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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/12/2025, n. 5990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5990 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg:
AR MA AL CU Presidente rel.
NI ME OL Di GE DI
Eleonora Guarnera DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2922 /2025 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Tania V. Sciuto e Marilena C.F._1
Caruso, giusta procura in atti e
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Di Prima, giusta procura in atti.
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni: le parti hanno precisato le loro conclusioni come da ricorso e da successive note, tempestivamente depositate all'esito dell'udienza del 25/11/2025, tenutasi in modalità cartolare.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi indicati in epigrafe indicati, i quali avevano contratto matrimonio in Catania
(CT) in data 12/09/1998, hanno presentato ricorso per la omologazione della separazione consensuale e, stante l' impedimento delle parti a presenziare all'udienza di comparizione e ritenuto inutile ogni tentativo di conciliazione, hanno formalmente rinunciato all'udienza di comparizione e richiesto la trattazione cartolare;
con successive note, tempestivamente presentate, hanno insistito in domanda e reiterato le loro conclusioni. Ciò premesso, si rileva che le condizioni della separazione, quali enunciate nel ricorso e confermate in seno alle note successivamente prodotte, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, appaiono conformi alla legge e che il PM in sede ha espresso parere favorevole;
pertanto, la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni dagli stessi indicate, può essere omologata.
In mancanza di una parte soccombente, infine, vanno compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
PRONUNCIA la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...], e la omologa alle condizioni indicate nel Parte_2 ricorso e confermate in seno alle note successivamente prodotte, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, ed ordina che la presente sentenza e gli allegati citati siano trasmessi, a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di CATANIA (atto n.245 parte I uff.1 anno 1998).
COMPENSA tra le parti le spese del giudizio
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 05/12/2025
Il Presidente rel.
AR MA AL CU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg:
AR MA AL CU Presidente rel.
NI ME OL Di GE DI
Eleonora Guarnera DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2922 /2025 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Tania V. Sciuto e Marilena C.F._1
Caruso, giusta procura in atti e
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Di Prima, giusta procura in atti.
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni: le parti hanno precisato le loro conclusioni come da ricorso e da successive note, tempestivamente depositate all'esito dell'udienza del 25/11/2025, tenutasi in modalità cartolare.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi indicati in epigrafe indicati, i quali avevano contratto matrimonio in Catania
(CT) in data 12/09/1998, hanno presentato ricorso per la omologazione della separazione consensuale e, stante l' impedimento delle parti a presenziare all'udienza di comparizione e ritenuto inutile ogni tentativo di conciliazione, hanno formalmente rinunciato all'udienza di comparizione e richiesto la trattazione cartolare;
con successive note, tempestivamente presentate, hanno insistito in domanda e reiterato le loro conclusioni. Ciò premesso, si rileva che le condizioni della separazione, quali enunciate nel ricorso e confermate in seno alle note successivamente prodotte, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, appaiono conformi alla legge e che il PM in sede ha espresso parere favorevole;
pertanto, la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni dagli stessi indicate, può essere omologata.
In mancanza di una parte soccombente, infine, vanno compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
PRONUNCIA la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...], e la omologa alle condizioni indicate nel Parte_2 ricorso e confermate in seno alle note successivamente prodotte, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, ed ordina che la presente sentenza e gli allegati citati siano trasmessi, a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di CATANIA (atto n.245 parte I uff.1 anno 1998).
COMPENSA tra le parti le spese del giudizio
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 05/12/2025
Il Presidente rel.
AR MA AL CU