TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/03/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3910/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3910/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ANASTASIO Parte_1 C.F._1
ALICE, elettivamente domiciliata in VIA DE' CARBONESI 9 BOLOGNA presso il difensore avv. D'ANASTASIO ALICE
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTORI PATRIZIO, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA VERMENA 10 40139 BOLOGNA presso il difensore avv.
SANTORI PATRIZIO
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOTI CRISTINA, Controparte_2 elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI N. 5 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. TOTI
CRISTINA
INTERVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente vertenza ha ad oggetto la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(SA) l'11.07.1980 e nato a [...] – Marocco il 3.02.1974, i quali hanno contratto CP_1 matrimonio civile in Bologna il 9.12.2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto
Comune al n. 645, parte 1, serie A - anno 2007.
pagina 1 di 13 Dall'unione sono nati due figli: (25.5.2009 – oggi quasi 16 anni) e (24.2.2011 Per_1 Persona_2
– oggi 14 anni).
In particolare, con ricorso depositato in data 1.04.2022, la sig.ra adiva il Tribunale di Parte_1
Bologna affinché venisse dichiarata la separazione giudiziale tra i coniugi sigg. e Parte_1
, con addebito a quest'ultimo per violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., in CP_1 particolare per la violazione del dovere di assistenza morale;
l'affido condiviso dei figli minori, la loro collocazione prevalente presso di sé e la conseguente assegnazione, in suo favore, della casa coniugale e la regolamentazione della frequentazione padre-figli; un contributo per il mantenimento dei figli, sino alla loro indipendenza economica, per la somma di euro 250,00 ciascuno, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie. In sede di precisazione delle conclusioni, la ricorrente ha altresì domandato che il Tribunale distraesse in suo favore il 100% dell'Assegno Unico.
A sostegno delle proprie domande, la ricorrente:
- con riferimento alla domanda di addebito della separazione, ha rappresentato che la crisi coniugale sarebbe da ascriversi esclusivamente al comportamento del sig. , ossessivamente CP_1
e immotivatamente geloso, il quale avrebbe tenuto atteggiamenti dapprima impropri e insistentemente intrusivi, quindi con il passare del tempo, ed in particolare dall'estate 2021, sempre più persecutori, le avrebbe rivolto illazioni ed offese, anche innanzi ai figli, minacce in suo danno e ai danni dei suoi colleghi di lavoro, ove riteneva che ella avesse trovato una relazione extra-coniugale;
- con riferimento alle domande riferite alla responsabilità genitoriale dei coniugi, alla collocazione dei minori e alla conseguente assegnazione della casa familiare, ha evidenziato come l'affidamento in via condivisa con collocamento presso di sé dovesse ritenersi nel prioritario interesse dei minori, anche tenuto conto del buon rapporto di entrambi i coniugi con i minori, nulla opponendo ad una regolamentazione delle visite padre-figli;
- con riferimento alle domande a contenuto economico in favore dei figli, la ricorrente, insegnante a tempo determinato, ha riferito la consistenza dei propri redditi e le spese sostenute per il canone di locazione della casa coniugale, cui lei provvedeva integralmente.
Si costituiva tempestivamente in giudizio, in data 15.06.2022, il sig. , il quale aderiva CP_1 sostanzialmente alla domanda di separazione, chiedendo, tuttavia, il rigetto della domanda di addebito e il riconoscimento, in suo favore, dell'assegno di mantenimento per l'importo mensile complessivo di euro 300,00; l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con supervisione del servizio sociale competente, la determinazione dei diritti di visita padre-figli; il riconoscimento di un contributo per il mantenimento dei figli minori cui sarà obbligato il convenuto pari ad euro 150,00 ciascuno, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In particolare, il resistente:
- pur aderendo alla domanda di separazione, ha contestato ogni addebito e riferito che la fine della relazione sarebbe riconducibile ad incomprensioni tra i coniugi e ad una mera incompatibilità di coppia;
del resto, nessuno dei presupposti previsti dall'art. 151 co. 2 c.c., sarebbe stato sufficientemente documentato dalla ricorrente: né la violazione di uno dei doveri di cui all'art. 143 c.c., né tanto meno il nesso causale tra la sua condotta asseritamente persecutoria e la crisi coniugale;
pagina 2 di 13 - con riferimento alle domande riferite alla responsabilità genitoriale dei coniugi, collocazione dei minori e assegnazione della casa familiare, il resistente ha sostanzialmente condiviso le richieste avanzate dalla moglie;
- con riferimento alle domande a contenuto economico, ha rilevato di essere disoccupato dall'anno 2019 poiché in attesa del completamento della procedura di rinnovo del permesso di soggiorno, sicché il Tribunale avrebbe dovuto tenere in considerazione la sperequazione reddituale tra i coniugi e l'incapacità, senza colpa, del resistente a mantenersi in modo autonomo tanto al fine del riconoscimento dell'assegno di mantenimento in suo favore, cui non poteva in alcun modo essere addebitata la separazione, quanto ai fini della determinazione del contributo per il mantenimento dei figli.
Alla prima udienza di comparizione del 28.06.2022, il Presidente delegato ha sentito le parti nel contraddittorio tra loro e, preso atto della loro volontà di non volersi conciliare, su concorde loro richiesta, ha delegato il Servizio Sociale territorialmente competente con il compito di svolgere una indagine psico-sociale – anche con compiti di vigilanza e monitoraggio – sui genitori, sui minori e sulla relazione genitori/figli, riferendo ogni elemento utile sul nucleo familiare, rimettendo altresì al Servizio di effettuare l'audizione dei minori nelle modalità ritenute più opportune.
Quindi, con ordinanza del 22.11.2022, il Presidente delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente nel reciproco mutuo rispetto e sono stati adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti ritenuti opportuni. La predetta ordinanza, regolarmente comunicata alle parti e al P.M., non è stata reclamata.
Con sentenza n. 1069 del 18.05.2023, il Tribunale ha pronunciato sentenza parziale di separazione e, con ordinanza riservata, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
Instaurata la fase di merito con riferimento alle domande accessorie al vincolo matrimoniale, la causa è stata istruita con l'escussione della teste indotta da parte ricorrente, nonché con l'escussione degli ulteriori testi indiretti cui la prima si era riferita, tutti sul capitolato di prova di parte ricorrente e nei limiti della sua ammissione, nonché con produzione documentale. È stato, inoltre, più volte confermato il mandato già conferito ai Servizi Sociali, già delegati anche all'ascolto dei minori, ai fini del loro costante aggiornamento sull'andamento del nucleo familiare.
Con decreto in data 20.06.2024, il Giudice, preso atto del contenuto delle relazioni dei Servizi Sociali, dalle quali è emersa una profonda conflittualità tra i coniugi, le difficoltà materne a far fronte all'atteggiamento oppositivo dei ragazzi e importanti criticità nella condotta del padre, prevalentemente impermeabile alle proposte e ai progetti del Servizio, ha nominato, per le ragioni ivi rappresentante e che qui si intendono integralmente condivise e richiamate, un curatore speciale per i minori e Per_1
, assegnando al medesimo termine per la costituzione in giudizio e per prendere Persona_3 posizione in merito agli interessi dei minori.
Con comparsa ritualmente e tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio la curatrice speciale dei minori e , la quale ha riferito dei colloqui con l'assistente sociale referente Per_1 Persona_2 del nucleo familiare e degli incontri con i minori, evidenziando come i ragazzi sono sembrati eccessivamente coinvolti nel conflitto tra i coniugi e seriamente addolorati per la situazione, nonché come gli stessi risultassero, entrambi, sinceramente legati ai genitori, con i quali avrebbero voluto mantenere costanti rapporti. I genitori, dal canto loro, non mostravano alcuna linea educativa comune o un progetto genitoriale condiviso. pagina 3 di 13 La curatrice ha quindi chiesto al Tribunale: l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con loro collocamento prevalente presso la mamma e la definizione di un calendario di visite settimanali per gli incontri padre-figli secondo le esigenze e nel rispetto degli impegni e delle aspettative dei minori, sempre che siano volute e non disturbanti;
l'attivazione di un servizio di educativa domiciliare in carico ai Servizi Sociali e la immediata presa in carico di entrambi i minori da parte della neuropsichiatria infantile;
il monitoraggio e la vigilanza sul nucleo familiare a cura del
Servizio Sociale per tre anni dalla decisione del giudizio, segnalando eventuali situazioni pregiudizievoli alle autorità competenti;
un contributo per il mantenimento dei figli per euro 150,00 mensili ciascuno, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia da parte del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 29 ottobre 2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
SULL'ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE
Parte ricorrente ha domandato al Tribunale che fosse pronunciato l'addebito della separazione personale tra i coniugi al sig. , ex art. 151 co. 2 c.c., atteso che è a quest'ultimo che CP_3 dovrebbe essere ascritta la responsabilità esclusiva della separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri coniugali, in particolare modo al dovere di assistenza morale, di correttezza e di rispetto dell'altro coniuge ex art 143 c.c., cui causalmente ha avuto seguito la crisi coniugale e l'intollerabilità della convivenza.
A sostegno di quanto richiesto, la signora ha dedotto che il marito ha sempre mostrato una Parte_1 gelosia possessiva nei suoi confronti, accusandola di comportamenti provocatori del tutto inesistenti;
gelosia tradottasi in atteggiamenti dapprima impropri e insistentemente intrusivi, che la moglie aveva sopportato per affectio coniugalis, quindi, con il passare del tempo, in illazioni ed offese, anche innanzi ai figli, minacce in suo danno e ai danni dei suoi colleghi di lavoro.
In particolare, le condotte umilianti e vessatorie del marito sarebbero andate acuendosi, fino a quando,
a far data dall'estate 2021, il convenuto avrebbe iniziato ad assumere comportamenti persecutori, concretizzatisi ne seguire la moglie nel percorso casa – lavoro, luogo in cui egli riteneva che la signora avesse instaurato una relazione extraconiugale, fino a presentarsi sul suo luogo di lavoro per cercare colloqui con la dirigente e i colleghi e ad inviare a questi ultimi messaggi dal contenuto ambiguo.
La ricorrente ha precisato che la condotta del convenuto aveva creato una condizione di forte tensione familiare, tanto che ella, preoccupata e spaventata dai comportamenti ossessivi del marito, si era rivolta al Servizio Sociale e all'Associazione Casa delle Donne, ai fini di avere un sostegno psicologico.
In considerazione delle perduranti condotte persecutorie del marito, peraltro, la signora si è successivamente determinata a sporgere una pluralità di querele nei suoi confronti;
stessa cosa ha fatto anche il collega di lavoro che il sig. riteneva essere l'amante della moglie, querelandolo. CP_1
Dal canto suo, il sig. ha negato ogni addebito, rilevando come la fine della relazione fosse CP_1 riconducibile ad incomprensioni tra i coniugi e ad una mera incompatibilità di coppia;
del resto, nessuno dei presupposti previsti dall'art. 151 co. 2 c.c., sarebbe stato – a suo dire - sufficientemente documentato dalla ricorrente: né la violazione di uno dei doveri di cui all'art. 143 c.c., né tanto meno il nesso causale tra la condotta asseritamente persecutoria del convenuto e la crisi coniugale. pagina 4 di 13 Tanto premesso, è avviso del Collegio che la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente sia fondata e debba trovare accoglimento.
Si ritiene utile osservare, preliminarmente, che, ai fini dell'addebito della separazione, il tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere dall'uno e/o dall'altro coniuge comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri scaturenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. L'indagine deve quindi essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti assunti da entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass., Sez. I, ord. 7/06/21, n. 15819). Non è sufficiente, pertanto, la sola violazione dei doveri che discendono dal matrimonio, ma è necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nell'insorgere della crisi coniugale ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, alla luce del raffronto dei comportamenti assunti da entrambi i coniugi.
L'onere della prova, secondo i principi generali in materia, grava sul coniuge istante, il quale è tenuto a dimostrare, nel contempo, la condotta contestata e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda rispetto all'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale.
Venendo al caso di specie, ritiene il Collegio che la documentazione in atti e le deposizioni testimoniali acquisite nel corso dell'istruttoria abbiano consentito di accertare che il sig. , quanto meno nel CP_1 corso dell'ultimo anno del rapporto coniugale, ha posto in essere condotte di molestia e vessazione morale in danno della moglie, concretizzatesi in comportamenti umilianti e prevaricatori reiterati, idonei ad integrare una violazione del dovere di assistenza morale di cui all'art. 143 c.c., determinante la intollerabilità della convivenza e la crisi coniugale.
In effetti, i fatti allegati dalla ricorrente sono stati, almeno in parte, accertati nel corso dell'istruttoria di questo giudizio.
Sono stati, invero, escussi taluni dei colleghi di lavoro della signora insegnante a tempo Parte_1 determinato per l'anno scolastico 2021-2022 presso l'istituto scolastico Romagnoli.
La Sig.ra insegnante presso il predetto plesso scolastico, ha confermato che, il Testimone_1 giorno 21 settembre 2021, il sig. passava più volte davanti alla scuola e urlando e con voce alta CP_1 accusava la moglie di intrattenere una relazione extraconiugale con un insegnante del medesimo plesso, inveendo nei loro confronti. La teste ha altresì precisato che: “[…]Adr: io e il abbiamo uno Pt_2 stretto rapporto di amicizia anche fuori dall'ambiente scolastico;
posso escludere in modo netto e deciso che sia mai esistita una relazione sentimentale tra lui e la . Adr.: si, ricordo che il Parte_1 giorno della passeggiata con gli alunni di cui ho riferito, la ha avuto una specie di attacco Parte_1 di panico;
farfugliava, si è buttata anche in terra, l'ho vista molto provata. Questo è accaduto prima di uscire con gli alunni;
in quel contesto la , presa da parte, mi ha raccontato della sua vicenda Parte_1 con il marito, che la accusava di una relazione con il collega. All'inizio ho minimizzato la situazione ma poi, dopo che la mi ha mostrato una serie di messaggi che il marito Io aveva mandato, Parte_1 ho deciso di chiamare la Casa delle Donne per avere un ausilio per gestire la situazione che mi stava sembrando sempre più seria”. Dello stesso tenore anche l'episodio del 29 settembre 2021, rispetto al pagina 5 di 13 quale la teste ha riferito che, in occasione di un aperitivo insieme ai colleghi di lavoro, non presente la sig.ra il convenuto è arrivato sui luoghi e ha irriso il collega accusato della relazione Parte_1 extraconiugale con la moglie con parole di scherno a tono di voce molto alto;
la teste aggiungeva, al riguardo che: “[…] il mi ha riferito che è stato seguito dallo , è stato contattato Pt_2 CP_1 ripetutamente per telefono e per messaggi, con biglietti lasciati sulla sua bici, tanto che decise di sporgere una querela per stalking proprio in relazione a questi fatti subiti. Aggiungo che il giorno dell'aperitivo, quando lo si era allontanato già da un po', un nostro collega, CP_1 Persona_4 era fermo alla fermata dell'autobus da solo per rientrare a casa e fu avvicinato dallo che CP_1 insistentemente voleva continuare a parlargli;
lui era solo e non si è sentito di interloquire con lo CP_1
e decise di salire sul primo autobus, anche se non era quello che doveva prendere, per allontanarsi”. Ancora, ha dichiarato la teste che “il 23.2.2022, circa le 8 di mattina e mi sono trovata lo sotto CP_1 casa;
mi sono fermata in bicicletta e gli ho chiesto cosa stesse facendo;
i toni della voce si sono alzati, lui continuava a dire che ci avrebbe denunciato me e i miei colleghi alludendo sempre al fatto che la moglie fosse una poco di buono. […] La mia compagna e convivente poi mi riferì che, circa mezzora dopo l'incontro in bicicletta, qualcuno aveva suonato al campanello cercando di una tale “ ””. Pt_1
Il Tribunale, tenuto conto che la teste, nell'esposizione dei fatti, ha fatto riferimento a dichiarazioni a lei rese da altri soggetti, ha disposto l'escussione delle persone menzionate de relato, in particolare il sig. e la sig.ra PE DR. Testimone_2
Il teste anch'egli insegnante presso il plesso scolastico Romagnoli, ha confermato Testimone_3
l'episodio del 21 settembre 2021, e riferito al riguardo che: “[..] ricordo bene la data, ovvero il
16.9.2021, ed era una delle prime uscite con gli alunni dopo il periodo di Covid;
ricordo bene questa data in quanto è stato l'inizio di un vero e proprio incubo;
la mia collega mi informò che il Parte_1 marito era ossessionato dal ritenermi amante di lei. Ricordo che era in uno stato di profonda agitazione e con calma ho cercato di capire cosa stesse succedendo. Era una mia collega da circa 3 anni e con lei non avevo mai preso neanche un caffè; c'era sempre stato un rapporto di meri colleghi di scuola. Nel momento in cui siamo usciti con gli alunni, ho visto il sig. sulla strada in CP_1 macchina;
avevamo in mente di fare una passeggiata di 10 minuti;
io ero alla testa della fila di bambini e in coda c'erano le colleghe e . Ad un certo punto ho incrociato lo Tes_1 Parte_1 sguardo dello che mi ha rivolto dei gesti volgari e provocatori;
io ho proseguito senza CP_1 rispondere minimamente e dopo circa un minuto mi è passato affianco in auto: non ricordo se avesse il finestrino abbassato, ma ricordo nitidamente che continuava a farmi dei gesti aggressivi come se volesse regolare i conti”. E ancora, con riferimento all'episodio del 29 settembre 2021, “ricordo l'episodio; eravamo al termine di una riunione di lavoro a scuola e con gli altri colleghi decidemmo di prendere un aperitivo in un bar vicino alla scuola;
erano circa le ore 18; ho visto lo di là dalla CP_1 strada che con lo sguardo mi lasciava intendere di voler regolare i conti minacciosamente (del tipo “ci vediamo dopo e facciamo i conti”); noi ci fermammo nel dehor del bar e in quel momento è sopraggiunto lo che ha chiamato la collega PE parlando qualche minuto con lei. Subito CP_1 dopo l'ho visto arrivare vicino a dove ero seduto e mi ha dato una pacca sulla spalla, dicendomi che
“mancava solo ”, che l'avrebbe detto alla mia ragazza e cose di questo genere. Io gli dissi di Pt_1 andarsene perché altrimenti avrei chiamato il 113.” Il teste ha quindi precisato: “ Devo aggiungere che episodi di questo tenore sono durati un anno intero;
è capitato di incontrarlo casualmente o in altri momenti di vederlo proprio appostato;
sempre si è rivolto a me con frasi offensive e minacciose, accennando anche ad una mia sorella che vive a Brescia. Da un certo momento in poi ho ricevuto pagina 6 di 13 anche una serie di messaggi scritti e vocali sul telefono e non mi spiego come abbia avuto il mio numero di cellulare. Ho sporto due denunce, una in Questura e una ai Carabinieri;
per quanto ne so, finora non mi sono arrivate comunicazioni al riguardo. Gli episodi sono terminati circa un anno fa;
l'ultimo contatto è stato un messaggio telefonico e poi non ho più incontrato il sig. . Devo dire CP_1 che sono cessati questi incontri e queste molestie in corrispondenza con il cambio di scuola della sig.ra
”. Parte_1
Da ultimo, anche la teste PE DR ha confermato l'episodio del 29 settembre 2021 e il tenore della condotta del convenuto.
Negli stessi termini, sono state depositate in atti le relazioni della Casa delle Donne del 14.06.22
19.10.22 e del 6.07.2023, le quali riproducono sostanzialmente il quadro delineato dalla ricorrente, a conferma della coerenza delle sue deduzioni, sempre concordanti.
Si aggiunga che è stata depositata in atti l'ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Bologna con la quale il Giudice ha ordinato l'imputazione coatta nei confronti del sig. per il reato di CP_1 maltrattamenti in famiglia, ove pure è ricostruito un ambiente familiare sostanzialmente coincidente a quanto lamentato dalla ricorrente (cfr. doc. allegato p.c. del 29.10.24 di parte ricorrente).
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio che le deposizioni testimoniali acquisite, che per loro specificità e coerenza sono apparse pienamente attendibili, in uno con le risultanze documentali di cui si è detto, dimostrano la fondatezza delle allegazioni della ricorrente, tanto con riferimento al quadro insistentemente controllante e vessatorio in cui egli è stata costretta, almeno nell'ultimo anno di matrimonio, quanto rispetto alla sua efficacia eziologica rispetto alla intollerabilità della convivenza e alla fine del matrimonio.
Del resto, rispetto a tale quadro, il resistente non ha offerto alcun elemento idoneo a contrastare le condotte che gli sono state addebitate, le quali peraltro non sono state nemmeno specificamente contestate, se non al verbale di udienza di prima comparizione del 28.06.2022, ove il ricorrente ha dichiarato : “È vero che sono andato davanti alla scuola dove lavora, ma non ho fatto alcuna scenata;
ero lì solo perché avevo capito che c'è qualcosa che non va tra me e mia moglie a causa di un collega. Non ho mai rivolto espressioni volgari nei confronti di mia moglie davanti ai figli”. Né, del resto, è stata dedotta alcuna altra possibile ragione della fine della relazione ovvero sono stati effettivamente circostanziati comportamenti della signora in qualche modo afferenti alla crisi coniugale, salvo fare riferimento genericamente a incomprensioni e una mera incompatibilità di coppia. Peraltro, solo altrettanto genericamente è stato dichiarato dal resistente che “Sono 8 anni che non posso dormire in camera da letto, perché mia moglie mi fa dormire in cucina”, affermazione che non può ritenersi sufficiente, da sola e a fronte delle risultanze convergenti in senso inverso di cui si è detto, a provare l'eventuale anteriorità della crisi matrimoniale.
Deve pertanto trovare accoglimento la domanda di addebito formulata della sig.ra Parte_1
SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
Le parti, ivi compresa la curatrice speciale dei minori, hanno concluso domandando l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. La ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, tenuto conto delle relazioni di aggiornamento dei servizi sociali, ha formulato in via subordinata domanda di affido esclusivo a sé dei bambini della coppia.
Il Collegio ritiene di aderire alle istanze avanzate dalle parti concordemente.
pagina 7 di 13 Come è noto, nell'ottica del perseguimento del migliore interesse per i minori, la regola dell'affidamento condiviso costituisce il regime ordinario nell'esercizio della responsabilità genitoriale, oltreché una scelta preferenziale al fine di garantire il diritto dei minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori (cfr. Cass., sez. I, 08/05/2024 n.12474). La sua derogabilità risulta possibile e si giustifica solo nel caso in cui la sua applicazione possa risultare pregiudizievole per l'interesse dei minori, tali da ritenersi preferibile escludere o limitare l'intervento di uno dei genitori nella dialettica educativa dei bambini.
A tal fine, il Tribunale è tenuto ad operare un giudizio prognostico circa l'idoneità di crescere ed educare la prole dell'uno o dell'altro genitore, valutandone, anche con riferimento alla condotta pregressa, da un lato la capacità di stabile relazione affettiva, di attenzione, di comprensione e dall'altro la personalità, nonché le consuetudini di vita e l'ambiente offerto ai figli stessi (cfr. Cass., sez. I,
11/07/2024 , n. 19103), tenuto altresì conto delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli.
Nel caso in esame, per quanto risulti chiaramente dalle relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali che l'aspra conflittualità tra i coniugi, in uno con il contesto di disgregazione del nucleo familiare, ha ripercussioni negative sui figli della coppia, così come dimostrato dalle manifestazioni di malessere dei ragazzi, emerge altresì chiaramente dagli atti come entrambi i genitori sono presenti per i ragazzi, interessati ed impegnati nel rapporto con i figli, pur manifestando delle criticità nella condivisione di un progetto educativo condiviso.
In relazione a quanto sopra, ritiene il Collegio che non emergano elementi tali da indurre a derogare alla regola dell'affido condiviso, ex art. 337 ter c.c., rispetto al quale, tuttavia, tenuto conto delle difficoltà emerse, si considera necessario mantenere il compito già assegnato ai Servizi Sociali per vigilare e monitorare la situazione familiare e le condizioni psicofisiche dei minori per la durata di anni due, con attivazione di ogni intervento reputato utile e di supporto per il nucleo familiare e i minori.
Con riferimento al collocamento dei minori, il Collegio ritiene di confermare il provvedimento in essere, tenuto conto degli interessi dei minori e delle loro abitudini, oltreché della richiesta congiunta delle parti, che non vi è ragione di disattendere.
I minori dovranno essere, pertanto, collocati prevalentemente presso la madre, cui consegue l'assegnazione in suo favore della casa familiare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 sexies c.c., norma che, com'è noto, è volta ad assicurare alla prole la prosecuzione delle abitudini di vita, ivi compresa la permanenza nel contesto domestico in cui è vissuta, il più possibile conformi a quelle godute prima del fenomeno separativo (v. Cass. civ.,18 settembre 2013, n. 21334).
Quanto alle visite padre-figli, il Collegio parimenti ritiene di confermare il provvedimento in essere, avuto riguardo al primario interesse dei minori al mantenimento di un rapporto il quanto più continuativo ed equilibrato con il padre e la realizzazione della bi-genitorialità, con la presenza e partecipazione di entrambi i genitori nell'evoluzione della vita della figlia e nell'adempimento del loro diritto-dovere di genitori, secondo quanto stabilito dagli artt. 147, 315 bis, 337 bis c.c.
È tuttavia necessaria la seguente precisazione. È emerso dalle relazioni di aggiornamento dei servizi sociali che le visite infrasettimanali padre-figli non sono risultate sempre praticabili, in alcune occasioni per impegni lavorativi del sig. , in altre perché sembrerebbe che i minori abbiano CP_1 preferito mantenere la loro routine presso la casa materna, di fatto non richiedendo di recarsi dal padre nel corso della settimana. È inoltre emerso che, da un lato, abbia in certi casi Persona_2 manifestato il desiderio di passare più tempo con il padre, mentre la minore allo stato non vuole Per_1
pagina 8 di 13 recarsi dal padre, non sentendosi sicura e a suo agio, in considerazione di un'accesa discussione avvenuta tra i due il 9.07.2024.
Tenuto conto di quanto sopra, le visite padre-figli proseguiranno secondo il calendario meglio precisato in dispositivo, reputato idoneo a garantire il diritto dei bambini ad un rapporto stabile e continuativo col genitore non collocatario, tenuto conto delle loro esigenze e nel rispetto degli impegni e delle aspettative dei minori.
SUI PROVVEDIMENTI A CONTENUTO ECONOMICO
La ricorrente ha domandato un contributo economico per il mantenimento dei figli per euro 250,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie e, in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto altresì la distrazione in suo favore del 100% dell'assegno unico, anche tenuto conto dell'omesso adempimento del Sig. agli obblighi di mantenimento impostigli con l'ordinanza presidenziale del CP_1
22.11.2024.
Il resistente ha chiesto la riduzione del contributo economico in favore dei figli ad euro 150,00 ciascuno, oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore per euro 300,00.
La curatrice speciale ha concluso domandando che il padre contribuisca al mantenimento dei figli con il versamento di un assegno di euro 150,00 mensili ciascuno ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Tanto premesso, quanto alle consistenze reddituali dei due coniugi, è possibile rilevare quanto segue, come dalla documentazione in atti e dalle informazioni fornite dalle parti all'udienza del 28.06.2022, nonché dal resistente all'udienza dell'11.05.2023 e 12.09.2024.
La ricorrente è insegnante a tempo determinato, il cui incarico è soggetto a rinnovo annuale, e percepisce un reddito mensile come di seguito:
- mod. 730/2021 = 1.510,00 circa;
- mod. 730/2023 = 1.640,00 circa;
- mod. 730/2024 = 1.540,00 circa.
Il calcolo è stato effettuato prendendo a base il reddito imponibile e considerando l'imposta netta e le addizionali (se dovute), infine dividendolo per 12 mensilità.
La ricorrente vive nella casa coniugale, oggetto di contratto di locazione intestato al marito, sostenendo integralmente il canone mensile di locazione per euro 570,00.
Il resistente ha prodotto la sola seguente documentazione reddituale:
- attestazione ISEE del 3.02.2022 = euro 4.340,00 circa, ISEE Ordinario
- mod. 730/2024 = euro 520 circa per gg. 20 lavorati.
Il sig. ha dichiarato di aver percepito, sino all'anno 2019, circa 1.700 euro netti al mese, quindi CP_1 una media di 3.000 euro mensili per lavori in nero in autonomia in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, nonché, regolarizzato il titolo di soggiorno, ha prestato attività lavorativa presso un ristorante, percependo un compenso di 8 euro l'ora per 6 ore al giorno, per 5 giorni alla settimana, quindi 400 euro per 15 giorni.
Il resistente ha inoltre ha riferito che, dal momento in cui ha lasciato la casa coniugale, si è trasferito in un'abitazione in comodato d'uso di proprietà del suo datore di lavoro, sita in Casalecchio, via
Porrettana n. 11, per la quale non sostiene canoni locativi. La circostanza è da considerarsi significativa pagina 9 di 13 anche rispetto alla effettiva serietà e consistenza dell'occupazione nelle more reperita dal resistente, tenuto conto che altrimenti non si giustificherebbe la messa a disposizione al lavoratore di un'abitazione, a titolo gratuito, da parte del suo datore di lavoro.
Tanto premesso, il Collegio ritiene congruo definire le domande a contenuto economico come segue.
1. Il contributo economico per il mantenimento dei figli della coppia
Con riferimento all'assegno per il mantenimento dei figli minori a favore del genitore collocatario, si deve anzitutto rilevare che l'ammontare di tale assegno è determinato secondo il combinato disposto degli artt. 147 e 337 ter comma 4 c.c., tenendo conto: dell'età dei figli minori della coppia e in particolare delle loro attuali esigenze, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle capacità di reddito dei genitori (come emerge dalla loro documentazione reddituale in atti e dalle dichiarazioni dagli stessi fornite), con particolare riguardo a quella del genitore obbligato, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Tenuto conto di quanto sopra e delle consistenze economiche delle parti, come sopra rappresentate, nel caso in esame l'assegno di mantenimento per i minori può congruamente determinarsi in €. 250,00 mensili ciascuno, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla ricorrente collocataria entro il giorno 5 di ciascun mese.
2. Le spese straordinarie
Le spese straordinarie, meglio elencate in dispositivo come da apposito protocollo, devono essere ripartite, come da concorde richiesta tra le parti, nella misura del 50% per ciascun genitore.
3. La ripartizione dell'Assegno Unico
Deve essere dichiarata inammissibile la domanda avanzata dalla ricorrente in merito all'attribuzione dell'assegno unico, peraltro formulata solo in sede di precisazioni. L'attribuzione dell'Assegno Unico seguirà il regime ex lege conseguente all'affidamento condiviso dei minori, sicché, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 230/21, spetterà in parti uguali alle parti, entrambe esercenti la responsabilità genitoriale.
4. L'assegno di mantenimento in favore del resistente
Il sig. ha chiesto il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento pari ad euro CP_1
300,00, tenuto conto della sperequazione reddituale tra i coniugi e dell'incapacità, senza colpa del resistente, irregolare sul territorio nazionale per diverso periodo, a mantenersi in modo autonomo.
La domanda è infondata e, pertanto, non può essere accolta, per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente, si precisa che il diritto all'assegno, nella separazione personale, compete al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, ex art. 156 c.c., allorché si accerti che lo stesso, da un lato, non sia in grado di mantenere, con i propri redditi, un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro, e che, dall'altro lato, alla stregua di una valutazione comparativa, sussista una situazione di disparità economica tale per cui il coniuge richiedente l'assegno versi in una condizione deteriore rispetto all'altro (cfr. ex multis Cass. n.
770/2018; Cass. 12196/2017; Cass. n. 12196/2017; Cass. n. 19042/2003).
È quindi escluso che al resistente possa essere riconosciuto un assegno di mantenimento, tenuto conto che il Tribunale si è già espresso nel senso che è alla sua condotta che può dirsi addebitabile la separazione.
pagina 10 di 13 SULLE SPESE DI LITE DEL PRESENTE GIUDIZIO
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto devono essere poste a carico del resistente, risultato prevalentemente soccombente;
le spese sostenute dal curatore speciale dei minori, invece, devono essere ripartite tra i coniugi, al 50% ciascuno, in quanto la nomina della curatrice speciale deve attribuirsi alla condotta conflittuale degli stessi genitori (da liquidarsi in favore dello Stato, essendo stata ammessa, la curatrice, al patrocinio a spese dello Stato).
Le spese si liquidano in dispositivo tenuto conto della natura, del valore indeterminabile e di complessità bassa della causa, ai valori medi per tutte le fasi del giudizio, in considerazione della consistenza dell'attività processuale svolta, ancorché non di particolare complessità, secondo in criteri dettati dal D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal successivo D.M. n. 147/2022, considerata altresì
l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato del resistente e di entrambi i minori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dà atto della intervenuta separazione personale dei coniugi, dichiarata da questo Tribunale con sentenza parziale n. 1069 del 18.05.2023 ;
2. dichiara la separazione addebitabile al marito ai sensi dell'art. 151, co. 2 c.c.;
3. dispone l'affido condiviso tra i genitori dei figli minori, i quali manterranno, entrambi, la responsabilità genitoriale sui minori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli e ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando avranno i minori presso di sé. È obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni, con l'avvertimento che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
4. dispone che i servizi sociali territorialmente competenti mantengano costante vigilanza e monitoraggio sulla situazione familiare e sulle condizioni psicofisiche dei minori per la durata di anni due, con attivazione di ogni intervento reputato utile, di supporto per il nucleo familiare e i minori;
5. dispone la collocazione prevalente dei minori presso la madre, sig.ra Parte_1
6. assegna la casa familiare sita in Bologna, Via Giovanni Bertini n. 8 alla sig.ra Parte_1
7. dispone che il padre, sig. , possa sentire i figli minori quando lo vorrà e vederli e CP_1 tenerli con sé, previo accordo con la madre e comunque, in caso, in mancanza di accordo:
- a weekend alterni dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 21,00, quando li riporterà a casa della madre;
oltre ad un pomeriggio infrasettimanale con pernotto fino al mattino successivo, quando li riporterà a scuola, da concordarsi – in assenza di accordo il mercoledì;
- per 7 giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il Natale e il Capodanno, 3 giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, e, infine, per
3 settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo (non scolastico), da concordare con la madre entro il mese di maggio precedente;
8. pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a CP_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma mensile complessiva di €500,00 (= euro pagina 11 di 13 250,00 (duecentocinquanta) ciascuno), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
9. pone a carico di entrambi i coniugi le spese straordinarie, nella misura del 50% ciascuno.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie dì vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, le spese straordinarie, come previsto dal Protocollo del
Tribunale di Bologna del 9.8.2017, si devono intendere così ripartite: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
- spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
- campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
- spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
- abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
- spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
- visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
- Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
;
10. rigetta la domanda di assegno di mantenimento avanzata dal resistente, sig. ; CP_1
11. dichiara inammissibile la ulteriore domanda avanzata dalla ricorrente, sig.ra Parte_1
12. condanna il sig. a pagare in favore della sig.ra la somma di Parte_3 Parte_1 euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali forfetarie, IVA e CPA come per legge;
pagina 12 di 13 13. pone le spese della curatrice speciale (liquidate con separato decreto) a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, da liquidarsi in favore dello Stato.
Si comunichi anche al servizio sociale competente.
Così deciso in Bologna nella Camera di consiglio della Prima sezione civile il 22.1.2025
Il Presidente estensore dott. Bruno Perla
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3910/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ANASTASIO Parte_1 C.F._1
ALICE, elettivamente domiciliata in VIA DE' CARBONESI 9 BOLOGNA presso il difensore avv. D'ANASTASIO ALICE
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTORI PATRIZIO, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA VERMENA 10 40139 BOLOGNA presso il difensore avv.
SANTORI PATRIZIO
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOTI CRISTINA, Controparte_2 elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI N. 5 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. TOTI
CRISTINA
INTERVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente vertenza ha ad oggetto la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(SA) l'11.07.1980 e nato a [...] – Marocco il 3.02.1974, i quali hanno contratto CP_1 matrimonio civile in Bologna il 9.12.2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto
Comune al n. 645, parte 1, serie A - anno 2007.
pagina 1 di 13 Dall'unione sono nati due figli: (25.5.2009 – oggi quasi 16 anni) e (24.2.2011 Per_1 Persona_2
– oggi 14 anni).
In particolare, con ricorso depositato in data 1.04.2022, la sig.ra adiva il Tribunale di Parte_1
Bologna affinché venisse dichiarata la separazione giudiziale tra i coniugi sigg. e Parte_1
, con addebito a quest'ultimo per violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., in CP_1 particolare per la violazione del dovere di assistenza morale;
l'affido condiviso dei figli minori, la loro collocazione prevalente presso di sé e la conseguente assegnazione, in suo favore, della casa coniugale e la regolamentazione della frequentazione padre-figli; un contributo per il mantenimento dei figli, sino alla loro indipendenza economica, per la somma di euro 250,00 ciascuno, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie. In sede di precisazione delle conclusioni, la ricorrente ha altresì domandato che il Tribunale distraesse in suo favore il 100% dell'Assegno Unico.
A sostegno delle proprie domande, la ricorrente:
- con riferimento alla domanda di addebito della separazione, ha rappresentato che la crisi coniugale sarebbe da ascriversi esclusivamente al comportamento del sig. , ossessivamente CP_1
e immotivatamente geloso, il quale avrebbe tenuto atteggiamenti dapprima impropri e insistentemente intrusivi, quindi con il passare del tempo, ed in particolare dall'estate 2021, sempre più persecutori, le avrebbe rivolto illazioni ed offese, anche innanzi ai figli, minacce in suo danno e ai danni dei suoi colleghi di lavoro, ove riteneva che ella avesse trovato una relazione extra-coniugale;
- con riferimento alle domande riferite alla responsabilità genitoriale dei coniugi, alla collocazione dei minori e alla conseguente assegnazione della casa familiare, ha evidenziato come l'affidamento in via condivisa con collocamento presso di sé dovesse ritenersi nel prioritario interesse dei minori, anche tenuto conto del buon rapporto di entrambi i coniugi con i minori, nulla opponendo ad una regolamentazione delle visite padre-figli;
- con riferimento alle domande a contenuto economico in favore dei figli, la ricorrente, insegnante a tempo determinato, ha riferito la consistenza dei propri redditi e le spese sostenute per il canone di locazione della casa coniugale, cui lei provvedeva integralmente.
Si costituiva tempestivamente in giudizio, in data 15.06.2022, il sig. , il quale aderiva CP_1 sostanzialmente alla domanda di separazione, chiedendo, tuttavia, il rigetto della domanda di addebito e il riconoscimento, in suo favore, dell'assegno di mantenimento per l'importo mensile complessivo di euro 300,00; l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con supervisione del servizio sociale competente, la determinazione dei diritti di visita padre-figli; il riconoscimento di un contributo per il mantenimento dei figli minori cui sarà obbligato il convenuto pari ad euro 150,00 ciascuno, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In particolare, il resistente:
- pur aderendo alla domanda di separazione, ha contestato ogni addebito e riferito che la fine della relazione sarebbe riconducibile ad incomprensioni tra i coniugi e ad una mera incompatibilità di coppia;
del resto, nessuno dei presupposti previsti dall'art. 151 co. 2 c.c., sarebbe stato sufficientemente documentato dalla ricorrente: né la violazione di uno dei doveri di cui all'art. 143 c.c., né tanto meno il nesso causale tra la sua condotta asseritamente persecutoria e la crisi coniugale;
pagina 2 di 13 - con riferimento alle domande riferite alla responsabilità genitoriale dei coniugi, collocazione dei minori e assegnazione della casa familiare, il resistente ha sostanzialmente condiviso le richieste avanzate dalla moglie;
- con riferimento alle domande a contenuto economico, ha rilevato di essere disoccupato dall'anno 2019 poiché in attesa del completamento della procedura di rinnovo del permesso di soggiorno, sicché il Tribunale avrebbe dovuto tenere in considerazione la sperequazione reddituale tra i coniugi e l'incapacità, senza colpa, del resistente a mantenersi in modo autonomo tanto al fine del riconoscimento dell'assegno di mantenimento in suo favore, cui non poteva in alcun modo essere addebitata la separazione, quanto ai fini della determinazione del contributo per il mantenimento dei figli.
Alla prima udienza di comparizione del 28.06.2022, il Presidente delegato ha sentito le parti nel contraddittorio tra loro e, preso atto della loro volontà di non volersi conciliare, su concorde loro richiesta, ha delegato il Servizio Sociale territorialmente competente con il compito di svolgere una indagine psico-sociale – anche con compiti di vigilanza e monitoraggio – sui genitori, sui minori e sulla relazione genitori/figli, riferendo ogni elemento utile sul nucleo familiare, rimettendo altresì al Servizio di effettuare l'audizione dei minori nelle modalità ritenute più opportune.
Quindi, con ordinanza del 22.11.2022, il Presidente delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente nel reciproco mutuo rispetto e sono stati adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti ritenuti opportuni. La predetta ordinanza, regolarmente comunicata alle parti e al P.M., non è stata reclamata.
Con sentenza n. 1069 del 18.05.2023, il Tribunale ha pronunciato sentenza parziale di separazione e, con ordinanza riservata, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
Instaurata la fase di merito con riferimento alle domande accessorie al vincolo matrimoniale, la causa è stata istruita con l'escussione della teste indotta da parte ricorrente, nonché con l'escussione degli ulteriori testi indiretti cui la prima si era riferita, tutti sul capitolato di prova di parte ricorrente e nei limiti della sua ammissione, nonché con produzione documentale. È stato, inoltre, più volte confermato il mandato già conferito ai Servizi Sociali, già delegati anche all'ascolto dei minori, ai fini del loro costante aggiornamento sull'andamento del nucleo familiare.
Con decreto in data 20.06.2024, il Giudice, preso atto del contenuto delle relazioni dei Servizi Sociali, dalle quali è emersa una profonda conflittualità tra i coniugi, le difficoltà materne a far fronte all'atteggiamento oppositivo dei ragazzi e importanti criticità nella condotta del padre, prevalentemente impermeabile alle proposte e ai progetti del Servizio, ha nominato, per le ragioni ivi rappresentante e che qui si intendono integralmente condivise e richiamate, un curatore speciale per i minori e Per_1
, assegnando al medesimo termine per la costituzione in giudizio e per prendere Persona_3 posizione in merito agli interessi dei minori.
Con comparsa ritualmente e tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio la curatrice speciale dei minori e , la quale ha riferito dei colloqui con l'assistente sociale referente Per_1 Persona_2 del nucleo familiare e degli incontri con i minori, evidenziando come i ragazzi sono sembrati eccessivamente coinvolti nel conflitto tra i coniugi e seriamente addolorati per la situazione, nonché come gli stessi risultassero, entrambi, sinceramente legati ai genitori, con i quali avrebbero voluto mantenere costanti rapporti. I genitori, dal canto loro, non mostravano alcuna linea educativa comune o un progetto genitoriale condiviso. pagina 3 di 13 La curatrice ha quindi chiesto al Tribunale: l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con loro collocamento prevalente presso la mamma e la definizione di un calendario di visite settimanali per gli incontri padre-figli secondo le esigenze e nel rispetto degli impegni e delle aspettative dei minori, sempre che siano volute e non disturbanti;
l'attivazione di un servizio di educativa domiciliare in carico ai Servizi Sociali e la immediata presa in carico di entrambi i minori da parte della neuropsichiatria infantile;
il monitoraggio e la vigilanza sul nucleo familiare a cura del
Servizio Sociale per tre anni dalla decisione del giudizio, segnalando eventuali situazioni pregiudizievoli alle autorità competenti;
un contributo per il mantenimento dei figli per euro 150,00 mensili ciascuno, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia da parte del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 29 ottobre 2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
SULL'ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE
Parte ricorrente ha domandato al Tribunale che fosse pronunciato l'addebito della separazione personale tra i coniugi al sig. , ex art. 151 co. 2 c.c., atteso che è a quest'ultimo che CP_3 dovrebbe essere ascritta la responsabilità esclusiva della separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri coniugali, in particolare modo al dovere di assistenza morale, di correttezza e di rispetto dell'altro coniuge ex art 143 c.c., cui causalmente ha avuto seguito la crisi coniugale e l'intollerabilità della convivenza.
A sostegno di quanto richiesto, la signora ha dedotto che il marito ha sempre mostrato una Parte_1 gelosia possessiva nei suoi confronti, accusandola di comportamenti provocatori del tutto inesistenti;
gelosia tradottasi in atteggiamenti dapprima impropri e insistentemente intrusivi, che la moglie aveva sopportato per affectio coniugalis, quindi, con il passare del tempo, in illazioni ed offese, anche innanzi ai figli, minacce in suo danno e ai danni dei suoi colleghi di lavoro.
In particolare, le condotte umilianti e vessatorie del marito sarebbero andate acuendosi, fino a quando,
a far data dall'estate 2021, il convenuto avrebbe iniziato ad assumere comportamenti persecutori, concretizzatisi ne seguire la moglie nel percorso casa – lavoro, luogo in cui egli riteneva che la signora avesse instaurato una relazione extraconiugale, fino a presentarsi sul suo luogo di lavoro per cercare colloqui con la dirigente e i colleghi e ad inviare a questi ultimi messaggi dal contenuto ambiguo.
La ricorrente ha precisato che la condotta del convenuto aveva creato una condizione di forte tensione familiare, tanto che ella, preoccupata e spaventata dai comportamenti ossessivi del marito, si era rivolta al Servizio Sociale e all'Associazione Casa delle Donne, ai fini di avere un sostegno psicologico.
In considerazione delle perduranti condotte persecutorie del marito, peraltro, la signora si è successivamente determinata a sporgere una pluralità di querele nei suoi confronti;
stessa cosa ha fatto anche il collega di lavoro che il sig. riteneva essere l'amante della moglie, querelandolo. CP_1
Dal canto suo, il sig. ha negato ogni addebito, rilevando come la fine della relazione fosse CP_1 riconducibile ad incomprensioni tra i coniugi e ad una mera incompatibilità di coppia;
del resto, nessuno dei presupposti previsti dall'art. 151 co. 2 c.c., sarebbe stato – a suo dire - sufficientemente documentato dalla ricorrente: né la violazione di uno dei doveri di cui all'art. 143 c.c., né tanto meno il nesso causale tra la condotta asseritamente persecutoria del convenuto e la crisi coniugale. pagina 4 di 13 Tanto premesso, è avviso del Collegio che la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente sia fondata e debba trovare accoglimento.
Si ritiene utile osservare, preliminarmente, che, ai fini dell'addebito della separazione, il tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere dall'uno e/o dall'altro coniuge comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri scaturenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. L'indagine deve quindi essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti assunti da entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass., Sez. I, ord. 7/06/21, n. 15819). Non è sufficiente, pertanto, la sola violazione dei doveri che discendono dal matrimonio, ma è necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nell'insorgere della crisi coniugale ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, alla luce del raffronto dei comportamenti assunti da entrambi i coniugi.
L'onere della prova, secondo i principi generali in materia, grava sul coniuge istante, il quale è tenuto a dimostrare, nel contempo, la condotta contestata e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda rispetto all'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale.
Venendo al caso di specie, ritiene il Collegio che la documentazione in atti e le deposizioni testimoniali acquisite nel corso dell'istruttoria abbiano consentito di accertare che il sig. , quanto meno nel CP_1 corso dell'ultimo anno del rapporto coniugale, ha posto in essere condotte di molestia e vessazione morale in danno della moglie, concretizzatesi in comportamenti umilianti e prevaricatori reiterati, idonei ad integrare una violazione del dovere di assistenza morale di cui all'art. 143 c.c., determinante la intollerabilità della convivenza e la crisi coniugale.
In effetti, i fatti allegati dalla ricorrente sono stati, almeno in parte, accertati nel corso dell'istruttoria di questo giudizio.
Sono stati, invero, escussi taluni dei colleghi di lavoro della signora insegnante a tempo Parte_1 determinato per l'anno scolastico 2021-2022 presso l'istituto scolastico Romagnoli.
La Sig.ra insegnante presso il predetto plesso scolastico, ha confermato che, il Testimone_1 giorno 21 settembre 2021, il sig. passava più volte davanti alla scuola e urlando e con voce alta CP_1 accusava la moglie di intrattenere una relazione extraconiugale con un insegnante del medesimo plesso, inveendo nei loro confronti. La teste ha altresì precisato che: “[…]Adr: io e il abbiamo uno Pt_2 stretto rapporto di amicizia anche fuori dall'ambiente scolastico;
posso escludere in modo netto e deciso che sia mai esistita una relazione sentimentale tra lui e la . Adr.: si, ricordo che il Parte_1 giorno della passeggiata con gli alunni di cui ho riferito, la ha avuto una specie di attacco Parte_1 di panico;
farfugliava, si è buttata anche in terra, l'ho vista molto provata. Questo è accaduto prima di uscire con gli alunni;
in quel contesto la , presa da parte, mi ha raccontato della sua vicenda Parte_1 con il marito, che la accusava di una relazione con il collega. All'inizio ho minimizzato la situazione ma poi, dopo che la mi ha mostrato una serie di messaggi che il marito Io aveva mandato, Parte_1 ho deciso di chiamare la Casa delle Donne per avere un ausilio per gestire la situazione che mi stava sembrando sempre più seria”. Dello stesso tenore anche l'episodio del 29 settembre 2021, rispetto al pagina 5 di 13 quale la teste ha riferito che, in occasione di un aperitivo insieme ai colleghi di lavoro, non presente la sig.ra il convenuto è arrivato sui luoghi e ha irriso il collega accusato della relazione Parte_1 extraconiugale con la moglie con parole di scherno a tono di voce molto alto;
la teste aggiungeva, al riguardo che: “[…] il mi ha riferito che è stato seguito dallo , è stato contattato Pt_2 CP_1 ripetutamente per telefono e per messaggi, con biglietti lasciati sulla sua bici, tanto che decise di sporgere una querela per stalking proprio in relazione a questi fatti subiti. Aggiungo che il giorno dell'aperitivo, quando lo si era allontanato già da un po', un nostro collega, CP_1 Persona_4 era fermo alla fermata dell'autobus da solo per rientrare a casa e fu avvicinato dallo che CP_1 insistentemente voleva continuare a parlargli;
lui era solo e non si è sentito di interloquire con lo CP_1
e decise di salire sul primo autobus, anche se non era quello che doveva prendere, per allontanarsi”. Ancora, ha dichiarato la teste che “il 23.2.2022, circa le 8 di mattina e mi sono trovata lo sotto CP_1 casa;
mi sono fermata in bicicletta e gli ho chiesto cosa stesse facendo;
i toni della voce si sono alzati, lui continuava a dire che ci avrebbe denunciato me e i miei colleghi alludendo sempre al fatto che la moglie fosse una poco di buono. […] La mia compagna e convivente poi mi riferì che, circa mezzora dopo l'incontro in bicicletta, qualcuno aveva suonato al campanello cercando di una tale “ ””. Pt_1
Il Tribunale, tenuto conto che la teste, nell'esposizione dei fatti, ha fatto riferimento a dichiarazioni a lei rese da altri soggetti, ha disposto l'escussione delle persone menzionate de relato, in particolare il sig. e la sig.ra PE DR. Testimone_2
Il teste anch'egli insegnante presso il plesso scolastico Romagnoli, ha confermato Testimone_3
l'episodio del 21 settembre 2021, e riferito al riguardo che: “[..] ricordo bene la data, ovvero il
16.9.2021, ed era una delle prime uscite con gli alunni dopo il periodo di Covid;
ricordo bene questa data in quanto è stato l'inizio di un vero e proprio incubo;
la mia collega mi informò che il Parte_1 marito era ossessionato dal ritenermi amante di lei. Ricordo che era in uno stato di profonda agitazione e con calma ho cercato di capire cosa stesse succedendo. Era una mia collega da circa 3 anni e con lei non avevo mai preso neanche un caffè; c'era sempre stato un rapporto di meri colleghi di scuola. Nel momento in cui siamo usciti con gli alunni, ho visto il sig. sulla strada in CP_1 macchina;
avevamo in mente di fare una passeggiata di 10 minuti;
io ero alla testa della fila di bambini e in coda c'erano le colleghe e . Ad un certo punto ho incrociato lo Tes_1 Parte_1 sguardo dello che mi ha rivolto dei gesti volgari e provocatori;
io ho proseguito senza CP_1 rispondere minimamente e dopo circa un minuto mi è passato affianco in auto: non ricordo se avesse il finestrino abbassato, ma ricordo nitidamente che continuava a farmi dei gesti aggressivi come se volesse regolare i conti”. E ancora, con riferimento all'episodio del 29 settembre 2021, “ricordo l'episodio; eravamo al termine di una riunione di lavoro a scuola e con gli altri colleghi decidemmo di prendere un aperitivo in un bar vicino alla scuola;
erano circa le ore 18; ho visto lo di là dalla CP_1 strada che con lo sguardo mi lasciava intendere di voler regolare i conti minacciosamente (del tipo “ci vediamo dopo e facciamo i conti”); noi ci fermammo nel dehor del bar e in quel momento è sopraggiunto lo che ha chiamato la collega PE parlando qualche minuto con lei. Subito CP_1 dopo l'ho visto arrivare vicino a dove ero seduto e mi ha dato una pacca sulla spalla, dicendomi che
“mancava solo ”, che l'avrebbe detto alla mia ragazza e cose di questo genere. Io gli dissi di Pt_1 andarsene perché altrimenti avrei chiamato il 113.” Il teste ha quindi precisato: “ Devo aggiungere che episodi di questo tenore sono durati un anno intero;
è capitato di incontrarlo casualmente o in altri momenti di vederlo proprio appostato;
sempre si è rivolto a me con frasi offensive e minacciose, accennando anche ad una mia sorella che vive a Brescia. Da un certo momento in poi ho ricevuto pagina 6 di 13 anche una serie di messaggi scritti e vocali sul telefono e non mi spiego come abbia avuto il mio numero di cellulare. Ho sporto due denunce, una in Questura e una ai Carabinieri;
per quanto ne so, finora non mi sono arrivate comunicazioni al riguardo. Gli episodi sono terminati circa un anno fa;
l'ultimo contatto è stato un messaggio telefonico e poi non ho più incontrato il sig. . Devo dire CP_1 che sono cessati questi incontri e queste molestie in corrispondenza con il cambio di scuola della sig.ra
”. Parte_1
Da ultimo, anche la teste PE DR ha confermato l'episodio del 29 settembre 2021 e il tenore della condotta del convenuto.
Negli stessi termini, sono state depositate in atti le relazioni della Casa delle Donne del 14.06.22
19.10.22 e del 6.07.2023, le quali riproducono sostanzialmente il quadro delineato dalla ricorrente, a conferma della coerenza delle sue deduzioni, sempre concordanti.
Si aggiunga che è stata depositata in atti l'ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Bologna con la quale il Giudice ha ordinato l'imputazione coatta nei confronti del sig. per il reato di CP_1 maltrattamenti in famiglia, ove pure è ricostruito un ambiente familiare sostanzialmente coincidente a quanto lamentato dalla ricorrente (cfr. doc. allegato p.c. del 29.10.24 di parte ricorrente).
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio che le deposizioni testimoniali acquisite, che per loro specificità e coerenza sono apparse pienamente attendibili, in uno con le risultanze documentali di cui si è detto, dimostrano la fondatezza delle allegazioni della ricorrente, tanto con riferimento al quadro insistentemente controllante e vessatorio in cui egli è stata costretta, almeno nell'ultimo anno di matrimonio, quanto rispetto alla sua efficacia eziologica rispetto alla intollerabilità della convivenza e alla fine del matrimonio.
Del resto, rispetto a tale quadro, il resistente non ha offerto alcun elemento idoneo a contrastare le condotte che gli sono state addebitate, le quali peraltro non sono state nemmeno specificamente contestate, se non al verbale di udienza di prima comparizione del 28.06.2022, ove il ricorrente ha dichiarato : “È vero che sono andato davanti alla scuola dove lavora, ma non ho fatto alcuna scenata;
ero lì solo perché avevo capito che c'è qualcosa che non va tra me e mia moglie a causa di un collega. Non ho mai rivolto espressioni volgari nei confronti di mia moglie davanti ai figli”. Né, del resto, è stata dedotta alcuna altra possibile ragione della fine della relazione ovvero sono stati effettivamente circostanziati comportamenti della signora in qualche modo afferenti alla crisi coniugale, salvo fare riferimento genericamente a incomprensioni e una mera incompatibilità di coppia. Peraltro, solo altrettanto genericamente è stato dichiarato dal resistente che “Sono 8 anni che non posso dormire in camera da letto, perché mia moglie mi fa dormire in cucina”, affermazione che non può ritenersi sufficiente, da sola e a fronte delle risultanze convergenti in senso inverso di cui si è detto, a provare l'eventuale anteriorità della crisi matrimoniale.
Deve pertanto trovare accoglimento la domanda di addebito formulata della sig.ra Parte_1
SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
Le parti, ivi compresa la curatrice speciale dei minori, hanno concluso domandando l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. La ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, tenuto conto delle relazioni di aggiornamento dei servizi sociali, ha formulato in via subordinata domanda di affido esclusivo a sé dei bambini della coppia.
Il Collegio ritiene di aderire alle istanze avanzate dalle parti concordemente.
pagina 7 di 13 Come è noto, nell'ottica del perseguimento del migliore interesse per i minori, la regola dell'affidamento condiviso costituisce il regime ordinario nell'esercizio della responsabilità genitoriale, oltreché una scelta preferenziale al fine di garantire il diritto dei minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori (cfr. Cass., sez. I, 08/05/2024 n.12474). La sua derogabilità risulta possibile e si giustifica solo nel caso in cui la sua applicazione possa risultare pregiudizievole per l'interesse dei minori, tali da ritenersi preferibile escludere o limitare l'intervento di uno dei genitori nella dialettica educativa dei bambini.
A tal fine, il Tribunale è tenuto ad operare un giudizio prognostico circa l'idoneità di crescere ed educare la prole dell'uno o dell'altro genitore, valutandone, anche con riferimento alla condotta pregressa, da un lato la capacità di stabile relazione affettiva, di attenzione, di comprensione e dall'altro la personalità, nonché le consuetudini di vita e l'ambiente offerto ai figli stessi (cfr. Cass., sez. I,
11/07/2024 , n. 19103), tenuto altresì conto delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli.
Nel caso in esame, per quanto risulti chiaramente dalle relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali che l'aspra conflittualità tra i coniugi, in uno con il contesto di disgregazione del nucleo familiare, ha ripercussioni negative sui figli della coppia, così come dimostrato dalle manifestazioni di malessere dei ragazzi, emerge altresì chiaramente dagli atti come entrambi i genitori sono presenti per i ragazzi, interessati ed impegnati nel rapporto con i figli, pur manifestando delle criticità nella condivisione di un progetto educativo condiviso.
In relazione a quanto sopra, ritiene il Collegio che non emergano elementi tali da indurre a derogare alla regola dell'affido condiviso, ex art. 337 ter c.c., rispetto al quale, tuttavia, tenuto conto delle difficoltà emerse, si considera necessario mantenere il compito già assegnato ai Servizi Sociali per vigilare e monitorare la situazione familiare e le condizioni psicofisiche dei minori per la durata di anni due, con attivazione di ogni intervento reputato utile e di supporto per il nucleo familiare e i minori.
Con riferimento al collocamento dei minori, il Collegio ritiene di confermare il provvedimento in essere, tenuto conto degli interessi dei minori e delle loro abitudini, oltreché della richiesta congiunta delle parti, che non vi è ragione di disattendere.
I minori dovranno essere, pertanto, collocati prevalentemente presso la madre, cui consegue l'assegnazione in suo favore della casa familiare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 sexies c.c., norma che, com'è noto, è volta ad assicurare alla prole la prosecuzione delle abitudini di vita, ivi compresa la permanenza nel contesto domestico in cui è vissuta, il più possibile conformi a quelle godute prima del fenomeno separativo (v. Cass. civ.,18 settembre 2013, n. 21334).
Quanto alle visite padre-figli, il Collegio parimenti ritiene di confermare il provvedimento in essere, avuto riguardo al primario interesse dei minori al mantenimento di un rapporto il quanto più continuativo ed equilibrato con il padre e la realizzazione della bi-genitorialità, con la presenza e partecipazione di entrambi i genitori nell'evoluzione della vita della figlia e nell'adempimento del loro diritto-dovere di genitori, secondo quanto stabilito dagli artt. 147, 315 bis, 337 bis c.c.
È tuttavia necessaria la seguente precisazione. È emerso dalle relazioni di aggiornamento dei servizi sociali che le visite infrasettimanali padre-figli non sono risultate sempre praticabili, in alcune occasioni per impegni lavorativi del sig. , in altre perché sembrerebbe che i minori abbiano CP_1 preferito mantenere la loro routine presso la casa materna, di fatto non richiedendo di recarsi dal padre nel corso della settimana. È inoltre emerso che, da un lato, abbia in certi casi Persona_2 manifestato il desiderio di passare più tempo con il padre, mentre la minore allo stato non vuole Per_1
pagina 8 di 13 recarsi dal padre, non sentendosi sicura e a suo agio, in considerazione di un'accesa discussione avvenuta tra i due il 9.07.2024.
Tenuto conto di quanto sopra, le visite padre-figli proseguiranno secondo il calendario meglio precisato in dispositivo, reputato idoneo a garantire il diritto dei bambini ad un rapporto stabile e continuativo col genitore non collocatario, tenuto conto delle loro esigenze e nel rispetto degli impegni e delle aspettative dei minori.
SUI PROVVEDIMENTI A CONTENUTO ECONOMICO
La ricorrente ha domandato un contributo economico per il mantenimento dei figli per euro 250,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie e, in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto altresì la distrazione in suo favore del 100% dell'assegno unico, anche tenuto conto dell'omesso adempimento del Sig. agli obblighi di mantenimento impostigli con l'ordinanza presidenziale del CP_1
22.11.2024.
Il resistente ha chiesto la riduzione del contributo economico in favore dei figli ad euro 150,00 ciascuno, oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore per euro 300,00.
La curatrice speciale ha concluso domandando che il padre contribuisca al mantenimento dei figli con il versamento di un assegno di euro 150,00 mensili ciascuno ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Tanto premesso, quanto alle consistenze reddituali dei due coniugi, è possibile rilevare quanto segue, come dalla documentazione in atti e dalle informazioni fornite dalle parti all'udienza del 28.06.2022, nonché dal resistente all'udienza dell'11.05.2023 e 12.09.2024.
La ricorrente è insegnante a tempo determinato, il cui incarico è soggetto a rinnovo annuale, e percepisce un reddito mensile come di seguito:
- mod. 730/2021 = 1.510,00 circa;
- mod. 730/2023 = 1.640,00 circa;
- mod. 730/2024 = 1.540,00 circa.
Il calcolo è stato effettuato prendendo a base il reddito imponibile e considerando l'imposta netta e le addizionali (se dovute), infine dividendolo per 12 mensilità.
La ricorrente vive nella casa coniugale, oggetto di contratto di locazione intestato al marito, sostenendo integralmente il canone mensile di locazione per euro 570,00.
Il resistente ha prodotto la sola seguente documentazione reddituale:
- attestazione ISEE del 3.02.2022 = euro 4.340,00 circa, ISEE Ordinario
- mod. 730/2024 = euro 520 circa per gg. 20 lavorati.
Il sig. ha dichiarato di aver percepito, sino all'anno 2019, circa 1.700 euro netti al mese, quindi CP_1 una media di 3.000 euro mensili per lavori in nero in autonomia in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, nonché, regolarizzato il titolo di soggiorno, ha prestato attività lavorativa presso un ristorante, percependo un compenso di 8 euro l'ora per 6 ore al giorno, per 5 giorni alla settimana, quindi 400 euro per 15 giorni.
Il resistente ha inoltre ha riferito che, dal momento in cui ha lasciato la casa coniugale, si è trasferito in un'abitazione in comodato d'uso di proprietà del suo datore di lavoro, sita in Casalecchio, via
Porrettana n. 11, per la quale non sostiene canoni locativi. La circostanza è da considerarsi significativa pagina 9 di 13 anche rispetto alla effettiva serietà e consistenza dell'occupazione nelle more reperita dal resistente, tenuto conto che altrimenti non si giustificherebbe la messa a disposizione al lavoratore di un'abitazione, a titolo gratuito, da parte del suo datore di lavoro.
Tanto premesso, il Collegio ritiene congruo definire le domande a contenuto economico come segue.
1. Il contributo economico per il mantenimento dei figli della coppia
Con riferimento all'assegno per il mantenimento dei figli minori a favore del genitore collocatario, si deve anzitutto rilevare che l'ammontare di tale assegno è determinato secondo il combinato disposto degli artt. 147 e 337 ter comma 4 c.c., tenendo conto: dell'età dei figli minori della coppia e in particolare delle loro attuali esigenze, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle capacità di reddito dei genitori (come emerge dalla loro documentazione reddituale in atti e dalle dichiarazioni dagli stessi fornite), con particolare riguardo a quella del genitore obbligato, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Tenuto conto di quanto sopra e delle consistenze economiche delle parti, come sopra rappresentate, nel caso in esame l'assegno di mantenimento per i minori può congruamente determinarsi in €. 250,00 mensili ciascuno, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla ricorrente collocataria entro il giorno 5 di ciascun mese.
2. Le spese straordinarie
Le spese straordinarie, meglio elencate in dispositivo come da apposito protocollo, devono essere ripartite, come da concorde richiesta tra le parti, nella misura del 50% per ciascun genitore.
3. La ripartizione dell'Assegno Unico
Deve essere dichiarata inammissibile la domanda avanzata dalla ricorrente in merito all'attribuzione dell'assegno unico, peraltro formulata solo in sede di precisazioni. L'attribuzione dell'Assegno Unico seguirà il regime ex lege conseguente all'affidamento condiviso dei minori, sicché, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 230/21, spetterà in parti uguali alle parti, entrambe esercenti la responsabilità genitoriale.
4. L'assegno di mantenimento in favore del resistente
Il sig. ha chiesto il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento pari ad euro CP_1
300,00, tenuto conto della sperequazione reddituale tra i coniugi e dell'incapacità, senza colpa del resistente, irregolare sul territorio nazionale per diverso periodo, a mantenersi in modo autonomo.
La domanda è infondata e, pertanto, non può essere accolta, per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente, si precisa che il diritto all'assegno, nella separazione personale, compete al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, ex art. 156 c.c., allorché si accerti che lo stesso, da un lato, non sia in grado di mantenere, con i propri redditi, un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro, e che, dall'altro lato, alla stregua di una valutazione comparativa, sussista una situazione di disparità economica tale per cui il coniuge richiedente l'assegno versi in una condizione deteriore rispetto all'altro (cfr. ex multis Cass. n.
770/2018; Cass. 12196/2017; Cass. n. 12196/2017; Cass. n. 19042/2003).
È quindi escluso che al resistente possa essere riconosciuto un assegno di mantenimento, tenuto conto che il Tribunale si è già espresso nel senso che è alla sua condotta che può dirsi addebitabile la separazione.
pagina 10 di 13 SULLE SPESE DI LITE DEL PRESENTE GIUDIZIO
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto devono essere poste a carico del resistente, risultato prevalentemente soccombente;
le spese sostenute dal curatore speciale dei minori, invece, devono essere ripartite tra i coniugi, al 50% ciascuno, in quanto la nomina della curatrice speciale deve attribuirsi alla condotta conflittuale degli stessi genitori (da liquidarsi in favore dello Stato, essendo stata ammessa, la curatrice, al patrocinio a spese dello Stato).
Le spese si liquidano in dispositivo tenuto conto della natura, del valore indeterminabile e di complessità bassa della causa, ai valori medi per tutte le fasi del giudizio, in considerazione della consistenza dell'attività processuale svolta, ancorché non di particolare complessità, secondo in criteri dettati dal D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal successivo D.M. n. 147/2022, considerata altresì
l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato del resistente e di entrambi i minori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dà atto della intervenuta separazione personale dei coniugi, dichiarata da questo Tribunale con sentenza parziale n. 1069 del 18.05.2023 ;
2. dichiara la separazione addebitabile al marito ai sensi dell'art. 151, co. 2 c.c.;
3. dispone l'affido condiviso tra i genitori dei figli minori, i quali manterranno, entrambi, la responsabilità genitoriale sui minori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli e ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando avranno i minori presso di sé. È obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni, con l'avvertimento che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
4. dispone che i servizi sociali territorialmente competenti mantengano costante vigilanza e monitoraggio sulla situazione familiare e sulle condizioni psicofisiche dei minori per la durata di anni due, con attivazione di ogni intervento reputato utile, di supporto per il nucleo familiare e i minori;
5. dispone la collocazione prevalente dei minori presso la madre, sig.ra Parte_1
6. assegna la casa familiare sita in Bologna, Via Giovanni Bertini n. 8 alla sig.ra Parte_1
7. dispone che il padre, sig. , possa sentire i figli minori quando lo vorrà e vederli e CP_1 tenerli con sé, previo accordo con la madre e comunque, in caso, in mancanza di accordo:
- a weekend alterni dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 21,00, quando li riporterà a casa della madre;
oltre ad un pomeriggio infrasettimanale con pernotto fino al mattino successivo, quando li riporterà a scuola, da concordarsi – in assenza di accordo il mercoledì;
- per 7 giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il Natale e il Capodanno, 3 giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, e, infine, per
3 settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo (non scolastico), da concordare con la madre entro il mese di maggio precedente;
8. pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a CP_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma mensile complessiva di €500,00 (= euro pagina 11 di 13 250,00 (duecentocinquanta) ciascuno), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
9. pone a carico di entrambi i coniugi le spese straordinarie, nella misura del 50% ciascuno.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie dì vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, le spese straordinarie, come previsto dal Protocollo del
Tribunale di Bologna del 9.8.2017, si devono intendere così ripartite: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
- spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
- campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
- spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
- abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
- spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
- visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
- Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
;
10. rigetta la domanda di assegno di mantenimento avanzata dal resistente, sig. ; CP_1
11. dichiara inammissibile la ulteriore domanda avanzata dalla ricorrente, sig.ra Parte_1
12. condanna il sig. a pagare in favore della sig.ra la somma di Parte_3 Parte_1 euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali forfetarie, IVA e CPA come per legge;
pagina 12 di 13 13. pone le spese della curatrice speciale (liquidate con separato decreto) a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, da liquidarsi in favore dello Stato.
Si comunichi anche al servizio sociale competente.
Così deciso in Bologna nella Camera di consiglio della Prima sezione civile il 22.1.2025
Il Presidente estensore dott. Bruno Perla
pagina 13 di 13