Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/04/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 01/4/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 620/2024 R.G. promossa da:
, rapp. e dif. dall'avv. ROBERTO VARRICCHIO;
Parte_1
OPPONENTE
Contro
, anche quale mandatario della CP_1 Controparte_2
rapp. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
[...]
OPPOSTO
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/1/2024, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.
3142023000320503100 notificato in data 29 dicembre 2023, concernente il pagamento della somma di euro 4.559,10 a titolo di contributi fissi dovuti per la “Gestione Commercianti” periodo 01/2021-12/2022 (in particolare: 4^ rata ottobre-dicembre 2021; 1^, 2^ e 3^ rata, da gennaio a settembre 2022).
Al riguardo, l'opponente lamentava l'illegittimità della pretesa
l'irregolarità, l'invalidità, l'illegittimità e l'inammissibilità dell'avviso di addebito opposto e di ogni altro atto lesivo ad esso presupposto, connesso o collegato ancorché non conosciuto, eliminando ogni sanzione, dichiarando non dovute le somme de quo;
B) in subordine, nell'ipotesi di non accoglimento delle richieste precedenti, ricalcolare la somma dovuta dal ricorrente a seguito della verifica del calcolo degli interessi e delle sanzioni applicati;
C) con vittoria, di spese ed onorari del presente giudizio”, con distrazione.
Si costituiva l domandando il rigetto delle avverse pretese. CP_1
All' esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.
Preliminarmente, atteso che l'avviso di addebito de quo risulta notificato all'odierno ricorrente in data 29.12.2023 (si v. relata in atti), l'odierna opposizione risulta tempestivamente depositata in data 15.01.2024.
Conseguentemente, risultano inondate le relative eccezioni.
Quanto al merito, preme evidenziare che, ai sensi dell'art. 29 della legge n.160/75, così come mod. dall'art. 1, comma 203 della legge m. 662/96,
l'obbligo di iscrizione nella gestione degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 613/66 e succ. mod. sussiste per i soggetti che abbiano la piena responsabilità dell'impresa e assumano gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione e svolgano l'attività in maniera abituale e prevalente. A decorrere dal 1.1.1997, l'art. 1, comma 203, l. n. 662/96 ha esteso l'obbligo assicurativo presso la gestione commercianti dei soci di s.r.l. che prestino attività lavorativa abituale e prevalente per conto della stessa società.
Ciò posto, parte ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa contributiva oggetto dell'odierna opposizione per una somma complessiva pari ad € 4.559,01, a titolo di contributi fissi dovuti relativamente al periodo 01/2021-12/2022, in particolare: 4^ rata ottobre-dicembre 2021; 1^,
2^ e 3^ rata, da gennaio a settembre 2022. Al riguardo, l'opponente sostiene che nulla è dovuto a titolo contributivo per la gestione commercianti atteso che lo stesso non prestava più attività lavorativa
(come socio-lavoratore) in favore della società, in quanto il rapporto di lavoro sarebbe durato sino a circa metà anno 2019, restando successivamente il socio della società. Ebbene, sul punto, il Controparte_3 ricorrente ha prodotto in atti la richiesta avanzata – da
[...]
, legale rappresentante della società - di cancellazione CP_4 dell'odierno opponente dagli elenchi IVS Gestione commercianti (cfr. distinta registro imprese del 21.05.2021), poiché il non Parte_1 svolgeva più alcuna attività lavorativa dell'azienda, pur conservando la qualità di socio sin dal 30.04.2021.
Ebbene, alla luce della suddetta istanza di cancellazione, avanzata a maggio 2021 dal quale amministratore unico e legale Controparte_4 rappresentante dell'impresa, può ritenersi che il - con Parte_1 decorrenza dal 30.04.2021 - abbia conservato soltanto la qualità di socio dell'azienda (non svolgendo più attività lavorativa).
Si ricordi in proposito che, come statuito da Cass. 12.04.2010, n. 8651 "in materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma.
Tuttavia l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria”.
Ed allora, tanto premesso, nel caso di specie – a fronte della predetta istanza di cancellazione per cassazione di attività lavorativa in ambito aziendale, presentata dall'amministratore unico della società - non può non rilevarsi come nessuna prova sia stata fornita dall relativamente CP_1 alla continuazione dell'attività lavorativa, che avrebbe potuto costituire idoneo presupposto dell'obbligazione contributiva di cui si è chiesto l'adempimento. Deve considerarsi infatti che, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare dello stesso ed intende farlo valere, ancorché sia stato convenuto in giudizio di accertamento negativo. L convenuto, invece, non ha assolto al CP_5 proprio onere della prova, non avendo addotto – né chiesto di provare - alcun elemento concreto da cui desumere l'effettivo svolgimento di attività imprenditoriale da parte del ricorrente nel periodo in considerazione.
Difatti, nel caso di specie – alla luce della documentazione in atti e considerata la posizione dell'opponente in ambito aziendale – la effettività della cessazione dell'attività lavorativa da parte di CP_3
[...
non può ritenersi superabile mediante mere presunzioni semplici, quali ad esempio l'assenza di altri dipendenti in seno all'azienda ovvero la circostanza che gli altri soci non risultassero iscritti alla Gestione
Commercianti. Così come non possono ritenersi idonee a provare la continuità dell'attività lavorativa dell'opponente le circostanze relative all'attività della partita IVA della società (c.d. presunzione di esercizio di attività) e alla sussistenza dell'iscrizione dell'impresa nei registri presso la CCIAA. Infatti, preme rimarcare che l'odierno opponente era socio della s.r.l. de quo e non anche amministratore unico dell'azienda (quale era, invece, il cfr. visura in atti depositata Controparte_4 dall ), né tantomeno era socio unico dell'impresa. CP_1
Inoltre, l' annovera l'esistenza di due società, con lo stesso nome ma CP_1 con partita iva differente, aventi tuttavia come l.r.p.t. il CP_4
(cfr. schermate anagrafe tributaria), salvo poi allegare unicamente
[...] la visura della società oggetto della procedura di liquidazione giudiziale del 29.12.22, proprio come rappresentato dall'opponente, in sede di note di trattazione scritta, a sostegno della propria tesi difensiva.
In definitiva, l'opposizione deve essere accolta.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese seguono la soccombenza dell . CP_1
Nulla per le spese nei confronti di attesa la posizione Controparte_6 processuale di quest'ultima.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito opposto;
- condanna l alla rifusione in favore della parte ricorrente delle CP_1 spese di lite che liquida in complessivi € 900,00, oltre accessori, con distrazione;
- nulla per le spese nei confronti di Controparte_6
Bari, 01.04.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Agnese Angiuli)