Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 18/06/2025, n. 11981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11981 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 11981/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05802/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5802 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Serangeli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Mosca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lanuvio, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Lara Nucciarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'Ordinanza n. -OMISSIS- del Responsabile del Settore VII, Assetto del Territorio, Edilizia Privata, Urbanistica e Programmazione del Territorio, Arch. -OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto o conseguenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lanuvio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 marzo 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. - Con l’odierno ricorso il ricorrente ha impugnato l'ordinanza meglio indicata in epigrafe, con cui il Comune di Lanuvio ingiungeva all'odierno ricorrente la demolizione di opere eseguite sul terreno di proprietà distinto in Catasto di questo Comune al -OMISSIS- -OMISSIS-.
Al riguardo, il ricorrente premette in fatto che:
- in data -OMISSIS- ha presentato un'istanza finalizzata ad ottenere un permesso di costruire in accertamento di conformità ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 380/2001 avente ad oggetto una sopraelevazione con copertura a tetto di un edificio censito al catasto fabbricati del Comune al -OMISSIS-;
- in data -OMISSIS- il Comune di Lanuvio ha inviato una comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 circa l'esistenza di motivi ostativi all'accoglimento della suddetta istanza – considerata peraltro erroneamente, a suo dire, come avente ad oggetto una richiesta di Permesso di Costruire in accertamento di conformità per “COSTRUZIONE NUOVO FABBRICATO” invece che per una sopraelevazione - in ragione dei seguenti motivi ostativi (richiamati nell’ordinanza impugnata):
1. la zona oggetto di intervento ha una destinazione di PRG agricola E3 per la quale è previsto un lotto minimo ai fini edificatori di mq. 20.000 laddove il lotto di proprietà del ricorrente è di mq. -OMISSIS-; 2. la zona in questione è vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ed è individuata tra i “paesaggi agrari di valore” con la conseguenza che non sarebbero consentite nuove realizzazioni ai sensi dell'art. 25, tab. B delle norme tecniche di PTPR.
L’istante affida il gravame ai seguenti motivi di censura:
- Violazione di legge. violazione dell'art. 3 l. 241/90. Difetto di motivazione. Assenza di descrizione delle opere abusive;
- Violazione di legge. Violazione dell'art. 3 l. 241/90. Difetto di motivazione. Omessa o insufficiente indicazione delle norme violate;
- Eccesso di potere. travisamento dei fatti;
- Violazione di legge e/o eccesso di potere. Violazione dell'art. 3 l. 241/90. Difetto di motivazione in relazione alla definizione dell'area oggetto di acquisizione;
- Eccesso di potere. Ingiustizia manifesta. Inserimento dell'area di proprietà del ricorrente nella zona di recupero urbanistico dei nuclei abusivi;
- Violazione di legge. l. 241/90. Eccesso di potere. Assenza di notifica di atti presupposti. Carenza istruttoria;
- Violazione di legge. art. 15 L.R. Lazio n. 15/2008. Illegittimità costituzionale dell’art. 15 della l. regionale lazio n. 15/08;
- Illegittimità costituzionale dell’art. 15 della l. regionale Lazio n. 15/08 e del correlato articolo 31 del d.P.R. n. 380/2001.
Il Comune di Lanuvio si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
In vista della discussione del merito del ricorso, le parti hanno effettuato depositi a sostegno della propria posizione: parte ricorrente, in data 6 febbraio 2025, ha versato in atti ulteriori documenti e l’amministrazione comunale, in data 10 marzo 2025, ha versato in atti una memoria difensiva, corredata di documenti.
All’udienza straordinaria del 21 marzo 2025, nel corso della quale il difensore di parte ricorrente ha eccepito la tardività della memoria e dei documenti depositati da ultimo dal Comune, la causa è stata trattenuta in decisione
II. Deve essere preliminarmente rilevata, accogliendo l’eccezione di tardività dell’ultimo deposito della p.a. resistente sollevata dal ricorrene, la non utilizzabilità della memoria e dei documenti versati in atti dal Comune di Lanuvio il 10 marzo 2025, atteso il mancato rispetto del termine di cui all’art. 73 c.p.a.
Detto termine è espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale a tutela del principio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 gennaio 2019 n. 194; Idem, Sez. VI, 28 maggio 2019 n. 3511; TAR Milano, sez. II, 7 gennaio 2020, n. 37). Ne consegue che il deposito tardivo di memorie e documenti ne comporta l'inutilizzabilità processuale degli stessi, salvo i soli casi di dimostrata estrema difficoltà di produrre siffatti atti nei termini, circostanza che non ricorre nella fattispecie in esame.
Quindi, le memorie e i documenti oggetto dell’ultimo deposito di parte resistente, in quanto presentati tardivamente, sono da considerarsi perciò tamquam non esset (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. III, 13 marzo 2015, n. 1335; TAR Campania, Napoli, Sezione III, 27 dicembre 2023, n. 7195, Sezione VI, 11 ottobre 2016, n. 4661, Sez. VIII, 23 gennaio 2017, n. 450)
Nel merito il ricorso è suscettibile di favorevole apprezzamento.
Si controverte sulla legittimità del provvedimento di demolizione adottato dal Comune di Lanuvio in conseguenza della domanda di permesso di costruire in accertamento di conformità presentata dal ricorrente.
In proposito, il Collegio ritiene fondata ed assorbente la censura con cui parte ricorrente deduce il difetto di motivazione, visto che il provvedimento di demolizione è assolutamente generico sia con riguardo alle opere abusivamente realizzate, sia con riguardo alle opere da demolire.
Rileva, al riguardo, il Collegio, che, infatti, l'atto impugnato non offre, né direttamente né per relationem , una descrizione dell’oggetto dell’ingiunzione di demolizione, mancando qualsivoglia riferimento agli elementi identificativi delle opere abusive.
Invero, l’ingiunzione di demolizione riguarda testualmente “ le suddette opere eseguite sul terreno, distinto in Catasto di questo Comune al -OMISSIS- -OMISSIS- in località -OMISSIS- ”, ma in alcun punto del corpo del provvedimento si rinviene un riferimento a specifiche opere, ciò che preclude l’individuazione con la necessaria certezza e precisione dell’ambito e l’estensione dell’ordine demolitorio e quindi di “le suddette opere” da demolite.
A ciò si aggiunga che neanche può ritenersi, di contro a quanto dedotto dal difensore del Comune resistente nel corso dell’udienza di discussione del merito, che la doglianza può essere superata tenendo conto dell’oggetto dell’istanza di permesso di costruire in accertamento di conformità, che descriverebbe l’edificio de quo .
Al riguardo, si rileva innanzitutto che nell’ordinanza avversata l’istanza di permesso di costruire in accertamento di conformità viene considerata quale avente ad oggetto la costruzione di un nuovo fabbricato, sebbene in realtà detta istanza riguardi una sopraelevazione. Peraltro, la dedotta situazione di assoluta indeterminatezza non può ritenersi superabile neanche sostenendo che la descrizione delle opere abusive da demolire è stata effettuata per relationem , visto che la richiamata domanda di permesso di costruire in accertamento di conformità del -OMISSIS- ha ad oggetto una sopraelevazione con copertura a tetto di un edificio distinto al -OMISSIS-, mentre l’ordine di demolizione riguarda “le suddette opere” individuate al -OMISSIS- -OMISSIS-. La mancata coincidenza dei dati catastali, da ultimo evidenziata, conferma l’impossibilità di rinvenire con certezza nelle opere oggetto dell’istanza presentata dal ricorrente l’ambito di applicazione dell’ordinanza comunale impugnata.
La riscontrata indeterminatezza dell’ordine di demolizione, attesa la mancata descrizione delle opere oggetto dell’abuso, determina l’illegittimità dell’atto: come costantemente affermato dalla giurisprudenza, in materia di abusi edilizi, l'ordinanza di demolizione non può prescindere da una puntuale descrizione delle opere abusive, nel rispetto dell’obbligo motivazionale (v., ex plurimis Consiglio di Stato, Sez. VI, 15.09.2023, n. 8339; 04.07.2016, n. 2963). Non potendosi dunque rinvenire nel caso di specie una compiuta e precisa descrizione delle opere da demolire, l’ordinanza comunale è da ritenere viziata per carenza motivazionale.
Ne consegue conclusivamente il suo annullamento, fermo restando il potere dell’amministrazione di riadottarla fornendo tutte le precisazioni indicate e richieste con il motivo esaminato.
III. - Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Francesca Mariani, Primo Referendario
Antonietta Giudice, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonietta Giudice | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.