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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 28/05/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1910/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
Dott.ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 1910/2024 promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Alessia Baldi
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nata in [...], il [...], con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
Gianluca Volante
- resistente -
e
(C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Marcella Cataldi
- resistente -
1
Conclusioni della ricorrente, SI.ra “accertare e dichiarare l'obbligo Parte_1 dell'Ente pensionistico competente, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, di CP_2
corrispondere in favore della ricorrente, quale coniuge divorziata titolare di assegno divorzile, la pensione di reversibilità del SI. pro-quota di spettanza che vorrà determinare e Parte_2
suddividere con quella spettante alla di lui coniuge superstite sulla base della Persona_1 durata del matrimonio e delle altre circostanze sopra indicate”.
Conclusioni della resistente, SI.ra : “piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis Controparte_1
reiectis, dato atto che la convenuta non si oppone alle declaratorie ex avderso instate, -accertare e dichiarare l'obbligo dell' in persona del Legale Rappresentante p.t., alla corresponsione in CP_2
favore della conchiudente, in qualità di coniuge superstite, della pensione di reversibilità del SI. nella quota di spettanza da determinarsi ex lege. -accertare e dichiarare l'obbligo Parte_2
della IT , in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione in Controparte_3
favore della conchiudente, in qualità di coniuge superstite, della quota di TFR spettante, da determinarsi nella misura di legge. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Conclusioni del resistente, : “piaccia all'Ill.mo SI. Giudice adìto, decidere secondo legge e CP_2 giustizia in ordine al ricorso proposto in considerazione del fatto che l' Parte_1 CP_2
si dichiara espressamente pronto a corrispondere le quote lorde calcolate in percentuale sulla pensione di reversibilità conseguente al decesso del IG. che saranno statuite con Parte_2
l'emananda sentenza. Spese come per legge”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 5.9.2024, la SI.ra ha rappresentato: che, in data Parte_1
21.7.1989, ha contratto matrimonio col SI. , nato a [...], il [...], Parte_2 il quale, dal 2006 alla data del decesso, ha lavorato “come autotrasportatore presso la Ditta
Autosped G. S.p.A. di OV Scrivia”; che, dalla loro unione, sono nati quattro figli, di cui uno in amministrazione di sostegno e uno ancora minorenne, che convive con lei;
che, con sentenza in data 22.8.2019, passata in giudicato, il Tribunale di Alessandria ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo - tra l'altro - “[…] il SI. Pt_2
verserà alla SI.ra , entro il 18 di ogni mese, o entro i due giorni
[...] Parte_1 successivi qualora il 18 cada in giorno festivo, l'importo di € 850,00, di cui € 250,00 a titolo di assegno divorzile, € 300,00 a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore Per_2
e € 300,00 a titolo di concorso della figlia maggiorenne non economica-mente indipendente
[…]”; che non è passata a nuove nozze;
che, in data 8.10.2023, il SI. è Per_3 Parte_2
2 deceduto;
che, quanto alla liquidazione del TFR, “la Ditta datrice di lavoro attende autorizzazione e istruzioni del Giudice” e che “a seguito del decesso dell'ex marito la ricorrente non può più contare sulle contribuzioni mensili al mantenimento del figlio minore da parte del padre nè sulle corresponsioni mensili a lei spettanti a titolo di assegno divorzile”. Alla luce di quanto precede, la SI.ra ha chiesto la Parte_1 determinazione sia della quota della pensione di reversibilità sia dell'ammontare del TFR, ai quali ha diritto.
2. Con memoria difensiva in data 4.11.2024, la SI.ra ha rappresentato: che non Controparte_1 si oppone alla determinazione né della quota della pensione di reversibilità né dell'ammontare del TFR, ai quali la SI.ra ha diritto;
che ha convissuto more uxorio col Parte_1
SI. , a decorrere dall'1.5.2016 e che ha contratto matrimonio col SI. Parte_2 Pt_2
in data 15.9.2022. Alla luce di quanto precede, la SI.ra ha chiesto la
[...] Controparte_1 determinazione sia della quota della pensione di reversibilità sia dell'ammontare del TFR, ai quali ha diritto.
3. Con memoria difensiva in data 11.11.2024, l' ha rappresentato che “il IG. CP_2 Pt_2
è deceduto in attività lavorativa e la pensione di reversibilità da ripartire tra le due
[...] aventi diritto è pari ad €. 586,23” e che è pronto a corrispondere il dovuto a favore di chi avrà diritto.
4. Nel verbale dell'udienza del 26.11.2024, si legge “[…] il Giudice solleva d'ufficio la questione dell'impossibilità di pronunciare nei confronti di che non è Controparte_3
parte. Entrambi i difensori concordano quanto al fatto che la sentenza sia pronunciata solo tra le SI.re e e non anche nei confronti di Parte_1 Persona_1 CP_3
Il Giudice prende atto della limitazione soggettiva e rileva come la notifica via PEC
[...]
ad non sia validamente provata, posto che non è stato depositato il file Controparte_3
della PEC, ma solo una scansione, come tale non verificabile. La SI.ra
[...]
dichiara: “mi sono sposata il 21.7.1989. Dopo il divorzio non mi sono mai Parte_1
risposata. Vivo a OV Scrivia, via Galileo Galilei, n.
1. Si tratta di una casa popolare, pago circa Euro 350,00 mensili, compreso il riscaldamento. Non ho case o terreni di mia proprietà. Lavoro all'autogrill Tortona Sud. Ho iniziato nel 2022, con contratto a tempo indeterminato, per Euro 500,00 mensili netti circa, faccio in part-time. Non faccio altri lavori, non ho altri redditi. Prima del 2022, non lavoravo, mi mantenevo col mantenimento che mi dava mio marito. Prima del 2022, non ho mai lavorato, solo perché mio marito non voleva che io andassi a lavorare” […]. La SI.ra dichiara: “io mi sono Persona_1
3 spostata col SI. il 15.9.2022, prima abbiamo convissuto dal maggio del 2016. Parte_2
Abbiamo convissuto a Tortona, via Tommaso Campanella, n. 13, sia prima che dopo il matrimonio. La casa è in affitto, pago Euro 350,00 mensili. Lavoro a Mater Dei di Tortona, come operatore socio-sanitario, con contratto a tempo determinato, aspetto il rinnovo del contratto che è scaduto il 30.10.2024, mi davano circa Euro 1.500,00 mensili netti. Negli ultimi tre anni, ho lavorato a tempo indeterminato sempre nello stesso posto, poi mi sono dimessa per mia volontà (perché è un lavoro pesante e non mi trovavo bene col datore di lavoro) nel 2020, ma poi sono ritornata, perché è brutto stare a casa e perché è cambiato il datore di lavoro. Non faccio altri lavori, non ho altri redditi” […]. L'Avv. Marcella Cataldi rappresenta che l' non ha ancora fatto alcun pagamento riguardo alla pensione di CP_2 reversibilità perché è stato subito dichiarato che c'era un alto avente diritto, ma è pronto a pagare subito a chi dovuto, con gli arretrati. Entrambi i difensori rappresentano di non chiedere prove costituende. Il Giudice evidenzia la possibile necessità di nominare CTU. A domanda del Giudice, entrambi i difensori rappresentano essere pacifici i redditi rispettivamente appena esposti da entrambe le parti […]”.
5. Con ordinanza in data 26.11.2024, il Collegio ha nominato CTU il commercialista, Dott.
con studio in Novi Ligure, formulando il seguente quesito: “il C.T.U., letti Persona_4 gli atti e acquisita eventualmente l'ulteriore documentazione utile presso enti pubblici e privati: 1) quali siano stati i redditi delle SI.re ed Parte_1 Controparte_1
negli ultimi tre anni;
2) quali siano state le principali voci di spesa delle SI.re
[...]
ed negli ultimi tre anni, verificando anche se provvedano al Parte_1 Controparte_1 mantenimento di terze persone e 3) determini, ai sensi dell'art. 12-bis, L. 898/1970, la quota del T.F.R. del SI. rispettivamente spettante alla SI.ra Parte_2 Parte_1
e alla SI.ra ”. Controparte_1
6. Con perizia in data 5.3.2025, che appare congruamente motivata e priva di vizi logici evidenti, il CTU, Dott. ha così concluso: “[…] la IG.ra ha Persona_4 Parte_1
contratto matrimonio con il IG. in data 21/07/1989 e da tale unione sono nati Parte_2
i figli: , nato ad [...] il [...]; , nato ad [...]_5 CP_4
(SR) il 04/09/1991; , nata a [...] il [...]; , nato a [...]_6
Voghera (PV) il 02/12/2006; ad oggi tutti soggetti maggiorenni. Si rileva inoltre che: - il figlio alla data del ricorso introduttivo risultava ancora minorenne e convivente con Per_2
la madre;
- il figlio è beneficiario di amministratore di sostegno nella persona della CP_4 madre IG.ra , nominata all'uopo […]. Dagli atti a disposizione non Parte_1
4 risulta che la IG.ra sia passata a nuove nozze. La IG.ra risulta essere Parte_1 CP_1
coniugata con il IG. dal 15/09/2022. Il IG. risulta essere deceduto in Pt_2 Parte_2
data 08/10/2023 […]. 1) redditi negli ultimi 3 anni delle IG.re e Parte_1
. Per la IG.ra : reddito anno 2021 derivante da: Controparte_1 Parte_1
assegno divorzile corrisposto dal IG. per euro 3.000 (euro 250 mensili x 12 Parte_3
mesi); reddito anno 2022 derivante da: CU lavoro dipendente emessa da K2 Srl per euro
3.937 per giorni di lavoro 214; assegno divorzile corrisposto dal IG. per euro Parte_3
3.000 (250 mensili x 12 mesi); per un totale di lordi euro 6.937; reddito anno 2023 ricavato dal Modello 730/2024 per complessivi euro 9.032 determinati come segue: reddito lavoro dipendente a tempo indeterminato con datore di lavoro 1 per euro 5.969 per giorni di lavoro
365; reddito lavoro dipendente a tempo determinato con datore di lavoro 2 per euro 1.563; reddito assimilato a lavoro dipendente (assegno di mantenimento) per euro 1.500, ovvero pari a n. 6 mensilità dell'assegno stabilito con la sentenza di divorzio sopra citata. Per la IG.ra : reddito anno 2021 ricavato da CU emessa da per euro 9.176; Controparte_1 CP_2
reddito anno 2022 ricavato da CU emessa da per euro 2.070; reddito anno 2023 CP_2
ricavato da CU emessa da per euro 2.335. 2) le principali voci di spesa delle SI.re CP_2
ed negli ultimi tre anni, verificando anche se Parte_1 Controparte_1
provvedano al mantenimento di terze persone. Il CTU ha richiesto alle Parti anche la documentazione attestante le entrate e le uscite finanziarie, compresa la copia degli estratti conto bancari e di qualsiasi altro documento utile a dimostrare la capacità di spesa delle
Parti. La IG.ra ha prodotto copia dell'estratto conto presso Poste Italiane Spa Parte_1
per il periodo 01/01/2021 – 30/06/2024; la IG.ra non ha prodotto alcun documento. CP_1
Presa visione dell'eIGua documentazione consegnata, il CTU non è in grado di attestare gli elementi di spesa di alcuna delle Parti, né, tanto meno, di provare l'avvenuto mantenimento di terze persone. Da quanto si desume dagli atti introduttivi, entrambe le Parti hanno dichiarato di essere titolari di contratto di locazione per l'abitazione in cui risiedono ed entrambe al canone mensile di euro 350 (trecentocinquanta). A tale proposito, nella documentazione bancaria prodotta dalla IG.ra , non si rilevano movimenti Parte_1 specifici comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione all'Ente assegnante la casa popolare, né tanto meno le spese dirette o indirette relative a detta abitazione, quali utenze e servizi;
il conto corrente prodotto, oltre ad alcune spese presso gestori di generi di monopolio, è esclusivamente movimentato con prelevamenti in contanti o micro transazioni relative ad acquisti presso bar/tavole calde;
successivamente al settembre 2023, data di acquisto di una autovettura, le movimentazioni riguardano, oltre a quanto sopra, anche le
5 rate per il pagamento del finanziamento acceso per il suddetto acquisto. In merito, invece, alla posizione della SI.ra , risulta necessario evidenziare: il contratto di locazione CP_1 relativo all'immobile di Via Campanella 13 a Tortona (AL), per il periodo 01/05/2016 –
30/04/2019 (rinnovabile per altri 2 anni) era cointestato tra la SI.ra e il de cuius, CP_1
mentre il successivo contratto per il periodo dal 02/05/2021 in essere ad oggi, non è a lei intestato, ma bensì al defunto IG. e non è stata prodotta alcuna Parte_2 documentazione che ne attesti l'avvenuto subentro: l'assenza di qualsiasi documento probatorio e/o contabile di bonifico o quietanza, non ne comprova il regolare pagamento.
Per entrambe le posizioni non è possibile una valutazione oggettiva della situazione, demandando, quindi, la valutazione sullo stato di bisogno dei singoli soggetti alla sensibilità del Giudice. 3) la quota del T.F.R. del SI. rispettivamente spettante alla Parte_2
SI.ra e alla SI.ra Il presente quesito merita una Parte_1 Controparte_1
riflessione prima della relativa quantificazione. Si ritiene doveroso precisare che il de cuius IG. dal 13/02/2006 alla data del decesso (08/10/2023) aveva in essere un Parte_2
rapporto di lavoro dipendente, come autotrasportatore presso la IT di Controparte_3
OV Scrivia (AL); il rapporto di lavoro da cui trae origine il trattamento fine rapporto era dunque anteriore alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'art. 2122 del Codice civile disciplina l'indennità di fine rapporto prevedendo che, in caso di morte del lavoratore, ai fini della determinazione della quota spettante al coniuge superstite, debba tenersi conto - in mancanza di un accordo tra gli aventi diritto - della regola aurea del bisogno di ciascuno. A favore dei soggetti indicati dal citato articolo opera una "riserva legale di destinazione" che fa perdere qualsiasi rilevanza alla funzione previdenziale dell'indennità di fine rapporto;
in questo modo, la natura retributiva dell'indennità di fine rapporto fa sì che al caso di specie possano essere applicate non solo le regole della successione legittima, ma anche quelle della successione testamentaria. Questa convinzione portava la Giurisprudenza antecedente al 2021 a ribadire il principio secondo cui, nel caso di scioglimento del rapporto di lavoro a causa di morte del dipendente, ai fini della ripartizione della indennità di fine rapporto tra il coniuge divorziato ed il coniuge superstite del defunto, dovesse essere applicato il criterio della durata dei rispettivi matrimoni. Diritto del coniuge superstite e diritto del coniuge divorziato hanno, quindi, natura previdenziale identica concorrendo fra loro in pari grado e iure proprio in ragione dei rispettivi rapporti di coniugio. Secondo quanto previsto dalla Legge n. 898/1970 e succ. mod., infatti, il coniuge divorziato ha diritto ad ottenere una quota dell'indennità di fine rapporto maturata dall'ex coniuge lavoratore in quanto egli stesso ha contribuito indirettamente all'accantonamento
6 della indennità nel periodo di vigenza del matrimonio. L'art. 12 bis della L. 898/1970 a tal riguardo sancisce che «il coniuge divorziato ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità pari al
40% (quaranta per cento) dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro
è coinciso con il matrimonio». La Giurisprudenza chiariva che la ripartizione del trattamento di reversibilità doveva essere effettuata non solo guardando alla durata del matrimonio, bensì ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, quali ad esempio la durata della convivenza prematrimoniale quale stabile ed effettiva comunione di vita prematrimoniale. La Corte di Cassazione con pronuncia n. 21247/2021 ha finalmente chiarito che, in tema di regolamentazione della crisi coniugale, l'art. 12 bis della L. 898/1970 si inserisce nella regolamentazione dei rapporti tra coniugi divorziati prevedendo che il coniuge divorziato, quando non sia passato a nuove nozze e sia titolare di assegno divorzile, ha diritto ad una percentuale della indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. Il calcolo di tale percentuale deve ritenersi pari al 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Passaggio ulteriore deve essere poi quello individuato dall'art. 9 della L.
898/1970 che regola, invece, il caso in cui vi sia concorso tra un coniuge superstite e coniuge divorziato;
in questo caso, quando abbiano entrambi i requisiti per ottenere l'indennità, la quota spettante al coniuge superstite dovrà essere divisa tra i due tenendo conto della durata del matrimonio nonché della durata della convivenza che si provi sia stata stabile ed effettiva comunione di vita. Nella pratica, secondo la Corte di Cassazione, il trattamento di fine rapporto deve essere dapprima suddiviso in parti uguali tra il coniuge superstite e i figli del lavoratore deceduto (laddove tutti gli aventi diritto versino in un medesimo stato di bisogno),
e solo successivamente, sulla quota così come determinata a favore del coniuge superstite, deve essere calcolata quella a favore del coniuge divorziato, tenuto conto della durata del matrimonio e, laddove esistente, della durata della convivenza laddove stabile ed effettiva. Si riepilogano qui di seguito gli elementi desunti dalla documentazione a supporto necessari per rispondere al quesito del Tribunale: la SI.ra ha contratto matrimonio Parte_1
con il defunto in data 21/07/1989; in data 22/08/2019 il Tribunale di Parte_2
Alessandria ha dichiarato la cessazione degli effetti civili, attribuendo alla SI.ra
[...]
un assegno periodico divorzile (oltre al mantenimento dei figli minori e/o non Parte_1
economicamente indipendenti); la SI.ra non è passata a nuove nozze;
Parte_1
la SI.ra ha contratto matrimonio con il defunto IG. in data Controparte_1 Parte_2
15/09/2022, ma ha dichiarato la convivenza more uxorio con il de cuius con decorrenza dal
7 01/05/2016; il contratto di locazione stipulato per il periodo 01/05/2016 – 30/04/2019 per l'immobile di Tortona, Via Campanella 13, vede come cointestatari il de cuius e la IG.ra
, inducendo il CTU a ritenere comprovata l'avvenuta convivenza a Controparte_1
decorrere proprio dal 01/05/2016. Per poter eseguire i conteggi richiesti, il CTU ha formalmente richiesto ad l'importo del TFR complessivo maturato a Controparte_3
favore del de cuius ed in particolare la quota maturata nel periodo del rapporto di coniugo con la IG.ra , fino alla data di efficacia della sentenza di divorzio. A seguito della Parte_1 richiesta formulata alla , l'Azienda ha comunicato: - l'importo residuo del Controparte_3
T.F.R. alla data del decesso del de cuius, pari ad euro 19.675,72
(diciannovemilaseicentosettantacinque/72); - l'importo residuo del T.F.R. al 22/08/2019, data di efficacia della sentenza di divorzio dalla IG.ra , pari ad euro 13.624,53 Parte_1
(tredicimilaseicentoventiquattro/53). Per completezza di informazione si fa constatare che il de cuius ha percepito, nel mese di dicembre 2014, quando era ancora in essere il rapporto di coniugio con la IG.ra , un acconto sul proprio T.F.R. per euro 9.411,02 Parte_1
(novemilaquattrocentoundici/02) […]. Secondo la più recente interpretazione della Corte di
Cassazione il sopra indicato importo complessivo di euro 19.675,72 deve essere assegnato agli eredi (coniuge superstite IG.ra e i figli , , e nati dal CP_1 Per_5 CP_4 Per_3 Per_2
primo matrimonio) in parti uguali, ipotizzando anche in questo caso pari necessità di bisogno, non avendo il CTU altri elementi a disposizione per dimostrare il contrario;
il conteggio di euro 19.675,72 diviso tra i cinque eredi comporta l'assegnazione una quota di euro 3.935,14 cadauno. Il TFR residuo maturato fino alla data di efficacia della sentenza di divorzio (22/08/2019), al netto degli acconti fino a quel momento corrisposti al de cuius, ammonta ad euro 13.624,53; ipotizzando una suddivisione in parti uguali tra gli eredi legittimi alla data di morte (coniuge superstite IG.ra e i quattro figli), si ottiene una CP_1
quota parziale di euro 2.724,90 cadauno. Su detta quota parziale, per la parte a favore del coniuge superstite IG.ra , si procede alla determinazione del 40% della medesima CP_1
quota, a favore del coniuge divorziato che non è convolato a nuove nozze;
detto conteggio
(euro 2.724,90 * 40%) determina una quota di euro 1.089,96 a favore della IG.ra Parte_1
. Sulla scorta delle osservazioni sopra formulate, si determina che il TFR
[...]
complessivo al momento del decesso del de cuius, pari ad euro 19.675,72 , debba essere ripartito tra gli eredi, a parità di condizioni di bisogno, come segue: euro Persona_5
3.935,14 euro 3.935,14 euro 3.935,14 euro CP_4 CP_5 CP_6
3.935,14 euro 2.845,19 euro 1.089,97 […]. In Controparte_1 Parte_1 risposta al punto 3) del quesito formulato, il CTU, ai sensi dell'art. 12-bis, L. 898/1970,
8 determina la quota del T.F.R. del IG. di spettanza della IG.ra Parte_2 [...]
per euro 1.089,97 (milleottantanove/97) e quella di spettanza della IG.ra Parte_1
per euro 2.845,19 (duemilaootocentoquarantacinque/19)”. Controparte_1
7. Nel verbale dell'udienza del 2.4.2025, si legge: “[…] a domanda del Giudice, tutti i difensori concordano quanto al fatto che non è mai stata parte del giudizio, in Controparte_3 quanto mai validamente notificata. A domanda del Giudice, l'Avv. Gianluca Volante rappresenta che il nome della cliente è “ ” e non “ ”, come attualmente in CP_1 Per_1
anagrafica di Cancelleria. A domanda del Giudice, tutte le parti dichiarano di non avere osservazioni sul merito della perizia, né sull'istanza di liquidazione del CTU. A domanda del
Giudice, tutti i difensori dichiarano che solo la SI.ra e nessun'altra Parte_1 parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato. A questo punto, l'Avv. Alessia Baldi chiede il rinvio dell'udienza, affinché possa depositare l'istanza di liquidazione del compenso a carico dello Stato. La SI.ra dichiara: “vivo a OV Scrivia, via Parte_1
Galileo Galilei, n. 1, sono case popolari in affitto, pago Euro 200,00 mensili. Vivo con mio figlio, SI. , ha 18 anni, sta lavorando, aiuta un pizzaiolo, prende Euro 700,00 CP_6
mensili netti, ha iniziato a lavorare questo mese. Prima, non faceva niente, non ha neanche voluto studiare. Io lavoro in Autogrill, con contratto a tempo indeterminato, per Euro 500,00 mensili netti. Non ho altri redditi oltre a questo, prendevo il reddito di cittadinanza, l'ho preso fino ad aprile del 2023, quando poi ho iniziato a lavorare per Autogrill, mi davano
Euro 500,00 mensili netti. lavora e vive in Sicilia, vive da sola e ha la Per_5 Per_3 CP_4
residenza giù, ma vive con me. non lavora e non studia, ha avuto un incidente CP_4 stradale, è come un bambino, ha avuto un trauma cerebrale, devo andare dietro a lui” […]”.
8. All'esito dell'udienza del 6.5.2025, la causa è stata rimessa al Collegio, per la decisione, senza concessione dei termini ex art. 473-bis28 c.p.c., che sono stati rinunciati da tutte le parti.
9. Orbene, dalla documentazione in atti, emerge la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 12-bis, L. 898/1970 per il riconoscere alla ricorrente il diritto a percepire una percentuale del
TFR. Sul punto, si richiamano integralmente le considerazioni svolte, sul punto, dal CTU,
Dott. Dott. Persona_4
10. Ricorrono, altresì, le condizioni per riconoscere il diritto della ricorrente alla pensione di reversibilità del marito divorziato, risultando che: a) è stata dichiarata, con sentenza, la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) tale sentenza aveva riconosciuto, a favore della ricorrente e a carico del marito, un assegno divorzile;
c) la ricorrente non è passata a nuove nozze;
d) il marito divorziato era lavoratore dipendente.
9 11. Per quanto riguarda la determinazione del quantum debeatur, dovrà farsi riferimento al criterio fondamentale previsto dall'art. 9, comma 3, L. 898/1970, della durata del rapporto matrimoniale, fatto naturalmente salvo il ricorso ai criteri correttivi, quali la durata effettiva della convivenza matrimoniale, l'entità dell'assegno divorzile e le condizioni economiche delle parti.
12. Come è noto infatti, l'art. 9, comma 3, L. 898/1970, nel testo novellato dall'art. 13, L.
74/1987, riguardante la ripartizione della pensione di reversibilità fra il coniuge superstite e l'ex coniuge, prevede espressamente come parametro di riferimento la durata dei rispettivi rapporti matrimoniali, dalla cui valutazione il Giudice non può quindi prescindere.
13. La Corte di Cassazione, con sentenza a Sezioni Unite n. 159/1998, premesso che “a mente dell'art. 9 comma 2 e 3 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, come novellati dall'art. 13 della L. 6 marzo 1987 n. 74, ove al momento della morte dell'ex coniuge titolare di un diritto a pensione, allo stesso sopravvivano il coniuge divorziato (a sua volta titolare di assegno divorzile) ed un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, entrambi i coniugi, divorziato e superstite, hanno pari ed autonomo diritto all'unico trattamento di reversibilità che l'ordinamento previdenziale riconosce al coniuge sopravvissuto”, aveva stabilito che “la ripartizione del trattamento di reversibilità tra detti coniugi deve essere effettuata esclusivamente sulla base del criterio della durata legale dei rispettivi matrimoni, ed in rigorosa proporzione con i relativi periodi, sicché rimane preclusa l'adozione di qualsiasi altro elemento di valutazione, anche in funzione di mera emenda o correzione del risultato conseguito”.
14. Tuttavia, con sentenza interpretativa di rigetto n. 419/1999, la Corte Costituzionale non ha condiviso la tesi delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ritenendo che la ripartizione debba avvenire in base al criterio prevalente della durata del rapporto, opportunamente corretto e mitigato attraverso la considerazione di criteri perequativi, come l'ammontare dell'assegno divorzile e le condizioni economiche delle parti, ciò in quanto non può ridursi l'apprezzamento del giudice ad un mero calcolo aritmetico che, in tal caso, avrebbe ben potuto essere operato direttamente dall'ente che eroga la pensione.
15. In tale ottica altri criteri possono essere valutati in vario modo, in relazione alla particolarità del caso concreto, come correttivi che la giurisprudenza di legittimità non ha mancato di individuare, facendo riferimento alla durata dei rapporti prematrimoniali, all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge e alle condizioni economiche dei due aventi diritto, attesa la finalità solidaristica, propria del trattamento pensionistico:
10 ovviamente non tutti devono necessariamente concorrere né essere valutati in egual misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto (in questo senso, si veda, ex multis, Cass. n. 1627/2004).
16. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra tutte le parti, in considerazione della soccombenza reciproca, oltreché, solo ad abundantiam, della natura del giudizio.
17. Il compenso del CTU, Dott. come liquidato con separato decreto, deve Persona_4
essere posto, in pari misura, definitivamente a carico delle SI.re ed Parte_1
, che vi hanno dato causa. Controparte_1
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della SI.ra di percepire una quota del TFR Parte_1
spettante al SI. , nella misura di Euro 1.089,97; Parte_2
- accerta e dichiara il diritto della SI.ra di percepire una quota del TFR Controparte_1
spettante al SI. , nella misura di Euro 2.845,19; Parte_2
- accerta e dichiara il diritto della SI.ra all'attribuzione della pensione di Parte_1
reversibilità relativa al SI. nella misura del 65%, con gli interessi, al tasso Parte_2
legale, dalla data delle singole scadenze al saldo;
- accerta e dichiara il diritto della SI.ra all'attribuzione della pensione di Controparte_1
reversibilità relativa al SI. nella misura del 35%, con gli interessi, al tasso Parte_2
legale, dalla data delle singole scadenze al saldo;
- pone definitivamente il compenso del CTU, Dott. come liquidato con Persona_4
separato decreto, in pari misura, a carico delle SI.re (e, quindi, Parte_1 dell'erario, trattandosi di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato) ed CP_1
.
[...]
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 20 maggio 2025
Il Giudice Il Presidente
11 (Dott. Marco Bonci)
(Dott. Giuseppe Bersani)
12