per il 16 marzo 2021) siano poste, per un mezzo, a carico della ricorrente e non dello Stato.
Va poi rilevato che sulla richiesta di liquidazione del compenso depositata dal primo difensore della ricorrente, Avv. Antonella Rossi, che ha depositato rinuncia al mandato in data 22 settembre 2020, va richiesta integrazione documentale, come da contestuale decreto, ritenendo insufficiente la documentazione in atti per avere contezza della sussistenza e permanenza dei requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di TI, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 4429 del 2017, così provvede:
“1. Affida la minore al Servizio Sociale del Comune di Terracina, con autonomia Persona_1 decisionale dello stesso in ordine all'istruzione, salute e educazione della minore, nonché in materia di diritto di visita della minore con i rispettivi genitori, con collocamento presso la zia materna con diritto di visita dei genitori come indicato in parte motiva alle pagg. 14 e 15. Persona_2
2. Manda al Servizio Sociale del Comune di Terracina, al SERD Distretto Sanitario 4 e Parte_2
al DSM Asl TI Distretto Sanitario 4, di effettuare i monitoraggi e gli interventi indicati in parte motiva a pag. 15 e di relazionare semestralmente al G.T. presso il Tribunale di TI (dando atto anche dei monitoraggi del SERD sui genitori e sui percorsi effettuati dai suddetti, anche presso il
DSM dalla ricorrente) e con immediatezza alla Procura minorile in caso di ravvisato pregiudizio per la minore.
3. Nomina Tutore provvisorio di il Sindaco del Comune di Terracina. Persona_1
4. Dispone che parte resistente versi entro il 5 di ogni mese a titolo di mantenimento della figlia minore la somma di € 250,00 soggetta a rivalutazione Istat con decorrenza dall'anno successivo a quello di pubblicazione della sentenza, e che contribuisca al 50% delle spese straordinarie, come indicate in parte motiva, assegno e spese straordinarie, da versare alla ricorrente per il periodo decorrente dalla domanda all'8 dicembre 2022 e a zia collocataria della minore, Persona_2
per il periodo decorrente dal 9 dicembre 2022. La collocataria della minore dovrà rendicontare mensilmente al Tutore provvisorio le spese sostenute per la minore con la percezione dell'assegno di mantenimento e delle spese straordinarie, il quale, in caso di anomalie, dovrà immediatamente riferire al G.T. competente, salvo diverso provvedimento di quest'ultimo.
5. Compensa le spese di lite.
Pagina 19 6. Revoca il patrocinio a spese dello Stato provvisoriamente disposto a favore della ricorrente con decorrenza dal 4 febbraio 2021 come da contestuale decreto.
7. Pone le spese di ctu, come liquidate con contestuale decreto, a carico per un mezzo di parte ricorrente e per un mezzo a carico del resistente, salvo obbligo solidale.
8. Manda a parte ricorrente di integrare la documentazione al fine di verificare la sussistenza e permanenza dei requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sino al 3 febbraio 2021 e la fondatezza o meno dell'istanza di liquidazione dell'Avv. Rossi come da contestuale decreto.
9. Manda alla cancelleria di trasmettere la presente sentenza alla cancelleria di volontaria giurisdizione per l'apertura della tutela e per l'apertura della vigilanza.
10. Manda alla cancelleria di espungere dal fascicolo telematico, la relazione U. Parte_2
0108949 depositata il 13 dicembre 2023, relativa a soggetti estranei al giudizio e riportante dati sensibili.
SI COMUNICHI ANCHE AL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE DI TERRACINA, AL
SERD ASL LATINA DISTRETTO SANITARIO 4 E AL DSM ASL DISTRETTO Pt_2
SANITARIO 4.
Così deciso a TI nella camera di consiglio del 29 novembre 2024.
Il Giudice rel. est Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
Pagina 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4429 del 2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Guglielmo Raso e dell'Abogado Elisabetta Longobardo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Fondi (LT), viale Vittorio Emanuele III, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Alessia Vita ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in TI, Viale dello Statuto n. 41, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni delle parti in sede di p.c.: “I procuratori precisano le conclusioni riportandosi a quanto indicato nel verbale”, per parte ricorrente: “L'Avv. Raso ritiene che anche per la madre possa essere previsto un diritto di visita concordato di volta di volta in volta tra la madre e zia”; per parte resistente: “L'Avv. Ricci rileva di essere d'accordo al diritto di visita liberto della
e della figlia, chiede il monitoraggio del Servizio Sociale affidatario”. Parte_1
In sede di ultima comparsa conclusionale parte ricorrente ha così concluso: “La scrivente difesa chiede che la minore venga affidata alla zia materna atteso che la Persona_1 Persona_2
Pagina 1 stessa ha un legame affettivo fortissimo con la minore nonché, cosi come anche relazionato del
Servizio Sociale del Comune di Terracina, nonché emerso dalla stessa all'udienza del 16 maggio
2024, se ne prende cura in maniera egregia. Si ritiene fondamentale mantenere una relazione continuativa e stabile tra la madre e la figlia. Si chiede che venga disposto, che la Sig.ra Parte_1
possa esercitare il diritto di visita e frequentazione della figlia senza limitazioni temporali e che pertanto le sia consentito di vedere e trascorrere del tempo con la figlia tutte le volte che lo desideri, nel rispetto degli impegni scolastici e delle esigenze della minore. Chiede di disporre il diritto alle visite del padre sig. in base agli impegni scolastici e extra scolastici della CP_1
minore . Chiede altresì di porre a carico del padre un assegno di mantenimento in favore Per_1
della figlia e da corrispondere alla zia collocataria pari ad euro 250,00 oltre alla metà delle Per_1 spese straordinarie”.
In sede di ultima comparsa conclusionale parte resistente ha così concluso: “Con le presenti memorie, in condivisione con quanto emerso all'udienza del 16.05.2024, chiede che la minore venga affidata alla zia materna presso la quale è già collocata, la Persona_1 Persona_2
quale continua a svolgere tutte le funzioni di accudimento e cura e rappresenta un legame stabile per la bambina, con possibilità per il sig. di incontrarla liberamente, nel rispetto degli CP_1
impegni scolastici, ludici e di salute della minore, previo accordo con la sig.ra e Per_2
compatibilmente con i propri impegni lavorativi fuori regione e comunque per due giorni a settimana dalle ore 18,00 alle ore 21,00 e il sabato o la domenica dalle ore 10,00 alle ore 19,00.
Chiede, inoltre, che venga posto a carico del sig. un contribuito al mantenimento della CP_1 figlia minore nella misura di € 200,00 al mese con rivalutazione ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo dell'intestato Tribunale”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
Il Tribunale con sentenza parziale n. 2346 del 2023 ha già pronunciato la separazione personale delle parti e contestualmente rimesso la causa sul ruolo, “ritenendo necessaria, alla luce della richiesta del Servizio Sociale affidatario della minore di essere convocato in udienza per valutare un ricongiungimento della minore con la madre, prima di definire le ulteriori domande, necessario rimettere la causa sul ruolo, per sentire personalmente per chiarimenti il Servizio Sociale affidatario e le parti personalmente”.
La causa è stata nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 16 maggio 2024, udienza in cui sono state ascoltate le parti presenti personalmente, la zia collocataria della minore, il Servizio
Pagina 2 Sociale del affidatario della minore, in persona della dott.ssa Controparte_2 CP_3
, la dott.ssa n.q. di responsabile di C.A.S.T. Assisi Onlus, la struttura presso
[...] Controparte_4
la quale la ricorrente ha seguito un percorso di disintossicazione dalle sostanze stupefacenti;
le parti hanno precisato come indicato in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente si dà atto che si rinviene tra gli atti del fascicolo telematico, depositata il 13 dicembre 2023, una relazione dell U. 0108949 relativa a soggetti estranei al giudizio e Parte_2 riportante dati sensibili, sicché va disposta l'espunzione della stessa dal fascicolo telematico.
1. SULLA DOMANDA DI ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE AL MARITO.
La domanda non è stata espressamente reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, né nelle conclusioni della comparsa conclusionale depositata il 16 luglio 2023, né nelle conclusioni della comparsa conclusionale depositata il 15 luglio 2024.
La domanda si intende pertanto rinunciata dalla ricorrente, avendo quest'ultima palesato, dalle sue richieste, di non avere più interesse ad una pronuncia di addebito della separazione.
2. SULL'AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE DELLE PARTI.
La complessità della vicenda processuale e dell'istruttoria espletata in merito esige di ripercorrere i momenti salienti del processo e degli accertamenti espletati.
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente f.f., ritenuto che, allo stato, non si ravvisavano
“evidenze di possibili pregiudizi alla minore dall'affido condiviso ad entrambi i genitori, soluzione che il legislatore impone di valutare in via prioritaria ai sensi dell'art. 337 ter c.c., mentre
l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori può essere disposto solo con provvedimento motivato nel caso in cui l'affidamento condiviso sia contrario all'interesse del minore: tuttavia, come anticipato, nel caso di specie, dalla sola vicenda processuale penale scaturita dall'episodio del 26 marzo 2017, non si evincono elementi sufficienti per ritenere che sia allo stato pregiudizievole per la minore l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, essendo stata la condotta criminosa del posta in essere nei confronti della moglie e non della minore, avendo la ricorrente CP_1
affermato in udienza che i rapporti tra le parti si sono rasserenati e mancando allo stato un accertamento negativo delle capacità genitoriali del padre (sul punto il Servizio Sociale di
Terracina non ha potuto svolgere alcuna verifica, non essendo riuscita a contattare il resistente)”,
e, in punto di collocamento e diritto di visita, che, “presa anche visione della relazione del Servizio
Sociale depositata telematicamente il 12 luglio 2018, stante la conflittualità tra i coniugi che emerge dalla documentazione agli atti e la tenera età della figlia… corrisponda all'interesse della bambina il collocamento presso la madre, e, disporre, per quanto attiene al diritto di visita del
Pagina 3 padre nei confronti della minore, che lo stesso avvenga in spazio neutro alla presenza di un operatore”, affidava la minore ad entrambe i genitori, con collocamento della piccola presso la madre e diritto di visita del padre in modalità protetta, alla presenza di un operatore del Servizio
Sociale del Comune di Terracina, delegando il suindicato Servizio Sociale, sentiti entrambi i genitori, e tenuto presente il preminente interesse costituito dalla salvaguardia della salute fisica e psichica del minore, a regolamentare in modo dettagliato i giorni e le ore delle visite paterne, anche nel periodo estivo e durante il periodo natalizio;
veniva, inoltre, disposto il prosieguo del monitoraggio da parte del Servizio Sociale del con incarico di fornire Controparte_2
interventi a supporto della genitorialità delle parti.
Va tenuto conto, infatti, che la ricorrente nell'atto introduttivo aveva allegato aggressioni fisiche e minacce subite dal resistente e che quest'ultimo, costituendosi, aveva depositato le trascrizioni dell'esame testimoniale della ricorrente avvenuto nell'ambito del procedimento penale 3066/17
R.G., in cui la stessa aveva ritrattato parte delle dichiarazioni fatte in sede di querela e copia della sentenza emessa dal Tribunale di TI il 20 marzo 2018 con cui il resistente era stato assolto con riferimento al reato contestato di rapina e condannato per atti persecutori nei confronti della ricorrente ad un anno di reclusione, con trasmissione degli atti al PM per verificare eventuali reati commessi dalla ricorrente con le dichiarazioni rese all'udienza dell'8 febbraio 2018; con la suddetta sentenza, poi, era stata sostituita nei confronti del resistente la misura cautelare dalla custodia cautelare in carcere con il divieto di avvicinamento a meno di 100 metri dalla ricorrente, disponendo la liberazione dell'imputato ove non detenuto per altra causa.
Successivamente con ordinanza del 22 agosto 2019 il G.I. modificava di ufficio i provvedimenti temporanei e urgenti, in considerazione soprattutto di quanto relazionato dal Servizio Sociale con relazione depositata il 20 maggio 2019, dalla cui lettura era emerso che la ricorrente stava portando avanti una condotta ambivalente e che appariva gravemente pregiudizievole per la figlia: da un lato continuava a denunciare episodi di minacce e molestie subite dal marito;
dall'altro, secondo quanto riportato dal Servizio Sociale, consentiva alla madre di far vedere la minore al marito al di fuori degli incontri protetti stabiliti in sede presidenziale, esponendo la figlia a potenziale grave pericolo, soprattutto considerato quanto riferito dalla ricorrente al Servizio su abusi alcolici del resistente;
inoltre il Servizio sociale aveva relazionato che il resistente, tramite il proprio legale, aveva riferito che la ricorrente assumeva sostanze stupefacenti alla presenza della minore;
sicché il G.I. disponeva l'affido della minore al Servizio Sociale del Comune di Terracina con autonomia decisionale dello stesso in ordine all'istruzione, salute e educazione della minore, salvo restando, allo stato, il collocamento della minore presso la madre e con diritto di visita del padre in spazio neutro come disposto nell'ordinanza presidenziale del 13 luglio 2018. Il G.I. disponeva, altresì, che il Servizio
Pagina 4 Sociale del in coordinamento con l'Asl TI, Distretto Sanitario n. 4, Controparte_2
provvedesse ad accertare le capacità genitoriali delle parti, effettuata una valutazione psicodiagnostica delle stesse tramite il C.S.M. e della minore tramite il acquisita ogni Parte_3
informazione anche presso terzi (nonni, familiari, insegnanti), ed effettuati, ove necessario, test psicologici da sottoporre ai genitori e alla minore, effettuata altresì una valutazione tossicologica di entrambe le parti presso il S.E.R.D. tramite i necessari accertamenti medici per la verifica di indici di abuso o uso di sostanze alcoliche e di sostanze stupefacenti, verificando le soluzioni di affido e di collocamento della minore, nonché le modalità del diritto di visita del genitore non affidatario o collocatario, ritenute maggiormente rispondenti all'interesse e al benessere psicofisico della minore.
Il 20 dicembre 2019 il Servizio Sociale del Comune di Terracina depositava una relazione con ulteriori relazioni allegate da cui si evincevano diverse criticità (le parti non si erano sottoposte agli accertamenti presso il SERD;
dall'accertamento delle competenze genitoriali sulla ricorrente era emerso che “potrebbero esserci lesioni strutturate di natura psichiatrica e la presenza di note patologiche, nonché di dipendenze, che andrebbero approfondite dai servizi competenti. Il test di personalità infatti segnala una certa insofferenza per le figure e le situazioni autoritarie, una marcata noncuranza dei valori e degli standard sociali, nonché disordini del comportamento. E' presente una grossa problematica di gestione della rabbia. Sono presenti meccanismi di difesa di tipo proiettivo e tendenza all'acting out”, come riportato dalla psicologa – psicoterapeuta dott.ssa che rilevava la necessità che la ricorrente seguisse un percorso di Persona_3
psicoterapia individuale presso il DSM;
in merito al resistente le difficoltà di comprensione linguistica non avevano consentito un'adeguata valutazione delle competenze genitoriali;
il DSM aveva relazionato che la ricorrente non si era presentata per la valutazione psicologica;
per quanto attiene al resistente, cui non era stato possibile per le problematiche linguistiche somministrare il test MMPI/2, dai colloqui espletati era stato rilevato che pur essendosi posto in maniera formalmente collaborativo all'indagine, si era “osservata una certa inclinazione alla reticenza e alla scarsa chiarezza nelle risposte forse come atteggiamento difensivo”; non emergevano processi psicopatologici in atto;
dalla relazione dello spazio neutro si evinceva che la minore appariva contenta di vedere il padre, che gli incontri si erano svolti in maniera discontinua e che la ricorrente aveva riferito di non aver portato la bambina ad un incontro in quanto minacciata dal resistente;
pure veniva allegato alla relazione il verbale di una querela sporta da madre della Persona_4
ricorrente, nei confronti del resistente, con cui la suddetta aveva denunciato di aver ricevuto di notte undici messaggi vocali con cui il resistente aveva minacciato e insultato la ricorrente), sicché il G.I. successivamente sollecitava parte ricorrente ad effettuare il test tricologico per scongiurare una
Pagina 5 dipendenza da sostanze stupefacenti e il resistente ad effettuare l'esame CDT, da sottoporre poi al
Serd territoriale.
Il 23 giugno 2020 il SERD Asl TI Distretto Sanitario 4 rilevava che l'esame CDT effettuato dal resistente (con esito negativo) non poteva risultare valido, non essendo stato effettuato presso una struttura pubblica ed essendo necessari due prelievi ematici a distanza di quindici giorni;
il 3 novembre 2020 il Servizio Sociale del Comune di Terracina depositava relazione del Serd in cui dava atto che il resistente si era sottoposto agli accertamenti per verificare l'abuso alcolico e che il risultato era stato “Non decisivo” (risultati CDT al primo prelievo di 2,0 e al secondo prelievo di
1,9, con CD patologico ove > 2,1).
Il G.I. con ordinanza del 22 gennaio 2021, considerato anche che dalle relazioni depositate si evinceva che la ricorrente non si era sottoposta agli esami prescritti dal SERD, considerato anche quanto era emerso dalle precedenti valutazioni della capacità genitoriale delle parti, modificava di ufficio i provvedimenti temporanei e urgenti, disponendo che la collocazione della minore presso la madre, fosse subordinata alla condizione che la ricorrente fosse sottoposta a monitoraggio costante del SERD, che avrebbe dovuto prendere in carico la per verificare costantemente con i Parte_1
dosaggi urinari e le analisi del sangue necessarie che la non assumesse sostanze Parte_1
stupefacenti. In caso di mancato rispetto della condizione, il Servizio Sociale del Comune di
Terracina, affidatario della minore avrebbe dovuto immediatamente relazionare al Per_1
Tribunale, individuando un luogo sicuro ove collocare la minore.
Contestualmente disponeva un'accurata c.t.u. sulle competenze genitoriali delle parti, al fine di verificare il migliore regime di affido, collocamento e diritto di visita della minore. La c.t.u. per la complessità della situazione, anche dovuta alla emersione di una situazione di positività alle sostanze della ricorrente, ha comportato la proroga del termine assegnato al c.t.u. per depositare la relazione peritale, infine depositata in data 11 novembre 2021.
Il c.t.u. all'esito di approfondite indagini, così rispondeva ai quesiti: “A conclusione delle indagini peritali, sulla base degli elementi di valutazione prodotti, nel rispondere ai quesiti dell'Ill.mo
Giudice, posso esporre, quanto segue: La minore , pur presentando notevoli risorse Per_1
psicologiche, vive in un contesto familiare inadeguato e disfunzionale alla sua buona crescita psico-fisica e relazionaleaffettiva, e prevalentemente a causa delle problematiche presentate dalla madre, così come abbondantemente esposto sopra. Le figure della nonna materna e della zia
potrebbero essere sufficientemente compensatorie se non fossero loro stesse invischiate e Per_2
coinvolte nelle dinamiche attivate dalla madre della minore, . Pertanto, solo qualora la Parte_1
accettasse di allontanarsi dal nucleo familiare per entrare in una Comunità per Parte_1
disintossicarsi definitivamente, la minore potrebbe rimanere ancora collocata presso la Per_1
Pagina 6 nonna e la zia materne. Il padre della minore, ha evidenziato, allo stato attuale, CP_1
crescenti risorse personali, tuttavia, necessita ancora di sostegno per strutturare una capacità genitoriale sufficientemente adeguata. Si evidenzia comunque un buon rapporto con la bambina e la necessità-bisogno di quest'ultima di rinforzare la presenza della figura paterna nella sua vita quotidiana. - Si suggerisce pertanto, solo qualora la madre entrasse e restasse in Parte_1 comunità per la disintossicazione, la disposizione dell'affidamento della minore ancora ai Per_1
Servizi Sociali con collocamento presso la casa della nonna e la zia, situate nella stessa struttura, in due piani diversi. In” questa “situazione, si propone per il padre un periodo di 3 mesi di CP_1 incontri liberi il sabato con l'ausilio di un educatore che faciliti la relazione padre-figlia.
Successivamente a questo periodo, si potrà passare, anche gradualmente, (ovvero dopo altri 3 mesi
14 alternando una settimana con l'educatore e una settimana liberi da questo), alla frequentazione libera tutte le settimane, il sabato o la domenica in maniera alternata, dalle 10 alle 19. I Servizi
Sociali dovranno continuare a monitorare la situazione familiare generale, offrendo il proprio sostegno, e relazionando al Tribunale periodicamente, al fine di verificare l'efficacia degli interventi proposti e apportando eventuali e necessarie modificazioni.”.
In particolare, in relazione alla ricorrente, il ctu ha evidenziato “Il quadro clinico psicologico di
, così come è emerso dai colloqui, le osservazioni in relazione e il test di personalità Parte_1
MMPI-2, mette in evidenza una personalità con caratteristiche di natura francamente psicopatologica. L'uso costante di sostanze stupefacenti (cocaina e hashish) nel corso degli ultimi anni ha evidentemente determinato un significativo aggravamento della condizione psichica della donna, che presenta attualmente segni e sintomi di un disturbo grave di personalità di livello borderline (vedi profilo narrativo MMPI-2). Le problematiche più significative della donna sono legate alla mancanza di ordine e organizzazione mentale e del comportamento, così come l'assenza di una corretta adesione alle norme sociali e rispetto dell'autorità. E' presente, inoltre, una dis- regolazione degli affetti e degli impulsi, in particolare una profonda difficoltà nel controllo e nella gestione della rabbia, con facilità all'acting-out. La donna non presenta un senso della propria identità stabile e funzionale all'adattamento alla realtà, e tende ad evadere da questa rifugiandosi in un mondo infantile, e proiettando all'esterno la causa dei propri problemi. Non riesce pertanto ad assumersi la responsabilità verso sé stessa e nemmeno verso il ruolo genitoriale, e necessita urgentemente di un percorso di disintossicazione, di psicoterapia e riabilitazione” (v. pag. 8); in merito al resistente non sono emerse psicopatologie in atto, in particolare il ctu ha rilevato che “il quadro clinico psicologico di così come è emerso dai colloqui, le osservazioni in relazione e CP_1
il test di personalità MMPI-2, mette in evidenza una personalità sufficientemente strutturata e integra, dove non sono presenti elementi di patologia. Anche alcuni indici psicopatologici
Pagina 7 evidenziati nel test, che non convergono con gli altri elementi emersi, sembrano determinati più da una non comprensione linguistica o da una differenza culturale, che da una reale problematica psichica in atto” (pag. 9).
All'esito della c.t.u. veniva fissata un'udienza a cui era convocato il Servizio Sociale del CP_2
, che, nella persona della dott.ssa , così dichiarava: “Sono contenta che ci sia
[...] CP_3
anche il ctu, abbiamo fatto un gran lavoro con il ctu e gli avvocati, nonché il SERD, per evitare
l'allontanamento della minore, alla fine siamo riusciti a convincerla ad entrare in comunità ove è entrata il 9 dicembre. La dott.ssa rileva che ha provveduto a richiedere alla struttura una CP_3
relazione che esibisce e che si riserva di depositare telematicamente. La madre vede la minore in videochiamata, quando contatta la famiglia. Ciò non è avvenuto subito perché all'inizio dell'inserimento non è proprio possibile. La ricorrente necessita ancora di tanto lavoro. La bambina subito dopo l'allontanamento della madre era un po' agitata, come Servizio affidataria ho chiesto intervento del TSMREE, ma la psicologa ritiene che la minore non abbia bisogno di un supporto psicoterapico ma faranno un monitoraggio sulla stessa. Ora , è rimasta nella stessa Per_1
casa di prima, ma prima ci abitavano i nonni, ora hanno fatto il cambio, c'è la zia e lo zia e la cugina, mentre i nonni stanno al piano inferiore, ove c'è anche l'altra sorella gemella di
con il marito. Sono appartamenti indipendenti, sotto ci sono tre appartamenti, uno dove Parte_1 stava prima , un'altra ove è l'altra sorella, e una attualmente ove stanno i nonni. La Parte_1
casa ove sta adesso è idonea, condivide la stanza con la cugina ma gli spazi sono adeguati. La bambina l'abbiamo trovato serena. Riteniamo idoneo questo collocamento presso la zia, Per_2
nata a [...] il giorno 11.09.1983 e residente in [...]. Lei ha
[...] mostrato piena disponibilità. Lei appare idonea all'accudimento della minore. So che ancora ci sono gli incontri in spazio neutro, ma ancora non è pervenuta la relazione che ho richiesto anche se so che hanno avuto esiti positivi”, “so la bambina va da una insegnante privata, non le va di fare
i compiti, quando va da questa insegnante, la maestra nota un miglioramento scolastico. Rilevo che
è accaduto che una volta il padre, fuori sotto casa della zia, ha visto la bambina che giocava truccata e con i tacchi, e i parenti mi hanno detto che ha urlato davanti alla bambina. Poi se ne è andato e la cosa è finita lì. L'assistenza domiciliare è distrettuale, ogni Comune ha un tot di ore, io adesso le ore ho finite, se gli incontri fossero subordinati all'educatore domiciliare potrebbero passare mesi”. A tale udienza è comparso spontaneamente anche il c.t.u., alla cui presenza i difensori, sentiti sul punto, non si sono opposti, il quale ha dichiarato: ““La casa del resistente è molto piccola, non è possibile il pernotto, ritengo che ora i tempi siano maturi per una liberalizzazione anche senza un educatore domiciliare”, poi si è espressa, alla luce delle sopravvenienze, sul regime di affidamento e collocamento ritenuto migliore, così dichiarando:
Pagina 8 “'l'affidamento va senz'altro al Servizio Sociale, il collocamento dalla zia va benissimo, ritengo che due pomeriggi a settimana possa stare con il papà e il fine settimana, il sabato o la domenica, dalle 10 alle 19,00. Durante la settimana, dalle 18,00 alle 21,00 quando dopo cena, la riporta dalla zia. Per quanto riguarda la bambina, francamente non so cosa possa vedere la bambina, in una struttura del genere, potrebbe andarci una volta al mese, dopo che c'è il consenso della struttura.
Ove la bambina fosse turbata, direi che bisognerebbe allentare. Poi se è possibile si potrebbe anche aumentare le visite, occorre vedere anche con la struttura Con il padre, si può cominciare con una volta a settimana, e poi magari aumentare gradualmente.”
All'esito di tale udienza, con ordinanza del 20 marzo 2022 il G.I. modificava i provvedimenti temporanei e urgenti, disponendo, fermo restando l'affidamento della minore nata Persona_1
l'8 giugno 2015 a Fondi (LT), al Servizio Sociale del Comune di Terracina, che la minore fosse in via provvisoria ed urgente collocata presso la zia materna nata a [...] Persona_2
l'11.09.1983 e residente in [...], come riportato dal Servizio Sociale in udienza. Disponeva che il padre avrebbe potuto vedere la figlia minore in incontri liberi, inizialmente per il periodo di due settimane, un solo giorno a settimana, concordato con il Servizio
Sociale affidatario che avrebbe dovuto anche sentire la zia collocataria dalle ore 18,00 alle 21,00; in caso di mancata ravvisate criticità da parte del Servizio Sociale in tale periodo, il padre avrebbe potuto vedere la figlia liberamente per due giorni a settimana concordati con il Servizio Sociale affidatario che avrebbe dovuto anche sentire la zia collocataria dalle ore 18,00 alle ore 21,00 per tre mesi;
in caso di mancate ravvisate criticità da parte del Servizio Sociale affidatario, il padre avrebbe successivamente potuto vedere la minore per tre giorni a settimana dalle ore 18,00 alle ore 21,00, tuttavia il Servizio Sociale veniva delegato, ove avesse ritenuto che si fosse formato un attaccamento sufficiente tra minore e figlia, a prevedere che uno di questi tre giorni, il sabato o la domenica, la minore stesse con il padre dalle ore 10,00 alle ore 19,00, relazionando al Tribunale. Il
Servizio Sociale del Comune di Terracina veniva delegato, poi, a regolamentare il diritto di visita della minore con la madre presso la struttura ove era ricoverata, che avrebbe dovuto comunque avvenire senza che la minore fosse mai lasciata da sola con la madre, alla presenza della zia collocataria e di personale della struttura, tenendo conto anche delle regole della struttura e considerando sempre l'interesse prevalente costituito dal benessere psicofisico della minore;
il
Servizio Sociale era delegato anche a regolamentare un calendario di videoconferenze madre – figlia, che tenesse conto del benessere psicofisico della minore, sentita anche la zia collocataria e la responsabile della struttura. Il Servizio Sociale avrebbe dovuto monitorare che tale esercizio del diritto di visita fosse effettivamente conforme all'interesse della minore e non arrecasse alla stessa turbamenti e pregiudizio. Veniva demandato al Servizio Sociale di acquisire trimestralmente le
Pagina 9 relazioni da parte della struttura ove era ricoverata la depositandole in Tribunale;
il Parte_1
Servizio Sociale avrebbe altresì dovuto garantire un supporto alla genitorialità al per CP_1
implementare le sue capacità genitoriali, quando possibile, anche, ove ritenuto necessario dal
Servizio medesimo, tramite assistenza educativa domiciliare. Con la medesima ordinanza veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Il 5 luglio 2022 e l'8 luglio 2022 il Servizio Sociale del e il SERD Asl TI Controparte_2
Distretto Sanitario 4 relazionavano che la comunità presso cui era la ricorrente aveva espulso la stessa, che si era recato dal SERD per essere nelle more monitorata e per individuare una nuova comunità disponibile ad accoglierla che veniva individuata nella C.A.S.T. Assisi Onlus, sede operativa di Spoleto, presso cui la ricorrente faceva ingresso il 29 luglio 2022.
Nella relazione depositata il 23 gennaio 2023 dal Servizio Sociale del Comune di Terracina veniva comunicato che era stata riconosciuta invalida con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e Per_1
le funzioni proprie della sua età con riconoscimento dell'indennità di frequenza, nonché portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della l. 104 del 1992, per deficit dell'attenzione con indicazione specialistica a terapia riabilitativa e sostegno scolastico. Nella relazione veniva rilevato come non venisse rispettato il calendario di visite previsto dal G.I. per gli incontri padre – figlia, atteso che il primo spesso lavorava fuori dal territorio, e che gli stessi avvenivano, comunque, su accordo del resistente con la nonna e la zia della bambina. Si dava atto che la minore aveva passato alcuni giorni, nel periodo natalizio, presso la madre in struttura, vivendo un'esperienza positiva.
Il 4 maggio 2023 il Servizio Sociale depositava una relazione in cui evidenziava come la minore apparisse bisognosa di un supporto psicologico rispetto al quale tuttavia, il aveva dato Pt_3
riscontro negativo. Rilevava che da quanto riferito dal resistente questi lavorava per una ditta di
Terracina che prendeva appalti per l'installazione della fibra ottica, che vedeva la minore tutti i giorni in videochiamata e che quanto era a Terracina andava a prendere a scuola e si Per_1
accordava con la nonna e la zia per vedere la minore il sabato o la domenica. Si dava atto che Per_1
aveva passato qualche giorno a Pasqua con la madre in struttura secondo la progettualità di quest'ultima.
L'11 maggio 2023 il Servizio Sociale depositava un'ulteriore relazione con cui, dando atto che nessuno dei due genitori era idoneo ad accogliere presso di sé la piccola chiedeva di Per_1 disporre l'affidamento della minore alla zia, atteso che per il nucleo affidatario è previsto un supporto economico da parte del Comune.
All'udienza di precisazione delle conclusioni entrambi i difensori aderivano alle conclusioni del
Servizio Sociale espresse nella suindicata relazione, Servizio Sociale che, tuttavia, con la relazione depositata il 18.10.2023 chiedeva di fissare un'udienza con le parti coinvolte, stante che la
Pagina 10 ricorrente le aveva chiesto in videochiamata, effettuata con la responsabile della struttura, di valutare il prosieguo del percorso materno con inserimento della minore presso la medesima struttura in cui era la madre.
Di conseguenza il Tribunale con sentenza parziale pronunciava la separazione personale delle parti e rimetteva la causa sul ruolo.
Il 1° dicembre 2023 il depositava una relazione in cui evidenziava un aggravamento dei Pt_3
sintomi di malessere di e sottolineava che non era stato possibile espletare un incontro Per_1
psicologico con il padre che una volta non si era presentato senza avvisare, riferendo, poi, di essere malato, e altre due volte non aveva dato disponibilità.
All'udienza del 5 dicembre 2023, la dott.ssa del Servizio Sociale specificava che “se la CP_3
madre rimane come sta adesso, fra un anno e mezzo dovrebbe finire il percorso, mentre invece ove dovesse accogliersi la proposta di inserire la minore si attiverebbe un tipo di percorso diverso con durata triennale La responsabile della struttura si è dichiarata disponibile a venire in udienza” e che “La nonna e la zia pensano che sia un dispiacere perché si occupano della minore da quando è nata ma non si oppongono. Il problema attuale della minore è che si ricorda tutto, non vorrei che fosse una rielaborazione del passato, ritengo comunque necessario attendere la relazione terapeutica del Non sono sicura che la ricorrente abbia capito che con la figlia presente Pt_3 si allungherebbero i tempi di permanenza presso la struttura, inoltre c'è l'incognita di cosa possa avvenire quando la ricorrente ritorni a Terracina potendo ritrovare l'ambiente che in precedenza
l'aveva influenzata negativamente. Il difensore di parte ricorrente si rimetteva al Tribunale, quello di parte resistente rilevava che l'ultima volta che era riuscita a contattare il resistente questi le aveva rappresentato che stesse bene con l'attuale nucleo familiare. Per_1
Il Giudice Istruttore fissava una nuova udienza disponendo che alla suddetta potesse partecipare anche la responsabile della struttura presso cui era ricoverata la ricorrente.
Il 6 dicembre 2023 il Servizio Sociale depositava una relazione stilata dalla psicoterapeuta che privatamente seguiva Per_1
Il 15 marzo 2024 il TSMREE depositava la relazione inerente alla valutazione psicologica effettuata sulla minore, effettuata a seguito soprattutto di “continui episodi di encopresi” della minore, manifestati a partire dall'estate 2023, dando atto del persistere di notevole criticità: veniva evidenziato che la minore ha un legame significativo con la zia presso cui è collocata, un Per_2
desiderio di vicinanza alla madre, che vedeva una volta al mese in struttura e un rapporto ambivalente con il padre, “da una parte gli vuole bene, dall'altra teme i suoi scoppi d'ira e la sua aggressività. Riferisce episodi in cui il padre ha manifestato scoppi d'ira nei confronti della nonna
e della zia alla sua presenza e lei si è spaventata molto. La bambina racconta che il padre, quando
Pagina 11 la incontra la porta al parco e poi “mi porta al bar, beve la birra e dopo va in un altro bar e ne beve un'altra. Spesso le racconta che quando la mamma uscirà dalla comunità torneranno a vivere insieme” (v. pag. 3). Dalla valutazione effettuata il TSMREE ha concluso che è una Per_1 bambina cognitivamente competente e “ricca” su un piano immaginativo, affettivo, nonostante sia portatrice di tanto dolore legato alla sua storia familiare;
è stata esposta alle problematiche dei genitori e a violenza assistita. Manifesta una sofferenza ascrivibile ad un Disturbo Post
Traumatico da Stress che si manifesta prevalentemente con sintomi di iperarausal, difficoltà attentive, di regolazione e disorganizzazione dell'attaccamentono (osservabile in contesti per
Amira nuovi) Vive una situazione di protezione e di cura con la zia materna e ha la speranza di ricongiungersi con la madre che sta seguendo un percorso di recupero.”
Il Servizio Sociale del Comune di Terracina ha depositato un'ultima relazione il 23 aprile 2024 in cui ha dato atto che, sentita la zia quest'ultima ha riportato criticità nel rapporto padre – Per_2
figlia in quanto si annoierebbe stando con il padre sempre al bar, viene riportato un Per_1
miglioramento degli episodi di encopresi e un peggioramento in coincidenza con episodi stressanti per la minore (ad es. un peggioramento è stato riferito dopo che la minore aveva assistito a una brutta discussione tra il padre e la nonna in un bar vicino scuola).
Dalle relazioni in atti sono emerse anche tensioni tra contesto materno e minore e contesto paterno dovuto alle differenze culturali e religiose (v. ultima relazione del Servizio Sociale, sulla richiesta del padre alla zia di festeggiare con la fine del cui non ha aderito la zia affidataria, Per_1 Per_5
v. relazione del 24 giugno 2020, in cui il Servizio Sociale di Terracina riportava che negli incontri protetti “spesso erano emersi riferimenti culturali e religiosi: ha risposto al padre ribadendo Per_1 la sua Nazionalità Italiana: “Io non sono NA…vedi sono bianca”, nella stessa relazione il
Servizio aveva riportato come la ricorrente avesse detto alla minore di tenere nascosta la catenina con la croce che le aveva regalato la nonna).
All'udienza del 16 maggio 2024 la dott.ssa ha dichiarato: “Per la struttura è Controparte_4
possibile, perché noi abbiamo anche le madri con i bambini, il Serd ha stoppato il nostro progetto, dicendo che essendo partito il suo progetto come individuale la durata è di ventiquattro mesi. Noi pensiamo che abbia fatto un buon percorso, aveva molte criticità nella gestione delle Parte_1 impulsività e relazionali, ma tuttora è una persona fragile e avrà bisogno di un supporto. Non c'è più quel fare impulsivo e aggressivo che era una corazza e adesso è rimasta una fragilità, forse la richiesta di ES era anche un po' motivata dalla paura di usciere e dalla consapevolezza delle fragilità. Credo che questa consapevolezza sia positiva”, la dott.ssa per il Servizio CP_3
Sociale ha dichiarato: “Tornerebbe ad abitare a casa sua dove vive da sola ma nello stesso immobile in cui vivono le sorelle e la madre. Le tre sorelle vivono ciascuna in un appartamento e la
Pagina 12 madre ha un altro appartamento sempre nello stesso immobile. Io lascerei almeno provvisoriamente il collocamento presso la zia anche considerato che comunque la madre è inserita nel contesto familiare. Per il papà dipende dal lavoro, lui lavora fuori, suggerirei un diritto di visita libero senza pernotto, con accordo direttamente tra la zia e il papà (di solito si vedono il sabato e la domenica mezza giornata). Il resistente ha dichiarato: “Posso aver preso un bicchiere non più, a pranzo o a cena. Faccio circa dieci giorni di lavoro fuori e ritorno per circa tre giorni nel fine settimana. Sto dando il mantenimento per la bambina. Ogni tanto cambia la ditta e posso avere qualche giorno di ritardo ma avviso. Io voglio bene alla mia ex, è vero che ho detto ad Per_1
che mi piacerebbe tornare a vivere tutti insieme, ma io voglio il loro bene, poi la mia ex è libera di decidere”. La ricorrente ha dichiarato: “Mi fa piacere avere un rapporto civile con mio marito ma non ho intenzione di riconciliarmi. Posso accordarmi direttamente con mia sorella per le visite”.
La zia ha dichiarato: “Sono disponibile ad essere collocataria della bambina. Il Persona_2
papà lo vede poco, penso che si annoi, lei sente molto la mancanza della mamma. Quando andiamo
a trovare la mamma passa due giorni d'inferno perché le dispiace di lasciarla.”
La responsabile della struttura presso cui era ricoverata la ricorrente dott.ssa ha suggerito CP_4
un monitoraggio anche da parte del SERD vista che sarebbe terminato il 30 giugno 2024 il percorso di recupero, sicché il G.I. ha trattenuto la causa in decisione mandando nelle more al Servizio
Sociale affidatario di proseguire il monitoraggio del nucleo familiare e di mandare altresì al
Servizio Sociale suindicato di attivare un monitoraggio anche da parte del SERD una volta che la fosse uscita dalla struttura. Parte_1
Alla luce della complessa istruttoria espletata e degli avvenimenti accaduti nello svolgimento del presente giudizio è emerso in modo inequivocabile che né la ricorrente né il resistente sono allo stato idonei ad esercitare la responsabilità genitoriale nei confronti della piccola La Per_1
ricorrente ha solo da pochi mesi terminato un percorso di recupero dalla dipendenza di sostanze stupefacenti, ma le problematiche emerse da ben due valutazioni psicodiagnostiche sulla struttura di personalità della stessa, da cui erano emerse gravi psicopatologie, come riferito sopra, pongono grossi interrogativi sulla tenuta della ricorrente, adesso che non si trova più nel contesto protetto della comunità terapeutica ma è tornata nel territorio, in cui è soggetta, da un lato, alle pressioni del marito (che sono addirittura state esplicitate alla minore da parte del genitore), che mira ad una riconciliazione con la moglie, e dall'altro, del tutto verosimilmente, alle pressioni ambientali esercitate da tutte quelle persone con cui in precedenza la ricorrente condivideva il consumo di sostanze stupefacenti. Di tale fragilità, d'altronde, è consapevole la stessa ricorrente, che tramite il proprio difensore ha chiesto l'affidamento della piccola alla zia Per_1 Per_2
Pagina 13 Parimenti il resistente non risulta idoneo all'esercizio della responsabilità genitoriale: dopo l'esito della c.t.u. che lasciava ben sperare in un graduale riavvicinamento padre – figlia con normalizzazione del diritto di visita del padre a quest'ultima, il resistente non è stato in grado di perseguire questo obiettivo, privilegiando gli impegni lavorativi e accontentandosi di svolgere un ruolo del tutto periferico nei confronti della vita della minore. Anche il resistente, d'altronde, tramite il proprio difensore ha chiesto l'affido della minore alla zia materna.
Peraltro, dalle relazioni in atti pare che il vissuto e il sentimento provato da nei confronti del Per_1
padre, rispetto al periodo degli incontri protetti, sia peggiorato dopo la liberalizzazione degli incontri. D'altronde il mancato contesto protetto sembrerebbe aver fatto riesplodere situazioni di
Per_ conflittualità tra contesto materno e paterno (v. da ultimo grave discussione tra nonna e padre riferita dal Servizio Sociale) con grave pregiudizio della minore, la cui condizione di benessere psicofisico, rispetto al periodo di svolgimento di c.t.u., è peggiorata, come emerso dalla valutazione psicodiagnostica del TSMREE depositata il 15 marzo 2024. I problemi comportamentali del resistente si evincono anche dai certificati richiesti e trasmessi dalla Procura di TI, dal casellario giudiziale risulta che il è stato destinatario il 2 febbraio 2017 di una sentenza di CP_1
applicazione della pena su richiesta delle parti per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali con condanna a un anno e sei mesi, e che la Corte di Appello di Roma con sentenza del 10 settembre
2019 divenuta irrevocabile il 24 gennaio 2020 ha confermato la sentenza del Tribunale di TI di condanna a un anno del resistente per atti persecutori. Il resistente ha anche procedimenti pendenti per il reato ex art. 483 c.p., per danneggiamento, per lesioni e per atti persecutori.
Da quanto riferito dalla minore, appare verosimile che il resistente alla sua presenza frequentemente consumi alcol, sebbene dagli accertamenti effettuati in corso di causa, i valori erano rientrati nel range di “non decisività”.
D'altro canto, la situazione è talmente complessa e di difficile gestione, che pur considerando gli effetti economici positivi per la minore, derivante da un disposto affidamento etero-familiare a stante il contributo previsto per gli affidatari dal Comune, induce invece il Controparte_5
Collegio a confermare l'affidamento della minore al Servizio Sociale, con autonomia decisionale dello stesso in ordine all'istruzione, salute e educazione della minore, nonché in materia di diritto di visita della minore con i rispettivi genitori. Infatti, benché zia collocataria della Persona_2
minore, è apparsa in grado di accudire e prendersi cura sotto ogni aspetto della nipote, va considerato che inizialmente, come rilevato anche dal c.t.u., la suddetta era invischiata con le problematiche materne, e inizialmente, insieme ai suoi familiari, aveva minimizzato i problemi della sorella, ragione per cui nelle conclusioni della c.t.u. si indicava il collocamento della minore
Pagina 14 presso la zia idoneo solo in caso di allontanamento della sorella dalla propria casa (situata nel medesimo palazzo in cui vive . Controparte_5
Appare dunque verosimile che ove venisse disposto l'affidamento della minore alla zia materna, potrebbe la stessa venire di nuovo invischiata nelle criticità genitoriali ed essere più agevolmente condizionata da dinamiche disfunzionali inerenti alle figure genitoriali.
Si reputa pertanto più tutelante per la minore che la stessa sia affidata al Servizio Sociale del
Comune di Terracina, con autonomia decisionale dello stesso in ordine all'istruzione, salute e educazione della minore, nonché in materia di diritto di visita della minore con i rispettivi genitori, con collocamento presso la zia materna che ha dato disponibilità in tal senso in Persona_2
udienza. Il padre potrà vedere la minore una settimana il sabato dalle ore 16,00 alle ore 20,00, e la settimana successiva la domenica dalle ore 16,00 alle ore 20,00. La madre potrà vedere la minore alla presenza della zia collocataria o della nonna materna, due ore al giorno. Il Servizio Sociale affidatario della minore dovrà continuare a monitorare il benessere psicofisico della minore e del nucleo familiare. Durante le feste e durante il periodo estivo, sentite le parti, la zia collocataria e la minore, il Servizio Sociale del Comune di Terracina affidatario della minore potrà ampliare il diritto di visita dei genitori, sempre senza pernotto della minore presso il padre, e sempre alla presenza della zia materna o della nonna materna, presso la madre. Il SERD dovrà continuare a monitorare la negatività della ricorrente alle sostanze stupefacenti. In caso di protrazione per un anno della negatività della ricorrente e di positivo esito del percorso psicoterapico presso il DSM, di cui si dirà nel prosieguo, il Servizio Sociale affidatario della minore è delegato ad ampliare il diritto di visita della madre prevedendo anche la possibilità per la minore di pernottare presso la madre e di poterla vedere liberamente, previa predisposizione di un calendario comunicato anche al G.T. presso il
Tribunale di TI.
Il Servizio Sociale del Comune di Terracina dovrà ogni sei mesi relazionare al G.T. presso il
Tribunale di TI in merito al monitoraggio del nucleo familiare e sulla condizione psicofisica della minore, e con immediatezza al Tribunale per i minorenni di Roma ove si ravvisino elementi di pregiudizio per la minore.
Il Servizio Sociale del Comune di Terracina dovrà fornire tutto il supporto necessario ai genitori per implementare le proprie competenze genitoriali. Appare senz'altro opportuno che la ricorrente segua un percorso psicoterapico presso il DSM al fine di lavorare sulle fragilità ancora esistenti ed evidenziate in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, dalla dott.ssa Controparte_4
Il Servizio Sociale del Comune di Terracina affidatario dovrà monitorare il benessere della minore anche nella frequentazione paterna, sentendo periodicamente la minore, il padre e la zia collocataria sull'andamento di tali incontri ed ove la minore riferisca di nuovo di ripetuto consumo di alcol del
Pagina 15 resistente alla presenza della minore, dovrà invitare il ricorrente a sottoporsi a nuovi accertamenti presso il SERD. Il Servizio Sociale affidatario, in tal caso, ove il resistente si rifiutasse di sottoporsi agli accertamenti presso il Serd, dovrà riattivare una modalità protetta di frequentazione, stilando un calendario d'incontri protetti e informando subito la Procura minorile oltre al G.T. Ove invece l'esito degli incontri sia positivo per almeno sei mesi, dandone conto nella relazione al G.T., il
Servizio Sociale affidatario è delegato ad ampliare il diritto di visita del padre, seppure sempre senza pernotto della minore presso il padre, secondo un calendario predisposto previamente sentendo la zia collocataria e il suddetto e tenuto conto delle esigenze della minore.
Stante la limitazione della responsabilità genitoriale per entrambi i genitori, considerata la normativa applicabile ratione temporis al presente procedimento, appare congruo nominare un
Tutore provvisorio per la minore, affinché sia effettiva l'autonomia decisionale del Servizio Sociale affidatario negli ambiti suindicati, nella persona del Sindaco del Comune di Terracina.
SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LA MINORE
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali esigenze” dei figli;
“il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”; “le risorse economiche di entrambi i genitori”; “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”; correttamente pertanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati (v. Cass. ord. n. 25134 del
2018).
Il resistente ha capacità lavorativa come si evince dal contratto di lavoro depositato il 24 novembre
2021 e dalle varie relazioni depositare in atti. All'udienza del 16 maggio 2024 il resistente ha confermato di lavorare. Pare pertanto congruo confermare l'assegno a suo carico di € 250,00 al mese, a titolo di mantenimento della figlia, già disposto all'esito della fase presidenziale, e di disporre che tale assegno sia da versare alla collocataria della minore, la zia materna Per_2
a decorrere dal primo ingresso della ricorrente in struttura (9 dicembre 2021, v. relazione
[...]
SERD depositata l'11 marzo 2022), oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto previsto dal protocollo delle spese straordinarie in uso presso il Tribunale di TI, che prevede che debbano essere intese: A) Spese ordinarie da ricomprendersi nell'assegno di mantenimento: Vitto,
Pagina 16 abbigliamento, mensa, materiale di cancelleria per la scuola, medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali), spese di trasporto urbano (autobus, metro, scuola-bus), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere estetista ecc..), spese collegate ad occasionali attività ludiche, quali la partecipazioni a compleanni ed a riunioni tra amici, ovvero aventi ad oggetto regali d'uso in occasione di ricorrenze o, ancora, gite scolastiche di un solo giorno;
spese (comprese utenze) di abitazione ad eccezione di quelle di manutenzione straordinaria. / B) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti sub-categorie: - scolastiche: iscrizione, libri scolastici e contributi per il ciclo della scuola non dell'obbligo, iscrizione e rette di scuola private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori- sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e di durata superiore al giorno, pre- scuola, dopo-scuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
/ - universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede, valendo in proposito le già esposte considerazioni;
/ - ludiche e parascolastiche: attività artistiche (musica, disegno, pittura, danza), corsi di lingue, corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino e moto). - sportive: costi di iscrizione ad attività sportive agonistiche o meno, attrezzature necessarie e quant'altro richiesto per lo svolgimento dell'attività.
In particolare, sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportive pur se consigliati per scopi terapeutici. - spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. - spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche ed in generale medico-sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia ecc. ove le relative prestazioni non siano effettuate presso strutture pubbliche ovvero convenzionate con il tickets per esami e visite per i servizi forniti da ssn. CP_6
Si precisa, peraltro, come le spese relative a visite di carattere psicoterapico siano in ogni caso subordinate al consenso di entrambi i genitori. / C) Spese straordinarie obbligatorie per le quali non
è richiesta la previa concertazione libri scolastici, costi di iscrizione e contributi obbligatori per ciclo di scuola dell'obbligo compresi premi assicurativi, tickets per acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal ssn, spese ortodontiche, oculistiche e medico-sanitarie in genere, salvo se di carattere psicoterapico, sempre che effettuate tramite il S.S.N., in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. / Con
Pagina 17 riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trovi innanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto ed a titolo esemplificativo a mezzo email, lettera racc.
a.r., fax, pec, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro cinque giorni ovvero nel termine che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a cinque giorni. In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta. / Si precisa che per ogni ulteriore spesa non compresa nell'elencazione sopra riportata, di valore esclusivamente esemplificativo, è considerata spesa straordinaria ogni diverso esborso il cui ammontare superi di almeno il 30%
l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della prole, rientrando altrimenti nell'assegno di mantenimento stesso. / Allo scopo, poi, di evitare l'imposizione al genitore collocatario di un generalizzato obbligo di anticipazione delle spese straordinarie salvo il successivo rimborso, è onere dello stesso di chiedere il concerto dell'altro genitore sulla spesa da effettuare con un preavviso di almeno cinque giorni nonché è fatto obbligo al genitore non collocatario, a fronte di tale preventiva richiesta e sempre che ad essa aderisca ove sia richiesto, di provvedere all'esborso della quota a proprio carico in via preventiva o quanto meno concomitante alla materiale effettuazione della spesa. In caso contrario il genitore tenuto al rimborso pro quota della spesa straordinaria vi dovrà provvedere immediatamente dopo l'esborso della somma in toto corrisposta dal genitore collocatario e, comunque, non oltre dieci giorni dal versamento previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa nelle forme previste dalla legge. E' palese che ove tale Protocollo faccia riferimento al genitore collocatario debba intendersi la zia collocataria, fermo restando che la decisione di assumere spese in materia scolastica, sanitaria ed educativa della minore sono di competenza del Servizio Sociale affidatario, al quale dovrà essere sottoposta la questione. La zia collocataria dovrà rendicontare al Tutore provvisorio le spese sostenute per la minore con la percezione dell'assegno di mantenimento e delle spese straordinarie, e in caso di anomalie, il Tutore dovrà immediatamente riferire al G.T. competente, salvo diverso provvedimento di quest'ultimo.
SULLE SPESE DI LITE.
Si ritiene congruo, alla luce dell'andamento del processo e delle criticità in capo ad entrambi i genitori che ha portato ad una limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi, di compensare integralmente le spese di lite e di porre le spese di c.t.u., liquidate come da contestuale decreto, per un mezzo a carico di parte ricorrente e per un mezzo a carico di parte resistente.
Va rilevato che si rinviene in atti, dopo la rinuncia al mandato da parte del primo difensore della ricorrente, la nomina di due difensori (Avv. Guglielmo Raso e Abogado Elisabetta Longobardo, v. memoria di costituzione della ricorrente con i suddetti difensori depositata il 4 febbraio 2021 con allegata la procura alle liti a due suddetti difensori), circostanza che impone la revoca del patrocinio
Pagina 18 a spese dello Stato a decorrere dal 4 febbraio 2021 in virtù di quanto previsto dall'art. 80 del d.p.r.
115 del 2002, come da contestuale decreto. La revoca del patrocinio a spese dello Stato impone che le spese della c.t.u. espletata dopo il 4 febbraio 2021 (il giuramento del c.t.u. è avvenuto all'udienza del 4 marzo 2021 e l'inizio delle operazioni peritali è stato fissato per il 16 marzo 2021) siano poste, per un mezzo, a carico della ricorrente e non dello Stato.
Va poi rilevato che sulla richiesta di liquidazione del compenso depositata dal primo difensore della ricorrente, Avv. Antonella Rossi, che ha depositato rinuncia al mandato in data 22 settembre 2020, va richiesta integrazione documentale, come da contestuale decreto, ritenendo insufficiente la documentazione in atti per avere contezza della sussistenza e permanenza dei requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di TI, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 4429 del 2017, così provvede:
“1. Affida la minore al Servizio Sociale del Comune di Terracina, con autonomia Persona_1 decisionale dello stesso in ordine all'istruzione, salute e educazione della minore, nonché in materia di diritto di visita della minore con i rispettivi genitori, con collocamento presso la zia materna con diritto di visita dei genitori come indicato in parte motiva alle pagg. 14 e 15. Persona_2
2. Manda al Servizio Sociale del Comune di Terracina, al SERD Distretto Sanitario 4 e Parte_2
al DSM Asl TI Distretto Sanitario 4, di effettuare i monitoraggi e gli interventi indicati in parte motiva a pag. 15 e di relazionare semestralmente al G.T. presso il Tribunale di TI (dando atto anche dei monitoraggi del SERD sui genitori e sui percorsi effettuati dai suddetti, anche presso il
DSM dalla ricorrente) e con immediatezza alla Procura minorile in caso di ravvisato pregiudizio per la minore.
3. Nomina Tutore provvisorio di il Sindaco del Comune di Terracina. Persona_1
4. Dispone che parte resistente versi entro il 5 di ogni mese a titolo di mantenimento della figlia minore la somma di € 250,00 soggetta a rivalutazione Istat con decorrenza dall'anno successivo a quello di pubblicazione della sentenza, e che contribuisca al 50% delle spese straordinarie, come indicate in parte motiva, assegno e spese straordinarie, da versare alla ricorrente per il periodo decorrente dalla domanda all'8 dicembre 2022 e a zia collocataria della minore, Persona_2
per il periodo decorrente dal 9 dicembre 2022. La collocataria della minore dovrà rendicontare mensilmente al Tutore provvisorio le spese sostenute per la minore con la percezione dell'assegno di mantenimento e delle spese straordinarie, il quale, in caso di anomalie, dovrà immediatamente riferire al G.T. competente, salvo diverso provvedimento di quest'ultimo.
5. Compensa le spese di lite.
Pagina 19 6. Revoca il patrocinio a spese dello Stato provvisoriamente disposto a favore della ricorrente con decorrenza dal 4 febbraio 2021 come da contestuale decreto.
7. Pone le spese di ctu, come liquidate con contestuale decreto, a carico per un mezzo di parte ricorrente e per un mezzo a carico del resistente, salvo obbligo solidale.
8. Manda a parte ricorrente di integrare la documentazione al fine di verificare la sussistenza e permanenza dei requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sino al 3 febbraio 2021 e la fondatezza o meno dell'istanza di liquidazione dell'Avv. Rossi come da contestuale decreto.
9. Manda alla cancelleria di trasmettere la presente sentenza alla cancelleria di volontaria giurisdizione per l'apertura della tutela e per l'apertura della vigilanza.
10. Manda alla cancelleria di espungere dal fascicolo telematico, la relazione U. Parte_2
0108949 depositata il 13 dicembre 2023, relativa a soggetti estranei al giudizio e riportante dati sensibili.
SI COMUNICHI ANCHE AL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE DI TERRACINA, AL
SERD ASL LATINA DISTRETTO SANITARIO 4 E AL DSM ASL DISTRETTO Pt_2
SANITARIO 4.
Così deciso a TI nella camera di consiglio del 29 novembre 2024.
Il Giudice rel. est Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
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