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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/02/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 11 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1758/2024 R.G. vertente
fra
(p.iva ) in persona del legale rapp.te Sig. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia Oliviero e dall'avv. Michele Albano e
[...]
domiciliata nel di loro studio in Potenza via Vespucci 24 giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
c.f. residente in [...] alla Controparte_1 C.F._1
Via Martiri di Via Fani n.4/b;
RESISTENTE - CONTUMACE
Oggetto: ripetizione di indebito;
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 11.6.2024 e ritualmente notificato, la società come in atti Parte_1
rappresentata e difesa, adiva il giudice del lavoro per la ripetizione di alcuni importi erogati indebitamente al dipendente assunto il 23.5.2023 con fine rapporto per Controparte_1
dimissioni in data 5.10.2023, ed esponeva di aver corrisposto al lavoratore l'importo complessivo (anche a titolo di reiterati acconti in anticipo sulla maturanda retribuzione) di € 8.892,57 per i vari emolumenti retributivi, nonché in data 24.05.2023 l'importo di
€ 3.000,00 a titolo di anticipo TFR come da documentazione che allegava. Rilevava tuttavia che, come da cedolino finale di ottobre 2023, tenuto conto delle dimissioni e di quanto già corrisposto rispetto al maturato, risulta che la società ha corrisposto all' la maggior somma non dovuta di CP_1
€ 3.021,67 per acconti retribuzione e per anticipo TFR, per cui aveva proceduto a sollecitarne la restituzione dell'indebito allo stesso, ma senza esito. Anche la negoziazione assistita non aveva sortito alcun utile effetto, pertanto adiva il giudice del lavoro per accertare il diritto alla ripetizione e alla restituzione di quanto indebitamente percepito dall in euro 3021,67 oltre accessori di legge, CP_1
con vittoria di spese e onorari di causa.
Non si costituiva in giudizio l per cui veniva dichiarato contumace. CP_1
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni della ricorrente, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito telematico.
3. il ricorso merita accoglimento.
Parte ricorrente con il presente giudizio domanda di accertare l'erronea /indebita corresponsione al convenuto durante il rapporto di lavoro di somme anticipate a titolo di TFR e quantificate in euro
3021,67, oltre rivalutazione e interessi legali maturati dalle scadenze al saldo, somma indebitamente ritenuta dallo stesso nonostante le richieste bonarie, e quindi la condanna dell alla CP_1
restituzione, allegando la documentazione relativa.
Si tratta di doglianze fondate che impongono di dichiarare sussistente il diritto della parte ricorrente alla restituzione.
Parte ricorrente ha allegato e provato, la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto alla restituzione delle somme indebitamente percepite e trattenute dal convenuto, e deve ritenersi non contestata la circostanza sulla base delle risultanze in atti, secondo le quali al lavoratore risultano corrisposti l'importo complessivo di € 8.892,57 per i vari emolumenti retributivi, e l'importo di € 3.000,00 a titolo di anticipo TFR (vds all.ti “cedolini paga” e “contabili bonifici”, 6 “prospetto credito” e 7
“verbale conciliazione”); tutto secondo gli impegni assunti dalla ricorrente con il verbale di conciliazione del 23.05.2023 innanzi il Giudice del Lavoro (RG n.2436/2022). Pertanto, doverosamente la società si è attivata per il recupero, risultando questo legittimo e dovuto,
e la domanda pertanto è fondata.
Pertanto da tali risultanze processuali e dall'assenza di elementi di segno contrario, non essendo invocabile seppure in via stratta il principio di buona fede dell'accipiens, va riconosciuto il diritto della società ricorrente a recuperare le somme erroneamente corrisposte al dipendente.
Per le ragioni esposte consegue l'accoglimento del ricorso.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018 e DM 147/2022, in base all'oggetto, al valore e alle fasi del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla in persona del legale rapp.nte p.t., con ricorso depositato il Parte_1
11.6.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso;
2) condanna , al pagamento in favore della in p.l.r.p.t., della Controparte_1 Parte_1
somma di euro 3.021,67 a titolo di restituzione di quanto indebitamente percepito e trattenuto, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in €
1.030,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, se dovuti, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Potenza lì 11 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla