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Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/05/2024, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Roberta Rando, in esito al deposito di note scritte, sostitutive dell'udienza del 2.5. 2024, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1780/2022 reg.gen.sez .lavoro, e vertente tra
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...] L, Fondo Fucile, Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Minissale e presso lo C.F._1
stesso elettivamente domiciliato in Messina, via Dogali n. 1/A is. 222, giusta procura in atti,
ricorrente in persona del Controparte_1
Presidente, legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, C.F.: , P.IVA_1
partita iva n. rappresentato e difeso, per procura generale alle liti per atto del P.IVA_2
Notaio dott. di Roma, del 21.07.2015, n. Repertorio 80974, rogito 21569, Persona_1
dall'avv. Maria Cammaroto C.F. , ed elettivamente domiciliato, con il suo procuratore, ai fini del presente giudizio, in Messina, via Vittorio Emanuele, 100, presso l'Avvocatura
Distrettuale dell'Istituto
Resistente
Oggetto: revoca reddito di cittadinanza.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 ha impugnato il provvedimento di revoca del Parte_1
reddito di cittadinanza e contestuale richiesta di ripetizione dell'indebito, inoltrata dall' con lettera del 1.2.2022. CP_1 Con contestuale ricorso ex. Art. 700 c.p.c. lo ha altresì chiesto il ripristino della Pt_1
prestazione assistenziale a carico dell' , indebitamente Controparte_2 revocato dall'ente.
Rappresentava come il beneficio era stato revocato sulla base della mancata comunicazione di presunte vincite in denaro, relative ad un conto gioco a lui intestato, di cui ne contestava la veridicità, considerato che egli non utilizzava più il detto conto già dalla fine del 2017.
Deduceva inoltre che, appresa la revoca egli si era recato presso l'agenzia di gioco, per chiedere chiarimenti e aveva appreso che il titolare, su consenso a lui richiesto anni prima, aveva consentito l'utilizzo del suddetto conto gioco ad un terzo, il quale aveva provveduto al cambio password, divenendone quindi utilizzatore esclusivo.
Resistendo a tali prospettazioni, si costituiva l'ente richiamando gli esiti delle indagini della
Guardia di Finanza e chiedendo il rigetto del ricorso.
Esperita prova testimoniale nel procedimento cautelare, esso veniva accolto.
Successivamente, il ricorrente proponeva istanza di attuazione del provvedimento cautelare, che veniva accolta, e, in assenza di ulteriori attività istruttorie, il procedimento viene di seguito definito.
Si utilizzano ai fini della decisione gli esiti della prova testimoniale svolta in quanto resa previa assunzione dell'impegno di rito.
Da esse è emerso come il conto gioco in questione fosse della natura di “ricaricabile” e pertanto non legato ad un conto corrente personale e che, come osservato in sede cautelare, la movimentazione sic et simpliciter di ingenti somme di denaro non corrisponde all'effettiva riscossione di esse come vincite reali ma è solo un sistema di contabilità virtuale nella quale confluiscono tutte le singole giocate virtuali.
E' stato altresì confermato, con deposizioni concordanti e prive di contraddizioni, come il conto non fosse più in uso allo ma utilizzato da come da lui stesso Pt_1 Persona_2
riferito in sede di prova testimoniale.
E' inammissibile l'eccezione avanzata dall'ente previdenziale circa l'incompatibilità tra la Parte percezione del reddito di cittadinanza e il in quanto la questione esula dall'oggetto del giudizio, che verte esclusivamente, per il merito, sulla legittimità della richiesta di restituzione dell'indebito determinata dalla contesta percezione di redditi non dichiarati. Da ciò consegue che gli esiti delle indagini della Gdf non possono essere, di per sé sole, sufficienti a dimostrare la variazione del livello di reddito o la percezione pregressa alla
DSU di vincite reali che incidono sul limite reddituale previsto dagli artt. 2 e 3 del d.l.
4/2019.
Il ricorso è pertanto accolto e vanno altresì confermati i provvedimenti cautelari emessi.
Con riferimento alle spese di lite, va osservata la controvertibilità dell'esito della lite considerato che solo con il ricorso introduttivo l'ente ha conosciuto delle circostanze incidenti sulla questione controversa.
Per tali ragioni, le spese di lite di entrambe le fasi vanno compensate per la metà; la restante parte va posta a carico dell'ente e liquidata come da dispositivo in applicazione dei minimi tariffari di cui al d.m. 55/2014 e seguenti e in ragione del valore della controversia.
p.q.m.
- accoglie il ricorso confermando i provvedimenti cautelari già adottati e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente che liquida CP_1
già dimidiate e per entrambe le fasi, in euro 2.253,50, oltre i.v.a e c.p.a, spese generali al
15%, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Messina il 29.5.2024.
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando