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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 04/08/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
V.G. 1753/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 337bis e ss. cod. civ.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. V.G. 1753/2025 promossa da: nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Michela Soldi
e nata a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ), C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Donatella Scardi ricorrenti in forma congiunta e con l'intervento della Pubblico Ministero
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Dalla relazione more uxorio tra le parti del presente giudizio il 21/05/2014 è nato in [...] il minore Persona_1 Venuta meno la loro relazione, con ricorso congiunto del 09/05/2025 le parti hanno sottoposto a questo Tribunale, per l'omologa, le condizioni fra di esse concordate in ordine all'affido, alla collocazione, al diritto di visita e al contributo per il mantenimento della prole.
La causa è stata trattenuta in decisione il 12/06/2025.
Visti gli artt. 337bis e ss. cod. civ., ritiene il Tribunale che le condizioni concordate fra le parti siano conformi a legge e rispondano all' interesse della prole, sicché le stesse possono essere omologate.
L'ascolto della prole è da ritenersi superfluo, stante il fatto che le condizioni qui omologate sono pienamente rispondenti al principio di bigenitorialità.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate, come da concorde richiesta delle parti.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione
OMOLOGA
le seguenti condizioni, proposte dalle parti:
1) il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, i quali Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
2) il figlio sarà collocato presso la madre, dove ha già la Per_1 residenza anagrafica;
le modalità di collocazione del minore, già in essere e concordate tra le parti, prevedono che trascorra con il Per_1 padre due pomeriggi alla settimana, di cui uno con eventuale pernottamento. trascorre i fine settimana alternati con i genitori Per_1 dal venerdì alla domenica;
3) durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore Per_1 fino ad un massimo di 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
i fine settimana saranno alternati tra i genitori dal venerdì alla domenica;
le festività di Natale e Pasqua saranno trascorse da metà con un genitore e metà con l'altro. Per_1
Per quanto attiene al S. Natale, un anno trascorrerà la S. Vigilia Per_1 con il padre e il S. Natale con la madre e, di conseguenza, con alternanza gli anni successivi;
anche le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno seguiranno il criterio dell'alternanza. Le modalità indicate nel ricorso sono quelle che i genitori applicano dal 2022;
4) il signor verserà entro il 30 di ogni mese alla signora Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore CP_1
a mezzo bonifico bancario, la somma di euro 250,00 mensili, da Per_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dal mese di marzo 2026, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come indicate nel protocollo del CNF del 29.11.2017; si dà atto che le parti convengono che il rimborso del 50% delle spese straordinarie documentate dovrà avvenire dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa;
5) si dà atto che le parti concordano che l'Assegno Unico sia percepito al
100% dalla signora CP_1
6) si dà atto che entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti, la signora è insegnante di scuola secondaria di CP_1 secondo grado con uno stipendio di circa 1650,00 euro mensili e il signor
è insegnante di scuola primaria, percependo uno stipendio di Parte_1 circa 1.590,00 euro mensili.
7) si dà atto che entrambi i ricorrenti prestano assenso reciproco al rilascio del passaporto, pur subordinando entrambi a preventivo consenso la possibilità di viaggiare all'estero con il figlio.
DICHIARA le spese di lite compensate;
così deciso in Cremona, il. 4.8.2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 337bis e ss. cod. civ.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. V.G. 1753/2025 promossa da: nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Michela Soldi
e nata a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ), C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Donatella Scardi ricorrenti in forma congiunta e con l'intervento della Pubblico Ministero
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Dalla relazione more uxorio tra le parti del presente giudizio il 21/05/2014 è nato in [...] il minore Persona_1 Venuta meno la loro relazione, con ricorso congiunto del 09/05/2025 le parti hanno sottoposto a questo Tribunale, per l'omologa, le condizioni fra di esse concordate in ordine all'affido, alla collocazione, al diritto di visita e al contributo per il mantenimento della prole.
La causa è stata trattenuta in decisione il 12/06/2025.
Visti gli artt. 337bis e ss. cod. civ., ritiene il Tribunale che le condizioni concordate fra le parti siano conformi a legge e rispondano all' interesse della prole, sicché le stesse possono essere omologate.
L'ascolto della prole è da ritenersi superfluo, stante il fatto che le condizioni qui omologate sono pienamente rispondenti al principio di bigenitorialità.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate, come da concorde richiesta delle parti.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione
OMOLOGA
le seguenti condizioni, proposte dalle parti:
1) il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, i quali Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
2) il figlio sarà collocato presso la madre, dove ha già la Per_1 residenza anagrafica;
le modalità di collocazione del minore, già in essere e concordate tra le parti, prevedono che trascorra con il Per_1 padre due pomeriggi alla settimana, di cui uno con eventuale pernottamento. trascorre i fine settimana alternati con i genitori Per_1 dal venerdì alla domenica;
3) durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore Per_1 fino ad un massimo di 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
i fine settimana saranno alternati tra i genitori dal venerdì alla domenica;
le festività di Natale e Pasqua saranno trascorse da metà con un genitore e metà con l'altro. Per_1
Per quanto attiene al S. Natale, un anno trascorrerà la S. Vigilia Per_1 con il padre e il S. Natale con la madre e, di conseguenza, con alternanza gli anni successivi;
anche le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno seguiranno il criterio dell'alternanza. Le modalità indicate nel ricorso sono quelle che i genitori applicano dal 2022;
4) il signor verserà entro il 30 di ogni mese alla signora Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore CP_1
a mezzo bonifico bancario, la somma di euro 250,00 mensili, da Per_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dal mese di marzo 2026, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come indicate nel protocollo del CNF del 29.11.2017; si dà atto che le parti convengono che il rimborso del 50% delle spese straordinarie documentate dovrà avvenire dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa;
5) si dà atto che le parti concordano che l'Assegno Unico sia percepito al
100% dalla signora CP_1
6) si dà atto che entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti, la signora è insegnante di scuola secondaria di CP_1 secondo grado con uno stipendio di circa 1650,00 euro mensili e il signor
è insegnante di scuola primaria, percependo uno stipendio di Parte_1 circa 1.590,00 euro mensili.
7) si dà atto che entrambi i ricorrenti prestano assenso reciproco al rilascio del passaporto, pur subordinando entrambi a preventivo consenso la possibilità di viaggiare all'estero con il figlio.
DICHIARA le spese di lite compensate;
così deciso in Cremona, il. 4.8.2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria