CA
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 06/10/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
1a Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
Dott.ssa Anna ADAMO Consigliere
Dott. Umberto RUBERA Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 813/2021 R.G. promossa
DA
(C.F. e P.I.: e, per essa, la mandataria Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
(C.F. e P.I.: , a sua volta rappresentata da
[...] P.IVA_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. e P.I.: Parte_3
), elettivamente domiciliata in Messina, Via Garibaldi n. 114, presso lo P.IVA_3 studio dell' Avv. Vincenzo Miloro (C.F.: , da cui è rappresentata e C.F._1 difesa giusta procura agli atti (PEC: ; Email_1
-APPELLANTE-
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
) e , nata a [...] C.F._2 Controparte_2 il 30/03/1974 (C.F.: ), quali eredi di C.F._3 Persona_1
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), entrambi
[...] C.F._4 elettivamente domiciliati in Messina, Via dei Mille n. 181, (Avv. Letterio D'Andrea), rappresentati e difesi dall'Avv. Tonino Mauro Ricciardo (C.F.: ), C.F._5 da cui sono rappresentati e difesi giusta procura agli atti (PEC:
; Email_2
-APPELLATI-
*****************
1 Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 129/2021 pubblicata in data 16 febbraio 2021, resa nella causa civile iscritta al n. 100028/2006 R.G. avente ad oggetto: contratti bancari.
***************
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
1)”in via preliminare, disporre la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2)ritenere e dichiarare ammissibile l'appello; 3)ritenere e dichiarare che, in seguito al ricalcolo delle somme addebitate per complessivi € 39.319,81, il saldo già a debito del correntista di € - 67.667,81 si è ridotto ad € 28.358,00 e, per l'effetto, revocare la condanna al pagamento delle dette somme contenuta nella sentenza” 4)in ogni caso ritenere e dichiarare che la banca non ha mai superato le soglie antiusura;
5)ritenere e dichiarare la legittimità della clausola di commissione di massimo scoperto applicata dalla banca;
6)ritenere e dichiarare la legittimità dell'esercizio del potere di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali;
7)in via istruttoria disporre il rinnovo della C.T.U.;
8 )condannare gli appellati al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per gli appellati:
1)”in via preliminare dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
2)rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per mancanza dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c.; 3)nel merito, rigettare l'appello perché infondato;
4) condannare controparte al pagamento delle spese del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha impugnato Parte_1 davanti a questa Corte la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Patti ha accertato il diritto di alla ripetizione dell'indebito accertato Persona_1 con condanna della banca convenuta al pagamento nei confronti dell'attore di €
39.319,81 oltre interessi, compensando per metà le spese di giudizio.
L'appellante ha contestato la pronuncia di primo grado nelle parti e per i motivi di cui si dirà infra e ne ha chiesto la riforma.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa del 2 marzo 2022 si sono costituiti
[...]
Con
e , quali eredi di OR GI Controparte_1 Controparte_2
2 , i quali hanno resistito all'appello chiedendone il rigetto, con conferma Per_1 integrale della sentenza impugnata, esente da censure.
Sospesa la efficacia esecutiva della sentenza impugnata giusta ordinanza resa alla udienza in modalità “trattazione cartolare” del 16 settembre 2022, la Corte ha rinviato la causa alla udienza di precisazione delle conclusioni del 27 novembre 2023; indi, dopo un rinvio per carico di ruolo, è stata fissata l'udienza del 22 aprile 2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter C.P.C. ove, stanti le note di trattazione scritta depositate dall' appellante, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.
************************
L'appellante ha proposto quattro distinti motivi di censura.
Col primo ha stigmatizzato la erroneità della pronuncia nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l'azione di ripetizione di indebito avanzata dal correntista, condannando la banca convenuta al pagamento della somma di € 39.319,81 senza considerare che tale importo andava semplicemente detratto dalla esposizione debitoria del correntista, non potendo di certo rappresentare un credito da esigere nei confronti dell'istituto bancario.
In altri termini il Giudice avrebbe mal interpretato le risultanze peritali che sul punto sono inequivoche.
Col secondo motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza per aver il
Tribunale erroneamente dichiarato il superamento del tasso soglia nel corso del primo trimestre 2002, sulla base di un inattendibile metodo di calcolo utilizzato dal CTU.
Ed invero la usurarietà degli interessi andrebbe accertata al momento in cui gli stessi sono stati promessi o convenuti, non certamente al momento del pagamento talchè la irrilevanza della usurarietà sopravvenuta può certamente definirsi un principio saldo nel nostro ordinamento.
In secondo luogo, la commissione di massimo scoperto non va computata ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia.
In ogni caso, le deduzioni afferenti l'usurarietà dei tassi di interesse sarebbero state formulate in termini assolutamente generici.
Col terzo motivo l'appellante ha stigmatizzato l'errore commesso dal Giudicante per aver dichiarato la nullità della commissione di massimo scoperto.
3 Al contrario la commissione di massimo scoperto prevista in contratto doveva ritenersi pienamente legittima in quanto determinata nel suo ammontare secondo le disposizioni ratione temporis vigenti.
Col quarto motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per aver il Tribunale dichiarato illegittimo l'esercizio del potere di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.
Secondo il ragionamento del Giudice, la illegittimità risiederebbe nel fatto che le variazioni dei tassi venivano semplicemente comunicate negli estratti conto, rinviando per le ulteriori condizioni ai cartelli sintetici ed ai fogli informativi analitici disponibili in filiale.
Nel caso che ci occupa, non avendo la banca convenuta effettuato alcuna specifica comunicazione riguardo la variazione in peius dei tassi, tali modifiche sono state dal
Giudicante dichiarate illegittime.
Secondo la prospettazione offerta dall'istituto di credito, invece, e diversamente da quanto opinato in sentenza, la odierna appellata avrebbe rispettato la normativa all'epoca vigente, avendo il correntista approvato specificamente la relativa clausola in sede di sottoscrizione del contratto ed avendo l'istituto di credito comunicato le modifiche peggiorative mediante l'avviso affisso nei locali aperti al pubblico della banca nonché mediante le comunicazioni periodicamente inviate al correntista.
Col quinto ed ultimo motivo la banca ha contestato la condanna alle spese, attesa la fondatezza delle sue ragioni.
Hanno resistito nell'odierno grado gli eredi dell'originario attore i quali, preliminarmente hanno chiesto dichiararsi la impugnazione inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
Nel merito, hanno chiesto il rigetto della domanda e la conferma della pronuncia impugnata, del tutto condivisibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. è chiaramente superata essendo la causa giunta alla fase decisionale.
Quanto al merito della impugnazione, la Corte osserva.
Il primo motivo di doglianza è infondato.
Sostiene parte appellante che “Le indagini peritali hanno tutte così condotto al risultato di ridurre la posizione debitoria, appostata a sofferenza dalla banca, ma non di estinguerla o ancor meno di far emergere un saldo a credito per il cliente. Da ciò
4 consegue che, ammessa per ipotesi la debenza di somme per eventuale indebito – ma così non è per quanto si dirà in prosieguo – nessuna condanna poteva essere pronunziata a carico della convenuta atteso che l'attore poteva soltanto beneficiare di una mera riduzione della propria esposizione debitoria per il titolo dedotto” (atto di appello, pag. 5, rigo 25 e segg.).
L'assunto non può accogliersi.
Il C.T.U., in seno al proprio elaborato peritale (pag. 28), ha ricostruito il saldo del conto corrente accertando la non debenza della somma di € 28.358,00 che la banca avrebbe dovuto volturare al conto sofferenza, anzichè quella effettivamente volturata, pari ad €
67.667,81.
Da ciò consegue che, secondo la suddetta ricostruzione dell'Ausiliario tecnico, l'istituto di credito ha illegittimamente addebitato al correntista la somma di € 39.319,81 che, essendo risultata non dovuta in quanto frutto di applicazione di clausole illegittime, forma oggetto dell'indebito che parte attrice ha chiesto in restituzione.
Il motivo di doglianza, dunque, non inficia la correttezza della statuizione in punto di an debeatur, fermo restando che l'elaborazione del quantum sarà riveduta all'esito del supplemento di c.t.u. di cui si dirà appresso.
Il secondo motivo di appello è fondato e va accolto.
Sostiene parte appellante, al punto b) di pag. 6 dell'atto di impugnazione, che “Le deduzioni afferenti l'usurarietà dei tassi di interesse appaiono formulate in termini assolutamente generici…..”
In effetti l'originario attore, in seno all'atto introduttivo in primo grado, si è limitato a dedurre che dalla illegittima applicazione di interessi passivi ultralegali, di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto, “…tra l'altro è derivato che i tassi di interessi praticati ed imposti dalla banca convenuta hanno violato le previsioni della Legge 108/96 e pertanto devono essere considerati nulli per violazione di legge” (atto di citazione in primo grado, pag. 2).
Al riguardo va evidenziato che, nei contratti bancari, la parte che si dolga dell'applicazione di interessi usurari è tenuta ad indicare, oltre al tasso concordato ed a quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia nonché i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento. Vanno inoltre indicate, in modo chiaro e verificabile dal punto di vista
5 contabile, le somme che si ritiene essere state illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari.
Ed invero, come precisato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. UU. 19597/2020; conforme da ultimo Cass. Civ. n. 26525/2024), nelle controversie riguardanti la spettanza e la misura degli interessi moratori, il principio fissato dall'art. 2697 C.C. si atteggia nel senso che incombe sul debitore che intenda dimostrare la usurarietà degli interessi l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore nonché tutti gli elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.
Nel caso che ci occupa, a ben vedere, nulla di tutto ciò è avvenuto, essendosi l'attore limitato a dedurre in maniera del tutto generica la natura usuraria degli interessi, omettendo al riguardo di fornire il benché minimo elemento probatorio.
Tanto basta per accogliere il motivo di gravame, con conseguente riforma in parte qua della sentenza impugnata.
Dall'accoglimento di tale motivo di doglianza consegue la necessità di disporre il richiamo del consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado, al fine di ricostruire il rapporto contrattuale, con esclusione della capitalizzazione degli interessi, della commissione di massimo scoperto e con applicazione degli interessi pattuiti.
Il terzo motivo di gravame è infondato e va rigettato.
Sostiene parte appellante che la commissione di massimo scoperto sia perfettamente legittima in quanto il contratto di conto corrente contempla in maniera specifica debenza, misura e modalità di calcolo di detta commissione (atto di appello, pag. 14).
L'assunto non convince.
Ed invero, come correttamente evidenziato dal Giudicante, ed in linea con la prevalente
Giurisprudenza della S.C., detta clausola, per essere valida, deve necessariamente rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente, evidenziando che ciò accade allorché siano previsti sia il tasso, sia i criteri di calcolo, sia ancora la periodicità del suddetto calcolo.
Ciò in ossequio alla norma di cui all'art. 1346 c.c. in virtù della quale, affinché una obbligazione contrattuale possa ritenersi vincolante per le parti, è necessario che la stessa sia determinata ovvero determinabile.
Al riguardo la Corte ritiene esaustive e chiarificatrici le argomentazioni svolte dal
Giudicante a pag. 9 e 10 della impugnata sentenza, ove si evidenzia che, nel caso che 6 ci occupa, la clausola di c.m.s. è stata indicata solamente con un tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità dell'applicazione, ai criteri di calcolo ed alla base del computo.
Tanto basta, ad avviso della Corte, per rigettare tale motivo di doglianza e confermare in parte qua la sentenza impugnata.
Passando al quarto motivo di gravame, la Corte osserva.
Parte appellante sostiene che le variazioni in peius delle condizioni contrattuali siano state dalla regolarmente comunicate al correntista. CP_3
Tale assunto risulta però smentito dall'esame della documentazione versata in atti.
Ed invero il C.T.U., a pag. 17 del proprio elaborato, così argomenta: “…l'istituto di credito, pur variando più volte i tassi nel corso del rapporto, non ha mai fatto una comunicazione espressa al cliente né tanto meno ha dato delle motivate giustificazioni”.
Prosegue il consulente d'ufficio aggiungendo che “le variazioni dei tassi venivano comunicate dalla banca negli e/c, la stessa banca rinviava per le ulteriori condizioni relative al rapporto ai cartelli sintetici e ai fogli informativi analitici disponibili presso la filiale”.
Infine, così conclude: “..i tassi debitori applicati dall'istituto di credito sono stati quasi sempre in senso favorevole al correntista, solo in tre occasioni il tasso ha subìto un incremento….”
Se queste sono le risultanze documentali, e non vi è ragione per discostarsene, ne consegue la infondatezza del motivo di gravame.
Poiché non risulta che la banca abbia effettuato periodicamente la comunicazione relativa alla variazione in peus dei tassi di interesse, ne consegue che tali modifiche devono ritenersi illegittime.
Tra l'altro, come correttamente argomentato dal Giudicante, non risulta neppure che l'istituto di credito abbia chiesto di provare la esposizione degli avvisi all'interno dei propri locali.
Tale motivo di gravame va pertanto respinto con conseguente conferma in parte qua della sentenza impugnata
PQM
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, non definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N. 813/2021 R.G. promossa
DA
7 contro e Parte_1 Controparte_1 [...]
, così statuisce: Controparte_2
a) rigetta il primo motivo di gravame in ordine all'an debeatur (secondo quanto si è specificato in parte motiva), nonché il terzo e il quarto motivo;
b) in accoglimento del secondo motivo di gravame dispone consulenza tecnica come da separata ordinanza che forma parte integrante della presente pronuncia;
c) spese al definitivo.
Così deciso in camera di consiglio da remoto in data 1 ottobre 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Umberto Rubera Dott. Augusto Sabatini
8