Sentenza 10 maggio 1965
Massime • 2
In tema di responsabilita da fatto illecito, la graduazione delle colpe concorrenti si risolve in un giudizio di fatto che, ove sia correttamente motivato e rispondente ad esatti principi giuridici, e incensurabile in Cassazione. ( Conf. 2220/63).*
Nell'applicazione dell'art. 1226 cod.civ., il giudice di merito ha un ampio potere di apprezzamento e di valutazione in base all'id quod plerumque accidit ed il relativo giudizio - anche se egli non abbia preso in esame qualche elemento prospettato dalla parte - non e censurabile, qualora abbia proceduto ad un esame globale della situazione, tenendo conto dei soli fatti accertati che abbiano o possano avere riflesso nel futuro e che offrano la possibilita di una valutazione equitativa.*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/05/1965, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 10 maggio 1965 |
Testo completo
In tema di responsabilita da fatto illecito, la graduazione delle colpe concorrenti si risolve in un giudizio di fatto che, ove sia correttamente motivato e rispondente ad esatti principi giuridici, e incensurabile in Cassazione. ( Conf. 2220/63).*