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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 24/03/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. Massimo Canosa Presidente
Dott. Giovanni Nappi Giudice
Dott.ssa Chiara D'Alfonso Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 6 /6-1/ 2025 P.U.
Letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII, instaurata su ricorso depositato in data 14 febbraio 2025 da , nato a [...] il [...] Parte_1 residente in [...] B, (C.F. ), in proprio ed in qualità C.F._1 di legale rappresentante della società (P.I. ) di con Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 sede legale in Lanciano via Luigi De Crecchio n. 55, nonché socio illimitatamente responsabile e da
[...]
(C.F. , nata a [...] il [...] residente in [...]CP_3 C.F._2
(CH), via Ignazio Silone n. 15 B, in qualità di socio illimitatamente responsabile della società CP_1
(P.I. di con sede legale in Lanciano via Luigi De Crecchio n. 55
[...] P.IVA_1 Controparte_2 tutti rappresentati e difesi dall'avv. CRISTIANA RULLI ( cf. ); C.F._3 vista la documentazione prodotta;
ritenuto di non fissare preliminarmente udienza a seguito del deposito del ricorso, trattandosi di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitamento instaurata su domanda diretta dello stesso debitore ex art. 268, comma 1, CCII, come tale avente natura non contenziosa;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:
1) sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, CCII avendo la società sede in Lanciano, così come in Lanciano risulta la residenza dei soci illimitatamente responsabili della stessa;
2) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. c) e 269 CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza come da dichiarazione redditi prodotte fino al 2022 per la società e i soci;
3) sussiste la ammissibilità dello strumento non rientrando nelle ipotesi di inammissibilità ex art 33 CCI;
4) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC dott. e datata 11 Persona_1
FEBBRAIO 2025, che espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e dei soci (lettera d);
5) l'esposizione debitoria, ripartita per soggetto che accede con indicazione anche dei debiti personali è la seguente: 6) l'OCC nominato ha potuto confermare il seguente ATTIVO della BISTROT 900 SNC DI ZULLI GIAN
PIERO: I beni immobili vengono sommariamente stimati in euro 141.000,00 e, rispetto alle disponibilità in conto corrente e beni mobili registrati il professionista attesta come segue:
valore stimato dell'autoveicolo di 8.500,00 euro
Riepilogo attivo Controparte_4
Per l'attivo IMMOBILIARE verificato è il seguente Parte_1
in comunione legale con Controparte_3
L'attivo MOBILIARE il seguente: con fermo amministrativo sul veicolo e valore stimato in euro 8.500,00 (medesimo bene indicato per la società)
Per l'attivo IMMOBILIARE verificato è il seguente Controparte_3
in comunione con Parte_1
L'attivo MOBILIARE il seguente:
con stima di euro 10.400,00 circa
7) Sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
8) Il ricorrente non è stato esdebitato nei cinque anni anteriori il deposito della istanza.
9) Il ricorrente non ha beneficiato della esdebitazione per due volte ne' determinato la situazione di incapacità per dolo o colpa grave.
L'esposizione debitoria:
MA AS BISTROT:
MA AS : Parte_1 MA AS MB : CP_3
oltre spese per compensi da riconoscere al legale indicate in euro 3.188,60 che godono del privilegio professionale ex art 2751 bis n. 2 c.c. e spese in prededuzione indicate per OCC in euro 7666,36.
Con l'apertura della liquidazione si apre il concorso sull'attivo secondo il criterio della priorità assoluta con pagamento dei creditori secondo l'ordine di prelazione, senza possibilità di ripartire in favore di creditori di rango inferiore se prima non sono stati soddisfatti, per intero, i creditori con rango antergato.
L'attivo a disposizione della procedura:
oltre al bene mobile registrato della stimato in euro 10.400,00 Controparte_3
Il ricorrente ha indicato il termine di cinque anni quale termine di durata della Procedura.
Ritenuta la domanda ammissibile
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;
DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione controllata di:
(P.I. ) di con sede legale in Lanciano via Luigi De Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
Crecchio n. 55 nonché dei soci illimitatamente responsabili:
, nato a [...] il [...] residente in [...]
n. 15 B, (C.F. ); C.F._1
(C.F. , nata a [...] il [...] residente in Controparte_3 C.F._2
Lanciano (CH), via Ignazio Silone n. 15 B
NOMINA il Giudice Delegato in persona della dott.ssa Chiara D'Alfonso;
NOMINA il liquidatore nella persona del dott. nato Casoli (CH) il 26/01/1963, C.F. Persona_1
, domiciliato presso il proprio Studio in Casoli, Via Settentrione, n. 13, PEC: C.F._4
iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Email_1
Lanciano al n. 52/A ed all'elenco dei Gestori della Crisi da Sovraindebitamento dell'Organismo di
Composizione della Crisi tenuto dal Ministero della Giustizia in possesso dei requisiti di legge e già designato dall'OCC;
ORDINA al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di
NOVANTA giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione
Incarica dell'esecuzione del presente ordine di consegna o rilascio il liquidatore;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Lanciano, a cura del liquidatore. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
ORDINA la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, alla Conservatoria RR.II. territorialmente competente, in relazione ai beni immobili ricompresi nel piano di liquidazione, e al PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture ricomprese nel piano di liquidazione;
AVVERTE che per effetto di questa sentenza: a) a norma dell'art. 150 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
b) a norma dell'art. 277 CCII, i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;
c) a norma dell'art. 151 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del CCI, salvo diverse disposizioni della legge;
d) a norma dell'art. 143 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;
MANDA al LIQUIDATORE per indicare le spese del nucleo e numero componenti al fine di determinare la misura del mantenimento mensile per il ricorrente e nucleo familiare ai sensi dell'art. 268, comma 3, lett. b), CCII;
DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Lanciano, lì 21 marzo 2025
Il Presidente f.f. Il Giudice rel.
dott. Massimo Canosa dott.ssa Chiara D'Alfonso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. Massimo Canosa Presidente
Dott. Giovanni Nappi Giudice
Dott.ssa Chiara D'Alfonso Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 6 /6-1/ 2025 P.U.
Letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII, instaurata su ricorso depositato in data 14 febbraio 2025 da , nato a [...] il [...] Parte_1 residente in [...] B, (C.F. ), in proprio ed in qualità C.F._1 di legale rappresentante della società (P.I. ) di con Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 sede legale in Lanciano via Luigi De Crecchio n. 55, nonché socio illimitatamente responsabile e da
[...]
(C.F. , nata a [...] il [...] residente in [...]CP_3 C.F._2
(CH), via Ignazio Silone n. 15 B, in qualità di socio illimitatamente responsabile della società CP_1
(P.I. di con sede legale in Lanciano via Luigi De Crecchio n. 55
[...] P.IVA_1 Controparte_2 tutti rappresentati e difesi dall'avv. CRISTIANA RULLI ( cf. ); C.F._3 vista la documentazione prodotta;
ritenuto di non fissare preliminarmente udienza a seguito del deposito del ricorso, trattandosi di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitamento instaurata su domanda diretta dello stesso debitore ex art. 268, comma 1, CCII, come tale avente natura non contenziosa;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:
1) sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, CCII avendo la società sede in Lanciano, così come in Lanciano risulta la residenza dei soci illimitatamente responsabili della stessa;
2) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. c) e 269 CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza come da dichiarazione redditi prodotte fino al 2022 per la società e i soci;
3) sussiste la ammissibilità dello strumento non rientrando nelle ipotesi di inammissibilità ex art 33 CCI;
4) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC dott. e datata 11 Persona_1
FEBBRAIO 2025, che espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e dei soci (lettera d);
5) l'esposizione debitoria, ripartita per soggetto che accede con indicazione anche dei debiti personali è la seguente: 6) l'OCC nominato ha potuto confermare il seguente ATTIVO della BISTROT 900 SNC DI ZULLI GIAN
PIERO: I beni immobili vengono sommariamente stimati in euro 141.000,00 e, rispetto alle disponibilità in conto corrente e beni mobili registrati il professionista attesta come segue:
valore stimato dell'autoveicolo di 8.500,00 euro
Riepilogo attivo Controparte_4
Per l'attivo IMMOBILIARE verificato è il seguente Parte_1
in comunione legale con Controparte_3
L'attivo MOBILIARE il seguente: con fermo amministrativo sul veicolo e valore stimato in euro 8.500,00 (medesimo bene indicato per la società)
Per l'attivo IMMOBILIARE verificato è il seguente Controparte_3
in comunione con Parte_1
L'attivo MOBILIARE il seguente:
con stima di euro 10.400,00 circa
7) Sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
8) Il ricorrente non è stato esdebitato nei cinque anni anteriori il deposito della istanza.
9) Il ricorrente non ha beneficiato della esdebitazione per due volte ne' determinato la situazione di incapacità per dolo o colpa grave.
L'esposizione debitoria:
MA AS BISTROT:
MA AS : Parte_1 MA AS MB : CP_3
oltre spese per compensi da riconoscere al legale indicate in euro 3.188,60 che godono del privilegio professionale ex art 2751 bis n. 2 c.c. e spese in prededuzione indicate per OCC in euro 7666,36.
Con l'apertura della liquidazione si apre il concorso sull'attivo secondo il criterio della priorità assoluta con pagamento dei creditori secondo l'ordine di prelazione, senza possibilità di ripartire in favore di creditori di rango inferiore se prima non sono stati soddisfatti, per intero, i creditori con rango antergato.
L'attivo a disposizione della procedura:
oltre al bene mobile registrato della stimato in euro 10.400,00 Controparte_3
Il ricorrente ha indicato il termine di cinque anni quale termine di durata della Procedura.
Ritenuta la domanda ammissibile
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;
DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione controllata di:
(P.I. ) di con sede legale in Lanciano via Luigi De Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
Crecchio n. 55 nonché dei soci illimitatamente responsabili:
, nato a [...] il [...] residente in [...]
n. 15 B, (C.F. ); C.F._1
(C.F. , nata a [...] il [...] residente in Controparte_3 C.F._2
Lanciano (CH), via Ignazio Silone n. 15 B
NOMINA il Giudice Delegato in persona della dott.ssa Chiara D'Alfonso;
NOMINA il liquidatore nella persona del dott. nato Casoli (CH) il 26/01/1963, C.F. Persona_1
, domiciliato presso il proprio Studio in Casoli, Via Settentrione, n. 13, PEC: C.F._4
iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Email_1
Lanciano al n. 52/A ed all'elenco dei Gestori della Crisi da Sovraindebitamento dell'Organismo di
Composizione della Crisi tenuto dal Ministero della Giustizia in possesso dei requisiti di legge e già designato dall'OCC;
ORDINA al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di
NOVANTA giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione
Incarica dell'esecuzione del presente ordine di consegna o rilascio il liquidatore;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Lanciano, a cura del liquidatore. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
ORDINA la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, alla Conservatoria RR.II. territorialmente competente, in relazione ai beni immobili ricompresi nel piano di liquidazione, e al PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture ricomprese nel piano di liquidazione;
AVVERTE che per effetto di questa sentenza: a) a norma dell'art. 150 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
b) a norma dell'art. 277 CCII, i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;
c) a norma dell'art. 151 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del CCI, salvo diverse disposizioni della legge;
d) a norma dell'art. 143 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;
MANDA al LIQUIDATORE per indicare le spese del nucleo e numero componenti al fine di determinare la misura del mantenimento mensile per il ricorrente e nucleo familiare ai sensi dell'art. 268, comma 3, lett. b), CCII;
DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Lanciano, lì 21 marzo 2025
Il Presidente f.f. Il Giudice rel.
dott. Massimo Canosa dott.ssa Chiara D'Alfonso