Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/06/2025, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto I Sezione Civile, composto dai Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.379 /2025 R.G.A.C. introitata all'udienza del 03/06/2025
TRA
, nata a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. SALVATORE MUSOTTO ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Mario Emma sito in Taranto alla Via Principe Amedeo n. 81, in virtù di mandato in calce al ricorso ricorrente
E
, nato a [...] il [...] C.F. CP_1 C.F._2
convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero intervenuto ex lege
OGGETTO: Ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Per l'attrice: cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per il P.M. cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/01/2025, esponeva di aver contratto matrimonio Parte_1
con in Taranto in data 13/05/2017; che dal matrimonio non nascevano figli;
che il CP_1
Tribunale di Taranto con sentenza n. 1021/2024 pubbl. il 03/04/2024 aveva pronunciato la loro separazione personale;
chiedeva pertanto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
Disposta la comparizione dei coniugi per l'udienza del 03/06/2025, il convenuto non si presentava, sebbene ritualmente citato, sicché non era possibile esperire il tentativo di conciliazione. In tale
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Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto che non si è presentato all'udienza di comparizione personale e, nonostante la rituale notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio.
Anche in considerazione di tale circostanza, espressiva del disinteresse del convenuto per la sua vicenda matrimoniale, nonché del fatto che i coniugi vivono separati ininterrottamente dal giorno della comparizione personale innanzi al Giudice Delegato dal Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale, deve ritenersi definitivamente compromessa la comunione materiale e morale di vita tra gli stessi. Il lungo periodo di separazione, per più di sette anni e la mancata riconciliazione, sono gli indici di valutazione legale del venire meno del contenuto sostanziale del matrimonio, secondo la legge civile.
Ciò rilevato, non può che dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 lett. 2 b) della legge 898/1970.
Quanto alle pronunce accessorie deve rilevarsi che la ricorrente non ha formulato ulteriori richieste, chiedendo esclusivamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La natura della controversia e l'interesse dell'attore alla pronuncia giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sua composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro , con l'intervento del P.M. in sede, così dispone: Parte_1 CP_1
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto in data 13/05/2017 da , nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 CP_1
NT (TA) il 31/01/1979 , matrimonio registrato al n. 6, p. II, s. A e, dei registri dell'Ufficio di
Stato civile del Comune di Taranto dell'anno 2017.
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 06/06/2025 in Taranto
Il Giudice est. Il Presidente
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