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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/02/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dott.ssa G. Imperiale
All'udienza del giorno 28 febbraio 2025 svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nella causa per opposizione a cartella esattoriale promossa da
in persona del suo legale Parte_1
rappresentante, - – Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall' Avv. S. R. Tundo come da mandato in atti contro in persona del Controparte_1
Direttore Generale pro tempore,
Nonché
, in Controparte_2
persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. S. Gallo come da mandato in atti
Nonché
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_3
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. G. Dell'Anna Misurale come da mandato in atti
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ritualmente notificato, la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., Sig.ra Parte_4
anche in proprio, e il Sig. hanno proposto Parte_3 Parte_2
opposizione con contestuale istanza di sospensione avverso la cartella di pagamento di n. 059 2023 00204267 15 000-1-2 di €153.763,70, Controparte_1
emessa in virtù di somme iscritte al ruolo esattoriale dal Controparte_2
ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n.
[...]
46 e successive modificazioni, come già previsto dall'art. 9 comma 5 del D. Lgs. n.
123/98, in qualità di gestore del Fondo di Garanzia istituito ai sensi dell'art. 2 comma
100 lettera a) della legge 23 dicembre 1996 n. 662.
Con comparsa di risposta rispettivamente del 15.01.2024 e 31.05.2024 si costituivano in giudizio e Controparte_2 [...]
per contestare l'assunto attore e chiederne il rigetto. Controparte_3
Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Con il primo motivo di opposizione la società ricorrente eccepisce la nullità della cartella di pagamento opposta per difetto assoluto di motivazione e mancata indicazione di tutti i dati e delle informazioni prescritte dalla legge.
Orbene, l'articolo 50, comma 1, del Dpr n. 602/1973, stabilisce che l'agente della riscossione procede a espropriazione forzata “quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento…”, mentre in base al successivo comma 2, l'espropriazione non iniziata entro un anno dalla notifica della cartella deve essere preceduta dalla notifica “di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
2 Detto avviso, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 50, è redatto in conformità al modello “approvato con decreto del Ministero delle finanze”.
Al riguardo, la Corte di legittimità, con orientamento consolidato ha sancito che, laddove il contenuto dell'intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello approvato e, pertanto, l'interessato sia messo in condizione di conoscere le ragioni giustificative e l'ammontare della pretesa tributaria, il generale requisito della motivazione si intende rispettato, essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, senza che occorra l'allegazione della cartella stessa
(cfr Cassazione, nn. 21333 e 6209 del 2022, 39058 e 28772 del 2021).
Si chiarisce, inoltre, che, consistendo la finalità dell'intimazione nel rendere edotto il contribuente che, per effetto della mancanza di pagamento della cartella già notificata, si darà inizio all'esecuzione forzata, assolve la funzione equivalente a quella del precetto, e pertanto il suo contenuto “in relazione alle finalità sue proprie, può dirsi esaustivo ove non solo si dia atto del mancato pagamento del debito tributario ma anche contenga l'intimazione al contribuente di effettuare il versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata”.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 9778/2017 ha ritenuto che il difetto di motivazione di una cartella di pagamento, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi in modo esatto, “non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché !a cartella sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia dimostrato, in tal modo, di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati …non sussistendo un'effettiva limitazione del diritto di difesa, che ricorre unicamente qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni dell'intimazione di pagamento ricevuta e alleghi il pregiudizio patito effettivamente"
(Cass.2373/2013)”.
3 La società contesta, inoltre, il diritto di agire Parte_1
Contr esecutivamente della in assenza di un valido titolo esecutivo.
Cio premesso, occorre esaminare il quadro normativo di riferimento.
Il Fondo di Garanzia per le P.M.I., istituito in base all'art. 2 co. 100 della L.
23/12/96 n.662, ha la funzione di sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese, tramite la costituzione di una garanzia pubblica.
Per effetto di tale garanzia, gli istituti finanziatori ottengono una sostanziale eliminazione del rischio di credito su una rilevante quota dell'importo erogato. In virtù di un'apposita convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico, la svolge l'attività di gestione del predetto Fondo. Pt_5
In caso di revoca/inadempimento dell'impresa beneficiaria del prestito,
l'istituto finanziatore (unico legittimato in tal senso) è onerato di chiedere l'attivazione del Fondo, attraverso la liquidazione della perdita subita, mentre l'impresa rimane del tutto estranea al rapporto tra il Fondo e l'istituto.
L'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456 prevede che “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
Pertanto, attivato il fondo, il Mediocredito centrale può giovarsi, come appena
4 detto, di quanto disposto dall'art. 9 co. 5 del D. Lgs. 123/98, che così recita “per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.
Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo
67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
Dal canto suo il precedente comma 4 – per quanto qui interessa - fa riferimento ai “casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1 …(omissis)”
Sulla questione si è poi innestato l'art. 8 bis decreto-legge 24 gennaio 2015, n.
3 (in Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2015), coordinato la legge di conversione 24 marzo 2015, n. 33 (confermando quanto già previsto dall'art. 9 co.
5 del D. Lgs. 123/98), che così recita: “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751 -bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti ai terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio
5 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
Ebbene, dal quadro normativo richiamato è possibile evincere una distinzione tra il rapporto intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori, di natura privatistica, in quanto fondato sul contratto di finanziamento stipulato dalle parti, ed il rapporto intercorrente tra Medio Credito Centrale, in qualità di gestore del fondo di garanzia per PMI ex l. 662/96, ed il debitore ed i fideiussori, fondato viceversa sulla garanzia prevista dalla l. 662/96, quale misura di intervento pubblico a sostegno delle piccole e medie imprese per favorire lo sviluppo delle attività produttive, e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art 2 comma 4 DM
20.6.2005 n. 18456, che assume viceversa natura pubblicistica, stante la fonte di regolamentazione del rapporto e la funzione svolta della garanzia, analogamente alle altre forme di interventi pubblici per sostenere ed incentivare le attività di impresa di cui d.lgs 123/1998.
In senso conforme si è espressa la Suprema Corte, la quale con ordinanza del
08/07/2022 n.2645 ha chiarito “... nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia di cui alla L.n.662/1996, devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto privatisitico intercorrente tra l'istituto finanziatore e l'impresa beneficiaria, in quanto fondato sul contratto di finanziamento;
dall'altro, quello riguardante CP_4
in qualità di gestore del fondo di garanzia -l'impresa beneficiaria e i fideiussori di quest'ultima, fondato viceversa sulla garanzia prevista dalla L. n.662 del 1996 e sulla surroga legale dell'ente finanziatore di cui all'art.2, comma 4, D.M. 20 giugno 2005
n.18456.
Quest'ultimo rapporto ha, dunque, natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione e della funzione svolta dalla garanzia. Per tali ragioni, a seguito del pagamento all'istituto finanziatore da parte di si realizza una surroga CP_4
6 ex lege che consente, immediatamente (senza necessità di preventiva ingiunzione), di agire nei confronti dell'impresa finanziaria e di eventuali garanti, senza che le vicende relative al rapporto di natura privatistica possano incidere sulla procedura esattoriale”
(cfr. TRIBUNALE DI MILANO, Sentenza n. 107/2023 del 09-01-2023).
Ora, l'opponente richiama la disciplina di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999
("Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo"), dove all'art. 21 è prescritto che "Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge,
e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva" e all'art. 17, comma 1 prevede che "Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici".
In altri termini, nella prospettazione difensiva, poiché il contratto stipulato tra la ricorrente e l'originario istituto bancario consiste in un negozio di mutuo chirografario ed essendo l'obbligo restitutorio della società retto dalle ordinarie regole privatistiche;
attraverso il meccanismo della surroga ex art. 1203 c.c. si Pt_5
sostituirebbe nella medesima posizione della Banca, godendo degli stessi diritti di creditore chirografario.
Pertanto, poichè nella riscossione mediante ruolo, quest'ultimo assume la natura di titolo esecutivo soltanto per le entrate di diritto pubblico;
per le entrate 4 di diritto privato, quali quelle di permarrebbe la necessità dell'ente di Pt_5
procurarsi un valido titolo esecutivo.
Tale impostazione non può tuttavia essere seguita.
Invero, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di
7 garanzia per le PMI ex legge 662/1196, devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto (privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria (ed i fideiussori), in quanto fondato sul contratto di finanziamento;
dall'altro, quello riguardante Medio Credito Centrale – in qualità di gestore del fondo di garanzia per
PMI - l'impresa beneficiaria (ed i fideiussori di quest'ultima) fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla l.662/96 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art
2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456.
Quest'ultimo rapporto ha natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta della garanzia.
Al riguardo, occorre richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha riconosciuto la natura pubblicistica del credito di essendo questo Pt_5
connesso alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive (cfr. Cass.,ord. n. 6508/2020; Cass. n. 2664/2019). Contr
La posizione della che, quale garante, si surroga nelle ragioni del creditore originario, non è dunque perfettamente sovrapponibile a quella dell'istituto credito proprio perché il credito della si fonda non sul negozio di diritto Pt_5
privato (il contratto di mutuo) bensì direttamente nella legge, in ragione della "peculiare causa che lo sorregge, ritenuta portatrice di interessi particolarmente meritevoli di tutela", tale da renderlo privilegiato.
A deporre nel senso della natura privatistica del credito in oggetto non può poi richiamarsi quanto disposto dal D.M. 20 giugno 2005, art. 2, comma 4, in base al quale in caso di inadempimento ed una volta effettuato il pagamento all'istituto di credito garantito, "ai sensi dell'art. 1203 c.c., nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate".
8 Sul punto, la Suprema Corte, con ordinanza n. 14915/2019, ha chiarito che la ratio dell'art. 1203 c.c. è quella di garantire un vantaggio e non un danno al solvens
( , dovendosi escludere, in questo caso, che al relativo credito Pt_5
recuperatorio possa riconoscersi natura privatistica, per il solo fatto che la surroga interviene con un istituto di credito soggetto alle regole di diritto privato.
È quindi improprio il richiamo dall'opponente al combinato disposto del
D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17 e 21 nel senso da egli prospettato.
Infine, la ricorrente eccepisce la nullità della fideiussione omnibus rilasciata dai sigg.ri e per violazione dell'art. 2 della legge Parte_2 Parte_3
287/1990 e del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 di Banca d'Italia.
Nella giurisprudenza di merito risultava dibattuta la questione della validità o meno delle fideiussioni omnibus, garanzie di operazioni bancarie, emesse sulla base dello schema predisposto nel 2003 dall'ABI, poi oggetto del provvedimento della banca d'Italia del 02 maggio 2005.
Con tale provvedimento la Banca d'Italia aveva statuito che “ gli articoli 2,6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia di operazioni bancarie ( fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengono applicate, in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a) della legge 287/90.Secondo un primo orientamento secondo un primo orientamento, “la circostanza che l'impresa collusa uniformi al programma anticoncorrenziale le manifestazioni della propria autonomia privata, non appare sufficiente a privare il successivo contratto a valle di un'autonoma ragion d'essere”; in altre parole, secondo questo orientamento, la mera coincidenza del testo delle fideiussioni emesse allo schema ABI non implica di per sé nullità delle fideiussioni[Trib. Treviso 26 luglio 2018].La giurisprudenza che si è espressa in questo senso ha peraltro precisato che, anche diversamente opinando, “si dovrebbe
9 comunque valutare attentamente l'incidenza del giudizio di anticoncorrenzialità delle clausole
(...) sulla persistenza di un apprezzabile interesse delle parti alla conservazione del contratto, ancorché epurato dalle clausole illegittime. In particolare, si è osservato che
“l'applicazione della regola contenuta nell'art. 1419 co. 1 c.c.(…) porterebbe a ritenere comunque valida la garanzia prestata, pur emendata dalle clausole contestate”; infatti “è innegabile che il garante avrebbe concluso ugualmente il contratto senza quelle clausole che, invero, lo penalizzano rispetto a sopravvenienze sfavorevoli o a fatti imputabili alla negligenza del creditore garantito. Parimenti, nell'economia complessiva dell'affare, per la banca è oggettivamente più conveniente rinunciare ai benefici di quelle clausole, piuttosto che all'ampliamento della garanzia”. Secondo altro orientamento, la conformità allo schema ABI comporterebbe, a determinate condizioni, la nullità delle fideiussioni.In particolare: secondo un primo sotto-orientamento, si tratterebbe di nullità totale ( Trib. Siena 14 maggio 2019);secondo, invece, altro sotto- orientamento la nullità sarebbe parziale, cioè riguarderebbe solo le clausole di cui alla schema ABI del 2003.
In tal senso si è espressa di recente la Suprema Corte, la quale ha affermato “ il provvedimento di Banca d'Italia, che ha accertato la contrarietà al diritto della concorrenza di alcune clausole presenti in un modulo standard predisposto dall'ABI, non comporta l'automatica e integrale nullità di tutti i contratti di fideiussioni stipulati sulla base di tale modello, trovando applicazioni la disciplina generale di cui all'art. 1419 c.c., in base al quale la nullità delle clausole anticoncorrenziali non comporta la nullità dell'intero contratto se l'assetto degli interessi in gioco non viene compromesso da una pronuncia parziale ( Cass. 26 settembre 2019 n. 24044).
In una recentissima sentenza della Corte di Cassazione 19 febbraio 2020 n. 4175 ha precisato quanto segue: “in riferimento ai contratti “a valle” dell'intesa, l'accertamento
10 dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 della legge n. 287 del 1990, con stipulazione di contratti o negozi che costituiscano l'applicazione di quelle intese illecite concluse
«a monte» (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative), comprende anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa illecita da parte dell'Autorità indipendente, preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato, a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza”;b) “la legge antitrust 10 ottobre 1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall'altro, che il cosiddetto contratto 'a valle' costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto ex art. 2043 cod. civ., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione 'a monte', ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della legge n. 287 del 1990, azione la cui cognizione
è rimessa da quest'ultima norma alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della corte
d'appello”;
11 ) la nullità può essere rilevata anche in Cassazione, con le seguenti precisazioni:
(i) “occorre avere riguardo agli “effetti derivati” della nullità di un'intesa anticoncorrenziale di tipo orizzontale, intervenuta tra i vari operatori economici di un determinato settore, rilevando se gli effetti distorsivi si siano effettivamente trasferiti sui negozi stipulati 'a valle' dell'intesa illecita;
(ii) (ii) “dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa”;
(iii) (iii) in particolare le eventuali “nullità 'a valle' delle fideiussioni omnibus in questione devono essere valutate alla stregua dell'art. 1418 e ss cod. civ., e può trovare applicazione l'art. 1419 cod. civ., laddove l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalla intesa illecita, posto che in linea generale, solo la banca potrebbe dolersi della loro espunzione”;
(iv) (iv) “tale possibile effetto limitato della nullità dell'intesa 'a valle', ovviamente, comporta un ulteriore vaglio degli interessi in gioco da parte del giudice. E, per tale Contr motivo, la nullità dell'intesa (coinvolgente lo schema contrattuale predisposto da costituente il presupposto di validità del titolo negoziale qui in questione (la fideiussione, indicata come conforme al modello ABI), da cui deriva la legittimazione attiva della creditrice, per quanto rilevabile d'ufficio, in sede di giudizio di legittimità non può, del pari, essere accertata sulla base di una 'nuda' eccezione, sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, rimandando la deduzione a contestazioni, in fatto, mai effettuate dalle parti convenute nell'azione revocatoria, a fronte della quale l'intimato sarebbe costretto a subire il “vulnus” di maturate preclusioni processuali”.
L'intervento della Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. civ. Sez. Unite, Sent.,
30-12-2021, n. 41994) ha risolto la diatriba giurisprudenziale affermando il seguente principio diritto:
“Le clausole del contratto di fideiussione a valle che riproducano quelle nulle
12 dell'intesa a monte (nn. 2, 6 e 8) vengono, invero, a recepire - nel contenuto del negozio
- le determinazioni di un'associazione di imprese, l'ABI, che - in quanto costituiscono elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate - possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti, falsando - il tal guisa - il gioco della libera concorrenza. Ed è per questo che, esclusivamente sotto tale profilo, la Banca d'Italia ha osservato che "la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI", e, di conseguenza, ha dichiarato la nullità dei soli articoli nn. 2, 6 e 8 dell'intesa a monte. Per converso, tutte le altre clausole del contratto di fideiussione - in quanto finalizzate, attraverso l'obbligazione di garanzia assunta dal fideiussore, ad agevolare l'accesso al credito bancario - sono immuni da rilievi di invalidità, come ha stabilito la Banca d'Italia nel citato provvedimento, nel quale ha espressa-mente fatte salve tutte le altre clausole dell'intesa ABI.
2.18.3. La conclusione cui è pervenuto, nel caso di specie, l'organo di vigilanza, è - del resto - pienamente conforme a quanto la Corte di Giustizia ha da tempo affermato in materia. Fin da tempi non recenti, infatti, la Corte ha stabilito che la sanzione della nullità si applica alle sole clausole dell'accordo o della decisione colpite dal divieto, a meno che dette clausole risultino inseparabili dall'accordo o dalla decisione stessi, nel qual caso soltanto essi saranno travolti integralmente (Corte Giustizia, 30/06/1966, C56/65, LTM;
Corte
Giustizia, 01/09/2008, C- 279/06, CEPSA). Di conseguenza, alla nullità parziale dell'accordo o della deliberazione a monte corrisponde - per le ragioni suesposte - la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle che ne riproduca le previsioni colpite da tale forma di invalidità, e limitatamente alle clausole riproduttive di dette previsioni, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto "senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità",
13 secondo quanto prevede - in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza
Europea, riferite alla normativa comunitaria - il diritto nazionale (art. 1419 c.c., comma
1). E sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione. Evenienza, questa, di ben difficile riscontro nel caso di specie, per le ragioni in precedenza esposte.” (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 23-
11-2021) 30-12-2021, n. 41994)
Cio premesso, la ricorrente eccepisce la nullità dell'art. 6 del contratto fideiussorio e, conseguentemente, l'estinzione della fideiussione per intervenuta decadenza/prescrizione ai sensi dell'art. 1957 c.c.. Contr Lamenta che non ha agito nei confronti dell'obbligato principale, e comunque del fideiussore, entro il termine di 6 mesi decorrente dalla scadenza dell'obbligazione garantita.
Orbene, dai documenti allegati in atti emerge che la Controparte_3
ha avviato le sue istanze nei confronti della debitrice principale ben prima dei sei mesi previsti dalla norma richiamata. Le lettere di messa in mora e decadenza dal beneficio del termine sono state, infatti, inviate alla debitrice il 7 aprile 2021 ed il decreto ingiuntivo è stato depositato il 13 luglio successivo.
Alla luce di quanto detto, deve ritenersi legittima – nonostante un panorama giurisprudenziale certamente non univoco - la procedura di riscossione in oggetto intrapresa sulla scorta dell'estratto di ruolo quale titolo esecutivo.
La problematicità della questione giuridica trattata, induce il Giudicante a disporre la compensazione delle spese di lite
P. Q. M.
14 il Tribunale di Lecce, Sezione Commerciale, nella persona del Giudice Onorario
Giorgia Imperiale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione promossa da , in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pt., e Parte_2 Parte_3
e, per l'effetto, conferma la cartella di pagamento n. 059 2023
[...]
00204267 15 000-1-2
2) spese di lite interamente compensate fra tutte le parti in causa.
Lecce, 28 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)
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