Cass. civ., sez. III, sentenza 10/05/1965, n. 889
CASS
Sentenza 10 maggio 1965

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In tema di responsabilita da fatto illecito, la graduazione delle colpe concorrenti si risolve in un giudizio di fatto che, ove sia correttamente motivato e rispondente ad esatti principi giuridici, e incensurabile in Cassazione. ( Conf. 2220/63).*

Nell'applicazione dell'art. 1226 cod.civ., il giudice di merito ha un ampio potere di apprezzamento e di valutazione in base all'id quod plerumque accidit ed il relativo giudizio - anche se egli non abbia preso in esame qualche elemento prospettato dalla parte - non e censurabile, qualora abbia proceduto ad un esame globale della situazione, tenendo conto dei soli fatti accertati che abbiano o possano avere riflesso nel futuro e che offrano la possibilita di una valutazione equitativa.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 10/05/1965, n. 889
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 889
    Data del deposito : 10 maggio 1965

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