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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 12/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1571/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Pietro Enea, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1571/2021 R.G
PROMOSSA DA
società costituita secondo le leggi degli Emirati Arabi Uniti con sede secondaria in Pt_1
Roma, via Mario Bianchini n. 47, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura in atti in calce all'atto di citazione in appello dagli avv.ti Laura Pierallini, Marco
Marchegiani e Simona Miraglia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in
Catania alla via Palazzotto n. 53;
Parte appellante
CONTRO
(C.F.: , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Francesco Rizzo presso il cui studio sito in Niscemi alla via Regina Elena n. 36 è elettivamente domiciliato;
Parte appellata
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace. Compensazione economica e risarcimento dei danni da ritardo nel trasporto aereo
Conclusioni delle parti: Parte appellante come da verbale di causa del 23.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti di causa
– con atto di citazione regolarmente notificato – ha proposto appello avverso la sentenza Pt_1
n. 479/2021 (depositata in data 16 settembre 2021) del Giudice di Pace di Gela, con la quale è stata parzialmente accolta la domanda di condanna proposta nei confronti dell'odierna appellante al
1 pagamento della somma di euro 600,00 a titolo di compensazione pecuniaria in ragione dei danni sofferti a causa della cancellazione e della ritardata partenza del volo con destinazione Tokyo programmato per le date del 2 marzo 2020/15 marzo 2020 e poi riprogrammato per le date del 4 marzo 2020/17 marzo 2020.
Ha esposto, in particolare, che il giudice di primo grado avrebbe errato nel condannare la compagnia appellante, quale vettore commerciale del volo, in luogo del vettore aereo operativo ossia la compagnia FL UB, sul presupposto che per il fenomeno del cd. code sharing si ha una separazione tra vettore operativo, responsabile degli eventuali ritardi e cancellazioni del volo programmato, e il vettore contrattuale.
A sostegno di questa tesi difensiva parte appellante rappresenta che il codice identificativo IATA appartenente ad è “EK”, mentre il codice identificativo IATA appartenente a FL UB è Pt_1
“FZ”.
Allegava, sul punto, che la riprogrammazione del volo operato da FL sarebbe stata Pt_1 comunicata all'appellato direttamente dalla compagnia che avrebbe operato il volo a dimostrare il fatto che il vettore aereo operativo del volo in questione fosse appunto FL UB e non la compagnia aerea appellante.
Ha evidenziato, inoltre, che il giudice di primo grado avrebbe errato a dichiarare il diritto dell'attore alla compensazione pecuniaria pari ad euro 600,00 e a porre il pagamento di tale somma a carico di sul presupposto che tale compagnia non sarebbe il vettore operativo del volo per cui oggi è Pt_1
causa.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento integrale delle domande risarcitorie proposte, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
si è costituita con comparsa di costituzione e risposta il 5 aprile 2022 resistendo Controparte_1 all'appello ex adverso proposto ed eccependone chiedendo il rigetto poiché infondato in fatto e in diritto. Articolava, dunque, le seguenti conclusioni: “piaccia all'Eccell.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, rigettare integralmente l'appello in quanto manifestamente infondato in fatto
e in diritto e condannare l'appellante/attore alle maggiori spese come litigante temerario ex art. 96
c.p.c.”.
Parte appellante ha precisato le conclusioni all'udienza del 23 ottobre 2024, all'esito della quale la causa è stata rimessa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
2. Motivo unico di appello: difetto di titolarità passiva di CP_2
2
[...] Nel merito, la società appellante ha sostenuto di non essere tenuta al pagamento della compensazione pecuniaria richiesta da , avendo incarcato un altro vettore, ossia FL Controparte_1
UB, di effettuare in concreto il volo da Catania a Tokyo.
Ciò premesso, deve in primo luogo essere qualificata l'eccezione sollevata da parte appellante.
Appare, difatti, opportuno rammentare sul puntoche la legitimatio ad causam è istituto che si iscrive nella cornice del c.d. diritto all'azione – posizione giuridica che trova il proprio fondamento costituzionale nell'art. 24 Cost. – che costituisce momento essenziale per la stessa predicabilità della tutela giurisdizionale delle posizioni giuridiche soggettive, in quanto serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire (e resistere) in giudizio sulla base dell'affermazione da parte dell'attore di essere titolare di una determinata posizione giuridica riconosciuta e tutelata dall'ordinamento nei confronti di un altro soggetto che, a sua volta, viene prospettato quale titolare di una corrispondente situazione giuridica passiva. Diversamente la titolarità del diritto fatto valere attiene al merito della causa e ha ad oggetto la fondatezza della domanda di tutela avanzata da parte attrice.
Da tale distinzione discendono delle conseguenze giuridiche rilevanti poiché, da un lato,
l'accertamento del difetto di legittimazione attiva (o passiva) – ossia di un difetto di prospettazione che emerge dalla stessa domanda dell'attore – ha quale conseguenza l'inammissibilità della domanda, mentre, dall'altro, l'accertamento del difetto di titolarità attiva (o passiva) del dedotto diritto attenendo al merito comporta il rigetto della domanda (Cfr. Cass. Sez. Un. n. 2951 del 16.2.2016) purché tale condizione sia allegata e provata dalla parte che ha interesse a farla valere in via di eccezione (art. 2697 c.c.).
A questo punto deve essere esaminata l'eccezione di carenza di titolarità passiva del rapporto sollevata da parte appellante.
È pacifica, in quanto non contestata, la sussistenza di un rapporto contrattuale tra la compagnia e l'appellato in ordine all'acquisto del biglietto aereo con Pt_1 Controparte_1
partenza da Catania e destinazione Tokyo.
Controversa rimane, invece, la circostanza relativa alla compagnia aerea tenuta ad operare il volo in questione. Parte appellante ha dedotto di essere solamente il vettore contrattuale del volo e che la compagnia aerea che avrebbe poi effettivamente operato il volo sarebbe stata la FL UB.
In proposito la normativa europea applicabile nella fattispecie (regolamento CE n. 261/2004) contempla la responsabilità unicamente in capo al vettore aereo operativo;
vale a dire “un vettore aereo che opera o intende operare un volo nell'ambito di un contratto con un passeggero o per conto di un'altra persona, fisica o giuridica, che abbia concluso un contratto con tale passeggero”, nella specie proprio la predetta FL UB.
3 Deve in proposito rilevarsi che la sentenza resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in data
7 aprile 2022 nella causa C-561/20 contro contiene, nella motivazione, elementi utili Controparte_3
ai fini della presente decisione.
Quanto all'identificazione del vettore aereo operativo, la sentenza citata ha precisato che tale definizione pone due condizioni cumulative affinché un vettore aereo possa essere qualificato come
“vettore aereo operativo”, attinenti, l'una, all'effettiva realizzazione del volo in questione e, l'altra, all'esistenza di un contratto concluso con il passeggero (sentenza dell'11 luglio 2019, KÉ , CP_4
C-502/18, EU:C:2019:604, punto 23 e giurisprudenza ivi citata: “infatti, come rilevato, in sostanza, dall'avvocato generale al paragrafo 47 delle sue conclusioni, il legislatore dell'Unione, in sede di adozione del regolamento n. 261/2004, ha optato per una responsabilità esclusiva del vettore aereo operativo al fine di garantire la protezione dei diritti dei passeggeri aerei e la certezza del diritto quanto alla designazione della persona alla quale incombono gli obblighi imposti da tale regolamento. Per quanto attiene alla prima condizione, essa s'incentra sulla nozione di “volo” che ne costituisce l'elemento fondamentale. Orbene, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che tale nozione deve essere intesa come un' “operazione di trasporto aereo, e costituisce, quindi, in un certo modo, un'unità di tale trasporto, realizzata da un vettore aereo che fissa il suo itinerario” (sentenza del 4 luglio 2018, Wirth e a., C-532/17, EU:C:2018:527, punto 19). Ne consegue che dev'essere considerato quale vettore aereo operativo quel vettore che, nell'ambito della propria attività di trasporto di passeggeri, decida di effettuare un determinato volo, fissandone parimenti l'itinerario e creando, in tal modo, un'offerta di trasporto aereo nei confronti dei passeggeri. L'adozione di una siffatta decisione implica, infatti, che il vettore aereo assuma la responsabilità della realizzazione del volo, responsabilità che si estende, in particolare, ad eventuali cancellazioni e ritardi prolungati all'arrivo (sentenza del 4 luglio 2018, e a., C-532/17, EU:C:2018:527, punto 20). Per quanto Per_1 riguarda la seconda condizione, occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, seconda frase, del regolamento n. 261/2004, quando un vettore aereo operativo che non abbia stipulato un contratto con il passeggero ottempera agli obblighi previsti da tale regolamento, si considera che esso agisce per conto della persona che ha stipulato un contratto con il passeggero interessato. Ne consegue che, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 49 delle sue conclusioni, l'assenza di un vincolo contrattuale tra i passeggeri interessati e il vettore aereo operativo è irrilevante, a condizione che risulti dimostrato il rapporto contrattuale con il vettore aereo che ha stipulato un contratto con tali passeggeri”).
Individuata la normativa applicabile, è sufficiente rilevare che nel caso che ci occupa parte appellante
– pur allegando di aver rivestito la qualità di mero vettore contrattuale e, come tale, ab initio, estraneo
4 all'organizzazione del trasporto aereo – non ha prodotto alcun elemento a sostegno delle sue ragioni, che risultano pertanto sfornite di adeguamento corredo probatorio.
Dalla documentazione disponibile non risulta, invero, affatto provato che fosse solo il Pt_1
vettore commerciale e che la compagnia FL UB fosse, invece, il vettore operativo del volo per
Tokyo essendosi l'odierna appellante limitata a produrre copia di testi normativi e precedenti giurisprudenziali. Ne deriva, quindi, che le difese spiegate in appello risultano infondate.
L'appello va pertanto rigettato.
3. Domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Infine, in ordine alla richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96, co. 1 c.p.c. avanzata dall'odierno appellato con comparsa di risposta, si rileva che non ricorrono i presupposti richiesti per la condanna dello stesso per la “temerarietà della lite”.
Infatti, ai fini della pronuncia di condanna di cui all'art. 96 c.p.c. non è sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate dalla parte soccombente dovendo la mala fede o la colpa grave coinvolgere “l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”
(Cfr. Cassazione, Sez. Un., Ordinanza n. 32001 del 28/10/2022)
Inoltre, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che – pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio – tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.
Orbene, nel caso di specie, non sono emersi elementi in grado di provare il carattere manifestamente pretestuoso della pretesa avanzata da parte attrice, né parte opposta ha dedotto o offerto mezzi di prova in ordine all'an e al quantum del prospettato danno, sicché la relativa domanda di condanna non può che essere disattesa.
4. Spese del giudizio.
Le spese seguono, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la soccombenza e si liquidano in complessivi € 462,00 per compensi professionali – oltre il rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge – facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e dei valori medi previsti dalla tabella n.
2 D.M. 147/2022 relativi al primo scaglione di valore (cause aventi valore pari o inferiore ad €
1.100,00) per le prime due fasi del giudizio e riducendo del 50% il valore delle ultime due fasi attesa l'assenza di un'istruttoria in fase di appello e il carattere sostanzialmente riepilogativo delle difese conclusive.
5 Si dà atto, in considerazione del rigetto integrale del presente appello, che sussistono i presupposti per l'applicazione del dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice dott. Pietro Enea, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) RIGETTA l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gela n. 497/2021 (depositata in data 16 settembre 2021);
2) CONDANNA al pagamento nei confronti di delle Pt_1 CP_1 CP_1
spese del presente grado di giudizio, che liquidano in complessivi € 462,00 – oltre il rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge sui compensi professionali – per come liquidate in parte motiva;
3) DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 per il versamento da parte dell'appellante di una somma pari al valore del Contributo
Unificato versato per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Gela, l'11 febbraio 2025
Il Giudice
Pietro Enea
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Pietro Enea, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1571/2021 R.G
PROMOSSA DA
società costituita secondo le leggi degli Emirati Arabi Uniti con sede secondaria in Pt_1
Roma, via Mario Bianchini n. 47, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura in atti in calce all'atto di citazione in appello dagli avv.ti Laura Pierallini, Marco
Marchegiani e Simona Miraglia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in
Catania alla via Palazzotto n. 53;
Parte appellante
CONTRO
(C.F.: , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Francesco Rizzo presso il cui studio sito in Niscemi alla via Regina Elena n. 36 è elettivamente domiciliato;
Parte appellata
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace. Compensazione economica e risarcimento dei danni da ritardo nel trasporto aereo
Conclusioni delle parti: Parte appellante come da verbale di causa del 23.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti di causa
– con atto di citazione regolarmente notificato – ha proposto appello avverso la sentenza Pt_1
n. 479/2021 (depositata in data 16 settembre 2021) del Giudice di Pace di Gela, con la quale è stata parzialmente accolta la domanda di condanna proposta nei confronti dell'odierna appellante al
1 pagamento della somma di euro 600,00 a titolo di compensazione pecuniaria in ragione dei danni sofferti a causa della cancellazione e della ritardata partenza del volo con destinazione Tokyo programmato per le date del 2 marzo 2020/15 marzo 2020 e poi riprogrammato per le date del 4 marzo 2020/17 marzo 2020.
Ha esposto, in particolare, che il giudice di primo grado avrebbe errato nel condannare la compagnia appellante, quale vettore commerciale del volo, in luogo del vettore aereo operativo ossia la compagnia FL UB, sul presupposto che per il fenomeno del cd. code sharing si ha una separazione tra vettore operativo, responsabile degli eventuali ritardi e cancellazioni del volo programmato, e il vettore contrattuale.
A sostegno di questa tesi difensiva parte appellante rappresenta che il codice identificativo IATA appartenente ad è “EK”, mentre il codice identificativo IATA appartenente a FL UB è Pt_1
“FZ”.
Allegava, sul punto, che la riprogrammazione del volo operato da FL sarebbe stata Pt_1 comunicata all'appellato direttamente dalla compagnia che avrebbe operato il volo a dimostrare il fatto che il vettore aereo operativo del volo in questione fosse appunto FL UB e non la compagnia aerea appellante.
Ha evidenziato, inoltre, che il giudice di primo grado avrebbe errato a dichiarare il diritto dell'attore alla compensazione pecuniaria pari ad euro 600,00 e a porre il pagamento di tale somma a carico di sul presupposto che tale compagnia non sarebbe il vettore operativo del volo per cui oggi è Pt_1
causa.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento integrale delle domande risarcitorie proposte, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
si è costituita con comparsa di costituzione e risposta il 5 aprile 2022 resistendo Controparte_1 all'appello ex adverso proposto ed eccependone chiedendo il rigetto poiché infondato in fatto e in diritto. Articolava, dunque, le seguenti conclusioni: “piaccia all'Eccell.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, rigettare integralmente l'appello in quanto manifestamente infondato in fatto
e in diritto e condannare l'appellante/attore alle maggiori spese come litigante temerario ex art. 96
c.p.c.”.
Parte appellante ha precisato le conclusioni all'udienza del 23 ottobre 2024, all'esito della quale la causa è stata rimessa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
2. Motivo unico di appello: difetto di titolarità passiva di CP_2
2
[...] Nel merito, la società appellante ha sostenuto di non essere tenuta al pagamento della compensazione pecuniaria richiesta da , avendo incarcato un altro vettore, ossia FL Controparte_1
UB, di effettuare in concreto il volo da Catania a Tokyo.
Ciò premesso, deve in primo luogo essere qualificata l'eccezione sollevata da parte appellante.
Appare, difatti, opportuno rammentare sul puntoche la legitimatio ad causam è istituto che si iscrive nella cornice del c.d. diritto all'azione – posizione giuridica che trova il proprio fondamento costituzionale nell'art. 24 Cost. – che costituisce momento essenziale per la stessa predicabilità della tutela giurisdizionale delle posizioni giuridiche soggettive, in quanto serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire (e resistere) in giudizio sulla base dell'affermazione da parte dell'attore di essere titolare di una determinata posizione giuridica riconosciuta e tutelata dall'ordinamento nei confronti di un altro soggetto che, a sua volta, viene prospettato quale titolare di una corrispondente situazione giuridica passiva. Diversamente la titolarità del diritto fatto valere attiene al merito della causa e ha ad oggetto la fondatezza della domanda di tutela avanzata da parte attrice.
Da tale distinzione discendono delle conseguenze giuridiche rilevanti poiché, da un lato,
l'accertamento del difetto di legittimazione attiva (o passiva) – ossia di un difetto di prospettazione che emerge dalla stessa domanda dell'attore – ha quale conseguenza l'inammissibilità della domanda, mentre, dall'altro, l'accertamento del difetto di titolarità attiva (o passiva) del dedotto diritto attenendo al merito comporta il rigetto della domanda (Cfr. Cass. Sez. Un. n. 2951 del 16.2.2016) purché tale condizione sia allegata e provata dalla parte che ha interesse a farla valere in via di eccezione (art. 2697 c.c.).
A questo punto deve essere esaminata l'eccezione di carenza di titolarità passiva del rapporto sollevata da parte appellante.
È pacifica, in quanto non contestata, la sussistenza di un rapporto contrattuale tra la compagnia e l'appellato in ordine all'acquisto del biglietto aereo con Pt_1 Controparte_1
partenza da Catania e destinazione Tokyo.
Controversa rimane, invece, la circostanza relativa alla compagnia aerea tenuta ad operare il volo in questione. Parte appellante ha dedotto di essere solamente il vettore contrattuale del volo e che la compagnia aerea che avrebbe poi effettivamente operato il volo sarebbe stata la FL UB.
In proposito la normativa europea applicabile nella fattispecie (regolamento CE n. 261/2004) contempla la responsabilità unicamente in capo al vettore aereo operativo;
vale a dire “un vettore aereo che opera o intende operare un volo nell'ambito di un contratto con un passeggero o per conto di un'altra persona, fisica o giuridica, che abbia concluso un contratto con tale passeggero”, nella specie proprio la predetta FL UB.
3 Deve in proposito rilevarsi che la sentenza resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in data
7 aprile 2022 nella causa C-561/20 contro contiene, nella motivazione, elementi utili Controparte_3
ai fini della presente decisione.
Quanto all'identificazione del vettore aereo operativo, la sentenza citata ha precisato che tale definizione pone due condizioni cumulative affinché un vettore aereo possa essere qualificato come
“vettore aereo operativo”, attinenti, l'una, all'effettiva realizzazione del volo in questione e, l'altra, all'esistenza di un contratto concluso con il passeggero (sentenza dell'11 luglio 2019, KÉ , CP_4
C-502/18, EU:C:2019:604, punto 23 e giurisprudenza ivi citata: “infatti, come rilevato, in sostanza, dall'avvocato generale al paragrafo 47 delle sue conclusioni, il legislatore dell'Unione, in sede di adozione del regolamento n. 261/2004, ha optato per una responsabilità esclusiva del vettore aereo operativo al fine di garantire la protezione dei diritti dei passeggeri aerei e la certezza del diritto quanto alla designazione della persona alla quale incombono gli obblighi imposti da tale regolamento. Per quanto attiene alla prima condizione, essa s'incentra sulla nozione di “volo” che ne costituisce l'elemento fondamentale. Orbene, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che tale nozione deve essere intesa come un' “operazione di trasporto aereo, e costituisce, quindi, in un certo modo, un'unità di tale trasporto, realizzata da un vettore aereo che fissa il suo itinerario” (sentenza del 4 luglio 2018, Wirth e a., C-532/17, EU:C:2018:527, punto 19). Ne consegue che dev'essere considerato quale vettore aereo operativo quel vettore che, nell'ambito della propria attività di trasporto di passeggeri, decida di effettuare un determinato volo, fissandone parimenti l'itinerario e creando, in tal modo, un'offerta di trasporto aereo nei confronti dei passeggeri. L'adozione di una siffatta decisione implica, infatti, che il vettore aereo assuma la responsabilità della realizzazione del volo, responsabilità che si estende, in particolare, ad eventuali cancellazioni e ritardi prolungati all'arrivo (sentenza del 4 luglio 2018, e a., C-532/17, EU:C:2018:527, punto 20). Per quanto Per_1 riguarda la seconda condizione, occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, seconda frase, del regolamento n. 261/2004, quando un vettore aereo operativo che non abbia stipulato un contratto con il passeggero ottempera agli obblighi previsti da tale regolamento, si considera che esso agisce per conto della persona che ha stipulato un contratto con il passeggero interessato. Ne consegue che, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 49 delle sue conclusioni, l'assenza di un vincolo contrattuale tra i passeggeri interessati e il vettore aereo operativo è irrilevante, a condizione che risulti dimostrato il rapporto contrattuale con il vettore aereo che ha stipulato un contratto con tali passeggeri”).
Individuata la normativa applicabile, è sufficiente rilevare che nel caso che ci occupa parte appellante
– pur allegando di aver rivestito la qualità di mero vettore contrattuale e, come tale, ab initio, estraneo
4 all'organizzazione del trasporto aereo – non ha prodotto alcun elemento a sostegno delle sue ragioni, che risultano pertanto sfornite di adeguamento corredo probatorio.
Dalla documentazione disponibile non risulta, invero, affatto provato che fosse solo il Pt_1
vettore commerciale e che la compagnia FL UB fosse, invece, il vettore operativo del volo per
Tokyo essendosi l'odierna appellante limitata a produrre copia di testi normativi e precedenti giurisprudenziali. Ne deriva, quindi, che le difese spiegate in appello risultano infondate.
L'appello va pertanto rigettato.
3. Domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Infine, in ordine alla richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96, co. 1 c.p.c. avanzata dall'odierno appellato con comparsa di risposta, si rileva che non ricorrono i presupposti richiesti per la condanna dello stesso per la “temerarietà della lite”.
Infatti, ai fini della pronuncia di condanna di cui all'art. 96 c.p.c. non è sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate dalla parte soccombente dovendo la mala fede o la colpa grave coinvolgere “l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”
(Cfr. Cassazione, Sez. Un., Ordinanza n. 32001 del 28/10/2022)
Inoltre, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che – pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio – tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.
Orbene, nel caso di specie, non sono emersi elementi in grado di provare il carattere manifestamente pretestuoso della pretesa avanzata da parte attrice, né parte opposta ha dedotto o offerto mezzi di prova in ordine all'an e al quantum del prospettato danno, sicché la relativa domanda di condanna non può che essere disattesa.
4. Spese del giudizio.
Le spese seguono, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la soccombenza e si liquidano in complessivi € 462,00 per compensi professionali – oltre il rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge – facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e dei valori medi previsti dalla tabella n.
2 D.M. 147/2022 relativi al primo scaglione di valore (cause aventi valore pari o inferiore ad €
1.100,00) per le prime due fasi del giudizio e riducendo del 50% il valore delle ultime due fasi attesa l'assenza di un'istruttoria in fase di appello e il carattere sostanzialmente riepilogativo delle difese conclusive.
5 Si dà atto, in considerazione del rigetto integrale del presente appello, che sussistono i presupposti per l'applicazione del dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice dott. Pietro Enea, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) RIGETTA l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gela n. 497/2021 (depositata in data 16 settembre 2021);
2) CONDANNA al pagamento nei confronti di delle Pt_1 CP_1 CP_1
spese del presente grado di giudizio, che liquidano in complessivi € 462,00 – oltre il rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge sui compensi professionali – per come liquidate in parte motiva;
3) DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 per il versamento da parte dell'appellante di una somma pari al valore del Contributo
Unificato versato per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Gela, l'11 febbraio 2025
Il Giudice
Pietro Enea
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