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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/06/2025, n. 4136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4136 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5251/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, composta dai Magistrati: dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al ruolo n. RGAC 5251 dell'anno 2022 trattenuto in decisione all'udienza del 7 novembre 2024, sostituita con trattazione scritta, vertente
TRA
nata a [...] il [...] ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Roma, Via Federico Cesi n° 21, presso lo studio dei procuratori, avv. Rossella DI TULLIO e avv. Peter Cesare UGOLINI, che la rappresentano e difendono per delega allegata in calce al ricorso in appello APPELLANTE
E nato a [...] il 29 aprile Controparte_1 te domiciliato in Roma, via Fabio Massimo n° C.F._2
45, presso lo studio del procuratore, avv. Claudio SABBATANI SCHIUMA, che lo rappresenta e difende per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta APPELLATO
E con la partecipazione del Procuratore Generale
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 12639/2022 del Tribunale di Roma emessa l'11 luglio 2022 e pubblicata il 25 agosto 2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18 giugno 2020 – deducendo di aver contratto Parte_1
matrimonio a Napoli il 20 aprile 1996 con dall'unione con Controparte_1
il quale erano nati i figli (il 14 agosto 1997) e (il 6 ottobre 2001) Per_1 Persona_2
- adiva il Tribunale di Roma per sentir pronunziare la separazione personale tra le parti con addebito al resistente;
per sentirsi assegnare la casa familiare;
per sentir porre a carico del un assegno di mantenimento per i figli in misura pari a euro 1.000,00 CP_1
mensili, oltre al 100 % delle spese per la eventuale residenzialità fuori sede della figlia e al
70% delle spese straordinarie nonché un assegno di mantenimento per lei stessa nella misura di 1.500,00 euro mensili.
Si costituiva in giudizio che non si opponeva alla domanda Controparte_1
di separazione ma chiedeva in via riconvenzionale l'addebito della separazione alla coniuge;
l'assegnazione a sé della casa coniugale;
il pagamento integrale a suo carico delle spese ordinarie e straordinarie per i figli, con la partecipazione della madre alle sole spese mediche sanitarie nella misura del 25%; in via subordinata chiedeva che, nell'ipotesi di assegnazione della casa familiare alla coniuge, fosse disposto il mantenimento diretto dei figli.
In sede di comparizione personale dei coniugi, fallito il tentativo di conciliazione, il
Presidente assegnava la casa coniugale al;
onerava lo stesso di farsi carico CP_1
delle spese ordinarie e straordinarie per i figli e di versare la somma mensile di 350,00 euro alla a titolo di mantenimento della stessa, rimettendo le parti dinanzi al Giudice Pt_1
istruttore per il prosieguo.
All'esito del giudizio - istruito mediante prova per testi sui capitoli ammessi - la causa veniva decisa con sentenza n° 12639/2022 che respingeva le domande di addebito reciprocamente formulate dalle parti;
determinava in 350,00 euro mensili l'assegno di mantenimento dovuto dal in favore della onerava il CP_1 Pt_1
di provvedere integralmente al mantenimento ordinario dei figli, oltre CP_1
2 all'85% delle spese straordinarie;
confermava l'assegnazione della casa familiare al e compensava interamente le spese di lite. CP_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello , con ricorso depositato il 5 Parte_1
ottobre 2022 che, con il primo motivo, lamenta che il Tribunale di Roma aveva erroneamente respinto la sua domanda di addebito al coniuge della separazione. Deduce, con gli ulteriori tre motivi di censura, che il primo giudice, senza aver tenuto conto della reale capacità reddituale del coniuge, aveva erroneamente assegnato la casa familiare al e aveva altresì quantificato in soli euro 350,00 mensili l'assegno di CP_1
mantenimento riconosciuto in suo favore. Ha pertanto chiesto che, in riforma della decisione impugnata, fosse addebita la separazione al marito, fosse a lei assegnata la casa coniugale e fosse determinato in 3.000,00 euro mensili l'assegno di mantenimento a lei dovuto dal 30 gennaio 2021 fino alla data della revoca dell'assegnazione della casa familiare e in 1.500,00 euro mensili a far data dall'allontanamento del dalla casa CP_1
coniugale; che fosse disposto un assegno di mantenimento a carico del da CP_1
versare direttamente alla sola figlia , essendo divenuto economicamente Persona_2
indipendente il figlio maggiore, . Per_1
Con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di trattazione le parti sono state invitate ad aggiornare la documentazione sulle risorse economiche e autorizzate al deposito di memorie successive al deposito dei documenti richiesti.
Si è costituito che ha contestato l'avverso atto d'appello, Controparte_1
di cui ha chiesto il rigetto, con conferma dell'impugnata sentenza.
Il Procuratore Generale, a cui gli atti sono stati trasmessi in data 11 ottobre 2024, non ha fatto pervenire il proprio parere.
Con decreto del Presidente di Sezione dell'8 ottobre 2024, depositato il 9 ottobre 2024,
l'udienza del 7 novembre 2024, fissata per la decisione, è stata sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; nelle note a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 L'appello proposto da è parzialmente fondato a va accolto per quanto Parte_1
di ragione.
Addebito della separazione
Il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta formulata dalla di addebitare la Pt_1
separazione al marito, avendo accertato che la stessa non aveva fornito prove certe sulla relazione extraconiugale del da lei genericamente dedotta e avendo altresì CP_1
sottolineato che la coppia aveva già intrapreso un tentativo di separazione nel 2017, con ciò dimostrando che la crisi della coppia era già esistente rispetto all'epoca dell'introduzione del presente giudizio.
La decisione va esente da censure.
Osserva questa Corte che, come noto, e come costantemente affermato dalla Suprema
Corte di Cassazione, <<…la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale;
l'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito. Ed, invero, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito…>> (così testualmente Cass. n° 40795/21 che cita altresì Cass. n° 14840/06; vedi altresì sempre in tal senso Cass. n° 20866/21). Specifica ancora la Suprema Corte di Cassazione, sempre in tema di addebito della separazione, che
<<…la regola generale secondo cui l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la convivenza grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge (Cass.
16691/2020, Cass. 14840/2006, Cass. 12383/2005) rimane superata quando si constati la
4 mancanza di un nesso causale …>> (così testualmente la citata Cass. n° 20866/21) fra il comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio e crisi coniugale, in modo che risulti la preesistenza di una crisi ormai irreversibile. Nel caso di specie, la Pt_1
ha fondato la sua domanda di addebito sul comportamento tenuto dal coniuge per il legame intrapreso con altra donna nel 2017. Osserva questa Corte che, come esattamente sottolineato dal Tribunale nell'impugnata sentenza, non è stata fornita prova certa circa l'esistenza della relazione extraconiugale del , posto che, dall'istruttoria CP_1
espletata attraverso l'escussione di testi emerge un conflitto coniugale in atto da tempo: in particolare la teste , madre di parte appellante, sentita all'udienza del 20 Testimone_1
gennaio 2022, ha dichiarato che <<…nell'agosto del 2017 il mi disse di aver interesse a CP_1
riprendere l'antica relazione con la e mi disse che era già in contatto con la stessa…>>; la teste Pt_2
, sorella dell'appellante, sentita nella medesima udienza, ha riferito che Testimone_2
<<…mio nipote figlio delle parti, nel corso del 2019, mi disse che il padre gli aveva rivelato Per_1
dell'esistenza di quella relazione e lui era angosciato...>>. Correttamente, dunque, il Tribunale ha accertato che la responsabilità del fallimento dell'unione coniugale non è addebitabile alla condotta tenuta dal , posto che i testi escussi hanno riferito esclusivamente CP_1
di circostanze apprese dagli stessi coniugi.
Assegnazione casa familiare
Il Tribunale, confermando i provvedimenti presidenziali emessi in data 24 novembre 2020, ha assegnato la casa coniugale al . CP_1
La decisione non è condivisibile.
L'assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli minori ovvero maggiorenni non economicamente indipendenti, conviventi con il genitore;
risulta invece dagli atti del presente procedimento che il figlio è stato assunto dalla Società Per_1
Deloitte Consulting S.r.l. con qualifica di consulente in Risk Management e Performance;
risulta ancora dall'esame di tale documentazione che il medesimo percepisce una retribuzione annuale lorda di euro 27.500,00, pari a 1.650,00 euro netti mensili. La figlia invece frequenta la facoltà di Ingegneria Biomedica presso il Politecnico di Persona_2
Milano e sta svolgendo l'ultimo semestre di studi in Svezia. Osserva questa Corte che il figlio ha raggiunto la propria indipendenza economica, poiché svolge Per_1
5 un'attività lavorativa in linea con il proprio percorso di studi e che, come sottolineato dalla le eventuali dimissioni dal posto di lavoro al fine di seguire percorsi post- Pt_1
universitari non costituiscono un presupposto per l'assegnazione della casa coniugale;
per quanto riguarda , non ancora economicamente indipendente, il Tribunale Persona_2
aveva correttamente riscontrato un'esigenza di tutela dell'ambiente familiare per la stessa, che era sussistente alla data di adozione del provvedimento, poiché la ragazza aveva all'epoca 21 anni;
tale esigenza è oggi venuta meno, posto che ella da cinque anni vive a
Milano ove a breve concluderà il proprio percorso di studi: non vi è dunque spazio per tutelare l'esigenza della ragazza a mantenere un collegamento con il suo ambiente familiare.
L'assegnazione della casa familiare al deve pertanto essere revocata. CP_1
Mantenimento figli
Il Tribunale comparate le rispettive risorse economico-patrimoniali degli ex-coniugi, valutabili ex art. 337 ter n. 4 c.c., all'esito dell'istruttoria espletata e tenuto conto delle esigenze dei figli, ha disposto il mantenimento diretto dei figli da parte del , CP_1
oltre all'85% delle spese straordinarie.
La decisione non è censurabile.
La non vanta alcun diritto a chiedere che sia determinato un assegno posto a Pt_1
carico del a titolo di contributo al mantenimento della figlia . CP_1 Persona_2
Osserva infatti questa Corte che, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità
<…la legittimazione del coniuge ad agire iure proprio nei confronti dell'altro genitore, in assenza di un'autonoma richiesta da parte del figlio, per richiedere tanto il rimborso, pro quota, delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio stesso, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento…>> (così Cass. n° 359/2014) sussiste esclusivamente per il genitore convivente con il figlio avente diritto al contributo (paterno in questo caso); ha inoltre in proposito specificato ancora la Suprema Corte di Cassazione che <…la coabitazione può assurgere ad univoco indice del fatto che permanga un più intenso legame di comunanza familiare tra il figlio maggiorenne e il genitore con cui abita e che sia quest'ultimo la figura di riferimento per il corrente sostentamento del primo e colui che provvede materialmente alle sue esigenze. Ciò che decisivamente rileva, perciò, ai fini della legittimazione, è che il genitore di cui trattasi sia appunto la figura di riferimento del
6 figlio per il suo corrente sostentamento e colui che provvede materialmente alle sue esigenze: elemento, questo, rispetto al quale la convivenza ha valore puramente inferenziale…>> (Così Cass. n° 29977/20).
Ciò premesso e con riferimento alla fattispecie in esame osserva questa Corte che la non convivendo con la figlia, ha perduto la legittimazione a richiedere Pt_1
l'assegno di mantenimento (e le modalità di versamento di questo) nell'interesse della stessa.
Assegno di mantenimento
In punto di mantenimento il Tribunale ha confermato i provvedimenti resi in via provvisoria ritenendo, in particolare, che la trae un beneficio indiretto dal fatto Pt_1
che il si è fatto carico in via esclusiva del mantenimento diretto dei figli e CP_1
in via prevalente delle spese straordinarie sostenute per questi ultimi e ha determinato in
350,00 euro mensili la prestazione mensile di mantenimento da lui dovuta alla coniuge.
La decisione non è censurabile.
Ai fini del riconoscimento del diritto al mantenimento di un coniuge nei confronti dell'altro costituisce parametro essenziale il tenore di vita coniugale, rispetto alla conservazione del quale va valutata l'adeguatezza dei mezzi propri del coniuge richiedente l'assegno per poi procedere all'eventuale erogazione della prestazione sulla base della comparazione con i mezzi economici dell'altro coniuge (sul percorso argomentativo consolidato per l'attribuzione e quantificazione dell'assegno di mantenimento si veda la recente Cass. 14367/24).
L'istruttoria espletata nei due gradi di giudizio fornisce i seguenti elementi di valutazione: la ha dedotto e documentato tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, Pt_1
di svolgere attività di impiegata presso la BNL S.p.a. e di percepire una retribuzione netta pari a 2.200,00 euro per 13 mensilità; di aver percepito un reddito netto pari a euro
28.511,00 nel 2019; pari a euro 27.500,00 nel 2020 e pari a euro 28.400,00 nel 2021; di avere la comproprietà con il , nella misura del 44%, della casa coniugale;
di CP_1
avere la titolarità della nuda proprietà - ricevuta in donazione il 23 febbraio 2023 dai propri genitori, che hanno conservato il diritto di usufrutto - dell'immobile ubicato in Napoli ove gli stessi vivono;
di avere la titolarità della nuda proprietà - ricevuta in donazione il 23 febbraio 2023 dalla di lei madre - dell'immobile in Roma, ove la stessa madre ha mantenuto
7 il diritto di usufrutto;
di essere onerata della rata mensile di euro 309,00 per il noleggio dell'automobile a uso personale e di essere gravata dal contratto di locazione per la sua sistemazione abitativa, per il quale corrisponde un rateo mensile pari a euro 1.050,00. Il
ha dedotto e documentato tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio CP_1
di essere stato collocato in pensione a far data dal mese di novembre 2023 e di percepire una pensione pari a 6.500,00 euro mensili;
di aver percepito un reddito netto pari a euro
95.000,00 nel 2021; pari a euro 110.000,00 nel 2022 e pari a euro 110.000,00 nel 2023; di avere la comproprietà con la nella misura del 56%, della casa coniugale, ove Pt_1
risiede; di avere la proprietà nella misura di 4/5 della residenza di campagna in AN
(di cui 1/5 acquistato da a gennaio 2023 e 1/5 da Controparte_1 Controparte_2
a maggio 2023 con somme derivanti dalla liquidazione del trattamento di fine
[...]
rapporto con BNL) utilizzata saltuariamente per periodi di vacanza, da cui non percepisce alcun reddito;
di avere la proprietà di un terreno edificabile in AN attualmente non a reddito;
di avere la proprietà nella misura di 1/6 di una casa antica sita nel centro storico di AN, attualmente non a reddito, oltre a un terreno agricolo in AN;
di avere titoli di Stato per un valore nominale di 300.000,00 presso Banca Sella di Roma, somma riveniente da liquidazione TFR con BNL, acquistati a dicembre 2023; di avere la proprietà al 100% della ( costituita Controparte_3 Controparte_4
nella forma di s.r.l. il 28 dicembre 2023 e iscritta nel registro delle imprese dal 4 gennaio
2024, con capitale sociale di 10.000,00 euro;
di avere un'Autovettura BMW, che detiene in leasing operativo, per il quale corrisponde un rateo mensile di euro 650,00; di essere onerato del mutuo gravante sulla casa coniugale per il quale corrisponde una rata mensile di euro 1.082,00 con scadenza al 2040. Alla stregua dei superiori elementi osserva questa
Corte che, come correttamente sottolineato dal Tribunale, sussiste una superiorità delle risorse in capo al , palesemente persistente anche dopo il pensionamento, CP_1
ma appare equa la quantificazione in 350,00 euro mensili dell'assegno di mantenimento riconosciuto in favore della considerato che il corrisponde in Pt_1 CP_1
via esclusiva la rata del mutuo gravante sulla casa familiare in comproprietà tra i coniugi e provvede in via esclusiva al mantenimento diretto della figlia (per la quale Persona_2
sostiene i costi per l'immobile condotto in locazione a Milano, ove la stessa studia,
8 immobile per il quale versa un importo pari a 1.050,00 euro mensili, oltre alle spese di gestione) e sostiene in via prevalente le spese straordinarie, residuando in capo alla soltanto il 15% di dette spese. Pt_1
In tal senso ed entro tali limiti va dunque accolto l'appello proposto da . Parte_1
L'esito complessivo della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE
In parziale accoglimento dell'appello proposto da e in parziale riforma Parte_1
della sentenza n. 12639/2022 del Tribunale di Roma, emessa l'11 luglio 20223, pubblicata il 25 agosto 2022, resa nei confronti di , con l'intervento Controparte_1
del Procuratore Generale, così provvede:
-revoca l'assegnazione della casa familiare a a far data dalla Controparte_1
pubblicazione della presente sentenza;
-conferma nel resto l'impugnato provvedimento;
-compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge e per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, composta dai Magistrati: dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al ruolo n. RGAC 5251 dell'anno 2022 trattenuto in decisione all'udienza del 7 novembre 2024, sostituita con trattazione scritta, vertente
TRA
nata a [...] il [...] ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Roma, Via Federico Cesi n° 21, presso lo studio dei procuratori, avv. Rossella DI TULLIO e avv. Peter Cesare UGOLINI, che la rappresentano e difendono per delega allegata in calce al ricorso in appello APPELLANTE
E nato a [...] il 29 aprile Controparte_1 te domiciliato in Roma, via Fabio Massimo n° C.F._2
45, presso lo studio del procuratore, avv. Claudio SABBATANI SCHIUMA, che lo rappresenta e difende per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta APPELLATO
E con la partecipazione del Procuratore Generale
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 12639/2022 del Tribunale di Roma emessa l'11 luglio 2022 e pubblicata il 25 agosto 2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18 giugno 2020 – deducendo di aver contratto Parte_1
matrimonio a Napoli il 20 aprile 1996 con dall'unione con Controparte_1
il quale erano nati i figli (il 14 agosto 1997) e (il 6 ottobre 2001) Per_1 Persona_2
- adiva il Tribunale di Roma per sentir pronunziare la separazione personale tra le parti con addebito al resistente;
per sentirsi assegnare la casa familiare;
per sentir porre a carico del un assegno di mantenimento per i figli in misura pari a euro 1.000,00 CP_1
mensili, oltre al 100 % delle spese per la eventuale residenzialità fuori sede della figlia e al
70% delle spese straordinarie nonché un assegno di mantenimento per lei stessa nella misura di 1.500,00 euro mensili.
Si costituiva in giudizio che non si opponeva alla domanda Controparte_1
di separazione ma chiedeva in via riconvenzionale l'addebito della separazione alla coniuge;
l'assegnazione a sé della casa coniugale;
il pagamento integrale a suo carico delle spese ordinarie e straordinarie per i figli, con la partecipazione della madre alle sole spese mediche sanitarie nella misura del 25%; in via subordinata chiedeva che, nell'ipotesi di assegnazione della casa familiare alla coniuge, fosse disposto il mantenimento diretto dei figli.
In sede di comparizione personale dei coniugi, fallito il tentativo di conciliazione, il
Presidente assegnava la casa coniugale al;
onerava lo stesso di farsi carico CP_1
delle spese ordinarie e straordinarie per i figli e di versare la somma mensile di 350,00 euro alla a titolo di mantenimento della stessa, rimettendo le parti dinanzi al Giudice Pt_1
istruttore per il prosieguo.
All'esito del giudizio - istruito mediante prova per testi sui capitoli ammessi - la causa veniva decisa con sentenza n° 12639/2022 che respingeva le domande di addebito reciprocamente formulate dalle parti;
determinava in 350,00 euro mensili l'assegno di mantenimento dovuto dal in favore della onerava il CP_1 Pt_1
di provvedere integralmente al mantenimento ordinario dei figli, oltre CP_1
2 all'85% delle spese straordinarie;
confermava l'assegnazione della casa familiare al e compensava interamente le spese di lite. CP_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello , con ricorso depositato il 5 Parte_1
ottobre 2022 che, con il primo motivo, lamenta che il Tribunale di Roma aveva erroneamente respinto la sua domanda di addebito al coniuge della separazione. Deduce, con gli ulteriori tre motivi di censura, che il primo giudice, senza aver tenuto conto della reale capacità reddituale del coniuge, aveva erroneamente assegnato la casa familiare al e aveva altresì quantificato in soli euro 350,00 mensili l'assegno di CP_1
mantenimento riconosciuto in suo favore. Ha pertanto chiesto che, in riforma della decisione impugnata, fosse addebita la separazione al marito, fosse a lei assegnata la casa coniugale e fosse determinato in 3.000,00 euro mensili l'assegno di mantenimento a lei dovuto dal 30 gennaio 2021 fino alla data della revoca dell'assegnazione della casa familiare e in 1.500,00 euro mensili a far data dall'allontanamento del dalla casa CP_1
coniugale; che fosse disposto un assegno di mantenimento a carico del da CP_1
versare direttamente alla sola figlia , essendo divenuto economicamente Persona_2
indipendente il figlio maggiore, . Per_1
Con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di trattazione le parti sono state invitate ad aggiornare la documentazione sulle risorse economiche e autorizzate al deposito di memorie successive al deposito dei documenti richiesti.
Si è costituito che ha contestato l'avverso atto d'appello, Controparte_1
di cui ha chiesto il rigetto, con conferma dell'impugnata sentenza.
Il Procuratore Generale, a cui gli atti sono stati trasmessi in data 11 ottobre 2024, non ha fatto pervenire il proprio parere.
Con decreto del Presidente di Sezione dell'8 ottobre 2024, depositato il 9 ottobre 2024,
l'udienza del 7 novembre 2024, fissata per la decisione, è stata sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; nelle note a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 L'appello proposto da è parzialmente fondato a va accolto per quanto Parte_1
di ragione.
Addebito della separazione
Il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta formulata dalla di addebitare la Pt_1
separazione al marito, avendo accertato che la stessa non aveva fornito prove certe sulla relazione extraconiugale del da lei genericamente dedotta e avendo altresì CP_1
sottolineato che la coppia aveva già intrapreso un tentativo di separazione nel 2017, con ciò dimostrando che la crisi della coppia era già esistente rispetto all'epoca dell'introduzione del presente giudizio.
La decisione va esente da censure.
Osserva questa Corte che, come noto, e come costantemente affermato dalla Suprema
Corte di Cassazione, <<…la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale;
l'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito. Ed, invero, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito…>> (così testualmente Cass. n° 40795/21 che cita altresì Cass. n° 14840/06; vedi altresì sempre in tal senso Cass. n° 20866/21). Specifica ancora la Suprema Corte di Cassazione, sempre in tema di addebito della separazione, che
<<…la regola generale secondo cui l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la convivenza grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge (Cass.
16691/2020, Cass. 14840/2006, Cass. 12383/2005) rimane superata quando si constati la
4 mancanza di un nesso causale …>> (così testualmente la citata Cass. n° 20866/21) fra il comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio e crisi coniugale, in modo che risulti la preesistenza di una crisi ormai irreversibile. Nel caso di specie, la Pt_1
ha fondato la sua domanda di addebito sul comportamento tenuto dal coniuge per il legame intrapreso con altra donna nel 2017. Osserva questa Corte che, come esattamente sottolineato dal Tribunale nell'impugnata sentenza, non è stata fornita prova certa circa l'esistenza della relazione extraconiugale del , posto che, dall'istruttoria CP_1
espletata attraverso l'escussione di testi emerge un conflitto coniugale in atto da tempo: in particolare la teste , madre di parte appellante, sentita all'udienza del 20 Testimone_1
gennaio 2022, ha dichiarato che <<…nell'agosto del 2017 il mi disse di aver interesse a CP_1
riprendere l'antica relazione con la e mi disse che era già in contatto con la stessa…>>; la teste Pt_2
, sorella dell'appellante, sentita nella medesima udienza, ha riferito che Testimone_2
<<…mio nipote figlio delle parti, nel corso del 2019, mi disse che il padre gli aveva rivelato Per_1
dell'esistenza di quella relazione e lui era angosciato...>>. Correttamente, dunque, il Tribunale ha accertato che la responsabilità del fallimento dell'unione coniugale non è addebitabile alla condotta tenuta dal , posto che i testi escussi hanno riferito esclusivamente CP_1
di circostanze apprese dagli stessi coniugi.
Assegnazione casa familiare
Il Tribunale, confermando i provvedimenti presidenziali emessi in data 24 novembre 2020, ha assegnato la casa coniugale al . CP_1
La decisione non è condivisibile.
L'assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli minori ovvero maggiorenni non economicamente indipendenti, conviventi con il genitore;
risulta invece dagli atti del presente procedimento che il figlio è stato assunto dalla Società Per_1
Deloitte Consulting S.r.l. con qualifica di consulente in Risk Management e Performance;
risulta ancora dall'esame di tale documentazione che il medesimo percepisce una retribuzione annuale lorda di euro 27.500,00, pari a 1.650,00 euro netti mensili. La figlia invece frequenta la facoltà di Ingegneria Biomedica presso il Politecnico di Persona_2
Milano e sta svolgendo l'ultimo semestre di studi in Svezia. Osserva questa Corte che il figlio ha raggiunto la propria indipendenza economica, poiché svolge Per_1
5 un'attività lavorativa in linea con il proprio percorso di studi e che, come sottolineato dalla le eventuali dimissioni dal posto di lavoro al fine di seguire percorsi post- Pt_1
universitari non costituiscono un presupposto per l'assegnazione della casa coniugale;
per quanto riguarda , non ancora economicamente indipendente, il Tribunale Persona_2
aveva correttamente riscontrato un'esigenza di tutela dell'ambiente familiare per la stessa, che era sussistente alla data di adozione del provvedimento, poiché la ragazza aveva all'epoca 21 anni;
tale esigenza è oggi venuta meno, posto che ella da cinque anni vive a
Milano ove a breve concluderà il proprio percorso di studi: non vi è dunque spazio per tutelare l'esigenza della ragazza a mantenere un collegamento con il suo ambiente familiare.
L'assegnazione della casa familiare al deve pertanto essere revocata. CP_1
Mantenimento figli
Il Tribunale comparate le rispettive risorse economico-patrimoniali degli ex-coniugi, valutabili ex art. 337 ter n. 4 c.c., all'esito dell'istruttoria espletata e tenuto conto delle esigenze dei figli, ha disposto il mantenimento diretto dei figli da parte del , CP_1
oltre all'85% delle spese straordinarie.
La decisione non è censurabile.
La non vanta alcun diritto a chiedere che sia determinato un assegno posto a Pt_1
carico del a titolo di contributo al mantenimento della figlia . CP_1 Persona_2
Osserva infatti questa Corte che, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità
<…la legittimazione del coniuge ad agire iure proprio nei confronti dell'altro genitore, in assenza di un'autonoma richiesta da parte del figlio, per richiedere tanto il rimborso, pro quota, delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio stesso, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento…>> (così Cass. n° 359/2014) sussiste esclusivamente per il genitore convivente con il figlio avente diritto al contributo (paterno in questo caso); ha inoltre in proposito specificato ancora la Suprema Corte di Cassazione che <…la coabitazione può assurgere ad univoco indice del fatto che permanga un più intenso legame di comunanza familiare tra il figlio maggiorenne e il genitore con cui abita e che sia quest'ultimo la figura di riferimento per il corrente sostentamento del primo e colui che provvede materialmente alle sue esigenze. Ciò che decisivamente rileva, perciò, ai fini della legittimazione, è che il genitore di cui trattasi sia appunto la figura di riferimento del
6 figlio per il suo corrente sostentamento e colui che provvede materialmente alle sue esigenze: elemento, questo, rispetto al quale la convivenza ha valore puramente inferenziale…>> (Così Cass. n° 29977/20).
Ciò premesso e con riferimento alla fattispecie in esame osserva questa Corte che la non convivendo con la figlia, ha perduto la legittimazione a richiedere Pt_1
l'assegno di mantenimento (e le modalità di versamento di questo) nell'interesse della stessa.
Assegno di mantenimento
In punto di mantenimento il Tribunale ha confermato i provvedimenti resi in via provvisoria ritenendo, in particolare, che la trae un beneficio indiretto dal fatto Pt_1
che il si è fatto carico in via esclusiva del mantenimento diretto dei figli e CP_1
in via prevalente delle spese straordinarie sostenute per questi ultimi e ha determinato in
350,00 euro mensili la prestazione mensile di mantenimento da lui dovuta alla coniuge.
La decisione non è censurabile.
Ai fini del riconoscimento del diritto al mantenimento di un coniuge nei confronti dell'altro costituisce parametro essenziale il tenore di vita coniugale, rispetto alla conservazione del quale va valutata l'adeguatezza dei mezzi propri del coniuge richiedente l'assegno per poi procedere all'eventuale erogazione della prestazione sulla base della comparazione con i mezzi economici dell'altro coniuge (sul percorso argomentativo consolidato per l'attribuzione e quantificazione dell'assegno di mantenimento si veda la recente Cass. 14367/24).
L'istruttoria espletata nei due gradi di giudizio fornisce i seguenti elementi di valutazione: la ha dedotto e documentato tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, Pt_1
di svolgere attività di impiegata presso la BNL S.p.a. e di percepire una retribuzione netta pari a 2.200,00 euro per 13 mensilità; di aver percepito un reddito netto pari a euro
28.511,00 nel 2019; pari a euro 27.500,00 nel 2020 e pari a euro 28.400,00 nel 2021; di avere la comproprietà con il , nella misura del 44%, della casa coniugale;
di CP_1
avere la titolarità della nuda proprietà - ricevuta in donazione il 23 febbraio 2023 dai propri genitori, che hanno conservato il diritto di usufrutto - dell'immobile ubicato in Napoli ove gli stessi vivono;
di avere la titolarità della nuda proprietà - ricevuta in donazione il 23 febbraio 2023 dalla di lei madre - dell'immobile in Roma, ove la stessa madre ha mantenuto
7 il diritto di usufrutto;
di essere onerata della rata mensile di euro 309,00 per il noleggio dell'automobile a uso personale e di essere gravata dal contratto di locazione per la sua sistemazione abitativa, per il quale corrisponde un rateo mensile pari a euro 1.050,00. Il
ha dedotto e documentato tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio CP_1
di essere stato collocato in pensione a far data dal mese di novembre 2023 e di percepire una pensione pari a 6.500,00 euro mensili;
di aver percepito un reddito netto pari a euro
95.000,00 nel 2021; pari a euro 110.000,00 nel 2022 e pari a euro 110.000,00 nel 2023; di avere la comproprietà con la nella misura del 56%, della casa coniugale, ove Pt_1
risiede; di avere la proprietà nella misura di 4/5 della residenza di campagna in AN
(di cui 1/5 acquistato da a gennaio 2023 e 1/5 da Controparte_1 Controparte_2
a maggio 2023 con somme derivanti dalla liquidazione del trattamento di fine
[...]
rapporto con BNL) utilizzata saltuariamente per periodi di vacanza, da cui non percepisce alcun reddito;
di avere la proprietà di un terreno edificabile in AN attualmente non a reddito;
di avere la proprietà nella misura di 1/6 di una casa antica sita nel centro storico di AN, attualmente non a reddito, oltre a un terreno agricolo in AN;
di avere titoli di Stato per un valore nominale di 300.000,00 presso Banca Sella di Roma, somma riveniente da liquidazione TFR con BNL, acquistati a dicembre 2023; di avere la proprietà al 100% della ( costituita Controparte_3 Controparte_4
nella forma di s.r.l. il 28 dicembre 2023 e iscritta nel registro delle imprese dal 4 gennaio
2024, con capitale sociale di 10.000,00 euro;
di avere un'Autovettura BMW, che detiene in leasing operativo, per il quale corrisponde un rateo mensile di euro 650,00; di essere onerato del mutuo gravante sulla casa coniugale per il quale corrisponde una rata mensile di euro 1.082,00 con scadenza al 2040. Alla stregua dei superiori elementi osserva questa
Corte che, come correttamente sottolineato dal Tribunale, sussiste una superiorità delle risorse in capo al , palesemente persistente anche dopo il pensionamento, CP_1
ma appare equa la quantificazione in 350,00 euro mensili dell'assegno di mantenimento riconosciuto in favore della considerato che il corrisponde in Pt_1 CP_1
via esclusiva la rata del mutuo gravante sulla casa familiare in comproprietà tra i coniugi e provvede in via esclusiva al mantenimento diretto della figlia (per la quale Persona_2
sostiene i costi per l'immobile condotto in locazione a Milano, ove la stessa studia,
8 immobile per il quale versa un importo pari a 1.050,00 euro mensili, oltre alle spese di gestione) e sostiene in via prevalente le spese straordinarie, residuando in capo alla soltanto il 15% di dette spese. Pt_1
In tal senso ed entro tali limiti va dunque accolto l'appello proposto da . Parte_1
L'esito complessivo della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE
In parziale accoglimento dell'appello proposto da e in parziale riforma Parte_1
della sentenza n. 12639/2022 del Tribunale di Roma, emessa l'11 luglio 20223, pubblicata il 25 agosto 2022, resa nei confronti di , con l'intervento Controparte_1
del Procuratore Generale, così provvede:
-revoca l'assegnazione della casa familiare a a far data dalla Controparte_1
pubblicazione della presente sentenza;
-conferma nel resto l'impugnato provvedimento;
-compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge e per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
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