CASS
Sentenza 7 ottobre 2021
Sentenza 7 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/10/2021, n. 27308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27308 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 36441-2018 proposto da: DI MI UA, domiciliato in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI ‘i CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall' avvocato PIETRO FERRARI;
- ricorrente -
2020 1638 contro CLEAN SERVICE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall' Civile Sent. Sez. L Num. 27308 Anno 2021 Presidente: RAIMONDI GUIDO Relatore: LEO US Data pubblicazione: 07/10/2021 avvocato GIANLUCA PESCOLLA;
- controricorrente - avverso la sentenza n. 1747/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 02/11/2018 r.g.n.1116/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/09/2020 dal Consigliere Dott. US LEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per l'inammissibilità l in subordine.49A1 . udito l'Avvocato GIANLUCA PESCOLLA. R.G. n. 36441/2018 Udienza pubblica del 16 settembre 2020 FATTI DI CAUSA Con la sentenza n. 1747/2018, pubblicata il 2.11.2018, la Corte di Appello di Milano ha respinto il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 1, co. 58, della I. n. 92/2012, da QU Di CO avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva disatteso l'opposizione presentata dal medesimo all'ordinanza di rigetto dell'impugnativa del licenziamento disciplinare intimatogli da Clean Service S.r.l. il 16.3.2017, a seguito di contestazione disciplinare del 17.2.2017, inerente alla mancata emissione di scontrini fiscali ed all'appropriazione dei relativi importi, commessa nello svolgimento delle mansioni di Capo Servizio Ristorazione addetto al bar del treno n. 9754 Venezia-Milano. La Corte territoriale, per quanto ancora di interesse in questa sede, ha osservato che <<va esclusa nel caso di specie alcuna lesione del diritto difesa lavoratore per la lamentata tardività della contestazione disciplinare: questa è stata, infatti, comunicata a micco il 14.2.17, sulla base rapporto investigativo 23.1.17 e le rilevanti dimensioni aziendali dell'odierna resistente, che pacificamente occupa circa 500 dipendenti, giustificano - anche alla luce necessaria ricostruzione contabile vicenda tempo decorso dal ricevimento all'instaurazione procedimento 1 disciplinare»; «i fatti contestati prescindere valore strettamente pecuniario pregiudizio arrecato rivestono evidente gravità, in ragione delle mansioni responsabilità affidate al dipendente, addetto vendita merce aziendale all'incasso dei relativi corrispettivi, tali da richiedere sussistenza un particolare vincolo fiduciario, irreparabilmente compromesso dall'accertata appropriazione», ed altresì «la mancata emissione degli scontrini, costituendo violazione normativa fiscale esponendo società alle relative conseguenze sanzionatorie, si pone già sé rilevante contrasto con i doveri diligenza propri mansione affidata dipendente». cassazione sentenza propone ricorso pasquale articolando due motivi, ulteriormente illustrati memoria, cui resiste controricorso clean service s.r.l.. ragioni decisione 1. primo motivo denunzia «violazione falsa applicazione dell'art. 209 c.p.c., nullità motivazione apparente ex art. 161, 132, n. 4 relazione all'art. 360 3, 4, 5 c.p.c.>> ed in particolare si lamenta che i giudici di seconda istanza avrebbero erroneamente ammesso le prove testimoniali addotte dalla parte datoriale, respingendo la richiesta di prova documentale formulata dal dipendente, che, qualora fosse stata ammessa, avrebbe determinato un esito diverso del giudizio, favorevole al Di CO;
a parere di 2 quest'ultimo, la sentenza oggetto del presente giudizio è, pertanto, <<censurabile, quantomeno sotto il profilo della motivazione, non essendo giustificabile l'affermazione del giudice di irrilevanza e necessità ammettere la prova richiesta dal lavoratore, posto che si trattava acquisire una documentale in alcun modo avrebbe rallentato processo, né lo gravato attività istruttoria ed era sicuramente rilevante quanto riscontro contabile merce, a differenza testimoniale minor certezza, poteva definitivamente confermare o meno l'ipotesi datore lavoro».
2. con secondo motivo assume «violazione dell'art. 55, c.c.n.i., art. 360 comma 3 ccnl, 2 ss statuto dei lavoratori» deduce, testualmente: <> (Cass., S.U., nn. 17931/2013, 26242/2014). Infine, le censure sono direttamente ancorate all'esame di documentazione - quale la bolla di carico e scarico merce - non prodotta, né indicata tra i documenti depositati con il ricorso di legittimità, né trascritta, in violazione del disposto dell'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c. ed in spregio del principio, più volte ribadito da questa Corte, che definisce quale onere della parte ricorrente quello di indicare lo specifico atto precedente cui si riferisce, in modo tale da consentire alla Corte di legittimità di controllare ex actis la veridicità delle proprie asserzioni prima di esaminare il merito della questione (tra le molte, con arresti costanti, Cass. n. 14541/2014), poiché il ricorso per cassazione deve contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (cfr., tra le molte, Cass. nn. 10551/2016; 23675/2013; 1435/2013). 5 2.2. Anche il secondo motivo è inammissibile, poiché attiene ad una questione riguardo alla quale il ricorrente non specifica se sia stata sollevata in prima istanza e riproposta dinanzi allà Corte di merito e, dunque, appare nuova nel presente giudizio. Inoltre - e ad abundantiam -, la parte ricorrente neppure ha indicato sotto quale profilo le norme che si assumono violate sarebbero state incise, né ha specificato, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni, di fatto e di diritto, idonee a giustificare le censure, in violazione del disposto dell'art. 366, primo comma, n. 4, del codice di rito. 3. Pertanto, alla stregua delle considerazioni in precedenza svolte, il ricorso va dichiarato inammissibile. 4. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 5. Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo quanto specificato in dispositivo
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.250,00 per compenso professionale ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il 6 versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roia , 16 settembre 2020
- ricorrente -
2020 1638 contro CLEAN SERVICE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall' Civile Sent. Sez. L Num. 27308 Anno 2021 Presidente: RAIMONDI GUIDO Relatore: LEO US Data pubblicazione: 07/10/2021 avvocato GIANLUCA PESCOLLA;
- controricorrente - avverso la sentenza n. 1747/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 02/11/2018 r.g.n.1116/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/09/2020 dal Consigliere Dott. US LEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per l'inammissibilità l in subordine.49A1 . udito l'Avvocato GIANLUCA PESCOLLA. R.G. n. 36441/2018 Udienza pubblica del 16 settembre 2020 FATTI DI CAUSA Con la sentenza n. 1747/2018, pubblicata il 2.11.2018, la Corte di Appello di Milano ha respinto il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 1, co. 58, della I. n. 92/2012, da QU Di CO avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva disatteso l'opposizione presentata dal medesimo all'ordinanza di rigetto dell'impugnativa del licenziamento disciplinare intimatogli da Clean Service S.r.l. il 16.3.2017, a seguito di contestazione disciplinare del 17.2.2017, inerente alla mancata emissione di scontrini fiscali ed all'appropriazione dei relativi importi, commessa nello svolgimento delle mansioni di Capo Servizio Ristorazione addetto al bar del treno n. 9754 Venezia-Milano. La Corte territoriale, per quanto ancora di interesse in questa sede, ha osservato che <<va esclusa nel caso di specie alcuna lesione del diritto difesa lavoratore per la lamentata tardività della contestazione disciplinare: questa è stata, infatti, comunicata a micco il 14.2.17, sulla base rapporto investigativo 23.1.17 e le rilevanti dimensioni aziendali dell'odierna resistente, che pacificamente occupa circa 500 dipendenti, giustificano - anche alla luce necessaria ricostruzione contabile vicenda tempo decorso dal ricevimento all'instaurazione procedimento 1 disciplinare»; «i fatti contestati prescindere valore strettamente pecuniario pregiudizio arrecato rivestono evidente gravità, in ragione delle mansioni responsabilità affidate al dipendente, addetto vendita merce aziendale all'incasso dei relativi corrispettivi, tali da richiedere sussistenza un particolare vincolo fiduciario, irreparabilmente compromesso dall'accertata appropriazione», ed altresì «la mancata emissione degli scontrini, costituendo violazione normativa fiscale esponendo società alle relative conseguenze sanzionatorie, si pone già sé rilevante contrasto con i doveri diligenza propri mansione affidata dipendente». cassazione sentenza propone ricorso pasquale articolando due motivi, ulteriormente illustrati memoria, cui resiste controricorso clean service s.r.l.. ragioni decisione 1. primo motivo denunzia «violazione falsa applicazione dell'art. 209 c.p.c., nullità motivazione apparente ex art. 161, 132, n. 4 relazione all'art. 360 3, 4, 5 c.p.c.>> ed in particolare si lamenta che i giudici di seconda istanza avrebbero erroneamente ammesso le prove testimoniali addotte dalla parte datoriale, respingendo la richiesta di prova documentale formulata dal dipendente, che, qualora fosse stata ammessa, avrebbe determinato un esito diverso del giudizio, favorevole al Di CO;
a parere di 2 quest'ultimo, la sentenza oggetto del presente giudizio è, pertanto, <<censurabile, quantomeno sotto il profilo della motivazione, non essendo giustificabile l'affermazione del giudice di irrilevanza e necessità ammettere la prova richiesta dal lavoratore, posto che si trattava acquisire una documentale in alcun modo avrebbe rallentato processo, né lo gravato attività istruttoria ed era sicuramente rilevante quanto riscontro contabile merce, a differenza testimoniale minor certezza, poteva definitivamente confermare o meno l'ipotesi datore lavoro».
2. con secondo motivo assume «violazione dell'art. 55, c.c.n.i., art. 360 comma 3 ccnl, 2 ss statuto dei lavoratori» deduce, testualmente: <
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.250,00 per compenso professionale ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il 6 versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roia , 16 settembre 2020