Accoglimento
Sentenza 30 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 30/07/2025, n. 6735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6735 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06735/2025REG.PROV.COLL.
N. 05899/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5899 del 2023, proposto dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luca De Pauli, Francesco Paolo Mansi e Luca Ponti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca De Pauli in Udine, via Vittorio Veneto 39;
contro
Gestore Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Crisostomo Sciacca e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Crisostomo Sciacca in Roma, via di Porta Pinciana n. 6;
nei confronti
E-IB Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Carbone e Marcello Cardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza stralcio) n. 07419/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore Servizi Energetici - Gse s.p.a. e di E-IB s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 luglio 2025 il consigliere Carmelina Addesso;
Vista le istanze di passaggio in decisione senza discussione depositate dalle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è il provvedimento prot. GSWEB/P20150103866 del 20 novembre 2015, avente ad oggetto il diniego di accesso al regime di incentivazione di cui al d.m. 6 luglio 2012 per l’intervento di rifacimento totale della centrale idroelettrica a fonte idraulica acqua fluente, con potenza pari a 1.250 kW, sito nel Comune di Lestizza (UD) e di cui è soggetto responsabile il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana.
2. Con il provvedimento sopra indicato il GS negava l’accesso all’incentivo in quanto la richiesta di incentivazione era stata presentata dal consorzio solo in data 17 febbraio 2015, ossia oltre il termine di trenta giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto (9 dicembre 2014) previsto dall’art. 21 d.m. 6 luglio 2012 (Incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili elettriche diverse dal fotovoltaico).
2.1. Il gestore, in particolare, non accoglieva le osservazioni presentate, in risposta al preavviso di diniego, dal consorzio il quale aveva evidenziato che solo in data 29 gennaio 2015 Terna aveva reso disponibile nel sistema GA l’attestazione necessaria per dar corso agli adempimenti di cui all’art. 21 d.m. 2012.
2.2. Nel provvedimento di diniego si evidenziava che: i) ai sensi dell’art. 21, comma 1, d.m. 2012, la richiesta di incentivazione deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, caricata dal gestore di rete su Gaudi’, e non dalla data di caricamento; ii) il soggetto responsabile, avendo ricevuto da EN IB il verbale di lettura sul punto di connessione del 9 dicembre 2014 per “potenziamento di impianto”, era già nelle condizioni di conoscere quale fosse la data che il gestore avrebbe caricato, anche successivamente, sul sistema informatico. Tale data non poteva essere sicuramente antecedente al 9 dicembre 2014 e, pertanto, in via cautelativa, avrebbe dovuto considerare i 30 giorni di cui all’art. 21 del decreto come decorrenti dalla data riportata sul verbale; iii) la richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione è pervenuta oltre il termine di 30 giorni solari dalla data dichiarata di entrata in esercizio dell’impianto; iv) la violazione del termine per la presentazione dell’istanza di incentivazione costituisce violazione rilevante ai sensi dell’art. 11, comma 1, d.m. 31 gennaio 2014 e della lett. b) dell’allegato 1 al citato decreto.
Venivano, infine, elencate una serie di carenze documentali.
3. Con ricorso di primo grado il consorzio impugnava il diniego per i seguenti motivi:
1. Violazione di legge (art. 11 e all. 1, lett. b) D.M. 31.01.2014, in relazione agli artt. 2 e 21, co. 1, del D.M. 6.07.2012) — Violazione di autolimite ("Procedure applicative del D.M. 6 luglio 2012 contenenti i regolamenti operativi per le procedure d'asta e per le procedure di iscrizione ai registri") — Difetto dei presupposti — Travisamento — Errore di fatto e di diritto — Violazione del principio di ragionevolezza, buona fede e del minimo mezzo — Ingiustizia grave e manifesta — Perplessità e illogicità.
2. Violazione di legge (art. 11 e alt. 1 D.M. 31.01.2014, in relazione all'art. 21, co. 1, del D.M. 6.07.2012 e al D.M. 31.01.2014 "Decreto controlli") —art. 3 I. 7 agosto 1990, n. 241) — Difetto di motivazione e dei presupposti —Violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza. Violazione del principio del giusto procedimento — illogicità e contraddittorietà;
4. Il T.a.r. per il Lazio, sezione terza stralcio, con sentenza n. 7419 del 3 maggio 2023, previa reiezione della richiesta di estromissione dal giudizio formulata da EN, respingeva il ricorso, rilevando che: a) ai sensi dell’art. 21 d.m. 2012 il termine di trenta giorni decorre dalla data di entrata in esercizio dell’impianto e non dalla data di caricamento su GA;
b) la ricorrente, anche nell’impossibilità di caricare tutto sul sistema GA, avrebbe dovuto comunque procedere, entro 30 giorni dalla data di attivazione dell’impianto, all’invio “ di un’apposita dichiarazione di avvenuto completamento dei lavori rilasciata dal Direttore lavori, e della documentazione riportata nel paragrafo 4.1.2” del regolamento operativo;
c) la censura introdotta con la memoria del 13 marzo 2023, con cui si lamenta la mancata applicazione del d.m. 23 febbraio 2016, deve essere dichiara inammissibile.
5. Il consorzio ha interposto appello, notificato in data 7 maggio 2023, articolando quattro motivi di gravame.
6. Si sono costituiti in resistenza EN IB e GS che, con successiva memoria, hanno resistito al gravame. Il GS ha, in particolare, eccepito l’inammissibilità del primo motivo di appello, nella parte in cui si lamenta l’omessa considerazione da parte del T.a.r. della segnalazione inviata dalla società al GS in data 29 gennaio 2015 e allegata al ricorso di primo grado.
7. In vista dell’udienza di trattazione tutte le parti hanno depositato memorie.
8. All’udienza del 22 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. L’appello è fondato.
10. Con il primo motivo di appello il consorzio deduce la “ VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 11 E ALL. 1, LETT. B) D.M. 31.01.2014, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 2 E 21, CO. 1, DEL D.M. 6.07.2012) – VIOLAZIONE DI AUTOLIMITE (“PROCEDURE APPLICATIVE DEL D.M. 6 LUGLIO 2012 CONTENENTI I REGOLAMENTI OPERATIVI PER LE PROCEDURE D’ASTA E PER LE PROCEDURE DI ISCRIZIONE AI REGISTRI”) – DIFETTO DEI PRESUPPOSTI – TRAVISAMENTO – ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA, BUONA FEDE E DEL MINIMO MEZZO – INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA – PERPLESSITÀ E ILLOGICITÀ – ERRONEO RIGETTO DEL PRIMO MOTIVO DI RICORSO ”. Evidenzia che il termine di trenta giorni non può essere fatto decorrere dalla data di entrata in esercizio poiché, a quella data, il consorzio non era nella materiale possibilità di dar corso alla procedura, nulla risultando dal sistema GA e mancando (sino al 29 gennaio 2015) la disponibilità della relativa attestazione, riportante il codice CENSIMP, il codice SAPR, il codice Sezione e il codice POD.
11. Osserva preliminarmente il collegio che va disattesa l’eccezione di inammissibilità parziale, per violazione del divieto di nova in appello, del motivo in esame, formulata dal GS con riguardo alla doglianza relativa all’omessa considerazione, da parte del T.a.r., della mail del 29 gennaio 2015, con cui il consorzio ha segnalato al gestore il ritardo nella messa a disposizione dell’attestazione GA sul relativo portale.
12. Per un verso, la mail sopra indicata non è un documento nuovo, in quanto allegata al ricorso di primo grado (sub doc. 9), e, per altro verso, la doglianza relativa all’omessa considerazione della medesima da parte del T.a.r. non integra un nuovo motivo di gravame, ma una critica al capo della sentenza con cui il giudice di primo grado ha respinto il primo motivo di ricorso, rilevando, tra l’altro, l’inerzia della società nel lasciar decorrere i trenta giorni per la presentazione della domanda.
13. Per pacifica giurisprudenza, il divieto di nova in appello preclude alla parte di introdurre nuove domande ma non di svolgere nuove argomentazioni, tendenti ad evidenziare l’erroneità della sentenza gravata e a illustrare ulteriormente un motivo di censura già articolato in primo grado (Cons. Stato, Sez. VI, 15/06/2020, n. 3808; Sez. VI, 29/01/2020, n. 714).
14. Premesso quanto sopra, il motivo è fondato e deve essere accolto.
15. L’art. 21, comma 1, d.m. 6 luglio 2012 sancisce che “ entro 30 giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, caricata dal gestore di rete su GAUDI’, il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al GS la documentazione indicata in allegato 3 ”.
16. Il dies a quo di decorrenza del termine per la presentazione della richiesta di incentivo è costituito non dalla data di entrata in esercizio, ma dalla data di entrata in esercizio “caricata nel sistema GA” . Il termine di trenta giorni decorre, pertanto, solo ove si realizzino entrambi i presupposti indicati dalla disposizione: l’entrata in esercizio e il caricamento della data di entrata in esercizio su GA.
17. La ragione di siffatto duplice adempimento è chiarita dallo stesso art. 21: il portale FER-E per la gestione degli incentivi è interoperante con il sistema GA, sicché i dati di impianto inseriti del primo devono trovare riscontro nel secondo. Ciò in quanto i dati riportati su GA sono i soli validati dal gestore di rete.
18. Nelle more della piena operatività del sistema GA e della relativa interoperabilità delle piattaforme, il GS “ adotta soluzioni transitorie per l’acquisizione dei dati già presenti su GAUDI’ direttamente dai soggetti richiedenti gli incentivi, informandone, preventivamente, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il Ministero dello sviluppo economico ” (art. 21 terzo periodo d.m. 2012).
19. In conformità con quanto previsto dal citato art. 21 d.m. 2012, il regolamento operativo articola la procedura di invio della richiesta di incentivazione nelle seguenti fasi: a) una fase preliminare di validazione, da parte del gestore di rete, della data di entrata in esercizio, così come risultante dal sistema GA, entro 5 giorni dall’attivazione della connessione (par. 1.3.1); b) la compilazione, da parte del richiedente, dell’apposita sezione disponibile sul Portale FER-E e il contestuale caricamento della documentazione obbligatoria, tra cui l’attestazione GA, riportante il codice CENSIMP, il codice SAPR, il codice Sezione e il codice POD (par. 4.1.2); c) la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio che viene generata automaticamente solo una volta caricata tutta la documentazione obbligatoria (par. 4.1); d) l’invio della richiesta di accesso che è resa possibile solo successivamente all’avvenuto caricamento della dichiarazione sostitutiva, debitamente sottoscritta (par. 4.1).
20. Il sistema prevede una rigida sequenza di adempimenti procedurali: l’omissione di uno di essi determina il blocco della procedura e impedisce l’invio della richiesta. Il mancato caricamento dell’attestazione GA, infatti, non consente al sistema di generare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e il mancato caricamento di tale dichiarazione non consente, a sua volta, l’invio della richiesta.
21. Nel caso di specie, è pacifico che, pur essendo l’impianto entrato in esercizio in data 9 dicembre 2014, l’attestazione GA è stata resa disponibile solo il 29 gennaio 2015.
22. Ne discende che solo da quella data poteva decorrere il dies a quo per la richiesta di incentivazione poiché in precedenza il consorzio non aveva la materiale disponibilità dei dati da caricare sul portale FER-E e non poteva, di conseguenza, inviare alcuna richiesta.
23. L’attestazione GA non avrebbe potuto essere sostituita dalla dichiarazione di entrata in esercizio del soggetto responsabile, come ritenuto dal giudice di primo grado in quanto tale interpretazione: i) è in contrasto con la lettera dell’art. 21 che consente di sostituire l’attestazione GA con l’acquisizione dei dati dai richiedenti incentivi solo in via transitoria e nelle more della piena interoperabilità delle piattaforme e non per il ritardo nel caricamento del dato sulla piattaforma perfettamente funzionante; ii) fa gravare sul privato il ritardo nell’aggiornamento delle piattaforme interoperanti che è onere degli operatori di sistema (gestore di rete, Terna, GS) garantire; iii) si fonda su una regola (par.1.3.1), che non risulta coordinata con le regole operative inerenti all’invio della richiesta (par. 4.1) che impongono il caricamento dell’attestazione GA per l’ulteriore impulso della procedura, senza possibilità di surroga documentale.
24. A quanto sopra osservato si aggiunge la natura meramente formale della violazione riscontrata poiché il GS non ha contestato che il ritardo nell’invio della richiesta di incentivazione abbia consentito alla società di fruire di un incentivo non dovuto o superiore a quello dovuto né ha ravvisato il difetto dei requisiti per l’ammissione al beneficio.
25. Ne discende che il diniego di incentivazione, fondato sull’inosservanza di un termine che non è previsto come condizione di accesso ad uno specifico regime di sostegno e il cui superamento non è imputabile al richiedente, non integra una violazione rilevante ai sensi dell’allegato 1 al d.m. 31 dicembre 2014.
26. Il primo motivo di appello deve, quindi, essere accolto.
27. L’accoglimento del motivo sopra esaminato determina l’accoglimento anche del secondo motivo di appello con cui il consorzio lamenta il contrasto dell’interpretazione avvallata dal T.a.r. con la direttiva 2009/28/CE.
28. Deve essere, invece, dichiarato assorbito il terzo motivo di appello, proposto avverso il capo della sentenza che ha dichiarato l’inammissibilità del richiamo all’art. 24 d.m. 23 febbraio 2016, in quanto integrante una nuova censura proposta con mera memoria non notificata. L’esame della doglianza è priva di utilità per il ricorrente poiché, come dallo stesso puntualizzato, il richiamo al citato d.m. 2016 costituisce un mero argomento volto a smentire l’interpretazione-già sopra disattesa- su cui si fondano sia il provvedimento impugnato che la sentenza di primo grado
29. Per contro, deve essere scrutinato il quarto motivo di appello, con cui il consorzio deduce la “ VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 35, CO. 1 LETT. B C.P.A.) – OMESSA DELIBAZIONE DEL SECONDO MOTIVO DI RICORSO, CHE QUI SI RIPROPONE ”, con riguardo alle carenze documentali elencate nel provvedimento impugnato.
30. Il motivo è fondato.
31. Premesso che, come osservato dall’appellante, il provvedimento di diniego si fonda sull’inosservanza del termine per la richiesta di incentivazione-ritenuta violazione rilevante ai sensi della lett. b) dell’allegato 1 al d.m. 2014 - e non sulla carenza documentale, sussiste il vizio di motivazione lamentato.
32. Il GS si è, infatti, limitato ad elencare le carenze documentali già indicate in sede di preavviso di diniego, senza motivare in alcun modo con riguardo alla ritenuta insufficienza della documentazione trasmessa (planimetria generale in versione “as built”, dichiarazione di conformità dell’alternatore alla marcatura CE, scheda A2 per determinare l’assorbimento dei servizi ausiliari, tabella dei costi parziali) o all’inadeguatezza delle giustificazioni addotte dal consorzio (indisponibilità della relazione tecnico-economica a consuntivo e della relazione della società di revisione perché i lavori non sono ancora ultimati) ad integrare o superare la documentazione mancante.
33. La mera elencazione di documenti asseritamente carenti integra una motivazione meramente apparente.
34. Anche in sede di appello (memoria del 18 giugno 2025), il gestore si è limitato a richiamare l’art. 11 del d.m. 31 dicembre 2014 che sancisce il rigetto dell’istanza in caso di “ inadempimenti cui consegua l'indebito accesso agli incentivi ”, senza chiarire perché le carenze documentali si siano tradotte in un indebito accesso all’incentivo richiesto e quale siano gli adempimenti che solo i documenti ancora mancanti-e non quelli prodotti-avrebbero consentito di provare.
35. In conclusione, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata deve essere accolto il ricorso di primo grado e annullato il provvedimento impugnato.
36. Sussistono giustificati motivi, in ragione della novità e della peculiarità della controversia, per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado, annullando il provvedimento prot. GSWEB/P20150103866 del 20 novembre 2015.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO