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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/07/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott.ssa Francesca CAPUTO - Giudice
3) Dott. Alessandro CARRA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1147 del Ruolo Generale V.G. delle cause dell'anno 2025,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Alessandra De Rinaldis e Fabio Panzera, come da mandato in atti;
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso difesa Parte_2 C.F._2 dagli avv.ti Alessandra De Rinaldis e Fabio Panzera, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
Per l'udienza del 22 maggio 2025 davanti alla relatrice, svoltasi mediante trattazione scritta, entrambe le parti hanno depositato note scritte, chiedendo congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti. Il P.M., rassegnando per iscritto le sue conclusioni in data 6.5.2025, nulla ha opposto.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato l'11.3.2025, le parti indicate in epigrafe hanno esposto: di aver contratto matrimonio secondo il rito concordatario il 12.9.2009 in Lecce;
che dalla loro unione era nato il figlio il 13.1.2011; che, nel corso del tempo, era venuta Per_1 meno l'affectio coniugalis ed era ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che i coniugi avevano stabilito la residenza coniugale in Cavallino, in un immobile di proprietà di entrambe le parti, che era stato venduto per estinguere il mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile stesso;
che la situazione economico-patrimoniale delle parti era, pertanto, quella specificata in ricorso. Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi, alle condizioni indicate in ricorso. Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e appaiono adeguate all'interesse della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] Parte_2
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio il 12.9.2009 in Lecce, trascritto nei registri di
[...] matrimonio di quel Comune al n. 307 Parte II Serie A anno 2009, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo del presente giudizio;
b) nulla per le spese;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 21.7.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore