Ordinanza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, ordinanza 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PAVIA
PRIMA SEZIONE
Procedimento n. 237 2025
La giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 21 marzo 2025 svolta con modalità scritta, rileva che è cessata la materia del contendere, posto che l'istituto resistente ha agito in autotutela riconoscendo alla ricorrente la prestazione dapprima negata (v. comparsa di costituzione di parte resistente e note scritte delle parti).
CP_ Parte ricorrente ha chiesto che l sia condannato a rifondere le spese di lite, parte resistente ha chiesto la compensazione delle stesse.
La circostanza che il provvedimento di autotutela sia intervento dopo la notifica del ricorso impone di ravvedere la c.d. “soccombenza virtuale” dell'istituto convenuto e quest'ultimo, conseguentemente, deve essere condannato a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che vengono liquidate in dispositivo tenendo conto dei valori minimi previsti dal tariffario professionale, considerando la limitata attività difensiva necessaria.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso delle spese generali nella misura del 15 % dei compensi, con distrazione a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Deciso il 24 marzo 2025
La giudice del lavoro
Marcella Frangipani