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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/02/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 471/2024 R.G.,
Promossa da
in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. E_
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Giuseppe Pellegrino e P.IVA_1
Luca Licitra;
APPELLANTE
Contro
in persona del suo legale RO rappresentante pro-tempore (c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, P.IVA_2 dall'avv. Vincenzo Cavallo
APPELLATA
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 22 ottobre 2024. La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 380, pubblicata l'1 marzo 2024, il giudice unico del Tribunale di Ragusa, rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo E_
n. 405/2021, emesso l'8 marzo 2021 su ricorso di RO
(col quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 30.800,00, oltre ad interessi
[...]
e spese della procedura), confermava l'opposto provvedimento monitorio e regolava le spese di giudizio secondo il principio della soccombenza.
A sostegno di tale pronuncia rilevava il primo giudice che “Nel merito, non può ritenersi raggiunta la prova dell'avvenuto pagamento della fattura in contestazione da parte dell'opponente in favore della società creditrice, fornitrice dei pannelli fotovoltaici. Ed invero, appare con evidenza la contraddittorietà della difesa assunta dall'opponente sul punto, stante la diversa ricostruzione della vicenda rappresentata dalla in sede di atto di E_ opposizione rispetto a quella rilevabile nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. ...... Quanto risultante dalla documentazione originariamente versata in atti dall'opponente, dallo stesso allegata al proprio atto di opposizione, ovvero la quietanza a saldo rilasciata dal
[...]
in calce ai due assegni bancari, e la dichiarazione di scienza in cui quest'ultimo aveva Pt_2 affermato di aver ricevuto in contanti in tre tranches l'importo di cui alla fattura in contestazione, appare ....... in evidente contrasto con la sopravvenuta versione dei fatti fornita dall'opponente medesima, secondo cui, come già detto, il relativo pagamento dell'importo dovuto sarebbe avvenuto a mezzo dell'emissione di tre assegni bancari, tutti regolarmente posto all'incasso, recanti la firma per girata dell'Amministratore Unico della RO
........ L'opposizione in esame non appare dunque suscettibile di accoglimento, in
[...] difetto di prova certa dell'effettivo pagamento dell'importo di cui alla fattura sottesa al decreto impugnato, non essendo state neppure allegate delle circostanze univoche a fondamento della tesi propugnata dall'opponente, stante l'evidente discordanza e contraddittorietà nella ricostruzione in fatto della vicenda in esame”.
Avverso tale decisione ha interposto appello con atto di E_ citazione notificato in data 2 aprile 2024, sulla base di una ragione di censura.
Si è costituita in giudizio RO resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
Disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 22 ottobre 2024.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo dell'impugnazione, la società appellante deduce l'erroneità della sentenza laddove è stata ritenuta non provata l'estinzione del debito portato dalla fattura allegata a sostegno della pretesa creditoria. Sostiene che la società opponente aveva provato l'avvenuto pagamento di quanto dovuto in forza della fattura n. 8 del 15.07.2011, producendo in modo rituale e tempestivo (con la seconda memoria di trattazione e istruttoria) copia dei tre assegni bancarî intestati alla creditrice e da questa girati per l'incasso, producendo, altresì, gli estratti conto bancarî da cui risultava il regolare pagamento dei detti tre assegni, dell'importo complessivo pari all'intero credito vantato dalla che essendo stata certamente RO provata l'emissione dei titoli (dell'importo complessivamente pari al debito portato dalla fattura azionata) in favore della società creditrice e la loro consegna a questa, che li ha girati per l'incasso, il debitore-opponente aveva totalmente assolto a ogni onere probatorio a suo carico circa l'avvenuto pagamento;
che sarebbe stato onere dell'opposta, non assolto, provare il mancato incasso.
Soggiunge che risulta violato pure l'art. 183 cpc, atteso che fin dall'opposizione introduttiva del giudizio era stata sollevata un'unica eccezione: quella d'estinzione del debito per avvenuto pagamento e che l'opponente ha solo prospettato, nel corso del giudizio, modalità concrete di pagamento diverse, senza, tuttavia, che queste abbiano inciso sulla ritualità dell'eccezione proposta;
che, quindi, non è configurabile alcuna inammissibile mutatio circa la posizione difensiva della convenuta e che quanto alla prova del pagamento, la stessa è stata fornita entro il termine ultimo della relativa preclusione e, cioè, fino a quello per il deposito della seconda memoria di trattazione e istruzione prevista dall'art. 183, comma 6, c.p.c., come in effetti è avvenuto.
Il motivo è fondato.
Giova anzitutto rilevare che rituale, sul piano della tempestività, devesi ritenere l'allegazione della diversa modalità di pagamento della fattura n. 8 del 15.07.2011, introdotta da solo con la memoria n. 2 ex art. 183 comma 6° cpc. E_
Invero, premesso che l'eccezione di pagamento, avendo efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dal tramite di una manifestazione di volontà della parte, integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (Cass. Ordinanza n. 41474 del 24/12/2021), va richiamato il principio secondo cui “Nel processo civile, le eccezioni in senso lato consistono nell'allegazione o rilevazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c., con cui sono opposti nuovi fatti o temi di indagine non compresi fra quelli indicati dall'attore e non risultanti dagli atti di causa. Esse si differenziano dalle mere difese, che si limitano a negare la sussistenza o la fondatezza della pretesa avversaria, sono rilevabili d'ufficio - non essendo riservate alla parte per espressa previsione di legge o perché corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva - e sono sottratte al divieto stabilito dall'art. 345, comma 2, c.p.c., sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo e anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva (Cass. Ordinanza n. 8525 del 06/05/2020). Tale principio è stato ribadito dalla più recente cass.ordinanza n. 34053 del 05/12/2023, secondo cui “Le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio e sono sottratte al divieto stabilito dall'art. 345, comma 2, c.p.c., sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, non essendo invece necessario (pena la vanificazione della distinzione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato) che tali fatti siano stati oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva”.
Ciò detto, ad avviso della Corte non è condivisibile l'apprezzamento del primo giudice in ordine al mancato raggiungimento della prova, da parte di , E_ dell'avvenuto pagamento della fattura in contestazione in favore di
[...]
irrilevante appalesandosi “....la contraddittorietà della RO difesa assunta dall'opponente sul punto”, a fronte della prova documentale offerta dalla società opponente in relazione alla spiegata eccezione di pagamento della somma di € 30.800,00, portata dalla fattura n. 8 del 15.07.2011, oggetto della pretesa creditoria monitoriamente azionata.
La società ha prodotto in giudizio tre distinti assegni E_ bancari, tutti all'ordine di emessi rispettivamente il 15 RO novembre 2011 per l'importo di € 10.000,00, il 15 dicembre 2012 per l'importo di € 10.000,00 ed il 15 gennaio 2012 per l'importo d'euro 10.800,00 e, quindi, complessivamente € 30.800,00. Detti assegni bancari risultano tutti regolarmente girati per l'incasso dalla società beneficiaria con apposizione di timbro e firma. Sia sul fronte che sul retro degli assegni è presente la stampigliatura della banca presso cui i titoli risultano negoziati con la relativa data. CP_2
L'opponente ha, altresì, prodotto gli estratti conto della E_ propria banca trattaria dai quali risulta che gli assegni sono stati tutti pagati con addebito sul conto dei relativi importi.
Ciò posto, è noto che “In caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro solvendo"; tuttavia, poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una "probatio diabolica", in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento (Cass. Sentenza n. 17749 del 30/07/2009).
Orbene, in disparte che la società opposta non ha mai contestato l'avvenuta consegna dei titoli, essendosi limitata a rilevare che la firma di girata era apocrifa e che le somme non sono transitate sul conto corrente bancario della stessa, osserva la Corte che gli assegni non possono che essere stati versati sul conto corrente bancario della società beneficiaria, a prescindere dalla apocrificità o meno delle firme di girata, essendo stati emessi in favore di e da questa girati per l'incasso. Eventuali irregolarità della RO girata, in ogni caso, resterebbero estranee al rapporto tra il traente ( E_
) ed il prenditore ( , incidendo sul rapporto tra
[...] RO quest'ultimo e la banca girataria per l'incasso, presso cui i titoli sono stati negoziati.
peraltro, mai ha dichiarato di non essere titolare di RO RO un conto corrente presso banca girataria per l'incasso dei titoli, su cui certamente CP_2 sono transitate le somme, atteso che gli assegni bancari recano un importo (€ 10,000,00 e € 10.800,00) ben superiore al limite della negoziazione in contanti stabilito dalla legge antiriciclaggio vigente ratione temporis, pari a € 3.000,00.
Va, in definitiva, ritenuta la fondatezza dell'eccezione di pagamento quale fatto estintivo idoneo a paralizzare la domanda di adempimento contrattuale avanzata in via monitoria da discendendone, in riforma della sentenza gravata, RO
l'accoglimento dell'opposizione proposta da avverso il decreto E_ ingiuntivo n. 405/2021, emesso l'8 marzo 2021 dal tribunale di Ragusa, che conseguentemente va revocato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, per entrambi i gradi del giudizio, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (fascia di valore 26.000,01- 52.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. Ritiene la Corte di liquidare i compensi relativi alla fase istruttoria e di trattazione del primo grado del giudizio in prossimità dei minimi di tariffa, attesa la modesta attività difensiva svolta. Non vanno liquidati i compensi per la fase istruttoria e di trattazione del presente grado, siccome non richiesti con la depositata nota spese.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da E_
, avverso la sentenza n. 380, pubblicata l'1 marzo 2024, del giudice unico del Tribunale
[...] di Ragusa, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede: accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo E_
n. 405/2021, emesso l'8 marzo 2021 dal tribunale di Ragusa.
Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna a rifondere, in favore di RO
, le spese del giudizio, che liquida: a) quanto al giudizio di primo E_ grado, in complessivi € 6760,00 (ivi compresi €. 1701,00 per la fase di studio, €. 1204,00 per la fase introduttiva, € 950,00 per la fase di trattazione e istruttoria e € 2905,00 per la fase decisoria), oltre € 286,00 per esborsi, IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%; b) quanto alle spese del grado, in complessivi € 6946,00 (ivi compresi €. 2058,00 per la fase di studio, €. 1418,00 per la fase introduttiva e € 3470,00 per la fase decisoria), oltre € 804,00 per esborsi, IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte, il 4 febbraio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena