Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/05/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N.1567/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1567/2023 R.G. promossa da
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. FORTE SIMONE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
, C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Clara Tommaselli ed elettivamente domiciliato in Monza, presso l'ufficio dell'Avvocatura sito in Via Morandi n. 1 angolo Via Correggio,
RESISTENTE
e contro
(C.F./P.I. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Romano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad atto di intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
IN FATTO
1) Con ricorso depositato il 29.08.2023, ha allegato che, Parte_1 in data 6.07.2023 gli aveva Controparte_2 notificato l'Intimazione di pagamento n. 068 2023 9025114551000, per una
1
In particolare, ha argomentato che tale intimazione di pagamento sarebbe da annullare per vizio grave della notifica in quanto promanante da un indirizzo pec
“non istituzionale”.
Inoltre, non sarebbe adeguatamente motivata ex art. 7 della legge n. 212/2000 e dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e sarebbe illegittima in quanto i titoli nella medesima menzionati non le sarebbero stati mai notificati e sarebbe maturata la prescrizione. In più, non sarebbero dovuti gli interessi di mora perché sarebbero già previste ulteriori somme aggiuntive in base all'art. 27 del D.lgs. n. 46/99.
Infine, per gli Avvisi di addebito n. 368 2016 0007505533000, n. 368 2018
0026127634000 e n. 368 2021 0006811475000 sarebbe stato violato il termine di legge previsto a pena di decadenza dall'art. 25 del D.Lgs. n.46/1999.
Pertanto, nelle conclusioni, a domandato, nel merito di Parte_1
“- In Via Principale, annullare l'Intimazione di pagamento opposta per omessa previa notifica degli atti ad essa prodromici, dichiarando conseguentemente non dovuta somma alcuna dalla ricorrente a qualsiasi titolo;
- Sempre In Via Principale, ai sensi e per gli effetti delle norme di diritto più sopra richiamate e della Giurisprudenza citata dichiarare la nullità dell'Intimazione di pagamento per difetto di motivazione a cagione della mancata e/o errata indicazione della modalità di calcolo degli interessi moratori calcolati sulla sorte capitale in patente violazione degli artt. 7 e 17 - L. n. 212/2000 ed art.
3 - L. n. 241/1990;
- Sempre in Via Principale, dichiarare la nullità dell'Intimazione di pagamento opposta per inesistenza giuridica, nullità, irritualità e/o illegittimità della sua notifica, in quanto promanante da un indirizzo P.E.C. “Non Istituzionale” in violazione degli artt. 26 e 50, D.P.R. n. 602/73; art. 60, D.P.R. n. 600/73, art. 3 bis, co. 1, L. n. 53/1994; art. 6 ter, D.lgs. n. 82/2005 ed art. 16 ter, D.l. n. 179/2012;
- In Via Subordinata, dichiarare nulla, annullare o, con qualunque altra statuizione, privare di ogni efficacia giuridica l'Intimazione di pagamento impugnata, unitamente agli atti presupposti (Avvisi di Addebito), per intervenuta inesorabile prescrizione quinquennale e decadenza della pretesa contributiva maturata sia a monte che a valle della loro eventuale notifica;
- Infine, condannare la controparte al tempestivo rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierna esponente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto le venisse coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge".
Con vittoria di spese di lite, in favore del procuratore antistario.
2 Costituendosi ritualmente in giudizio con articolata memoria difensiva, l' ha CP_1 contestato, in fatto e in diritto, le tesi dell'opponente. In via preliminare, ha argomentato il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni sollevate con riferimento all'attività svolta da . In ogni caso, ha sostenuto la CP_3 regolare notificazione di ciascun avviso di addebito.
Poi, ha rilevato la tardività del ricorso di parte opponente ai sensi dell'art. 617 c.p.c. o, in subordine, dell'art. 24, comma 5, del D.lvo 46/1999, nonché l'infondatezza dell'opposizione, rilevando, in ogni caso, l'esistenza e la regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito.
Con articolata memoria difensiva si è costituita anche Controparte_2
che ha contestato la fondatezza delle domande, in fatto e in diritto,
[...] chiedendo il rigetto del ricorso. In via preliminare, ha contestato la propria legittimazione passiva sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa e ha altresì eccepito l'inammissibilità del ricorso per i dedotti vizi formali e la dedotta censura relativa alla omessa notifica degli atti presupposti ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nonché la tardiva proposizione della censura della prescrizione ai sensi dell'art. 24 D.Lvo 46/1999.
In ogni caso, ha rilevato la regolare notificazione dell'intimazione di pagamento suddetta e che sussistevano atti interruttivi della prescrizione. In particolare, ha evidenziato che: gli avvisi di addebito n. 368 2016 0007505533000 e 368 2016 0021964104000 erano oggetto di svariati atti successivi: l'intimazione pagamento n.068 2019 9016820845000 di cui al punto 4, della di richiesta di definizione agevolata nel 2019, dell'intimazione n. 368 2022 9003833744000, oltre che dell'intimazione oggetto del presente processo;
che l'avviso di addebito n. 368 2018 0007252068000 era oggetto dell'intimazione n. 068 2022 9020063658000; che l'avviso di addebito n 368 2018 0026127634000 era stato oggetto del PPT n. 06884 201900015114000 e dell'intimazione di cui al n. 068 2022 9020063658000; che gli avvisi di addebito n. 368 2019 0010148290000 e n. 368 2019 0023495010000 sono oggetto dell'intimazione pagamento n. 068 2022 9003833744000 e, infine, che l'ultimo avviso di addebito n. 368 2021 0006811475000 era oggetto dell'intimazione opposta nel presente giudizio.
Ha aggiunto che vi erano anche degli atti eseguiti dal ricorrente che proverebbero la conoscenza del ricorrente del debito previdenziale - quali l'istanza di definizione agevolata presentata il 29.04.2019, il ricorso presentato alla Commissione Tributaria nei confronti della intimazione di pagamento 068 2022 9020063658000 definito in primo grado con sentenza pubblicata il 27.01.23 e in grado di appello con sentenza n. 504 emessa il 18.01.2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado – per cui sarebbe incompatibile l'allegazione del sig. di non avere ricevuto la Parte_1 notificazione dei titoli suddetti.
3 Alla prima udienza di comparizione il difensore di parte ricorrente, con riferimento alla documentazione prodotta da , ha eccepito la nullità della notifica degli CP_1 avvisi di addebito elencati ai punti da 1 a 6 del ricorso introduttivo in quanto dagli avvisi di ricevimento depositati non sarebbe dato evincere il destinatario stante l'illeggibilità della firma apposta e l'assenza dell'indicazione del soggetto che avrebbe ricevuto la notifica. Relativamente all'avviso di addebito emarginato al punto n. 7 del ricorso introduttivo, ha eccepito l'inesistenza della notifica in quanto notificato da indirizzo pec non presente nei registri IPA. E, con riferimento alla documentazione prodotta da ha eccepito che l'intimazione di pagamento (doc. 4 comparsa CP_3
era stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ma l'ente non avrebbe CP_3 provveduto a provare l'invio dell'avviso di notifica dell'atto mediante deposito nella casa comunale, né avrebbe provveduto a depositare la c.d. C.A.D.; con riferimento invece all'intimazione elencata al punto 9 delle produzioni ha eccepito la CP_3 nullità della notifica in quanto sulla relata sarebbe apposta firma illeggibile e mancherebbe l'indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto.
Le altre parti hanno contestato le eccezioni del ricorrente.
Alla stessa udienza il Giudice ha revocato il decreto di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione opposta.
All'udienza di discussione del 16.05.2025, la causa è stata oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto, con sentenza definitiva e con riserva di deposito della motivazione in giorni 60.
IN DIRITTO
A) LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA
Preliminarmente, deve affermarsi la legittimazione passiva di entrambe le parti opposte.
Con riferimento all , se è vero che Controparte_2 quest'ultima nei giudizi di opposizione agli avvisi di addebito aventi ad oggetto crediti previdenziali non è litisconsorte necessario, è vero altresì che non sussiste il suo difetto di legittimazione passiva quando la controversia verta intorno a questioni per le quali il concessionario non possa ritenersi estraneo. Questo è senz'altro il caso di specie, dato che il ricorrente ha proposto opposizione nei confronti della intimazione di pagamento n. 068 2023 9025114551000 notificatagli da
[...]
. Controparte_2
Sussiste poi anche la legittimazione a contraddire dell' in quanto titolare del CP_1 diritto posto in discussione dalla parte attorea.
B) L'ASSERITO VIZIO DELLA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI INTIMAZIONE OPPOSTO PER DIFETTO DI INDICAZIONE DELL'INDIRIZZO DEL MITTENTE NEI REGISTRI IPA
4 La difesa del ricorrente ha eccepito la giuridica inesistenza, nullità, irritualità e/o illegittimità della notifica dell'atto impugnato, atteso che l'Agente della Riscossione ha fatto ricorso all'indirizzo di posta elettronica certificata ( t) non presente in alcuno dei Email_1
“Pubblici Registri”.
Ora, prima di esaminare tale eccezione, occorre rilevare come non è contestato il fatto che il ricorrente abbia ricevuto la notificazione dell'atto di intimazione opposto in questa sede.
Ebbene, il quadro normativo di riferimento per le notificazioni a mezzo pec degli atti di riscossione effettuati da è delineato dall'art. 26, comma 2, D.P.R. n. CP_3
602/1973 il quale se prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultare dal registro INIPEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo pec da inserire nel registro INIPEC, diversamente nulla prescrive in ordine all'indirizzo pec del mittente.
Analogo rilievo vale per la disposizione contenuta nell'art. 60 D.P.R. n. 600/1973, la quale, nel prevedere la notificazione di atti tributari, nulla prescrive in ordine all'indirizzo pec del mittente.
Inoltre, il D.P.R. n. 68/2005 che fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di pec, nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo pec del mittente.
Le citate disposizioni di cui agli artt. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 e 60 D.P.R. n. 600/1973 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53/94 [“La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”] con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati.
La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 D.P.R. n. 602/1973 e 60 D.P.R. n. 600/1973 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata – a monte – l'attendibilità dell'indirizzo pec del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di pec, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex lege n. 53/94, è, invece, assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo pec risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale, né un incaricato di pubblico servizio.
5 A tali conclusioni è pervenuta la Cass. SS.UU. n. 15979/2022 secondo la quale: “in tema di notificazione a mezzo PEC la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo
a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (cfr. conf. Cassazione, ordinanza n. 982/2023).
Si aggiunga che, anche ad accedere alla tesi del ricorrente, quest'ultimo non ha chiarito, quale pregiudizio possa aver determinato per il proprio diritto di difesa la circostanza che abbia ricevuto l'atto da un indirizzo telematico di diverso da CP_3 quello presente nei pubblici registri t ). Email_2
A tal riguardo occorre infatti rilevare come l'eventuale vizio lamentato - attinente alla notificazione come proveniente da un indirizzo del mittente non inserito nei registri IPA - si debba ritenere comunque sanato secondo l'orientamento di legittimità per cui
“in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. Sentenza n. 18684 del 03/07/2023).
Per completezza si osserva, infine, come le argomentazioni si qui espresse non sono in contrasto con l'ordinanza della Cassazione Sez. VI, 27/06/2019, n. 17346 che si è limitata a riportare, in parte motiva, il testo dell'art. 3 bis della legge n. 53/1994 e le censure di parte ricorrente, senza affrontarle nel merito, ponendo alla base della decisione per l'inammissibilità del ricorso il difetto di specificità dei motivi.
Pertanto, la notificazione in questione è da ritenersi rituale, con conseguente infondatezza nel merito dell'eccezione svolta da parte opponente.
C) L'ESAME DELLE NOTIFICHE DEGLI AVVISI DI ADDEBITO
Parte ricorrente ha allegato la mancata notifica dei sette avvisi di addebito sottesi all'atto di intimazione opposto in questa sede.
6 Gli avvisi di addebito in oggetto sono i seguenti:
1. 368 2016 0007505533000 asseritamente notificato in data 10.05.2016, recante somme per Contributi I.V.S. - annualità 2014 e 2015 effettuata dall' Milano;
CP_1
2. 368 2016 0021964104000 asseritamente notificato in data 21.11.2016 recante somme per Contributi I.V.S. - annualità 2015 effettuata dall' Milano;
CP_1
3. 368 2018 0007252068000 asseritamente notificato in data 28.06.2018, recante somme per Contributi I.V.S. - annualità 2017 effettuata dall' Milano;
CP_1
4. 368 2018 0026127634000 asseritamente notificato in data 07.01.2019, recante somme per Contributi I.V.S. - annualità 2017 e 2018 effettuata dall' Milano;
CP_1
5. 368 2019 0010148290000 asseritamente notificato in data 17.07.2019, recante somme per Contributi I.V.S.- annualità 2018 effettuata dall' Milano;
CP_1
6. 368 2019 0023495010000 asseritamente notificato in data 04.12.2019, recante somme per Contributi I.V.S.- annualità 2018 e 2019 effettuata dall' Milano;
CP_1
7. 368 2021 0006811475000 asseritamente notificato in data 28.11.2021, recante somme per Contributi I.V.S.- annualità 2019 effettuata dall' Milano. CP_1
A fronte della documentazione prodotta da a prova della notifica dei suddetti CP_1 avvisi di addebito all'udienza del 4.10.2024 la difesa della ricorrente ha eccepito la nullità della notifica degli avvisi di addebito elencati ai punti da 1 a 6 in quanto dagli avvisi di ricevimento depositati non sarebbe dato evincere il destinatario stante l'illeggibilità della firma apposta e l'assenza dell'indicazione del soggetto che ha ricevuto la notifica. Relativamente all'avviso di addebito di cui al punto n. 7 ha eccepito l'inesistenza giuridica della notifica in quanto effettuata da indirizzo pec non presente nei registri IPA.
Trattasi di contestazioni infondate.
C1) Ed infatti, in primo luogo, a riguardo del contestato vizio della notifica dell'avviso di addebito n. 368 2021 0006811475000 di cui al punto n. 7, va evidenziato che l'indirizzo pec che ha utilizzato è: CP_1
t, che è documentato come detta notifica è Email_3 pervenuta effettivamente al domicilio digitale del ricorrente e che il ricorrente non ha dedotto quale pregiudizio sia derivato al suo diritto di difesa dalla circostanza di aver ricevuto l'avviso di addebito da tale indirizzo, anziché da quello di contenuto CP_1 nel registro IPA.
In secondo luogo, si osserva che nessuna norma imperativa prevede che l'avviso di addebito debba essere spedito da indirizzo pec di risultante dagli elenchi CP_1 previsti per legge e che l'art. 30 co. 4 prima parte D.L. n.78/2010, conv. con mod. in L. n. 122/2010 prevede che l'avviso di addebito debba pervenire all'indirizzo del destinatario risultante dagli elenchi previsti dalla legge, mentre non prevede analoga disposizione per l'indirizzo del mittente [“ L'avviso di addebito è notificato in via
7 prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali CP_1
o dagli agenti della polizia municipale.”]
In terzo luogo, come più sopra argomentato al punto A), non trova applicazione l'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53/94 [“La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”] il cui ambito di applicazione attiene alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati.
Ne consegue che la notifica dell'avviso di addebito n. 368 2021 0006811475000 avvenuta il 28.11.2021 è valida.
C2) A riguardo delle notifiche dei restanti avvisi di addebito l' ha documentato CP_1 che esse sono state validamente effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, come dispone l'art. 30 co. 4 seconda , D.L. cit […La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.].
La difesa del ricorrente ha dedotto la nullità della notifica degli avvisi di addebito elencati ai punti da 1 a 6 del ricorso introduttivo in quanto dagli avvisi di ricevimento depositati non sarebbe dato evincere il destinatario stante l'illeggibilità della firma apposta e stante l'assenza dell'indicazione del soggetto che avrebbe ricevuto la notifica.
Ebbene, tali contestazioni sono all'origine inconferenti perché la relata di notifica, ovvero il verbale contenente la descrizione delle attività compiute dall'ufficiale giudiziario, costituisce un atto pubblico, in quanto proviene da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, sicché le attestazioni in essa contenute, inerenti alle attività direttamente svolte dall'ufficiale giudiziario, fanno piena prova fino a querela di falso ( Cass. 1856/2001; Cass. 4590/2000) e nel caso di specie la querela di falso non è stata proposta.
Ne consegue che le notifiche degli avvisi di addebito n. 368 2016 007505533000, 368 2016 021964104000, 368 2018 0007252068000, 368 2018 0026127634000, 368 2019 0010148290000 e 368 2019 0023495010000 sono valide.
D) SUL TEMA DELLA PRESCRIZIONE
Quanto alla censura relativa al decorso del termine quinquennale di prescrizione tra la data del sorgere dei crediti e la notifica dell'avviso di addebito va messo in evidenza che, in presenza di una [cartella] o di un avviso di addebito definitivi (in quanto non impugnati entro 40 giorni dalla notifica), non è possibile eccepire la prescrizione per fatti antecedenti all'avviso di addebito: la definitività dell'avviso di addebito copre non solo l'esistenza del credito azionato e del titolo, ma anche la inesistenza di fatti estintivi e modificativi del credito precedenti e non dedotti con l'opposizione ex art. 24 D.Lgs. 46/1999.
Ed infatti l'art. 24, comma 5, D. Lgs. n. 46/99 così dispone:
8 “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
È, pertanto, tardiva e, quindi, inammissibile la domanda relativa al decorso del termine quinquennale di prescrizione prima della data della notifica degli avvisi di addebito perché proposta oltre 40 giorni da tale data.
La domanda di accertamento del decorso del termine di prescrizione in relazione al periodo di tempo trascorso dopo la data di notifica delle cartelle e prima della data di notifica dell'atto esecutivo è ammissibile perché attiene ad un fatto estintivo sopravvenuto. Tale censura va qualificata quale opposizione ex art. 615 c.p.c..
In tal caso, il termine di prescrizione resta sempre quello previsto in materia previdenziale (art. 3 commi 9 e 10 legge 335/1995) poiché l'avviso di addebito non opposto non può assimilarsi ad un titolo giudiziale e non può pertanto applicarsi al credito ivi contenuto l'art. 2953 c.c..
Ciò posto, si osserva con riferimento ai crediti portati dall'intimazione opposta che prima della notificazione di tale ultimo atto sono intervenuti gli atti interruttivi della prescrizione prodotti da . CP_3
In particolare, i crediti portati dagli avvisi di addebito n. 368 2016 0007505533000 e 368 2016 0021964104000 sono stati oggetto di dell'atto interruttivi costituito dall'intimazione pagamento n. 068 2019 9016820845000 (doc. 4, fasc. ) CP_3 notificata il 22.06.2018, ai sensi dell'art. 26 co. 4 D.P.R. 602/1973 e 60 co. 1 lett. e) D.P.R. n.600/1973.
La difesa del ricorrente ha eccepito che la suddetta notifica sarebbe avvenuta in violazione dell'art. 140 c.p.c. in quanto l'ente non avrebbe provato l'invio dell'avviso di notifica dell'atto mediante deposito nella casa comunale, né avrebbe provveduto a depositare la c.d. C.A.D..
L'eccezione va rigettata. Ed infatti, la suddetta notifica è avvenuta regolarmente a norma dell'art. 26 D.P.R. n. 602/73 e 60, comma 1, lett. e) D.P.R. n. 600/73 (doc. 6, fasc. . CP_3
L'art. 26, comma 4, D.P.R. 602/73 dispone poi che:
“nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso di deposito è affisso nell'albo del comune”.
L'art. 60, comma 1, lett. e) D.P.R. 600/73, che deroga a quanto disposto dall'art. 140 c.p.c., prevede che:
“La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: (...)
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio
9 o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”.
Nel caso di specie, dai documenti prodotti da risulta come il messo recatosi CP_3 per ben tre volte presso quella che è ancora la residenza attuale del ricorrente in Via Villa n. 20 – Cinisello Balsamo, avesse appurato dopo avere estratto la visura anagrafica che in loco il destinatario risultava irreperibile e come avesse poi notificato il documento depositando in Comune e affiggendo all'albo l'avviso di deposito, nell'impossibilità di effettuare la notifica dell'atto al destinatario.
Dopo la notifica dell'intimazione pagamento n. 068 2019 9016820845000 effettuata il 22.06.2028 per i crediti portati dagli avvisi di addebito n. 368 2016 0007505533000 e 368 2016 0021964104000 sono intervenuti ulteriori atti interruttivi: dapprima la notifica effettuata l'1.04.2022 dell'intimazione di pagamento n. 068 2022 9003833744000 (doc. 9 e 10, fasc. ) e poi la notifica dell'intimazione oggetto CP_3 del presente giudizio effettuata il 6.07.2023.
La difesa del ricorrente ha eccepito con riferimento all'intimazione elencata di cui al doc. 9 delle produzioni la nullità della notifica in quanto sulla relata sarebbe CP_3 apposta firma illeggibile e mancherebbe l'indicazione del soggetto che avrebbe ricevuto l'atto. L'eccezione è inconferente in quanto, come si è detto più sopra per le notifiche degli AVA effettuate mediante invio di raccomandata, il ricorrente per sollevare queste contestazioni avrebbe dovuto proporre querela di falso e non lo ha fatto.
Anche per i crediti oggetto dei restanti avvisi di addebito sono stati documentati da gli atti interruttivi della prescrizione intervenuti successivamente. CP_3
In particolare, il credito di cui all'avviso di addebito n. 368 2018 0007252068000 era oggetto dell'intimazione n. 068 2022 9020063658000 notificata a mezzo pec il 15.06.2022 (doc. 11, fasc. ). CP_3
Il credito oggetto dell'avviso di addebito n 368 2018 0026127634000 è stato oggetto del PPT n. 06884201900015114000 notificato il 10.07.2019 (doc. 8, fasc. e CP_3 dell'intimazione di cui al n. 068 2022 9020063658000 notificata il 15.06.2022 (doc. 11).
I crediti oggetto degli avvisi di addebito n. 368 2019 0010148290000 e n. 36820190023495010000 sono stati oggetto dell'intimazione pagamento n. 068 2022
9003833744000 (doc. 9 e 10, fasc. ) notificata l'1.04.2022 e, infine, che il CP_3 credito oggetto dell'avviso di addebito n. 368 2021 0006811475000 è oggetto anche dell'intimazione opposta nel presente giudizio.
Ad abundantiam va poi osservato che ha provato l'esistenza di atti eseguiti dal CP_3 ricorrente che provano la di lui conoscenza del debito previdenziale quali sono l'istanza di definizione agevolata presentata il 29.04.2019 (doc. 6, fasc. ), con CP_3
10 riferimento agli avvisi di addebito di cui ai punti 1 e 2; l'istanza di rateizzazione presentata il 2.07.2019 (doc. 7, fasc. cit.) con riferimento agli avvisi di addebito di cui ai punti 3 e 4 e il ricorso presentato alla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado di Milano nei confronti della intimazione di pagamento 068 2022 9020063658000 deciso con sentenza n. 273/2023, poi appellata (doc.16, fasc. ), con riferimento CP_3 agli stessi avvisi di addebito di cui ai punti 3 e 4, per cui è incompatibile l'allegazione del ricorrente di non avere ricevuto la notificazione degli avvisi di addebito richiamati in tali atti.
Alla luce di quanto esposto nessuno dei debiti previdenziali che sono oggetto dell'intimazione opposta è prescritto.
E) LA DECADENZA DI CUI ALL'ART. 24, COMMA 5, DEL D.LVO N. 46/1999 e DI CUI ALL'ART. 617 C.P.C.
Con riguardo agli ulteriori vizi svolti nel merito della pretesa previdenziale da parte del ricorrente (ivi inclusi quelli attinenti alla carenza di motivazione, al diritto di difesa, agli interessi e alla decadenza ex articolo 25 del D.Lvo n. 46/99) deve essere accertata la decadenza dal proporli ai sensi dell'art. 24 co. 5 D.Lvo 46/1999 in quanto non è stato rispettato il termine perentorio fissato in 40 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito.
Aggiungasi, quanto alla censura del ricorrente riferita agli interessi che egli non precisa se siano oggetto di contestazione gli interessi calcolati direttamente dall'ente impositore in fase di redazione del ruolo, ovvero quelli conteggiati dall' CP_4
successivamente alla notifica della cartella. Ciò, in ogni caso, rende la
[...] domanda attorea del tutto generica e quindi infondata.
In relazione ai vizi formali dell'intimazione di pagamento va rilevato, inoltre, che il ricorrente è incorso nella decadenza di cui all'art. 617 c.p.c. poiché il ricorso è stato depositato il 29.08.2023, ovvero oltre venti giorni dalla data di notifica dell'atto (6.07.2023).
Per tutti questi motivi, perciò, il ricorso deve essere respinto.
3) In applicazione del principio di soccombenza, il ricorrente deve essere condannato alla refusione in favore di e delle spese di lite che - avuto riguardo alla CP_1 CP_3 natura ed al valore della controversia, all'omesso svolgimento di istruttoria orale e alle tariffe di cui al Dm n. 55/2014 come modificate dal DM n. 147/2022 - vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
11 Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore di in € 3.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A CP_1 secondo le aliquote di legge;
3) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore di in € 3.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e CP_3
C.P.A secondo le aliquote di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 16/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore
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