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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 02/04/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 02/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 82 / 2024 contenzioso vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. GAUDIO Parte_1
VINCENZO
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. BATTIATO RITA CP_1
CONVENUTO avente ad oggetto : Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.
132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Con ricorso depositato il 04/01/2024 parte ricorrente ha chiesto accertarsi non dovere ella restituire l'importo di euro 1.200,00 pari al reddito di emergenza percepito da CP_1 per i mesi da marzo a maggio 2021, affermando che il reddito da lavoro dipendente da lei prodotto nel febbraio 2021 dovesse considerarsi al netto e non al lordo, dunque di importo inferiore ad euro 400,00 (limite da reddituale da non superare per avere diritto al beneficio); in subordine dichiararsi la somma irripetibile per non avere ella reso alcuna dichiarazione infedele. Vinte spese e compensi di lite, con distrazione. , CP_1 costituitosi, ha chiesto respingersi la domanda. Causa discussa e decisa alla odierna udienza come da separato dispositivo.
Il ricorso è infondato e va respinto. Pacifico, emergendo del resto dalla documentazione in atti, che la ricorrente nel febbraio 2021 ha prodotto un reddito lordo di circa 458 euro, come si evince dalla busta paga in atti, emessa durante un rapporto di lavoro subordinato agricolo a termine. Orbene, in mancanza di specifica ed espressa indicazione in senso contrario da parte della normativa specifica sul reddito di emergenza, per valore del reddito prodotto dal nucleo familiare della ricorrente (nella fattispecie monoparentale) deve intendersi il reddito imponibile, dunque al lordo degli oneri fiscali, al netto dei soli oneri deducibili, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 10 del T.U.I.R., in quanto il concetto di imponibile è diverso da quello di reddito effettivamente disponibile;
l'affermazione di parte attrice secondo cui la differenza tra importo lordo e netto della busta paga (quest'ultimo inferiore ad euro 400,00 per il mese di febbraio 2021) sarebbe determinata solo da contributi previdenziali, come tali rientranti negli oneri deducibili, è rimasta indimostrata, tanto è vero che esaminandola si evince comunque che l'ammontare di questi ultimi è pari ad euro 40,50 (che sottratti ad euro 458 darebbero un reddito in ogni caso superiore ad euro 400,00).
Spese compensabili ex art. 152 disp. att. cpc.
P.T.M.
a)- rigetta il ricorso;
b)- spese processuali compensate;
c)- gg. 30 per deposito sentenza.
Taranto, 2-4-2025 Il giudice del lavoro
Dott. Saverio Sodo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 02/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 82 / 2024 contenzioso vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. GAUDIO Parte_1
VINCENZO
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. BATTIATO RITA CP_1
CONVENUTO avente ad oggetto : Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.
132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Con ricorso depositato il 04/01/2024 parte ricorrente ha chiesto accertarsi non dovere ella restituire l'importo di euro 1.200,00 pari al reddito di emergenza percepito da CP_1 per i mesi da marzo a maggio 2021, affermando che il reddito da lavoro dipendente da lei prodotto nel febbraio 2021 dovesse considerarsi al netto e non al lordo, dunque di importo inferiore ad euro 400,00 (limite da reddituale da non superare per avere diritto al beneficio); in subordine dichiararsi la somma irripetibile per non avere ella reso alcuna dichiarazione infedele. Vinte spese e compensi di lite, con distrazione. , CP_1 costituitosi, ha chiesto respingersi la domanda. Causa discussa e decisa alla odierna udienza come da separato dispositivo.
Il ricorso è infondato e va respinto. Pacifico, emergendo del resto dalla documentazione in atti, che la ricorrente nel febbraio 2021 ha prodotto un reddito lordo di circa 458 euro, come si evince dalla busta paga in atti, emessa durante un rapporto di lavoro subordinato agricolo a termine. Orbene, in mancanza di specifica ed espressa indicazione in senso contrario da parte della normativa specifica sul reddito di emergenza, per valore del reddito prodotto dal nucleo familiare della ricorrente (nella fattispecie monoparentale) deve intendersi il reddito imponibile, dunque al lordo degli oneri fiscali, al netto dei soli oneri deducibili, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 10 del T.U.I.R., in quanto il concetto di imponibile è diverso da quello di reddito effettivamente disponibile;
l'affermazione di parte attrice secondo cui la differenza tra importo lordo e netto della busta paga (quest'ultimo inferiore ad euro 400,00 per il mese di febbraio 2021) sarebbe determinata solo da contributi previdenziali, come tali rientranti negli oneri deducibili, è rimasta indimostrata, tanto è vero che esaminandola si evince comunque che l'ammontare di questi ultimi è pari ad euro 40,50 (che sottratti ad euro 458 darebbero un reddito in ogni caso superiore ad euro 400,00).
Spese compensabili ex art. 152 disp. att. cpc.
P.T.M.
a)- rigetta il ricorso;
b)- spese processuali compensate;
c)- gg. 30 per deposito sentenza.
Taranto, 2-4-2025 Il giudice del lavoro
Dott. Saverio Sodo