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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/02/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento deciso, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza del 3/2/2025
PROMOSSO DA
- , rappresentata e difesa dall'avv. O.D. Gonnella e dall'avv. P. Parte_1
Ceglie
- parte ricorrente -
CONTRO
- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. C. La Gatta
- parte resistente -
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. in opposizione ad avviso di addebito per il recupero di contributi gestione commercianti.
RAGIONI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/1/2022, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, adiva il Tribunale di Bari, sezione Lavoro, lamentando l'illegittimità della richiesta
CP_ dell' avanzata con l'avviso di addebito n. 392 2021 00003848 75 000, ricevuto in data 21/12/2021, per il recupero dei contributi relativi all'anno 2019 della gestione commercianti, posto che non era mai stata iscritta in tale gestione e non aveva percepito alcun reddito assoggettato o assoggettabile alla gestione commercianti nell'anno 2019.
Deduceva che nessuno dei requisiti richiesti dall'art. 29, comma 1, l.n. 160/75, modificato dall'art. 1, comma 203, l. n. 662/1996, ai fini della iscrizione di un soggetto nella gestione commercianti, ricorreva in capo alla ricorrente e che la semplice qualità di socia della “Atipico s.r.l.”, società costituita in data 8/5/2018 e registrata presso la
C.C.I.A.A. di Bari in data 23/5/2018, nella misura del 22% del capitale sociale, non poteva valere di per sé sola a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione previdenziale degli esercenti attività commerciale;
inoltre, la evidenziava che Parte_1
la suddetta società era stata gestita ed organizzata dall'amministratore unico,
[...]
e che la ricorrente non aveva mai ricoperto alcun incarico societario Controparte_2
né amministrativo o gestionale.
Evidenziava, altresì, che la “Atipico s.r.l.” non aveva mai conseguito alcun utile di gestione né corrisposto alcun reddito da partecipazione ai soci né la aveva mai Parte_1
percepito alcun compenso negli anni 2018 e 2019, atteso che la società non era riuscita a distribuire i dividendi ai soci e, pertanto, non aveva prodotto alcun reddito.
Avendo proposto, in data 13/1/2021, istanza di sgravio in autotutela all' che non CP_1
veniva riscontrato, adiva l'intestato Tribunale ai fini di sentire accogliere la richiesta di accertamento dell'integrale infondatezza dell'iscrizione nella gestione commercianti con conseguente annullamento dell'avviso di addebito opposto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso, con vittoria delle spese di lite da distrarsi. Allegava documentazione.
Costituitasi ritualmente in giudizio la parte resistente, eccepiva in via preliminare l'incompetenza territoriale del Giudice adito nonché l'intervenuta decadenza, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/99, nel merito chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Con provvedimento del 10/2/2022, il Tribunale sospendeva l'esecutività dell'atto opposto.
All'udienza odierna, la causa, di taglio documentale, giunta sul ruolo della scrivente
Giudicante, veniva decisa, previa discussione, con sentenza con motivazione contestuale.
*
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' è Controparte_3
infondata.
L'avviso di addebito opposto ha per oggetto contributi previdenziali dovuti alla
Gestione Commercianti dalla ricorrente nella sua veste di socia di una società a responsabilità limitata, avente sede legale in Bari (cfr. all.n.3 ricorso introduttivo), la cui posizione contributiva, pertanto, è gestita dalla sede di Bari. CP_1
Tanto premesso, come anche recentemente affermato dalla Giurisprudenza di
Legittimità, trattandosi di violazione consistita nell'omesso versamento di contributi,
Pag. 2 di 7 vale la regola di cui all'art. 1182 c.c. secondo cui il debito relativo a crediti pecuniari va adempiuto al domicilio del creditore e quindi dell' (cfr. Cass. civ. ord n.30579 del CP_1
27/11/2024).
Del pari infondata è l'eccezione di decadenza ex art. 24 d.lgs. n. 46/99 sollevata dalla parte resistente.
Ed invero, si rileva che l'avviso di addebito opposto risulta notificato in data
21/12/2021 (cfr. all. n. 4 note del 13/6/2023, copia del dettaglio della spedizione) ed il ricorso in opposizione è stato presentato in data 28/1/2022, di tal che, nessuna decadenza può dirsi maturata.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita di trovare integrale accoglimento.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha contestato l'iscrizione coatta, da parte dell' , alla Gestione Commercianti, confutando la riconducibilità del CP_1
documento allegato da “tartaglia QuadroAC-tartaglia.pdf” alla ricorrente nonché CP_1
assumendo di non aver mai svolto attività per conto della società, quale la gestione e la organizzazione dell'attività d'impresa, oltre alla partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
In punto di diritto, giova preliminarmente rilevare che le opposizioni ad avviso di addebito configurano delle domande di accertamento negativo del credito;
pertanto, è onere dell'intimante opposto che riveste la posizione di attore in senso sostanziale, fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto della posizione creditoria vantata.
Nella specie, sarebbe stato onere dell' fornire la prova della sussistenza dei CP_1
presupposti per il sorgere dell'obbligo di parte ricorrente di iscrizione nella Gestione
Commercianti.
Al riguardo, è utile richiamare la disciplina che regola l'assicurazione presso la gestione commercianti.
Ai sensi dell'art. 1, comma 203, della L. n. 662/1996: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio
1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i
Pag. 3 di 7 parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
L'iscrizione alla Gestione Commercianti è, pertanto, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge, e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Ciò premesso, si rileva che l'odierno opposto, ai fini di provare la sussistenza dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione dell'opponente, in qualità di socia di s.r.l. alla Gestione Commercianti, avrebbe dovuto offrire elementi probatori circa l'abitualità
e prevalenza e di contribuzione dell'opponente, in qualità di socia di s.r.l. alla Gestione
Commercianti, avrebbe dovuto offrire elementi probatori circa l'abitualità e prevalenza della partecipazione personale di quest'ultima al lavoro aziendale, come richiesto dall'art. 1, comma 203, della L. n. 662/1996.
Ebbene, l' , a mezzo della propria memoria difensiva, ha sostenuto che l'iscrizione CP_1
de qua fosse legittima, essendo scaturita dalla delibera telematica da Comunica di iscrizione pervenuta all' , avendo la ricorrente compilato la dichiarazione relativa CP_1
alla richiesta di iscrizione alla Gestione INPS Commercio.
La prospettazione perorata dall' , tuttavia, non persuade. CP_1
Vi è, infatti, da ritenere che alcun meccanismo larvatamente transitivo possa giustificare a norma di legge l'apertura di una posizione previdenziale (in seno alla Gestione dei commercianti) a carico del socio (nella specie, socio di s.r.l.) di una compagine commerciale se non in presenza delle suddette stringenti condizioni enunciate dall'art. 1,
Pag. 4 di 7 comma 203, della L. n. 662/1996, letto in combinato disposto con l'art. 1 della L. n.
1397/1960.
Come chiarito, al riguardo, da Cass, sez. Lav., sent. n. 27588/2016, “La disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata, come noto, modificata dall'art. 1, comma 203, l. n. 662/1996, il quale, nel riformulare l'art. 29, comma primo, l. n. 160/1975, ha previsto che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge n. 613/1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli. Tenuto conto che l'art. 2, I. 1397/1960, nel testo modificato dall'art. 3, I. n. 45/1986, stabilisce a sua volta che analogo obbligo di iscrizione (ricorrendo l'ulteriore requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza) grava sui soci di società in nome collettivo e sui soci accomandatari di società in accomandita semplice, risulta evidente che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché oro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza) grava sui soci di società in nome collettivo e sui soci accomandatari di società in accomandita semplice, risulta evidente che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n. 3240 del 2010 l'assicurazione obbligatoria non intende
Pag. 5 di 7 proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, qualora il loro impegno personale si connoti, rispetto agli altri fattori produttivi, come elemento prevalente all'interno dell'impresa”.
L'orientamento surrichiamato cui questo Giudicante intende dare continuità è stato ribadito, ancora di recente, dalla Corte nomofilattica, la quale ha precisato, con la sentenza n. 21511/2018, come “La qualità di socio accomandatario non [sia] sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore”.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, la previsione di automatismi si risolve in un'inammissibile presunzione assoluta, la quale oblitera di considerare tutti i concorrenti parametri imposti dalla normativa di riferimento a giustificazione dell'eventuale provvedimento amministrativo d'apertura, a carico della persona fisica del socio, di una posizione assicurativa.
Il provvedimento deliberato da , d'altra parte, è silente circa l'approfondimento e CP_1
l'effettiva ricognizione, nel caso in oggetto dei sopraccitati requisiti (come esplicati dalla giurisprudenza richiamata), avuto peculiare riguardo allo “svolgimento di attività commerciale in qualità di titolare e gestore di imprese che siano dirette e organizzate prevalentemente con il lavoro proprio o di componenti familiari e partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di prevalenza e abitualità” (cfr., sul punto,
Cass., sez. lav., ord. n. 3145/2013); in termini, peraltro, si è anche recentemente espressa la giurisprudenza di merito, fra cui senza pretesa di esaustività il Tribunale di
Rovereto, con le sentenze del 17.05 e del 14.06.2016, nonché la Corte d'Appello di CP_ Milano, sez. lav., sent. n. 1446/2018, giusta la quale va evidenziato che su cui incombe l'onere di provare l'esistenza degli elementi voluti dalla legge per sottoporre il cittadino all'obbligo contributivo, non ha in alcun modo dimostrato il compimento da parte del [ricorrente] di attività all'interno della Società con il carattere di prevalenza e abitualità, come richiesto dalla normativa in materia”.
Pag. 6 di 7 Nel caso di specie, come detto, non è stato in alcun modo dimostrato che la ricorrente abbia effettivamente svolto attività per la “Atipico s.r.l.”, partecipando personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza
Per le ragioni esposte, pertanto, deve essere dichiarato insussistente l'obbligo di iscrizione della ricorrente alla Gestione Commercianti, ordinando all' di CP_1
provvedere alla sua cancellazione e deve essere disposto l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione della fasi studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 e € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , ogni contraria istanza, Parte_1 CP_1
eccezione, deduzione disattese, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, accerta e dichiara l'inesigibilità dei contributi per cui è causa ed annulla l'avviso di addebito opposto;
CP_ condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi
€ 886,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M.
147/2022, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Bari, 3/2/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 7 di 7
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento deciso, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza del 3/2/2025
PROMOSSO DA
- , rappresentata e difesa dall'avv. O.D. Gonnella e dall'avv. P. Parte_1
Ceglie
- parte ricorrente -
CONTRO
- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. C. La Gatta
- parte resistente -
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. in opposizione ad avviso di addebito per il recupero di contributi gestione commercianti.
RAGIONI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/1/2022, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, adiva il Tribunale di Bari, sezione Lavoro, lamentando l'illegittimità della richiesta
CP_ dell' avanzata con l'avviso di addebito n. 392 2021 00003848 75 000, ricevuto in data 21/12/2021, per il recupero dei contributi relativi all'anno 2019 della gestione commercianti, posto che non era mai stata iscritta in tale gestione e non aveva percepito alcun reddito assoggettato o assoggettabile alla gestione commercianti nell'anno 2019.
Deduceva che nessuno dei requisiti richiesti dall'art. 29, comma 1, l.n. 160/75, modificato dall'art. 1, comma 203, l. n. 662/1996, ai fini della iscrizione di un soggetto nella gestione commercianti, ricorreva in capo alla ricorrente e che la semplice qualità di socia della “Atipico s.r.l.”, società costituita in data 8/5/2018 e registrata presso la
C.C.I.A.A. di Bari in data 23/5/2018, nella misura del 22% del capitale sociale, non poteva valere di per sé sola a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione previdenziale degli esercenti attività commerciale;
inoltre, la evidenziava che Parte_1
la suddetta società era stata gestita ed organizzata dall'amministratore unico,
[...]
e che la ricorrente non aveva mai ricoperto alcun incarico societario Controparte_2
né amministrativo o gestionale.
Evidenziava, altresì, che la “Atipico s.r.l.” non aveva mai conseguito alcun utile di gestione né corrisposto alcun reddito da partecipazione ai soci né la aveva mai Parte_1
percepito alcun compenso negli anni 2018 e 2019, atteso che la società non era riuscita a distribuire i dividendi ai soci e, pertanto, non aveva prodotto alcun reddito.
Avendo proposto, in data 13/1/2021, istanza di sgravio in autotutela all' che non CP_1
veniva riscontrato, adiva l'intestato Tribunale ai fini di sentire accogliere la richiesta di accertamento dell'integrale infondatezza dell'iscrizione nella gestione commercianti con conseguente annullamento dell'avviso di addebito opposto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso, con vittoria delle spese di lite da distrarsi. Allegava documentazione.
Costituitasi ritualmente in giudizio la parte resistente, eccepiva in via preliminare l'incompetenza territoriale del Giudice adito nonché l'intervenuta decadenza, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/99, nel merito chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Con provvedimento del 10/2/2022, il Tribunale sospendeva l'esecutività dell'atto opposto.
All'udienza odierna, la causa, di taglio documentale, giunta sul ruolo della scrivente
Giudicante, veniva decisa, previa discussione, con sentenza con motivazione contestuale.
*
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' è Controparte_3
infondata.
L'avviso di addebito opposto ha per oggetto contributi previdenziali dovuti alla
Gestione Commercianti dalla ricorrente nella sua veste di socia di una società a responsabilità limitata, avente sede legale in Bari (cfr. all.n.3 ricorso introduttivo), la cui posizione contributiva, pertanto, è gestita dalla sede di Bari. CP_1
Tanto premesso, come anche recentemente affermato dalla Giurisprudenza di
Legittimità, trattandosi di violazione consistita nell'omesso versamento di contributi,
Pag. 2 di 7 vale la regola di cui all'art. 1182 c.c. secondo cui il debito relativo a crediti pecuniari va adempiuto al domicilio del creditore e quindi dell' (cfr. Cass. civ. ord n.30579 del CP_1
27/11/2024).
Del pari infondata è l'eccezione di decadenza ex art. 24 d.lgs. n. 46/99 sollevata dalla parte resistente.
Ed invero, si rileva che l'avviso di addebito opposto risulta notificato in data
21/12/2021 (cfr. all. n. 4 note del 13/6/2023, copia del dettaglio della spedizione) ed il ricorso in opposizione è stato presentato in data 28/1/2022, di tal che, nessuna decadenza può dirsi maturata.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita di trovare integrale accoglimento.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha contestato l'iscrizione coatta, da parte dell' , alla Gestione Commercianti, confutando la riconducibilità del CP_1
documento allegato da “tartaglia QuadroAC-tartaglia.pdf” alla ricorrente nonché CP_1
assumendo di non aver mai svolto attività per conto della società, quale la gestione e la organizzazione dell'attività d'impresa, oltre alla partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
In punto di diritto, giova preliminarmente rilevare che le opposizioni ad avviso di addebito configurano delle domande di accertamento negativo del credito;
pertanto, è onere dell'intimante opposto che riveste la posizione di attore in senso sostanziale, fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto della posizione creditoria vantata.
Nella specie, sarebbe stato onere dell' fornire la prova della sussistenza dei CP_1
presupposti per il sorgere dell'obbligo di parte ricorrente di iscrizione nella Gestione
Commercianti.
Al riguardo, è utile richiamare la disciplina che regola l'assicurazione presso la gestione commercianti.
Ai sensi dell'art. 1, comma 203, della L. n. 662/1996: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio
1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i
Pag. 3 di 7 parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
L'iscrizione alla Gestione Commercianti è, pertanto, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge, e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Ciò premesso, si rileva che l'odierno opposto, ai fini di provare la sussistenza dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione dell'opponente, in qualità di socia di s.r.l. alla Gestione Commercianti, avrebbe dovuto offrire elementi probatori circa l'abitualità
e prevalenza e di contribuzione dell'opponente, in qualità di socia di s.r.l. alla Gestione
Commercianti, avrebbe dovuto offrire elementi probatori circa l'abitualità e prevalenza della partecipazione personale di quest'ultima al lavoro aziendale, come richiesto dall'art. 1, comma 203, della L. n. 662/1996.
Ebbene, l' , a mezzo della propria memoria difensiva, ha sostenuto che l'iscrizione CP_1
de qua fosse legittima, essendo scaturita dalla delibera telematica da Comunica di iscrizione pervenuta all' , avendo la ricorrente compilato la dichiarazione relativa CP_1
alla richiesta di iscrizione alla Gestione INPS Commercio.
La prospettazione perorata dall' , tuttavia, non persuade. CP_1
Vi è, infatti, da ritenere che alcun meccanismo larvatamente transitivo possa giustificare a norma di legge l'apertura di una posizione previdenziale (in seno alla Gestione dei commercianti) a carico del socio (nella specie, socio di s.r.l.) di una compagine commerciale se non in presenza delle suddette stringenti condizioni enunciate dall'art. 1,
Pag. 4 di 7 comma 203, della L. n. 662/1996, letto in combinato disposto con l'art. 1 della L. n.
1397/1960.
Come chiarito, al riguardo, da Cass, sez. Lav., sent. n. 27588/2016, “La disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata, come noto, modificata dall'art. 1, comma 203, l. n. 662/1996, il quale, nel riformulare l'art. 29, comma primo, l. n. 160/1975, ha previsto che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge n. 613/1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli. Tenuto conto che l'art. 2, I. 1397/1960, nel testo modificato dall'art. 3, I. n. 45/1986, stabilisce a sua volta che analogo obbligo di iscrizione (ricorrendo l'ulteriore requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza) grava sui soci di società in nome collettivo e sui soci accomandatari di società in accomandita semplice, risulta evidente che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché oro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza) grava sui soci di società in nome collettivo e sui soci accomandatari di società in accomandita semplice, risulta evidente che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n. 3240 del 2010 l'assicurazione obbligatoria non intende
Pag. 5 di 7 proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, qualora il loro impegno personale si connoti, rispetto agli altri fattori produttivi, come elemento prevalente all'interno dell'impresa”.
L'orientamento surrichiamato cui questo Giudicante intende dare continuità è stato ribadito, ancora di recente, dalla Corte nomofilattica, la quale ha precisato, con la sentenza n. 21511/2018, come “La qualità di socio accomandatario non [sia] sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore”.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, la previsione di automatismi si risolve in un'inammissibile presunzione assoluta, la quale oblitera di considerare tutti i concorrenti parametri imposti dalla normativa di riferimento a giustificazione dell'eventuale provvedimento amministrativo d'apertura, a carico della persona fisica del socio, di una posizione assicurativa.
Il provvedimento deliberato da , d'altra parte, è silente circa l'approfondimento e CP_1
l'effettiva ricognizione, nel caso in oggetto dei sopraccitati requisiti (come esplicati dalla giurisprudenza richiamata), avuto peculiare riguardo allo “svolgimento di attività commerciale in qualità di titolare e gestore di imprese che siano dirette e organizzate prevalentemente con il lavoro proprio o di componenti familiari e partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di prevalenza e abitualità” (cfr., sul punto,
Cass., sez. lav., ord. n. 3145/2013); in termini, peraltro, si è anche recentemente espressa la giurisprudenza di merito, fra cui senza pretesa di esaustività il Tribunale di
Rovereto, con le sentenze del 17.05 e del 14.06.2016, nonché la Corte d'Appello di CP_ Milano, sez. lav., sent. n. 1446/2018, giusta la quale va evidenziato che su cui incombe l'onere di provare l'esistenza degli elementi voluti dalla legge per sottoporre il cittadino all'obbligo contributivo, non ha in alcun modo dimostrato il compimento da parte del [ricorrente] di attività all'interno della Società con il carattere di prevalenza e abitualità, come richiesto dalla normativa in materia”.
Pag. 6 di 7 Nel caso di specie, come detto, non è stato in alcun modo dimostrato che la ricorrente abbia effettivamente svolto attività per la “Atipico s.r.l.”, partecipando personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza
Per le ragioni esposte, pertanto, deve essere dichiarato insussistente l'obbligo di iscrizione della ricorrente alla Gestione Commercianti, ordinando all' di CP_1
provvedere alla sua cancellazione e deve essere disposto l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione della fasi studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 e € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , ogni contraria istanza, Parte_1 CP_1
eccezione, deduzione disattese, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, accerta e dichiara l'inesigibilità dei contributi per cui è causa ed annulla l'avviso di addebito opposto;
CP_ condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi
€ 886,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M.
147/2022, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Bari, 3/2/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Foggetti
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