Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/01/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12839/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa M.Laura Amato Presidente
Giudice, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.11.2024 da
1 Parte 1
Nata a Ravenna il 18.10.1974, cittadina italiana,
C.F. Codice Fiscale 1 residente a [...], con l'Avv. Caterina Cossandi presso il quale ha eletto domicilio telematico in Brescia Corso Cavour 15,
e
2) Parte 2
nato a [...], il [...],
cittadino italiano,
C.F. Codice Fiscale 2
residente a [...],
con l'Avv. Caterina Cossandi presso il quale ha eletto domicilio telematico in Brescia Corso Cavour 15,
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Roma in data 12.07.2014
(anno 2014 atto n. 0345 reg. parte I serie 04)
X separati consensualmente con verbale in data 06.07.2020 omologato con decreto del 24.09.2020 N. CRONOL 14570/2020
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
La figlia minore Pt 3 , oggi di 14 anni, è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori (nel 1)
senso che manterrà un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ricevendo cura, educazione ed istruzione da entrambi); la stessa sarà collocata prevalentemente presso la madre con la quale risiederà presso la casa sita a Milano via Monte Bianco36.
2) La responsabilità genitoriale ordinaria sarà esercitata disgiuntamente dai genitori ossia gli stessi assumeranno in autonomia le decisioni di vita quotidiana più opportune nei periodi in cui avranno la figlia con sé. Le decisioni di maggior interesse per la figlia minore (corrispondenti alle questioni di straordinaria amministrazione e alla scelta dei canoni educativi) relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della bambina.
Pt 3, collocata prevalentemente presso la madre, starà con il padre con le seguenti modalità: 3)
a. Calendario annuale ordinario.
A) a fine settimana alternati dal venerdì dopo la scuola e/o le attività extrascolastiche alla domenica sera (per le ore 19.00, con eccezione del periodo estivo per le ore 21.00).
B) un giorno infrasettimanale, tendenzialmente il martedì, la minore potrà essere recuperata presso la casa materna sino all'indomani mattina, con accompagnamento a scuola.
b. Periodi di vacanza (da intendersi quelli identificati dal calendario scolastico).
Per le vacanze estive:
- nel mese di giugno (dopo la fine della scuola): Pt 3, salvo diversi e migliori accordi, verrà mantenuto in essere il calendario ordinario;
- nel mese di luglio: Pt 3 trascorrerà con la madre la prima settimana e con il padre la seconda;
le restanti due settimane saranno trascorse dalla bambina presso i nonni materni
(nel luogo in cui gli stessi riterranno di prendere in locazione un'abitazione e/o nella propria casa di Ravenna); i genitori si accorderanno per gli accompagnamenti e, in caso di disaccordo, Pt 3 sarà messa nelle condizioni di partire per raggiungere i nonni il lunedì di inizio della terza settimana di luglio con partenza dal luogo di residenza, Milano (ove sarà accompagnata entro la domenica precedente dal genitore che ne ha la spettanza). -nel mese di agosto: Pt 3 trascorrerà quindici giorni consecutivi con ciascun genitore.
Stante gli attuali impegni di lavoro, si sanciscono la prima e la seconda settimana con il padre e la terza e la quarta con la madre, salvo diversi accordi intervenuti tra i genitori di
Pt 3.
Nel mese di settembre di ogni anno riprenderà a decorrere il calendario ordinario (sospeso per il periodo estivo come da calendario di vacanza scolastico), e l'alternanza partirà dal genitore che non ha tenuto con sé la figlia l'ultima settimana di agosto (31 agosto). Ciò sempre salvo migliori accordi dei genitori.
I genitori concordano che Pt 3 resti almeno tre giorni prima dell'inizio della scuola a dormire presso l'abitazione della madre così da riprendere i ritmi e gli orari della stagione scolastica e terminare i compiti.
Per le vacanze natalizie:
Nel rispetto delle tradizioni familiari, il 23 e 24 dicembre (sino alle ore 21.00) con il padre, dal 24 alle ore 21.00 sino al 26 con la madre, fatta salva la mattina del giorno di Natale che sarà trascorsa dai genitori e dalla figlia insieme presso la casa familiare (fino a circa le ore
13.00). Il restante periodo di vacanza sarà suddiviso a metà tra i genitori: con la madre il primo periodo (dal 26 dicembre ore 17.00 al 1 gennaio ore 17.00), con il padre il secondo periodo (dal 1 gennaio ore 17.00 al 6 gennaio ore 17.00), salvo diversi accordi.
I genitori già convengono che il periodo di vacanza possa essere dedicato interamente ad un viaggio (nel qual caso si comunicheranno nel mese di agosto, che precede, il programma e l'altro genitore recupererà il proprio periodo nell'anno successivo). per i ponti e/o le festività di calendario (Ognissanti, Immacolata e Sant'Ambrogio, 25
Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, ecc..): alternate tra i genitori, che si aggiungono ai fine settimana se accorpabili in virtù dell'alternanza (quando la festività cadrà il lunedì o martedì, spetterà al genitore cui spetta il fine settimana immediatamente precedente, quando cadrà di mercoledì o giovedì sarà di spettanza del genitore cui spetta il fine settimana immediatamente successivo). Sulle modalità ed orari, i genitori dovranno riferirsi agli incontri infrasettimanali. Nel caso in cui un anno l'alternanza penalizzi il tempo con un genitore (una sola ricorrenza) all'altro verrà garantito, in aggiunta, almeno un ponte invernale o uno estivo;
tutto salvo impegni lavorativi dei genitori e/o diversi migliori accordi.
per le vacanze di Carnevale e Pasqua, da intendersi come giorni di sospensione delle lezioni scolastiche, le stesse saranno trascorse ogni anno alternativamente con la mamma e con il papà. I periodi di vacanza di cui al presente punto, in particolare estivi, dovranno essere concordati tra i genitori almeno due mesi prima (entro il mese di marzo di ciascun anno), al fine di permettere organizzazioni meno dispendiose;
in caso di disaccordo dei genitori nella gestione del calendario di cui al presente punto prevarrà la volontà materna negli anni dispari e paterna negli anni pari.
Pt 3 trascorrerà il proprio compleanno festeggiando con entrambi i genitori.
Quando saranno con la figlia, i genitori dovranno rendersi disponibili a riferire all'altro genitore 4) il luogo in cui si trovano se in altre località diverse da Milano;
durante i fine settimana che trascorrerà lontano dalla città/residenza sarà comunicato, se richiesto dall'altro genitore, il luogo di soggiorno, un recapito, nonché le date degli spostamenti. In ogni caso, quando saranno con la figlia minore, i genitori avranno sempre l'obbligo di rendersi reperibili all'altro genitore
(richiamando semmai entro breve), garantendo contatti quotidiani da intendersi due chiamate nel corso della giornata.
5) Durante l'eventuale malattia o la convalescenza della bambina i genitori convengono che la stessa stia presso l'abitazione materna, e che il padre possa andare a trovarla anche quotidianamente previo accordo sui tempi e le modalità. In ogni caso, è obbligo di ciascun genitore comunicare all'altro con pronta sollecitudine, l'eventuale stato di malattia della figlia.
I genitori concordano inoltre di compartecipare a eventi riguardanti la bambina come feste di 6)
compleanno di altri bambini e di avvisare l'altro genitore di tali appuntamenti.
I genitori convengono che la delega di accudimento della figlia nel caso di impossibilità 7) personale alla cura, venga conferita alla babysitter, sia nei momenti di spettanza materna che paterna. Fin tanto che non sarà raggiunta un'autonomia della bambina. Le deleghe ai nonni saranno rilasciate ad hoc.
8) La sig.ra Parte_1 si è trasferita a marzo 2024 con la figlia Pt_3 in un nuovo immobile, in locazione, e sito a Milano via Monte Bianco 36;
Il padre corrisponderà alla madre a mezzo bonifico bancario entro il 5 di ogni mese un 9) contributo mensile al mantenimento ordinario della figlia pari ad € 2.500,00
(duemilacinquecento,00), a copertura di fatto della propria quota delle voci di vitto, alloggio e aiuto domestico/baby sitter (figura mista come all'oggi) e ciò fino a quando la minore non sarà economicamente autosufficiente;
rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT, a decorrere dal mese di dicembre 2025.
10) Quanto alla spese straordinarie, di seguito dettagliate, relative alla gestione della figlia, i genitori vi faranno fronte sostenendone rispettivamente: il padre il 70% e la madre il 30%. Per convenzione tra i genitori le voci di spesa di cui al presente punto (ulteriori dunque rispetto al contributo mensile punto n. 9) saranno quelle indicate nel Protocollo del Tribunale di Milano e precisamente:
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Il sig Pt 2 anticiperà le spese straordinarie più significative (scuola, sport annuale), a richiesta e/o segnalazione della signora (con versamento dell'importo a quest'ultima) o della struttura (con versamento diretto alla struttura richiedente); le somme anticipate dal padre verranno poi conguagliate con la madre alla luce delle voci di spese straordinarie da ognuno sostenute. I conguagli tra i genitori avverranno, previa esibizione dei giustificativi, ogni tre mesi, momento da cui i coniugi convengono di attenersi alle presenti condizioni.
Il padre terrà invece a proprio integrale carico le spese sanitarie, fin tanto che permarrà in essere la polizza assicurativa a condizione che la stessa possa coprire la maggior parte di tale spesa;
sarà onere di entrambi i genitori adoperarsi per esibire all'istituto assicurativo la documentazione necessaria ai rimborsi (spese mediche come illustrate nel Protocollo del Tribunale di Milano vigente), in particolar modo si chiede la esibizione della prescrizione del medico nonché la fattura debitamente quietanzata;
resta inteso che qualora la ZA non coprisse la spesa o non fosse più in essere, le spese mediche sanitarie di Pt 3 verranno sostenute dai genitori nella già sancita proporzione del 70%-30%
( Persona 1 ;
11) I genitori convengono nel prevedere la voce di spesa della domestica/baby sitter, figura di fiducia di entrambi, il cui impegno in termini di ore di lavoro andrà adeguandosi alle esigenze, sempre minori, di accudimento di Pt 3 . La signora Parte 1 gestirà il rapporto direttamente e nulla sarà dovuto dal padre quale contribuzione ulteriore sul mese. I genitori invece condivideranno, secondo la già sancita proporzione del 70%-30% (padre/madre), eventuali ulteriori oneri economici discendenti dal contratto.
12) I signori sono tuttora cointestatari dell'immobile di proprietà sito in Roma. Per l'acquisto dell'immobile è stato acceso un mutuo nell'anno 2014, intestato ad entrambi i coniugi, con addebito delle rate presso un conto corrente intestato esclusivamente al sig Pt 2 Da aprile
2020 lo stesso conto viene alimentato da entrambi i coniugi in pari misura, al netto della somma di denaro percepita come canone di locazione, attualmente versata sul conto del sig Pt 2 che provvederà al pagamento della rata del mutuo, nella misura pari all'ammontare della rata stessa;
I coniugi sono determinati a porre in vendita l'unità abitativa non appena il mercato lo renderà vantaggioso. Gli stessi convengo che il prezzo di vendita sarà indicato nell'ammontare pari alla media del prezzo indicato come congruo da due agenzie di zona (quartiere in cui si trova l'immobile in oggetto) scelte ciascuna da uno dei due proprietari. Ciò salvo diversi e migliori accordi. Con i proventi della vendita i coniugi estingueranno il mutuo (ognuno per la quota del
50% di propria spettanza) e il residuo, al netto delle spese accessorie (es spese Agenzia ecc) verrà suddiviso al 50% tra loro e/o i coniugi condividono l'opportunità di versare la metà della somma che residua su un conto corrente intestato alla figlia e in gestione ad entrambi i genitori a doppia firma.
13) I coniugi dichiarano che, con l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente accordo, hanno risolto ogni questione di natura economico-patrimoniale tra loro, non avendo più nulla reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo o ragione.
14) I genitori si autorizzano reciprocamente al rilascio di documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia e in ragione di ciò si adopereranno per confermare l'autorizzazione al momento della formale richiesta presso gli Uffici (firma dei moduli e ove richiesto presentazione presso l'Ufficio). I documenti seguiranno la bambina e permarranno gli obblighi di comunicazione reciproca tra i genitori previsti dalla legge.
15) Le parti dichiarano altresì di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
16) Le spese e competenze legali relative al presente procedimento saranno sostenute in via esclusiva dal sig Parte 2 . Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Roma in data 12.07.2014 tra Parte_2
(anno 2014 atto n. 0345 reg. parte I serie 04); e Parte 1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Le spese e competenze legali relative al presente procedimento saranno sostenute in via esclusiva dal sig Parte 2
5) Mandala Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ROMA perché provveda alle annotazioni.
Così deciso in Milano, il 8.01.2025
Il Presidente Il Giudice Rel. Est.
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano,