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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/10/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
VA IE presidente
Biagio Politano consigliere
NN RI CH consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1690 del R.G.A.C. dell'anno 2019, avente a oggetto un contratto di somministrazione e vertente
TRA
difeso dall'avvocato Gianpaolo Caruso Parte_1
Parte appellante
e già Controparte_1 Controparte_2
( , difesa dagli avvocati RI Elena Guglielmelli e Paolo P.IVA_1
Colombo
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “- accertare e dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di primo grado e, per l'effetto, dichiarare nulla o annullare la sentenza appellata n. 966/2019 pubblicata il
9.5.2019 RG 4886/2017 dal Tribunale di Cosenza, Giudice dott.ssa Marzia
Maffei, e disporre ex art. 354 cpc la remessione della causa, nella sua fase iniziale, al primo Giudice.
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, con distrazione ex art. 93 cpc.”
Per la parte appellata: “Voglia l'On.le Corte adita, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza e/o eccezione, previo il rigetto del proposto gravame, CONFERMARE la sentenza n° 966/2019 resa dal Tribunale di
Cosenza nel giudizio iscritto al n° 4886/2017 e per l'effetto condannare il Cont
al pagamento in favore di dell'importo di Parte_1
€.1.231.404,97, oltre interessi di mora ex D.Lgs n. 231/2002, dalla data di scadenza delle singole fatture alla data di dichiarazione del fallimento.
Condannare il fallimento appellante al pagamento delle competenze del grado di appello anche ex art. 96 cpc.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
L' aveva convenuto in giudizio il Controparte_2 CP_3
per l'accertamento del proprio diritto a ottenere il pagamento Parte_1
delle somme derivanti dal mancato pagamento delle fatture emesse per la somministrazione del gas, per un importo complessivo di € 1.231.404,97 oltre interessi, rappresentando di aver stipulato con il convenuto CP_3
una pluralità di contratti aventi a oggetto la fornitura di gas e di vantare tale credito in ragione del mancato pagamento delle fatture regolarmente emesse
2 per le prestazioni periodiche erogate, e dettagliatamente riportate nell'atto di citazione.
Il convenuto non si era costituito in giudizio. CP_3
La causa era stata istruita attraverso la documentazione prodotta in giudizio dall'attrice.
Il Tribunale di Cosenza, con la sentenza n. 966 del 2019, resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il 9 maggio 2019 a definizione del giudizio n.
4886/2017 R.G.A.C., aveva ritenuto fondata la domanda attorea.
Il giudice di primo grado aveva accertato, sulla base della documentazione contrattuale, degli estratti conto e delle fatture depositate in atti, che dai rapporti di somministrazione intercorsi tra le parti era sorto in favore della società attrice un credito pari a € 1.231.404,97.
Richiamata la disciplina dell'art. 1559 c.c. e la natura del contratto di somministrazione quale contratto di durata o a esecuzione continuata, il tribunale aveva rilevato che non erano stati dedotti né provati fatti impeditivi o estintivi dell'obbligazione, né era stata contestata l'entità delle prestazioni eseguite.
L'appellante ha impugnato la sentenza sulla scorta dei seguenti motivi d'appello: 1) inesistenza o nullità della notificazione dell'atto di citazione del giudizio di primo grado per violazione dell'art. 160 c.p.c. in riferimento agli artt. 138 e ss. c.p.c. e conseguente nullità insanabile della sentenza;
2) violazione del diritto al contraddittorio ex art. 101 c.p.c.
La corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Si è successivamente costituita l'appellata, argomentando per l'infondatezza dell'appello.
3 Il giudizio, interrotto con l'ordinanza del 27 ottobre 2020, è stato riassunto dal fallimento del consorzio appellante.
All'udienza del 23 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 28 aprile 2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
L'appello è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni che seguono.
Oggetto dell'appello è la questione relativa alla regolarità della notificazione dell'atto di citazione nel giudizio di primo grado.
Il primo motivo d'impugnazione - col quale l'appellante lamenta in particolare la violazione dell'art. 139 c.p.c. e dell'art. 7 della l. n. 890/1982 in quanto “all'interno dell'avviso di ricevimento, nella sezione apposita relativa spedizione della comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata sono presenti soltanto data e firma, mancando il numero della raccomandata della c.d. CAN prevista dall'art. 139 IV c. cpc. - è infondato per le considerazioni che seguono.
Ritiene la corte che, nel caso in esame, la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado sia stata regolarmente eseguita ai sensi dell'art. 145 c.p.c. essendo il suo destinatario persona giuridica, e non applicandosi in tal caso l'art. 139 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 145 comma I c.p.c. la notificazione alle persone giuridiche può essere validamente effettuata mediante consegna della copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede.
Come chiarito dalla Corte di cassazione, tra le predette figure sussiste una relazione di piena fungibilità (Cass., sez. trib., ord. 20 maggio 2024, n.
4 13494), che ne legittima, dunque, l'intercambiabilità ai fini della validità della notificazione.
Ha precisato la Corte di cassazione che “nel caso di notifica a persona giuridica, disciplinata dall'art. 145 c.p.c., la consegna dell'atto può essere dunque effettuata nei confronti di qualsiasi soggetto, il quale sia legato alla stessa da un rapporto che, non necessariamente di tipo lavorativo, può derivare dall'incarico, anche provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza, e la presenza di una persona nella sede sociale fa legittimamente presumere che tale persona, anche se non dipendente, sia addetta alla ricezione degli atti, con la conseguenza che valida può essere considerata la notifica nelle sue mani, spettando alla società, onde inficiare la notificazione, l'onere di dimostrare l'assenza di legami con il consegnatario, ed a tal fine, non è sufficiente provare l'insussistenza della qualifica di dipendente, potendo essere addetto anche chi non sia lavoratore subordinato”.
Quanto alla raccomandata informativa prevista dall'art. 7 della l. n.
890/1982, poi, la Corte di cassazione ha affermato che essa “è prescritta […] nelle ipotesi di consegna del piego a persona diversa dal destinatario, ma nel caso di notificazione alle persone giuridiche ex art. 145 c.p.c., il destinatario va individuato non solo nel legale rappresentante, ma anche negli altri soggetti indicati nella disposizione e, cioè, nelle persone incaricate di ricevere le notificazioni o, in mancanza, addette alla sede”.
Ne deriva che la raccomandata informativa prevista per la notificazione alle persone fisiche ex art. 139 commi II e ss. c.p.c., non trova applicazione laddove – come nel caso in esame – la consegna dell'atto avvenga direttamente a persona presente presso la sede legale dell'ente.
5 A ulteriore conferma della regolarità della notificazione, occorre evidenziare che , con nota del 16 ottobre 2019 (vedasi il CP_4
documento n. 7 allegato al fascicolo del ), attestando la correttezza CP_3
della procedura eseguita, ha fornito anche un duplicato dell'avviso di ricevimento (vedasi il documento n. 8, allegato al fascicolo del ) CP_3
da cui risultano la data di consegna al 28 novembre 2017, l'identificazione del soggetto ricevente come “impiegata” addetta alla sede e il nominativo della consegnataria.
Tali elementi, non utilmente contestati dalla parte appellante, escludono qualsiasi incertezza sull'effettivo perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
La trattazione del secondo motivo è assorbita dal rigetto del primo motivo d'appello.
Ritiene, infine, la Corte che non sussistano i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in assenza di elementi che ne integrino i presupposti.
Dalle considerazioni suesposte discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo - avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese che giustificano l'applicazione dei parametri minimi - dello scaglione di riferimento (indeterminiabile – complessità bassa) per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
6 La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 4.996,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
NN RI CH VA IE
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
VA IE presidente
Biagio Politano consigliere
NN RI CH consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1690 del R.G.A.C. dell'anno 2019, avente a oggetto un contratto di somministrazione e vertente
TRA
difeso dall'avvocato Gianpaolo Caruso Parte_1
Parte appellante
e già Controparte_1 Controparte_2
( , difesa dagli avvocati RI Elena Guglielmelli e Paolo P.IVA_1
Colombo
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “- accertare e dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di primo grado e, per l'effetto, dichiarare nulla o annullare la sentenza appellata n. 966/2019 pubblicata il
9.5.2019 RG 4886/2017 dal Tribunale di Cosenza, Giudice dott.ssa Marzia
Maffei, e disporre ex art. 354 cpc la remessione della causa, nella sua fase iniziale, al primo Giudice.
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, con distrazione ex art. 93 cpc.”
Per la parte appellata: “Voglia l'On.le Corte adita, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza e/o eccezione, previo il rigetto del proposto gravame, CONFERMARE la sentenza n° 966/2019 resa dal Tribunale di
Cosenza nel giudizio iscritto al n° 4886/2017 e per l'effetto condannare il Cont
al pagamento in favore di dell'importo di Parte_1
€.1.231.404,97, oltre interessi di mora ex D.Lgs n. 231/2002, dalla data di scadenza delle singole fatture alla data di dichiarazione del fallimento.
Condannare il fallimento appellante al pagamento delle competenze del grado di appello anche ex art. 96 cpc.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
L' aveva convenuto in giudizio il Controparte_2 CP_3
per l'accertamento del proprio diritto a ottenere il pagamento Parte_1
delle somme derivanti dal mancato pagamento delle fatture emesse per la somministrazione del gas, per un importo complessivo di € 1.231.404,97 oltre interessi, rappresentando di aver stipulato con il convenuto CP_3
una pluralità di contratti aventi a oggetto la fornitura di gas e di vantare tale credito in ragione del mancato pagamento delle fatture regolarmente emesse
2 per le prestazioni periodiche erogate, e dettagliatamente riportate nell'atto di citazione.
Il convenuto non si era costituito in giudizio. CP_3
La causa era stata istruita attraverso la documentazione prodotta in giudizio dall'attrice.
Il Tribunale di Cosenza, con la sentenza n. 966 del 2019, resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il 9 maggio 2019 a definizione del giudizio n.
4886/2017 R.G.A.C., aveva ritenuto fondata la domanda attorea.
Il giudice di primo grado aveva accertato, sulla base della documentazione contrattuale, degli estratti conto e delle fatture depositate in atti, che dai rapporti di somministrazione intercorsi tra le parti era sorto in favore della società attrice un credito pari a € 1.231.404,97.
Richiamata la disciplina dell'art. 1559 c.c. e la natura del contratto di somministrazione quale contratto di durata o a esecuzione continuata, il tribunale aveva rilevato che non erano stati dedotti né provati fatti impeditivi o estintivi dell'obbligazione, né era stata contestata l'entità delle prestazioni eseguite.
L'appellante ha impugnato la sentenza sulla scorta dei seguenti motivi d'appello: 1) inesistenza o nullità della notificazione dell'atto di citazione del giudizio di primo grado per violazione dell'art. 160 c.p.c. in riferimento agli artt. 138 e ss. c.p.c. e conseguente nullità insanabile della sentenza;
2) violazione del diritto al contraddittorio ex art. 101 c.p.c.
La corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Si è successivamente costituita l'appellata, argomentando per l'infondatezza dell'appello.
3 Il giudizio, interrotto con l'ordinanza del 27 ottobre 2020, è stato riassunto dal fallimento del consorzio appellante.
All'udienza del 23 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 28 aprile 2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
L'appello è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni che seguono.
Oggetto dell'appello è la questione relativa alla regolarità della notificazione dell'atto di citazione nel giudizio di primo grado.
Il primo motivo d'impugnazione - col quale l'appellante lamenta in particolare la violazione dell'art. 139 c.p.c. e dell'art. 7 della l. n. 890/1982 in quanto “all'interno dell'avviso di ricevimento, nella sezione apposita relativa spedizione della comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata sono presenti soltanto data e firma, mancando il numero della raccomandata della c.d. CAN prevista dall'art. 139 IV c. cpc. - è infondato per le considerazioni che seguono.
Ritiene la corte che, nel caso in esame, la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado sia stata regolarmente eseguita ai sensi dell'art. 145 c.p.c. essendo il suo destinatario persona giuridica, e non applicandosi in tal caso l'art. 139 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 145 comma I c.p.c. la notificazione alle persone giuridiche può essere validamente effettuata mediante consegna della copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede.
Come chiarito dalla Corte di cassazione, tra le predette figure sussiste una relazione di piena fungibilità (Cass., sez. trib., ord. 20 maggio 2024, n.
4 13494), che ne legittima, dunque, l'intercambiabilità ai fini della validità della notificazione.
Ha precisato la Corte di cassazione che “nel caso di notifica a persona giuridica, disciplinata dall'art. 145 c.p.c., la consegna dell'atto può essere dunque effettuata nei confronti di qualsiasi soggetto, il quale sia legato alla stessa da un rapporto che, non necessariamente di tipo lavorativo, può derivare dall'incarico, anche provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza, e la presenza di una persona nella sede sociale fa legittimamente presumere che tale persona, anche se non dipendente, sia addetta alla ricezione degli atti, con la conseguenza che valida può essere considerata la notifica nelle sue mani, spettando alla società, onde inficiare la notificazione, l'onere di dimostrare l'assenza di legami con il consegnatario, ed a tal fine, non è sufficiente provare l'insussistenza della qualifica di dipendente, potendo essere addetto anche chi non sia lavoratore subordinato”.
Quanto alla raccomandata informativa prevista dall'art. 7 della l. n.
890/1982, poi, la Corte di cassazione ha affermato che essa “è prescritta […] nelle ipotesi di consegna del piego a persona diversa dal destinatario, ma nel caso di notificazione alle persone giuridiche ex art. 145 c.p.c., il destinatario va individuato non solo nel legale rappresentante, ma anche negli altri soggetti indicati nella disposizione e, cioè, nelle persone incaricate di ricevere le notificazioni o, in mancanza, addette alla sede”.
Ne deriva che la raccomandata informativa prevista per la notificazione alle persone fisiche ex art. 139 commi II e ss. c.p.c., non trova applicazione laddove – come nel caso in esame – la consegna dell'atto avvenga direttamente a persona presente presso la sede legale dell'ente.
5 A ulteriore conferma della regolarità della notificazione, occorre evidenziare che , con nota del 16 ottobre 2019 (vedasi il CP_4
documento n. 7 allegato al fascicolo del ), attestando la correttezza CP_3
della procedura eseguita, ha fornito anche un duplicato dell'avviso di ricevimento (vedasi il documento n. 8, allegato al fascicolo del ) CP_3
da cui risultano la data di consegna al 28 novembre 2017, l'identificazione del soggetto ricevente come “impiegata” addetta alla sede e il nominativo della consegnataria.
Tali elementi, non utilmente contestati dalla parte appellante, escludono qualsiasi incertezza sull'effettivo perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
La trattazione del secondo motivo è assorbita dal rigetto del primo motivo d'appello.
Ritiene, infine, la Corte che non sussistano i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in assenza di elementi che ne integrino i presupposti.
Dalle considerazioni suesposte discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo - avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese che giustificano l'applicazione dei parametri minimi - dello scaglione di riferimento (indeterminiabile – complessità bassa) per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
6 La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 4.996,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
NN RI CH VA IE
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