Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/03/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17746/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 17746/2024 R.G. promosso da
( ) (avv. DAMIOLI DARIA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. DAMIOLI DARIA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data
24/1/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) vita separata con mutuo rispetto;
2) la casa familiare sita in Via Evaristo Almici n. 77 - Interno: 1, Rezzato (BS) è assegnata con gli arredi ivi presenti alla signora finché i figli non saranno economicamente indipendenti. Il signor provvederà al Pt_1 Pt_2 pagamento del 50% del mutuo residuante al mese di settembre 2024; con decorrenza da tale pagamento, la signora si obbliga al pagamento integrale e in via esclusiva del mutuo residuo, delle utenze (che saranno Pt_1 tempestivamente volturate alla moglie), spese condominiali e ogni ulteriore onere, fatti salvi i costi connessi alla manutenzione straordinaria da suddividere in ragione del 50% tra le parti. Il signor ha reperito altra Pt_2 abitazione in locazione dove trasferirà la propria residenza, impegnandosi a prelevare i propri effetti personali dalla casa familiare entro il 30.12.2024;
3) i figli ed sono affidati ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre, fermo restando l'impegno dei genitori di consultarsi per ogni importante decisione riguardante la prole;
1
b- il venerdì dalle 17.00 con prelievo dalla casa materna ove saranno riaccompagnati alle 12.00 del sabato;
c- a fine settimana alternati, dalle 17.00 del venerdì con prelievo dalla casa materna ove saranno riaccompagnati alle 21.00 della domenica;
d- la metà delle vacanze natalizie e pasquali, anche non consecutive, e due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive il cui periodo verrà concordato entro il mese di maggio di ciascun anno in base agli impegni ed alle esigenze della prole nonché dei ricorrenti;
e- ad anni alternati, il giorno della Vigilia di Natale, il Santo Natale, Pasqua e Pasquetta, e Capodanno alternando altresì le festività predette e le ulteriori festività. Resta ferma la facoltà dei coniugi di accordarsi diversamente;
5) con decorrenza dal deposito del presente ricorso e sino all'indipendenza economica dei figli, a titolo di contributo nel mantenimento della prole il signor corrisponderà alla signora entro il giorno 20 di ciascun Pt_2 Pt_1 mese la somma mensile di € 200,00 per ciascun figlio, con rivalutazione annuale ISTAT di legge;
6) i ricorrenti concordano che saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per i figli.
Tali spese dovranno essere corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata,
a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta, con la precisazione che, nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato il consenso di entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà richiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
Quanto sopra nel rispetto degli accordi tra le parti e del protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia come di seguito indicato: - SPESE PER LA SALUTE - spese mediche che non richiedono il preventivo accordo. I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale o comunque prescritte dal medico curante e non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari effettuati privatamente qualora erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
IV) farmaci particolari. - SPESE PER L'ISTRUZIONE - spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico non occasionale;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, II) costi privati di specializzazione, III) gite scolastiche con pernottamento,
IV) corsi di recupero e lezioni private, V) alloggio presso la sede universitaria. - spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola. - SPESE PER LA CUSTODIA DEL
MINORE- spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra-dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- SPESE PER IL DIVERTIMENTO - spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, II) corsi di lingua straniera, III) viaggi e vacanze;
7) fermo restando quanto concordato ai precedenti punti 5) e 6) le parti convengono che il signor contribuirà Pt_2 altresì nei costi inerenti il vestiario della prole con l'ulteriore somma massima e complessiva di € 1.200,00 annui, con rimborso in favore della signora che provvederà agli acquisti;
Pt_1
2 8) i ricorrenti si impegnano a collaborare nella gestione del cane proprietà Cerqui, suddividendo al 50% tutti i costi
(a titolo esemplificativo, spese veterinarie, alimentari ed eventuale pensione);
9) ambedue i coniugi sono economicamente indipendenti e hanno altresì già regolato fra di loro ogni ulteriore rapporto economico null'altro avendo reciprocamente a pretendere;
10) l'assegno unico / universale sarà chiesto e trattenuto al 100% dalla signora;
Parte_1
11) le parti si rilasciano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche per i figli minori;
12) le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 26/08/2007, trascritto presso il registro dello Stato
Civile del Comune di Polpenazze (BS) (atto n. 13, parte II, serie A, anno 2007) con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli (n. 5/3/2010) e (3/1/2013). Per_1 Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse dei figli minori. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno espressamente rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/02/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
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