Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/03/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 8/2025 VG.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20.12.2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Valeria Gerla presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Valeria Gerla presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in OR (MI) il giorno 18.9.2004 ritualmente trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune (atto n. 39, Parte II, serie A, anno 2004) nonché trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Trezzano sul Naviglio
(MI) (atto n. 27, Parte II, serie B, anno 2004), in regime di comunione dei beni
), oggi di anni 19, non ancora economicamente autosufficiente, e C.F._3 [...]
nato il [...] in [...] (C.F. ), oggi di anni 13, Parte_3 C.F._4 entrambi di cittadinanza italiana ed entrambi residenti nella casa familiare a Trezzano sul Naviglio
(MI) in Via Marchesina, n. 21
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il figlio minore della coppia, , resterà affidato in via condivisa ad entrambi Parte_3
i genitori, mantenendo la residenza ed il collocamento prioritario presso la madre. La RA
continuerà ad ospitare altresì il figlio maggiorenne , oggi non ancora Pt_2 Persona_1 autosufficiente, fino a quando quest'ultimo lo desidererà.
3. La casa familiare di Trezzano sul Naviglio (MI), in Via Marchesina, n. 21, resterà assegnata alla madre quale genitore collocatario del figlio minorenne. In conseguenza dell'assegnazione e della coabitazione insieme ai figli, la RA si farà carico in via esclusiva delle spese Pt_2 ordinarie insistenti sull'immobile, mentre quelle straordinarie saranno suddivise tra i coniugi in base alle quote di proprietà.
4. Il signor , che ha già lasciato in accordo con la moglie la casa coniugale dall'estate Parte_1
2024, ha già asportato i propri beni ed effetti personali e quelli comuni divisi in accordo, e si impegna a trasferire anche la residenza anagrafica entro il 31.1.2025.
5. Per quanto concerne la frequentazione figli-padre, il padre continuerà ad accordarsi direttamente con mentre, quanto al figlio minorenne , la frequentazione sarà Per_1 Pt_3 rimessa agli accordi da prendere di volta in volta con la moglie nel rispetto degli impegni scolastici e personali del ragazzo. In ogni caso, salvo diversi accordi, il padre potrà stare con , almeno: Pt_3
- il fine settimana dal sabato mattina alla domenica sera a weekend alternati;
- i ponti scolastici, le festività natalizie e quelle pasquali secondo accordi tra genitori nel rispetto degli impegni e dei turni lavorativi di ciascuno;
- le vacanze scolastiche estive in base agli accordi che i genitori prenderanno, nel rispetto degli impegni lavorativi di ciascuno, entro il 30 aprile di ogni anno.
6. Il padre, a partire da febbraio 2025, contribuirà al mantenimento dei figli mediante il versamento alla madre della somma di € 300,00/mese (€ 150,00/mese per figlio) in via anticipata mensile, con bonifico da accreditare entro il giorno 14 di ogni mese, somma che sarà soggetta a rivalutazione annuale ISTAT a partire da febbraio 2026 (mese di riferimento: gennaio). Fino al 30 gennaio 2025 compreso, il signor continuerà a farsi carico del pagamento dei ratei Parte_1 condominiali della casa familiare, mentre a partire dalla scadenza del 31 gennaio 2025 provvederà la RA . Pt_2
7. I coniugi concordano che le spese straordinarie scolastiche necessarie per consentire la partecipazione del figlio al centro formativo Ikaros di Trezzano sul Naviglio (MI) Parte_3 si intendano già concordate a partire dall'A.S. 2025/2026 sino al termine del percorso, e che le stesse resteranno a carico della madre nella misura del 50% e a carico del padre nella misura del 50%, con relative detrazioni fiscali, se spettanti, secondo quota.
8. I genitori divideranno a metà le restanti spese extra assegno che si rendessero necessarie per i figli secondo le “Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” della Corte d'Appello di Milano, da intendersi qui integralmente richiamate, e che qui si riportano nella parte relativa:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
9. La RA continuerà a percepire e trattenere per intero l'Assegno Unico Pt_2
Universale per i figli in ragione del collocamento del figlio e della coabitazione con il figlio Pt_3
. Per_1
10. Il signor resterà proprietario nonché intestatario della Dacia Duster TG. Parte_1
FK451VZ, e la RA resterà proprietaria nonché intestataria della TG. Pt_2 CP_1
GH479NA.
11. Il signor resterà intestatario del conto corrente n. 11855137 acceso presso Intesa Parte_1
Sanpaolo S.p.a., e la RA resterà titolare del conto corrente n. 1000/00014253 acceso Pt_2 presso Intesa Sanpaolo S.p.a., ognuno in via personale restando altresì definitivamente titolari delle rispettive giacenze.
12. La RA , intestataria del finanziamento di scopo per l'acquisto dell'autovettura a Pt_2 lei intestata di cui al contratto n. 1467 del 7.11.2021 con continuerà a onorare i ratei CP_2 fino all'estinzione.
13. Fatto salvo quanto esposto ai punti che precedono, i coniugi danno atto di avere entrambi piena capacità reddituale e rinunciano pertanto, uno nei confronti dell'altro, a ogni contribuzione di mantenimento.
14. I genitori prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore.
Le Parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) che hanno C.F._1 Parte_2 C.F._2 contratto matrimonio con rito concordatario a OR (MI) il giorno 18/09/2004;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OR (MI) ove il matrimonio risulta trascritto (atto n. 39, Parte II, serie A, anno 2004), nonché all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Trezzano sul Naviglio (MI), ove il matrimonio risulta pure trascritto (atto n. 27,
Parte II, serie B, anno 2004), perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 12.2.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG