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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/10/2025, n. 2077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2077 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TARANTO – SEZ. II CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Delegato, in composizione monocratica, nella persona del G.O. Dott. Antonio Taurino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta nel ruolo contenzioso civile al n. 2665/24 R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento, riservata per la decisione all' udienza del
30/9/25 ex art. 281 sexies cpc, ultimo comma, vertente tra:
, rappresentato e difeso dagli avv. ti Sante Arpone e Maria De Carlo per Parte_1 mandato in atti
-ATTORE OPPONENTE-
E
, rappresentato e difeso dall' avv. Domenico Cantore per mandato in atti Controparte_1
-CONVENUTO OPPOSTO-
Le parti precisavano le conclusioni come da memoria ex art. 189 cpc, n. 1
FATTO
Con atto ritualmente notificato, il traeva in lite il innanzi all' intestato Ufficio, Pt_1 CP_1 opponendo il decreto ingiuntivo n. 504/24, reso in data 19/4/24 dal Tribunale di sede per l' importo di
€ 23679,94, oltre ulteriori accessori e spese, eccependone la nullita' per difetto di motivazione (seppur sommaria e concisa come richiesto in tema monitorio), necessaria proprio in virtu' della idoneita' del titolo, eventualmente non opposto, ad acquistare l' autorita' giudicato, fermo l' onere, in caso di opposizione, incombente sull' convenuto quale attore in senso sostanziale, di provarne i fondamenti costitutivi, contestando, in ogni caso, l' errore in eccesso compiuto dal ricorrente nel quantificare il dovuto, riprodotto anche nella pronuncia monitoria, censurata, gradatamente, anche sul punto.
Su tali costrutti difensivi domandava revocarsi il decreto opposto, vinte le spese con distrazione.
La pretesa oppositiva veniva avversata dal ricorrente, il quale negava ogni valenza alle eccezioni in rito da controparte interposte, per quanto soffermatesi sulla carenza motivazionale del titolo monitorio, affermando che il credito sarebbe causalmente ricollegabile alla sentenza definitiva resa dalla Corte
d' Appello (452/21), che, riformando quella di primo grado, risoltasi con propria condanna, avrebbe determinato l' obbligazione indebitoria in capo al , che, nelle more, aveva ottenuto l' integrale Pt_1 pagamento in via esecutiva, mediante l' ordinanza di assegnazione resa nel giudizio espropriativo presso terzi intentato dal creditore ai propri danni, oltre a tutte le altre fonti scritte utilizzate per determinare l' an ed il quantum debeatur, richiamate per relationem.
Negata fondatezza anche all' eccezione di erronea quantificazione del dovuto, concludeva per il rigetto dell' infondata opposizione, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 cpc, gradatamente per la condanna del resistente al pagamento della minor o maggior somma accertanda, vinte le spese con distrazione.
Negata la clausola di provvisoria esecuzione, istruita come in atti, la causa veniva rimessa a decisione ex art. 189 cpc sulle rassegnate conclusioni, concessi termini di difesa, successivamente rimessa a ruolo per chiarimenti e, quindi, rimessa a decisione ex art. 281 sexies cpc, ultimo comma, previa discussione sui punti in evidenza dell' ordinanza di rimessione.
MOTIVI
In limine va dato atto che, come correttamente osservato dalla difesa opponente, l' azione promossa con l' originario ricorso monitorio, non rientra nell' alveo “redibitorio”, come erroneamente esplicitato nell' ordinanza del 13/8/25, in effetti frutto di mero errore materiale da trasposizione dall' elaborazione all' espressione, laddove, e' chiaro, trattasi di una tipica fattispecie di azione ripetitoria da indebito oggettivo (secondo qualificazione datane nella medesima ordinanza, rigo secondo del primo capo di premessa), nella particolare ipotesi di titolo causale di pagamento originariamente sussistente ma venuto meno a seguito della “solutio”.
E' nota posizione ermeneutica, invero, che configura l' indebito oggettivo sia nell' ipotesi in cui sia eseguito un pagamento senza alcuna causale (non dovuto gia' ab origine – “condictio indebiti sine causa”) che nel caso in cui, essa, inizialmente sussistente, sia venuta meno per fattore sopravvenuto
(“condictio indebiti ob causam finitam”), come avvenuto nel caso di specie, in cui il “ solvens” ha inteso domandare la ripetizione di somme sborsate in favore di soggetto, creditore in virtu' della statuizione di primo grado, poi riformata in appello (in tal senso la giurisprudenza piu' autorevole, come Cass.
1089/00, conf. Cass. 18266/18, che eloquentemente precisa come la disciplina della ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. ha portata generale, e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, “originaria o sopravvenuta”, del titolo di pagamento, “qualunque ne sia la causa”, secondo opinione gia' in precedenza suffragata dalle Sezioni Unite (5624/09).
Non si condivide, pertanto, la difesa dell' opponente nella parte in cui esprime dubbi sulla qualificazione dell' azione nei termini sopra evidenziati (vedasi ordinanza del 30/9/25).
Tanto opportunamente chiarito sulla esatta natura dell' azione qui promossa, va osservato, come gia' argomentato con le ordinanze rese in corso di giudizio, che ogni eccezione di irrituale emissione del decreto ingiuntivo e' destinata ad assumere rilevanza marginale nell' economia della presente definizione.
Noto, in effetti, che il procedimento monitorio si caratterizza per la sua struttura bifasica, di cui la prima a struttura sommaria (necessaria), funzionale all' accoglimento (o al rigetto) della domanda di pagamento contenuta nell' originario ricorso, sulla scorta della produzione documentale offerta dall' istante, esaminata “inaudita altera parte”, e di una seconda, eventuale, in quanto esperibile solo su iniziativa dell' ingiunto - che assume la veste di convenuto in senso sostanziale, pur formalmente attore, mentre la parte convenuta, ovvero la pretendente creditrice, conserva il ruolo di attrice in senso sostanziale -. Ne deriva che, non potendo il ricorrente, a seguito dell' opposizione, piu' contare sulla “condanna” monitoria (messa nel nulla propria dalla proposizione dell' opposizione), l' eventuale pronuncia di conferma del monitorio resa all' esito del giudizio non trova fondamento nella prima ingiunzione, quanto nella valutazione di fondatezza meritoria della pretesa, che il giudizio di opposizione e' finalizzato ad accertare.
Rimane principio inossidabilmente consacrato che l' opposto, quale pretendente, e' tenuto a provare i fondamenti costitutivi del credito avanzato, non piu' su basi sommarie, quanto secondo le regole a cognizione piena, in cui rilevano, in via impeditiva o modificativa, le contestazioni mosse dall' avversante in sede oppositiva, in un contesto dialettico che forma il “thema decidendum” su cui il giudice e' chiamato a pronunciarsi.
Logico corollario di tanto e' che in tale tipologia processuale non si discuta piu' di valida o meno emissione del decreto ingiuntivo, bensi' di fondatezza o meno della domanda di pagamento, rimanendo ogni questione sull' eccepita irritualita' dell' emissione del decreto irrimediabilmente assorbita dalla sopravvenienza dell' opposizione, dovendo il giudice investito dell' opposizione comunque, anche se abbia accertato essere stata emessa l' ingiunzione nella mancanza delle condizioni richieste ex artt. 633 segg. cpc, pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione (Cass. 7020/19), senza che egli incorra in vizio di ultra petizione ex art. 112 cpc, non configurando l' opposizione un' impugnazione del decreto stesso (Cass. 20613/11), ed anche se, giova precisare, il decrero sia stato emesso al di fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio ( ex pluribus, Cass. 13001/06).
Stante l' investitura istituzionale del giudice dell' opposizione, quale soggetto del processo designato a conoscere della domanda meritoria, dovendosi, quindi, delibare la domanda di pagamento introdotta con il ricorso, la questione che si pone e', dunque, proprio quella di accertare l' effettiva sussistenza del credito preteso dall' opposto, e, come da esplicita eccezione (riduttiva) la sua esatta quantita', qui messa in dubbio dall' avversante, ribadito che l' azione proposta con l' originario ricorso monitorio configura una tipica domanda ripetitoria da indebito sopravvenuto, postulata sulla assunta, quanto incontestata, pronuncia della Corte d' Appello, che, riformando parzialmente quella di condanna di primo grado in ordine al pagamento di cui all' oggetto, avrebbe determinato l' obbligo del di restituzione a favore del quanto sborsato in eccesso in adempimento della relativa CP_1 Pt_1 obbligazione.
Rilevano, nell' accertamento nel merito della domanda, i documenti prodotti dal , che, CP_1 sommate agli aspetti della vicenda rimasti incontestati, legittimano a ritenere per acquisito quanto segue:
. che, in effetti, vi fu una sentenza di condanna di prime cure con cui il ebbe a subire condanna CP_1 di pagamento in favore dell' opponente per un importo pari ad € 25837,59, oltre interessi e rivalutazione;
. che il beneficiario ebbe ad intimare precetto al per € 33528,99 (comprensivo di Pt_1 Pt_1 spese);
. che, all' esito del fruttuoso giudizio di espropriazione forzata presso terzi, fu assegnato al Pt_1
l'importo di € 31284,13; . che la sentenza fu riformata in riduzione dalla Corte Territoriale, che disponeva il pagamento in favore del di soli € 9519,23, oltre rivalutazione ed interessi (totale calcolato dall' opponente pari ad Pt_1
€ 11528,30).
Su tali costrutti, il chiede la ripetizione di quanto in eccedenza sborsato rispetto a quanto CP_1 statuito nella sentenza di riforma, quantificando l' importo a ripetizione in € 21914,65, oltre interessi legali e rivalutazione, decorrenti dalla proposizone dell' appello sino ad effettivo soddisfo, per un totale complessivo pari ad € 29019,04, ottenendo decreto ingiuntivo, tuttavia, per soli € 21914,64, maggiorato di € 1765,89 per interessi (riconosciuti per come richiesti in ricorso), oltre spese ed
“ulteriori accessori come per legge”, secondo diritto che trova la propria fonte in punto di diritto nel disposto ex artt. 2033 segg. C.C., ordinariamente ammissibile anche nell' ipotesi come quella in esame, in cui il giudice del gravame, pur riformando la sentenza, nulla abbia disposto in ordine alla restituzione degli importi pagati in eccesso per effetto della statuizione, poi riformata, di primo grado, tesi, tuttavia contrastata dal , che domanda la revoca integrale del decreto, e, gradatamente e nel merito, Pt_1 ne ha contestato la quantificazione.
Nulla, invece, veniva riconosciuto a titolo di rivalutazione, pur esplicitamente domandata nell' excursus ricorrente, precisando, il giudice, in merito, il difetto di dimostrazione dell' accessorio in fase sommaria, dovendo lo stesso essere provato in ambito cognitivo ordinario.
Emerge chiaro come il ricorrente, avendo domandato in ripetizione anche il danno da rivalutazione, introdotto con l' orinario ricorso ex art. 633, capo petitorio qui mai rinunciato, lo stesso deve intendersi come parte integrante della domanda ancora sub iudice, rilevabile anche dalla formulazione generica dell' opposto della gradata rimessione al magistrato di condanna dell' opponente alla ripetizione di quanto risultante di giustizia.
Tale configurazione e' avvalorata anche dalla rimessione della questione rivalutativa al magistrato dell' eventuale cognizione da parte del giudice della fase sommaria, il quale, in effetti, escludeva la voce rivalutazione proprio perche' eventuale oggetto di accertamento, secondo opinione del tutto ineccepibile in rapporto ai principi che presiedono alla fattispecie in evidenza, come appresso meglio argomentato.
Ne deriva ineludibilmente che la questione, in quanto parte integrante del corredo difensivo del ricorrente/opposto, debba essere esaminata e delibata, unitamente all' ulteriore materia qui devoluta, compresa la questione degli interessi, da ritenersi ricompresa nell' eccezione di inesattezza dei conteggi elaborati dal ricorrente.
Come statuito dal disposto di cui all' art. 2033 c.c., nel caso l' “accipiens” abbia ricevuto il pagamento in buona fede (aspetto riscontrabile nel caso che occupa, non potendosi ritenere in mala fede chi abbia preteso il pagamento sulla base di una statuizione giudiziale), il solutore ha diritto agli interessi dal giorno della domanda, di modo che va ritenuta incoerente la pretesa decorrenza dell' accessorio dal deposito del ricorso di appello, dovendo esso essere riconosciuto, secondo l' inequivocabile disposizione evidenziata, solo dal deposito del ricorso monitorio.
Cio' anche in difetto non solo di ogni allegazione afferente alla mala fede dell' “accipiens”, ma anche in ragione della mancata dimostrazione di “culpa” in capo allo stesso opponente, rientrante negli oneri probatori della parte istante.
Va pertanto revocata la disposizione monitoria che quantificava gli interessi nei termini domandati dal ricorrente. Egualmente va argomentato per il danno da svalutazione monetaria, gia' correttamente non riconosciuto allo stato degli atti dal giudice designato, con disposizione qui da confermarsi integralmente, non essendo nemmeno allegati i fatti costitutivi del maggior danno preteso.
Va in merito evidenziato che la ripetibilita' del danno da svalutazione monetaria e' questione dibattuta nel panorama giurisprudenziale soffermatosi in tema, sebbene, e cio' non pare discutibile, il credito da indebito oggettivo sia considerato scolasticamente “di valuta” (vedasi Cass. Civ., Ord. 17572/23, sull' onere del pretendente di provarne il fondamento costitutivo, Corte d' Appello di Lecce 495/22 sulla natura “valutaria” dell' indebito, conf. Trib di Latina - n. 177/24 – che rigettava la domanda di rivalutazione per mancanza di prova del maggior danno ex art. 1224 c.c.).
Le posizioni ermeneutiche evocate, pur a fronte di un quadro oltremodo non omogeneo, paiono ragionevolmente condivisibili, rilevato e dato atto che parte ricorrente, nel caso, ha domandato la ripetizione dell' importo da rivalutazione in via meramente generica, ovvero senza alcun allegato mirato suffragare causalmente la pretesa del “maggior danno”, nemmeno rilevabile per presunzioni
(come astrattamente consentito da datato orientamento della S.C., es., Cass. 10884/95).
Cio' rende irricevibile la domanda di rivalutazione, prima che indimostrata.
Fondata anche l' eccezione di non rispondenza dei conteggi dell' indebito, impropriamente elaborato nella sorte, considerato che l' importo a pagamento disposto a scapito del debitore nell' ordinanza ex art. 553 cpc fosse pari ad € 31284,13, e non ad € 33442,95, come rappresentato al capo 11 delle premesse del ricorso per ingiunzione, sicche' va rielaborato il conteggio come segue:
€ 31284,13 - 11538,30 = 19745,83, e non € 21914,65, come calcolato dall' opposto a partire dalla somma precettata, in effetti elaborazione non corretta, in quanto non tiene conto che dell' importo complessivamente precettato, parte delle somme, segnatamente integranti spese ed oneri di esecuzione, venivano assegnate ai procuratori in distrazione.
Su tali basi, vanno svolte le seguenti riflessioni in punto di diritto.
La domanda ripetitoria va ritenuta fondata, nei termini argomentati, costituendo il carteggio offerto dall' opposto valida prova del credito avanzato, calcolato secondo excursus aritmetico che non lascia adito a dubbi sulla pretesa, somma sborsata inizialmente dall' opposto a favore delle ragioni creditorie dell' opponente di cui alla prima sentenza, sulla riduzione disposta dalla Corte Territoriale, e sulla differenza tra l' esborso e quanto ripetibile, computatabile, tuttavia, nei termini “emendati”, stante l' accertata eccessivita' della richiesta, come in punto di fatto e di diritto precisata.
L' opposizione, quindi, rivelatasi fondata in parte qua, va accolta in conformita', con riduzione della sorte domandata ad € 19745,83, mentre gli interessi devono decorrere dalla data del deposito del ricorso, esclusa ogni maggiorazione per svalutazione monetaria.
L' accertamento di debenza inferiore rispetto a quello domandato comporta la revoca del decreto ingiuntivo e l' emissione di sentenza di condanna secondo quanto effettivamente riconosciuto.
Le spese, avuto riguardo, alla particolarita' della questione, stante la soccombenza dell' opponente sul capo petitorio principale (con cui si domandava, infondatamente, la revoca del decreto ingiuntivo in toto), ed il riconoscimento integrale delle ragioni gradatamente esposte, possono essere ragionevolmente compensate per il 50%, con condanna dell' opponente alla rifusione del residuo, considerata l' effettiva entita' dell' attivita' difensiva svolta, avuto riguardo ai criteri tariffari.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, respinge il capo petitorio sub capo A delle conclusioni di merito dell' opposizione;
. in accoglimento delle ragioni gradatamente esposte, vista la domanda dell' opponente di vedersi riconosciute le proprie ragioni per quanto di giustizia, dichiara che la domanda ripetitoria e' fondata per € 19745,83, oltre interessi dal di' del deposito del ricorso monitorio sino ad effettivo soddisfo, nulla per rivalutazione monetaria;
. per l' effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 504/24 R. Ing. reso dal Tribunale di sede il 19/4/24, condannando parte opponente al pagamento di € 19745,83, oltre accessori per come riconosciuti sub capo dispositivo che precede;
. condanna il medesimo opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell' antistatario procuratore di parte opposta, che liquida, gia' ridotte in frazione, in € 1450,00 per compensi professionali, oltre 15% per RSG, nonche' IVA e CAP, se dovuti, come per legge, disponendo la compensazione per la quota residuale.
Cosi' deciso, Taranto, 4/10/25
IL GO A. TA