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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 16/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZ. Civile
Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3240/23 del Ruolo Generale dell'anno 2023, posta in deliberazione il 04.12.2024 e vertente tra
in persona del suo legale rappresentante pro tempore , con TE Parte_2
sede legale ad Ovada (AL), via Sligge n. 10/A, rappresentata e difesa dall'Avv.to Massimo
Grattarola del Foro di Alessandria e domiciliata presso il difensore, come da mandato telematicamente allegato al ricorso ex art. 281-decies c.p.c.
Ricorrente
contro
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Gennaro e Fiorella Controparte_1
Goretta del Foro di Alessandria, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, e presso gli stessi domiciliata.
convenuta
OGGETTO: contratto di prestazione d'opera professionale
1 CONCLUSIONI: per entrambe le parti: vedi rispettivi atti introduttivi del giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. regolarmente notificato alla controparte la TE
allegava di aver svolto delle prestazioni professionali in favore della SI.ra Controparte_1
al fine di valutare un intervento di efficientamento energetico, usufruendo del Super-ecobonus
110 %, sugli immobili di proprietà della stessa.
In particolare, nel ricorso la società riferiva che l'arch. , suo collaboratore, era stato S_
contattato dal SI. per conto della SI.ra alla fine Controparte_2 Controparte_1
dell'anno 2020 e che in data 16.01.2021 veniva effettuato un primo sopralluogo presso gli immobili, siti entrambi a Mornese (AL) rispettivamente in via Roma n. 17 e in via Papa Giovanni
XXIII n. 3, durante il quale erano presenti anche la SI.ra , il SI. e il CP_1 Controparte_2
geom. . Successivamente veniva effettuato un secondo accesso presso gli Controparte_3
immobili della SI.ra . L'arch. conSIliera di amministrazione e CP_1 Persona_1
collaboratrice di provvedeva quindi alla redazione dello studio di fattibilità, TE
nonché del computo metrico estimativo dei costi e dell'APE (docc. 1, 2 parte ricorrente) e il progetto veniva completato in data 11.12.2021. L'APE veniva inviata in data 4.02.2022 alla mail della figlia della SI.ra , la SI.ra (doc. 3 parte ricorrente), così come anche CP_1 Persona_2
tutte le successive comunicazioni su richiesta, a detta della ricorrente, della SI.ra e del CP_1
SI. . In data 06.02.2022, con mail l'arch. informava la SI.ra Controparte_2 S_ Persona_2
che le pratiche relative ai due immobili della SI.ra erano completate e forniva in CP_1
quell'occasione i contatti dell'arch. della per l'inoltro della CILAS al Per_3 TE
comune di Mornese e ai fini dell'assistenza nella cessione del credito alla ditta appaltatrice dei lavori, ricordando altresì che, per beneficiare del Super-ecobonus, occorreva aver eseguito i lavori per almeno il 30% entro il 30.06.2022 (doc. 4 parte ricorrente).
In data 14.02.2022, l'arch. inviava sempre alla SI.ra il computo metrico estimativo Per_3 Per_2
delle lavorazioni al fine del suo inoltro alla ditta esecutrice dei lavori (doc. 5 parte ricorrente).
Con mail del 12.03.2022, l'architetto chiedeva la firma della delega allegata per poter provvedere all'inoltro delle pratiche edilizie e la comunicazione del nominativo dell'impresa appaltatrice (doc.
6 parte ricorrente), ma ad essa non seguiva alcuna risposta. In data 6.09.2022, l'arch. Per_1
per conto di cercava di mettersi in contatto con la SI.ra scrivendo TE CP_1
nuovamente alla SI.ra (doc. 7 parte ricorrente). In data 7.11.2022, la Per_2 Controparte_4
2
[...] inviava la nota proforma relativa alle prestazioni professionali svolte fino a quel momento in favore della medesima e quantificate nella somma di € 13.956,80 (docc. 8 e 9) e, in data
22.06.2023, la società ricorrente sollecitava a mezzo del legale di fiducia il saldo della predetta nota proforma, rimasta insoluta (doc. 10).
Pertanto, nel presente giudizio, la chiedeva dichiarare tenuta e condannare la TE
SI.ra al pagamento in suo favore della somma di € 13.956,80 oltre Controparte_1
interessi legali ex art. 1224 comma I dal giorno della mora alla data di introduzione della domanda, ed ex art. 1284 comma IV c.c. maturati e maturandi dal giorno della domanda fino al saldo effettivo.
Si costituiva in giudizio la SI.ra la quale contestava la fondatezza delle domande CP_1
avanzate dalla ricorrente, negando di aver conferito mandato scritto o orale alla TE
o all'arch. . Dichiarava di non aver dato neanche al SI. mandato a S_ Controparte_2
rappresentarla nei rapporti con la e, a tal riguardo, sottolineava che la società non TE
aveva prodotto nessun contratto tra le parti del presente giudizio, né alcuno scambio di corrispondenza, dato che per le comunicazioni la si rivolgeva tramite mail alla SI.ra TE
. Per_2
Con riguardo ai fatti concretamente svoltisi, la convenuta chiariva che l'arch. riferiva al Sig. S_
, genero della SI.ra , che la cercava immobili per effettuare Persona_4 CP_1 TE
lavori di efficientamento energetico con facoltà, per i proprietari, di usufruire del Super-ecobonus
110%. Lo stesso arch. precisava altresì che la società poteva mettere a disposizione degli S_
eventuali interessati i professionisti per effettuare lo studio di fattibilità per la verifica della sussistenza dei requisiti di fruibilità del Super-ecobonus 110% nonché per occuparsi, in caso positivo, di tutti i successivi adempimenti di legge, compresa anche la scelta della ditta esecutrice dei lavori e di una finanziaria, che si sarebbe resa cessionaria del credito fiscale.
A fronte della rassicurazione ricevuta dall'arch. circa la copertura di tutti i costi della S_
suddetta pratica attraverso l'impiego del bonus 110%, fatta eccezione per qualche spesa viva non ricompresa, il SI. si rendeva disponibile ad accompagnare l'arch. presso gli Persona_4 S_
immobili di proprietà della , chiarendo però che non intendeva assumere alcun CP_1
impegno essendo gli immobili non di sua proprietà e che non vi era alcuna volontà, né sua né dei suoi familiari, di corrispondere alcuna somma. Nella comparsa, si legge altresì che la SI.ra
, in occasione del primo incontro con l'arch. , riferiva al SI. che non CP_1 S_ Per_4
intendeva far eseguire alcun intervento, visto che la casa era stata ristrutturata da una decina
3 d'anni ed era in ottime condizioni ed, invero, invitava il genero a non fidarsi dell'arch. , dal S_
momento che già in passato suo marito aveva avuto modo di discutere con lui.
La SI.ra aggiungeva inoltre che, dopo quell'accesso, non aveva mai più visto nè CP_1
intrattenuto rapporti con l'arch. né con alcun professionista della e né aveva S_ TE
ricevuto alcuna comunicazione dalla suddetta società, eccetto per l'ultima diffida. Né alcun elaborato, progetto, computo e/o relazione tecnica le erano stati inviati dalla società.
Infine, la convenuta contestava l'importo di € 13.956,80 richiesto dalla a titolo di TE
corrispettivo per l'attività svolta in quanto tale somma non trovava corrispondenza né in specifici accordi tra le parti né in tariffari, che potessero giustificare la quantificazione.
Pertanto, nelle conclusioni, la convenuta chiedeva all'odierno Giudicante di respingere tutte le domande avanzate dalla ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto e sprovviste di supporto probatorio.
La domanda di parte ricorrente è infondata.
Infatti, già dal quadro complessivamente delineato in atti dalle parti, emerge chiaramente come l'incarico sia stato svolto dalla in assenza di alcun conferimento di mandato, scritto o TE
orale, da parte della proprietaria.
La SI.ra , difatti, quasi novantenne all'epoca dei fatti, non ha mai firmato alcun CP_1
contratto Né conferito alcun incarico né per lo studio di fattibilità, prima, né per la successiva esecuzione dei lavori di efficentamento rientranti nel cd. “Super-ecobonus” 110 % aventi ad oggetto gli immobili di sua proprietà. Infatti mai la SI.ra ha interloquito con la CP_1
Progetto ON o con il suo collaboratore esterno, l'arch. , né tantomeno con il SI. S_ CP_2
, al quale neppure aveva conferito alcun mandato.
[...]
Né del resto la , sulla quale grava ex art. 2697 c.c. l'onere di provare l'esistenza di un TE
contratto di mandato tra la medesima e la SI. , sulla base del quale avrebbe poi potuto CP_1
maturare il diritto a vedersi corrisposto un compenso professionale per l'attività svolta, ha prodotto alcunché al riguardo: si è infatti limitata a produrre documenti tecnici quali lo studio di fattibilità, il progetto, il computo metrico e l'Ape.
Si ricorda infatti che “Il professionista che agisce per il pagamento del proprio compenso, conseguente allo svolgimento di una prestazione d'opera, nel caso in cui vi sia contestazione in ordine all'avvenuto conferimento dell'incarico, deve provare la relativa pattuizione, la quale può sì rivestire qualsiasi forma, sempreché risulti idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà del
4 committente di avvalersi dell'attività e dell'opera del professionista.” (ex plurimis, sentenza n.
3414/2018, Trib. Roma, sez. XI).
A confermare quanto detto poc'anzi circa la mancanza di interesse della SI.ra nella CP_1
prosecuzione dell'affare, anche le prove orali espletate nel presente giudizio in data 25.06.2024.
Dall'interrogatorio formale del legale rappresentante della , , e TE Parte_2
dall'escussione del teste , emerge infatti che il SI. metteva in Persona_4 Controparte_2
contatto il SI. , genero della convenuta, e l'arch. , quale collaboratore Persona_4 S_
esterno della Il SI. riferiva altresì di aver detto a quest'ultimo di gestire ed TE Pt_2
occuparsi dell'affare in un primo tempo.
Il SI. ammetteva che, informato dal SI. della ricerca dell'arch. di Per_4 CP_1 S_
immobili da sottoporre ai lavori di efficientamento energetico, si rendeva disponibile ad accompagnarli a visionare gli immobili della SI.ra . Dichiarava altresì che erano stati CP_1
effettuati due incontri, solo il primo dei quali era avvenuto in presenza anche della proprietaria. In tale occasione, il teste confermava che la donna rimaneva in disparte durante il sopralluogo e, una volta terminato, apprendeva dal genero che l'uomo comparso poco prima in casa sua era l'arch.
, di cui precisava sin da subito di non fidarsi e con il quale non voleva avere nulla a che fare, S_
stante i problemi avuti già in passato con suo marito. La SInora diceva anche di aver già speso abbastanza e di non voler più spendere soldi per i due immobili de quo.
Sempre sulla scorta di quanto dichiarato dal SI. , emerge che il secondo incontro con Per_4
l'Arch. era avvenuto presso l'abitazione del medesimo e della SI.ra , figlia della S_ Persona_2
SI.ra , senza dunque aver più coinvolto quest'ultima. CP_1
È quindi evidente che la SI.ra , che a malapena ha preso cognizione della vicenda, non CP_1
ha mai avuto nessuna intenzione di conferire mandato a chicchessia per l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico a cui non era interessata. Anche successivamente si è completamente disinteressata della questione, non essendo più in alcun modo stata coinvolta.
Si osserva infatti che le successive comunicazioni intercorse tra le parti, come affermato dalla stessa ricorrente, sono state recapitate soltanto alla figlia della convenuta, SI.ra (docc. 3, Per_2
4, 5, 6, 7 parte ricorrente), mentre soltanto l'ultimo sollecito di pagamento della , TE
unitamente alla nota pro forma, e la successiva diffida ante causam del legale della società risultano indirizzate alla SI.ra (docc. 8, 9, 10 parte ricorrente). Controparte_1
In sostanza è emerso che non certo l'odierna convenuta ma altri soggetti , , Per_4 Per_2
– neppure parente della resistente), che non potevano certamente farlo non Controparte_2
5 essendo proprietari degli immobili interessati, hanno in qualche modo accolto i solleciti dell'architetto ad avviare le pratiche per il Bonus del 110%, coinvolgendo la S_ TE
che tuttavia ha agito in carenza di incarico professionale.
[...]
Alla luce di quanto esposto, si rigettano dunque le pretese avanzate dalla parte ricorrente.
La regolazione delle spese avviene dunque a favore della convenuta, totalmente vincitrice nei confronti della controparte.
Le spese si liquidano in dispositivo in base al D.M. 55/14 come aggiornato dal D.M. 147/22, causa di valore compreso fra € 5.201 a € 26.000 e vengono poste a carico della ricorrente nella misura dei valori minimi per le tutte le fasi, atteso che sono state affrontate questioni di medio-bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe, ogni altra domanda rigettata, così decide:
Rigetta la domanda di parte ricorrente;
Condanna a rifondere alla SI.ra le spese di lite che TE Controparte_1
liquida in € 2.538,50 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e
CPA nelle percentuali di legge.
Così deciso dal Tribunale di Alessandria, il 15 gennaio 2025
Il Giudice
(Dr.ssa Antonella Dragotto)
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