CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 16/01/2026, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 591/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ROSI ELISABETTA, Giudice monocratico in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17760/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240231550206 ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12869/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rilevato che il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2024 02315502 06/000, relativa ad euro 575,00, derivante dall'iscrizione a ruolo delle spese di giudizio tributario dovute in ragione e ad esito della sentenza n. 12621/20/23 RGR 14537/2022 sez. 20 CGT 1 ° grado di Roma del 19/09/2023
e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n.
212, in quanto nell'atto si fa riferimento a spese 2017, relative ad una sentenza emessa nel 2022, senza allegare la sentenza e consentire l'esercizio del diritto di difesa;
2) Violazione del diritto alla privacy, provenendo l'atto da un indirizzo pec non presente nei pubblici registri, con conseguente inesistenza/nullità della notifica;
3) Mancanza autosufficienza dell'atto, non avendo l'Agenzia provveduto alla notifica della sentenza che è ivi richiamata;
4) Mancato diritto dell'Ader a richiedere il pagamento delle spese processuali in quanto ente pubblico che è stato in giudizio con un proprio funzionario;
che si è costituita l'Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale Roma III e ha chiesto il rigetto di tutti i motivi;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che il ricorso è infondato, che quanto al primo ed al terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, atteso che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che gli atti della riscossione non necessitano di una specifica motivazione quando sono finalizzati al recupero di imposte dichiarate e non versate, ossia quando il contribuente conosce i presupposti della pretesa contributiva scaturente, nel caso di specie, da un precedente giudizio tra le parti conclusosi con sentenza;
che pertanto l'atto impugnato risulta pienamente autosufficiente e motivato in maniera adeguata in riferimento alla sentenza stessa intervenuta tra le parti, della quale non era pertanto necessaria alcuna allegazione;
che del pari infondato il secondo motivo, relativo alla pec dalla quale Agenzia ha effettuato l'invio notificatorio: va ricordato che la Corte di cassazione con la sentenza delle Sezioni Unite n. 15979 del 18/05/2022 (Rv.
664909 - 01) ha precisato che “in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.”, Tale principio vale anche in materia tributaria, laddove la disciplina processuale si applica in forza del rinvio disposto dall'art. 26 comma
5 D.P.R. n.602/ 1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) all'art.60 D.P.R. n.600/1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notifiche nel processo civile. Comunque il contribuente ha avuto piena cognizione dell'atto a lui indirizzato e, come è noto, la funzione dell'attività di notifica è quella di portare a conoscenza del destinatario l'atto che lo riguarda ed è allora evidente che nessuna conseguenza può derivare anche in caso di eventuale ipotesi di vizio, avendo l'atto raggiunto lo scopo ed essendo stato impugnato dal ricorrente (Cass. Sez Unite, n. 7665 del 18/04/2016,
Rv. 639285 – 01); né rileva la questione della sottoscrizione, atteso che Il modello ministeriale, anche per la cartella di pagamento, non prevede la sottoscrizione (cfr. Cass. SU, n. 10266/2018);
che anche il quarto motivo non è fondato, avendo la disciplina sul processo tributario previsto a favore della parte pubblica la ripetibilità di tutti gli oneri processuali (costi affrontati e compensi spettanti per l'assistenza tecnica) anche nei casi in cui l'attività difensiva sia stata svolta da funzionari dell'amministrazione finanziaria
(così Cass. Ord. 4473/2021);
che al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate giusto dispositivo.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPES DI LITE CHE
LIQUIDA IN EURO 391,00.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 22 settembre 2025 dal Giudice monocratico della Sezione
5 della Corte di giustizia tributaria di primo grado.
Il giudice monocraticoElisabetta Rosi
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ROSI ELISABETTA, Giudice monocratico in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17760/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240231550206 ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12869/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rilevato che il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2024 02315502 06/000, relativa ad euro 575,00, derivante dall'iscrizione a ruolo delle spese di giudizio tributario dovute in ragione e ad esito della sentenza n. 12621/20/23 RGR 14537/2022 sez. 20 CGT 1 ° grado di Roma del 19/09/2023
e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n.
212, in quanto nell'atto si fa riferimento a spese 2017, relative ad una sentenza emessa nel 2022, senza allegare la sentenza e consentire l'esercizio del diritto di difesa;
2) Violazione del diritto alla privacy, provenendo l'atto da un indirizzo pec non presente nei pubblici registri, con conseguente inesistenza/nullità della notifica;
3) Mancanza autosufficienza dell'atto, non avendo l'Agenzia provveduto alla notifica della sentenza che è ivi richiamata;
4) Mancato diritto dell'Ader a richiedere il pagamento delle spese processuali in quanto ente pubblico che è stato in giudizio con un proprio funzionario;
che si è costituita l'Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale Roma III e ha chiesto il rigetto di tutti i motivi;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che il ricorso è infondato, che quanto al primo ed al terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, atteso che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che gli atti della riscossione non necessitano di una specifica motivazione quando sono finalizzati al recupero di imposte dichiarate e non versate, ossia quando il contribuente conosce i presupposti della pretesa contributiva scaturente, nel caso di specie, da un precedente giudizio tra le parti conclusosi con sentenza;
che pertanto l'atto impugnato risulta pienamente autosufficiente e motivato in maniera adeguata in riferimento alla sentenza stessa intervenuta tra le parti, della quale non era pertanto necessaria alcuna allegazione;
che del pari infondato il secondo motivo, relativo alla pec dalla quale Agenzia ha effettuato l'invio notificatorio: va ricordato che la Corte di cassazione con la sentenza delle Sezioni Unite n. 15979 del 18/05/2022 (Rv.
664909 - 01) ha precisato che “in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.”, Tale principio vale anche in materia tributaria, laddove la disciplina processuale si applica in forza del rinvio disposto dall'art. 26 comma
5 D.P.R. n.602/ 1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) all'art.60 D.P.R. n.600/1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notifiche nel processo civile. Comunque il contribuente ha avuto piena cognizione dell'atto a lui indirizzato e, come è noto, la funzione dell'attività di notifica è quella di portare a conoscenza del destinatario l'atto che lo riguarda ed è allora evidente che nessuna conseguenza può derivare anche in caso di eventuale ipotesi di vizio, avendo l'atto raggiunto lo scopo ed essendo stato impugnato dal ricorrente (Cass. Sez Unite, n. 7665 del 18/04/2016,
Rv. 639285 – 01); né rileva la questione della sottoscrizione, atteso che Il modello ministeriale, anche per la cartella di pagamento, non prevede la sottoscrizione (cfr. Cass. SU, n. 10266/2018);
che anche il quarto motivo non è fondato, avendo la disciplina sul processo tributario previsto a favore della parte pubblica la ripetibilità di tutti gli oneri processuali (costi affrontati e compensi spettanti per l'assistenza tecnica) anche nei casi in cui l'attività difensiva sia stata svolta da funzionari dell'amministrazione finanziaria
(così Cass. Ord. 4473/2021);
che al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate giusto dispositivo.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPES DI LITE CHE
LIQUIDA IN EURO 391,00.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 22 settembre 2025 dal Giudice monocratico della Sezione
5 della Corte di giustizia tributaria di primo grado.
Il giudice monocraticoElisabetta Rosi