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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2025, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1948/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 3.04.2025; visto l'art. 429 c.p.c.;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
Tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. G. De Luca e Parte_1 dall'Avv. E. M. Montagna;
e
“ , in persona del legale rappresentante, contumace Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.02.2025 ha Parte_1
convenuto in giudizio la società indicata in epigrafe formulando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il ricorrente è creditore nei confronti della resistente della retribuzione dei mesi di febbraio e marzo 2024 (sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro) e, per l'effetto, condannare la società a pagare al ricorrente la CP_1
somma lorda di Euro 2.532,45 e/o la diversa somma, maggiore o minore che risulterà di giustizia. Con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, onorari e compensi relativi al presente giudizio”.
1 Nonostante la ritualità della notifica del ricorso, nessuno si è costituito per la parte resistente e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
La domanda proposta dal ricorrente è fondata e merita di essere accolta.
Dalla documentazione prodotta si evince che l'istante ha lavorato alle dipendenze della società resistente dal 24.03.2018 al 16.03.2024 con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed inquadramento nel livello 5 del CCNL Commercio.
Orbene occorre considerare che come il creditore, provata la fonte legale o negoziale del proprio diritto, ha poi solo l'onere di allegare l'altrui inadempimento, mentre il debitore deve provare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa azionata (cfr., per tutte, Cass. S.U.
30/10/2001 n. 13533), così nel caso che ci occupa il lavoratore, creditore dei compensi indicati, una volta provata l'esistenza di un rapporto di lavoro, deve solo allegare l'altrui inadempimento, vale a dire il mancato pagamento dei compensi spettanti, mentre sul debitore incombe l'onere di allegare e dimostrare il fatto estintivo, vale a dire il pagamento delle somme reclamate.
I conteggi allegati sono corretti e non necessitano di un ulteriore vaglio contabile.
Nel caso di specie la parte resistente , non costituendosi in giudizio, non ha fornito alcuna prova del pagamento delle somme reclamate dall'istante
Considerato che la parte resistente debitrice non si è costituita in giudizio e non ha offerto alcuna documentazione idonea a provare la estinzione dei crediti vantati dal ricorrente, la domanda deve essere accolta e, per l'effetto, la società convenuta va condannata al pagamento nei confronti del ricorrente della somma lorda di Euro 2.532,45, a titolo di retribuzione per i mesi di febbraio e marzo 2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza di parte resistente.
P.Q.M.
2 Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il Parte_1
17.02.2025, nei confronti della “ ,, così provvede: Controparte_1
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore dell'istante, per le causali di cui al ricorso, della somma lorda di Euro 2.532,45, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione delle singole componenti del credito sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna, altresì, parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15%.
Milano, 3.04.2025
Il Giudice
( Luigi Pazienza)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 3.04.2025; visto l'art. 429 c.p.c.;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
Tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. G. De Luca e Parte_1 dall'Avv. E. M. Montagna;
e
“ , in persona del legale rappresentante, contumace Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.02.2025 ha Parte_1
convenuto in giudizio la società indicata in epigrafe formulando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il ricorrente è creditore nei confronti della resistente della retribuzione dei mesi di febbraio e marzo 2024 (sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro) e, per l'effetto, condannare la società a pagare al ricorrente la CP_1
somma lorda di Euro 2.532,45 e/o la diversa somma, maggiore o minore che risulterà di giustizia. Con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, onorari e compensi relativi al presente giudizio”.
1 Nonostante la ritualità della notifica del ricorso, nessuno si è costituito per la parte resistente e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
La domanda proposta dal ricorrente è fondata e merita di essere accolta.
Dalla documentazione prodotta si evince che l'istante ha lavorato alle dipendenze della società resistente dal 24.03.2018 al 16.03.2024 con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed inquadramento nel livello 5 del CCNL Commercio.
Orbene occorre considerare che come il creditore, provata la fonte legale o negoziale del proprio diritto, ha poi solo l'onere di allegare l'altrui inadempimento, mentre il debitore deve provare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa azionata (cfr., per tutte, Cass. S.U.
30/10/2001 n. 13533), così nel caso che ci occupa il lavoratore, creditore dei compensi indicati, una volta provata l'esistenza di un rapporto di lavoro, deve solo allegare l'altrui inadempimento, vale a dire il mancato pagamento dei compensi spettanti, mentre sul debitore incombe l'onere di allegare e dimostrare il fatto estintivo, vale a dire il pagamento delle somme reclamate.
I conteggi allegati sono corretti e non necessitano di un ulteriore vaglio contabile.
Nel caso di specie la parte resistente , non costituendosi in giudizio, non ha fornito alcuna prova del pagamento delle somme reclamate dall'istante
Considerato che la parte resistente debitrice non si è costituita in giudizio e non ha offerto alcuna documentazione idonea a provare la estinzione dei crediti vantati dal ricorrente, la domanda deve essere accolta e, per l'effetto, la società convenuta va condannata al pagamento nei confronti del ricorrente della somma lorda di Euro 2.532,45, a titolo di retribuzione per i mesi di febbraio e marzo 2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza di parte resistente.
P.Q.M.
2 Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il Parte_1
17.02.2025, nei confronti della “ ,, così provvede: Controparte_1
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore dell'istante, per le causali di cui al ricorso, della somma lorda di Euro 2.532,45, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione delle singole componenti del credito sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna, altresì, parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15%.
Milano, 3.04.2025
Il Giudice
( Luigi Pazienza)
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