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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 2138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2138 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
n. 5619/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g.c. 5619/2019
promossa da:
CF: , rappresentato dall'avv. Email_1 C.F._1
MAIORANO IGNAZIO
APPELLANTE
Contro
CF: CP_1 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.02.2025 e comparsa conclusionale depositata in atti.
pagina 1 di 6 Con sentenza n. 2453/2019, pubblicata il 25.09.2019, il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, ritenendo provato all'esito dell'espletata prova testimoniale il credito per fornitura di materiale ad uso agricolo azionato in via monitoria da
, rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da CP_3 [...]
confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 188/2012 dell'importo di Parte_1
€ 7.400,24 oltre interessi e spese di procedura.
Avverso la sentenza del Tribunale proponeva appello con Parte_1
atto di citazione tempestivamente e ritualmente notificato in data 21.12.2019 a mezzo pec al difensore domiciliatario in primo grado di avv. CP_3
Alfredo Corea.
Con un unico motivo di censura l'appellante deduceva l'errata valutazione delle prove acquisite al processo da parte del primo giudice, ritenendo che l'appellato,
a fronte della produzione della sola fattura, non aveva assolto al relativo onere sia con riguardo all'acquisto della merce da parte del che alla consegna Pt_1
della stessa.
In particolare riteneva non attendibili e comunque inadeguate le deposizioni dei testimoni escussi che in proposito avrebbero reso solo generiche, lacunose e irrilevanti dichiarazioni non idonee a provare l'accordo contrattuale in merito alla merce di cui alla fattura azionata e alla consegna della medesima.
Sosteneva altresì che la inattendibilità di tali deposizioni derivava anche dal contrasto delle stesse con le risultanze della documentazione da egli stesso prodotta ovvero certificazione della Commissione medica dell'INPS attestante le gravi patologie da cui era affetto il sin dall'anno 2004 tali da non Pt_1
consentirgli di concludere detto contratto con l'opposto e di prelevare la merce nell'anno 2009, così come invece indicato in fattura. Ancora faceva notare che dalla visura camerale depositata in atti risultava che egli aveva cessato la propria attività di impresa sin dall'01.01.2004.
pagina 2 di 6 Chiedeva pertanto, accertata la insussistenza del rapporto contrattuale in oggetto, rigettarsi la domanda di pagamento proposta da nei suoi CP_3
confronti, con vittoria di spese processuali.
Nonostante la rituale e tempestiva notifica dell'atto di appello, come innanzi richiamata, non si costituiva l'appellato rimanendo contumace nel CP_3
presente giudizio.
L'appello è fondato e va accolto.
A seguito dell'opposizione è onere dell'opposto provare i fatti costitutivi del credito azionato in via monitoria e non può di certo ritenersi sufficiente a tale scopo la sola fattura in quanto costituente documento proveniente dalla stessa parte (opposta) che intende avvalersene in giudizio.
Ciò premesso, l'opposto ha inteso fornire tale prova per testimoni ma, come correttamente rilevato dall'appellante, le dichiarazioni rese a riguardo dai testi appaiono inidonee sia per la genericità e lacunosità delle stesse, sia per la inattendibilità dei medesimi.
Sotto il primo profilo va infatti rilevato che nessuno di essi è stato in grado di confermare l'acquisto da parte del della merce di cui alla fattura n. Pt_1
328/2009 del 07.09.2009 e la consegna della stessa al preteso acquirente.
Sul punto del tutto irrilevante appare la dichiarazione testimoniale di Tes_1
riportata come determinante dal Tribunale in sentenza, secondo cui: “… da
[...]
quando sono dipendente ricordo che il sig. era cliente della Parte_1
rivendita Corrente... Ricordo che il sig. si recava Parte_1
personalmente alla rivendita….ricordo che il sig. veniva Parte_1
personalmente a ritirare la merce con mezzi propri…”. Essa difatti non soltanto risulta inconferente perché generica, non avendo il testimone fatto riferimento ad uno specifico ordine di acquisto e relativa consegna di merce, ma deve ritenersi altresì inattendibile in quanto non solo proveniente da parente di pagina 3 di 6 (cugino), ma anche contrastante con la deposizione dell'altro Parte_1
testimone il quale ha riferito di non aver mai incontrato NE [...]
presso la rivendita del Corrente, ma più volte solo il figlio Parte_1 Pt_2
e circa 8-9 anni prima (ovvero negli anni 2006-2007) e dunque in
[...]
epoca di molto antecedente rispetto alla presunta consegna della merce di cui è causa risalente al 2009. Anche il teste ha riferito di aver visto Testimone_3
presso la rivendita del Corrente il solo figlio e mai Parte_2 [...]
, aggiungendo poi di non essere in grado di indicare in quale epoca si Parte_1
fossero verificati detti episodi. Infine, l'ulteriore testimonianza resa da Tes_4
, anch'essa citata dal primo Giudice a sostegno della sua decisione,
[...]
risulta a riguardo e per le stesse ragioni innanzi esposte irrilevante ai fini della decisione ed inattendibile. Questi, infatti, in contrasto con quanto dichiarato da e , dichiarava di ricordare di aver incontrato NE Testimone_3
anche da solo presso la rivendita agricorrente, che questi Parte_1
appariva in salute ed autonomo, che ritirava personalmente con mezzi propri i prodotti acquistati, e che ciò avveniva nel periodo 2007-2008 ovvero molto prima del settembre 2009 data a cui risalirebbe la consegna di cui è causa secondo quanto indicato in fattura.
In ogni caso, al di là delle intrinseche contraddizioni sopra evidenziate e del riferimento a periodi antecedenti rispetto a quello del presunto acquisto di cui è causa, nessun teste ha fatto specifico riferimento alla consegna di cui alla fattura posta a base del decreto ingiuntivo.
Inoltre le predette testimonianze utilizzate dal primo giudice sono rese ancor più inattendibili dal fatto che, alla luce della documentazione medica prodotta in primo grado dall'opponente (vedasi copia del verbale di visita della
Commissione Medica INPS del 04.11.2010), risulta che con gli episodi ischemici del settembre 2007 e del marzo 2009 le già serie condizioni di salute di
[...]
avevano subito un aggravamento tale da rendere inverisimile che Parte_1
pagina 4 di 6 questi potesse in seguito personalmente andare a prelevare la merce presso la rivendita con mezzi propri. CP_3
Per tutte le ragioni sopra esposte non può ritenersi acquisita agli atti la prova dei fatti costitutivi del credito pecuniario azionato da , ovvero CP_3
dell'intervenuto accordo in merito al quantitativo e prezzo della merce di cui alla fattura 328 del 07.09.2009 e della consegna della medesima a
[...]
. Parte_1
Pertanto, in accoglimento dell'appello, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e rigettata nel merito la domanda di pagamento del prezzo proposta da CP_3
nei confronti di .
[...] Parte_1
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio dell'appellante
[...]
devono seguire la soccombenza dell'appellato e si Parte_1 CP_3
liquidano a carico di quest'ultimo come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come riformato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), ed applicati per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta (con esclusione dunque di quella istruttoria non tenutasi in appello) i valori tabellari medi di cui al richiamato DM.
PQM
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello in oggetto proposto avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2453/2019, pubblicata il 25.09.2019, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 188/2012 emesso dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere – sezione dist. di – e rigetta la Pt_3
domanda di pagamento del prezzo proposta da;
CP_3
2) Condanna l'appellato al pagamento, in favore CP_3
dell'appellante , delle spese processuali di entrambi i Parte_1
pagina 5 di 6 gradi di giudizio che liquida per il primo grado in € 111,00 per spese vive ed € 5.077,00 per compensi di avvocato, e per il grado di appello in €
382,55 per esborsi ed € 3.966,00 per compensi di avvocato, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali del 15 % sui detti compensi, oltre iva e cpa.
Così deciso in Napoli il 10.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g.c. 5619/2019
promossa da:
CF: , rappresentato dall'avv. Email_1 C.F._1
MAIORANO IGNAZIO
APPELLANTE
Contro
CF: CP_1 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.02.2025 e comparsa conclusionale depositata in atti.
pagina 1 di 6 Con sentenza n. 2453/2019, pubblicata il 25.09.2019, il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, ritenendo provato all'esito dell'espletata prova testimoniale il credito per fornitura di materiale ad uso agricolo azionato in via monitoria da
, rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da CP_3 [...]
confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 188/2012 dell'importo di Parte_1
€ 7.400,24 oltre interessi e spese di procedura.
Avverso la sentenza del Tribunale proponeva appello con Parte_1
atto di citazione tempestivamente e ritualmente notificato in data 21.12.2019 a mezzo pec al difensore domiciliatario in primo grado di avv. CP_3
Alfredo Corea.
Con un unico motivo di censura l'appellante deduceva l'errata valutazione delle prove acquisite al processo da parte del primo giudice, ritenendo che l'appellato,
a fronte della produzione della sola fattura, non aveva assolto al relativo onere sia con riguardo all'acquisto della merce da parte del che alla consegna Pt_1
della stessa.
In particolare riteneva non attendibili e comunque inadeguate le deposizioni dei testimoni escussi che in proposito avrebbero reso solo generiche, lacunose e irrilevanti dichiarazioni non idonee a provare l'accordo contrattuale in merito alla merce di cui alla fattura azionata e alla consegna della medesima.
Sosteneva altresì che la inattendibilità di tali deposizioni derivava anche dal contrasto delle stesse con le risultanze della documentazione da egli stesso prodotta ovvero certificazione della Commissione medica dell'INPS attestante le gravi patologie da cui era affetto il sin dall'anno 2004 tali da non Pt_1
consentirgli di concludere detto contratto con l'opposto e di prelevare la merce nell'anno 2009, così come invece indicato in fattura. Ancora faceva notare che dalla visura camerale depositata in atti risultava che egli aveva cessato la propria attività di impresa sin dall'01.01.2004.
pagina 2 di 6 Chiedeva pertanto, accertata la insussistenza del rapporto contrattuale in oggetto, rigettarsi la domanda di pagamento proposta da nei suoi CP_3
confronti, con vittoria di spese processuali.
Nonostante la rituale e tempestiva notifica dell'atto di appello, come innanzi richiamata, non si costituiva l'appellato rimanendo contumace nel CP_3
presente giudizio.
L'appello è fondato e va accolto.
A seguito dell'opposizione è onere dell'opposto provare i fatti costitutivi del credito azionato in via monitoria e non può di certo ritenersi sufficiente a tale scopo la sola fattura in quanto costituente documento proveniente dalla stessa parte (opposta) che intende avvalersene in giudizio.
Ciò premesso, l'opposto ha inteso fornire tale prova per testimoni ma, come correttamente rilevato dall'appellante, le dichiarazioni rese a riguardo dai testi appaiono inidonee sia per la genericità e lacunosità delle stesse, sia per la inattendibilità dei medesimi.
Sotto il primo profilo va infatti rilevato che nessuno di essi è stato in grado di confermare l'acquisto da parte del della merce di cui alla fattura n. Pt_1
328/2009 del 07.09.2009 e la consegna della stessa al preteso acquirente.
Sul punto del tutto irrilevante appare la dichiarazione testimoniale di Tes_1
riportata come determinante dal Tribunale in sentenza, secondo cui: “… da
[...]
quando sono dipendente ricordo che il sig. era cliente della Parte_1
rivendita Corrente... Ricordo che il sig. si recava Parte_1
personalmente alla rivendita….ricordo che il sig. veniva Parte_1
personalmente a ritirare la merce con mezzi propri…”. Essa difatti non soltanto risulta inconferente perché generica, non avendo il testimone fatto riferimento ad uno specifico ordine di acquisto e relativa consegna di merce, ma deve ritenersi altresì inattendibile in quanto non solo proveniente da parente di pagina 3 di 6 (cugino), ma anche contrastante con la deposizione dell'altro Parte_1
testimone il quale ha riferito di non aver mai incontrato NE [...]
presso la rivendita del Corrente, ma più volte solo il figlio Parte_1 Pt_2
e circa 8-9 anni prima (ovvero negli anni 2006-2007) e dunque in
[...]
epoca di molto antecedente rispetto alla presunta consegna della merce di cui è causa risalente al 2009. Anche il teste ha riferito di aver visto Testimone_3
presso la rivendita del Corrente il solo figlio e mai Parte_2 [...]
, aggiungendo poi di non essere in grado di indicare in quale epoca si Parte_1
fossero verificati detti episodi. Infine, l'ulteriore testimonianza resa da Tes_4
, anch'essa citata dal primo Giudice a sostegno della sua decisione,
[...]
risulta a riguardo e per le stesse ragioni innanzi esposte irrilevante ai fini della decisione ed inattendibile. Questi, infatti, in contrasto con quanto dichiarato da e , dichiarava di ricordare di aver incontrato NE Testimone_3
anche da solo presso la rivendita agricorrente, che questi Parte_1
appariva in salute ed autonomo, che ritirava personalmente con mezzi propri i prodotti acquistati, e che ciò avveniva nel periodo 2007-2008 ovvero molto prima del settembre 2009 data a cui risalirebbe la consegna di cui è causa secondo quanto indicato in fattura.
In ogni caso, al di là delle intrinseche contraddizioni sopra evidenziate e del riferimento a periodi antecedenti rispetto a quello del presunto acquisto di cui è causa, nessun teste ha fatto specifico riferimento alla consegna di cui alla fattura posta a base del decreto ingiuntivo.
Inoltre le predette testimonianze utilizzate dal primo giudice sono rese ancor più inattendibili dal fatto che, alla luce della documentazione medica prodotta in primo grado dall'opponente (vedasi copia del verbale di visita della
Commissione Medica INPS del 04.11.2010), risulta che con gli episodi ischemici del settembre 2007 e del marzo 2009 le già serie condizioni di salute di
[...]
avevano subito un aggravamento tale da rendere inverisimile che Parte_1
pagina 4 di 6 questi potesse in seguito personalmente andare a prelevare la merce presso la rivendita con mezzi propri. CP_3
Per tutte le ragioni sopra esposte non può ritenersi acquisita agli atti la prova dei fatti costitutivi del credito pecuniario azionato da , ovvero CP_3
dell'intervenuto accordo in merito al quantitativo e prezzo della merce di cui alla fattura 328 del 07.09.2009 e della consegna della medesima a
[...]
. Parte_1
Pertanto, in accoglimento dell'appello, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e rigettata nel merito la domanda di pagamento del prezzo proposta da CP_3
nei confronti di .
[...] Parte_1
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio dell'appellante
[...]
devono seguire la soccombenza dell'appellato e si Parte_1 CP_3
liquidano a carico di quest'ultimo come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come riformato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), ed applicati per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta (con esclusione dunque di quella istruttoria non tenutasi in appello) i valori tabellari medi di cui al richiamato DM.
PQM
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello in oggetto proposto avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2453/2019, pubblicata il 25.09.2019, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 188/2012 emesso dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere – sezione dist. di – e rigetta la Pt_3
domanda di pagamento del prezzo proposta da;
CP_3
2) Condanna l'appellato al pagamento, in favore CP_3
dell'appellante , delle spese processuali di entrambi i Parte_1
pagina 5 di 6 gradi di giudizio che liquida per il primo grado in € 111,00 per spese vive ed € 5.077,00 per compensi di avvocato, e per il grado di appello in €
382,55 per esborsi ed € 3.966,00 per compensi di avvocato, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali del 15 % sui detti compensi, oltre iva e cpa.
Così deciso in Napoli il 10.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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